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Comunicazioni Assofiduciaria
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Comunicazioni Assofiduciaria
venerdì 20 maggio 2016 15:07
APPROFONDIMENTI_COM_2016_087: "Temi di interesse – In breve"
A tutte le Associate
- Loro Sedi OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”
Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:
 Per le assegnazioni, sostitutiva salva-soci
Assegnazioni con occhi puntati sul regime delle riserve per i soci. In attesa delle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle
Entrate, le società che stanno vagliando le opportunità della fuoriuscita di beni non strumentali concessa dalla legge di
Stabilità 2016, si interrogano sulla tassazione dei soci in funzione della tipologia di posta di patrimonio netto utilizzata
per l’assegnazione. Per l’applicazione delle agevolazioni sulle assegnazioni e sulle trasformazioni agevolate i contribuenti
possono avvalersi di una buona parte delle istruzioni formulate dall’Amministrazione in precedenti analoghi
provvedimenti.
Fonte: Luca Gaiani, Assegnazioni, sostitutiva salva-soci, in Il Sole 24Ore, 6 maggio 2016.
 Con il pegno “non possessorio” più chance per i creditori
Con il Dl 59/2016 il Governo ha inteso introdurre alcune misure finalizzate a migliorare il panorama delle garanzie
concedibili alle banche per stimolare la concessione del credito, anche importando nel nostro ordinamento esperienze
tipiche di altri sistemi giuridici.
La novità senz’altro più rilevante è quella del pegno «non possessorio». In sostanza, il creditore dotato di pegno non
possessorio su un’ingente insieme di beni viene a prevalere, di fatto, sui creditori privilegiati del soggetto datore del
pegno (un esempio per tutti: i dipendenti e i professionisti), ai quali non resterà che soddisfarsi (se ne esistano) sui beni
che non siano oggetto di pegno, sia possessorio che non possessorio.
L’altra rilevante misura contenuta nel Dl 59/2016 è quella che consente di garantire i finanziamenti bancari, in alternativa
all’ipoteca, con il patto, tra creditore e banca, avente a oggetto il trasferimento alla banca stessa di un bene immobile sotto
la condizione sospensiva dell’inadempimento del mutuatario. In altri termini, il bene oggetto di garanzia rimane di
proprietà dell’imprenditore (o del terzo datore), ma ne viene previsto il passaggio di proprietà alla banca (o ad altro
soggetto strumentale alla banca) nel caso in cui l’imprenditore mutuatario non rimborsi il finanziamento: trascrivendo nei
Registri immobiliari il trasferimento sotto condizione sospensiva, si impedisce a qualunque altro soggetto di imprimere
sul bene in questione altre formalità pregiudizievoli per la banca mutuante (ad esempio, tale trascrizione rende infruttuosa
la trascrizione successiva di un pignoramento o di una domanda giudiziale e l’iscrizione di ipoteche), in quanto, se la
condizione di inadempimento si verifichi, il passaggio di proprietà del bene oggetto di garanzia si intenderà avvenuto nel
momento stesso in cui il patto di garanzia venne originariamente trascritto, e ciò per effetto del tipico meccanismo
retroattivo connesso alla verificazione della condizione sospensiva.
Fonte: Angelo Busani, Con il pegno «non possessorio» più chance per i creditori, in Il sole 24Ore, 6 maggio 2016.
 Accordi ex 182-septies: l’efficacia per i non aderenti
Con il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, è stato introdotto nella Legge Fallimentare l’articolo 182- septies, che disciplina
l’accordo di ristrutturazione dei debiti nel caso in cui almeno la metà dell’indebitamento complessivo sia rappresentato da
debiti nei confronti di banche ed intermediari finanziari. Da ultimo il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, con il
decreto depositato l’11 febbraio 2016, ha stati forniti importanti chiarimenti circa l’efficacia dell’accordo nei confronti dei
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creditori non aderenti. Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver esaminato la sussistenza delle condizioni, ha provveduto
all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-septies, estendendo gli effetti dello stesso
anche all’istituto di credito estraneo all’accordo.
Fonte: Marco Capra, Accordi ex 182-septies: l’efficacia per i non aderenti, in ECNews, 11 maggio 2016.
 L’adesione di Panama allo scambio automatico di informazioni
Dopo la diffusione dei «Panama Papers» si stringe il cerchio sul segreto bancario dello stato centroamericano. Lo scorso
11 maggio, infatti, l’Ocse ha reso noto che Panama ha deciso di aderire al Crs (Common reporting standard) che prevede
lo scambio automatico dei dati tra le amministrazioni finanziarie dei paesi firmatari.
Hanno aderito al Crs insieme a Panama anche altre realtà off-shore come Bahrain, Libano, Nauru e Vanuatu. Questi paesi
avvieranno lo scambio dei dati dal settembre 2018. Con queste nuove sottoscrizioni, salgono a 101 le giurisdizioni in tutto
il mondo impegnate a implementare il sistema di condivisione delle informazioni in conformità con gli standard
sviluppati dall’Ocse e dal G20 approvato dal Global Forum nel 2014.
