Determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro

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Determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro
Determinazione della base
imponibile dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati
MAURO PORCELLI
Università Cattolica del Sacro Cuore
LA RETRIBUZIONE
LA NOZIONE E I REQUISITI DELLA RETRIBUZIONE
Il rapporto di lavoro subordinato nasce
attraverso un contratto, tra datore di lavoro
e lavoratore dove il lavoratore si impegna a offrire la propria prestazione
manuale o intellettuale e il datore di lavoro si impegna a
retribuirlo
LA COSTITUZIONE ALL’ART.36 PREVEDE IL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE EQUA E SUFFICIENTE, NEL SENSO CHE
LA RETRIBUZIONE DEVE RISPETTARE I MINIMI CONTRATTUALI – LA GIURISPRUDENZA PREVALENTE RICONOSCE
NEI MINIMI CONTRATTUALI IL PRINCIPIO DELL’EQUITA’ E DELLA SUFFICIENZA.
NEL NOSTRO ORDINAMENTO MANCA UNA DEFINIZIONE “GENERALE” DI RETRIBUZIONE UTILIZZABILE IN OGNI
ISTITUTO
RETRIBUZIONE CIVILISTICA
L’ART. 2099 CC.
PRECISA CHE LA RETRIBUZIONE
DEL PRESTATORE DI LAVORO PUO’
ESSERE DETERMINATA
SECONDO QUANTO STABILISCE IL
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
ED E STABILITA NELLA FORMA
A TEMPO A COTTIMO, A PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI, IN NATURA,
E A PROVVIGIONI
RETRIBUZIONE FISCALE
DEFINIZIONE; E’ CONSIDERATA
COME REDDITO DERIVANTE DA
UN RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTE ED E’
COSTITUITA DA SOMME E
VALORI CORRISPOSTI IN
RELAZIONE AL RAPPORTO DI
LAVORO
ART. ex 48 ora 51 TUIR
RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA
DEFINIZIONE ; E’ CONSIDERATA COME
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO DERIVANTE
DA SOMME E VALORI
MATURATI NEL PERIODO
DI RIFERIMENTO
Determinazione reddito di
lavoro dipendente
Art.51 DPR.917/86
Il reddito di lavoro
dipendente
è costituito da tutte le
somme e i valori in genere,
a qualunque titolo percepiti
nel periodo d’imposta anche
sotto forma di erogazioni
liberali in relazione al
rapporto di lavoro.
Le somme e i valori
in genere
corrisposti entro il giorno
12 del mese
di gennaio del periodo
d’imposta
successivo a quello cui si
riferisce
si considerano percepiti
nel periodo
d’imposta
ART 10 TUIR e bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e
i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non
superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni (5.164,57 euro). Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione
compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di
Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per
cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire (5.164,57 euro). La
disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la
fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai
soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due
anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni (5.164,57 euro) si
tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell' articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della
condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari. (6)
Pertanto, il datore di lavoro dovrà
PER I FONDI PENSIONE
1.
2.
sommare i contributi a suo carico al reddito di lavoro dipendente, assunto al lordo degli oneri
esclusi dalla formazione del reddito ai sensi della lett. h) dell'art. Ex 48, comma 1, del Tuir;
2. calcolare il doppio della quota del Tfr destinata alla forma pensionistica collettiva istituita;
3. determinare il 12 per cento dell'importo di cui al punto 1 (comprensivo, quindi, dei
contributi a suo carico), fino al limite assoluto di euro 5.164,57;
4. riconoscere come soglia limite per le somme che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente il minore tra gli importi risultanti dai calcoli effettuati nei punti 2 e 3;
5. indicare nel punto 1 del Cud il reddito di lavoro dipendente al netto dell'importo
complessivo di detti contributi che non hanno concorso a formare il reddito escludendo, inoltre,
evidentemente, gli altri eventuali oneri compresi nella lett. h) dell'art. 48 del Tuir;
6. indicare nel Cud:
a) l'ammontare dei contributi dedotti e quelli che non sono stati dedotti per superamento dei
limiti previsti;
b) nell'ipotesi in cui siano state conguagliate più tipologie di redditi, l'ammontare di quelli per i
quali è previsto l'istituto del Tfr e quelli per i quali tale istituto non è previsto, ai fini della
corretta determinazione, in sede di dichiarazione, della deduzione dei contributi versati alla
previdenza integrativa;
c) l'importo dei contributi versati per i familiari a carico;
d) l'esistenza di situazioni particolari (ad esempio, che il soggetto sia un vecchio iscritto a un
vecchio fondo; che non esista un fondo negoziale; che il fondo esista, ma il soggetto non vi
abbia aderito).
