Condizioni contrattuali - CardellicchioAssicurazioni.com

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CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA N. ……..STIPULATA TRA
SIULP E CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SIULP
1. SOGGETTI DELL’ACCORDO
Tra SIULP sita ………… - di seguito nominata “Contraente” e CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. con sede
in Viale Certosa, 222- 20156 Milano - di seguito denominata “Società”, per il tramite di Cardellicchio
Assicurazioni con sede …….. viene stipulata la presente Convenzione a favore degli iscritti a SIULP e dei
propri familiari allo scopo di fornire loro coperture assicurative a condizioni di particolare vantaggio.
2. DICHIARAZIONE
Le Parti dichiarano che:
 il testo della “Convenzione n° ………”,
 il “Modulo di adesione”,
formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le
controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto contenuto nel testo della “Convenzione n°
……”, nel “Modulo di Adesione” (Allegato A) .
3. DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente Convenzione n. …… , è pattuita in anni 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del …..
alle ore 24:00 del …….. è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta data da una delle
Parti con preavviso di almeno 90 giorni.
La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al ……. di ogni anno.
4. FACOLTA’ DI RECESSO DALLA CONVENZIONE
La Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere dalla presente Polizza Convenzione alla scadenza
annuale con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima delle singole
scadenze annuali.
5. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
Adempimenti dell’Assicurato
L’iscritto SIULP che desidera aderire alla presente Convenzione deve:
5.1 essere iscritto/a SIULP o essere un familiare convivente dell’iscritto SIULP risultante dallo stato di
famiglia, iscritto onorario e propri familiari;
5.2 compilare e sottoscrivere il “Modulo di adesione” (di cui all’Allegato A) pagando contestualmente il
premio all’agenzia ;
5.3 trasmettere il “Modulo di adesione”, unitamente a copia della ricevuta di pagamento del premio e copia
della tessera SIULP, all’agenzia.
Adempimenti del Contraente
La Contraente si impegna:
5.4 a consegnare preventivamente agli Assicurandi che desiderano aderire alla presente Convenzione,
copia delle Condizioni assicurative relative alla Polizza/Convenzione n° ……. La consegna delle
Condizioni di assicurazione può avvenire mediante fax e/o raccomandata e/o email.
Adempimenti dell’agenzia:
l’Agenzia dovrà:
5.5 raccogliere i “Moduli di adesione”, copia della ricevuta di pagamento del premio e copia della tessera
SIULP ;
5.6 verificare i documenti trasmessi e redigere l’elenco dei nominativi da inserire in garanzia;
5.7 versare alla Società il premio complessivo delle adesioni mensili, entro i termini previsti dagli accordi di
mandato.
Adesione in corso di contratto
Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 01/06 ed il 31/12, il premio dovuto sarà pari al
100% di quanto riportato nella seguente tabella;
Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 31/12 ed il 31/05 il premio sarà pari al 50% di quanto
riportato nella seguente tabella fermo restando che il premio per le annualità successive alla prima scadenza
contrattuale sarà pari al premio lordo annuo.
6. Somme Assicurate, Garanzie e Premi Lordi
Le Somme Assicurate per ogni Assicurato, aderente alla presente Convenzione, sono quelle riportate
sul Modulo di Adesione e qui di seguito riepilogate:
Garanzie
Massimali
Spese mediche per grandi interventi
Euro 1.500.000
PREMIO LORDO ANNUO PER ASSICURATO
Da 0 a 40 anni
Da 41 a 50 anni
Da 51 a 60 anni
Da 61 a 65 anni
IL CONTRAENTE
_________________________
€ 40
€ 50
€ 75
€ 100
CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.
_____________________________
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
“RAMI ELEMENTARI”
(predisposta ai sensi dell’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo
prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1.
INFORMAZIONI GENERALI
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all’Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso
L’IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. Sede legale e
Direzione Generale: Italia – Viale Certosa, 222 – 20156 Milano tel. 02.3076.1 – telefax 02.3086125 - sito:
www.carigeassicurazioni.it – indirizzo di posta: [email protected]. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto
dall’IVASS: 1.00031 Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63
(G.U. del 6.4.63 n. 93).
2.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
L’ammontare del patrimonio netto è pari ad € - 41,5 milioni*, di cui capitale sociale € 162,9 milioni e riserve patrimoniali € 48
milioni. L’indice di solvibilità è pari a -0,48 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
*Ricapitalizzazione deliberata con approvazione del bilancio in data 26/04/2013, con conferimento di € 167,14 milioni per
aumento di capitale sociale già versato.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza - Durata del contratto
Il contratto può avere durata annuale o poliennale, senza tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza
pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901, secondo comma c.c., come
previsto dall’Art. 3 – Durata della Convenzione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Coperture assicurative offerte
Il contratto offre una copertura per il Rimborso delle spese mediche conseguenti al ricovero presso un Istituto di cura come
previsto agli Artt. 18 e 19 – Ricovero in istituto di cura con o senza intervento chirurgico, dell’Assicurazione
Cause di cessazione della copertura
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organico celebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa
di cessazione dell’Assicurazione.
Avvertenza - Esclusioni di copertura
Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate agli Artt. 12 “Esclusioni dall’assicurazione” delle Condizioni di
Assicurazione
Avvertenza - Limitazioni di copertura – Franchigie e scoperti di polizza
Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall’applicazione di scoperti, franchigie, minimi non
indennizzabili o sottolimiti di risarcimento come previsto dagli Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.
Ad esempio: Massimale per visite specialistiche: € 2.500,00 – Scoperto del 25% con un minimo di € 100,00. Spese
effettive affrontate: € 1.200,00. Importo indennizzabile al netto dello scoperto: € 900,00.
Avvertenza - Limiti di età
Il contratto non può essere stipulato con persone che abbiano raggiunto l’età di anni 65, e cesserà alla prima scadenza
successiva al compimento di tale età, secondo quanto previsto dall’Art. 4– Limiti di età, delle Condizioni di
Assicurazione.
4. PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE
La garanzia Rimborso spese mediche conseguente ad infortuni decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del
premio. Per la decorrenza della copertura Rimborso spese mediche conseguente a malattia, sono invece previsti
periodi di carenza indicati in maniera specifica nell’ Art. 10 - Termini di aspettativa, delle delle Condizioni di
Assicurazione .
5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
QUESTIONARIO SANITARIO – NULLITÀ
Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede
di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall’Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano l’Assicurazione in
generale.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
1. se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art.
1895 c.c.;
2. se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento
del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
3. nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
come indicato all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano
l’Assicurazione in generale.
6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio secondo quanto
previsto dall’Art. 5 – Aggravamento del rischio e dall’Art. 6 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano
l’Assicurazione in generale.
Esempio: l’omessa indicazione della esistenza di patologie pre-esistenti, può comportare l’assenza di copertura
relativa alle spese mediche necessarie alla cura di tale patologia.
7. PREMI
Il premio va pagato alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all’Art. 2 –
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale. Per il pagamento del
premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale
comporta un aumento percentuale del 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento percentuale del 4%, mentre il
frazionamento trimestrale comporta un aumento del 5%.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare, in
ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5, il premio utilizzando secondo le seguenti
forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario
espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è
l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto per le polizze auto (nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di
antiriciclaggio) e per le polizze non auto di premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta).
Avvertenza - è facoltà della Società o dell’intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità:
concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;

