città di castellamm:are di stabia - Comune di Castellammare di Stabia

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città di castellamm:are di stabia - Comune di Castellammare di Stabia
CITTÀ DI CASTELLAMM:ARE DI STABIA
Provincia di Napoli
COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
-10
N.
seduta del24/05/2012
OGGETTO: Giudizio ex dipendente ing.Giuseppe DI NOLA - Comune di
Castellammare di Stabia.Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito
fuori bilancio.
L'anno duemiladodici,
addì, ventiquattro del mese di maggio
in Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari a seguito di avvisi notificati a
nonna di legge e dello statuto comunale, e giusta convocazione prot. n.24062 in data 21105/2012
si è riunito in seduta straordinaria pubblica ed in prima convocazione il Consiglio Comunale sotto
la presidenza del Consigliere Dr. Gaetano Cimmino e con l'assistenza del Segretario Generale Dr.
Vincenzo LISSA.
ass.
pres.
pres. ass
Sindaco Bobbio Luigi
l) Alfano Antonio
2) Amodio Michele
3) Apuzzo Maurizio
4) Carrillo Antonio
5) Cascone Ciro
x
x
x
x
x
x
7 Cimmino Gaetano
IO) Cuomo Domenico
Il) D'A puzzo Mario
12) De Iulio Massimiliano
13) Esposito Aldo
14) Esposito F. sco Saveri o
15) Esposito Lorenzo
In complesso N.25
18) !ovino Francesco
20) Melisse Eduardo
21) Mercatelli Giuseppe
22) Napoli Catello
23) Pane Uroberto
x
x
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x
consiglieri presenti e N 6
Scrutatori delle votazioni, i sigg.
x
x
x
19) Maiello Anna Maria
x
8) Corrado Nicola
9) Costagliola Michele
17) Gargiulo Catello
x
6) Ciliberto Maria Rita
x
16) Federico Antonio
24) Pannullo Antonio
25) Russo Salvatore
26) Scevola Anna
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27) Sicignano Antonio
28) Ungaro Vincenzo
29) Vozza Salvatore
30) Zingone Alessandro
assenti.
x
x
CITIÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
PROVINCIA DI NAPOLI
Settore Affari Generali-Risorse Umane
Oggetto: Giudizio ex dipendente Ing. Giuseppe Di Nola - Comune di Cimare di
Stabia. Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori
bilancio.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con nota n. 580 del 02111111 l'Ufficio Legale ha trasmesso la decisione n. 18829
del 15/09/2011 della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la quale è
stato respinto il ricorso proposto dal Comune di Castellammare di Stabia, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2520/2007 , che condannava il Comune a
reintegrare l'Ing. Giuseppe Di Nola nell'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico
comunale, in uno alla refusione delle competenze retributive arretrate, nonché al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo.
Si fa presente che in data 18/02/2010 lo scrivente Ufficio ha predisposto proposta di
deliberazione per Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio,
ai fini di dar esecuzione alla sentenza n. 2520/2007 della Corte di Appello di Napoli.
Tale proposta, nonostante correttamente formulata, posta l'esecutività della
sentenza della Corte di Appello, fu restituita all'ufficio senza approvazione da parte
del competente ufficio addetto al Consiglio Comunale.
In ogni caso era stato proposto ricorso per Cassazione, da cui la decisione su cui si
fonda la presente proposta di provvedimento.
Occorre, in primo luogo riassumere i fatti in questione:
Con Sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa nel giudizio promosso
dall'Ing. Giuseppe Di Nola contro il Comune di Castellammare di Stabia, in riforma
della Sentenza n.ro 1669/2005, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Lavoro, Giudice Dott. Federico Bile, condannava il Comune di Castellammare di
Stabia:
1.previo annullamento del recesso dal rapporto di lavoro, alla reintegrazione dell'Ing.
Giuseppe Di Nola nel posto di dirigente di area tecnica comunale;
2.al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di somma corrispondente alle
retribuzioni globali di fatto, commisurata all'ultima mensilità percepita, calcolata
dalla data del recesso fino a quella della effettiva reintegrazione, nonché al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pagma
~
3.alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, quantificate in Euro
2500,00, di cui Euro 1300,00 per onorario, per il primo grado; in Euro 3500,00, di cui
Euro 2700,00 per onorario, per il grado di appello.
Giova precisare che l'interessato era stato rimosso dall'incarico ricoperto presso il
Municipio a seguito di procedimento di recesso dal rapporto di lavoro, attivato dal
Comune di Castellammare di Stabia, per giusta causa;
in particolare il Comune aveva contestato all'interessato l'aver sottoscritto ed
eseguito, senza la prescritta autorizzazione del competente organo del comune di
appartenenza, convenzione per l'espletamento di prestazioni professionali di
consulenza con il Comune di Lettere, Provincia di Napoli; il fatto risultava accertato
in base alla stessa comunicazione del Comune di Lettere, che si allega alla presente.
Tale circostanza comportava la violazione del divieto, di cui al combinato disposto
dell'art. 58, D.Lgs 29/1993 (oggi art.53, D.Lgs 165/2001) e dell'art. l, comma 62°,
L.66211996, che qualificando tale fattispecie giusta causa di licenziamento, prevede
obbligo del datore di lavoro pubblico di recedere dal rapporto, oltre che di
provvedere al recupero delle somme corrispondenti al compenso economico a
percepirsi dall'interessato per l'opera professionale non autorizzata svolta a favore
dell'ente terzo citato.
Il procedimento attivato dal Comune, pertanto, non costltmva procedimento
disciplinare all'esito del quale irrogare la sanzione tassativamente prescritta
dalla legge, ma procedimento amministrativo, teso a formalizzare l'intervenuta
integrazione della giusta causa di licenziamento occorsa nel caso concreto; con
evidente netta differenziazione delle due diverse tipologie di procedimento da attivarsi
in via consequenziale.
Quanto detto veniva suggerito al Comune-datore di lavoro dall'allegato parere legale
reso a favore del Comune dai consulenti prò tempore, individuati nelle persone degli
Avvocati Silio Italico Aedo e Giancarlo Violante, foro di Napoli; tale parere, reso
noto con comunicazione del 29.1.2001, confermava la corrispondenza dell'evento
accertato a fattispecie di giusta causa di licenziamento, con obbligo di attivazione del
procedimento previsto dal contratto della separata area dirigenziale degli enti locali
per tale caso, escludendo, dunque, la qualificazione di violazione del codice
disciplinare per la circostanza occorsa nei fatti; a tale qualificazione della fattispecie
era fatto conseguire il relativo procedimento sanzionatorio, previsto dal C.C.N.L. in
competenza del Sindaco, all'epoca dei fatti.
Perciò, in conseguenza del citato parere, veniva approvata deliberazione della Giunta
Municipale n.ro 44 del 19.3.2001, con la quale veniva formalmente preso atto della
ricorrenza dei presupposti utili al recesso per giusta causa di licenziamento, nonché
della circostanza che, in via conseguenziale, il Sindaco, nell'ambito delle competenze
che tale tipologia di procedimento, a differenza di quello disciplinare, riservava alla
propria persona, avrebbe emanato decreto in tal senso; infatti, in esecuzione di tale
deliberazione veniva emanato il Decreto Sindacale n.ro 12886 del 19.3.2001,
disponente il recesso dal rapporto di lavoro con l'lng Di Nola.
Il procedimento veniva, pertanto, attivato con ogni fase prevista dalla relativa
disciplina e culminava nel recesso dal rapporto di lavoro;
tale recesso veniva impugnato dall'interessato innanzi il Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione Lavoro, sia in sede cautelare, che di merito, all'esito della
prescritta riassunzione;
le pronunce rese dal Tribunale adito, sia in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c, che di
reclamo ex art. 669 decies c.p.c, nonché in sede di merito, esitarono tutte in senso
favorevole al Comune, confermando in ogni relativa parte la qualificazione della
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pagina
2
-.
fattispecie, quale giusta causa di licenziamento, come la regolarità ed esattezza del
procedimento attivato.
L'appello proposto dall'interessato innanzi la Corte di ~ppello di Napoli h~, in~ec~,
annullato la decisione di primo grado, in quanto ha ntenuto che alla _fattispec~e 1~
questione dovesse essere applicata la procedura prevista dal CCNL m matena di
irrogazione di sanzioni disciplinari;
In particolare, la Corte di Appello di Napo!i ritenne di do_vers_i appl~care al caso de
quo l'art. 55 D.lvo 165/2001 il quale, pero, era entrato m vigore Il 25/05/2001 a
seguito di intervenuta pubblicazione del D.lvo 165/01 nella G.U. del 09/05/2001;
Il provvedimento di recesso censurato, invece, essendo stato adottato il 19/03/2001
doveva essere giustamente ricondotto alla disciplina legale previgente l'entrata in
vigore del D.lvo 165/2001 e dunque, del D.lvo 29/1993.
