1 capitolato speciale d`appalto per la concessione della gestione
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1 capitolato speciale d`appalto per la concessione della gestione
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI (SAUNA E PALESTRA) DI VILLA MERCEDE ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO Il Comune di Sanremo (poi detto Comune) affida in concessione la gestione della piscina comunale e servizi accessori (sauna e palestra) di Villa Mercede. ART.2 DURATA DELL'APPALTO L'appalto avrà la durata decorrente dalla data di consegna del servizio al 31 luglio 2009, con possibilità di eventuale rinnovo secondo la normativa vigente al momento della scadenza del contratto; ART.3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Per l'aggiudicazione si procederà con “Pubblico Incanto” con applicazione del criterio di cui all’art. 23 lett. b) del D. Lgs n. 157 del17.03.1995 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa”. ART. 4 – CONCORRENTI Possono partecipare alla gara: a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali; 1 b) Le ditte individuali e le imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa, nonché i consorzi tra le citate ditte e società, in attività alla data di pubblicazione del bando, iscritte alla competente camera di commercio e che esercitino attività, ancorchè non esclusive, di gestione di impianti e di servizi sportivi; c) Le associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 157/95 e successive modifiche. Ai sensi della Legge Regionale 10.08.2004 n. 15 – art. 2 comma 2 – la gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a parità di punteggio, ai soggetti di cui al punto a). ART. 5 – CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO L'affidamento di cui al precedente articolo è concesso alle seguenti condizioni: 1) Deve essere garantita la disponibilità della piscina al mattino, con tutte le sue strutture (impianti e personale) per tutte le scuole di ogni ordine e grado con precedenza per quelle cittadine. I corsi dovranno svolgersi ogni mattina dal lunedì al sabato – dalle ore 8.30 alle ore 12.00 per tutta la durata dell’anno scolastico. Nei periodi di vacanza delle scuole la piscina dovrà essere messa a disposizione del pubblico, ad eccezione del periodo di chiusura obbligatorio dal 1° agosto al 31 agosto. Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altra condizione, saranno concordate tra la concessionaria e le autorità scolastiche competenti. 2) Deve essere riservata gratuitamente ai soggetti portatori di handicap ed alle persone bisognose di rieducazioni funzionali, queste ultime comprovate da certificazione medica, ed i loro accompagnatori un apposito spazio d’acqua durante la mattinata - dalle ore 9.00 alle ore 2 12.00 - oppure in altre fasce orarie di durata complessiva non inferiore a tre ore da concordare con gli utenti anche nelle fasce orarie di competenza delle Società Sportive affiliate alla FIN. 3) Deve essere garantita la disponibilità dell’impianto con tutte le sue strutture per il pubblico secondo il seguente orario: da lunedì al venerdì mattino: (nei periodi di vacanza delle scuole) dalle ore 8.00 alle ore 15.00 pomeriggio: 4) dalle ore 19.00 alle ore 22.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 15.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Deve essere garantita la funzionalità dei servizi accessori (sauna e palestra), assicurando l’osservanza delle norme igienico – sanitarie in materia. L’utilizzo della palestra potrà essere concesso, a cura della concessionaria, a terzi, previo versamento a favore della concessionaria stessa delle tariffe di cui al successivo ART. 6 5) Qualora per l’effettuazione di gare o manifestazioni natatorie si dovessero modificare gli orari come sopra stabiliti per il pubblico o per le scuole, la concessionaria deve chiedere la preventiva autorizzazione all' Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni prima la data di effettuazione della manifestazione. 6) La concessionaria deve organizzare corsi di nuoto comprensivi di corsi di apprendimento e perfezionamento, con l’utilizzazione della piscina, nei giorni, orari e per un numero di lezioni settimanali come dal programma, che la concessionaria deve presentare entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di affidamento della concessione della gestione. 3 7) I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto, e debitamente pubblicizzati a cura e spese della Società. 8) Il programma deve comprendere corsi diversificati per tutte le varie fasce di età e capacità natatoria. 