1 capitolato speciale d`appalto per la concessione della gestione

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1 capitolato speciale d`appalto per la concessione della gestione
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA
COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI (SAUNA E PALESTRA)
DI VILLA MERCEDE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Sanremo (poi detto Comune) affida in concessione la
gestione della piscina comunale e servizi accessori (sauna e palestra) di
Villa Mercede.
ART.2 DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà la durata decorrente dalla data di consegna del servizio al
31 luglio 2009, con possibilità di eventuale rinnovo secondo la normativa
vigente al momento della scadenza del contratto;
ART.3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Per l'aggiudicazione si procederà con “Pubblico Incanto” con applicazione
del criterio di cui all’art. 23 lett. b) del D. Lgs n. 157 del17.03.1995 con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa”.
ART. 4 – CONCORRENTI
Possono partecipare alla gara:
a)
Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e
propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
Sportive Nazionali;
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b)
Le ditte individuali e le imprese costituite in forma di società
commerciale o di società cooperativa, nonché i consorzi tra le citate
ditte e società, in attività alla data di pubblicazione del bando, iscritte
alla competente camera di commercio e che esercitino attività,
ancorchè non esclusive, di gestione di impianti e di servizi sportivi;
c)
Le associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui ai precedenti
punti ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 157/95 e successive modifiche.
Ai sensi della Legge Regionale 10.08.2004 n. 15 – art. 2 comma 2 – la
gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in
via preferenziale, a parità di punteggio, ai soggetti di cui al punto a).
ART. 5 – CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
L'affidamento di cui al precedente articolo è concesso alle seguenti
condizioni:
1)
Deve essere garantita la disponibilità della piscina al mattino, con
tutte le sue strutture (impianti e personale) per tutte le scuole di ogni
ordine e grado con precedenza per quelle cittadine. I corsi dovranno
svolgersi ogni mattina dal lunedì al sabato – dalle ore 8.30 alle ore
12.00 per tutta la durata dell’anno scolastico. Nei periodi di vacanza
delle scuole la piscina dovrà essere messa a disposizione del
pubblico, ad eccezione del periodo di chiusura obbligatorio dal 1°
agosto al 31 agosto.
Le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed
ogni altra condizione, saranno concordate tra la concessionaria e le
autorità scolastiche competenti.
2)
Deve essere riservata gratuitamente ai soggetti portatori di handicap
ed alle persone bisognose di rieducazioni funzionali, queste ultime
comprovate da certificazione medica, ed i loro accompagnatori un
apposito spazio d’acqua durante la mattinata - dalle ore 9.00 alle ore
2
12.00 - oppure in altre fasce orarie di durata complessiva non
inferiore a tre ore da concordare con gli utenti anche nelle fasce
orarie di competenza delle Società Sportive affiliate alla FIN.
3)
Deve essere garantita la disponibilità dell’impianto con tutte le sue
strutture per il pubblico secondo il seguente orario:
da lunedì al venerdì
mattino: (nei periodi di vacanza delle scuole)
dalle ore 8.00 alle ore 15.00
pomeriggio:
4)
dalle ore 19.00 alle ore 22.00;
sabato
dalle ore 8.00 alle ore 15.00;
domenica
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Deve essere garantita la funzionalità dei servizi accessori (sauna e
palestra), assicurando l’osservanza delle norme igienico – sanitarie
in materia.
L’utilizzo della palestra potrà essere concesso, a cura della
concessionaria,
a
terzi,
previo
versamento
a
favore
della
concessionaria stessa delle tariffe di cui al successivo ART. 6
5)
Qualora per l’effettuazione di gare o manifestazioni natatorie si
dovessero modificare gli orari come sopra stabiliti per il pubblico o
per le scuole, la concessionaria deve chiedere la preventiva
autorizzazione all' Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni
prima la data di effettuazione della manifestazione.
6)
La concessionaria deve organizzare corsi di nuoto comprensivi di
corsi di apprendimento e perfezionamento, con l’utilizzazione della
piscina, nei giorni, orari e per un numero di lezioni settimanali come
dal programma, che la concessionaria deve presentare entro 30
giorni dalla
stipulazione del contratto di affidamento della
concessione della gestione.
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7)
I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla Federazione
Italiana Nuoto, e debitamente pubblicizzati a cura e spese della
Società.