Alla evidente criticità di tale parte della motivazione della decisione di Appello
doveva aggiungersi la circostanza che, con il provvedimento in questione, il Comune
non adottava le decisioni discrezionali tipiche del procedimento disciplinari, ma
quella imperativa e preordinata, derivante dall'art. l comma 58 e 61 della Legge
662/96.
Perciò, era adottata diversa procedura normativamente prevista in via espressa per la
tipologia di cosa ricorrente in fatto.
La decisione della Corte di Appello fu, perciò oggetto di impugnativa, anche e
soprattutto alla luce del fatto che il tribunale adito in primo grado aveva confermato il
procedimento seguito dal Comune in ben tre decisioni, ovvero le due cautelari, con
cui erano stati rigettati il ricorso cautelare ed il reclamo proposto avverso le decisioni
di rigetto del ricorso, e la terza di merito, con cui era stata rigettata l'impugnativa del
recesso del rapporto.
La Corte di Cassazione si esprimeva con decisione favorevole alla parte avversa
senza, però, giungere in alcun modo al superamento dell'evidente esistenza, nella
normativa di diritto di due distinte tipologie di procedimento che, al tempo dei fatti,
vigevano per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, rispetto a quella della presa
d'atto della ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, espressamente prevista
dalla legge.
La Corte di Cassazione, infatti, si limita a ritenere applicabile la normativa di
principio, imponente la previsione di procedure connotate da garanzia della posizione
del dipendente, ritenendo che solo quella tipica del procedimento disciplinare possa
realizzare la concreta attuazione di tali garanzie.
La Corte di Cassazione non tiene conto che anche il procedimento previsto dalla
legge 662/96, in combinato disposto con il D.lvo 29/93 vigente al tempo
dell'adozione del provvedimento censurato offriva tale cautela a beneficio del
dipendente, posto che quest'ultimo ebbe concreta occasione di voler tutelare la
propria posizione, attraverso la partecipazione al procedimento, assistito da proprio
legale, facendo dunque, valere la propria posizione e, del resto, mai contestando l'iter
procedurale, ma limitandosi a dedurre che non ricorrevano i presupposti di fatto per
giungere al recesso del rapporto.
Inoltre, il procedimento seguito dal Comune, in conformità della richiamata
normativa vieppiù suggerito dal parere legale acquisito dai consulenti dello studio
Violante deponevano nel senso della competenza del Sindaco che adotti il
provvedimento sulla richiamata deliberazione giuntale.
L'intervenuta decisione definiti va e, con essa, l'impossibilità di procedere ad ulteriori
impugnative giudiziarie, non forniscono al comune procedure di contestazioni della
non condivisibile sentenza pronunciata, costringendolo ad inevitabile ottemperanza.
--------------------------------------------------------Pa~na
3
Sotto il profilo della reintegrazione, la sentenza della Corte di Appello è stata, da
subito, ottemperata con conseguente riammissione in servizio dell'interessato.
Si precisa che con la nota n. 52802 del 05/12/2011 l'Avv. Nunzio Rizzo, legale
dell'Ing. Giuseppe Di Nola nel trasmettere la nota spese legali ha fatto presente che le
somme da corrispondere all'ex dipendente a titolo risarcitorio ammontano ad €
465.232,62 oltre a ci valutazione monetaria ed interessi legali.
Con nota n. 05 del 24/0112012 il Sig. Assessore al Bilancio Finanza e Affari Legali e
Contenzioso, Avv. Giuseppe Cannavale ha invitato l'Ufficio Stipendi a predisporre i
conteggi delle indennità dovute, commisurate all'ultima mensilità percepita dallo
stesso dipendente, così come espressamente sancito dalla Corte di Appello di Napoli,
giusta sentenza n. 2320 del2113/2007.
L'Ufficio Stipendi ha operato in tal senso predisponendo l'allegato prospetto
contabile da cui si evince, che le somme da liquidare ammontano ad € 188.758,69
comprensive degli interessi legali al 31/0112012, e degli oneri riflessi a carico
dell'Ente.
Inoltre bisogna aggiungere le spese legali relative alla sentenza di I - II e III grado
che ammontano ad € 8.020,00. Detto importo va maggiorato del 12,5% per
rimborso spese generali (€ 1.002,00) , del 4% per contributo Cassa Avvocati (€
320,80) e dell'IV A al 21% sul totale (€1.961,82) , per una somma totale di €
11.304,62.
Deve anche essere liquidata la fattura dell'Avv. Riccardo Lorini a saldo delle
prestazioni rese per € 1.434,79 al netto della ritenuta d'acconto di € 271,13
Per cui la spesa complessiva ammonta ad € 201.769,20 La spesa sarà imputata al cap.
Bilancio_ _ __
Addì
U~, D{
2J /i;
______________________________________________________ pagina
4
Oggetto: Oggetto: Giudizio ex dipendente Ing. Giuseppe Di Nola - Comune di
Cimare di Stabia. Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento
debito fuori bilancio.
IL DIRIGENTE
Letta e condivisa la relazione istruttoria;
Vista la decisione n. 18829 del 15/09/2011 della Suprema Corte di Cassazione, che
allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Vista la sentenza della Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, n. 2520 del
21.3.2007;
Visto il parere dell'Avv. Silvio Aedo Violante;
Vista la nota n. 05 del 24/0112012 del Sig. Assessore al Bilancio Finanza e Affari
Legali e Contenzioso, Avv. G. Cannavale;
Visto il prospetto economico allegato per € 188.758,69 comprensiva dei contributi
previdenziali e assistenziali, degli interessi legali;
Vista la nota relativa alle spesi legali dell'Avv. Nunzio Rizzo, legale dell'Ing.
Giuseppe Di Nola relative ai tre gradi di giudizio per € 11.304,62;
Vista la fattura a saldo dell'Avv. Riccardo Lorini per € 1.434,79 al netto della
ritenuta d'acconto di € 271,13 ;
Propone che il Consiglio adotti il presente provvedimento di riavvio del
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla predetta
sentenza esecutiva, oltre le spese legali, per la spesa complessiva di € 201.769,20Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241 /90 il responsabile del procedimento è il Sig.
Raffaele Elefante ..
Addì- - - -
/
•
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;pagma 5
Relaziona sull'argomento l'Assessore Giuseppe Cannavale. Il tutto come risulta dal
resoconto letterale agli atti. Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il
Presidente sottopone ai voti del Consiglio il provvedimento in esame.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta la relazione istruttoria;
Visto l'art. 194 del D.Leg.vo 267/00 comma llett.a;
Preso atto della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro n. 2520 del
21.3.2007, nel giudizio ing. Di Nola Giuseppe;
Preso atto della Decisione n. 18829 del 15 settembre 2011 della Suprema Corte di
Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune contro la sentenza
predetta;
Visti i prospetti elaborati dal servizio Stipendi;_
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile resi ai sensi dell'art.49 del
D.Leg.vo n. 267/ 00;
Ritenuto di dover provvedere nel merito del legittimo riconoscimento, quale debito
fuori bilancio, delle somme derivanti dalla sentenza sopra richiamata, oltre le spese
legali;
Con 25 voti favorevoli espressi per appello nominale, all'unanimità dei presenti;
DELIBERA
l)di approvare e fare propria la relazione istruttoria;
2)di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma l lett. A del D. Leg.vo n. 267/00 il
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli
n.2520/07, passata in giudicato con Decisione della Suprema Corte di Cassazione n.
18829 dell5 settembre 2011, fmalizzata al:
);>
);>
);>
);>
al risarcimento del danno a favore dell'ing. Di Nola Giuseppe nella misura di
una indennità corrispondente alle retribuzioni globali di fatto, commisurata
all'ultima mensilità percepita, calcolata dalla data del recesso fino a quella della
effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per i relativo periodo, per un totale di € 188.758,69 come
dettagliati nella relazione istruttoria (cifra comprensiva degli oneri riflessi a
carico dell'ente e degli interessi legali);
al pagamento delle spese processuali cui il Comune è stato condannato
ammontanti complessivamente ad euro 11.304,62 per le spese di giudizio di l o,
2° e 3°grado comprensive di spese generali IV A e C.p.a .;
Al pagamento della fattura a saldo dell'Avv. Riccardo Lorini per € 1.434,79 al
netto della ritenuta d'acconto di € 271,13;
La spesa complessiva da impegnare comprese le spese legali di € 201.769,20
fara carico al cap. ------ Bi!. ---------_
3) Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, dall'esito
unanime favorevole il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.