prevedendo l’inserimento di più persone assicurate;

sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale.

8. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza - Le Parti hanno la possibilità di recedere entro i termini previsti dall’Art. 4 - Facoltà di recesso, delle Norme
che regolano la Convenzione.
10. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c..
L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Artt. 20 e 35 – Obblighi in
caso di sinistro, delle Norme che regolano l’Assicurazione rimborso spese mediche per le due Formule Base e TOP.
11. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art.180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.
12. REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali a carico del Contraente, sono pari al 2,50% del premio imponibile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. secondo
quanto riportato dagli Artt. 13 .
14. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del
19 maggio 2008, in caso di:
mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del

Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei
prodotti assicurativi;
liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni

extragiudiziali delle controversie),
gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli
interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 20156 Milano - fax 02/45402417 - e-mail
[email protected]
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto

che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il
trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;
identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato;

breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.
Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all’Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal
pervenimento del reclamo in Società.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
45 giorni, potrà presentare reclamo all’IVASS, inoltrato in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax
06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.
L’IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell’esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.
Avvertenza - È fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri
diritti.
Si ricorda che:
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva

dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello

del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito
http://www.ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/indexen.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET,
oppure all’IVASS, che provvede lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
15. ARBITRATO
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere
demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento
dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno materiale a
cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati
dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del
Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.
Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri
diritti.
Mediazione civile
Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al
Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento alla mediazione civile ex D.Lgs 28/2010, Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente
Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [email protected] e/o al numero di
fax 02.3076.2216.
Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo
giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice
territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato.
La mediazione non si applica, invece, alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a
motore e natanti.
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e
nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto
2013, n. 98.
RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
Carige Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Dott. Roberto Laganà DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Accertamenti diagnostici:
le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in poliambulatori diagnostici.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L’iscritto SIULP e/o il familiare risultante dallo stato di
famiglia.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Condizioni Patologiche Preesistenti:
qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti
e/o diagnosticati antecedentemente alla data di validità della presente Polizza di assicurazione.
Consumatore:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto
per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
Contraente:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i
relativi oneri.
Day Hospital:
la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura.
Documentazione Sanitaria:
la copia conforme della cartella clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione
medica, di ogni altro esame e della documentazione di spesa.
Evento:
ogni singolo caso di ricovero con o senza intervento chirurgico ovvero ogni singolo caso di intervento
chirurgico senza ricovero effettuato in Ambulatorio medico ovvero ogni singola prestazione praticata in DayHospital.
Franchigia:
l’importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la
Società non riconosce l’indennizzo.
Grande Evento:
gli interventi elencati nella specifica sezione della presente convenzione.
Indennizzo/Rimborso:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente
constatabili.
Intervento chirurgico:
l’atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti,
ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni
incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici
invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e
quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di idoneo strumentario all’interno
dell’organismo.
Istituto di cura:
l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case
di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza e gli Istituti per la cura della persona ai fini
estetici e/o dietetici.
Malattia:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malformazione/difetto fisico:
l’alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo
fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
Massimali:
le somme massime che l’assicuratore è tenuto a pagare per l’Assicurato, per Sinistro e per anno
assicurativo.
Nucleo familiare:
le persone che compongono la famiglia del Contraente, anche se non a carico, purché conviventi e
identificate in Polizza.
Pagamento a rimborso:
la liquidazione a rimborso che la Società effettua nei confronti dell’Assicurato per le spese sostenute in via
anticipata per le prestazioni indennizzabili a termini di contratto.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Polizza Cumulativa:
la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal
numero delle persone assicurate.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le
garanzie e le prestazioni.
Ricovero:
la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:
la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun
sinistro.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società:
la Carige Assicurazioni S.p.A..
Termine di aspettativa:
il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza delle garanzie assicurative.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 c.c..
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 15°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c..
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Art. 7 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale
obbligo, può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c..
Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 10 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione dell’assicurazione.
Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato
dalla legge
italiana. Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
--------------------1.OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio durante l’operatività del contratto per le
spese sostenute dall’Assicurato per il Rimborso spese mediche per grandi interventi a favore di tutti gli iscritti
al SIULP e dei propri familiari risultanti dallo stato di famiglia.
2.PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione si intende valida durante il permanere del rapporto di servizio e fino alla prima scadenza
annuale dell’assicurazione dopo la sua cessazione.
L’eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce
deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione in qualunque
momento.
3. PREMIO ANNUO ANTICIPATO
Il premio annuo lordo anticipato, considerato quale premio minimo di polizza, viene determinato in
_______________ sulla base di un numero minimo di 10.000,00 persone assunte in servizio tra i membri del
SIULP.
4. LIMITE DI ETA’
Le Parti possono chiedere, con preavviso di 30 giorni, l’esclusione dalle garanzie dell’Assicurato che abbia
raggiunto l’età di anni 65, dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza ha effetto …………………………………..
Art. 2 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Le Parti danno espressamente atto di rinunciare alla facoltà di disdetta della polizza a seguito di sinistro.
Art. 3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per
iscritto.
Art. 4 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella
misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
Art. 5 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o
domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 6 TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Art. 8 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali polizze obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta
ad esse.
Art. 9 ASSICURAZIONI PER CONTO TERZI
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza debbono
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che
dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 c.c.
Art. 10 TERMINI DI ASPETTATIVA
L’assicurazione decorre dalle ore 24:
‐ dal giorno di effetto della copertura per gli infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del
contratto o dell’ingresso in garanzia dell’Assicurato;
‐ del 30° giorno successivo a quello di effetto della copertura o dell’ingresso in garanzia
dell’assicurato per le malattie.
Art. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 12 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non è operante per:
a. Le spese per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici congeniti e/o preesistenti alla stipulazione
del contratto o per la correzione di vizi di rifrazione oculare;
b. La cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche,
le sindromi ansiose e /o depressive;
c. Le cure in genere dovute a sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
d. Le conseguenze di infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall’Assicurato nonché
quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona;
e. Le conseguenze di infortuni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato inziale di ebrezza, ad
abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o di allucinogeni;
f. Le conseguenze derivanti dall’abuso di alcolici e psicofarmaci, dal consumo di stupefacenti o di
allucinogeni e di sostanze psicotrope;
g. Le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di sport costituenti per l’assicurato attività
professionale;
h. Infortuni derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
i. Le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica
ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a
termini di polizza);
j. Le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, etc.); rimane escluso il caso di conseguenze di terapie mediche
indennizzabili a termini di polizza;
k. Le conseguenze di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari – salvo un periodo massimo di 14 giorni
dall’insorgere di tali eventi se ed in quanto l’Assicurato sia stato sorpreso dagli eventi medesimi
mentre si trovava in uno stato estero-, di atti violenti o aggressioni ai quali l’Assicurato abbia preso
parte attiva, che abbiano finalità politiche o sociali.
Art. 13 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistri, l’Assicurato o i suoi aventi diritto debbono darne avviso per iscritto all’agenzia cui è
assegnata la polizza oppure a _____________
Entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1.913 c.c.
La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura della malattia o, in
caso di infortunio, la natura ed il tipo di lesioni subite nonché la necessità del ricovero o dell’intervento.
L’Assicurato deve fornire ogni informazione richiesta da ______________ e consentire alla stessa di
effettuare le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla stessa.
Egli è altresì tenuto a sottoporsi in Italia agli accertamenti, alle visite ed ai controlli disposti da
______________ e a fornire copia della documentazione sanitaria, sciogliendo a tal fine dal segreto
professionale i medici e gli istituti di cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo.
Le spese relative ai certificati medici e a ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico
dell’Assicurato.
Art. 14 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE
Sia in caso di ricovero in struttura sanitaria convenzionata sia non convenzionata, qualora, nel corso della
ospedalizzazione o successivamente alla stessa, dovesse essere accertata la non validità della polizza e/o
la sussistenza di condizioni e/o di elementi che determinano la inoperatività e/o inefficacia
dell’Assicurazione, ne verrà data comunicazione all’Assicurato, il quale dovrà restituire immediatamente tutte
le somme liquidategli o indebitamente versate da _____________________ all’Istituto di Cura.
Art. 15 REVOCA DELLE CONVENZIONI
A tutela e a garanzia della qualità dei servizi resi ai propri assicurati, _________________ si riserva la
facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con gli Istituti di Cura convenzionati.
Art. 16 GESTIONE DI DOCUMENTAZIONE DI SPESA
La documentazione di spesa ricevuta da __________________ in copia fotostatica viene conservata ed
allegata ai sinistri come previsto per legge mentre – qualora _________________sia avvalga della facoltà di
