città di castellamm:are di stabia - Comune di Castellammare di Stabia
Transcript
città di castellamm:are di stabia - Comune di Castellammare di Stabia
CITTÀ DI CASTELLAMM:ARE DI STABIA Provincia di Napoli COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE -10 N. seduta del24/05/2012 OGGETTO: Giudizio ex dipendente ing.Giuseppe DI NOLA - Comune di Castellammare di Stabia.Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. L'anno duemiladodici, addì, ventiquattro del mese di maggio in Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari a seguito di avvisi notificati a nonna di legge e dello statuto comunale, e giusta convocazione prot. n.24062 in data 21105/2012 si è riunito in seduta straordinaria pubblica ed in prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Consigliere Dr. Gaetano Cimmino e con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Vincenzo LISSA. ass. pres. pres. ass Sindaco Bobbio Luigi l) Alfano Antonio 2) Amodio Michele 3) Apuzzo Maurizio 4) Carrillo Antonio 5) Cascone Ciro x x x x x x 7 Cimmino Gaetano IO) Cuomo Domenico Il) D'A puzzo Mario 12) De Iulio Massimiliano 13) Esposito Aldo 14) Esposito F. sco Saveri o 15) Esposito Lorenzo In complesso N.25 18) !ovino Francesco 20) Melisse Eduardo 21) Mercatelli Giuseppe 22) Napoli Catello 23) Pane Uroberto x x x x x x x x consiglieri presenti e N 6 Scrutatori delle votazioni, i sigg. x x x 19) Maiello Anna Maria x 8) Corrado Nicola 9) Costagliola Michele 17) Gargiulo Catello x 6) Ciliberto Maria Rita x 16) Federico Antonio 24) Pannullo Antonio 25) Russo Salvatore 26) Scevola Anna x x x x x x x x x 27) Sicignano Antonio 28) Ungaro Vincenzo 29) Vozza Salvatore 30) Zingone Alessandro assenti. x x CITIÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA PROVINCIA DI NAPOLI Settore Affari Generali-Risorse Umane Oggetto: Giudizio ex dipendente Ing. Giuseppe Di Nola - Comune di Cimare di Stabia. Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. RELAZIONE ISTRUTTORIA Con nota n. 580 del 02111111 l'Ufficio Legale ha trasmesso la decisione n. 18829 del 15/09/2011 della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal Comune di Castellammare di Stabia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2520/2007 , che condannava il Comune a reintegrare l'Ing. Giuseppe Di Nola nell'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, in uno alla refusione delle competenze retributive arretrate, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo. Si fa presente che in data 18/02/2010 lo scrivente Ufficio ha predisposto proposta di deliberazione per Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai fini di dar esecuzione alla sentenza n. 2520/2007 della Corte di Appello di Napoli. Tale proposta, nonostante correttamente formulata, posta l'esecutività della sentenza della Corte di Appello, fu restituita all'ufficio senza approvazione da parte del competente ufficio addetto al Consiglio Comunale. In ogni caso era stato proposto ricorso per Cassazione, da cui la decisione su cui si fonda la presente proposta di provvedimento. Occorre, in primo luogo riassumere i fatti in questione: Con Sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa nel giudizio promosso dall'Ing. Giuseppe Di Nola contro il Comune di Castellammare di Stabia, in riforma della Sentenza n.ro 1669/2005, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Federico Bile, condannava il Comune di Castellammare di Stabia: 1.previo annullamento del recesso dal rapporto di lavoro, alla reintegrazione dell'Ing. Giuseppe Di Nola nel posto di dirigente di area tecnica comunale; 2.al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di somma corrispondente alle retribuzioni globali di fatto, commisurata all'ultima mensilità percepita, calcolata dalla data del recesso fino a quella della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pagma ~ 3.alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, quantificate in Euro 2500,00, di cui Euro 1300,00 per onorario, per il primo grado; in Euro 3500,00, di cui Euro 2700,00 per onorario, per il grado di appello. Giova precisare che l'interessato era stato rimosso dall'incarico ricoperto presso il Municipio a seguito di procedimento di recesso dal rapporto di lavoro, attivato dal Comune di Castellammare di Stabia, per giusta causa; in particolare il Comune aveva contestato all'interessato l'aver sottoscritto ed eseguito, senza la prescritta autorizzazione del competente organo del comune di appartenenza, convenzione per l'espletamento di prestazioni professionali di consulenza con il Comune di Lettere, Provincia di Napoli; il fatto risultava accertato in base alla stessa comunicazione del Comune di Lettere, che si allega alla presente. Tale circostanza comportava la violazione del divieto, di cui al combinato disposto dell'art. 58, D.Lgs 29/1993 (oggi art.53, D.Lgs 165/2001) e dell'art. l, comma 62°, L.66211996, che qualificando tale fattispecie giusta causa di licenziamento, prevede obbligo del datore di lavoro pubblico di recedere dal rapporto, oltre che di provvedere al recupero delle somme corrispondenti al compenso economico a percepirsi dall'interessato per l'opera professionale non autorizzata svolta a favore dell'ente terzo citato. Il procedimento attivato dal Comune, pertanto, non costltmva procedimento disciplinare all'esito del quale irrogare la sanzione tassativamente prescritta dalla legge, ma procedimento amministrativo, teso a formalizzare l'intervenuta integrazione della giusta causa di licenziamento occorsa nel caso concreto; con evidente netta differenziazione delle due diverse tipologie di