8)
Il programma deve comprendere corsi diversificati per tutte le varie
fasce di età e capacità natatoria.
9)
Resta inteso che l’utilizzo della piscina e di tutti gli impianti connessi
non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 6 e dopo le ore 23.
ART. 6 – TARIFFE
Per l’utilizzo della piscina sono fissate le seguenti tariffe, da rivalutarsi
annualmente su base indice ISTAT dei prezzi, comprensive dell’uso
obbligatorio delle docce prima dell'ingresso in vasca e dei servizi igienici
essenziali. L'eventuale uso delle docce al termine dell'utilizzo della vasca
sarà a pagamento.
PREZZI DI INGRESSO AL PUBBLICO
ordinario
€ 3,10
ridotto
€ 1,60
ragazzi (da 4 a 18 anni)
adulti maggiori di 60 anni
militari
ABBONAMENTI MENSILI
ordinario
€ 31,00
ridotto
€ 18,50
ragazzi (da 4 a 18 anni)
adulti maggiori di 60 anni
militari
4
ABBONAMENTO STAGIONALE
(1 settembre – 30 giugno)
ordinario
€ 155,00
ridotto
€ 125,00
ABBONAMENTO SEMESTRALE
ordinario
€ 125,00
ridotto
€ 93,00
ABBONAMENTO TRIMESTRALE
ordinario
€ 75,00
ridotto
€ 62,00
ABBONAMENTI PER SCOLARESCHE
(anno scolastico)
n. 12 lezioni
€ 21,00
CORSO DI NUOTO PER BAMBINI ED ADULTI
n. 20 lezioni:
1° iscrizione
€ 125,00
2° iscrizione
€ 119,00
3° iscrizione
€ 112,00
CORSO BABY
n. 12 lezioni
€ 44,00
ATTIVITA’ AGONISTICA: deve essere garantito uno spazio adeguato ad
atleti e tesserati F.I.N.
tariffa oraria
€ 18,50
Per le Società Sportive affiliate alla FIN che svolgono attività sportiva a
favore di minori, la tariffa è ridotta a € 9,50 orarie.
Per le Società Sportive affiliate alla FIN aventi sede nel Comune di
Sanremo la tariffa è ulteriormente ridotta a € 6,50 orarie.
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UTILIZZO PALESTRA
tariffa oraria
€ 16,00
tariffa mensile € 155,00 (con un minimo di 8 ore settimanali)
Per le Associazioni che svolgono attività sportiva a favore di minori, la
tariffa viene ridotta a € 65,00 mensili, con orario da determinare con la
concessionaria, comunque non inferiore alle 8 ore settimanali.
ART.7 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA'
1)
La concessionaria deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza
e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le
normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi. E’
pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per
l’imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l’impiego di
sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi
annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi.
In ogni caso, con riferimento alla polizza assicurativa di cui all'art.9,
la Società manleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno
e molestia che potessero derivare dall’espletamento della gestione.
2)
La concessionaria deve provvedere, con personale dipendente e
mezzi propri:
•
alla
manutenzione
ordinaria
dell’impianto,
con
particolare
attenzione alla vasca natatoria, compreso il controllo di igienicità
dell'acqua ed il suo mantenimento nei parametri di legge in
conformità ai manuali, schede tecniche e relazioni integrative
disponibili presso la direzione dell'impianto, delle rispettive aree,
beni e strutture, anche pertinenziali ed accessorie, mediante: la
manutenzione periodica, pulizia giardini, manutenzione panchine,
le piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle
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recinzioni, dei pavimenti e dei rivestimenti, degli impianti idraulici
sanitari ed elettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti,
nonchè mediante la sostituzione di serrature e vetri ed in
generale, mediante tutti gli interventi di manutenzione che si
rendessero necessari, e delle altre attrezzature ed arredi
esistenti;
•
alla custodia dell’impianto;
•
al pagamento di tutti i tributi con la sola esclusione di quelli
afferenti alla proprietà dell’immobile;
•
a garantire il servizio di cassa che dovrà essere svolto dal
concorrente
per
l’intero
orario
di
apertura
al
pubblico
dell’impianto. Quotidianamente dovranno essere eseguite le
operazioni di predisposizione della cassa per l’apertura, nonché
la chiusura delle operazioni di rendicontazione giornaliera.
