Comprare un`arma istruzioni all`acquisto, la - TSN

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Comprare un`arma istruzioni all`acquisto, la - TSN
COMPRARE UN’ARMA
ISTRUZIONI PER L’USO
L’acquisto delle “armi comuni da sparo”
L’acquisizione di un’arma da sparo presuppone che l’acquirente sia in possesso di
un’autorizzazione rilasciata dalla polizia (art.35, comma 3, del T.U.L.P.S.).
Le autorizzazioni possono essere divise in:
- occasionali (cioè che servono per un solo acquisto, anche se di più armi): è il nullaosta;
- permanenti (cioè che servono per più acquisti): sono le licenze di porto d’armi.
Il nullaosta
Per acquistare un “arma comune da sparo” è dunque necessario possedere un’autorizzazione;
chi non è in possesso di un porto d’armi (v.oltre) dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto.
Questo documento è rilasciato dall’autorità di polizia e per averlo occorre recarsi, secondo i
casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura
competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenere il nullaosta
è necessario compilare una domanda in carta libera nella quale il richiedente, che deve avere
compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza, specifica
obbligatoriamente il motivo dell’acquisto (per es. difesa abitativa, pratica dello sport del tiro a
segno, ecc.). Occorre accompagnare alla domanda per ottenere il nullaosta un certificato
medico, la firma del richiedente deve essere autenticata. Trascorso un certo periodo
(solitamente qualche settimana) il nullaosta è pronto e deve essere ritirato presso l’ufficio ove
era stato richiesto; può anche accadere che sia spedito direttamente a casa.
Il nullaosta vale, su tutto il territorio nazionale per trenta giorni, ma può essere rinnovato per
uguale periodo. Da ricordare che, all’atto dell’acquisto, il venditore ritira il nullaosta.
La licenza di porto d’armi
Mentre il nullaosta è, come abbiano spiegato, un titolo d’acquisto occasionale (serve per
effettuare un solo acquisto, anche se di più armi), le licenze di porto d’armi sono invece dei
Titoli d’acquisto permanenti, ossia possono essere utilizzate per acquistare armi più volte,
fintanto che sono in corso di validità.
Le licenze di porto d’armi sono di quattro tipi:
- licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale;
- licenza di porto di fucili per difesa personale;
- licenza di porto di fucile per uso di caccia
- licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo;
Le loro caratteristiche, assieme a quelle di altri titoli di legge:
La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale
Questo documento è rilasciato dal Prefetto. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda
nella quale si specificano i motivi per i quali si desidera andare armati; il richiedente deve avere
compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre
accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un
congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi
rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di pistola o rivoltella
paga tassa di concessione governativa annuale (all’1/2/05 fissata in .115,00); vale per cinque
anni, ma ogni anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano nuovamente i
motivi per i quali si desidera andare armati. Con questo documento è possibile portare fino a tre
armi corte, secondo un’interpretazione corrente della legge, non è possibile portare una pistola
sportiva per difesa. Esistono specifici divieti di porto dell’arma da difesa (nelle riunioni
pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, allo stadio, eccetera).
Grazie alla circolare del Ministero dell’Interno n.559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998, con la
licenza di porto d’armi da difesa è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia
lunghe, sia corte. La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale rilasciata alle
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guardie particolari giurate è esattamente equipollente a quella accordata a privati cittadini;
l’unica differenza riguarda la relativa tassa di concessione governativa, minore nel primo caso.
Inoltre, nella documentazione per il rilascio e il rinnovo di questa licenza, l’interessato deve
allegare un attestato di idoneità all’uso e al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del
Tiro a Segno Nazionale.