procedimento da attivarsi in via consequenziale. Quanto detto veniva suggerito al Comune-datore di lavoro dall'allegato parere legale reso a favore del Comune dai consulenti prò tempore, individuati nelle persone degli Avvocati Silio Italico Aedo e Giancarlo Violante, foro di Napoli; tale parere, reso noto con comunicazione del 29.1.2001, confermava la corrispondenza dell'evento accertato a fattispecie di giusta causa di licenziamento, con obbligo di attivazione del procedimento previsto dal contratto della separata area dirigenziale degli enti locali per tale caso, escludendo, dunque, la qualificazione di violazione del codice disciplinare per la circostanza occorsa nei fatti; a tale qualificazione della fattispecie era fatto conseguire il relativo procedimento sanzionatorio, previsto dal C.C.N.L. in competenza del Sindaco, all'epoca dei fatti. Perciò, in conseguenza del citato parere, veniva approvata deliberazione della Giunta Municipale n.ro 44 del 19.3.2001, con la quale veniva formalmente preso atto della ricorrenza dei presupposti utili al recesso per giusta causa di licenziamento, nonché della circostanza che, in via conseguenziale, il Sindaco, nell'ambito delle competenze che tale tipologia di procedimento, a differenza di quello disciplinare, riservava alla propria persona, avrebbe emanato decreto in tal senso; infatti, in esecuzione di tale deliberazione veniva emanato il Decreto Sindacale n.ro 12886 del 19.3.2001, disponente il recesso dal rapporto di lavoro con l'lng Di Nola. Il procedimento veniva, pertanto, attivato con ogni fase prevista dalla relativa disciplina e culminava nel recesso dal rapporto di lavoro; tale recesso veniva impugnato dall'interessato innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, sia in sede cautelare, che di merito, all'esito della prescritta riassunzione; le pronunce rese dal Tribunale adito, sia in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c, che di reclamo ex art. 669 decies c.p.c, nonché in sede di merito, esitarono tutte in senso favorevole al Comune, confermando in ogni relativa parte la qualificazione della _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pagina 2 -. fattispecie, quale giusta causa di licenziamento, come la regolarità ed esattezza del procedimento attivato. L'appello proposto dall'interessato innanzi la Corte di ~ppello di Napoli h~, in~ec~, annullato la decisione di primo grado, in quanto ha ntenuto che alla _fattispec~e 1~ questione dovesse essere applicata la procedura prevista dal CCNL m matena di irrogazione di sanzioni disciplinari; In particolare, la Corte di Appello di Napo!i ritenne di do_vers_i appl~care al caso de quo l'art. 55 D.lvo 165/2001 il quale, pero, era entrato m vigore Il 25/05/2001 a seguito di intervenuta pubblicazione del D.lvo 165/01 nella G.U. del 09/05/2001; Il provvedimento di recesso censurato, invece, essendo stato adottato il 19/03/2001 doveva essere giustamente ricondotto alla disciplina legale previgente l'entrata in vigore del D.lvo 165/2001 e dunque, del D.lvo 29/1993. Alla evidente criticità di tale parte della motivazione della decisione di Appello doveva aggiungersi la circostanza che, con il provvedimento in questione, il Comune non adottava le decisioni discrezionali tipiche del procedimento disciplinari, ma quella imperativa e preordinata, derivante dall'art. l comma 58 e 61 della Legge 662/96. Perciò, era adottata diversa procedura normativamente prevista in via espressa per la tipologia di cosa ricorrente in fatto. La decisione della Corte di Appello fu, perciò oggetto di impugnativa, anche e soprattutto alla luce del fatto che il tribunale adito in primo grado aveva confermato il procedimento seguito dal Comune in ben tre decisioni, ovvero le due cautelari, con cui erano stati rigettati il ricorso cautelare ed il reclamo proposto avverso le decisioni di rigetto del ricorso, e la terza di merito, con cui era stata rigettata l'impugnativa del recesso del rapporto. La Corte di Cassazione si esprimeva con decisione favorevole alla parte avversa senza, però, giungere in alcun modo al superamento dell'evidente esistenza, nella normativa di diritto di due distinte tipologie di procedimento che, al tempo dei fatti, vigevano per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, rispetto a quella della presa d'atto della ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, espressamente prevista dalla legge. La Corte di Cassazione, infatti, si limita a ritenere applicabile la normativa di principio, imponente la previsione di procedure connotate da garanzia della posizione del dipendente, ritenendo che solo quella tipica del procedimento disciplinare possa realizzare la concreta attuazione di tali garanzie. La Corte di Cassazione non tiene conto che anche il procedimento previsto dalla legge 662/96, in combinato disposto con il D.lvo 29/93 vigente al tempo dell'adozione del provvedimento censurato offriva tale cautela a beneficio del dipendente, posto che quest'ultimo ebbe concreta occasione di voler tutelare la propria posizione, attraverso la partecipazione al procedimento, assistito da proprio legale, facendo dunque, valere la propria posizione e, del resto, mai contestando l'iter procedurale, ma limitandosi a dedurre che non ricorrevano i presupposti di fatto per giungere al recesso del rapporto. Inoltre, il procedimento seguito dal Comune, in conformità della richiamata normativa vieppiù suggerito dal parere legale acquisito dai consulenti dello studio Violante deponevano nel senso della competenza del Sindaco che adotti il provvedimento sulla richiamata deliberazione