1 La “Formazione di Base” dei Docenti in materia

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1 La “Formazione di Base” dei Docenti in materia
La “Formazione di Base” dei Docenti in materia di Salute e Sicurezza: entro quali impegni lavorativi rientra?
Prima di approfondire la problematica in oggetto si ritiene opportuno sottolineare che la
formazione in materia di salute e sicurezza costituisce efficace strumento di prevenzione e tutela, elemento
fondamentale per l’attiva partecipazione da parte di ciascun lavoratore al “sistema di gestione della salute
e della sicurezza” sui luoghi di lavoro nonché preciso obbligo per tutti i soggetti rispettivamente coinvolti.
Il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro è tenuto infatti ad assicurare, ai sensi dell’art. 37, comma 1,
lettera a) e b) D.Lgs. 81/2008 che ciascun lavoratore riceva una formazione “sufficiente ed adeguata”, cosi
detta “Formazione di Base” in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a :
•
“concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
•
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda”.
Si pone altresì all’attenzione come l’attività di “Formazione” in materia di salute e sicurezza rientri,
anche se con finalità distinte, non solo tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro (obbligo di assicurare la
formazione…..) ma, anche tra quelli previsti per il lavoratore (obbligo di parteciparvi….).
Infatti l’art. 18, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro DEVE
“adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37”, mentre
l’art. 20, comma 1, lettera h) precisa che i lavoratori devono in particolare “partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
D’altra parte la formazione dei Docenti, collegata all’impegno di prestazione professionale,
costituisce “un diritto all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo e al tempo stesso un dovere per
rispondere alle esigenze della professionalità” ( art. 63 – Formazione in servizio – c.1 CCNL 27/11/2007).
Il predetto art. 37, al c.12 D.Lgs. 81/2008, recita altresì:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Da non trascurare inoltre (art. 37, c.14) che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all’art 2, c.1, lett. i) del D.Lgs. 10/09/2003 n° 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto
formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli
organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Ciò premesso, una domanda che ricorre frequentemente in ambito scolastico è la seguente:
“Entro quali impegni lavorativi rientrano le ore di partecipazione dei docenti ai corsi di
<Formazione di Base> in materia di sicurezza, se l’art 37 c.12 del D.Lgs. 81/2008, dispone che la stessa
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formazione <deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori> ?”
Si ritiene che la questione in esame possa essere affrontata e risolta premettendo alcune
importanti considerazioni attinenti alle “attività funzionali all’insegnamento”, rientranti tra gli impegni di
servizio contrattualmente previsti.
A questo proposito è opportuno tener presente che:
1. “gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento (art. 28, c.4 CCNL 29/11/2007);
2. la funzione docente “ si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle
attività di aggiornamento e formazione in servizio” (art. 26, c.2 CCNL 29/11/2007);
3. l’art. 29 – Attività funzionali all’insegnamento (c.1 del CCNL dispone : ”L’attività funzionale
all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche (….) aggiornamento e formazione
(…)”;
4. i lavoratori (nella fattispecie i Docenti) contribuiscono, insieme al datore di lavoro (Dirigente
Scolastico) all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la “Sicurezza e la Salute” dei
lavoratori (compresi gli alunni) durante il lavoro (art. 20 c.2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008); tra gli
stessi obblighi (lett. h) è prevista la partecipazione all’attività di formazione per tutti i lavoratori in
materia di sicurezza “sufficiente ed adeguata” denominata “Formazione Generale o di Base”, Ben
diversa per contenuti e tempi di partecipazione dalla “Formazione Specifica” riservata alle “figure
sensibili” e ad altri soggetti.
5. i Docenti in materia di “Sicurezza” sono tenuti ad impartire ai propri alunni, in virtù del fatto che
gestiscono le attività in aula, nei laboratori, in palestra, in mensa, ecc., le necessarie ed
indispensabili istruzioni inerenti alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi, quindi
le conoscenze e le procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
delle varie attività (mediante l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione dai rischi),
nonché le procedure da attivare in caso di emergenza incendio, evacuazione dell’edificio, a questo
proposito, sempre in materia di “Sicurezza” i docenti son identificati come “attori” della stessa;
6. il piano delle attività di aggiornamento e formazione destinato ai Docenti è deliberato dal Collegio
dei Docenti (art. 66,c.1 CCNL 20/11/2007; in detto Piano sono inserite, con il relativo numero delle
ore, anche le attività di FORMAZIONE OBBLIGATORIA sulla “Sicurezza” predisposte dal Dirigente
Scolastico/datore di lavoro nei confronti del personale che non ha ancora partecipato alla stessa;
7. tutti i lavoratori (Docenti) sono tenuti a partecipare, ai sensi dell’art 37, D.Lgs 81/08 alle iniziative
organizzate dal Dirigente Scolastico /datore di lavoro volte ad assicurare una ”formazione
sufficiente ed adeguata” in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai “rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione” (Formazione di Base);
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8. lo stesso art. 37, c. 12, D. Lgs. 81/08 valido per tutti i settori di attività privati o pubblici, dispone
che la formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e che non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori;
9. l’”orario di lavoro” dei docenti a differenza degli altri lavoratori del settore privato o pubblico e in
considerazione della particolarità e specificità “atipicità” della loro funzione, si estrinseca in parte
con impegni di lavoro connessi all’attività di insegnamento” (art. 28 CCNL) ed in parte con impegni
di lavoro connessi all’attività funzionale all’insegnamento” (art. 29 CCNL). Queste ultime sono
quantificate in ore solamente quando il Docente partecipa alle attività del Collegio dei Docenti (fino
a 40 ore) e alle attività dei Consigli di Classe (fino a 40 ore) mentre per tutti gli altri impegni
lavorativi rientranti tra le “attività funzionali all’insegnamento”, previsti dall’art. 29, non sono fissati
limiti di orario di lavoro. A questo proposito, il numero di ore riservate a ciascun corso di
formazione/aggiornamento è definito dal Collegio all’interno del Piano delle stesse attività (art. 66
– CCNL), a meno che non sia la norma a definirlo.
