Allegato - Comune di Osimo

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Allegato - Comune di Osimo
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE
Prot. 27958 del 25/09/2012
CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE OPERATORI-EDUCATORI
DEL PROGETTO “LA RETE DEL SOLLIEVO”,
DA 01/04/2012 A 31/03/2013
Addì venticinque del mese di settembre dell’anno duemiladodici, nella Residenza Municipale di Osimo,
con il presente atto a valere
TRA
Il Comune di Osimo, di seguito denominato "Comune", con sede in Osimo, Piazza del Comune, n. 1 C.F. 00384350427, legalmente rappresentato dal Dirigente Dipartimento degli Affari Generali e del Sociale,
D.ssa Lucia Magi nata a Castelfidardo (AN) il 22/12/1953 che interviene in nome e per conto e nell’interesse
del Comune medesimo;
E
La Società A.S.S.O. srl, di seguito denominata Società con sede legale in Osimo, Piazza del Comune n.
1, P.I. 02208740429, legalmente rappresentata dal Presidente Graziano Palazzini, nato __________ il
_______________________ che interviene in nome e per conto e nell’interesse della Società medesima;
PREMESSO
Che con delibera n. 63 del 26.7.2004, il Consiglio Comunale di Osimo ha approvato la costituzione di
una Società a Responsabilità limitata, unipersonale, a capitale interamente pubblico, allo scopo di gestire i
servizi sociali, scolastici, del tempo libero ed affini, del Comune di Osimo;
Che con delibera della Giunta Comunale n. 212 del 30.09.2004 è stata affidata alla Società A.S.S.O.
S.r.l. la gestione dei servizi sociali, scolastici, del tempo libero e affini del Comune di Osimo;
Che dall’anno 2003, la Regione Marche ha avviato un progetto denominato “Servizi di Sollievo” volto a
favorire l’inclusione mentale dei soggetti affetti da disturbi mentali e dare sostegno alle loro famiglie; trattasi di
un progetto d’integrazione socio-sanitaria sostenuto da co-finanziamento regionale, realizzato con il
coinvolgimento dei Servizi Sociali dei Comuni, dei medici di medicina di base, dei Dipartimenti di Salute
mentale delle Aree Vaste ASUR, delle famiglie e del privato sociale, mentre è attribuito alle Provincie il
coordinamento tecnico e amministrativo delle articolazioni locali dei Servizi di Sollievo;
Che l’articolazione provinciale di Ancona dei Servizi di Sollievo è stata denominata “La Rete del
Sollievo” e l’Ambito Territoriale Sociale n. 13 vi ha aderito attivamente sin dall’origine avviando, da febbraio
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2003, un servizio che si è oramai consolidato e viene riprogettato di anno in anno sulla base delle linee di
indirizzo emanate dalla Regione Marche;
Che in data 31 marzo 2012 è giunta in scadenza la prosecuzione in nona annualità de “La Rete del
Sollievo”, approvata con delibera G.C. n. 98 del 29/04/2011 dal Comune di Osimo capofila l’Ambito Territoriale
Sociale n. 13 ed ammessa a co-finanziamento dalla Regione Marche;
Che a seguito delle intervenute concertazioni tra gli enti partner di progetto e del Tavolo Tecnico
Provinciale svolto in data 22/03/2012, il Referente Tecnico di progetto dell’Area Vasta n° 2 - psichiatra del
D.S.M. Osimo Sud– ha provveduto a stilare la Scheda-Progetto per la prosecuzione della locale articolazione
del progetto “La Rete del Sollievo” in decima annualità (aprile 2012 - marzo 2013);
Che la Scheda-Progetto proposta è stata positivamente esaminata dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 13 in seduta 28/03/2012 (Verbale n. 2);
Che dopo il 31 marzo 2012, “La Rete del Sollievo” ha proseguito le attività sulla base delle
comunicazioni e delle assicurazioni ricevute dalla Provincia di Ancona e della Regione Marche per evitare
pregiudizievoli interruzioni dei Servizi di Sollievo nelle more di perfezionamento degli atti presupposti;
Che in vista dell’imminente emanazione delle Linee guida regionali, il Comune di Osimo capofila
dell’A.T.S. n. 13 ha approvato, con delibera della Giunta Comunale n. 107 del 23 maggio 2012, la SchedaProgetto fornulata, per consentire il suo immediato inoltro alla Regione Marche;
Che con delibera della Giunta Regionale n. 866 del 11/06/2012, la Regione Marche ha emanato i
criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti Servizi di Sollievo– Anno
2012;
Che con determina dirigenziale n° 810 del 06/07/2012 si è stabilito l’affidamento in favore della Società
A.S.S.O. Srl della gestione degli operatori-educatori del Servizio “La Rete del Sollievo” nel periodo 1 aprile
2012- 31 marzo 2013;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento ha per oggetto le attività legate all’attuazione degli interventi previsti dalla 10^ annualità
del Progetto “La Rete del Sollievo” volto a favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali ed
offrire sostegno alle loro famiglie, realizzato in partnership dai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (di cui
Osimo è capofila) e ASUR Marche – Area vasta n. 2;
Gli interventi affidati sono:
- Servizi di n° 1 Educatore della socializzazione;
- Servizi di n° 1 Educatore-facilitatore dei gruppi di auto-mutuo aiuto;
- Servizi di n° 1 Educatore della Agenzia di Collocamento Mirato;
ART. 2 – DECORRENZA
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L'affidamento avrà decorrenza dal 1° aprile 2012 e scadrà il 31 marzo 2013.