giuntale. L'intervenuta decisione definiti va e, con essa, l'impossibilità di procedere ad ulteriori impugnative giudiziarie, non forniscono al comune procedure di contestazioni della non condivisibile sentenza pronunciata, costringendolo ad inevitabile ottemperanza. --------------------------------------------------------Pa~na 3 Sotto il profilo della reintegrazione, la sentenza della Corte di Appello è stata, da subito, ottemperata con conseguente riammissione in servizio dell'interessato. Si precisa che con la nota n. 52802 del 05/12/2011 l'Avv. Nunzio Rizzo, legale dell'Ing. Giuseppe Di Nola nel trasmettere la nota spese legali ha fatto presente che le somme da corrispondere all'ex dipendente a titolo risarcitorio ammontano ad € 465.232,62 oltre a ci valutazione monetaria ed interessi legali. Con nota n. 05 del 24/0112012 il Sig. Assessore al Bilancio Finanza e Affari Legali e Contenzioso, Avv. Giuseppe Cannavale ha invitato l'Ufficio Stipendi a predisporre i conteggi delle indennità dovute, commisurate all'ultima mensilità percepita dallo stesso dipendente, così come espressamente sancito dalla Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 2320 del2113/2007. L'Ufficio Stipendi ha operato in tal senso predisponendo l'allegato prospetto contabile da cui si evince, che le somme da liquidare ammontano ad € 188.758,69 comprensive degli interessi legali al 31/0112012, e degli oneri riflessi a carico dell'Ente. Inoltre bisogna aggiungere le spese legali relative alla sentenza di I - II e III grado che ammontano ad € 8.020,00. Detto importo va maggiorato del 12,5% per rimborso spese generali (€ 1.002,00) , del 4% per contributo Cassa Avvocati (€ 320,80) e dell'IV A al 21% sul totale (€1.961,82) , per una somma totale di € 11.304,62. Deve anche essere liquidata la fattura dell'Avv. Riccardo Lorini a saldo delle prestazioni rese per € 1.434,79 al netto della ritenuta d'acconto di € 271,13 Per cui la spesa complessiva ammonta ad € 201.769,20 La spesa sarà imputata al cap. Bilancio_ _ __ Addì U~, D{ 2J /i; ______________________________________________________ pagina 4 Oggetto: Oggetto: Giudizio ex dipendente Ing. Giuseppe Di Nola - Comune di Cimare di Stabia. Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. IL DIRIGENTE Letta e condivisa la relazione istruttoria; Vista la decisione n. 18829 del 15/09/2011 della Suprema Corte di Cassazione, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; Vista la sentenza della Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, n. 2520 del 21.3.2007; Visto il parere dell'Avv. Silvio Aedo Violante; Vista la nota n. 05 del 24/0112012 del Sig. Assessore al Bilancio Finanza e Affari Legali e Contenzioso, Avv. G. Cannavale; Visto il prospetto economico allegato per € 188.758,69 comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali, degli interessi legali; Vista la nota relativa alle spesi legali dell'Avv. Nunzio Rizzo, legale dell'Ing. Giuseppe Di Nola relative ai tre gradi di giudizio per € 11.304,62; Vista la fattura a saldo dell'Avv. Riccardo Lorini per € 1.434,79 al netto della ritenuta d'acconto di € 271,13 ; Propone che il Consiglio adotti il presente provvedimento di riavvio del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla predetta sentenza esecutiva, oltre le spese legali, per la spesa complessiva di € 201.769,20Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241 /90 il responsabile del procedimento è il Sig. Raffaele Elefante .. Addì- - - - / • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;pagma 5 Relaziona sull'argomento l'Assessore Giuseppe Cannavale. Il tutto come risulta dal resoconto letterale agli atti. Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente sottopone ai voti del Consiglio il provvedimento in esame. IL CONSIGLIO COMUNALE Letta la relazione istruttoria; Visto l'art. 194 del D.Leg.vo 267/00 comma llett.a; Preso atto della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro n. 2520 del 21.3.2007, nel giudizio ing. Di Nola Giuseppe; Preso atto della Decisione n. 18829 del 15 settembre 2011 della Suprema Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune contro la sentenza predetta; Visti i prospetti elaborati dal servizio Stipendi;_ Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo n. 267/ 00; Ritenuto di dover provvedere nel merito del legittimo riconoscimento, quale debito fuori bilancio, delle somme derivanti dalla sentenza sopra richiamata, oltre le spese legali; Con 25 voti favorevoli espressi per appello nominale, all'unanimità dei presenti; DELIBERA l)di approvare e fare propria la relazione istruttoria; 2)di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma l lett. A del D. Leg.vo n. 267/00 il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2520/07, passata in giudicato con Decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 18829 dell5 settembre 2011, fmalizzata al: );> );> );> );> al risarcimento del danno a favore dell'ing. Di Nola Giuseppe nella misura di una indennità corrispondente alle retribuzioni globali di fatto, commisurata all'ultima mensilità percepita, calcolata dalla data del recesso fino a quella della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i relativo periodo, per un totale di € 188.758,69 come dettagliati nella relazione istruttoria (cifra comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'ente e degli interessi legali); al pagamento delle spese processuali cui il Comune è stato condannato ammontanti complessivamente ad euro 11.304,62 per le spese di giudizio di l o, 2° e 3°grado comprensive di spese generali IV A e C.p.a .; Al pagamento della fattura a saldo dell'Avv. Riccardo Lorini per € 1.434,79 al netto della ritenuta d'acconto di € 271,13; La spesa complessiva da impegnare comprese le spese legali di € 201.769,20 fara carico al cap. ------ Bi!. ---------_ 3) Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, dall'esito unanime favorevole il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs 267/2000. _______________________________________________________ pagma 6 Città di Castellammare di Stabia Provincia di Napoli SETIORE AA.GG.