APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI

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APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI
APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SIGNIFICATO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi consiste in un esame di tutti gli aspetti attinenti il lavoro, finalizzato ad analizzare i pericoli, verificare le situazioni di esposizione ai pericoli, individuare i rischi e la probabilità che i rischi diano luogo a lesioni o danni (incidenti, infortuni, malattie
professionali, ecc.) per i lavoratori o per altro personale presente in azienda (appaltatori,
personale addetto allo scarico merci, imprese di pulizia, ecc.), e consente di individuare le
misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile.
Si può pertanto definire la valutazione dei rischi come un processo finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione da attuare in azienda, che consente al datore di
lavoro di prendere i provvedimenti necessari per prevenire i rischi professionali, informare
e formare i lavoratori, organizzare i mezzi destinati alla prevenzione.
Sulla base della valutazione dei rischi, il datore di lavoro definisce le priorità di intervento
che devono tener conto dell’accettabilità dei rischi valutando anche i costi e i benefici che
la loro riduzione comporta per la comunità. In pratica, la valutazione dei rischi deve consentire di portare alla luce i problemi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, definendo con il Servizio di prevenzione e protezione proposte e programmi articolati per la risoluzione degli stessi e per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza.
SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE
L’obbligo di realizzare il processo di valutazione dei rischi lavorativi è a carico del
datore di lavoro senza possibilità di delega ad altri soggetti interni o esterni all’azienda.
A questo processo collaborano il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, e,
ove previsto, il medico competente.
Essi forniscono il loro contributo di conoscenze utili all’inquadramento dei rischi lavorativi
e alle strategie più idonee per il loro contenimento.
Il processo di valutazione dei rischi prevede la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che risulta il riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze
ed esperienze dei lavoratori.
Risultano utili anche la documentazione e le informazioni che possono venire fornite dai
progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori di macchine, impianti, strutture.
Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle Misure di contenimento
Per facilitare l’identificazione e la valutazione dei rischi è opportuno organizzare l’analisi
attraverso uno schema di questo tipo:
1. analisi dei pericoli;
2. identificazione dei lavoratori esposti ai pericoli;
3. identificazione dei fattori e delle situazioni di rischio;
4. valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la descrizione dei criteri e della metodologia utilizzata;
5. indicazione delle misure di prevenzione e protezione sia collettive che individuali
adottate;
6. individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono elevata capacità professionale e correlata attività di formazione;
7. valutazione dei rischi tenendo in considerazione quelli collegati alle lavoratrici in
stato di gravidanza, alle differenze di genere, alle differenze di età ( minori ), alle
provenienze da altri paesi ed allo stress-lavoro correlato.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il censimento dei pericoli consente di conoscere tutte le situazioni di rischio potenziale
presenti nell’ambiente di lavoro.
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce, si individueranno i lavoratori che possono essere esposti ai pericoli identificati, come singoli o come gruppo omogeneo. Questa
identificazione risulterà utile sia per eventuali segnalazioni al medico competente sia per i
successivi interventi di formazione.
Oltre alla consultazione dell’eventuale documentazione tecnica presente in azienda (es.
schede tossicologiche dei prodotti), questa prima fase del processo di valutazione richiede
l’effettuazione di sopralluoghi preferibilmente con l’ausilio di strumenti in grado di suggerire le informazioni da ricercare e di uniformare i criteri di ricerca (griglie, check list).
Identificati i fattori e le situazioni di rischio, si deve procedere a valutarne il “peso”.
A tal fine i parametri più importanti risultano l’entità (es. intensità del rumore, concentrazione delle sostanze), il tempo di esposizione, le misure di protezione in atto, fattori che condizionano la probabilità che il fattore di rischio considerato dia luogo a lesioni o danni, la
sua diffusione (numero di lavoratori esposti), e la gravità delle possibili lesioni o danni.
Modalità per acquisire le informazioni utili sono:
• misure strumentali (rumore, polveri, solventi);
• registri acquisto o scarico del materiale utilizzato;
• osservazione delle lavorazioni (tempo di esposizione e numero di esposti,
• interviste ai lavoratori (rispetto alla loro percezione dei rischi cui sono esposti);
• consultazione di registro infortuni e relazione sanitaria
• schede tecniche di sicurezza dei prodotti;
• manuale d’istruzione e d’uso di macchine ed impianti.
Relazione valutazione dei rischi e autocertificazione
Gli art. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 prevedono l’obbligo di procedere alla identificazione e
alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma non fornisce tuttavia una metodologia per procedere alla stesura del documento di valutazione.
Con la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro del 7/08/95 n. 102 vengono fornite indicazioni in merito ai requisiti minimi del documento. Il datore di lavoro che intraprende
un’attività lavorativa è tenuto all’elaborazione del documento di valutazione o dell’autocertificazione entro tre mesi dall’inizio dell’attività.
La relazione scritta, obbligatoria per le aziende con oltre 10 occupati, riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Dovrà essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso
fatto. Il documento dovrà fornire indicazioni almeno su:
• le realtà operative, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed
ogni altro dato utile;
• le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per caratteristiche legate alla persona);
• le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
• il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, si dovranno fornire indicazioni almeno su:
• i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
• gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona
tecnica, codici di buona pratica, ecc.).
Relativamente alle indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione definite sarà opportuno illustrare:
• gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli programmati, per conseguire un’ulteriore riduzione di rischi residui;
• le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
• l'elenco dei dispositivi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.