Fonte: Marco Bellinazzo, Panama adesso aderisce allo scambio automatico, in Il Sole 24Ore, 12 maggio 2016.
 Le stime errate non rientrano nel market abuse
La valutazione di perdite market to market attribuita ad un gruppo bancario non può essere considerata una notizia falsa,
anche se approssimativa, ai fini del market abuse. La Cassazione, con la sentenza 9644, annulla la sanzione di 100mila
euro inflitta dalla Consob al presidente di un’associazione di utenti, accusato di aver reso dichiarazioni false e fuorvianti,
in merito all’ammontare del market abuse, tali da influenzare negativamente l’andamento delle quotazioni del titolo del
gruppo bancario.
Il presidente sanzionato aveva, infatti, attribuito al gruppo una perdita clienti nelle operazioni su strumenti finanziari
derivati per un valore molto superiore a quello dichiarato dal vertice dell’istituto di credito. La Cassazione chiarisce che
l’illecito oggetto della contestazione è riconducibile al concetto di falso. Secondo la Consob, la posizione del market to
market era stata ricostruita in termini quantitativi non corrispondenti alla reale esposizione, sulla base di stime soggettive
fatte semplicisticamente su dati aggregati, diffusi dalla Banca dei regolamenti internazionali e dalla Banca d’Italia. Al
contrario l’effettiva valorizzazione era quella confermata nella relazione di gestione dell’istituto di credito a corredo del
bilancio consolidato, passibile di sanzione se non veritiero. Per i giudici della Seconda sezione della Suprema Corte, le
basi economico-finanziarie degli accertamenti che sarebbero stati svolti dall’associazione di utenti possono influire sul
grado di maggiore o minore attendibilità del risultato espresso e sul giudizio complessivo che se ne può dare, ma anche se
giudicate insufficienti ed approssimative dalla Consob non trasformano un’opinione a contenuto tecnico, condivisibile o
meno, in una notizia falsa.
Fonte: Patrizia Maciocchi, Stime errate? Niente market abuse, in Il Sole 24Ore, 12 maggio 2016.
 La procedura di assegnazione anche per le imprese “immobiliari”
Come noto i commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015 hanno “riproposto” la procedura di assegnazione
agevolata dei beni immobili e mobili registrati detenuti dalle società. L’elencazione tassativa, e priva di esplicite
esclusioni, induce altresì a formulare alcune ulteriori considerazioni. In primo luogo, appare evidente che la disciplina
agevolativa – particolarmente attesa per le società non operative – è accessibile da parte di tutte le società costituite nelle
predette forme giuridiche, in presenza dei relativi presupposti, comprese quelle che svolgono un’attività ordinaria
d’impresa.
Queste ultime possono, quindi, approfittare della disciplina agevolativa per assegnare o cedere alcuni beni, e proseguire
l’attività aziendale: la Legge di Stabilità 2016 non ha, infatti, subordinato allo scioglimento l’assegnazione (o la cessione)
agevolata dei beni, pur essendo possibile che la società – per effetto dell’assegnazione (o della cessione) agevolata - si
avvii verso la propria liquidazione, come nel caso delle piccole società immobiliari di gestione, che detengono beni a
mero scopo di godimento. Con specifico riferimento alle società immobiliari, la disposizione normativa nulla stabilisce,
né in positivo né in senso negativo. Al riguardo, pare utile richiamare quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la
C.M. n. 112/E/1999, la quale, per stabilire l’applicazione della norma agevolativa di assegnazione – vigente all’epoca ma
quasi del tutto assimilabile a quella attuale –, richiama i concetti espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza a
Sezioni Unite n. 1367 del 13 ottobre 1983, secondo cui possono definirsi strumentali quegli immobili che hanno come
unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, sì da
non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.
Fonte: Leonardo Pietrobon, La procedura di assegnazione anche per le imprese “immobiliari”, in ECNews, 17 maggio
2016.
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 L’acquisto di azioni non prova la scalata
Il semplice acquisto di azioni non è un indizio per sé solo sufficiente a rivelare un contestuale patto di scalata. Inoltre, in
caso di cessione della banca scalante, la sanzione per “mancata trasparenza” sulle partecipazioni rilevanti non può che
colpire l’istituto che ingloba quello in cui erano stati commessi gli illeciti. Così la Corte di Cassazione, con le due
sentenze contestuali (9963 e 9964, depositate lo scorso 16 maggio), cancella definitivamente le multe irrogate da Consob
per la scalata a Bnl da parte di Carige e di Bpi, fatti risalenti al 2005.
Fonte: Alessandro Galimberti, L’acquisto di azioni non prova la scalata, in Il Sole 24Ore, 17 maggio 2016.
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