Gibuti – Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale

Transcript

Gibuti – Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale
GIBUTI
La legge costituzionale che nel 2010 ha modificato la Costituzione del 1992, ha proclamato,
all’articolo 1, l’Islam religione di Stato1, pur conservando l’articolo 11 che riconosce la libertà di
professare qualsiasi fede. Peraltro, il proselitismo e la conversione dei musulmani sono
scoraggiati, ma non proibiti.
I gruppi religiosi devono registrarsi e alle comunità missionarie straniere occorre
l’autorizzazione governativa per aprire delle scuole. Il Ministro per gli Affari Islamici ha autorità
su ogni questione in materia, dalla realizzazione e gestione di moschee e scuole private
religiose, agli eventi religiosi.
Appositi tribunali applicano la Shari’a ai musulmani in materia di matrimonio, divorzio, figli,
eredità, i non islamici vengono invece giudicati dalle Corti civili che applicano la legge dello
Stato. Il matrimonio civile è consentito solo tra cittadini stranieri non islamici. L’art. 23 del
Codice di Famiglia del 2002, proibisce alle donne musulmane di sposare un non islamico2.
Nel periodo esaminato non sono stati riscontrati fatti e situazioni rilevanti con riguardo al tema
della libertà religiosa.
1
2
http://www.presidence.dj/jo/texte.php?num=92&date_t=2010-04-21&nature_t=Loi
http://www.presidence.dj/jo/2002/loi152an02.php