richiedere la produzione degli originali – si restituisce all’Assicurato la sola documentazione eventualmente
ricevuta in originale.
_________________, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato in merito allo stato delle Sue richieste di
rimborso, provvede all’invio dei seguenti riepiloghi:
‐ Riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e valutate nel corso del
mese;
‐ Riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con
l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a
carico dell’Assicurato.
Art. 17 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto
da tre medici.
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo tra i primi due,
o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il
Collegio.
Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo per la
metà delle spese e delle competenze del terzo Arbitro ed è esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO PER “GRAVE
MALATTIA”(come da “Definizioni”)
Carige Assicurazioni provvede al rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni:
a) Pre-ricovero
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 150 giorni precedenti l’inizio
del ricovero, purché direttamente collegati all’evento che ha determinato il ricovero stesso. La
presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente rimborsuale.
b) Intervento chirurgico
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi
compresi gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento.
c) Assistenza medica, medicinale, cure
Assistenza medica ed infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli
esami purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero.
d) Rette di degenza
Spese di rette di degenza.
e) Accompagnatore
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura fino alla concorrenza di €
25,00 al giorno per un massimo di 45 giorni per anno assicurativo.
f) Assistenza infermieristica notturna
L’assistenza infermieristica notturna, praticata durante il periodo di ricovero da personale
diplomato fino alla concorrenza di € 40,00 al giorno per un massimo di € 1.200,00 per anno
assicurativo.
g) Post-ricovero
Gli esami, le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, i trattamenti
fisioterapici e rieducativi -purché praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di
fisioterapista conseguito in una struttura pubblica o privata, ma convenzionata con struttura
pubblica-, l’assistenza di personale infermieristico diplomato al domicilio dell’assicurato fino alla
concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo, le cure termali- escluse in ogni caso le spese di
viaggio e di natura alberghiera-, purché tutte spese inerenti e conseguenti l’evento principale e
sostenute nei 150 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data dell’intervento chirurgico
ambulatoriale.
Art. 19 INTERVENTO CHIRURGICO ABULATORIALE PER “GRAVE MALATTIA”
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale per “Grave Malattia”, Carige Assicurazioni provvede al
rimborso delle spese per le prestazioni previste al punto 3.1. “Ricovero in istituto di cura con o senza
intervento chirurgico per “Grave Malattia” lett. a) “Pre-ricovero”, b) “Intervento chirurgico”, c) “Assistenza
medica, medicinali, cure”, g) “Post-ricovero”.
Art. 20 INDENNITA’ SOSTITUTIVA
Qualora l’Assicurato, per il periodo di ricovero con pernottamento, non abbia sostenuto alcuna spesa in
quanto le spese medesime del ricovero siano state a totale carico dell’S.S.N. o di altro Ente pubblico o
privato, ____________________ corrisponderà un’indennità sostitutiva come di seguito riportato:
-
Nessuna indennità se ricovero è inferiore a 10gg
-
Euro 1000,00 per ricovero di durata compresa fra 11 giorni e 20 giorni
-
Euro 2000,00 per ricoveri di durata superiore a 20 giorni
Si conviene che, ai fini del computo dei giorni di degenza continuativa per la determinazione dell’ammontare
dell’indennità sostitutiva, la prima giornata di ricovero e l’ultima sono considerate un’unica giornata,
indipendentemente dall’orario di ammissione o di dimissione.
L’indennità sostitutiva non viene riconosciuta nel caso di riabilitazione post-ricovero, al donatore in caso di
trapianto e per i day-hospital.
L’indennità sostitutiva viene erogata anche in presenza di spese pre e post-ricovero di cui alle lett. a) e g)
dei punti 3.1.1 e 3.2.1.
Art. 21 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Qualora l’istituto di cura, a seguito di un ricovero indennizzabile a termine di polizza, richieda il pagamento di
un anticipo, è in facoltà dell’Assicurato richiedere a _____________________ la corresponsione di tale
importo nel limite del 50% del massimale assicurato.
L’anticipo verrà erogato da _________ previa verifica della richiesta e della certificazione dell’Istituto di cura
che attesti la natura della malattia o dell’infortunio ed eventualmente la necessità dell’intervento chirurgico il
giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.
All’atto della definizione di sinistro si procederà al conguaglio secondo quanto previsto a termini di polizza.
Art. 22 MASSIMALE ASSICURATO
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni sopra indicate corrisponde a €
1.500.000,00 per persona.
Art. 23 SCOPERTO
Per ogni evento la Società rimborserà all’Assicurato le spese da Lui effettivamente sostenute con
l’applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo di Euro 5.000,00.
Tale scoperto è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’Assicurato in caso di ricovero in istituto
di cura privato.
Elenco Grandi Interventi Chirurgici
CARDIOCHIRURGIA
 Bypass aorto coronarico singolo e/o multiplo
 Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale compresi aneurismi e sostituzioni valvolari
multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti
 Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.)- interventi di, salvo gli interventi descritti
 Correzione di coartazione aortica
 Fistole arterovenose del polmone, interventi per – sostituzione valvolare singola (C.E.C.)
 Pericardiectomia parziale e totale
 Sostituzioni valvolari con bypass aorto coronarico (C.E.C.)
 Valvulo plastica chirurgica
 Impianto di pace maker endocavitario ed eventuale riposizionamento
COLLO
 Tiroidectomia totale
 Timectomia per via cervicale
 Resezione dell’esofago cervicale
CHIRURGIA GENERALE – ESOFAGO
 Esofagectomia totale con esofago plastica, in un tempo, compresa l’infoadenectomia
 Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia
 Esofagoplastica
 Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera post-operatoria
 Operazioni sull’esofago per stenosi benigne e megaesofago
 Operazioni per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali
 Rientro per megaesofago
CHIRURGIA GENERALE – FEGATO E VIE BILIARI
 Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
 Deconnessione azygos-portale per via addominale
 Epato coledoctomia
 Intervento per la ricostruzione delle vie biliari
 Papillotomia per via trans-duodenale
 Resezioni epatiche maggiori
 Intervento per pancreatite cronica
 Intervento per neoplasia pancreatica
CHIRURGIA GENERALE – INTESTINO
 Colectomia totale
 Megacolon : operazione addominoperineale di Buhamel e Swenson

Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia
CHIRURGIA GENERALE – RETTO – ANO
 Amputazione del retto per via addominoperineale in un tempo o in più tempi
 Resezione anteriore retto-colica
CHIRURGIA GENERALE – PANCREAS – MILZA
 Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia
 Enucleazione delle cisti
 Intervento per cisti e pseudocisti
 Interventi per fistole pancreatiche
 Marsupiazione
 Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
 Pancreatite acuta, interventi demolitivi
CHIRURGIA GENERALE – STOMACO, DUODENO
 Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
 Gastrectomia totale con linfoadenectomia
 Resezione gastrica da neoplasie maligne
 Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica
 Stenosi congenita del piloro
CHIRURGIA ORO – MAXILLO – FACCIALE
 Asportazione della parotide per neoplasie maligne
 Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale
o radicale
 Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale
 Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale
CHIRURGIA PEDIATRICA
 Asportazione tumore di Wilms
 Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale
 Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale
 Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale
 Cranio bifido con meningoencefalocele
 Esafago, atresia o fistole congenite del (trattamento completo)
 Neuroblastoma addominale
 Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva
 Spina bifida: meningocele
 Spina bifida: mielomeningocele
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA
 Aplasia della vagina, ricostruzione per
CHIRURGIA TORACO – POLMONARE
 Ernia del diaframma
 Fistole del moncone bronchiale
 Exeresi o interventi assimilabili, intervento per
 Interventi per fistole bronchiali-cutanee







