Nuova REDAZIONE FISCALE

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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2013
N.RF018
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AUTO AZIENDALI - NUOVA DEDUCIBILITÀ DAL2013
RIFERIMENTI
ART. 164 TUIR; ART. 4 C. 72 L. 92/2012; ART. 1 C. 501 L. 228/2012
CIRCOLARE DEL
28/01/2012
Sintesi: si riepilogano le principali novità in materia di deducibilità delle autovetture di aziende e
professionisti a seguito delle modifiche introdotte dalla cd “Legge di Stabilità 2013”.
In particolare, a decorrere dal 01/01/2013:
- viene ridotta al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle
autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, non utilizzati esclusivamente come beni
strumentali all’attività d’impresa (permanendo il limite assoluto di deducibilità di €. 18.075,99 per gli
ammortamenti)
- viene ridotta al 70% la percentuale di deducibilità prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai
lavoratori subordinati per la maggior parte del periodo d’imposta (ferma restando l'assenza di un limite
assoluto di deducibilità per gli ammortamenti)
- è confermata nell’80% la deducibilità per i veicoli in uso ad agenti e rappresentanti (così come il limite
di €. 25.822,84 per il calcolo degli ammortamenti deducibili).
Inoltre, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013 (anno di prima applicazione delle novità) si
assume, quale imposta 2012, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Per effetto delle modifiche recentemente introdotte all'art.164 c. 1 del Tuir prima dalla cd.
"Riforma Fornero" (L. 92/2012) e successivamente dalla cd. "Legge di Stabilità 2013" (L.
228/2012) vengono ridotte le percentuali di deduzione dei costi relativi alle auto aziendali
utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
L. 92/2012 art. 4 c. 72. "All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le
parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento»".
L. 228/2012 art. 1 c. 501. "All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012".
DECORRENZA: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18/07/2012
(periodo d'imposta 2013 per i soggetti con esercizio solare).
DETRAZIONE IVA: nulla cambia ai fini Iva, che continua ad essere ordinariamente
detratta nella misura ridotta del 40%.
Va, inoltre, segnalato che l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato pubblicato in GU n. 297
del 21/12/12, ha reso note le consuete tabelle annuali dei costi chilometrici elaborate dall'ACI,
valide per i calcoli del benefit (art.51 Tuir) che i datori di lavoro sono chiamati ad attribuire,
relativamente al 2013, per l'utilizzo promiscuo (cioè sia per esigenze di lavoro che private)
delle auto aziendali da parte dei dipendenti.
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OGGETTO
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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AUTOVETTURE: DEDUCIBILITÀ RIDOTTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Nella generalità dei casi, in relazione alle autovetture è prevista la riduzione:
 dal 40 al 20%
della percentuale di deducibilità dei costi:
 di acquisto, noleggio, leasing
 di gestione (manutenzioni, riparazioni, carburanti, lubrificanti, custodia, pedaggi, ecc).
Nota: la riduzione al 27,5% introdotta inizialmente dalla Legge Fornero non troverà applicazione in
quanto successivamente superata dalla citata Legge di Stabilità 2013.
DEDUCIBILITA' DAL 2013 PER IMPRESE E PREOFESSIONISTI sono deducibili al 100%:  i mezzi di trasporto destinati ad essere "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" Nota: si considerano tali quei veicoli “senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio e dalle autoscuole (CM 37/97 e CM 48/98).  i veicoli per il trasporto pubblico, ovvero quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla PA che attesti tale destinazione (es.: taxi). la deducibilità opera nella misura:  del 20% per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa  dell’80% per i veicoli utilizzati dagli agenti/rappresenti di commercio NUOVE LIMITAZIONI  del 20%, limitatamente ad un solo veicolo, nel caso di esercizio di arti e ALLA DEDUCIBILITÀ professioni in forma individuale; se l’attività professionale è svolta da società semplici o associazioni fra professionisti, la deducibilità è limitata ad un veicolo per ogni socio o associato  del 70% in caso di veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti. IMPRESE E PROFESSIONISTI
La nuova versione dell'art. 164 c. 1 lett. b) Tuir
 fissa, dunque, nel 20% la deducibilità del costo sostenuto per i veicoli
 fermo restando il tetto massimo fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo degli
ammortamenti e delle eventuali plusvalenze o minusvalenze conseguite in occasione
della cessione di tali beni, nel seguito evidenziati:
Mezzi di trasporto Autovetture Autocaravan Motocicli Ciclomotori Costo max fiscalmente riconosciuto Costo max fiscalmente deducibile (20%) 18.075,99 3.615,20 4.131,66 2.065,83 826,33 413,17 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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DEDUCIBILITÀ INTEGRALE Redazione Fiscale
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In pratica:
 se costo acquisto < costo max fiscalmente riconosciuto: la percentuale di deducibilità del
20% si applica sull’intero costo sostenuto
 se costo acquisto > costo max fiscalmente riconosciuto: occorre prendere a riferimento per
il calcolo della deducibilità il tetto massimo fiscalmente riconosciuto.