Dovranno, altresì, essere registrate le presenze suddivise per
categoria di utenti e relativi incassi. Tali dati diverranno parte
integrante della relazione annuale, da presentare al Comune, ai
sensi del successivo art.12;
•
a provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l’impianto con
l’impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di
igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia
con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le
superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche,
micosi, ecc.) con appositi disinfettanti e come previsto dalla
normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di
materiali;
•
a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del
funzionamento
dell’impianto
per
qualsiasi
deterioramento,
incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli
inconvenienti e quindi cause di pericolo;
•
a vigilare ininterrottamente gli utenti durante il periodo di
permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei
requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia, in
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numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con
riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti,
bagnanti, superfici d’acqua, numero di utenti;
•
a istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni
di personale. Deve essere presente nell’impianto materiale
medicamentoso e farmaci di primo soccorso – mantenuti in
perfetto stato;
•
osservare scrupolosamente tutte le norme di legge vigenti in
materia di igiene degli impianti sportivi relativamente al personale
impiegato.
ART.8 - PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA CONCESSIONARIA
1)
La concessionaria deve garantire, a sua cura e spese, la presenza di
tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie
per un'ottimale conduzione di tutto l’impianto secondo
le vigenti
norme di sicurezza nel tempo in materia e per garantire tutti i servizi
nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato. In particolare i
tecnici preposti alla direzione tecnica delle attività natatorie devono
essere muniti di specifico brevetto (Allenatore FIN e diploma CONI –
FIN, corso di formazione per la gestione della piscina, corso per
utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici).
Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei
requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla
relativa normativa, deve in ogni caso tenere un contegno
irreprensibile con il pubblico.
La concessionaria è obbligata ad applicare integralmente tutte le
leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte norme del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del
settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e la località in cui il servizio viene espletato e della Legge n.
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91 del 23.03.1981 nei confronti delle figure professionali da
assumere
e
previste
dal
successivo
Art.10,
esclusivamente
impiegate nella piscina Comunale di Sanremo, secondo le previsioni
di orario settimanale di cui allo stesso Art. 10.
Inoltre
la
concessionaria
stessa
si
obbliga
alla
scrupolosa
osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le
assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie,
vecchiaia, previdenza, ecc..), nonchè al pagamento dei contributi
messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, le
indennità ai chiamati alle armi, ed i contributi per fini mutualistici in
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il
Comune stesso comunicherà alla concessionaria e, se del caso,
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e sospenderà il
pagamento delle prestazioni sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
Per la sospensione del pagamento di cui sopra la concessionaria
non può opporre eccezioni al Comune nè ha titolo al risarcimento dei
danni.
Il Comune potrà anche provvedere direttamente impiegando le
somme del corrispettivo d’appalto e della cauzione, senza che la
concessionaria possa opporre eccezioni nè aver titolo a risarcimento
di danni.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e
previdenziali sono a carico della concessionaria, la quale ne è la sola
responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo
del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido col
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Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti
dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo.
L’inosservanza anche parziale delle surrichiamate normative potrà
dare luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che la
concessionaria possa vantare alcun diritto di rivalsa.
Deve essere assicurata la sostituzione del personale durante i riposi
settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare
ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.
Il personale addetto al funzionamento dell’impianto natatorio di che
trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive
dipendenze della concessionaria che lo assume, lo impiega, lo
retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
2)
Deve essere strettamente osservata da parte della concessionaria la
vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.
3)
La concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni
di sicurezza dell'impianto ed in particolare dovrà osservare le norme
di cui al D.M.18/3/1996 ed ogni altra normativa vigente in materia,
assumendone i relativi eventuali oneri.
ART.9 - COPERTURA ASSICURATIVA
La concessionaria, all’atto della firma della consegna del servizio, deve
esibire
polizza
assicurativa
stipulata
presso
primaria
Compagnia
Nazionale per la responsabilità civile per danni ed incendio alla proprietà
Comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei
confronti di terzi utenti, e dei dipendenti, nonchè per quanto di cui all'Art.8
- 1° comma, per tutto il periodo della gestione. Il massimale minimo di
assicurazione è fissato:
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€ 2.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto
danni a cose di loro proprietà;
ma col limite di : € 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che
abbia subito lesioni personali,
e di : € 200.000,00
per danni a cose, anche se appartenenti a più
persone.