-RISORSE UMANE Via Raiola, 50- Tel 081/3900637- Fax. 081/3900636 Giudizio ex dipendente Ing.DI NOLA Giuseppe - Comune di Castellammare di Stabia.Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Vista la proposta di deliberazione del C.C.no _ _del _ _ _ _ _ ad oggetto: -. Il Responsabile del Servizio personale esprime, ai sensi dell' art.49, comma l del D.L. vo n° 267 del 18/08/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta : Parere favorevole. Sede, lì 03/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (vrY~ o;J/\_ Il Dirigente del Settore Risorse Umane conferma il parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta espresso dal Responsabile del Servizio. Sede, lì 03/02/2012 ILDIRIGEN SORSE UMANE ~~· Il Dirigente del Settore Economico Finanziario esprime ai sensi dell'art.49, comma l del D.Lvo no 267 del 18/08/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: Sede lì ' b-j-}i)lj I one N.B. = la copertura finanziaria è riportata nel~!fegato prospetto del Settore Economico Finanziario. CERTIFICATO DI IMPEGNO CJ\.STELLAMMARE DI STABIA Esercizio T EPF F s I Cap. Art. 1986 2012 2012 Numero Cod.Mec. 3 1010208 Data 747 06/02/2012 Proposta PI Provvedimen~o cc 10 06/02/2012 10 24/05/2012 Esecutivita' Giudizio ex dipendente ing.Giuseppe Di NOLA - Comune di Castellammare di Stabia.Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Soggetto Importo 201.769,20 Previsione 500.000,00 Impegnato 208.482,16 Differenza 291.517,84 Settore Economico-finanziario l 1 istruttore 1986 3 l 2012 Sebiti fuori bilancio finanziati con Cap.767 - 794 - 2220/1 E CERTIFICATO DI IMPEGNO CASTELLAMMARE DI STABIA Esercizio --------2008 EPF T F s I 2008 l 01 02 08 Cap. Art. 1986 Cod.Mec. 3 1010208 Numero Data --------- ---------615 10/04/2008 Proposta Provvedimento Esecutivita' PI 31/03/2008 cc SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 3A UNITA' N.2520 DEL 21.03.07.GIUDIZIO INGEGNERE DI NOLA GIUSEPPE COMUNE DI C.MARE DI STABIA : RICONOSCIMENTO DENITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA l, LETT.A) D. LVO N. 267/2000 Soggetto Importo 198.421,39 Previsione 380.000,00 Impegnato 245.573,48 Differenza 134.426,52 Settore Economico-finanziario l'istruttore 1986 3 l 2008 Debiti fuori bilancio finanziati con Cap.767 - 794 - 2220/1 E :az :90 CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Nepoll Assessorato Bilancio -Finanze- Affari Legali e Contenzioso .. . . .. ProC. nr. 05 del 2.lt - o .-l- 2.0.( Z.. Al Dirigente Setton Affari Generali Dott. ViHeDZO Baitiael.li In merito al Giudizio ex dipendente fog. Giuseppe Di Nola, si invita la S.Y. a prcdispurrc il contc!!gio delle indennità dovute. commisurate all'ultima IIICIIllilità percepita dallo lltesso dipendente, cosi come "sprcssamenlll saaeito dalla Suprema Corte di Appello di Napoli con Sentenza nr. 2320 de12!.03.2007 . ••• A w. rd CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA SETTORE AFFARI GENERALI- RISORSE UMANE Via Raiola, 44- Te! 08113900637- Fax. 08113900635 31/01/2012 Prot.nY-f_ Al Sig. Vice Sindaco avv. Giuseppe CANNA VALE sede Oggetto: Giudizio ex dipendente ing. DI NOLA Giuseppe In riscontro alla Vs. nota n. 05 del 24/01/2012, pari oggetto, in allegato si trasmette il conteggio sviluppato dal responsabile del Servizio Stipendi sulla scorta di quanto dettato dalla S. V. e così come sancito nella sentenza della Corte di Appello di Napoli no 2320 del21/03/2007. In merito si precisa, così come già comunicato verbalmente nell'incontro avuto, che l'ultima mensilità percepita dall'ing. Di Nola nel mese di marzo 2001 era erogata al 50% in quanto il dipendente risultava in sospensione dal servizio e, pertanto, era beneficiario esclusivamente dell'assegno alimentare pari, appunto, al 50% delle voci stipendiali di base. Pertanto, si prega restituire la delibera in suo possesso al fine di apportare le modifiche relative al trattamento economico. ./ J .. ~ SCHEMA CONTEGGIO ARRETTRATI DI NOLA GIUSEPPE SULLA BASE DELL'ULTIMO STIPENDIO PERCEPITO AL 31/03/2001 stipendio base x 13° mensilità (comprensivo di IIS) ULTIMO STIPENDIO BASE PERCEPITO ARRETRATI DAL 01/04/2001 AL 30/06/2007 COMPRENSIVI Dl1r € 1.388,60 stipendio base x 13° mensilità (comprensivo di IIS) RIA TOT. STIPENDIO € 99,22 RIA € 1.487,82 SORTA CAPITALE INTERESSI CALCOLATI AL 31/01/2012 2001 (MESI10) € 13.886,00 € 992,20 € 14.878,20 €4.066,56 2002 € 18.051,80 € 1.289,86 € 19.341,66 €4.776,75 2003 € 18.051,80 € 1.289,86 € 19.341,66 €4.196,50 2004 € 18.051,80 € 1.289,86 € 19.341,66 € 3.616,52 2005 € 18.051,80 € 1.289,86 € 19.341,66 € 3.132,98 2006 € 18.051,80 € 1.289,86 € 19.341,66 € 2.649,43 2007 (MESI 6) € 8.331,60 € 595,32 € 8.926,92 €999,64 € 112.476,60 € 8.036,82 € 120.513,42 € 23.438,38 TOTALE DA LIQUIDARE .