Così, se un contribuente acquista un’autovettura:
 dal costo di €. 15.000 potrà beneficiare di una deduzione (ripartita sulle diverse annualità nelle
quali si sviluppa il piano di ammortamento del veicolo) pari ad €. 3.000
 dal costo di €. 50.000 potrà computare in deduzione un ammontare complessivo di quote di
ammortamento sino al raggiungimento di un importo massimo complessivo pari ad €. 3.615.
La Alfa srl acquista nel 2013 un‘autovettura dal costo di €. 50.000 + IVA 21% (di cui
indetraibile il 60%); in tal caso, il costo di acquisto è pari a:
50.000 + 6.300 (cioè 60% di 10.500) = €. 56.300.
Posto il limite fiscalmente riconosciuto di €. 18.075,99, ne consegue che:
- l’eccedenza pari ad €.38.224,01 (56.300 - 18.075,99) non può essere dedotta attraverso
il processo di ammortamento
- il costo di acquisto sostenuto fino ad €. 18.075,99 può, invece, essere dedotto mediante il
processo di ammortamento, fermo restando che l’ammontare deducibile è limitato al 20%
dell’importo riconosciuto ovvero: €. 3.615,20 (18.075,99 x 20%).
Esempio2
Pertanto, il piano d'ammortamento, ai fini fiscali, sarà il seguente:
Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Valore ammortizzabile 3.615,20 3.615,20 3.615,20 3.615,20 3.615,20 Coeff. di ammortamento
12,5% 25% 25% 25% Ammortamento 451,90 903,80 903,80 903,80 451,90 Residuo da ammortizzare 3.163,30 2.259,50 1.355,70 451,90 ‐ Analogamente, se la società sostiene spese di gestione supponga (ad es. carburante) per
€.1.000, anche tali costi saranno deducibili per un importo pari ad €. 200 (1.000 x 20%).
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Nessuna modifica alla percentuale di deducibilità per i costi di autovetture prevista per gli
agenti e rappresentanti di commercio; questi continueranno a dedurli nella misura dell’80%.
Resta fermo, sotto il profilo fiscale, anche il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di
acquisto sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR).
Pertanto, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l’IVA
indetraibile, che eccede i seguenti importi:
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COSTI ACCESSORI: si rammenta che, ai fini della determinazione del costo di acquisto, vanno
necessariamente ricompresi i costi accessori. Tra questi si segnalano:
- i costi per trasferimento della proprietà;
- l’Iva per la quota indetraibile assolta sull’acquisto del veicolo (CM 137/97).
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Mezzi di trasporto DEGLI AGENTI Autovetture Autocaravan Motocicli Ciclomotori Info Fisco 018/2013
Costo max fiscalmente riconosciuto 25.822,84 25.822,84 4.131,66 2.065,83 Pag. 4 / 10
Costo max fiscalmente deducibile (80%) 20.658,27 20.658,27 3.305,39 1.652,66 Un rappresentante di commercio acquista nel 2013 un'autovettura dal costo di €. 50.000 +
Iva. Posto che detto costo risulta superiore al costo massimo fiscalmente deducibile
(€.25.822,84), ai fini reddituali va assunto costo ammortizzabile quest'ultimo importo.