Il porto d’armi da difesa per arma lunga è stato istituito ufficialmente da Decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 2001, n.311, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 2 agosto
La licenza di porto di fucile per difesa personale
2001. Esso modifica l’articolo 61 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza con l’aggiunta del seguente comma: ”Il rilascio del porto d’arma lunga per
difesa personale è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo
motivo, compresa la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma”. La relativa novità di
questa norma non ha ancora fatto si che il Ministero dell’Interno abbia formulato la classica
circolare esplicativa in materia; il tenore della norma – a una prima lettura – lascerebbe però
pensare che tutto sia uguale alla licenza di porto d’armi per pistola e quindi sia sottoposta alle
stesse condizioni per il rilascio.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia
Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al
Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di
residenza dell’interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda, il richiedente
deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre
accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di congedo
dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e al maneggio delle armi rilasciato da
una Sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile per uso di caccia paga
tassa di concessione governativa annuale (all’1/2/05 fissata in .173.16), vale per sei anni
senza necessità di rinnovo annuale salvo l’obbligo di pagare la tassa di cui si è detto, se si
intende portare o trasportare armi. Con questo documento è possibile portare le armi da caccia.
Grazie alla circolare del Ministero dell’Interno n.559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998, con la
licenza di porto di fucile per uso di caccia è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo,
sia lunghe sia corte.
La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo
Questo documento (istituito dalla legge n.323/1969) è rilasciato dal Questore e per averlo
occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura
competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenerlo è
necessario compilare una domanda, il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non
deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune
fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato
di abilitazione all’uso e al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno
Nazionale. La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tasse di concessione
governativa; vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale. Con questo documento è
possibile portare le armi utilizzate per il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa disciplina
permette solo l’uso dei fucili con anima liscia di calibro non superiore al 12) durante l’attività
sportiva. Grazie alla circolare del Ministero dell’Interno n.559/C3159-10100 del 14 febbraio
1998, con la licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare tutte le
armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
L’acquisto delle munizioni e delle polveri da lancio
Per l’acquisto delle munizioni (cartucce), della polvere da lancio (polvere da sparo) e della
polvere nera, utilizzate da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le
cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo: il
nullaosta o un porto d’armi. La detenzione di munizioni e/o di polveri va denunciata all’autorità di
Pubblica Sicurezza.
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L’acquisto di armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono
dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di
armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Ai sensi della legge 526/1999 e del relativo regolamento, queste armi possono essere
acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento: sono consentiti la
loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni. Non è
necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore alle 48 ore.
L’acquisto di bossoli, inneschi, palle.
Per questi altri elementi della cartuccia , che sono di libera vendita, non è necessario alcun titolo
per procedere al loro acquisto.
La denuncia.
L’ulteriore formalità che è necessario espletare per possedere legalmente un’arma è la sua
denuncia (prevista dall’art.38 del Tulps), un atto mediante il quale il neoproprietario dell’arma
stessa notifica all’autorità l’avvenuta acquisizione e il luogo ove l’arma è custodita. La denuncia
ha carattere permanente, cioè non deve essere rinnovata, né è soggetta al pagamento di tributi,
né presenti né successivi. Dal punto di vista pratico la denuncia è un modulo che può essere
acquistato in cartoleria o in tabaccheria e che deve essere compilato in due copie. Quando ci si
reca presso l’autorità (Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura) bisogna consegnare i
due moduli debitamente compilati e firmati e la copia della dichiarazione di vendita dell’arma. La
legge prescrive che il possesso dell’arma sia denunciato nel più breve tempo possibile. Per le
armi ad aria o a gas compressi i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a
7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890,
la recente legge 526/1999 ha stabilito che queste due categorie non rientrano più tra le armi
comuni da sparo. Sono detenibili, senza obbligo di denuncia in numero illimitato.
La licenza di collezione
Chi intende possedere armi in numero superiore ai liniti che la legge prevede mediante
denuncia (vedi art.10 della legge n.110/1975), deve ottenere il rilascio della licenza di collezione
per armi comuni da sparo. In altre parole, se s’intende possedere più di sei armi classificate per
uso sportivo e più di tre “altre armi comuni da sparo”, è necessaria la licenza di collezione: essa
di fatto, non serve per le armi da caccia poiché, come sappiamo, sono detenibili in numero
illimitato. Per le armi antiche il caso è diverso perché esiste una licenza di collezione apposita.