_______________________________________________________ pagma
6
Città di Castellammare di Stabia
Provincia di Napoli
SETIORE AA.GG.-RISORSE UMANE
Via Raiola, 50- Tel 081/3900637- Fax. 081/3900636
Giudizio ex dipendente
Ing.DI NOLA Giuseppe - Comune di Castellammare di Stabia.Decisione della Corte di
Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio.
Vista la proposta di deliberazione del C.C.no _ _del _ _ _ _ _ ad oggetto:
-.
Il Responsabile del Servizio personale esprime, ai sensi dell' art.49, comma l del D.L. vo n° 267 del
18/08/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta : Parere
favorevole.
Sede, lì 03/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vrY~
o;J/\_
Il Dirigente del Settore Risorse Umane conferma il parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta espresso dal Responsabile del Servizio.
Sede, lì 03/02/2012
ILDIRIGEN
SORSE UMANE
~~·
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario esprime ai sensi dell'art.49, comma l del D.Lvo no
267 del 18/08/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
Sede lì
'
b-j-}i)lj
I
one
N.B. = la copertura finanziaria è riportata
nel~!fegato prospetto del Settore Economico Finanziario.
CERTIFICATO
DI
IMPEGNO
CJ\.STELLAMMARE DI STABIA
Esercizio
T
EPF
F
s
I
Cap. Art.
1986
2012
2012
Numero
Cod.Mec.
3
1010208
Data
747 06/02/2012
Proposta
PI
Provvedimen~o
cc
10 06/02/2012
10 24/05/2012
Esecutivita'
Giudizio ex dipendente ing.Giuseppe Di NOLA - Comune di Castellammare di
Stabia.Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori
bilancio.
Soggetto
Importo
201.769,20
Previsione
500.000,00
Impegnato
208.482,16
Differenza
291.517,84
Settore Economico-finanziario
l
1
istruttore
1986
3
l 2012
Sebiti fuori bilancio finanziati con Cap.767 - 794
- 2220/1 E
CERTIFICATO
DI
IMPEGNO
CASTELLAMMARE DI STABIA
Esercizio
--------2008
EPF
T
F
s
I
2008
l
01
02
08
Cap. Art.
1986
Cod.Mec.
3
1010208
Numero
Data
--------- ---------615 10/04/2008
Proposta
Provvedimento
Esecutivita'
PI
31/03/2008
cc
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 3A UNITA' N.2520 DEL
21.03.07.GIUDIZIO INGEGNERE DI NOLA GIUSEPPE
COMUNE DI C.MARE DI
STABIA : RICONOSCIMENTO DENITO FUORI BILANCIO EX ART.
194, COMMA l,
LETT.A) D. LVO N. 267/2000
Soggetto
Importo
198.421,39
Previsione
380.000,00
Impegnato
245.573,48
Differenza
134.426,52
Settore Economico-finanziario
l'istruttore
1986
3 l
2008
Debiti fuori bilancio finanziati con Cap.767 - 794
- 2220/1 E
:az
:90
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Nepoll
Assessorato Bilancio -Finanze- Affari Legali e Contenzioso
.. .
.
..
ProC. nr. 05
del
2.lt - o .-l- 2.0.( Z..
Al Dirigente Setton Affari Generali
Dott. ViHeDZO Baitiael.li
In merito al Giudizio ex dipendente fog. Giuseppe Di Nola, si invita la S.Y. a prcdispurrc il
contc!!gio delle indennità dovute. commisurate all'ultima IIICIIllilità percepita dallo lltesso
dipendente, cosi come "sprcssamenlll saaeito dalla Suprema Corte di Appello di Napoli con
Sentenza nr. 2320 de12!.03.2007 .
•••
A w.
rd
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
SETTORE AFFARI GENERALI- RISORSE UMANE
Via Raiola, 44- Te! 08113900637- Fax. 08113900635
31/01/2012
Prot.nY-f_
Al Sig. Vice Sindaco
avv. Giuseppe CANNA VALE
sede
Oggetto: Giudizio ex dipendente ing. DI NOLA Giuseppe
In riscontro alla Vs. nota n. 05 del 24/01/2012, pari oggetto, in allegato si trasmette il
conteggio sviluppato dal responsabile del Servizio Stipendi sulla scorta di quanto dettato dalla
S. V. e così come sancito nella sentenza della Corte di Appello di Napoli no 2320 del21/03/2007.
In merito si precisa, così come già comunicato verbalmente nell'incontro avuto, che l'ultima
mensilità percepita dall'ing. Di Nola nel mese di marzo 2001 era erogata al 50% in quanto il
dipendente risultava in sospensione dal servizio e, pertanto, era beneficiario esclusivamente
dell'assegno alimentare pari, appunto, al 50% delle voci stipendiali di base.
Pertanto, si prega restituire la delibera in suo possesso al fine di apportare le modifiche
relative al trattamento economico.
./
J
..
~
SCHEMA CONTEGGIO ARRETTRATI DI NOLA GIUSEPPE SULLA
BASE DELL'ULTIMO STIPENDIO PERCEPITO AL 31/03/2001
stipendio base x 13°
mensilità
(comprensivo di IIS)
ULTIMO STIPENDIO BASE
PERCEPITO
ARRETRATI DAL 01/04/2001 AL
30/06/2007 COMPRENSIVI Dl1r
€ 1.388,60
stipendio base x 13°
mensilità
(comprensivo di IIS)
RIA
TOT. STIPENDIO
€ 99,22
RIA
€ 1.487,82
SORTA CAPITALE
INTERESSI CALCOLATI
AL 31/01/2012
2001 (MESI10)
€ 13.886,00
€ 992,20
€ 14.878,20
€4.066,56
2002
€ 18.051,80
€ 1.289,86
€ 19.341,66
€4.776,75
2003
€ 18.051,80
€ 1.289,86
€ 19.341,66
€4.196,50
2004
€ 18.051,80
€ 1.289,86
€ 19.341,66
€ 3.616,52
2005
€ 18.051,80
€ 1.289,86
€ 19.341,66
€ 3.132,98
2006
€ 18.051,80
€ 1.289,86
€ 19.341,66
€ 2.649,43
2007 (MESI 6)
€ 8.331,60
€ 595,32
€ 8.926,92
€999,64
€ 112.476,60
€ 8.036,82
€ 120.513,42
€ 23.438,38
TOTALE DA LIQUIDARE
.·
.,
TOTALE
'
€ 18.944,761
l
€ 24.118,41
€ 23.538,16
€ 22.958,18
€ 22.474,64
€ 21.991,09
€ 9.926,56
€ 143.951,80
~
,.,
ONERI A CARICO ENTE DA PREVEDERE
CPDEL
€ 28.682,19
INADEL
IRAP
INAIL
€ 3.470,79
€ 10.243,64
€ 2.410,27
-
€44.806,89
TOTALE
--
RIEPILOGO
SORTA CAPITALE
INTERESSI
ONERI A CARICO ENTE
TOTALE DA IMPEGNARE
!sEDE, 30/01/2012
l
.
'
€ 120.513,42
€ 23.438,38
€44.806,89
€ 188.758,69
•
P.1/1
A:257
13-DIC-2011 12:11 Da:
..
@1
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(Provincia di Napoli)
AVVOCATURA
Vio R. Rqjo/4, 44 (Paku.zll Dl Nola)- TeL 081 3900 455-456-458 =Fax 081 3900 457
Prot .n. 580
Addì, 211112011
Dirigente Risorse Um1111e
DoU. Vincen:o BaltineUi
E, p. c. Assessore al Contenr.io~·u
AlltUJSIJore alw Finanr.e
Dirigente Servir.i Finanr.iari
SEDI
•
Oggetw:contenr.ioao Comune di castellammare di Stabio u dipendente Ing. Giuseppe Di
Nola.
Si rende noto che con la allegata decisione della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è stato
respinto il ricorso proposto dal Comune di Castellaml11llre di Stabia avverso la Sentenza della Cone
di Appello di Napoli, che condannava il Comune a reintegrare l'Ing. Giuseppe Di Nola nell'incarico
di dirigente di ufficio tecnico comunale, in uno alla refusione delle competenze retributive arretrate;
a maggior ragione, pertanto, va proseguito il procedimento di ottemperanza a tale decisione. avviato
dallo scrivente con predisposizione del relativo atto, al tempo, in cui ero dirigente del settore del
personale, e che si apprende non cRRere stato ancora proposto c, dunque, approvato dal competente
Consiglio Comunale;
in ordine alla quantificazione degli imponi dovuti. in ossequiosa aderenza alla sentenza di secondo
grado, lo scrivente rinvia n quanto già in passato dedotto in merito in sede di parere legule e di
redazione della relazione istruttoria al provvedimento.
Distinti saluti.
IIVoctllo Municipale Capo
Donatangelo Cancelmr>
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(Provincia di Napoli)
Presidenza del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
All'Ufficio di Segreteria Generale
Oggetto: Trasmissione verbale della I Commissione consiliare.
