Gibuti – Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale
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Gibuti – Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale
GIBUTI La legge costituzionale che nel 2010 ha modificato la Costituzione del 1992, ha proclamato, all’articolo 1, l’Islam religione di Stato1, pur conservando l’articolo 11 che riconosce la libertà di professare qualsiasi fede. Peraltro, il proselitismo e la conversione dei musulmani sono scoraggiati, ma non proibiti. I gruppi religiosi devono registrarsi e alle comunità missionarie straniere occorre l’autorizzazione governativa per aprire delle scuole. Il Ministro per gli Affari Islamici ha autorità su ogni questione in materia, dalla realizzazione e gestione di moschee e scuole private religiose, agli eventi religiosi. Appositi tribunali applicano la Shari’a ai musulmani in materia di matrimonio, divorzio, figli, eredità, i non islamici vengono invece giudicati dalle Corti civili che applicano la legge dello Stato. Il matrimonio civile è consentito solo tra cittadini stranieri non islamici. L’art. 23 del Codice di Famiglia del 2002, proibisce alle donne musulmane di sposare un non islamico2. Nel periodo esaminato non sono stati riscontrati fatti e situazioni rilevanti con riguardo al tema della libertà religiosa. 1 2 http://www.presidence.dj/jo/texte.php?num=92&date_t=2010-04-21&nature_t=Loi http://www.presidence.dj/jo/2002/loi152an02.php