ricorso straordinario al pdr per la modifica dei criteri di valutazione
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RICORSO STRAORDINARIO AL P. D. R. PER LA MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA NOMINA A COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE Sommario: Premessa - 1. Elemento soggettivo ed oggettivo ai fini dell’instaurazione del giudizio di legittimità costituziona le - 2. Natura del Consiglio di Stato in sede di attività consultiva: elemento soggettivo - 3. Natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: elemento oggettivo - 4. La questione decisa ed i motivi della manifesta inammissibilità - 5. Conclusioni. PREMESSA L’ordinanza di inammissibilità in argomento con la quale la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede di attività consultiva, di formulazione di parere ai fini della decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ripropone una querelle riguardante l’essenza del giudizio di costituzionalità “in via incidentale” dinanzi alla Corte delle Leggi1. Per affrontare il problema occorre partire dal dato normativo che è rappresentato dal combinato disposto degli artt. 1 L. Cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 L. 11 marzo 1953 n. 87. Quanto alla prima disposizione essa prevede che la questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. La seconda disposizione invece prevede che nel corso di un giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza (…). Si tratta in particolare di individuare i caratteri del giudizio principale anche detto “giudizio a quo”, che è quello da cui proviene la questione di costituzionalità sottoposta al vaglio della Corte, in contrapposizione al giudizio incidentale che si svolge dinanzi alla Corte. Secondo autorevole dottrina, quel che si vuole è che le questioni di costituzionalità siano deferite alla Corte da un giudice, concretamente investito di un giudizio di qualsiasi natura (civile, penale, amministrativo, contenzioso o no)2. Il percorso che si seguirà nel presente commento passa attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte in ordine alla qualificazione del giudizio principale per affrontare il caso concreto riguardante i requisiti del Consiglio di Stato ai fini della configurabilità o meno del potere di sollevare una questione incidentale di legittimazione costituzionale. 1. ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO AI FINI DELL ’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE La giurisprudenza della Corte secondo la sopraccitata dottrina ha “largheggiato” nell’interpretare il dato normativo badando soprattutto “alla sostanza delle cose”, ha avuto qualche ripensamento inevitabile ma ha inteso evitare rigide definizioni di principio. In particolare, con la decisione n. 83 del 1966 la Corte ha richiesto ai fini della configurabilità del giudizio la presenza alternativa di un elemento soggettivo ovvero oggettivo3. Corte cost. 17 dicembre 2004 n. 392, in www.cortecostituzionale.it. E. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova 1978, pp. 243 ss.. 3 Corte cost. n. 83 del 1966, in www.cortecostituzionale.it; nello stesso senso v. anche Corte cost. 18 novembre 1976 n. 226, in www.cortecostituzionale.it nonché Corte cost. 5 novembre 1996 n. 387, in Foro It. 1997, I, p. 7. 1 2 1 Il Giudice delle Leggi ha stabilito con tale decisione da un lato che si configurano come autorità giurisdizionali anche organi che, sia pure estranei all’organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di natura diversa, siano investiti, anche in via eccezionale, di funzioni giudicanti per l’obbiettiva applicazione della legge, in posizione di terzietà, e dall’altro che presentano carattere di giudizio i procedimenti che si compiono alla presenza e sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale. In generale, comunque, quanto al primo elemento, la Corte ha variamente qualificato autorità giurisdizionali idonee a sollevare questioni di costituzionalità: i Collegi arbitrali; la Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato; la sezione disciplinare del CSM; i Commissari agli usi civici; i Consigli comunali in sede di contenzioso elettorale4. Quanto al secondo elemento, sono stati qualificati giudizi anche alcuni procedimenti, compiuti in presenza e sotto la direzione di un titolare di ufficio giurisdizionale, non necessariamente caratterizzati per un natura “contenziosa”: al riguardo sono state ammesse questioni sollevate in giudizi “volontari”5. La dottrina è in parte divisa, in quanto alcuni autori ritengono sufficiente la presenza del solo requisito oggettivo6 mentre altri, con i quali si ritiene di concordare, manifestano alcune perplessità e ritengono invece che la coesistenza dei due elementi sia necessaria7. Con riferimento a tale ultimo orientamento della dottrina si può constatare come la stessa giurisprudenza della Corte in alcune