Dal 1.1.2008 entra in vigore la riforma
segue art. 10 TUIR- e ter) i contributi versati ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati
ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo
30
dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per
un
importo complessivo non superiore a lire
2.000.000 (1.032,91 euro) per gli anni 2001 e 2002. Per gli
anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni
(1.549,37 euro), aumentato a lire 3.500.000 (1.807,60
euro) per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 (2.065,83
euro) a decorrere dal 2007. Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si
trovino
nelle
condizioni
ivi
previste,
la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
Modifica art. 51 TUIR – riforma pensioni
Non concorrono a formare reddito: (L. 23.8.2004 n. 243 GU.222del
21.9.2004)
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta,
dopo la lettera i), la seguente: "i-bis) le quote di retribuzione
derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima,
per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il
pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti
minimi secondo la vigente normativa".
IL SISTEMA DELLE RITENUTE ALLA FONTE
Il prelievo delle imposte sul reddito avviene secondo il tipo di reddito e
la natura del percipiente. Direttamente in capo al percipiente della
somma o del valore costituente reddito, cioè in capo al vero
contribuente oppure in prima istanza in capo a colui che corrisponde la
somma o il valore costituente reddito, quindi in capo al SOSTITUTO
D’IMPOSTA tramite l’istituto della ritenuta alla fonte.
Il sostituto versa all’amministrazione finanziaria l’importo ritenuto e se
ne rivale sul contribuente SOSTITUITO, sul quale il tributo grava in
ultima istanza.
per alcuni redditi il prelievo operato tramite il sostituto esaurisce
l’obbligazione del sostituito e si parla di RITENUTA A TITOLO
D’IMPOSTA O SECCA.
Per altri redditi il prelievo operato tramite il sostituto non esaurisce
l’obbligazione del sostituito, in quanto è previsto un conguaglio - si
parla di ritenuta d’acconto.
la ritenuta alla fonte può
essere
a titolo d’imposta o
secca
a titolo d’acconto
la ritenuta a titolo d’acconto
non
esaurisce gli obblighi tributari del
sostituito relativamente al reddito su cui
incide
costituisce cioè solo un acconto dell’IRPEF
in sede di dichiarazione
conseguentemente il fisco chiede al
sostituto i nominativi dei sostituiti
la ritenuta a titolo d’imposta
esaurisce
gli obblighi tributari del
sostituto relativamente al reddito su cui
incide
conseguentemente il fisco non chiede al
sostituto i nominativi dei sostituiti
Sostituto e responsabile d’imposta
L’art. 64 del DPR. 600/73
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al
pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o
situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di
acconto, deve esercitare la rivalsa, se non è
diversamente stabilito in modo espresso.
Il sostituito ha facoltà di intervenire nel processo di
accertamento dell’imposta.
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al
pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o
situazioni esclusivamente riferibili a questi ha diritto di
rivalsa.
ART. 23 DPR 600/73
1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società
e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 55 del citato testo unico, o imprese agricole, le
persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
somme e valori di cui all'articolo 51 dello stesso testo unico,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percepenti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare
al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1 bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi
sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
all'articolo 51, concernente determinazione del reddito di
lavoro dipendente, comma 8 bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute
2. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo ex48 ora 51
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito , al netto della deduzione di cui
all'articolo 11 ex 10bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 13 e 14, del citato testo unico, rapportate al periodo
stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 13 e 14, del citato testo unico sono
effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; (10) ora
deduzioni
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente;
Deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione
Art. 11 TUIR no tax area
Dal reddito complessivo al netto degli oneri
deducibili, di cui all’art. 10, si deduce l’importo di
3.000 euro.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui all’art.49 TU, con
esclusione di quelli indicati nel Co.2 lettera a) e art.50
Co.1 lettera a) b) c) c-bis) d) e h-bis e l), la deduzione
del Co.1 è aumentata di un importo pari a 4500 euro
non cumulabile, con quello previsto dai Co.3,4,
rapportato al periodo di lavoro nell’anno
Omiss
Esempio Deduzione
La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
26.000 euro, aumentato delle deduzioni di cui sopra e degli
oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR e diminuito del reddito
complessivo e del credito d’imposta di cui all’art.14 e l’importo
di 26.000 euro.
Se il rapporto e maggiore o uguale a 1 la deduzione compete
per intero, se il rapporto è uguale o minore di zero la deduzione
non compete - in tutti gli altri casi la deduzione spetta in base
alla percentuale ricavata con la formula precedente, ai fini del
predetto rapporto valgono le prime 4 cifre decimali.