Esempio2
Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Valore ammortizzabile 20.658,27 20.658,27 20.658,27 20.658,27 20.658,27 Coeff. di
ammortamento
12,5%
25%
25%
25%
Ammortamento 2.582,28
5.164,57
5.164,57
5.164,57
2.582,28
Residuo da
ammortizzare 18.075,99
12.911,42
7.746,85
2.582,28
‐ I RIFLESSI SUI REGIMI AGEVOLATI
Le modifiche alla deducibilità delle autovetture di aziende e professionisti non incidono sui cd “nuovi minimi” (ovvero il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” ‐DL 98/2011). Tali soggetti, infatti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi. “NUOVI” MINIMI (inalterato) NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (modificato) Per questi vale quanto chiarito dalla CM 7/2008, ancorché riferita al “vecchio” regime, secondo cui le spese sostenute dai contribuenti “minimi” relative a beni a deducibilità limitata (quali, appunto, gli autoveicoli) rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR; analoga limitazione si applica anche ai canoni di leasing corrisposti per ottenere la disponibilità dei beni ad uso promiscuo. Conseguentemente, le auto di imprenditori e professionisti che adottano il regime dei “nuovi minimi” usufruiscono di una disciplina fiscale favorevole: possono continuare, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione la deducibilità al 20% introdotta nel TUIR. Resta ferma al 50% anche la deducibilità per le spese di gestione quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione ecc.. I contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L.388/00) dovranno, invece, applicare dal 2013 le nuove limitazioni (20%) alla deducibilità dei costi per autovetture; ciò sia per i veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività) sia per quelli utilizzati da esercenti arti e professioni (limitatamente ad un veicolo). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Pertanto:
- la quota fiscalmente deducibile sarà pari ad €. 20.658,27 (€.25.822,84 x 80%)
- il piano d'ammortamento, ai fini fiscali, sarà il seguente:
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LEASING - DEDUCIBILITÀ DEI CANONI
Mezzi di trasporto Costo max fiscalmente riconosciuto Costo max fiscalmente deducibile (20%) 18.075,99 3.615,20 4.131,66 2.065,83 826,33 413,17 Autovetture Autocaravan Motocicli Ciclomotori Per determinare la parte di costo deducibile, occorre moltiplicare il canone di leasing per il
rapporto tra:
 costo fiscalmente rilevante
 costo del veicolo sostenuto dal concedente.
il risultato va, poi, moltiplicato per il nuovo limite generale di deducibilità (20%).
Ragguaglio ad anno: il valore dei canoni di leasing va ragguagliato al periodo di utilizzazione del
veicolo nell’esercizio (CM 48/98).
MAXICANONE: se il contratto di leasing prevede un maxi canone iniziale, lo stesso andrà sommato al
costo del leasing, in modo che il relativo importo sia spalmato sull’intera durata contrattuale.
Si ipotizzi l’acquisto in leasing di un autovettura con:
- costo per il concedente pari ad €. 50.000.
- durata leasing: pari a 4 anni (da 01/07/2013 al 29/06/2017)
- ammontare complessivo dei canoni dovuti: €. 60.000
Considerato che il costo per il concedente (€. 50.000) eccede la soglia massima di costo
fiscalmente riconosciuto (€.18.075,99), sarà necessario calcolare la percentuale
dell’ammontare complessivo dei canoni di leasing che risulta riconosciuta ai fini fiscali:
18.075,99/50.000= 36,15%. (ossia: costo fiscalmente rilevante/costo del concedente)
Esempio3
Pertanto, a fronte di canoni dovuti per €.60.000 solo €.21.690 (36,15% di 60.000) di tale
spesa risulta riconosciuta sul piano fiscale.