pronunce ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da un organo giurisdizionale operante nell’ambito di un procedimento amministrativo così come in altre occasioni ha richiesto in capo all’autorità giurisdizionale la sussistenza di un potere decisorio. Tali formulazioni inducono a ritenere insufficiente la sussistenza di un solo requisito, quello soggettivo riguardante il giudice, ma sembrano richiedere anche la presenza del requisito oggettivo, quello inerente ad un giudizio decisorio8. Per quanto riguarda i Collegi arbitrali v. Corte cost. 28 novembre 2001 n. 376, in Giust. Civ. 2001, 2883, con nt. di Vaccarella, Il coraggio della concretezza in una storica decisione della Corte costituzionale; v. anche Corte cost. 15 gennaio 2003 n. 11, in Giust. Civ. 2003, 872; per quanto concerne l’attività della Corte dei conti vedasi Corte cost. 18 novembre 1976 n. 226, in www.cortecostituzionale.it, in Foro It., 1977, I, p. 18; per quanto concerne la sezione disciplinare del CSM v. la Corte cost. n. 12 del 1971; per quanto riguarda i Consigli comunali vi sono state decisioni favorevoli come la n. 44 del 1961 e la n. 92 del 1962 ma anche sentenze contrarie come la Corte cost. n. 93 del 1965, in www.cortecostituzionale.it. 5 Corte cost. 25 giugno 1956 n. 4; 26 gennaio 1957 n. 5; 12 dicembre 1957 n. 129; 11 marzo 1958 n. 24, in www.cortecostituzionale.it. 6C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, p. 1384; V. Onida, Note critiche in tema di legittimazione del giudice a quo nel giudizio incidentale di costituzionalità della legge (con particolare riferimento alla Corte dei conti in sede di controllo), in Giur. It. 1968, pp. 232 e ss.. 7 L. Elia, Manifesta irrilevanza della quaestio o carenza di potere del giudice a quo?, in Giur. cost. 1968, p. 2355; C. Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1986, p. 974; L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova 1995, pp. 715 e ss., secondo il quale di regola, però, il concorso del requisito soggettivo (giudice) e del requisito oggettivo (giudizio) rimane indispensabile. Vero è che la Corte ha ritenuto ammissibili impugnative sollevate in sede di giurisdizione volontaria, oltre che in sede di giurisdizione contenziosa, ed ha concluso nel medesimo senso per le impugnative sollevate in sede di istruttoria, oltre che in sede dibattimentale, salvo che si tratti di decisioni riservate al collegio giudicante. Ma la stessa Corte ha affermato che non fossero legittimati a proporre questioni di costituzionalità il pretore o il presidente di un tribunale operanti “nell’ambito di un procedimento amministrativo”; e che, più in generale, ai fini in esame, l’autorità giurisdizionale deve essere provvista di un qualche “potere decisorio”; A. Barbera – C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2002, p. 364, secondo cui la giurisprudenza della Corte sul punto è oscillante. In alcuni casi i due criteri vengono utilizzati in modo alternativo, in altri invece (è la tendenza più recente) devono ricorrere congiuntamente. 8 Corte cost. 5 aprile 1971 n. 74, in materia di procedimento espropriativo; Corte cost. 16 luglio 1973 n. 132, in materia di ingiunzioni fiscali; Corte cost. 28 aprile 1976, n. 96, in materia di funzioni del Presidente del Tribunale e registrazione di organo di stampa, che rientra nell’ambito di un procedimento amministrativo dichiarativo non avente natura giurisdizionale; Corte cost. 25 marzo 1975 n. 72, in materia di procedimento di iscrizione di laureati da parte del Presidente del Tribunale nell’albo dei patrocinatori; Corte cost. n. 224 del 1974, in materia di ordinanza emessa nel procedimento di esecuzione penale, che confermano tutte, sostanzialmente, l’inammissibilità di questioni sollevate nell’ambito di un procedimento amministrativo in www.cortecostituzionale.it. 4 2 2. NATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE DI ATTIVITÀ CONSULTIVA: ELEMENTO SOGGETTIVO Si tratta ora di applicare i principi suesposti alla questione decisa e si ritiene, preliminarmente, di esaminare la natura, giurisdizionale o meno, dell’attività espletata dal Consiglio di Stato in sede consultiva, quale elemento soggettivo ai fini dell’instaurazione di un giudizio incidentale di costituzionalità, con particolare riferimento al caso in cui tale Organo esprima un parere per la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La dottrina si è variamente espressa in materia evidenziando l’incisività della funzione consultiva esercitata dal Consiglio di Stato quale strumento preventivo di controllo volto ad assicurare la legalità dell’azione amministrativa, caratterizzata dalla neutralità rispetto agli interessi in gioco e dall’assoluta imparzialità di giudizio nonchè portatrice di garanzie formali e sostanziali non lontane da quelle proprie della funzione giurisdizionale9. I pareri, è stato rilevato, diversamente dalle decisioni, non sono soggetti ad un