Calcolo – no tax area
26000 + deduzione teorica – red.lavoro dip./
26.000
Deduzione no tax family
Per essere a carico un familiare deve avere un
reddito complessivo annuo non superiore a euro
2840.51
La deduzione teorica coniuge euro 3200 e 2900
figli per figli inferiori a 3 anni sale a 3450 oppure
3200 se l’altro genitore manca, sale a 3700 per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi legge
104/92
La deduzione va ragguagliata al numero di mesi
in cui vi sono le condizioni – basta anche un
giorno per contare il mese.
Calcolo: 78000+deduzione teorica-reddito
comp/78000
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i
criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2
bis, terzo periodo, dello stesso testo unico; (4)
d bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a bis), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'articolo 17 bis, [comma 1, primo periodo], dello stesso testo
unico . (3) (9)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo
51, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1,
lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del
lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo
scaglione di reddito
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28
febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le
ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del
comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'articolo ex
47 ora 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio
dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 14, del citato testo unico, e di
quelle eventualmente spettanti a norma dell'articolo ex 13 bis ora
15 dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di
cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali.
Modalità di effettuazione del
conguaglio IRPEF
Conguaglio in senso proprio – I sostituti d’imposta devono
effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e in caso di
cessazione alla data di cessazione il conguaglio delle ritenute
operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di
paga entro il 12 gennaio facoltà di attribuzione degli oneri
detraibili e deducibili sostenuti dal lavoratore, tra questi i più
recenti ricordiamo – i contributi previdenziali volontari – il
contributo versato ai fondi pensione casella CUD al netto 11%.
Conguaglio di fine rapporto – Se la data di risoluzione del
rapporto di lavoro coincide con la fine dell’anno , il conguaglio
ha tutte le caratteristiche di quello in senso proprio – Le
deduzioni e detrazioni per oneri vanno fino all’ultimo giorno
retribuito. Non sono previste sulla indennità sostitutiva del
preavviso. Nel caso di conguaglio a credito va restituito anche in
corso d’anno.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute
in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica
l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile , che è trattenuto e versato
nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per
cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve
essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'articolo
ex47ora 50, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto
oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo
stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta
successivo].
Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi
in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta
precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito
può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente,
o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti
rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di
lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri
soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le
ritenute.
Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche
comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente
intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono
trattamenti pensionistici.
5 ABROGATO
Possibilità di «riaprire» il conguaglio per sanare errori commessi
nell'effettuazione del conguaglio o per considerare ulteriori somme o valori
L'articolo 23, comma 3, Dpr 600/1973 stabilisce che le operazioni di conguaglio di
fine anno vanno effettuate «... entro il 28 febbraio dell'anno successivo». Poiché
la ratio della norma è, principalmente, quella di concedere più tempo al sostituto
d'imposta, al fine di favorire una più corretta applicazione della legge, e rendere,
per quanto possibile, definitivo il rapporto tributario dei percettori di reddito di
lavoro dipendente e assimilato, nel caso di errore nell'attribuzione delle detrazioni
o deduzioni in sede di effettuazione del conguaglio, entro e non oltre la fine del
mese di febbraio, è consentito riconsiderare le operazioni svolte in precedenza
senza incorrere in irregolarità né sanzioni. Lo slittamento al 28 febbraio 2006
delle operazioni di conguaglio è relativo ai soli effetti finanziari del conguaglio di
fine anno, il quale potrà quindi incidere (mediante ulteriori ritenute ovvero
restituzioni di crediti d'imposta) sulle retribuzioni dell'anno successivo erogate
fino al 28 febbraio, in cui il conguaglio stesso (o gli aggiustamenti di eventuali
errori) viene operato, non variando, ai fini del calcolo materiale, il riferimento agli
emolumenti corrisposti e alle ritenute operate nell'anno precedente (ovvero entro
il 12 gennaio dell'anno successivo). A tale proposito, la circolare ministeriale n.
326/E del 1997 (par. 3.5) precisa infatti sia che «se necessario il conguaglio potrà
anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non
considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si
concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo», sia che «le
operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti
contemporaneamente».