Interventi su polmone cistico e policistico
Pleuropneumectomia
Pneumectomia, intervento di
Resezione bronchiale con reimpianto
Resezioni segmentarie e lobotomia
Timectomia per via toracica
Toracoplastica totale
CHIRURGIA VASCOLARE
 Aneurismi aorta addominale con dissecazione: resezione e trapianto
 Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale succlavia, tronco brancocefalico, aorta ed iliache
 Operazioni sulla aorta toracica ed addominale
GINECOLOGIA
 Isterectomia con annessionectomia e linfoadenectomie per tumori maligni
NEUROCHIRURGIA
 Anastomosi vasi intra-extra cranici
 Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazione
 Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di
 Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
 Encefalomeningocele, intervento per
 Fistola liquorale
 Interventi per epilessia focale
 Ipofisi, intervento per via transfenoidale
 Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)
 Mielomeningocele, intervento per
 Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
 Neplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo
 Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)
 Operazioni endocraniche per ascesso ed anatomia endocranico
 Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche
 Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica
 Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
 Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per
 Trami vertebro-midollari via posteriore
 Tumore orbitale, asportazione per via endocranica
 Tumori della base cranica, intervento per via transorale
 Tumori orbitali, intervento per
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – INTERVENTI CRUENTI
 Artrodesi vertebrale per via anteriore
 Artrodesi vertebrale per via posteriore
 Artrodesi vertebrale per via posteriore ed anteriore
 Artroprotesi spalla, parziale
 Disarticolazione interscapolotoracica
 Emipelvectomie “interne” con salvataggio dell’arto
 Reimpianti di arto o suo segmento
 Scoliosi, intervento per
 Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)


Amputazione anatomica totale o parziale di arti superiori e inferiori (escluso dita)
Protesi d’anca parziale o completa
OTORINOLARINGOIATRIA – LARINGE E IPOFARINGE
 Laringofaringectomia totale
UROLOGIA – APPARATO GENITALE MASCHILE
 Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomie per tumori maligni
UROLOGIA – RENE
 Nefroureterectomia radicale più trattamento trombocavale (compresa surrenectomia)
 Surrenelectomia
 Nefrectomia allargata per neoplasia con embolectomia
UROLOGIA – ERETERE
 Megauretere, resezione con reimpianto
 Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (monolaterali), intervento di
UROLOGIA – VESCICA
 Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con
ileo o colobladder
 Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con
neovescica rettale compresa
 Cistectomia totale compresa (linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia
con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia
 Estrofilia della vescica e derivazione
 Interventi per fistolascico-rettale
 Riparazione di fistola vescicointestinale
 Riparazione di vescica estrofica con neovescica rettale
TRAPIANTI DI ORGANI
 Tutti