· ., TOTALE ' € 18.944,761 l € 24.118,41 € 23.538,16 € 22.958,18 € 22.474,64 € 21.991,09 € 9.926,56 € 143.951,80 ~ ,., ONERI A CARICO ENTE DA PREVEDERE CPDEL € 28.682,19 INADEL IRAP INAIL € 3.470,79 € 10.243,64 € 2.410,27 - €44.806,89 TOTALE -- RIEPILOGO SORTA CAPITALE INTERESSI ONERI A CARICO ENTE TOTALE DA IMPEGNARE !sEDE, 30/01/2012 l . ' € 120.513,42 € 23.438,38 €44.806,89 € 188.758,69 • P.1/1 A:257 13-DIC-2011 12:11 Da: .. @1 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) AVVOCATURA Vio R. Rqjo/4, 44 (Paku.zll Dl Nola)- TeL 081 3900 455-456-458 =Fax 081 3900 457 Prot .n. 580 Addì, 211112011 Dirigente Risorse Um1111e DoU. Vincen:o BaltineUi E, p. c. Assessore al Contenr.io~·u AlltUJSIJore alw Finanr.e Dirigente Servir.i Finanr.iari SEDI • Oggetw:contenr.ioao Comune di castellammare di Stabio u dipendente Ing. Giuseppe Di Nola. Si rende noto che con la allegata decisione della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è stato respinto il ricorso proposto dal Comune di Castellaml11llre di Stabia avverso la Sentenza della Cone di Appello di Napoli, che condannava il Comune a reintegrare l'Ing. Giuseppe Di Nola nell'incarico di dirigente di ufficio tecnico comunale, in uno alla refusione delle competenze retributive arretrate; a maggior ragione, pertanto, va proseguito il procedimento di ottemperanza a tale decisione. avviato dallo scrivente con predisposizione del relativo atto, al tempo, in cui ero dirigente del settore del personale, e che si apprende non cRRere stato ancora proposto c, dunque, approvato dal competente Consiglio Comunale; in ordine alla quantificazione degli imponi dovuti. in ossequiosa aderenza alla sentenza di secondo grado, lo scrivente rinvia n quanto già in passato dedotto in merito in sede di parere legule e di redazione della relazione istruttoria al provvedimento. Distinti saluti. IIVoctllo Municipale Capo Donatangelo Cancelmr> CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) Presidenza del Consiglio Comunale Al Sig. Sindaco All'Ufficio di Segreteria Generale Oggetto: Trasmissione verbale della I Commissione consiliare. Si trasmette, in allegato, verbale della I Commissione - Finanze con parere favorevole del provvedimento: • Giudizio ex dipendente Ing. Di Nola Giuseppe - Comune di Castellammare di Stabia. Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Castellammare, 16.03.2012 La Responsabile M. T~st Gallinari b~~ CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli I Commissione- Finanze (Finanze- Programmazione economico-finanziaria- Patrimonio- Aziende Partecipate- Affari legali- Macchina comunale) Pro!. n.ll del 15.03.2012 • Presidenza del Consiglio Comunale OGGETTO: Trasmissione debito fuori bilancio licenziato In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la I Commissione ha dscusso e licenziato con parere favorevole il giorno 14.03.2012 verbale n.224 il seguente debito fuori bilancio: l. Giudizio ex dipendente ing. Giuseppe Di Nola - Comune di CIMare Decisione della Corte di Cassazione. Riconoscimento debito fuori bilancio Il Segretario della I Commissione ( Salv. or ·) • 1 i 5 SfT. 2011 oggetto RBPUBBLICA ITALIANA IN NOMB DBL POPOLO ITALIANO LA CORTB SUPRBMA DI CASSAZIONB R.Q ••• 2166t/200i SBZIOIIB LAVORO ·- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente - Dott. ALESSANDRO DE RENZIS Dott. PAOLO STILE - Consigliere - Dott. GIULIO MAlSANO - Consigliere - Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SBJIT:IliZA sul ricorso 21664-2007 proposto da: COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARTORI ELLO GENTILE a, MASSIMO, presso lo studio dell'avvocato rappresentato difeso e dall'avvocato LORINI RICCARDO, giusta delega in atti; - ricorrente - 2011 co.atro 1729 DI NOLA GIUSEPPE, elettivamente PIAZZA DEL PARADISO 55, domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato Ud. 18/0S/2011 PU DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeSO\ dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti; - coatror1correDte - avverso la sentenza n. 2320/2007 della CORTE D 'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2007 R.G.N. 7157/06; udita ·- la udienza relazione del della causa svolta nella pubblica 18/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI; udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. / ,.. l - - •. l) • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 2320/07, depositata il 28 maggio 2007, accoglieva l'impugnazione proposta da Di Nola Giuseppe, nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 19 settembre 2005, e annullava il recesso intimato allo stesso il 19 marzo 2001, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e condannava il suddetto • Comune al risarcimento del danno nella misura di un'indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto (commisurate all'ultima mensilità percepita) dalla data del recesso fino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il relativo periodo. 2. Il Di Nola aveva adito il Tribunale proponendo domanda diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia del 19 marzo 200 l, con cui il rapporto di lavoro era stato risolto per giusta causa avendo egli assunto un incarico di consulenza professionale per il Comune di Lettere durante il periodo per il quale era in sospensione cautelare perché sottoposto a procedimento penale, ciò in violazione del divieto legislativo di cui all'art. l, commi 58-60, della legge n. 662 del 1996. 3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata in grado di appello il Comune di Castellammare di Stabia, prospettando due motivi di ricorso. 5. Resiste con controricorso il Di Nola, che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE l. Con il primo motivo di ricorso è prospettata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che dalle contestazioni e dal contenuto della lettera di licenziamento si rileva una responsabilità di carattere disciplinare del dirigente quale causa del recesso datoriale. Ed infatti la nota del Sindaco del 19 marzo 2001 esclude che si tratti di licenziamento disciplinare perché evidenzia che la convocazione del Di Nola non era stata parte del procedimento disciplinare di cui si lamentava l'omessa attuazione, bensì 3 come la stessa rientrasse nella procedura prevista dal CCNL, area separata dirigenziale, art. 27. Il ricorrente, quindi riporta per esteso la suddetta nota. 1.1. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte (cfr. Cass, ordinanza n. 2805 del 2011) il motivo di ricorso con cui -ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il ·- "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, moditicatìvo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. Nella fattispecie in esame il ricorrente offre una interpretazione diversa, rispetto a quella ritenuta dalla Corte d'Appello, della lettera con cui veniva comunicato il licenziamento, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi o decisivi, m relazione ai quali assumere carenza della motivazione. 2. Con il secondo motivo d'impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 162 del d.lgs. n. 267 del 2000, degli artt., 2, 53, 55 del d.lgs. n. 29 del 1993, dell'art. l, commi 58-61, della legge n. 662 del 1996, dell'art. 2119 del c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Espone il ricorrente che il Giudice di appello ha ritenuto intervenuta la violazione, ad opera del Comune, dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento di recesso. Tale disposizione non sarebbe stata correttamente applicata per più ragion-i., In primo luogo, il d.lgs. in questione era pubblicato sulla G.U. del 9 maggio 2001 ed entrava in vigore il 25 maggio 2001, laddove il provvedimento sindacale impugnato era datato 19 marzo 2001 e, quindi, ratione temporis, soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 29 del 1993. In secondo luogo, non erano applicabili alla fattispecie in esame le garanzie procedimentali da osservare in ordine al licenziamento, anche se intervenuto per giusta causa, poiché la sanzione irrogata era stabilita dalla legge, senza margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione e, dunque, in assenza di rischi di parzialità ad opera della PA, come poteva evincersi dall'esame dei commi 58-61 dell'art. l della legge n. 662 dell996 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 29 dell993. 4 li quesito di diritto ha il seguente tenore: se nella ipotesi di licenziamento intimato dalia pubblica amministrazione al proprio dipendente motivato da violazione delle nonne sulla incompatibilità di cui ali' art. 58, comma l, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 53 del d.lsg. n. 165 dei 200 l), il datore di lavoro non è tenuto al rispetto delle nonne di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 29 dei 1993 (oggi art. 55 del d.isg. n. 165.dei2011) sul procedimento disciplinare, in quanto applicabili. ._ 2.1. Il motivo non è fondato . Innanzitutto, va osservato che la previsione dell'applicabilità dell'art. 7, comma l, della legge n. 300 del 1970, era già contenuta nell'art. 59 del d.lsg. n. 29 del 1993, quest'ultima, fonte normativa che il ricorrente ritiene applicabile nella fattispecie in esame ratione temporis, ragione per la quale risulta priva di pregio la relativa doglianza. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, ed alla stregua dei principi da questa fissati, il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia o no incluso fra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, quando sia motivato da colpa o comunque da comportamento manchevole del lavoratore, deve intendersi di natura disciplinare e quindi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore medesimo dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa (Cass., sentenza n. 4521 del 1988). Con la sentenza 30 marzo 2007, n. 7880, le Sezioni Unite hanno posto in evidenza che una generalizzata estensione delle procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso trova la sua "ratio" non nelle caratteristiche del rapporto di lavoro, "ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell'aspetto economico, sulla stessa persona del lavoratore, ledendone talvolta, con il decoro e la • dignità, anche l'immagine in modo irreversibile". Con una recente pronuncia, questa Corte (Cass .• sentenza n. 8642 del 20 l O) ha, quindi, affermato. in materia di pubblico impiego contrattualizzato, che qualsiasi forma di contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o un giustificato motivo di recesso, ha natura antologicamente disciplinare e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla legge n. 300 del 1970, applicabile alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 5 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 200 l, e già richiamato, in particolare, come sopra detto, con riguardo all'art. 7, comma l, dal d.lgs. n. 29 del 1993. Perciò, il Comune doveva avviare le apposite procedure, come ritenuto dalla Corte d'Appello. 3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM ·. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di ; giudizio che liquida in euro (}(')r·ro vv ._.... per esborsi, euro 2000 per onorari, oltre spese l generali, IV A e CPA. Cosi deciso in Rom il 18 maggio 20 Il Il Presidente (ÀQu)~(l k ìù.. :t'' l 6 AVV. RICCARDO LORINI PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA TAVERNOLA, 133-80053 C.MARE DI STABIA TEL.08l/8718816 - FAX 08l/8725166 studioriccardolorini@libero. il PEC: riccardo.lorini@ordineavvocatita. i t i Città di Castellammare di )tabia l! 1 SEGRETER!A GF"'f.ll.,\Lf ···-···· -;-··- P. 1 8 OTT 2011 ~_J.. C.mare, li 14/10/2011 : .:); _ _ _ _ _ ,, ..