Si trasmette, in allegato, verbale della I Commissione - Finanze con parere
favorevole del provvedimento:
•
Giudizio ex dipendente Ing. Di Nola Giuseppe - Comune di Castellammare di Stabia.
Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio.
Castellammare, 16.03.2012
La Responsabile
M. T~st Gallinari
b~~
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli
I Commissione- Finanze
(Finanze- Programmazione economico-finanziaria- Patrimonio- Aziende Partecipate- Affari legali- Macchina comunale)
Pro!. n.ll del 15.03.2012
•
Presidenza del Consiglio Comunale
OGGETTO: Trasmissione debito fuori bilancio licenziato
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la I Commissione ha dscusso
e licenziato con parere favorevole il giorno 14.03.2012 verbale n.224 il seguente
debito fuori bilancio:
l. Giudizio ex dipendente ing. Giuseppe Di Nola - Comune di CIMare Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio
Il Segretario della I Commissione
( Salv. or
·)
•
1 i 5 SfT. 2011
oggetto
RBPUBBLICA ITALIANA
IN NOMB DBL POPOLO ITALIANO
LA CORTB SUPRBMA DI CASSAZIONB
R.Q ••• 2166t/200i
SBZIOIIB LAVORO
·-
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Rep.
- Presidente -
Dott.
ALESSANDRO DE RENZIS
Dott.
PAOLO STILE
- Consigliere -
Dott.
GIULIO MAlSANO
- Consigliere -
Dott.
UMBERTO BERRINO
- Consigliere -
Dott.
IRENE TRICOMI
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SBJIT:IliZA
sul ricorso 21664-2007 proposto da:
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIA G.
MARTORI ELLO
GENTILE a,
MASSIMO,
presso lo studio dell'avvocato
rappresentato
difeso
e
dall'avvocato LORINI RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2011
co.atro
1729
DI
NOLA
GIUSEPPE,
elettivamente
PIAZZA DEL PARADISO 55,
domiciliato
in
ROMA,
presso lo studio dell'avvocato
Ud. 18/0S/2011
PU
DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA,
rappresentato e difeSO\
dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
- coatror1correDte -
avverso la sentenza n.
2320/2007 della CORTE D 'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/05/2007 R.G.N. 7157/06;
udita
·-
la
udienza
relazione
del
della causa svolta nella pubblica
18/05/2011
dal
Consigliere
Dott.
IRENE
TRICOMI;
udito
il
P.M.
in
persona
del
sostituto
Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
/
,..
l - -
•.
l)
•
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 2320/07, depositata il 28
maggio 2007, accoglieva l'impugnazione proposta da Di Nola Giuseppe, nei confronti
del Comune di Castellammare di Stabia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata il 19 settembre 2005, e annullava il recesso intimato allo stesso il 19
marzo 2001, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e condannava il suddetto
•
Comune al risarcimento del danno nella misura di un'indennità commisurata alle
retribuzioni globali di fatto (commisurate all'ultima mensilità percepita) dalla data del
recesso fino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo.
2. Il Di Nola aveva adito il Tribunale proponendo domanda diretta ad ottenere
l'annullamento del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Castellammare di
Stabia del 19 marzo 200 l, con cui il rapporto di lavoro era stato risolto per giusta causa
avendo egli assunto un incarico di consulenza professionale per il Comune di Lettere
durante il periodo per il quale era in sospensione cautelare perché sottoposto a
procedimento penale, ciò in violazione del divieto legislativo di cui all'art. l, commi
58-60, della legge n. 662 del 1996.
3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda.
4. Ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata in grado di appello il
Comune di Castellammare di Stabia, prospettando due motivi di ricorso.
5. Resiste con controricorso il Di Nola, che ha depositato memoria ai sensi
dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo di ricorso è prospettata l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi
dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Ad avviso del ricorrente, erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che
dalle contestazioni e dal contenuto della lettera di licenziamento si rileva
una
responsabilità di carattere disciplinare del dirigente quale causa del recesso datoriale.
Ed infatti la nota del Sindaco del 19 marzo 2001 esclude
che si tratti di
licenziamento disciplinare perché evidenzia che la convocazione del Di Nola non era
stata parte del procedimento disciplinare di cui si lamentava l'omessa attuazione, bensì
3
come la stessa rientrasse nella procedura prevista dal CCNL, area separata dirigenziale,
art. 27. Il ricorrente, quindi riporta per esteso la suddetta nota.
1.1. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte (cfr. Cass,
ordinanza n. 2805 del 2011) il motivo di ricorso con cui -ai sensi dell'art. 360, n. 5
c.p.c., così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il
·-
"fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente,
dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un
fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto
costitutivo, moditicatìvo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un
fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.
Nella fattispecie in esame il ricorrente offre una interpretazione diversa, rispetto
a quella ritenuta dalla Corte d'Appello, della lettera con cui veniva comunicato il
licenziamento, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi o decisivi,
m
relazione ai quali assumere carenza della motivazione.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 162 del d.lgs. n. 267 del 2000, degli artt., 2, 53, 55 del d.lgs. n.
29 del 1993, dell'art. l, commi 58-61, della legge n. 662 del 1996, dell'art. 2119 del
c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.
Espone il ricorrente che il Giudice di appello ha ritenuto intervenuta la
violazione, ad opera del Comune, dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la
conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento di recesso. Tale disposizione
non sarebbe stata correttamente applicata per più ragion-i.,
In primo luogo, il d.lgs. in questione era pubblicato sulla G.U. del 9 maggio
2001 ed entrava in vigore il 25 maggio 2001, laddove il provvedimento sindacale
impugnato era datato 19 marzo 2001 e, quindi, ratione temporis, soggetto alla disciplina
del d.lgs. n. 29 del 1993.
In secondo luogo, non erano applicabili alla fattispecie in esame le garanzie
procedimentali da osservare in ordine al licenziamento, anche se intervenuto per giusta
causa, poiché la sanzione irrogata
era stabilita dalla legge, senza margini di
discrezionalità da parte dell'amministrazione
e, dunque, in assenza di rischi di
parzialità ad opera della PA, come poteva evincersi
dall'esame dei commi 58-61
dell'art. l della legge n. 662 dell996 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 29 dell993.
4
li quesito di diritto ha il seguente tenore: se nella ipotesi di licenziamento
intimato dalia pubblica amministrazione al proprio dipendente motivato da violazione
delle nonne sulla incompatibilità di cui ali' art. 58, comma l, del d.lgs. n. 29 del 1993
(ora art. 53 del d.lsg. n. 165 dei 200 l), il datore di lavoro non è tenuto al rispetto delle
nonne di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 29 dei 1993 (oggi art. 55 del d.isg. n. 165.dei2011)
sul procedimento disciplinare, in quanto applicabili.
._
2.1. Il motivo non è fondato .
Innanzitutto, va osservato che la previsione dell'applicabilità dell'art. 7, comma
l, della legge n. 300 del 1970, era già contenuta nell'art. 59 del d.lsg. n. 29 del 1993,
quest'ultima, fonte normativa che il ricorrente ritiene applicabile nella fattispecie in
esame ratione temporis, ragione per la quale risulta priva di pregio la relativa doglianza.
La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, ed alla stregua dei
principi da questa fissati, il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia o no
incluso fra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, quando sia
motivato da colpa o comunque da comportamento manchevole del lavoratore, deve
intendersi di natura disciplinare e quindi assoggettato alle garanzie dettate in favore del
lavoratore medesimo dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970
circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa (Cass., sentenza n. 4521 del
1988).
Con la sentenza 30 marzo 2007, n. 7880, le Sezioni Unite hanno posto in
evidenza che una generalizzata estensione delle procedure di contestazione dei fatti
posti a base del recesso trova la sua "ratio" non nelle caratteristiche del rapporto di
lavoro, "ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell'aspetto
economico, sulla stessa persona del lavoratore, ledendone talvolta, con il decoro e la
•
dignità, anche l'immagine in modo irreversibile".
Con una recente pronuncia, questa Corte (Cass .• sentenza n. 8642 del 20 l O) ha,
quindi, affermato. in materia di pubblico impiego contrattualizzato, che qualsiasi forma
di contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o
comunque una giusta causa o un giustificato motivo di recesso, ha natura
antologicamente disciplinare e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate
in favore del lavoratore
dalla legge n. 300 del 1970, applicabile alle pubbliche
amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art.
5
51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 200 l, e già richiamato, in particolare, come sopra
detto, con riguardo all'art. 7, comma l, dal d.lgs. n. 29 del 1993.
Perciò, il Comune doveva avviare le apposite procedure, come ritenuto dalla
Corte d'Appello.