Attribuzione, in sede di conguaglio di fine anno, di oneri detraibili e deducibili
sostenuti direttamente dal dipendente
Come in parte già anticipato, l'art. 23, comma 3, del Dpr 600/1973 stabilisce che, in sede di
conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le
detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir per oneri a fronte
dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle
detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di
fine rapporto senza alcuna richiesta da parte del dipendente. Limitatamente alle spese
mediche ed ai premi per assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (oneri di cui alle lett. c e f
dell'art. ex13 bis ora 15 del Tuir) l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta per le
erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Anche in tale caso l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde
dalla richiesta del dipendente.
Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili, il lavoratore dipendente non può, tuttavia,
pretendere l'attribuzione della deduzione ovvero della detrazione per oneri che, pur essendo
compresi nella previsione degli artt. 10 e 15, non sono stati sostenuti per il tramite del
datore di lavoro. Tuttavia, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre
1997 (par. 3.5.) ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire di tenere conto di
detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del
sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e di
detraibilità previsti dalle norme di riferimento, assumendosi le responsabilità.
Contributi previdenziali volontariamente versati (riscatti laurea, ricongiunzioni, ecc.)
A seguito di quanto previsto dalla nuova lett. e) dell'art. 10 del Tuir, i contributi
versati dal 1° gennaio 2001 facoltativamente all'ente che gestisce la forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza non beneficiano più della detraibilità del
19% su un importo massimo di euro 1,291,14 - in concorrenza con i premi pagati
per assicurazioni vita e infortuni - ma sono integralmente deducibili dal reddito.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono integralmente deducibili i contributi
versati, ad esempio, per il riscatto della laurea, per la prosecuzione volontaria o per
la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi.
Qualora il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di
lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo, per il riconoscimento della
deducibilità degli stessi, non dovrà più effettuare alcuna verifica della capienza con
altri oneri, ma dovrà unicamente farsi rilasciare la ricevuta di versamento. Nella
diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di
tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente
previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, alla lett. h) , Tuir,
tale importo sarà interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente e sarà
indicato a casella del mod. Cud. In tale caso, come già precisato, tale importo
dovrà essere considerato ai fini della verifica della capienza del 12% del reddito
complessivo per la deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza
complementare.
Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
In base a quanto previsto dalla lett. f) dell'art. 15 Tuir, così come modificata dal Dlgs 47/2000 (a sua
volta modificato dal Dlgs 168/2001), è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 19% dei premi
pagati fino ad un massimo di euro 1.291,14, solo con riferimento ai premi pagati per contratti di
assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5% nonché per
i contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (per
l'individuazione di questi ultimi si veda Dm 22 dicembre 2000). Con la circolare n. 29/E è stato
precisato che, in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve
riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato.
Per quanto riguarda il conguaglio di fine anno nell'ipotesi in cui, in conformità al contratto collettivo,
ad accordi o regolamenti aziendali, il datore di lavoro abbia versato premi per tali tipologie di polizze
le stesse, per la parte di premio a carico del datore di lavoro, avranno concorso a formare il reddito dei
dipendenti, ma in occasione del conguaglio di fine anno deve essere riconosciuta la detrazione del
19% fino al limite di euro 1.291,14. Tale detrazione deve essere indicata in casella del mod. Cud e
l'importo dell'onere detraibile va riportato sul CUD , mentre l'onere deve essere analiticamente
descritto con il codice nella sezione «annotazioni». Poiché la nuova disciplina si applica ai contratti
stipulati, o rinnovati, dal 1° gennaio 2001, per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati in anni precedenti e ancora in corso nel 2004 resta salva la previgente
disciplina che prevedeva la detrazione del 19% nel rispetto del limite di euro 1.291,14 e della durata
minima di 5 anni. Si ricorda infine per completezza che, nell'ipotesi in cui, nel 2004, siano stati
stipulati contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario (le cd. polizze a capitalizzazione), le
nuove norme non prevedono alcun vantaggio fiscale relativamente ai premi versati
Polizze sanitarie
La versione dell'art. 51 del Tuir in vigore dal 1° gennaio 1998 non prevede un regime particolare per le spese sanitarie
sostenute dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. In merito a tale
fattispecie, tuttavia, l'art. 23 del Dpr 600/1973 stabilisce che, in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto,
il sostituto d'imposta deve attribuire le detrazioni previste per le spese mediche di cui all'art. 15 del Tuir se, in corso
d'anno, ha effettuato tali tipi di erogazioni (e, quindi, ha sostenuto direttamente o ha rimborsato il dipendente)
conformemente a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali.