ART. 10 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
Oltre agli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7,8 e 9 sono a carico della
concessionaria:
a) - le spese per il personale
(stipendi,
salari,
contributi
previdenziali,
mutualistici
ed
assicurativi ecc.), costituito almeno da:
n. 2 bagnini (40 ore settimanali ciascuno);
n. 1 tecnico
(responsabile
per
il
complessivo
funzionamento dell’impianto e dell'utilizzo in sicurezza dei
prodotti chimici – 40 ore settimanali) in possesso di attestato
di partecipazione al corso in materia;
n. 4 istruttori (20 ore settimanali ciascuno) e comunque, in
numero adeguato alle esigenze della gestione;
n.1 coordinatore di Scuola Nuoto Federale;
n.1 addetto pulizie (20 ore settimanali);
n.1 direttore sportivo gestore di impianti natatori (corso
F.I.N.);
il numero dei direttori dell'impianto dovrà essere
adeguato alla migliore conduzione dell'impianto;
ulteriore personale necessario alla migliore conduzione
dell'impianto (segreteria, ecc.)
Le suddette funzioni non sono cumulabili tra di loro.
b) - le spese di clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini
per la cura e l’igiene della vasca e fornitura dei prodotti relativi;
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c)
le spese per manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali e
della struttura nel suo complesso come indicato nel precedente
Art. 7 – 2° comma;
d)
spese per la fornitura dell’acqua;
e)
spese per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di
illuminazione varie;
f)
guardianaggio diurno e notturno, apertura e chiusura cancelli
del parco, pagamento di tutti i tributi fiscali relativi all’esercizio
della concessione, salvo quelli che in virtù di leggi facessero
carico al Comune;
g)
tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione,
un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a
pagamento;
h)
tutte le altre spese non poste a carico del Comune.
ART. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SANREMO
Restano a carico del Comune di Sanremo le spese:
a)
di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a cui si
provvederà attraverso l’appalto della gestione calore;
b)
di straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali e di cui
all’art. 1621 del Codice Civile salvo i casi di avaria provocata da
accertata negligenza nella conduzione degli impianti;
c)
di assicurazione riguardanti l’immobile contro i rischi da
incendio;
d)
gli oneri tributari afferenti alla proprietà dell’immobile.
ART. 12 – CORRISPETTIVO
1)
A titolo di corrispettivo dell'affidamento la concessionaria ha diritto di
percepire:
gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all’Art. 6;
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il canone, annuo, secondo quanto offerto in sede di gara. Detto
canone dovrà essere inferiore a € 35.000,00, oltre IVA ;
2)
Il suddetto canone verrà corrisposto, in tre rate quadrimestrali
posticipate, da erogarsi, le prime due entro il 15 del mese successivo
alla scadenza del quadrimestre.
3)
Il pagamento della terza rata avverrà entro 30 giorni dal rilascio di
certificazione da parte della concessionaria, rilasciata ai sensi di
legge, da cui risulti che la stessa ha adempiuto a tutti gli obblighi ed
oneri, nessuno escluso, di cui alla presente convenzione.
4)
Il pagamento delle suddette rate sarà effettuato, sempre che la
concessionaria abbia provveduto ad esibire la documentazione
attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei suoi dipendenti.
5)
Con il suddetto pagamento la concessionaria si intende compensata
di qualsiasi avere o pretesa dal Comune per lo svolgimento del
servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi,
in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del
canone richiesto.
6)
La concessionaria si obbliga a presentare, entro il primo trimestre
dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull’andamento della
gestione dell’anno precedente, con l’indicazione dei ricavi e dei costi
attinenti alla gestione stessa, quali risultanti dal relativo bilancio.
ART. 13 – ATTIVITA’ AGONISTICA
1)
La concessionaria deve destinare alla pratica agonistica un numero
minimo giornaliero di 4 ore; nella fascia oraria compresa fra le ore
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14.30 fino alle ore 17.00 con l’utilizzo di n. 4 corsie, e nella fascia
oraria compresa fra le ore 17.00 alle ore 19.00 con l’utilizzo di sole n.
2 corsie.
Deve inoltre consentire alle Società sportive affiliate alla FIN lo
svolgimento dell’attività agonistica ivi comprese quelle destinate alla
preparazione, assicurando spazi d’acqua e numero di ore di
frequenza adeguate alle effettive esigenze sportive delle Società.