3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
·.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
;
giudizio che liquida in euro
(}(')r·ro
vv ._....
per esborsi, euro 2000 per onorari, oltre spese
l
generali, IV A e CPA.
Cosi deciso in Rom il 18 maggio 20 Il
Il Presidente
(ÀQu)~(l
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ìù.. :t'' l
6
AVV. RICCARDO LORINI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA TAVERNOLA, 133-80053 C.MARE DI STABIA
TEL.08l/8718816 - FAX 08l/8725166
studioriccardolorini@libero. il
PEC: riccardo.lorini@ordineavvocatita. i t
i Città di Castellammare di )tabia
l!
1
SEGRETER!A GF"'f.ll.,\Lf
···-····
-;-··-
P.
1 8 OTT 2011
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C.mare, li 14/10/2011
: .:);
_ _ _ _ _ ,, ..- L -
SPETT.LE COMUNE DI
CASTELLAMMARE DI STABIA
VIA RAIOLA-PAL.DI NOLA, 43
CASTELLAMMARE DI STABIA
UQM-6--
·80053
:
Raccomandata R.R.
COMUNE Cl ING. DI NOLA
CASSAZIONE
Faccio seguito alla mia de115.09.2011 per rimettervi copia integrale
della sentenza resa dalla Corte di Cassazione.
Allego, altresì la nota specifica analitica delle competenze maturate
in favore dello studio e che ammontano ad €.602,64 per spese vive non
imponibili e ad €.1. 705,00 per onorario, oltre oneri fissi 12,5%, cpa 4% ed iva
21%;
Con la detrazione di quanto anticipato dall'Ente, come da mia fattura
n. 22/2007 del 17/07/2007, il saldo ancora dovuto ammonta ad €. 1.434,79, al
netto della ritenuta d'acconto di €.271,13, come da pro-forma che allego.
Emetterò fattura fiscale ali' atto della liquidazione, alla quale vi
prego provvedere con cortese sollecitudine.
C~rd~i saluti
lì'~
\ 'ò
:_ --
~i~. ::~·.1
J ___ .~
... · -41.,521.
'PROTOCOLLO N.
·· .......
'
,
Studio Legale' Avv. Riccardo Lorini -Patrocinio in Cassazione- ViaTavemola n"133, 80053 Castellammare di Slabla (NA)
Tel. 081/8718816- Fax 08118725166 - Codice Fiscale: LRNRCR43S26C615W - Partila lva: 00582781217
C\mare di Stabia, Il 14/10/11
Spett.Ie:COMUNE CASTELLAMMARE DI STABIA
P.zza Giovanni XXIII-80053 CASTELLA M
, Pro-forma di
P. IVA 01548131216
C.F.
01548131216
Fattura
:
Oggetto della Prestazione Professionale:
Causa Civile: COMUNE CASTELLAMMARE DI STABIA c/ ING.GIUSEPPE DI NOLA
DETERMINA 304/2007 l SALDO COMPETENZE l - l
Diritti Procuratore
Onorari
€ 1.205,00
Oneri Fissi 12,5%
C.P.A. 4%
Imponibile I.V.A.
I.V.A. al21%
'
Totale
Ritenuta F. 20%
Totale
Anticipazioni Esenti
___
€ 150,63
,_
+
+
+
€ 54,23
-
€ 1.409,85
+
€ 296,07
-
€ 1.705,92
€ 271,13
-
€ 1.434,79
+
€ 0,00
-
€ 1.434,79
Totale Fattura
---~--~----
€ 0,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
N. RIZZO
Avv. Nunzio Rizzo
Centro Direzionale Isola G/8
Patrocmante in Cassazmne
·.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Fabio Pusateri
Amalia Rizzo
Pierluigi Rizzo
Nicoletta Rizzo
Gianluca Sabatini
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Laura Testa
Marcello di Sangro
80143. Napoli
te!. 081.7877424 • 081.7877427
.
01 ~tM318 01 ~taDI3
111\\3
Prot. Entrata del 05/U/2011
fax. 081.7877429
Piazza del Popolo, 18
nr. 0052802
_ctassifi\\u\\\il\\1\UII\\\1\\\Il
00187- Roma
te!. 06.36712301
fax. 06.36712501
Napoli, 30 novembre 2011
Spett.le Comune di Castellammare di Stabia
Affari Generali
Servizi Risorse Umane
L C \;Jhc·
,p.. . c..r,t
.
L1 n~t
/'
Via Raiola, 44
<':;:..L. )A\.At. ~
80053- Castellammare di Stabia (N A)
G-_." ,) u. '.~.. l"'lv<o
Racc.r.r.
Ing. Giuseppe Di Nola
.·
In riscontro alla nota n. 49872 del 16.11 u.s. di Codesto Comune, specifico le ragioni
creditori e dell'ing. Di Nola per spese legali, liquidate nella sentenza:
l 0 grado di giudizio
€ 2.500,00
(sentenza Corte di Appello di Napoli 28.5.2007)
2° grado di giudizio
3° grado di giudizio
€ 3.500,00
€ 2.020,00 (sentenza Cassazione)
€ 8.020,00
Detto importo finale va maggiorato del 12.5% per rimborso spese generali (€ 1.002,00),
del 4% per contributo Cassa Avvocati (€ 320,80) e dell'IV A del 21% sul totale (€ 1.961 ,82).
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
N. RIZZO
Avv. Nunzio Rizzo
Patroci1111nte m CnsaZ~one
Centro Direzionale Isola G/8
Avv. Fabio Pusateri
tel. 081.7877424-081.7877427
fax. 081.7877429
80143- Napoli
Avv. Amalia Rizzo
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Pierluigi Rizzo
Nicoletta Rizzo
Gianluca Sabatini
Marcella Costa
Laura Testa
Marcello di Sangro
-.
Piazza del Popolo, 18
00187- Roma
tel. 06.36712301
Neli' occasione invito il Comune a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello
di Napoli, corrispondendo ali 'ing. Di Nola il risarcimento danni pari alle retribuzioni globali di
fatto del licenziamento alla reintegra, con il versamento altresì dei contributi previdenziali e
assistenziali. A tal fine l'ing. Di Nola è creditore per la predetta causale dell'importo di €
465.232,62, riferito al periodo dal 2001 al 2007, importo da maggiorarsi di rivalutazione
monetaria ed interessi.
Resto in attesa di assicurazioni al riguardo, precisando che, trascorsi quindici giorni
dalla presente, l'ing. Di Nola sarà costretto a richiedere al Giudice del Lavoro di Torre
Annunziata ingiunzione di pagamento.
Con i migliori saluti.
-·
J.J.4~
6.-C,lU-C::!Ot:Jr
", ....
l
., ·.
-- .
IJt"'O
I,.JI:.II
o~lo..UI"or
,I.IY"11.,....,,., ..
---------
'
o
-
Corte D'Appello di Napoli
:
Numero di ruolo gen81'81e:
7157/2006
Sez.ione:
02
Numerp di seziona:
2-42312006
OggetiD:
Licenziamento tncividuale per gtuS1B causa
Oeta Iscrizione:
2510712006
GiudiCe:
MIGLIUCCI VALERIA
Data prossima udienZa:
:
l.
Appellante principale
DI NOLA GIUSEPPE
Appenato principale
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Storico del fascicolo
Data NgitltiUioM Codice utente
JSCRmo,. RUOLO GENBW.E L 251071211011
FMCICOLO ASSEGHI\.'1'0 liLLA BellONE 02
OESIGIUITO GIUDICE MIGLIUCCI VALERIA E l'ISSATA PRII'M UDIENlAAL
21103/20G7
•
RICHiesTO FASCICOLO PRI!CI!DENTE
COMUN! DI~ DI ST- COST1TUITO l~ 1111112121107, DIFE
21110712000
151111112006
21103/2007
L.ETT0 OISPOSmiiO N. 252012007 l~ 21/0312G07
3010012007
DEP0$1T4T4 MINUT4 SENIENZA (DI8POSili\IO LElTO IN UDIEN2A 232l!t2
2210312007
21101112007
2511171:!006
15101112006
151011120011
11108/2008
11111l212007
151011121106
151111112006
1111112J21107 .
S0~4WOC4TOCIINCEI.MOIXINAT4NGELO
--
ESPOSITO
AGRILLO
MJAVE
11/iAVE
007)
301041l!007
21111l512007
DEPOSITATA (PIJB8LIC4TA) seNTENZA (DISPOSIT1\IO N. 232012007 LEITO
IN lJDIEiaAt llliMMI2007
DATA PUIISUCAZIONE MODII'1CIIT4 DA 3111D412007 A 2810512007
2111115121JD7
NJAVE
2MI!I20D7
-VE
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SENT. N ...
R. G. N............................. .
CRON. N........................ .