Conseguentemente, l’ammontare massimo di spesa fiscalmente riconosciuta per i canoni
di leasing, pari ad €.21.690, risulta così suddiviso nei singoli periodi di durata del contratto:
Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Canoni rilevati 84/1460 x 21.690,00 = 2.733,53 365/1460 x 21.690,00 = 5.422,5 365/1460 x 21.690,00 = 5.422,5 365/1460 x 21.690,00 = 5.422,5 181/1460x 21.690,00 = 2.688,96 Inoltre, al fine di determinare l’ammontare massimo di spesa ammessa in deduzione, è
necessario applicare sulle predette soglie massime di costo fiscalmente riconosciuto la
deducibilità al 20%:
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Analogamente al caso di acquisto, anche per i contratti di locazione finanziaria in relazione al
canone:
 occorre applicare il nuovo limite generale di deducibilità pari al 20%
 si continua a non considerare la parte di costo che eccede il tetto massimo di deducibilità:
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Canoni rilevati 2.733,53 x 20% = 546,71 5.422,50 x 20% = 1.088,50 5.422,50 x 20% = 1.088,50 5.422,50 x 20% = 1.088,50 2.688,96 x 20% = 537,79 LEASING: SOPPRESSA LA DURATA MINIMA
Come noto, a decorrere dallo scorso 29/04/2012, il cd "Decreto semplificazioni fiscali" (DL
16/2012) ha modificato la disciplina della deducibilità dei canoni dei contratti di leasing, sia
nell'ambito del reddito d'impresa che in relazione al lavoro autonomo. In particolare, è
soppresso il requisito di "durata minima fiscale" per poter fruire della deducibilità.
Pertanto, i canoni relativi ai contratti di leasing stipulati dal 29/04/2012 possono essere dedotti:
 senza alcun vincolo di durata minima del contratto
 per periodo di tempo che non può essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento
stabilito dai coefficienti ministeriali.
Dunque, sarà ora possibile stipulare un contratto di leasing per un'autovettura della durata di 2
anni, continuando a dedurre i canoni in 48 mesi.
Si ipotizzi di aver stipulato un contratto di leasing della durata di 3 anni (36 mesi) con
canoni per €.120.000 (quota di capitale). Il periodo di ammortamento tabellare è di 12 anni
e mezzo (150 mesi).
Esempio4
Secondo la disciplina ante DL 16/2012, la durata minima del contratto doveva essere
almeno di 100 mesi; in caso contrario, i canoni erano indeducibili.
Con la nuova disciplina, invece, viene fissato un ammontare massimo di canoni deducibile,
calcolato spalmando il totale dei canoni sui 2/3 del periodo di ammortamento del bene in
leasing. In pratica, a fronte di un costo in ciascun esercizio di 40.000, l’utilizzatore potrebbe
dedurre solo €.14.400 (12 x 120.000/100 mesi).
NOLEGGIO - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI
La limitazione alla deducibilità dei costi relativi alle autovetture operano, analogamente al
contratto di leasing, anche per il contratto di noleggio; in particolare
 occorre applicare il nuovo limite generale di deducibilità pari al 20%
 si continua a non considerare la parte di costo che eccede il seguente limite fiscale:
Mezzi di trasporto Autovetture Autocaravan Motocicli Ciclomotori Costo max fiscalmente riconosciuto 3.615,20 3.615,20 774,69 413,17 Costo max fiscalmente deducibile (20%) 723,04 723,04 154,94 82,74 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Durata ante modifica: per autovetture, motoveicoli e simili, aventi coefficiente di ammortamento pari
al 25%, la durata del contratto di leasing doveva essere almeno di 4 anni (48 mesi).
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Noleggi i durata infrannuale: il costo massimo fiscalmente riconosciuto va ragguagliato su base
annua (CM 58/2001).
NOLEGGIO FULL SERVICE: i limiti di deducibilità (CM 48/98):
 riguardano solo il costo inerente il noleggio
 mentre le rimanenti spese sono deducibili secondo i criteri ordinari (ossia nel limite del 20%),
senza limite di spesa.
a condizione che gli importi del canone di noleggio e delle spese siano separatamente esposti in fattura.
Ipotizziamo che una società stipuli un contratto di noleggio full service; in tal caso, il
concedente emette fattura per un importo annuo pari ad €. 8.000.
Esempio5
La fattura espone separatamente:
- €. 5.000 per canone annuo di noleggio;
- €. 3.000 a titolo di riaddebito spese di gestione e prestazioni accessorie.
Per la verifica della quota deducibile occorre distinguere le due componenti:
 il canone di noleggio sarà deducibile nel limite di €. 723,04 (20% di € 3.615,20);
 le spese di gestione saranno deducibili nel limite di €. 600 (20% di € 3.000).
DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI
Come noto, l’auto aziendale può essere concesso in uso anche ad un dipendente dell’impresa;
in tal caso, è possibile che l’utilizzo sia:
a) esclusivamente aziendale
b) esclusivamente personale da parte del dipendente o collaboratore
c) promiscuo da parte del dipendente e dell’impresa
UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE PROMISCUO DEDUCIBILITA’
In tal caso, in capo all’impresa operano i limiti di deducibilità “generali” previsti dall’art. 164 Tuir:  veicolo strumentale all’attività: costi integralmente deducibili  altri casi: deducibilità al 20% dei costi sostenuti Per quanto riguarda, invece, le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la nuova lett. b‐bis) dell’art. 164 Tuir dispone che i relativi costi sono deducibili “nella misura del 70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”. Al riguardo la CM 48/98 stabilisce che:  si considera dato in uso promiscuo del dipendente , il veicolo dallo stesso utilizzato per il 50%+1 dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro  non è necessario che: - l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo; - il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente. Elemento caratterizzante tale fattispecie è l’assenza di un tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo (previsto, al contrario, per i casi di utilizzo aziendale); pertanto, nel caso in cui sia data in uso promiscuo al dipendente un’autovettura dal costo di €. 50.000, la stessa è deducibile anche per la parte di costo che eccede €. 18.075,99 (nella misura del 70%). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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L’importo complessivamente deducibile sarà, pertanto, pari ad €. 1.323,04.
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ESCLUSIVAMENTE PERSONALE Info Fisco 018/2013
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Si tratta di un’ipotesi scarsamente diffusa, in quanto, in tal caso, il compenso in natura è soggetto: - a tassazione in capo al beneficiario (dipendente) - a limitazioni in termini di deducibilità dei costi in capo all’impresa Costituendo, infatti, reddito per il dipendente, l’auto aziendale utilizzata per fini personali rappresenta per l’impresa un onere per prestazioni di lavoro dipendente (art. 95 Tuir); pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese sostenute dall’impresa. La società Alfa srl, nel febbraio 2013, procede a:
- acquistare un autovettura per un prezzo di €. 28.000 + IVA 21% (indetraibile al 60%)
- assegnare tale autoveicolo, in uso promiscuo, ad un proprio dipendente.
Il costo di acquisto, dunque, pari ad €.31.528 (28.000 + 3.528 (60% di 5.880)
Tale costo di acquisto è riconosciuto, sul piano fiscale, per l’intero ammontare sostenuto
dall’impresa in quanto, nel caso di specie, non si applicano i limiti al costo fiscale previsti
per i veicoli aziendali in genere.
Esempio6
Pertanto, l’intero costo di acquisto sostenuto (€.31.528) potrà essere dedotto mediante il
ammortamento, fermo restando che l’ammontare deducibile è limitato al 70% dell'importo
riconosciuto ovvero: €. 22.069,60 (€.31.528 x 70%)
Il piano d'ammortamento, ai fini fiscali, sarà il seguente:
Anno 2013 2014 2015 2016 2017 Valore ammortizzabile 22.069,60
22.069,60
22.069,60
22.069,60
22.069,60
Coeff. di ammortamento
12,5% 25% 25% 25% Ammortamento 2.758,70 5.517,40 5.517,40 5.517,40 2.758,70 Residuo da ammortizzare 19.310,90 13.793,50 8.276,10 2.758,70 ‐ RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2013
In sede di Unico2013 (per il periodo d'imposta 2012) i contribuenti dovranno:
 considerare le previgenti percentuali di deducibilità
 rideterminare gli acconti 2013, assumendo quale imposta del periodo precedente
(2012), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Criterio previsionale: è possibile procedere a versare gli acconti adottando il criterio
previsionale, evitando così di rideterminare l'imposta 2012 ed applicando la nuova
percentuale di deducibilità ai costi presunti del 2013.