In linea generale quindi, in mancanza di disposizioni agevolative specifiche, i premi delle polizze sanitarie pagate dal
datore di lavoro a favore dei dipendenti sono da considerare retribuzione in natura sulla base del valore normale e cioè
sulla base del prezzo del premio della polizza pagata dal datore di lavoro. Preme, tuttavia, in questa sede sottolineare
che l'applicazione alle polizze sanitarie delle disposizioni relative alle modalità di tassazione dei fringe benefit comporta
che, anche nei confronti delle stesse, valga quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 Tuir che
prevede che «non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se,
complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23»; tuttavia, se il valore in questione è
superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Tale previsione normativa ha infatti
carattere del tutto generale ed è quindi applicabile a tutti i beni forniti e ai servizi prestati dal datore di lavoro ai
dipendenti.
Per completezza di trattazione, si ritiene infine opportuno sottolineare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 15
del Tuir (in base al quale si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese sanitarie rimborsate per effetto
di contributi o premi di assicurazione che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito senza diritto
ad alcuna detrazione d'imposta), il dipendente non perda la possibilità di portare in detrazione le spese mediche
effettivamente sostenute, anche se rimborsate dalla società di assicurazione, per il solo fatto che il premio pagato dal
datore di lavoro, essendo inferiore a euro 258,23, non abbia concorso a formare il suo reddito in ossequio alla norma
sopra indicata. Tale affermazione consegue dalla considerazione che, nella diversa ipotesi in cui l'ammontare dei benefit
complessivamente corrisposti nel periodo d'imposta fosse superiore a detto limite, anche tale premio concorrerebbe a
formare il reddito del dipendente
Contributi versati a fondi sanitari
Il Dlgs 18 febbraio 2000, n. 41 ha disciplinato il trattamento fiscale dei fondi sanitari intervenendo sia sul
regime fiscale dei contributi sanitari versati dal lavoratore dipendente e disciplinati dall'art. 51, comma 2,
lett. a) del Tuir, che sull'art. 10 del Tuir, relativo agli oneri deducibili ai fini Irpef. Le nuove norme
attribuiscono un beneficio fiscale progressivamente crescente ai contributi versati ai fondi integrativi del
Ssn costituiti in base alle nuove disposizioni (cd. «fondi doc»), mentre come contropartita viene ridotto,
nel tempo, il vantaggio fiscale fino ad ora riconosciuto unicamente ai «contributi sanitari» versati
nell'ambito del reddito di lavoro dipendente (cd. «fondi non doc»).
L'art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede
tuttora la convivenza delle agevolazioni fiscali per i contributi versati sia ai «fondi non doc», come ad
esempio il Fasi, sia ai «fondi doc».
I lavoratori dipendenti possono continuare a «non fare concorrere» alla formazione del proprio reddito i
contributi versati a fondi «non doc», ma l'importo che attualmente non concorre alla formazione del
reddito, fissato in 3.615,20 euro, rimane tale solo fino al 2002, mentre scende a 3.098,74 euro per l'anno
2003 e di 258,23 euro (pari a 0,5 milioni di lire) in ciascuno degli anni successivi fino a raggiungere
1.807,60 euro a partire dal 2008. Come si può rilevare, la possibilità di cumulo decresce e comincerà ad
incidere negativamente sulla tassazione del reddito del lavoratore dipendente a decorrere dal 2003 in
quanto, a partire dal 2004, lo stesso non potrà superare l'importo di 3.356,97 euro. Relativamente al regime
fiscale applicabile ai contributi versati ai fondi sanitari e alle detrazioni sulle spese mediche rimaste a
carico del contribuente l'amministrazione finanziaria, con la risposta n. 7 contenuta nella circolare n. 54/E
del 2002, ha chiarito che non è possibile scegliere tra:
- la deduzione dal reddito dei contributi versati ad un fondo integrativo sanitario ai sensi dell'art. 10, lett. e
ter) del Tuir (e, in pratica, dell'art. 51, comma 2, lett. a del Tuir)
Inoltre, viene ricordato che:
1. se le spese sanitarie che sono state rimborsate sono relative a
contributi che sono esclusi dalla formazione del reddito, tali spese «non
possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente o da
quella dovuta dai familiari non a carico ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lett. c) del Tuir»;
2. se le spese sanitarie che sono state rimborsate sono relative a
contributi che non sono esclusi dalla formazione del reddito in quanto,
ad esempio, eccedenti il limite previsto dalla norma di esclusione, «la
detrazione della spesa medica spetta in proporzione alla quota dei
contributi che hanno concorso a formare il reddito del lavoratore
dipendente».