REPUBBUCA ITALIANA
!.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE Dl APPELLO 01 NAPOU
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - composta dal Magistrati:
Dott. Valeria
:
~lgliuccl
Presidente rei
Dott. Rosa Artenzo
Consigliere
Dott. MariaVIttorli!l Papa
Consigliere
rtunlt'B In camera di consiglio ha pronunciato In grado di appello all'udienza
del 21.3.2007 la seguente
SENTENZA
•
nella causa civile Iscritta al numero
7157/2006
R.G. sezione lavoro, ver-
tente
.
TRA
Di Nola Giuseppe, rappr.to e difeso dall'avv. Nunzio Rizzo, presso cui è elett.te domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Is G/8
Appellante
e
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Dirigente, p.t., rappr.
e difeso dall'Avvocato Mul'!iclpale Donatangelo cancelmo , presso cui è elett.te domiciliato In C.mare di S~bla, via Raìola, 44, Palazzo di Nola, presso l'Avvocatura Municipale
Appellato
.Svolgimento del processo
Con atto depositato In data 25.7.2006
;·
l
DI Nola Giuseppe ha Impugnato la
sentenza emessa dal Tribunale Torre Annunziata in data 19.9.2005
t:on rui era stata respinta la propria domanda diretta ad ottenere
l'annullamento del provvedimento emesso dal Sindaco di Castellammare di
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Stabia In data 19.3.2001, con cui
n rapporto
di lavoro era stato risolto per
giusta causa avendo egli assunto un Incarico di consulenn professionale per
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il Comune di Lettere, durante Il periodo per Il quale era In. sospensione cau-
!
telare perchè sottoposto a procedimento penale, ciò In violazione del divieto
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legislativo di cui all'art. 1, commi 58-60 della L. 662/1996.
L'appellante ha dedotto che:
A) Il giudicante non aveva esaminato le censure relative ai vizi della proce-
dura che aveva condotto al recesso k1tlmato dal Sindaco. Infatti, precisa
;
l'appellante, al sensi dell'art. 56 comma 4° dello Statuto comunale la
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proposta al Sindaco cleve provenire dal Segretario comunale, mente nel-
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la fattl5pecie il Sindaco aveva nominato quale respon·sablle del procedimento l'awocato munidpale. Inf)ltre, Il provvedimento non avrebbe potuto essere emesso del Sindaco, bensì dall'uffldo per l procedimenti disdplinarl, al sensi dell'art. 59 del O.Lgsvo 29/1993. !-'art. 53 del Regolamento del Servizi aveva previsto l'Istituzione di tale ufficio co
l'amdamento al
no
hanno
capo Settore del personale , mentre gli organi di gover-r---n.
una
funzione
esclusivamente
di
Indirizzo
politico-
amministrativo ( art. 3 del D.Lgsvo 29/199f
B)
Erroneamente
n giudicante
ha ritenuto la sussistenza della violazione
dell'obbligo di fedeltà, atteso Che l'attività presso ll·comune di Lettere
era avvenuta durante il periodo per il quale la prestazione lavorativi!! era
sospesa ed è stata Interrotta ne! gennaio 2001 prima che Il ricorrente riprendesse Il servizio nel gennaio 2001.
C) Il rapporto di lavoro durante la sospensiOne era 1!1 una fase di quie-
.-
scenza, mentre la ratio delle norme sull'Incompatibilità va indiVIduata
nella necessità di garantire una prestazione lavoratiVa piena.
D) Sul plano dell'elemento psicologico, Inoltre, andava valutato che il ricorrente In data 26.1.2001 aveva sospeso qualsiasi attività In favore del
comune di Lettere per cui alla ripresa del servizio non sussisteva alcuna
lnco mpatlbilltà.
E) Il licenziamento aveva un rilevo disciplinare, ragion per cui andava svol-
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-ta una valutazione sulla proporzlonalltà tra sanzione 'ed infrazione.
ln conclusione, l'appellante ha chiesto l'Integrale riforma dell'impugnata sentenza, e l'accoglimento della domanda di ~ 0 grado.
Si è costituito In giudizio l'appellato comune che h~ chiesto 11 rigetto
dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sepa~o dispositivo In atti.
Motivi della dedslone
•
L'appello è fondato e deve essere accolto •
l
Costituisce dato documentale ed lncontestato tra le parti che Il recesso del Di
:
Nola sia stato adottato dal Sindaco del Comune di castellammare di Stabia a
conduslone di un procedimento disciplinare Instaurato nel suoi confronti su se-
•
gnalazione ed iniziativa deil'awocato munldpale del comune, e svoltosl In con.
traddlttorlo con l'interessato assistito-dal suo difensore.
Ciò premesso, occorre adesso stabilire se
n recesso In 099etto sia addebita-
bile ad una responsablllt:à di carattere disciplinare del Dirigente.
Al quesito occorre dare una risposta senz'altro affermativa, come si desume
dall'esame letterale della contestazione e della lettera di licenziamento Intimato al DJ Nola. Infatti, essendo
stato il recesso motlvlto-espressamente da
una comportamento Illecito del dirigente, consistente nell'aver violato la disposizione di legge In base alla quale
è vietato assumere incarichi retribuiti
presso altri enti In a~ dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza,
senza dubbio esso ha carattere ontologlcamente disciplinare. In quanto escrlvlblle ad un comportamento colpevole tenuto dal dirigente nello svolgimento del propri compiti, e consistito nel non aver rlchh;!sto prima di assu-
.·
mere l,ncarico di consulenza professionale per Il comun, di Lettere la prescritta autorizzazione al comune di appartenenza.
Invero, secondo
n consolidato
orientamento della Suprema corte, ogni li-
cenZiamento che sia motivato C!ai dltore di lavoro con l'Imputazione al dipendente di un comportamento colposo In senso lato, quale giustiflceto motivo soggettivo o giusta causa C!el recesso, ha natura ontologtcamente disdplinare, con la conseguenza che nella sua Intimazione deve essere osservata
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~: OETT .ECON.FI~IF'iU 3813'300504
. 6-GIU-2007 11:43
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le procedura disciplinare ( contestazione dell'addebito ed ~serclzio del diritto di difesa).
PertantO, po~ che il recesso fu cal.!sato da un'Imputazione di responsabili·
tiJ disc:iplinare;."a carico del DI Nola, ·per Il quale fu pure osservata la relativa
pi"'Cedura
cr,'n la contestazione preventive e l'audizione dell'Interessato-,
l
'azienda a~bbè dovutO fare una corretta applicazione del procedimento disciplinare, In ogni sua modalità comprensiva anche dell'organo competente
ad lstrulrlo e ad emettere 1a sanzione finale.
e
responsabilità", al comma 4" stabilisce che "dascuna amministrdZiOne, selnverr, l'art. 55 del citato decreto 165/20011ntttolato •sanzioni disdpllnari
condo il proprio ordlnBmento, Individua Yufficlo competenl:f! per l procedi-
menti disdpllnarl. Tale uffiCio,
s~ segna~zlone
del capo della struttura In cui
Il dipendente lavora, contesta l'M/debito al dipendente medesimo, Istruisce 11
Procedimento disciplinare ed applica la sanziOne. QUando le sanzioni
plicare siano H riTr~Provero verbale
e
da ap-
la censura , il capo di::/la strvttura In cui
il dipendente lavora provvede direttamente•.
Con tale norm;a, il legislatore ha inteso istituire, in generale, nelle pubbliche
amministrazioni, l'organo -indMduato dall'ente preventlvamente- a.tl è attribuita la competenz!l dell'intero procedlmefltO disciplinare, con l'Istruzione e
l'adozione dell'atto finale, allo scopo di gerantlre Il rispetto del principio
dell'imparztalltll .del procedimento dlsdplinare nell'ambl1:o del rapporto di
pubblico Impiego
priVati~,
affidandolo ad un organo SP'Ciallzzato. La
predetta diSposizione, pertanto, ha un'effic:adll generalizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazione e del relativi rapP!)rtl, che I')On può trovare de.•
roga nella contrattazione collettiVa, cui lo stesso art 55 "nvia, Infatti, esclusivamente, per la definizione delle tlpologle delle sanzioni e dell'entità delle
Infrazioni, rimanendo cosl la sfera clel!a competenza degli· stessi procedimen-
ti riservata in VIa esclusiVa al legislatore. La Suprema Colte, con la sentenza
n 2168 del 5.2.2004, in una fatl:lspede del tutto analoga alla presente,
et-
fermando 11 principio generale secondo cui la citata norina è fondamentale
nell'ambito della
~natet1a
dlsdpltnare deU"impiego pubblico prtvatlzzato, In
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quanto tesa, con l'IStituzione de111'u.c.p.d., da un lato, a sne11ire e semplificare la macchinosa proceclura esistente nel pubblico impiego connotata da una
serie di passaggi di competenze, affidando al nuovo organo tutte le attribu-
•
zioni In materia disciplinare, e dall'altro, a garantire l'imparzialità del momento disciplinare nel pubbliCo Impiego privatlzzato, ha, eltresl, stabilito che
essa con te sue conseguenze trova applicazione In tutti 1 procedimenti di·
sclpllnarl ricadenti nella previsione legislativa, e non pUò essere derogata
dalla contrattazione collettiVa, sia, in linea generale, per Uprincipio di gerar-
.
chia delle fonti, sia in particolare con riferimento a quan~ disposto dall'art.