9) Resta inteso che l’utilizzo della piscina e di tutti gli impianti connessi non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 6 e dopo le ore 23. ART. 6 – TARIFFE Per l’utilizzo della piscina sono fissate le seguenti tariffe, da rivalutarsi annualmente su base indice ISTAT dei prezzi, comprensive dell’uso obbligatorio delle docce prima dell'ingresso in vasca e dei servizi igienici essenziali. L'eventuale uso delle docce al termine dell'utilizzo della vasca sarà a pagamento. PREZZI DI INGRESSO AL PUBBLICO ordinario € 3,10 ridotto € 1,60 ragazzi (da 4 a 18 anni) adulti maggiori di 60 anni militari ABBONAMENTI MENSILI ordinario € 31,00 ridotto € 18,50 ragazzi (da 4 a 18 anni) adulti maggiori di 60 anni militari 4 ABBONAMENTO STAGIONALE (1 settembre – 30 giugno) ordinario € 155,00 ridotto € 125,00 ABBONAMENTO SEMESTRALE ordinario € 125,00 ridotto € 93,00 ABBONAMENTO TRIMESTRALE ordinario € 75,00 ridotto € 62,00 ABBONAMENTI PER SCOLARESCHE (anno scolastico) n. 12 lezioni € 21,00 CORSO DI NUOTO PER BAMBINI ED ADULTI n. 20 lezioni: 1° iscrizione € 125,00 2° iscrizione € 119,00 3° iscrizione € 112,00 CORSO BABY n. 12 lezioni € 44,00 ATTIVITA’ AGONISTICA: deve essere garantito uno spazio adeguato ad atleti e tesserati F.I.N. tariffa oraria € 18,50 Per le Società Sportive affiliate alla FIN che svolgono attività sportiva a favore di minori, la tariffa è ridotta a € 9,50 orarie. Per le Società Sportive affiliate alla FIN aventi sede nel Comune di Sanremo la tariffa è ulteriormente ridotta a € 6,50 orarie. 5 UTILIZZO PALESTRA tariffa oraria € 16,00 tariffa mensile € 155,00 (con un minimo di 8 ore settimanali) Per le Associazioni che svolgono attività sportiva a favore di minori, la tariffa viene ridotta a € 65,00 mensili, con orario da determinare con la concessionaria, comunque non inferiore alle 8 ore settimanali. ART.7 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA' 1) La concessionaria deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi. E’ pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi. In ogni caso, con riferimento alla polizza assicurativa di cui all'art.9, la Società manleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e molestia che potessero derivare dall’espletamento della gestione. 2) La concessionaria deve provvedere, con personale dipendente e mezzi propri: • alla manutenzione ordinaria dell’impianto, con particolare attenzione alla vasca natatoria, compreso il controllo di igienicità dell'acqua ed il suo mantenimento nei parametri di legge in conformità ai manuali, schede tecniche e relazioni integrative disponibili presso la direzione dell'impianto, delle rispettive aree, beni e strutture, anche pertinenziali ed accessorie, mediante: la manutenzione periodica, pulizia giardini, manutenzione panchine, le piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle 6 recinzioni, dei pavimenti e dei rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti, nonchè mediante la sostituzione di serrature e vetri ed in generale, mediante tutti gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari, e delle altre attrezzature ed arredi esistenti; • alla custodia dell’impianto; • al pagamento di tutti i tributi con la sola esclusione di quelli afferenti alla proprietà dell’immobile; • a garantire il servizio di cassa che dovrà essere svolto dal concorrente per l’intero orario di apertura al pubblico dell’impianto. Quotidianamente dovranno essere eseguite le operazioni di predisposizione della cassa per l’apertura, nonché la chiusura delle operazioni di rendicontazione giornaliera. Dovranno, altresì, essere registrate le presenze suddivise per categoria di utenti e relativi incassi. Tali dati diverranno parte integrante della relazione annuale, da presentare al Comune, ai sensi del successivo art.12; • a provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l’impianto con l’impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali; • a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi cause di pericolo; • a vigilare ininterrottamente gli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia, in 7 numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti, bagnanti, superfici d’acqua, numero di utenti; • a istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale. Deve essere presente nell’impianto materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso – mantenuti in perfetto stato; • osservare scrupolosamente tutte le norme di legge vigenti in materia di igiene degli impianti sportivi relativamente al personale impiegato. ART.8 - PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA CONCESSIONARIA 1) La concessionaria deve garantire, a sua cura e spese, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione di tutto l’impianto secondo le vigenti norme di sicurezza nel tempo in materia e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato. In particolare i tecnici preposti alla direzione tecnica delle attività natatorie devono essere muniti di specifico brevetto (Allenatore FIN e diploma CONI – FIN, corso di formazione per la gestione della piscina, corso per utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici). Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla relativa normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico. La concessionaria è obbligata ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato e della Legge n. 8 91 del 23.03.1981 nei confronti delle figure professionali da assumere e previste dal successivo Art.10, esclusivamente impiegate nella piscina Comunale di Sanremo, secondo le previsioni di orario settimanale di cui allo stesso Art. 10. Inoltre la concessionaria stessa si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc..), nonchè al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, le indennità ai chiamati alle armi, ed i contributi per fini mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla concessionaria e, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e sospenderà il pagamento delle prestazioni sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per la sospensione del pagamento di cui sopra la concessionaria non può opporre eccezioni al Comune nè ha titolo al risarcimento dei danni. Il Comune potrà anche provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo d’appalto e della cauzione, senza che la concessionaria possa opporre eccezioni nè aver titolo a risarcimento di danni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico della concessionaria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido col 9 Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo. L’inosservanza anche parziale delle surrichiamate normative potrà dare luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che la concessionaria possa vantare alcun diritto di rivalsa. Deve essere assicurata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio. Il personale addetto al funzionamento dell’impianto natatorio di che trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze della concessionaria che lo assume, lo impiega, lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. 2) Deve essere strettamente osservata da parte della concessionaria la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 3) La concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto ed in particolare dovrà osservare le norme di cui al D.M.18/3/1996 ed ogni altra normativa vigente in materia, assumendone i relativi eventuali oneri. ART.9 - COPERTURA ASSICURATIVA La concessionaria, all’atto della firma della consegna del servizio, deve esibire polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia Nazionale per la responsabilità civile per danni ed incendio alla proprietà Comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti, e dei dipendenti, nonchè per quanto di cui all'Art.8 - 1° comma, per tutto il periodo della gestione. Il massimale minimo di assicurazione è fissato: 10 € 2.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; ma col limite di : € 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di : € 200.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone. ART. 10 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA Oltre agli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7,8 e 9 sono a carico della concessionaria: a) - le spese per il personale (stipendi, salari, contributi previdenziali, mutualistici ed assicurativi ecc.), costituito almeno da: n. 2 bagnini (40 ore settimanali ciascuno); n. 1 tecnico (responsabile per il complessivo funzionamento dell’impianto e dell'utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici – 40 ore settimanali) in possesso di attestato di partecipazione al corso in materia; n. 4 istruttori (20 ore settimanali ciascuno) e comunque, in numero adeguato alle esigenze della gestione; n.1 coordinatore di Scuola Nuoto Federale; n.1 addetto pulizie (20 ore settimanali); n.1 direttore sportivo gestore di impianti natatori (corso F.I.N.); il numero dei direttori dell'impianto dovrà essere adeguato alla migliore conduzione dell'impianto; ulteriore personale necessario alla migliore conduzione dell'impianto (segreteria, ecc.) Le suddette funzioni non sono cumulabili tra di loro. b) - le spese di clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini per la cura e l’igiene della vasca e fornitura dei prodotti relativi; 11 c) le spese per manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali e della struttura nel suo complesso come indicato nel precedente Art. 7 – 2° comma; d) spese per la fornitura dell’acqua; e) spese per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione varie; f) guardianaggio diurno e notturno, apertura e chiusura cancelli del parco, pagamento di tutti i tributi fiscali relativi all’esercizio della concessione, salvo quelli che in virtù di leggi facessero carico al Comune; g) tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento; h) tutte le altre spese non poste a carico del Comune. ART. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SANREMO Restano a carico del Comune di Sanremo le spese: a) di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a cui si provvederà attraverso l’appalto della gestione calore; b) di straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali e di cui all’art. 1621 del Codice Civile salvo i casi di avaria provocata da accertata negligenza nella conduzione degli impianti; c) di assicurazione riguardanti l’immobile contro i rischi da incendio; d) gli oneri tributari afferenti alla proprietà dell’immobile. ART. 12 – CORRISPETTIVO 1) A titolo di corrispettivo dell'affidamento la concessionaria ha diritto di percepire: gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all’Art. 6; 12 il canone, annuo, secondo quanto offerto in sede di gara. Detto canone dovrà essere inferiore a € 35.000,00, oltre IVA ; 2) Il suddetto canone verrà corrisposto, in tre rate quadrimestrali posticipate, da erogarsi, le prime due entro il 15 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre. 3) Il pagamento della terza rata avverrà entro 30 giorni dal rilascio di certificazione da parte della concessionaria, rilasciata ai sensi di legge, da cui risulti che la stessa ha adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, di cui alla presente convenzione. 