- L - SPETT.LE COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA VIA RAIOLA-PAL.DI NOLA, 43 CASTELLAMMARE DI STABIA UQM-6-- ·80053 : Raccomandata R.R. COMUNE Cl ING. DI NOLA CASSAZIONE Faccio seguito alla mia de115.09.2011 per rimettervi copia integrale della sentenza resa dalla Corte di Cassazione. Allego, altresì la nota specifica analitica delle competenze maturate in favore dello studio e che ammontano ad €.602,64 per spese vive non imponibili e ad €.1. 705,00 per onorario, oltre oneri fissi 12,5%, cpa 4% ed iva 21%; Con la detrazione di quanto anticipato dall'Ente, come da mia fattura n. 22/2007 del 17/07/2007, il saldo ancora dovuto ammonta ad €. 1.434,79, al netto della ritenuta d'acconto di €.271,13, come da pro-forma che allego. Emetterò fattura fiscale ali' atto della liquidazione, alla quale vi prego provvedere con cortese sollecitudine. C~rd~i saluti lì'~ \ 'ò :_ -- ~i~. ::~·.1 J ___ .~ ... · -41.,521. 'PROTOCOLLO N. ·· ....... ' , Studio Legale' Avv. Riccardo Lorini -Patrocinio in Cassazione- ViaTavemola n"133, 80053 Castellammare di Slabla (NA) Tel. 081/8718816- Fax 08118725166 - Codice Fiscale: LRNRCR43S26C615W - Partila lva: 00582781217 C\mare di Stabia, Il 14/10/11 Spett.Ie:COMUNE CASTELLAMMARE DI STABIA P.zza Giovanni XXIII-80053 CASTELLA M , Pro-forma di P. IVA 01548131216 C.F. 01548131216 Fattura : Oggetto della Prestazione Professionale: Causa Civile: COMUNE CASTELLAMMARE DI STABIA c/ ING.GIUSEPPE DI NOLA DETERMINA 304/2007 l SALDO COMPETENZE l - l Diritti Procuratore Onorari € 1.205,00 Oneri Fissi 12,5% C.P.A. 4% Imponibile I.V.A. I.V.A. al21% ' Totale Ritenuta F. 20% Totale Anticipazioni Esenti ___ € 150,63 ,_ + + + € 54,23 - € 1.409,85 + € 296,07 - € 1.705,92 € 271,13 - € 1.434,79 + € 0,00 - € 1.434,79 Totale Fattura ---~--~---- € 0,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO N. RIZZO Avv. Nunzio Rizzo Centro Direzionale Isola G/8 Patrocmante in Cassazmne ·. Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Fabio Pusateri Amalia Rizzo Pierluigi Rizzo Nicoletta Rizzo Gianluca Sabatini MarcellaCosta Laura Testa Marcello di Sangro 80143. Napoli te!. 081.7877424 • 081.7877427 . 01 ~tM318 01 ~taDI3 111\\3 Prot. Entrata del 05/U/2011 fax. 081.7877429 Piazza del Popolo, 18 nr. 0052802 _ctassifi\\u\\\il\\1\UII\\\1\\\Il 00187- Roma te!. 06.36712301 fax. 06.36712501 Napoli, 30 novembre 2011 Spett.le Comune di Castellammare di Stabia Affari Generali Servizi Risorse Umane L C \;Jhc· ,p.. . c..r,t . L1 n~t /' Via Raiola, 44 <':;:..L. )A\.At. ~ 80053- Castellammare di Stabia (N A) G-_." ,) u. '.~.. l"'lv<o Racc.r.r. Ing. Giuseppe Di Nola .· In riscontro alla nota n. 49872 del 16.11 u.s. di Codesto Comune, specifico le ragioni creditori e dell'ing. Di Nola per spese legali, liquidate nella sentenza: l 0 grado di giudizio € 2.500,00 (sentenza Corte di Appello di Napoli 28.5.2007) 2° grado di giudizio 3° grado di giudizio € 3.500,00 € 2.020,00 (sentenza Cassazione) € 8.020,00 Detto importo finale va maggiorato del 12.5% per rimborso spese generali (€ 1.002,00), del 4% per contributo Cassa Avvocati (€ 320,80) e dell'IV A del 21% sul totale (€ 1.961 ,82). STUDIO LEGALE ASSOCIATO N. RIZZO Avv. Nunzio Rizzo Patroci1111nte m CnsaZ~one Centro Direzionale Isola G/8 Avv. Fabio Pusateri tel. 081.7877424-081.7877427 fax. 081.7877429 80143- Napoli Avv. Amalia Rizzo Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Pierluigi Rizzo Nicoletta Rizzo Gianluca Sabatini Marcella Costa Laura Testa Marcello di Sangro -. Piazza del Popolo, 18 00187- Roma tel. 06.36712301 Neli' occasione invito il Comune a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, corrispondendo ali 'ing. Di Nola il risarcimento danni pari alle retribuzioni globali di fatto del licenziamento alla reintegra, con il versamento altresì dei contributi previdenziali e assistenziali. A tal fine l'ing. Di Nola è creditore per la predetta causale dell'importo di € 465.232,62, riferito al periodo dal 2001 al 2007, importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi. Resto in attesa di assicurazioni al riguardo, precisando che, trascorsi quindici giorni dalla presente, l'ing. Di Nola sarà costretto a richiedere al Giudice del Lavoro di Torre Annunziata ingiunzione di pagamento. Con i migliori saluti. -· J.J.4~ 6.-C,lU-C::!Ot:Jr ", .... l ., ·. -- . IJt"'O I,.JI:.II o~lo..UI"or ,I.IY"11.,....,,., .. --------- ' o - Corte D'Appello di Napoli : Numero di ruolo gen81'81e: 7157/2006 Sez.ione: 02 Numerp di seziona: 2-42312006 OggetiD: Licenziamento tncividuale per gtuS1B causa Oeta Iscrizione: 2510712006 GiudiCe: MIGLIUCCI VALERIA Data prossima udienZa: : l. Appellante principale DI NOLA GIUSEPPE Appenato principale COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA Storico del fascicolo Data NgitltiUioM Codice utente JSCRmo,. RUOLO GENBW.E L 251071211011 FMCICOLO ASSEGHI\.'1'0 liLLA BellONE 02 OESIGIUITO GIUDICE MIGLIUCCI VALERIA E l'ISSATA PRII'M UDIENlAAL 21103/20G7 • RICHiesTO FASCICOLO PRI!CI!DENTE COMUN! DI~ DI ST- COST1TUITO l~ 1111112121107, DIFE 21110712000 151111112006 21103/2007 L.ETT0 OISPOSmiiO N. 252012007 l~ 21/0312G07 3010012007 DEP0$1T4T4 MINUT4 SENIENZA (DI8POSili\IO LElTO IN UDIEN2A 232l!t2 2210312007 21101112007 2511171:!006 15101112006 151011120011 11108/2008 11111l212007 151011121106 151111112006 1111112J21107 . S0~4WOC4TOCIINCEI.MOIXINAT4NGELO -- ESPOSITO AGRILLO MJAVE 11/iAVE 007) 301041l!007 21111l512007 DEPOSITATA (PIJB8LIC4TA) seNTENZA (DISPOSIT1\IO N. 232012007 LEITO IN lJDIEiaAt llliMMI2007 DATA PUIISUCAZIONE MODII'1CIIT4 DA 3111D412007 A 2810512007 2111115121JD7 NJAVE 2MI!I20D7 -VE l l :' .