regime di pubblicità mediante il deposito in segreteria, cosicché riesce anche difficoltoso conoscerne esistenza e contenuto10. La CGE 16 ottobre 1997, nelle cause riunite C-69/96 e C-79/96, ha determinato che il Consiglio di Stato, quando emette un parere nell’ambito di un ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell’art. 177 del Trattato11. Il Consiglio di Stato con distinte pronunce della seconda sezione emesse in data 27 marzo 2002 e 26 marzo 2003 si è espresso in senso positivo in ordine alla questione della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’organo giurisdizionale amministrativo in sede consultiva12. Le argomentazioni formulate nelle suesposte pronunce riguardano la composizione delle sezioni consultive del Consiglio di Stato che prevedono: la presenza di magistrati che offrono garanzie di indipendenza ed imparzialità, caratteristiche proprie degli organi giurisdizionali; la valutazione di conformità degli atti impugnati alle norme di diritto oggettivo, in particolare per quanto riguarda l’attività consultiva in sede di ricorso straordinario; il contenuto sostanzialmente decisorio di tali pareri, che non sono di norma sindacabili o modificabili in altra sede; la garanzia del contraddittorio tra le parti; la collocazione dei rimedi, quello giurisdizionale e quello in sede di ricorso straordinario, su un medesimo piano rafforzato dal principio dell’alternatività. La Corte cost. n. 254 del 2004 si è chiaramente pronunciata sulla materia di che trattasi con riferimento alla presenza dell’elemento soggettivo, cioè la sussistenza di un giudice, con riferimento al Consiglio di Stato quale Organo consultivo nell’ambito di un ricorso al P. d. R. disponendo che la questione, è stata sollevata da un organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al P. d. R., nel cui ambito si inserisce l’attività dell’Organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale13. 3. NATURA DEL RICORSO STRAORDINARIO AL ELEMENTO OGGETTIVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: L’analisi si deve spostare a questo punto sull’altro elemento, di carattere oggettivo, richiesto per l’instaurazione di un giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, per valutare se nella fattispecie in esame si configuri un giudizio. A. Quaranta, Funzione consultiva e funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Un nodo da sciogliere, in Cons. di Stato 1998. II, p. 279; V. Caianiello, L’attività consultiva nei confronti della funzione amministrativa, in Cons. di Stato 1969, II, p. 919; A. L. Tarasco, La funzione consultiva come attività (para)giurisdizionale:questione di costituzionalità deferibile anche nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, in www.giustizia-amministrativa.it, Studi e contributi. 10 D. La Medica, Il Consiglio di Stato in sede consultiva, in Consi. di Stato 1997, II, p. 713. 11 La decisione è pubblicata in Giorn. Dir. Amm. 1998, 145, nt. di M. Gnes, Consiglio di Stato e rinvio pregiudiziale nell’ambito dei ricorsi straordinari. 12 Cons. di Stato 26 marzo 2003 n. 1898/2002 (inedito); Cons. di Stato 27 marzo 2002 n. 534/2001, pubblicato in G.U., I serie speciale, 2 aprile 2003 n. 13, p. 174. 13 Corte cost. 21 luglio 2004 n. 254 , in www.cortecostituzionale.it. 9 3 Pertanto, dopo aver esaminato le caratteristiche del Consiglio di Stato in sede di attività consultiva, di formulazione di parere ai fini della decisione di un ricorso straordinario al P. d. R., si rende necessario esaminare la natura, peraltro controversa, del ricorso straordinario. In materia le opinioni della dottrina sembrano propendere in parte per una valutazione di tipo giurisdizionale del rimedio in questione ovvero di tipo paragiurisdizionale14. Altra parte della dottrina ritiene che la disciplina positiva del ricorso straordinario è caratterizzata da elementi di contenziosità tali da avvicinare questo rimedio al ricorso giurisdizionale15. Sostanzialmente, non appare emergere un tratto deciso, una connotazione chiara che faccia propendere comunque per una qualificazione pienamente giurisdizionale del rimedio in questione. Al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza amministrativa non sofferma la propria attenzione sulla natura del rimedio in questione ma tende prevalentemente a rimarcare i caratteri ed i contenuti “decisori” dei pareri espressi in sede consultiva nonché le garanzie del contraddittorio delle parti assicurate “in maniera sufficiente” dalle norme che disciplinano il procedimento relativo al ricorso straordinario16. Di ben diverso avviso è stata la posizione costante della Corte costituzionale in materia nel corso degli anni. Si richiama la sentenza sopra menzionata n. 254 del 2004 che ha ribadito la natura amministrativa del ricorso straordinario al P. d. R.. Altresì, si riporta quanto deciso con la sentenza n. 298 del 1986 con la quale la Corte ha disposto che nella