4) Il pagamento delle suddette rate sarà effettuato, sempre che la concessionaria abbia provveduto ad esibire la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei suoi dipendenti. 5) Con il suddetto pagamento la concessionaria si intende compensata di qualsiasi avere o pretesa dal Comune per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone richiesto. 6) La concessionaria si obbliga a presentare, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull’andamento della gestione dell’anno precedente, con l’indicazione dei ricavi e dei costi attinenti alla gestione stessa, quali risultanti dal relativo bilancio. ART. 13 – ATTIVITA’ AGONISTICA 1) La concessionaria deve destinare alla pratica agonistica un numero minimo giornaliero di 4 ore; nella fascia oraria compresa fra le ore 13 14.30 fino alle ore 17.00 con l’utilizzo di n. 4 corsie, e nella fascia oraria compresa fra le ore 17.00 alle ore 19.00 con l’utilizzo di sole n. 2 corsie. Deve inoltre consentire alle Società sportive affiliate alla FIN lo svolgimento dell’attività agonistica ivi comprese quelle destinate alla preparazione, assicurando spazi d’acqua e numero di ore di frequenza adeguate alle effettive esigenze sportive delle Società. 2) La concessionaria ha l’obbligo di suddividere il suddetto spazio d’acqua, fra le società sportive affiliate alla FIN nei limiti temporali disponibili ed in relazione al numero ed al livello dei praticanti. 3) Per l’utilizzo della piscina comunale per lo svolgimento di detta attività agonistica dovrà essere versata dalle società utilizzatrici la tariffa di cui al precedente Art. 6. ART. 14 - MODALITA' DI VALUTAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata, con l'applicazione del criterio di cui all’art. 23 – punto 1 lett. B del D. Lgs 17.03.1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 10.08.2004 n. 15 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di base ai quali un’apposita commissione procederà alla valutazione delle offerte (per un massimo di 100 punti) sono i seguenti: 1. Qualità del servizio e capacità ed esperienza tecnico – organizzativa 2. Prezzo max 70 punti max 30 punti L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti rispettivamente per il prezzo, per la qualità del servizio e per la capacità ed esperienza tecnico – organizzativa. Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. 14 Ai sensi dell’art. 2 – comma 2 della Legge Regionale 10.08.2004 n. 15 la gestione dell’impianto sportivo è affidata, in via preferenziale, a parità di punteggio, ai soggetti di cui al punto a) dell'art.4. 1. QUALITA’ E CAPACITA’ ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA TECNICO Max 70 punti Rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di Max 5 punti impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili Esperienza nella gestione di impianti sportivi Max 7 punti (similari a quello oggetto dell’appalto). 1 punto per ogni anno di gestione (non vengono computate frazioni di anno) Attestazione rilasciata da almeno un Ente Pubblico Max 4 punti proprietario di impianti sportivi che il partecipante alla gara ha gestito per almeno cinque anni consecutivi impianti similari a quello oggetto dell’appalto non essendo intervenuta alcuna risoluzione del contratto per responsabilità del gestore Qualificazione degli istruttori e degli allenatori Max 10 punti 1 punto per ciascun tecnico istruttore FIN 1° livello; 2 punti per ciascun tecnico istruttore FIN 2° livello Max 12 punti Livello di attività svolta Campionato Nazionale 7 punti Campionato Regionale 4 punti Campionato Provinciale 1 punto Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e Max 12 punti degli anziani Attività svolta a favore dei giovani: Settore Giovanile in attività fino a 3 anni consecutivi 2 punti Settore Giovanile in attività oltre i 3 anni consecutivi 3 punti Attività svolte a favore delle scuole 3 punti 15 – Attività a favore degli anziani 3 punti Attività a favore dei disabili 3 punti Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito Max 8 punti sportivo Fino a 5 anni 2 punti Da 5 a 10 anni 6 punti Oltre i 10 anni 8 punti i Numero di tesserati per le attività sportive che Max 12 punti possono svolgersi nell’impianto Fino a 30 1 punto Da 31 a 50 3 punti Da 51 a 100 6 punti Da 101 a 150 10 punti Oltre 150 12 punti 2. PREZZO Max 30 punti Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) offerto per la gestione del servizio e la conduzione dell’impianto è valutato fino ad un massimo di 30 punti. I punteggi saranno assegnati nel modo seguente: • al prezzo più basso (Pb) sarà attribuito il massimo punteggio (Umax), pari a 30 punti, e via via a scalare saranno attribuiti punteggi (Un) proporzionalmente agli altri prezzi offerti (Pn), applicando la formula: Un = Pb x 30 Pn In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto all’importo a base di gara, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni del presente capitolato Non sono ammesse