Il conguaglio incapiente
Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale
viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo
corrispondente al «debito» di fine anno, l'art. 23, comma 3, del Dpr 600/1973
permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute
ancora dovute (in quanto eccedenti le retribuzioni interessate dalle operazioni di
conguaglio), ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta
dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2005.
In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel
caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga
successivi al 28 febbraio 2005, sugli importi di cui è differito il pagamento (a
decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di marzo) si applica l'interesse in
ragione dello 0,50% mensile (utilizzando il codice 1013 in quanto, a decorrere dal
1° marzo 2002, il codice 1153 è stato soppresso per confluenza nel precedente),
da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si
riferisce. L'eventuale importo che, al termine del periodo di imposta, rimane
comunque non trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del
rapporto di lavoro, deve essere comunicato al sostituito che dovrà provvedere
autonomamente al versamento dello stesso entro il 15 gennaio dell'anno
successivo.
Il conguaglio riepilogativo annuale
L'art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 prevede il cd. «conguaglio riepilogativo»
che permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in
occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.
La norma stabilisce infatti che, ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno, il sostituito possa chiedere al sostituto d'imposta, entro
il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro
dipendente e assimilati sono stati percepiti, di tenere conto anche di altri redditi
di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti, anche
da soggetti non sostituti d'imposta, a fronte di precedenti rapporti di lavoro
intrattenuti nel corso dello stesso anno.
La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della
certificazione unica (mod. Cud) concernente i redditi di lavoro dipendente e
assimilati erogati da altri soggetti (ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto
erogatore non è sostituto d'imposta). È previsto inoltre che, in occasione della
consegna di tale certificazione, il sostituito comunichi al sostituto d'imposta se,
in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive,
intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il
prelievo sulle retribuzioni successive.
Il conguaglio e la richiesta dell'applicazione di un'aliquota più elevata
Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la
possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su
richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.
Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero al momento dell'effettuazione del
conguaglio.
novità Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto
a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da
parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriva dall'applicazione, sul
reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito rispetto alla maggiore tassazione effettuata
in corso d'anno.
Tale comportamento andrà evidenziato nel modello Cud punto 3 L'evidenziazione
dell'applicazione di un'aliquota Irpef più elevata nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati (Cud) non influisce sugli adempimenti dell'eventuale successivo
sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio tenendo conto anche dei redditi
corrisposti dal precedente sostituto (cd. conguaglio «riassuntivo»). In tal caso, infatti, in
assenza di ulteriore formale richiesta da parte del percipiente, l'eventuale credito risultante dal
nuovo conguaglio dovrà essere restituito.
STOCK OPTION
Trasferta
Piè
di lista o analitico
Forfetario - € 46,48 L 90.000 € 77,47
Misto 1 € 30,99 L. 90.000-1/3 = 60.000
Misto 2 € 15,49 L. 90.000- 2/3 = 30.000
Spese Viaggio
Spese non documentate € 15,49
L 150000
Auto uso promiscuo
Modello
automezzo
Tabelle ACI Nazionali su GU. 15.000 KM.
Uso promiscuo - calcolare il 30%
Esempio
€ 0,41 al Km. Per 15.000 Km = € 6.150.00
Il 30% di € 6.150 = € 1.859,24
In lire 800 x 15.000 = 12.000.000 il 30% = 3.600.000 annue
Contributi previdenziali volontari - In sostituzione della detraibilità
del 19% su un importo massimo di euro 1.291,14 in concorrenza con i
premi pagati per assicurazioni vita e infortuni, a seguito di quanto
previsto dalla nuova lettera e) dell'articolo 10 del Tuir, i contributi versati
facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza sono integralmente deducibili dal reddito. Pertanto, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 sono integralmente deducibili i contributi
versati, ad esempio, per il riscatto della laurea, per la prosecuzione
volontaria o per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi.
ART.24 DRP 600/73
RITENUTA SUI REDDITI ASSIMILATI A
QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte
imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto
testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in
particolare, i commi 2, 3 e 4. 2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3
dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al
datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle
ritenute effettuate e dei relativi contributi .
1
Conguaglio in ipotesi di coesistenza di un rapporto di collaborazione e di
lavoro dipendente - Nell'ipotesi in cui un soggetto, nel corso dell’anno, abbia
intrattenuto con lo stesso sostituto sia un rapporto di lavoro dipendente che un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio un dirigente
che sia anche membro del consiglio di amministrazione) il sostituto d'imposta
avrà tenuto un differente comportamento in funzione della periodicità di
pagamento dei compensi. In particolare, se i due compensi avevano la
medesima cadenza periodica (ad esempio mensile), il sostituto d'imposta, ai fini
dell'effettuazione della ritenuta e dell'attribuzione delle detrazioni, deve aver
cumulato quanto complessivamente corrisposto. Diversamente, qualora i
compensi spettanti siano stati corrisposti con una cadenza periodica diversa, le
ritenute dovevano essere effettuate separatamente. Per quanto riguarda le
detrazioni, queste, se i due rapporti erano contemporanei, devono essere state
attribuite solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In sede di
conguaglio il sostituto dovrà, evidentemente, effettuare il cumulo su quanto
corrisposto anche se il sostituito non lo avesse richiesto.