55 che riserva alla contratnlzlone collettiva la "possibilità. 'til definizione della
tlpologta e dell'entltil delle lnfrazlonlw, limitando la competenza delle parti
l
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collettive a tale specifico ambito. Avendo, Infatti, Il legislatore stabilito ·che
soltanto quel determinato organo si trova nelle condizioni per pQter decidere
in ordine al procedimento
disciplina~,
ogni atto çhe venisSe posto In essere
da un organo diverso sarebbe nullo, per violaziOne di une norma imperativa
l
di legge.
Vale In ultimo la pena di sottolineare che riguardando la norm11 -come pure rilevato dalla SUprema Corte- la materia disciplinare In genere dell'impiego pubcategoria dlrlgenzlaler che sebbene caratter1zzata de un ruolo particolare rf·
ll :
spetto alle altre categorie di dipendenti, ha pur sempre un rapporto d'Impiego
'
blico prlvat:IZzato, alcuna esclusione dalla sua applicazione pub lpot12zarsl per la
•
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dipendente della pubblica amministrazione.
Cib premesSl), polchè nella fattispecie in esame l'atto di recesso, benchè pre•
ceduto datla contestazione e datraudlziQne personale del DI Nola, risulta emes-
-·
so non gli! dall'Ufficio competente per l proc:eclimentl disciplinari, bensl dal Sindaco, esso deve QSere ritenuto nullo, In quanto l'Intera procedura disciplinare
è stata svolta In violazione della succltata disposizione imperatiVa contenuta
nell'art. 55, comma 4° del DLGSVO 165/2001, da un organo Incompetente, ai
sensi delle stessa norma.
Venendo adesso ad esaminare le e19nseguenze di tale nullità, deve ritenersi che
-
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esse siano anche di carattere relntegratorio, al sensi delrart. 18 dello Statuto
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del Lavoratori, applicabile alla materia In esame.
Infatti, con la recente pronunc:la n 2223 /2007, la Suprema Corte ha statutto
•
che ai dirigenti pubblici si applica per espresso disposto dell'art. 51 del D. L.gsvo
i
165/2001 la stessa disciplina prevista per l pubblid dipendenti del setore Im-
l l
piegatizio nel cui confronti è disposta l'applicazione delhi L. 300/1970 senza li-
l
miti dimensionali. In effetti, 1 pubblici dirigenti, Il cui rapporto è caratterizzato
da aspetti peculiari e consoni al suo carattere pubblidstlco, seguono la disciplina non dei ~lirigenti privati, bensl degli altri pubblici dtpendent;l con stabilità dei
rapporto d'Impiego cui per espl'e$SII disposiZione di legge si applica la Citata L.
300/1970, e quindi t'art.
18~
e, pertanto, non possono subire la limitazione di
cui all'art. 10 delta L. 104/1966, concernente il rapporta dirigenziale privato.
•
essere ordinata la reintegrazione del Di Nola nel suo
rapporto di lavoro dirigenziale, e che il Comune va condannato a corrisponderNe consegue che deve
gli 11 risarcimento dei danni ne!ll! misura di un'indennità pari alle retribuzioni
globali di fatto -commisurate all'ultima mensllltà percepita- dalla data del recesso fino a quella dell'ef'l'ettlva reintegra, oltre che agi! Interessi legali, nonchè
al versamento del contributi prevldenzlall ed !lSSistenzlali per lo stesso periodo.
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Le spese del doppio grado seguono le soccombenza e si liquidano com.e In dispositivo.
P.Q.M.
•
la Corte cosl provvede:
In riforma dell'impugnata sentenn; annulla Il recesso Intimato a Pi Nola Gil.rseppe il 19.3.2001, -e, per t'effetto, diSpone la reintegra del predetto nel posto
di
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lavoro; conrjanna, altreSf, l'ap"'liato Comune al rtsai'timento del
danno nella
misura di un'lndemltà commisurata elle retribUZioni globali di fatto (commlsurate all'ultima mensilltà percepita) dalla data del· recesso fino a quella
'l_OO}dell'effettlva reintegra, nonchè al versa!Tl!nto dei CQntrlbuti previdenztall ed
essisten:ziali per li relativo periodo;
condanna l'appellato Comune alla rff'uslone delle spese del doppio grado, che
liquida, per il 1" grado, In Euro 2500, di cui Euro 1300, per onorano, e per Il 2 o
grado In Euro 3500, di cui Euro 2700, per onorario.
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Napoli 21.3.2007
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com DI APPEllO DI IWOU
lli!J'OSITATO OGGI
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- -~'J,t' Aw. SIUO l. AEDO VIOLANTE
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. _ Tel. 081/e7'8 17 01 (pbx) ·Fu 578 rrT <18
Napoli, 26.01~01
nLmo Sig. Sindacc
del Comune di :
CASIEUAMMAR!U :ìiABTA
c.a. avv. Donatangelo C1~:eelmo
Ufficio legale -:Com Line di
:
CASTETJ.AMMME !li.HABIA
Oggmo: Parere relativo alla pos'..zi.oDC dell'Ing. Di"Nol;.
Rispondo alla richiesta di parere inoltra!a.:dalt' A.vvocato
Municipale Capo, con
nota n.
86/E del 18.1.2001, :ifleLlente
l'oggetto e, precisamente, le eventuali determil:a.J:ioni da
assumere nei co.o:fronti dell'Ing. Di Nola, il quale, già ; )speso in
..
via facoltativa dal servizio, per il quinqueimio massiiu: .. :previsto
dalla le~ e che verrà a scadenza il prossimo
3o
E:e:r01lio, in
r:agioDC della pendenza di numerosi procedimenti ·per~Lli, in C'.lÌ
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risulta imputato e in relazione ai quali i fatti comestat. !:ono stati
ritenuti incompatibili con lo svolgimento del rapporto d servizio,
ha medio tempore stipulato una convenzione con il Cc·mune di
:
Lettere, avente:: ad oggetto incarichi contjnuativi, ir. regime di
rapporto libero-professionale, nel settore dei lavori puhi: li ci.
Si pone, allo stato, dunque, la necessità dj
:l.CCertlre
•
I' eventUale sussistenz..l di una situazione di inCOIILJl<ttibilità in
capo all'ing. Di Nola e di verificare quali possano)
~:ssere
le
relative conseguenze.
Giova premettere, in linea di principio, che :h i doveri
del pubblico dipeodcnr.e assmnono maggiore rilievo ·~ rrdli della
.•
fedeltà e della diligenza, i quali si traducono nell'ultertc ;~ dovere
di esclusività della prestazione; doveri che, ovvhmcntc, ai
i
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....... (•• ~~..~-... - ................ .,.-· · · · ..•.
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•. / J,w.
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SIUO l AEDO VIOLANTE .
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estendono anche al dipeudente, il quale sia
stato
~::J:;peso
dal
servizio per farti che, ove confermati nel giudizio p;;: ~le, hanno
incrinato
l'indefettibile
rapporto
:fiduc::ìu· io
con
l' Amministtazio.o.e di appartenenza.
Lo stato di sospcmsione del rapporto, iDfatt:i, non vale a
sonram: il dipendente dall'osservanza dei prccipl.i doveri di
ufficio, né, di conseguenza, ad esimerlo dal soggiacex : :JJ. disposto
di
çui
all'art. 58, comma 7, del D.Lgs. n. 29/93. l1uldòvc è
imposta l'autorizzaziOlle preventiva per l'ISSUIIZione d incarichi
esulanti dal rapporto di servizio.
n dovere di fedeltà comporta l'obbligo .~i curaxe e
.•
sc:-virc, nel disimpegno delle mansioni proprie deL, qualifica
assegnala, escl1JSivamente l'Amministrazione da cui S" ;li pende.
..
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::.:·-'•-_;.~.-~
-~:::IAW.
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SIUO " AEDO viOLANTE
·.'
•
COil'elativamcnte, il dovere di diligenza ·comporta
'-
1'obbligo di adempi= con puntualità, cura, impegno e ordine alle
mansioni in modo da fornire il massimo rendimento.