Pertanto in considerazione di quanto sopra specificato e accertato:
1. i docenti, nello svolgimento delle personali “attività funzionali all’insegnamento” sono tenuti, per
contratto, a partecipare anche all’attività di aggiornamento e formazione come disposto dall’art.
29, CCNL 29/11/2007, compresa quella sulla “Sicurezza” resa, tra l’altro, obbligatoria per tutti i
lavoratori dall’art. 20, c. 2, lett. h, D. Lgs. 81/08; anche la C.M. n° 119, del 29/04/1999, lett. f),
(Sicurezza nelle Scuole - indicazioni attuative), dispone:
“La formazione costituisce un obbligo per il DS, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico
nell’ambito delle attività formative programmate dall’istituto secondo la vigente normativa
contrattuale. Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che
non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente Scolastico curerà di assicurare, ove necessario, le
opportune integrazioni delle relative attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari, da
qualunque causa prodotte”;
2. la partecipazione alle iniziative di formazione, e tra queste quella obbligatoria di base in materia
di “salute e Sicurezza” è considerata “servizio a tutti gli effetti” come disposto dall’art. 64, c. 3,
CCNL, in quanto prestata all’interno dei propri impegni lavorativi previsti contrattualmente, non si
può non pervenire alla conclusione che l’attività di “Formazione di Base” dei Docenti in materia di
salute e sicurezza, inclusa fra le “attività funzionali all’insegnamento” rientra a pieno titolo nel
disposto di cui all’art. 37, c. 12, D.Lgs. 81/08, che prevede che la formazione dei lavoratori avvenga
nell’ambito dei loro impegni senza comportare oneri economici a carico degli stessi. Pertanto, nulla
più dei personali obblighi di lavoro, previsti dal CCNL 29/11/2007, è richiesto ai Docenti quando
partecipano ai corsi di Formazione di Base sulla “Sicurezza” nei luoghi lavoro”.
A supporto di quanto sopra interviene anche la sentenza del Consiglio di Stato n° 1425, del
23/03/2007, nella quale è riportato che l’attività di aggiornamento e formazione “costituisce attività
funzionalizzata all’insegnamento, e la relativa frequenza costituisce, quindi obbligo di servizio”.
Quando una norma definisce un diritto come “funzionale” a qualche obiettivo, esso è
automaticamente anche un dovere ed infatti il successivo art. 65, c.1, CCNL 29/11/2007, prevede che le
Istituzioni Scolastiche predispongano contenuti della formazione “funzionali” alla realizzazione degli
obiettivi individuati nel POF.
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La sopra citata Sentenza del Consiglio di Stato precisa, quindi, che si tratta di un diritto
“FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO” esso rientra tra gli obblighi di servizio previsti contrattualmente.
In conclusione, dal momento che lo stesso CCNL all’art. 64, c. 2, precisa che le iniziative formative
si svolgono, ordinariamente, al di fuori dell’orario di insegnamento, esse non possono che rientrare
contrattualmente nelle ore di servizio “funzionali all’insegnamento” (art.29 CCNL) e precisamente nelle
ore previste dal Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione (art. 66 CCNL) deliberate dal
Collegio Docenti.
Le ore per la “Formazione di Base” in materia di Sicurezza non vanno, quindi conteggiate né tra le
40 ore previste per il Collegio Docenti, né tra le 40 ore riservate ai Consigli di Classe, né tanto meno,
debbono essere recuperate o retribuite come lavoro straordinario.
Diversa è la questione riguardante, invece, la partecipazione dei Docenti all’attività di
“Formazione Specifica” in materia di Sicurezza, prevista dall’art. 37, c. 9, D.LGS. 81/08, ai fini di
competenze avanzate, nel caso in cui gli stessi siano stati designati a svolgere le funzioni di Addetto
Antincendio e/o di Addetto al Primo Soccorso, di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
Preposto, rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Detta “Formazione Specifica” aggiuntiva rispetto alla “Formazione di Base”, non rientra tra le
“Attività funzionali all’insegnamento”, in quanto non ha alcuna ricaduta specifica sugli alunni, ma è volta ad
assicurare, rispettivamente, attraverso la funzione di :
•
Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso: gli interventi di lotta antincendio e di primo
soccorso a favore dell’intera comunità scolastica;
•
RSPP e ASPP: individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e dell’individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente, ecc.;
•
Preposto: l’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei Dispositivi di protezione collettivi
e individuali (DPI) messi a loro disposizione, ecc.;
•
RLS: quanto previsto dall’art. 50 del D. Lgs. 81/08.
Conseguentemente, nei confronti di queste particolari figure, ovvero solamente quando i docenti
incaricati di svolgere la funzione di Addetto Antincendio e/o di Addetto al Primo Soccorso, ASPP, RSPP,
Preposto, RLS, partecipano all’obbligatoria “attività di formazione specifica”, e ai relativi aggiornamenti
periodici, non avendo le stesse attività alcun legame formativo diretto con gli alunni e quindi alcun
riscontro con “l’attività funzionale all’insegnamento”, sussiste il diritto al riconoscimento delle ore di
frequenza negli stessi Corsi (effettuate il pomeriggio al di fuori dell’orario di lavoro).
In questo caso si tratta, infatti, di attività non funzionalizzata all’insegnamento, quindi aggiuntiva
rispetto ai propri impegni di lavoro contrattualmente previsti e, come tali, dette ore debbono essere
recuperate o retribuite.
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