vigente disciplina, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rappresenta un istituto singolare e atipico, sostanziatesi in un procedimento contenzioso di secondo grado, finalizzato alla risoluzione non giurisdizionale di un conflitto concernente la legittimità di atti definitivi della P. A., la cui natura amministrativa risulta temperata da peculiari caratteristiche e da sicuri parallelismi e raccordi con l’attività giurisdizionale ed il cui risultato – decisione in veste di decreto presidenziale – non può essere assimilato ad atti di tipo formalmente e/o sostanzialmente giurisdizionale (o “paragiurisdizionale”), ma neppure definito come atto di amministrazione attiva, in quanto mira alla pura e semplice applicazione del diritto soggettivo (o, comunque, a soddisfare un interesse generale diverso da quelli attribuiti alle singole amministrazioni), per ciò distinguendosi il rimedio in esame dai ricorsi amministrativi ordinari. L’istituto non integra, dunque, il sistema di tutela giurisdizionale avverso gli atti della P. A. previsto dall’art. 113 Cost., e peraltro non è con esso compatibile17. 4. LA QUESTIONE DECISA ED I MOTIVI DELLA MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ Il giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 108 Cost., è stato promosso con Cons. St., Ad. Sez. III, 4 novembre 2003 n. 4210/02, in sede di emissione di parere per la decisione del ricorso straordinario proposto da un magistrato appartenente al Consiglio di Stato contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento del D.M. 6 giugno 2002, concernente la modifica dei criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie18. L. Tarasco, cit; P. L. Lodi, Rassegna della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di ricorso straordinario al P. d. R., in www.giustizia-amministrativa.it, Studi e contributi, che richiama come sul carattere specifico del parere si è soffermata la Sez. I, la quale ha sottolineato che il Consiglio di Stato non è propriamente un organo consultivo dell’Amministrazione, ma si qualifica come compagine ausiliaria del Governo collocata in una peculiare posizione di autonomia, indipendenza e terzietà, mediante la quale la funzione consultiva concorre con quella giurisdizionale nel realizzare la giustizia nell’Amministrazione (sez. I, 19 aprile 2000 n. 269), e che altresì riporta come è stato osservato che allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza, il vero tratto distintivo del ricorso straordinario, rispetto al ricorso giurisdizionale, è in sostanza individuabile nella possibilità concessa al Governo di disattendere il parere del Consiglio di Stato in base all’art. 14 D.P.R. n. 1199 del 1971. 15 L. Migliorini, Il ricorso straordinario al presidente della Repubblica in Enciclopedia del diritto, voce Ricorsi amministrativi, sez. IV, p. 700. 16 V. nt. n. 10, che precede. 17 Corte cost. 31 dicembre 1986 n. 298, in www.cortecostituzionale.it, in materia v. anche Corte cost. n. 56 del 2001, Corte cost. n. 301 del 2001, e Corte cost. n. 78 del 1966, Corte cost. n. 31 del 1975, Corte cost. n. 148 del 1982, in www.cortecostituzionale.it. 18 Pubblicata in www.dirittoediritti.it. 14 4 Lenorme impugnate concernono l’art. 44-ter D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), L. 28 dicembre 2001, n. 448. L’illegittimità costituzionale di tali norme concerne la possibilità che i criteri di valutazione e dei punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al decreto legislativo possano essere modificati, su conforme parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anziché con norma di rango primario. Il giudice remittente esamina preliminarmente il problema della proponibilità di una questione incidentale di legittimità costituzionale nella fase di emanazione del parere per la decisione di un ricorso straordinario al P. d. R.. Al riguardo richiama le argomentazioni formulate nei pareri emessi in data 27 marzo 2002 ed in data 26 marzo 2003 in base alle quali l’attività consultiva resa dal Consiglio di Stato in tale sede dovrebbe ritenersi giurisdizionale. La Corte, diversamente, con estrema chiarezza ed altrettanta coerenza con le posizioni precedentemente assunte in materia, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale richiamando quanto già precedentemente deciso in altre occasioni, sopra esaminate, ribadendo non solo la “natura amministrativa del ricorso straordinario al P.d.R.” ma affermando anche che il Consiglio di Stato non può, in sede di parere ai fini della decisione di detto ricorso, sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale, la quale deve ritenersi inammissibile siccome proveniente da un organo non giurisdizionale. Il Giudice delle Leggi con la decisione in argomento sembra smentire fermamente e per l’ennesima volta le argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato in materia e si pone in aperto contrasto, fra