E’ fatta salva la possibilità di continuità dell’affidamento, perdurando la necessità e l’opportunità del
provvedimento, da formalizzare con apposito atto.
ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
I servizi da svolgere prevedono l’impiego di n° 3 unità di personale adeguatamente specializzato
(educatori professionali ovvero tecnici dei servizi sociali, psicologi o sociologi, ecc) come di seguito:
- n° 1 Educatore attività di socializzazione
corrispettivo € 17.235,00= compenso forfetario omnicomprensivo lordo nel periodo aprile 2012 – marzo
2013;
-n° 1 Facilitatore attività gruppi auto-mutuo-aiuto
corrispettivo € 18.539,00= compenso forfetario omnicomprensivo lordo nel periodo aprile 2012 – marzo
2013;
- n° 1 Educatore/Mediatore attività Agenzia Collocamento Mirato
corrispettivo € 21.645,99= compenso forfetario omnicomprensivo lordo nel periodo aprile 2012 – marzo
2013;
Gli orari e le modalità di svolgimento delle prestazioni sono stabiliti dal Referente Tecnico del Progetto
“La Rete del Sollievo” del Dipartimento di Salute Mentale –Area Vasta 2 dell’ASUR Marche, in coerenza al
Progetto approvato ed al presente affidamento;
ART. 4 - PAGAMENTO DEL COMPENSO
Il corrispettivo come sopra determinato compensa la società di qualsiasi suo avere o pretendere dal
Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente il servizio stesso.
Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni
effettivamente rese e per i corrispettivi come sopra determinati.
Le fatture emesse a norma di legge, debbono pervenire all'Amministrazione comunale - Uff. Protocollo entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono- dalla data di effettiva presentazione della fattura
decorrono i 60 gg. entro cui l'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione ed emissione del relativo
mandato.
Le fatture non regolari saranno a cura degli Uffici, restituite; i termini per la liquidazione riprenderanno a
decorrere dal giorno di nuova presentazione.
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di servizio,
dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della società affidataria a causa di inadempimento o
cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituito un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 5%
dell'importo netto contrattuale.
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
La società potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto
valersi in tutto o in o parte durante l'esecuzione del contratto.
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In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della società,
prelevandone l'importo dai corrispettivi di gestione.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la
scadenza del contratto.
ART. 6 - RAPPORTO DI LAVORO
Nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale impegnato ed il Comune di Osimo.
ART. 7 - OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO
La società affidataria dovrà assicurare lo svolgimento delle attività professionali individuate all’art. 1 per
l’attuazione degli interventi progettuali previsti dalla “La Rete del Sollievo” con riferimento a:
- attività di aggregazione, di ri-socializzazione, attività ricreative e per il tempo libero a favore degli utenti del
servizio Sollievo, anche finalizzate al recupero delle capacità di sperimentare relazioni interpersonali positive
utilizzando attività ludico-espressive e psicomotorie in un contesto protetto;
- attività di ascolto, informazione, rilevazione dei bisogni nell’ottica della promozione della salute mentale e
azione preventiva verso nuove cronicità.
- attivazione di una rete sociale di accoglienza e presa in carico contro l’isolamento e la solitudine delle
famiglie a contatto quotidiano con la malattia;
- la costruzione e mantenimento di una rete di interventi sociali integrati, affinché il malato e la sua famiglia
siano i protagonisti e non solo coloro che ne usufruiscono;
- il mantenimento delle attività dei gruppi di auto-mutuo aiuto già avviati nelle precedenti annualità della “Rete
del Sollievo” con svolgimento nella sede di Osimo e/o presso i Comuni dell’ATS n° 13 aderenti;
- mantenimento dell’Agenzia di Collocamento Mirato avviata e mantenuta sin dalla 1^ annualità di progetto
(contatti con il Centro per l’Impiego e con ditte e/o enti per lo svolgimento di borse lavoro socio-assistenziali
ovvero tirocini lavorativi che rispondano alle esigenze del disabile; seguire l’andamento di tali inserimenti per
quanto riguarda la parte formativa; verifica e monitoraggio dell’inserimento del disabile nel contesto lavorativo,
verifica dell’accettazione del disabile da parte della ditta e/o ente ospitante; elaborazione di “progetti lavorativi
intorno alla persona” per le finalità del recupero/mantenimento delle abilità residue).