La disciplina delle incolllpatibilità co~tuis•e U logico e
:
CODSeguenzia!e corollario di ta!ì fondamentali princb i
sua fonte disciplìDalrice nell'art. 58 del DLgs. n_
l!
trova la
29'~'3,
il quale
rùrvia espressamente, per quanto non disposto, al test(• JJlÌco sugli
impiegati civili dello Stato, approvato con D .P .R. n. 3 '~ 7,
Sulla base della normativa richiamata, l'ing. Dì Noia, in
costanza
del rapporto
di
impiego
con
il O.•aune di
Castellaauiwre, pure temporaneamente sospeso, in
.•
a.:t~
della
definizione dei giudizi penali in cui è coinvolto, ha as ;urto, senza
ottene:e la prescritta e preventiva
autori.zzazione
=----
un'attività
..
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s
•.
estranea ai propri doveri istitll:zionali che, pur 110!1-assolLltllalcnte
incompatibile con il servizio (nel qual caso si sarebbe •!Crlficata
1111a causa automatica di
decadenza dall'impiego cc ar:. 63 D.P.R.
n. 3i57), certamente rientra nel novero degli inc:t:i ::hi extra-
:
istituzionali da sottopoae a previa al.1trnizzazione dc:la P.A. Si
pteSCinde da un'indagine re.llttiva alla oatura della
-.
c::o·w~onc:
stipulata e del sottcso tapporto.
Peraltro, l'art. 58 del D Lgs. n. 29/93, in r. cmbinato
disposte cc.n il comma 61 della L. n.· 661/96. p=- e :1..., per .il
dipeodente che abbia svolto o svolga incariciJi m:ribui :i i:l difetto
di autorizzazione dell'AmmiDist:razione di appartenenza, una.
.•
dovuto debba essere versato, a cura r:iell'Eme erogaut~ o dello
.
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stesso dipendente
percettore, nel conto dell'entrata ~ ::1. bilancio
dell' Amministzazione di appanenenza per essere .:hstinato ad
inciemcnto del fondo di produttività o equivalenti.
.
Nel prevcde:e tale sanzione prillcipale, t ir;tavÌa, la
disposizione richiamata fa espressamente salve l: più gravi
3Sl!Zi.oni previste per la violazione del principio d i :sclusività
della prestazione lavorativa, nonché la responsabilità :i:s;:iplinare.
Ricollcgandosi a tali antooome ccn.scgucnz e il comma
61 sopra mc::nzionato, dal canto suo, ha previsto che :.~, l'i.olazione
del divieto di cui al precedente comma 60, ossia la :i :.otrell2a di
una causa di incompatlòilità per cumulo di impieghi,
.•
~tdla
specie
di attività esterna, non ritualmente autori=.ti, costi h: ÌGa\ giusta
.....
.'·.JL.
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SJUO
~AEDO~
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l-v-~
c:ausa di ~ tn'impiego, prmo esperirncaùJ di apposìto
~~
:~XQCedimento
disciplinare.
All'uopo appare opportuno un richiamo t::::\CWJlc alla
no= posta dall'art. S8, con particolare riguardo al ccnuna 7, che
dispone: "i dipendenti pubblici non possorw s:voige:·" incarichi
retribuiti che non siano stati canferiti o previamente .: mtoriz::ati
inossuvan:;;a del dtviet0, . salve le più gravi sarrzio ~ ' e }.~
·•
restando la responsabilità disciplinare. il carnpenso do•. lliiO per le
prestazioni eventualmenie svolte ckve essere
verstltt~
r:k/l 'erogante o, In difetto, del percello1'e, nel colfl()
a cura
,~., fi 'muata
..
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· · . . j Aw. SIUO l. AEDO VlOLAN'T'E:
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per essere destinato ad tncrement!J del fondo
di pi~imMtà o di
fondi equivalenti "
A ciò deve aggiungersi che va ulterior.mentc• ,•aiutata la
portata della dichia:razione resa dall'ing. Di Nola s<glli!lamco:te
·-
nell'art. 12 de.lla convenzione.
Nell'ipotesi che ci occupa, dunque, sembra C!,JlJ: .li.cabile la
sanzione del licenziamento senza preavviso, che le &;posizioni
contrattuali
t:a53ativamente
riconducono
genericamente
alle
enumerate e tali da non cor s-:uti.re
prosecuzione, neppure provvisoria, del l apporto di lavN
.•
·,
v.tolaziODi
la
J.
Per quanta riguarda la possibilità di c.i::porre la
-
···~
''···.
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di cinque anni previsti per effetto della · :penc~nza dei
procedimc:1ti penali, qualom questi non sì siano ancmu conclusi
cun sentenza definitiva e nel frattempo insorta 11. :mancanza
cOIJSistente nella rilevata viola.-:ione dei doveri di
subo·~clnazione
di cui innanzi vale qui la pena di riportare quanto e rnerge dal
testo
di CARlNCI e D' ANTONA: "Dopo I 'entrata in l'o'gore del
D.Lgs n. 29193, la sospensio111t cautelativa è stata ritem.JoJ..!. come
Ml
settore privmo
-
espressione
del porer"
dell'amministrazione (SALOMONE 1999, 180 e 181),
(Jll(;}ze
in assenza di contratto collettivo: pertanto,
direttivo
~.:·ercilabile
m n~~onc=a di
disciplina contrarr.zaie o legale, la sospensione ,. :J!Ileiativa
comporterà in ogni c:rso ti dirttto al
traJlQ11 é'•tro,
fino
all'archiviazione o all'Qpplica::ione di una sanzior.e. In base
•
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all'art 9, c. 2, L. 7.2.1990, n. 19 la soapenslòne- ctn:relare per
procedinremo penale 110n può 1111fJertJI'B i cinque anni: al termine
di questo periodo, se il processo penale non si è QIICcr,;: concluso
.~
-
.con
senlent:a . àejinfttva,
un'ulteriore
soo~pensione
l'amminislrazione
puà
disporre
cauJelaiiva facoltativa ,,,,. "gravi
motivi" (Corte Cost., 24.10.95 n. 447). l contraili coi'l~·· ifvi hanno
lllttavia disciplinato la sospensione cautelativa (ad ese.l~rJìo nella
sanità e nel Ministeri) per t/ Ct130 di pendenza di un p1 c• c.~dimen!o
penale con rinvio a giudizio per faJti conn.essi al
:~;;porto
di
lavoro e per cui è previste il licenziamento; è pre-•ùta poi la
possibilità "di prolungare" la
SospensiOl'le
cautelar.! tJJ b03e a
requisiti di cui turtora è incerta l 'indtvidua.."'ione ti'. rinvia a
PEU.ACANI G. 1999. B.. 421; SALOMONE 199t;:. Per la
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Aw. SIUO l. AEDO Vla..ANTE
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sospensione cautelare disciplinata per legge ·o-per
~rmtrauo
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pri!Vede che, in caso di successiva adozione del'a sanzione,
l'efficacia del provvedirmmto disciplinare decorru 'fall 'Inizio
della sospe11Sione stessa e non dalla data del pr-:;o 'l>edtmento
disciplinare di destituzione (o dell'evetlillaie sentm:1.a penale
irrrwocabile) (CdS, Sez. VI. 29.9.1998 n. 1322) (cfr. :l lavoro alle
dipende= delle AmnliDistrazioni pubbliche, F. Ca:ill.ci e M.
D'An1ona, Giuffrè Editom, Milano, 2000).
Deve, inol1rc, essere sottolineato, in :elazion~ al rapporto
con il Com.une di Lettere, beneficiario delle prestazio-:Ji dell'Ing.
Di Nola, che lo stesso è incorso nella violazione del c:c lJUIIa 8 del
·'
citalO art. 58 D.Lgs. n. 29193, secondo cui
ammt11istl'azioni
1'1011
uz 1
1'JIIbbllche
po#Ono conferire incarichi re.'rlbuiti a
-··--
1111 U.L;J
.,r_:s)'i.
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dipe111Ùlnti di altre A.rnmi11istrazioni pubbliche' sen::t. la previa
dipendenti nessi Salve le più grUIJi s1111Zioni, il coriflli.Jmmto dei
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predetti incarichi, senza la pr.wla f1Jitarlzzarions, ca ;tituisce in
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ogni CtJSo tnfrazions dtsctplinare per il funzionario ,-, Jpor.sabile
del procedimento (del Comune di Lettere -n.d.r.)· i.' relativo
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prowedimenro è nullo di diritto. In tal caso l'lmpc•r•o previsto,
come corrisperrtvo dell'incarico.
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Finnati all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Gaetano Cimmino
F.to Dott. Vincenzo Lissa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal responsabile
dell'ufficio Albo Pretorio on line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art.I24 del D.Lgs.I8 agosto 2000, n. 267
F.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE
O Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.
O Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.l34,
comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Il presente provvedimento viene assegnato a :
IL SEGRETARIO GENERALE