Profili fiscali del lavoro a progetto e occasionale
I compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi, le cui prestazioni
hanno i requisiti dell’art.61 del D.Lgs. 276/2003 sono qualificabili come redditi
assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 lettera c-bis del TUIR e sono
tassati ai sensi dell’art.24 DPR 600/73 che richiama l’art. 23 del DPR 600/73
(lavoro a progetto)
I compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi di importo inferiore
a euro 5000 percepiti nell’arco dello stesso anno solare e con lo stesso
committente, le cui prestazioni sono di durata complessiva inferiori a 30 giorni,
costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi art. 50 lettera c-bis
del TUIR e sono tassati ai sensi dell’art.24 del DPR.600/73 che richiama il 23
(lavoro a progetto occasionale)
I compensi dei lavoratori autonomi, occasionali, le cui prestazioni non sono né
coordinate ne’ continuative costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1
lettera l del TUIR e sono soggetti alla ritenuta d’acconto IRFEF nella misura del
20%. Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (Legge
80/2003) si prevede l’attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e
professioni se conseguito da artisti o professionisti (art.2 co.1 lettera c. n.8
Legge 80/2003). Attenzione: i redditi percepiti sono inquadrati nell’ambito dei
redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente art. 50 TUIR lettera c-bis – a
condizione che la collaborazione non rientri nell’oggetto dell’arte e professione
esercitata (art.53 TUIR) (lavoro autonomo)
IL LAVORO A PROGETTO (art.61-69 D.Lgs. 276/2003) presuppone una attivita’
finalizzata alla realizzazione del progetto, programma o fase di esso con il coordinamento
del committente (cir. 28.4.2004 Confindustria)
E’ obbligatorio il contratto scritto con la descrizione del progetto o programma o fase affidato
al collaboratore anche ai fini della qualificazione del rapporto come lavoratore parasubordinato
Il rapporto di lavoro a progetto conserva le stesse caratteristiche dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, cosi’ come già individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza
(tesi confermata dal Ministero del lavoro cir. 1/2004)
Non rientrano nei lavori a progetto art. 61 D.Lgs. 276/2003:
- le attività di agente e rappresentante (art.25 bis DPR.600/73)
- le professioni intellettuali con albo (art.25 DPR.600/73)
-- rapporti con società e associazioni sportive di dilettanti, affiliate alle federazioni
-- revisori e sindaci amministratori di società (art.24 DPR.600/73)
-- partecipanti collegi o commissioni (art. 24)
-- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (art.24)
-- prestazioni occasionali alle condizioni e nei limiti fissati (art.25)
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Ai fini fiscali questi tipi di prestazioni vanno assimilate ai redditi di
lavoro dipendente solo se in concreto sia comunque configurabile un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.50 co 1 lettera
c-bis del TUIR in pratica i requisiti sono: mancanza di subordinazione,
rapporto unitario e continuativo, mancanza di propri mezzi organizzati,
retribuzione periodica prestabilita (tassazione art. 24 DPR 600/73 che
rinvia all’art.23 stesso DPR) Se mancano questi requisiti le prestazioni
occasionali saranno inquadrabili tra i redditi diversi art.67 co.1 lettera f)
TUIR- Lo confermano cir. INPS n.9 del 22.1.2004 e Ministero del
Lavoro cir. 17813 del 22.1.2004. La ritenuta IRPEF prevista è ai sensi
dell’art.25 DPR.600/73 al netto delle spese di produzione, non è
previsto in questi casi il cedolino
Ai fini previdenziali i redditi diversi non sono soggetti alla contribuzione
prevista dalla gestione separata INPS, se non superano i 5.000.00 euro
nell’anno o 30 giorni.