offerte in aumento o offerte parziali, pena l’esclusione dalla gara. 16 A parità di punteggio verrà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l’apporto tecnico e qualitativo; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida. ART.15 - SVOLGIMENTO DELLA GARA Si procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione amministrativa che verrà richiesta nel bando di gara. La Commissione Tecnica all'uopo nominata procederà quindi, in seduta segreta, all’attribuzione dei punteggi riferiti alla qualità e capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, applicando i parametri di cui al vigente capitolato. Si procederà, quindi, in seduta pubblica all'apertura dell’offerta economica. Il tutto sarà meglio precisato nel bando di gara. ART. 16 – CAUZIONE A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la concessionaria dovrà versare una cauzione dell’importo di € 250.000,00 . Detta cauzione dovrà essere versata nelle forme previste dalla legislazione vigente e sarà svincolata al termine dell’affidamento ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza anche parziale e soltanto dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune. ART. 17 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA 1) La concessionaria rimane consegnataria dell’immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all’atto della consegna del servizio. 17 2) Al termine dell'affidamento la concessionaria deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso sportivo e gli impianti risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna. 3) La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e la concessionaria. In tale sede gli incaricati della Civica Amministrazione potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui la concessionaria dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che le verrà all’uopo indicato. In caso di inadempienza si potrà provvedere all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio ed in danno della concessionaria, all’uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l’eventuale maggior danno. 4) Contestualmente alla riconsegna, la concessionaria dovrà curare lo sgombero dall’impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove. ART. 18 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI Fermo restando il periodo estivo di sospensione obbligatoria del 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, in caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opera di manutenzione o ad interventi igienici, il Comune potrà disporre la chiusura temporanea dell’impianto nel suo complesso per un periodo non superiore a giorni 30. ART. 19 – LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA E PUBBLICITA’ 1) La concessionaria è tenuta a richiedere, in tempo utile, il rilascio della licenza di esercizio prevista dall’Art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dell’impianto sportivo. 18 2) Potrà essere rilasciata alla concessionaria autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 3, n. 6, lett. D), Legge n. 287 del 1991. 3) L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito della piscina comunale dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia. Lo spazio riservato a detta pubblicità è limitato alle pareti murarie all’interno della piscina. ART. 20 – CONTROLLI, PENALITA’, SANZIONI 1) Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell’USL n. 1, ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la piscina estendendo i controlli anche ai libri contabili che dovranno risultare regolarmente tenuti. 2) Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte della concessionaria, riguardanti mancanze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all’inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 20 giorni ed in casi d’urgenza entro 48 ore. Qualora la concessionaria non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 15.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza accertata. L’inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 22. 19 ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DISCIPLINA DEL SUB APPALTO 1) E'’ vietata la concessione del contratto. 2) E’ fatto divieto alla concessionaria di sub – appaltare parte del servizio di cui alla presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione dell’affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1) Nei casi non contemplati dall’Art. 20 ed in caso di grave inadempienza potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con preavviso di almeno 20 gg mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta. 2) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, a semplice richiesta del “Comune” di volersi valere della relativa facoltà, la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempimento. 3) Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del “Comune” avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui al precedente Art. 16, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito. 20 ART. 23 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile. ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della concessionaria. IL DIRIGENTE Dott.ssa Elvira Serafini 21