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DOCUMENTAZIONE: l’utilizzo promiscuo da parte del dipendente va provato in base ad idonea
documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, ad esempio:
- una clausola del contratto di lavoro (CM 48/98)
- una scrittura privata avente data certa
- apposito verbale del CdA
Redazione Fiscale
Info Fisco 018/2013
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AUTOVETTURA AD USO AZIENDALE
In relazione ad una autovettura aziendale (non assegnata ad un dipendente) nel 2012 una
Srl registra la seguente situazione:
 costo d'acquisto: €. 28.000; quota di ammortamento civilistico: € 7.000 (€ 28.000/4)
 spese di gestione dell’esercizio (carburanti, manutenzioni assicurazioni): € 15.000.
ACCONTO 2013
L’impresa intende applicare la determinazione degli acconti col criterio storico; deve
pertanto rideterminare l'Ires sulla base della deducibilità ridotta al 20% sull'autovettura:
- ammortamento deducibile (sul limite fiscale): € 903,80 [( € 18.075,99 x 25%) x 20%]
- altre spese deducibili: € 3.000 (15.000 x 20%)
e pertanto versa gli acconti (100% dell'Ires per il periodo 2012) :
Totale importi deducibili: € 3.904 [903,80 + 3.000,00]
Totale importi indeducibili: € 18.096,20 [22.000,00 - 3.903,80].
CONFRONTO IN TERMINI DI MAGGIORAZIONE IRES
Deducibilità al 40%
Deducibilità al 20% importi deducibili € 7.808
€ 3.904 importi indeducibili € 14.192
€ 18.096,20 € 1.073,65 Maggiore IRES su (€ 18.096,20‐ € 14.192) x 27,5% cui calcolare l'acconto 2013 AUTOVETTURA AD USO PROMISCUO
Nel caso precedente, si supponga ora che l'autovettura nel 2012 sia stata data in uso
promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta ad un dipendente.
In tal caso, su un totale spese sempre di € 22.000 (€ 7.000+ € 15.000) si avrà:
- ammortamento deducibile (no limite fiscale): € 6.300 [(€ 28.000 x 25%) x 90%]
- altre spese deducibili: € 13.500 (€ 15.000 x 90%)
Esempio7
ACCONTO 2013
L’impresa ridetermina l'Ires sulla base della deducibilità ridotta al 70% sull'autovettura:
- ammortamento deducibile (no limite fiscale): € 4.900 [( € 28.000 x 25%) x 70%]
- altre spese deducibili: € 10.500 (€ 15.000 x 70%)
e pertanto versa gli acconti (100% dell'Ires per il periodo 2012):
Totale importi deducibili: € 15.400 [€ 4.900 + € 10.500]
Totale importi indeducibili: € 6.600 [22.000 - 15.400].
CONFRONTO IN TERMINI DI MAGGIORAZIONE IRES
Deducibilità al 90%
Deducibilità al 70% importi deducibili € 19.800
15.400 importi indeducibili € 2.200
€ 6.600 Maggiore IRES su € 1.210 cui calcolare l'acconto 2013 (€ 6.600‐ € 2.200) x 27,5% CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Esempio7
In tal caso, su un totale spese di € 22.000 (€ 7.000+ € 15.000) si avrà:
- ammortamento deducibile (sul limite fiscale): € 1.808 [(18.075,99 x 25%) x 40%]
- altre spese deducibili: € 6.000 ( € 15.000 x 40%)
e pertanto in Unico2013 determina le imposte sulla scorta dei seguenti importi:
totale importi deducibili in Unico2013: € 7.808 [1.808 + 6.000]
totale importi indeducibili: € 14.192 [22.000 - 7.808]
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Info Fisco 018/2013
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AUTOVETTURE: NUOVE E VECCHIE DEDUCIBILITA’ A CONFRONTO
SOGGETTI IMPRESE PROFESSIONISTI AGENTI E RAPPRESENTANTI UTILIZZO VEICOLI DEDUCIBILITÀ IN VIGORE FINO AL 31/12/2012 DEDUCIBILITÀ IN VIGORE DAL 01/01/2013 100% 100% 100% 100% 90% 70% 40% 20% Esclusivamente strumentali all’attività dell’impresa Adibiti ad uso pubblico uso promiscuo dipendenti Altri utilizzi uso promiscuo dipendenti Altri utilizzi 90% 70% 40%(*) 20%(*) ‐ 80% 80% (*) la deducibilità è limitata ad un veicolo per ciascun professionista
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