l’altro, anche con l’orientamento della Corte di giustizia. L’ordinanza della Corte tuttavia sembra porre in evidenza un problema ulteriore che si è ritenuto di esaminare preliminarmente, all’inizio del presente commento. La questione riguarda essenzialmente la compresenza ovvero l’alternatività di quelli che sono stati definiti i requisiti per l’instaurazione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Si dovrebbe ritenere che la Corte in questa occasione confermi indirettamente alcuni suoi orientamenti e, pertanto, non intenda più ritenere come alternativi l’elemento soggettivo (la presenza di un giudice) e quello oggettivo (la sussistenza di un giudizio) ma come necessariamente coesistenti19. Più precisamente, sembra evidente come la Corte da un lato non ritenga espressione di attività giurisdizionale quella svolta dal Consiglio di Stato in sede consultiva, di parere ai fini della decisione di un ricorso straordinario, ma dall’altro richiami anche l’insussistenza del criterio oggettivo, cioè la presenza di un giudizio. Se infatti i due criteri fossero effettivamente alternativi occorrerebbe richiamarne uno solo per chiudere la questione, sia nel caso in cui figuri un elemento positivo ed uno negativo, sia, soprattutto, nel caso in cui i requisiti siano entrambi negativi (come nell’ipotesi decisa), in quanto sarebbe sufficiente fare riferimento ad un solo criterio, quello positivo nel primo caso ovvero quello negativo nel secondo caso, per rendere la questione rispettivamente ammissibile ovvero inammissibile. Diversamente si deve considerare qualora i due requisiti per la corretta instaurazione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale rilevino congiuntamente, perché in tal caso allora devono essere specificamente esplicitati entrambi in decisione. Pertanto, nel caso deciso, tenuto conto che il ricorso straordinario presenta natura amministrativa e considerato che l’attività svolta dal Consiglio di Stato non configura un organo giurisdizionale, il giudizio consequenziale della Corte è inevitabilmente indirizzato per la declaratoria dell’inammissibilità della questione, in quanto è sollevata da un organo non qualificabile soggettivamente come giudice ed ha luogo nell’ambito di un procedimento non oggettivamente qualificabile come giudizio. 5. CONCLUSIONI Le considerazioni che si possono formulare in relazione alla decisione in commento sono essenzialmente due. 19 V. nt. 5, che precede. 5 La prima riguarda le valutazioni espresse dalla Corte in ordine alla natura sia del ricorso straordinario che dell’attività del Consiglio di Stato in sede consultiva. Coerentemente con quanto sostenuto in varie decisioni, dagli anni ’70 in poi, il ricorso straordinario è stato qualificato come rimedio singolare ed anomalo, espressione di un peculiare procedimento contenzioso volto a dare soluzione non giurisdizionale ad un conflitto concernente la legittimità di atti amministrativi non definitivi. Si sostanzia pertanto un procedimento amministrativo inserito in un meccanismo di soluzione di una controversia avente per oggetto la valutazione di posizioni giuridiche soggettive che presenta carattere alternativo rispetto al rimedio giurisdizionale con caratteristiche tali però da non dare luogo ad un procedimento giurisdizionale né “paragiurisdizionale”. Parimenti, non presenta natura giurisdizionale l’attività posta in essere dal Consiglio di Stato in sede consultiva, il cui parere pur presentando formalmente contenuto decisorio è tuttavia obbligatorio ma non vincolante, in quanto gli organi di Governo, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 199 del 1971, qualora intendano discostarsi dal parere possono adottare una apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, cioè una decisone di carattere politico-amministrativo. La seconda concerne invece i requisiti richiesti per l’instaurazione di un giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale. Da quanto sopra esposto sembra possibile dedurre che è pur vero che le conclusioni cui è giunta la Corte nel caso di che trattasi sono caratterizzate da una intima connessione consequenziale nel senso sopraesposto ma è altrettanto evidente che la sussistenza contemporanea delle due condizioni viene implicitamente riconosciuta anche in questa occasione. La decisione appare condivisibile sia sotto il profilo della “coerenza” storica della Corte sia avendo riguardo all’esigenza di ritenere ragionevolmente coesistenti, in quanto consequenzialmente ed ontologicamente connessi, i criteri adottati per la declaratoria di ammissibilità di una questione incidentale di legittimità costituzionale nell’ambito di una lettura maggiormente aderente alle disposizioni normative richiamate in premessa regolanti il giudizio dinanzi alla Corte. Francesco Morfini Funzionario SIAE e Cultore di Diritto Amministrativo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia 6