2)
La concessionaria ha l’obbligo di suddividere il suddetto spazio
d’acqua, fra le società sportive affiliate alla FIN nei limiti temporali
disponibili ed in relazione al numero ed al livello dei praticanti.
3)
Per l’utilizzo della piscina comunale per lo svolgimento di detta
attività agonistica dovrà essere versata dalle società utilizzatrici la
tariffa di cui al precedente Art. 6.
ART. 14 - MODALITA' DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, con l'applicazione del criterio di cui all’art.
23 – punto 1 lett. B del D. Lgs 17.03.1995, n. 157 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale
10.08.2004 n. 15 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri di base ai quali un’apposita commissione procederà alla
valutazione delle offerte (per un massimo di 100 punti) sono i seguenti:
1. Qualità del servizio e capacità
ed esperienza tecnico – organizzativa
2. Prezzo
max 70 punti
max 30 punti
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il
maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti
rispettivamente per il prezzo, per la qualità del servizio e per la capacità ed
esperienza tecnico – organizzativa.
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti.
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Ai sensi dell’art. 2 – comma 2 della Legge Regionale 10.08.2004 n. 15 la
gestione dell’impianto sportivo è affidata, in via preferenziale, a parità di
punteggio, ai soggetti di cui al punto a) dell'art.4.
1. QUALITA’
E
CAPACITA’
ORGANIZZATIVA
ED
ESPERIENZA
TECNICO
Max 70 punti
Rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di Max 5 punti
impianto sportivo ed alle attività sportive in esso
praticabili
Esperienza nella gestione di impianti sportivi Max 7 punti
(similari a quello oggetto dell’appalto). 1 punto per ogni
anno di gestione (non vengono computate frazioni di
anno)
Attestazione rilasciata da almeno un Ente Pubblico Max 4 punti
proprietario di impianti sportivi che il partecipante alla
gara ha gestito per almeno cinque anni consecutivi
impianti similari a quello oggetto dell’appalto non
essendo intervenuta alcuna risoluzione del contratto per
responsabilità del gestore
Qualificazione degli istruttori e degli allenatori
Max 10 punti
1 punto per ciascun tecnico istruttore FIN 1° livello;
2 punti per ciascun tecnico istruttore FIN 2° livello
Max 12 punti
Livello di attività svolta
Campionato Nazionale
7 punti
Campionato Regionale
4 punti
Campionato Provinciale
1 punto
Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e
Max 12 punti
degli anziani
Attività svolta a favore dei giovani:
Settore Giovanile in attività fino a 3 anni consecutivi
2 punti
Settore Giovanile in attività oltre i 3 anni consecutivi
3 punti
Attività svolte a favore delle scuole
3 punti
15
–
Attività a favore degli anziani
3 punti
Attività a favore dei disabili
3 punti
Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito
Max 8 punti
sportivo
Fino a 5 anni
2 punti
Da 5 a 10 anni
6 punti
Oltre i 10 anni
8 punti
i
Numero di tesserati per le attività sportive che
Max 12 punti
possono svolgersi nell’impianto
Fino a 30
1 punto
Da 31 a 50
3 punti
Da 51 a 100
6 punti
Da 101 a 150
10 punti
Oltre 150
12 punti
2. PREZZO
Max 30 punti
Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) offerto per la gestione del servizio e
la conduzione dell’impianto è valutato fino ad un massimo di 30 punti.
I punteggi saranno assegnati nel modo seguente:
•
al prezzo più basso (Pb) sarà attribuito il massimo punteggio (Umax),
pari a 30 punti, e via via a scalare saranno attribuiti punteggi (Un)
proporzionalmente agli altri prezzi offerti (Pn), applicando la formula:
Un = Pb x 30
Pn
In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto
all’importo a base di gara, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni del presente
capitolato
Non sono ammesse offerte in aumento o offerte parziali, pena l’esclusione
dalla gara.
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A parità di punteggio verrà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore per l’apporto tecnico e qualitativo; in caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio.
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso fosse
pervenuta una sola offerta valida.
ART.15 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
Si procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione
amministrativa che verrà richiesta nel bando di gara.