Tutte le attività saranno svolte dagli operatori della Società A.S.S.O. Srl sotto la supervisione e le
direttive funzionali del Dipartimento di Salute Mentale del Distretto Ancona Sud della A.S.U.R- Area Vasta 2,
responsabile e competente a livello tecnico-organizzativo del progetto;
La società dovrà indicare prima dell’inizio dell’affidamento i nominativi del personale professionale
qualificato, idoneo a garantire la migliore realizzazione del servizio ed i requisiti professionali da ognuno
posseduti.
ART. 8 - RAPPORTI CON IL PERSONALE
La società si impegna ad osservare ed applicare - quali condizioni minime di riferimento - le norme
contenute nei C.C.N.L. per il settore di attività in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio,
anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione; ciò anche se la
società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensioni della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli oneri assicurativi e previdenziali sono a carico della società - compresa la responsabilità civile
verso terzi (R.C.) - che ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del
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pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
La società s’impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali
danni che possono occorrere ai propri operatori od essere provocati a terzi (R.C.) nello svolgimento delle
attività previste dall'appalto.
ART. 10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
La Società s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno
impegnative per la società.
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese della
società.
La Società, il personale e/o i soggetti incaricati sono obbligati a garantire il rispetto del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. per le informazioni trattate in
relazione al presente affidamento;
ART. 11 - INFORTUNI E DANNI
La società risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto
di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società
assicuratrici.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'effettuazione del servizio affidato non è
conforme alle prestazioni previste dal presente contratto, l'Amministrazione stessa contesta l'inadempienza
alla società affidataria, fissando alla stessa il termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Qualora non ritenesse valide le giustificazioni ricevute, l'Amministrazione richiama la società affidataria
al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto di servizio ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale
diffida fissando un termine entro il quale la società deve adeguarsi agli impegni assunti.
Trascorso senza esito positivo tale termine, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.
Il contratto è risolto con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno nei casi seguenti:
a) per mancato adempimento dell'obbligo di applicazione ai propri operatori del Contratto Collettivo di lavoro in
vigore per le attività di riferimento;
b) per grave inadempienza della società tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio
appaltato;
c) per ritardi continuati ed ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi mensili da parte dell'Amministrazione;
d) per inosservanza dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di
eventuali danni che possano occorrere agli operatori della società o essere provocati a terzi (R.C.) nello
svolgimento delle attività previste in appalto.
La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e la società, è del Foro di
Ancona (sede legale dell'Amministrazione) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
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ART. 13 - PENALITÀ E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO.
Nelle ipotesi d’inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, ed in relazione a quanto
stabilito nel precedente art. 12, la Società, oltre all'obbligo di ovviare nel termine stabilito all'infrazione
contestatale, sarà soggetta al pagamento di penalità di Euro 250,00= per ogni giorno di accertata
inadempienza o inefficienza.
Per le più gravi infrazioni (come prolungati disservizi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali) il
Comune si riserva di adottare penali fino ad un massimo di Euro 10.000,00=
ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO.
L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti dalla Società
nelle forme che riterrà più opportune, salva l'autonomia imprenditoriale della Società.
L'Amministrazione comunale potrà disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio,
ispezioni al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle
altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia e comunque delle regole della
buona tecnica.
ART. 15 - ESECUZIONE D'UFFICIO.
Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Società,
regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di
ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della società, le attività necessarie per il regolare andamento dei
servizi.
ART. 16 - COOPERAZIONE.
La società avrà l'obbligo di comunicare e segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali
inconvenienti, irregolarità, disagi, fatti e circostanze che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano
impedire il regolare adempimento dei compiti connessi allo stesso, al fine di una fattiva collaborazione e per il
miglioramento del Servizio affidato.
ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
La Società elegge il proprio domicilio in Osimo, Piazza del Comune n. 1, presso il Palazzo Municipale.
La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e la società, è del Foro di
Ancona (sede legale dell'Amministrazione) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l'osservanza,
interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Servizio, anche per quanto non espressamente
contemplato ma afferente all'esercizio della gestione, saranno risolte dal Presidente del Tribunale di Ancona
su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
ART. 18 - SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ
Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a
carico della società.
La Società assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al contratto di
che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune di Osimo.
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ART. 19 – MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 123 del 03/08/2007, rilevandosi interferenze nelle
esecuzioni delle prestazioni, si fa riferimento l’unito documento di valutazione di rischi specifici con
l’indicazione delle misure adottate per eliminare le interferenze stesse.
Letto, confermato e sottoscritto.
Osimo, lì 25 settembre 2012
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.S.O. S.r.l. di Osimo
Graziano Palazzini
IL DIRIGENTE
COMUNE DI OSIMO
D.ssa Lucia Magi
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