Rispetto al programma di attuazione delle misure di prevenzione sarà opportuno precisare:
• l'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione;
• il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste
in atto;
• il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.
Il documento dovrà poi essere accompagnato da ogni utile documentazione, in particolare
da quella specificamente indicata nei singoli titoli e capi del decreto legislativo.
Si sottolinea che ogni qualvolta una normativa riferita a determinati fattori di rischio, quali
rumore, polveri, cancerogeni, rischio chimico, richieda una specifica valutazione, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale nella più generale valutazione del rischio di cui si parla nell'art. 28.
N.B. E’ necessario precisare che l’obiettivo principale della valutazione rischi non è quello
di verificare la rispondenza dei luoghi di lavoro, delle macchine e degli impianti bensì quello di ricercare e misurare i rischi residui presenti nell’ambiente di lavoro.
L'autocertificazione di “ effettuazione valutazione dei rischi ”
L'autocertificazione di avvenuta effettuazione valutazione dei rischi è permessa nelle
aziende fino a 10 addetti.
Deve indicare l’avvenuta valutazione dei rischi, l’adempimento degli obblighi collegati alla
valutazione stessa (es. la nomina del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).
L’autocertificazione viene fatta su carta libera, va datata e firmata; deve essere tenuta
presso la sede dell’attività ed inviata al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’autocertificazione non attenua minimamente l’obbligo per il datore di lavoro di procedere
alla valutazione dei rischi (né, tantomeno, attenua gli obblighi preventivi), ma costituisce
semplicemente un alleggerimento degli obblighi documentali. E’ peraltro evidente che,
una volta effettuata la valutazione, al datore di lavoro converrà comunque procedere, per motivi aziendali ed organizzativi, alla stesura scritta di una sintesi conclusiva del percorso valutativo e delle misure adottate e da adottare. Quindi, è bene che
il documento di valutazione, anche se informale, ad uso interno, non giuridicamente
dovuto, sia sempre redatto.
Per quanto poi attiene i contenuti dell’autocertificazione, il testo della legge si presta a due
diverse letture:
• una molto riduttiva e restrittiva, che in pratica consisterebbe nella pura e semplice dichiarazione di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto agli obblighi conseguenti ( sconsigliata in quanto non accettata dagli Enti di Controllo );
• una più estensiva e corretta, che individua nella autocertificazione una vera e propria
sintesi (se pur molto sommaria) dei rischi valutati, delle misure adottate e di quelle previste per ulteriori miglioramenti.
Il documento o l’autocertificazione deve essere tenuto a disposizione in azienda per la
consultazione anche da parte dell’organo di vigilanza.
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In ogni caso si suggerisce di rivolgersi, per avere eventuali ulteriori informazioni, al Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. – Unità Operativa per la
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. ( Servizio PREvenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.
Valutazione Rischi: Conclusioni
1°) E’ finalizzata “ all’individuazione di tutti i fattori di rischio e delle loro interazioni, la loro entità
mediante metodi analitici o strumentali ( Circolare Ministero del Lavoro n° 102/95 – 7/08 )”
2°) Deve svolgere le seguenti funzioni:
a) pianificare la prevenzione;
b) favorire l’interazione tra i soggetti incaricati ( modello di gestione sicurezza )
c) esplicitare agli organi di vigilanza le misure di prevenzione adottate e/o previste in relazione
ai rischi individuati e valutati.
3°) Esempio del contenuto:
• Terminologia e sintesi conoscenze acquisite in specifica formazione;
• Generalità fasi di individuazione fattori rischio e successiva valutazione;
• Dati identificativi azienda ( Visura CCIAA );
• Descrizione dell’attività con redazione di particolareggiato ciclo lavorativo;
• Organigramma funzionale ( mansione svolta ) di tutti i lavoratori identificati rispetto ad
anagrafica, età e nazionalità;
• Indicazione delle figure dedicate alla sicurezza accompagnata da specifici attestati di frequenza a specifici percorsi formativi [ RSPP – AGE – RLS – Dirigenti, Preposti e Lavoratori );
• Modalità di consultazione soggetti coinvolti nella valutazione rischi ( SPP – RLS – Medico Competente e Lavoratori ):
• Modalità di effettuazione della valutazione rischi;
• Individuazione delle fonti di pericolo ( ambiente, postazioni, mansioni, sostanze e preparati, lavoratori esposti );
• Individuazione dei rischi ( elenchi di fattori di rischio presenti nelle norme di legge o linee guida approvate e riconosciute da Competenti Enti di controllo );
• Quantificazione dei rischi ( criteri impiegati, riferimenti normativi e di buona tecnica );
• Progettazione, con verifica dell’efficacia, misure di prevenzione atte ad eliminare ( se
possibile ) e ridurre ( sempre ) i fattori di pericolo / rischio [ Dispositivi di Protezione
Collettiva );
• Elencazione e descrizione attività in azienda da ditte esterne ed organizzazione della sicurezza in coordinamento ( Documento Valutazione Rischi Interferenze )
• Indicare fasi di miglioramento per rischi residui ( Dispositivi di protezione individuale,
sorveglianza sanitaria, progettazione ambienti e postazioni di lavoro )
• Indicare e riportare tutte le procedure attuate / previste per la gestione delle emergenze
• Indicare e riportare gli esiti dell’obbligata informazione di tutti i lavoratori e la prevista
formazione / addestramento di coloro che sono esposti a rischi specifici e pericolosi.