La Commissione Tecnica all'uopo nominata procederà quindi, in seduta
segreta,
all’attribuzione dei punteggi riferiti alla qualità e capacità ed
esperienza tecnico-organizzativa, applicando i parametri di cui al vigente
capitolato. Si procederà, quindi, in seduta pubblica all'apertura dell’offerta
economica.
Il tutto sarà meglio precisato nel bando di gara.
ART. 16 – CAUZIONE
A
garanzia
degli
obblighi
derivanti
dal
presente
capitolato,
la
concessionaria dovrà versare una cauzione dell’importo di € 250.000,00 .
Detta cauzione dovrà essere versata nelle forme previste dalla
legislazione vigente e sarà svincolata al termine dell’affidamento ed alla
definizione di tutti i rapporti di inadempienza anche parziale e soltanto
dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.
ART. 17 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA
1)
La concessionaria rimane consegnataria dell’immobile, degli impianti
e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di
consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra
le parti, all’atto della consegna del servizio.
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2)
Al termine dell'affidamento la concessionaria deve riconsegnare, in
perfetto stato di conservazione, il complesso sportivo e gli impianti
risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di
riconsegna.
3)
La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito
verbale in contraddittorio fra il Comune e la concessionaria. In tale
sede gli incaricati della Civica Amministrazione potranno far
constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella
manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di
conservazione dell’immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui
la concessionaria dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel
termine che le verrà all’uopo indicato. In caso di inadempienza si
potrà provvedere all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio ed in
danno della concessionaria, all’uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo
ed impregiudicato restando l’eventuale maggior danno.
4)
Contestualmente alla riconsegna, la concessionaria dovrà curare lo
sgombero dall’impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso
contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.
ART. 18 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI
Fermo restando il periodo estivo di sospensione obbligatoria del 1° agosto
al 31 agosto di ogni anno, in caso di accertata ed indifferibile necessità di
provvedere ad opera di manutenzione o ad interventi igienici, il Comune
potrà disporre la chiusura temporanea dell’impianto nel suo complesso per
un periodo non superiore a giorni 30.
ART. 19 – LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA E PUBBLICITA’
1)
La concessionaria è tenuta a richiedere, in tempo utile, il rilascio
della licenza di esercizio prevista dall’Art. 86 del T.U.L.P.S. per la
gestione dell’impianto sportivo.
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2)
Potrà essere rilasciata alla concessionaria autorizzazione per la
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 3, n. 6, lett.
D), Legge n. 287 del 1991.
3)
L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito della piscina comunale
dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in
materia. Lo spazio riservato a detta pubblicità è limitato alle pareti
murarie all’interno della piscina.
ART. 20 – CONTROLLI, PENALITA’, SANZIONI
1)
Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e
tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi
dell’USL n. 1, ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di
effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni
e verifiche presso la piscina estendendo i controlli anche ai libri
contabili che dovranno risultare regolarmente tenuti.
2)
Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune,
vengano rilevate inadempienze da parte della concessionaria,
riguardanti mancanze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni
a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all’inoltro di
contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la concessionaria a
formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 20
giorni ed in casi d’urgenza entro 48 ore.
Qualora la concessionaria non controdeduca nel termine assegnato
oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze
contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da €
150,00
a € 15.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza
accertata.
L’inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non
ritenuta
compiutamente
giustificata,
o
gravi
inadempienze,
comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 22.
19
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
DISCIPLINA DEL SUB APPALTO
1)
E'’ vietata la concessione del contratto.
2)
E’ fatto divieto alla concessionaria di sub – appaltare parte del
servizio di cui alla presente Convenzione senza la preventiva
autorizzazione
dell’Amministrazione
Comunale,
sotto
pena
di
immediata risoluzione dell’affidamento, di incameramento della
cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le
maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della
risoluzione stessa.
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1)
Nei casi non contemplati dall’Art. 20 ed in caso di grave
inadempienza potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con preavviso di
almeno 20 gg mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità
di sorta.
2)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, a
semplice richiesta del “Comune” di volersi valere della relativa
facoltà, la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza necessità
di indagine sulla gravità dell’inadempimento.
3)
Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del “Comune”
avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di
cui al precedente Art. 16, fatto sempre salvo il risarcimento a suo
favore del danno subito.
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ART. 23 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle
norme vigenti in materia ed al Codice Civile.
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od
eccettuata, sono a carico della concessionaria.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elvira Serafini
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