La licenza di collezione per armi comuni da sparo permette dunque la detenzione di quante
armi si vogliono, con un sono limite numerico: un esemplare per ogni arma iscritta al catalogo
nazionale. E’ una licenza permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta ad alcun
tipo di tassa. Di solito, all’atto della concessione della licenza, l’autorità impone al suo titolare
particolari obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato, ecc.). ù
E’ proibito detenere le munizioni delle armi in collezione (salvo che non si abbia in denuncia
un’altra arma dello stesso calibro) e, anche se la legge non lo vieta espressamente, per prassi
si ritiene che le armi detenute in collezione non possano essere usate.
La custodia delle armi lasciate a casa
L’art.20 della legge n.110/1975 dice che “La custodia delle armi (…..) e degli esplosivi deve
essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Come si vede, la
legge non pone delle condizioni precise al modo di custodire le armi, tuttavia pone l’obbligo
della massima diligenza. Esiste poi un caso particolare, sempre previsto nel primo comma
dell’art.20 della già citata legge n.110/1975: “Chi (…..) è autorizzato alla raccolta o alla
collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità
prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza”. La legge distingue dunque il caso del titolare di
licenza di collezione per armi comuni da sparo (di cui si è detto in precedenza), sul quale non
solo incombe l’obbligo generale della diligente custodia (previsto dalla stessa norma appena
citata), ma anche quello di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa autorità di P.S.
a stabilire.
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Caratteristiche dei titoli
Tipo
Porto d’armi corte per
difesa personale
Porto d’armi lunghe per
difesa personale
Porto di fucile uso caccia
Porto fucile uso tiro a volo
Riferimento Autorità
Periodo
Art.42 TULPS
5 anni
Normativo
competente
Prefetto
validità
aggiornato al 01/2/05
Rinnovo
Tassa
annuale
SI
CC.GG
. 115,00
Art.3 DPR
Prefetto
5 anni
SI
?
28/5/01 n:311
Art.42 TULPS
Questore
6 anni
NO
. 173,16
Legge
Questore
6 anni
NO
NO
n.323/1969
Nulla osta
Art.35 TULPS
Questore
30 giorni
---NO
Caratteristiche comuni: compilare una domanda, essere maggiorenni, non essere stato obiettore di
coscienza
A cosa abilitano i titoli
Titolo
Acquisto
Porto d’armi corte per
difesa personale
Porto d’armi lunghe per
difesa personale
Porto di fucile per uso
caccia
Tutte le armi sia lunghe che
corte, comuni o sportive
Tutte le armi sia lunghe che
corte, comuni o sportive
Tutte le armi sia lunghe che
corte, comuni o sportive
Porto di fucile per tiro a
volo
Nullaosta
Tutte le armi sia lunghe che
corte, comuni o sportive
Il tipo d’arma indicato Sul
nullaosta
Nessun titolo
(solo se maggiorenni)
Le armi ad aria compressa,
sia lunghe che corte, di
potenza non superiore a 7,5
joule; le repliche monocolpo
di armi antiche ad avancarica
di modelli anteriori al 1890
Porto
Solo armi corte
Solo armi lunghe
Armi lunghe utilizzabili a
caccia coltello durante la
Caccia, fucili per il tiro a
volo
NO
NO
Le armi ad aria
compressa con potenza
non superiore a 7,5 joule
con giustificato motivo e
non in riunioni pubbliche
Trasporto
Tutte le armi
comuni o sportive
Tutte le armi
comuni o sportive
Tutti le armi
comuni o sportive
Tutte le armi
comuni o sportive
Dal luogo di
acquisto fino
all’abitazione
Vedi acquisto
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