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dall’art.70
del D.Lgs. 276/2003 – non possono superare 30 giorni nel
corso dell’anno solare – in questa tipologia contrattuale
rientrano: disoccupati, casalinghe, studenti, piccole
collaborazioni domestiche, realizzazione di manifestazioni,
insegnamenti privati supplementari. I relativi compensi sono
esenti da imposizione fiscale (art.72 co2 D.Lgs.276/2003) in
quanto già tassati con il pagamento dei buoni del valore
nominale di euro 7,50 ciascuno. Il costo sostenuto per
l’acquisto dei buoni è deducibile nella determinazione del
reddito d’impresa secondo il principio di competenza – in pratica
si guarda al momento dell’utilizzo della prestazione. Al
lavoratore spettano euro 5,80 (cifra al netto dell’INAIL, INPS, e
quota per il concessionario)
Ai fini contributivi il contributo è già compreso nel buono.
Ripetizione (cd. «riapertura») del conguaglio per sanare errori
commessi nell'effettuazione del conguaglio o per considerare
ulteriori somme o valori - L'art. 23, comma 3, del Dpr 600/1973
stabilisce che le operazioni di conguaglio di fine anno vanno effettuate
«... entro il 28 febbraio dell'anno successivo». Poiché la ratio della
norma è, principalmente, quella di concedere più tempo al sostituto
d'imposta, al fine di favorire una più corretta applicazione della legge, e
rendere, per quanto possibile, definitivo il rapporto tributario dei
percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, nel caso di errore
nell'attribuzione delle detrazioni in sede di effettuazione del conguaglio,
entro e non oltre la fine del mese di febbraio, è consentito riconsiderare
le operazioni svolte in precedenza senza incorrere in irregolarità né
sanzioni.
Il reddito dell'amministratore professionista alla luce delle nuove
interpretazioni ministeriali
Riassumendo, in breve, quanto sopra commentato, dall'orientamento
ministeriale contenuto nella circolare n. 105/E del 2001 consegue che:
1.
i compensi percepiti dagli amministratori, rientrando genericamente tra le
«collaborazioni coordinate e continuative», sono redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente;
2. nell'ipotesi in cui l'amministratore sia anche titolare di un reddito di lavoro
autonomo professionale:
- se l'ordinamento professionale ricomprende nel novero delle mansioni tipiche della
categoria anche l'amministrazione o la gestione di aziende, i relativi compensi vanno
ricondotti alla disciplina dei redditi da lavoro autonomo;
- in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina della
professione, i compensi del professionista devono essere ugualmente ricondotti al
reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui, lo stesso, ricopra l'incarico di
amministratore di una società o di un ente che esercita un'attività oggettivamente
connessa con le mansioni tipiche della propria professione abituale.
Conguaglio e applicazione delle addizionali
Analogamente al conguaglio per i lavoratori dipendenti, quello relativo
ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere effettuato tra
dicembre e febbraio e in tale sede devono essere considerati tutti i
redditi che il sostituto ha corrisposto al sostituito nel corso del periodo
d'imposta. Qualora i compensi siano corrisposti in un'unica soluzione
e il sostituto d'imposta conosca sia l'importo annuo che corrisponde
che la periodicità del compenso, deve trattenere le addizionali
(regionali e comunali) in rate (anche una sola) nell'anno successivo
(in costanza del rapporto di collaborazione) ovvero in un'unica
soluzione in occasione del conguaglio per la cessazione del rapporto.
Qualora, al contrario, non sia nota la predetta periodicità, il prelievo
sarà effettuato in un'unica soluzione in occasione del pagamento del
primo compenso nell'anno successivo. Quindi, anche nell'ipotesi degli
amministratori «non professionisti» che ricevono un unico compenso
annuo, occorre determinare l'importo delle addizionali in occasione
del conguaglio di fine anno, mentre il prelievo delle stesse sarà
effettuato in occasione del pagamento del primo (o unico pagamento)
del periodo d'imposta successivo.
Versamento ritenute conguaglio
Codici Tributo conguaglio- Per il versamento delle ritenute relative al
conguaglio utilizzare su F24
1001 – se il conguaglio riguarda i dipendenti e viene fatto entro il mese
di dicembre.
1004– per i collaboratori
1013 – conguaglio mese di gennaio o febbraio
1013– in caso di incapienza le ritenute del conguaglio versate da
marzo in poi – compresi interessi.
1013 – versamento comprensivo di interessi effettuato dal lavoratore
entro il 15 gennaio
3801 – addizionale regionale in autotassazione
3802 – addizionale regionale sostituto d’imposta
3817 – addizionale comunale in autotassazione
3816 – addizionale comunale per sostituti d’imposta
Enti locali – codice – 03 Bolzano – 07 Friuli Venezia Giulia – 18 Trento – 20 Val D’Aosta – 99 restanti comuni.