· l b-blU-C:lat:JI J..L•~ LJI""1• IJI:,I 1 • ._....._..,., ... ,,....-...,.,.,. --------- ' '?..?..?::?.(.Q} SENT. N ... R. G. N............................. . CRON. N........................ . REPUBBUCA ITALIANA !. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Dl APPELLO 01 NAPOU sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - composta dal Magistrati: Dott. Valeria : ~lgliuccl Presidente rei Dott. Rosa Artenzo Consigliere Dott. MariaVIttorli!l Papa Consigliere rtunlt'B In camera di consiglio ha pronunciato In grado di appello all'udienza del 21.3.2007 la seguente SENTENZA • nella causa civile Iscritta al numero 7157/2006 R.G. sezione lavoro, ver- tente . TRA Di Nola Giuseppe, rappr.to e difeso dall'avv. Nunzio Rizzo, presso cui è elett.te domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Is G/8 Appellante e Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Dirigente, p.t., rappr. e difeso dall'Avvocato Mul'!iclpale Donatangelo cancelmo , presso cui è elett.te domiciliato In C.mare di S~bla, via Raìola, 44, Palazzo di Nola, presso l'Avvocatura Municipale Appellato .Svolgimento del processo Con atto depositato In data 25.7.2006 ;· l DI Nola Giuseppe ha Impugnato la sentenza emessa dal Tribunale Torre Annunziata in data 19.9.2005 t:on rui era stata respinta la propria domanda diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dal Sindaco di Castellammare di ,. ; l b:Glu-c:t:~t:J r -l . ' -. .&.&•..,..1 LJI""to ~Il•'-"''"","' .,,.,,._.., ....... --------- - l' ' Stabia In data 19.3.2001, con cui n rapporto di lavoro era stato risolto per giusta causa avendo egli assunto un Incarico di consulenn professionale per ' il Comune di Lettere, durante Il periodo per Il quale era In. sospensione cau- ! telare perchè sottoposto a procedimento penale, ciò In violazione del divieto l= legislativo di cui all'art. 1, commi 58-60 della L. 662/1996. L'appellante ha dedotto che: A) Il giudicante non aveva esaminato le censure relative ai vizi della proce- dura che aveva condotto al recesso k1tlmato dal Sindaco. Infatti, precisa ; l'appellante, al sensi dell'art. 56 comma 4° dello Statuto comunale la i proposta al Sindaco cleve provenire dal Segretario comunale, mente nel- l l '·' la fattl5pecie il Sindaco aveva nominato quale respon·sablle del procedimento l'awocato munidpale. Inf)ltre, Il provvedimento non avrebbe potuto essere emesso del Sindaco, bensì dall'uffldo per l procedimenti disdplinarl, al sensi dell'art. 59 del O.Lgsvo 29/1993. !-'art. 53 del Regolamento del Servizi aveva previsto l'Istituzione di tale ufficio co l'amdamento al no hanno capo Settore del personale , mentre gli organi di gover-r---n. una funzione esclusivamente di Indirizzo politico- amministrativo ( art. 3 del D.Lgsvo 29/199f B) Erroneamente n giudicante ha ritenuto la sussistenza della violazione dell'obbligo di fedeltà, atteso Che l'attività presso ll·comune di Lettere era avvenuta durante il periodo per il quale la prestazione lavorativi!! era sospesa ed è stata Interrotta ne! gennaio 2001 prima che Il ricorrente riprendesse Il servizio nel gennaio 2001. C) Il rapporto di lavoro durante la sospensiOne era 1!1 una fase di quie- .- scenza, mentre la ratio delle norme sull'Incompatibilità va indiVIduata nella necessità di garantire una prestazione lavoratiVa piena. D) Sul plano dell'elemento psicologico, Inoltre, andava valutato che il ricorrente In data 26.1.2001 aveva sospeso qualsiasi attività In favore del comune di Lettere per cui alla ripresa del servizio non sussisteva alcuna lnco mpatlbilltà. E) Il licenziamento aveva un rilevo disciplinare, ragion per cui andava svol- 2 l ll b-GlU-CIO\CI - . J..L~, .... """'~ '-A-.11•'-"""""'•' .,. ... ~---~·- --------- - -ta una valutazione sulla proporzlonalltà tra sanzione 'ed infrazione. ln conclusione, l'appellante ha chiesto l'Integrale riforma dell'impugnata sentenza, e l'accoglimento della domanda di ~ 0 grado. Si è costituito In giudizio l'appellato comune che h~ chiesto 11 rigetto dell'appello. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sepa~o dispositivo In atti. Motivi della dedslone • L'appello è fondato e deve essere accolto • l Costituisce dato documentale ed lncontestato tra le parti che Il recesso del Di : Nola sia stato adottato dal Sindaco del Comune di castellammare di Stabia a conduslone di un procedimento disciplinare Instaurato nel suoi confronti su se- • gnalazione ed iniziativa deil'awocato munldpale del comune, e svoltosl In con. traddlttorlo con l'interessato assistito-dal suo difensore. Ciò premesso, occorre adesso stabilire se n recesso In 099etto sia addebita- bile ad una responsablllt:à di carattere disciplinare del Dirigente. Al quesito occorre dare una risposta senz'altro affermativa, come si desume dall'esame letterale della contestazione e della lettera di licenziamento Intimato al DJ Nola. Infatti, essendo stato il recesso motlvlto-espressamente da una comportamento Illecito del dirigente, consistente nell'aver violato la disposizione di legge In base alla quale è vietato assumere incarichi retribuiti presso altri enti In a~ dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, senza dubbio esso ha carattere ontologlcamente disciplinare. In quanto escrlvlblle ad un comportamento colpevole tenuto dal dirigente nello svolgimento del propri compiti, e consistito nel non aver rlchh;!sto prima di assu- .· mere l,ncarico di consulenza professionale per Il comun, di Lettere la prescritta autorizzazione al comune di appartenenza. Invero, secondo n consolidato orientamento della Suprema corte, ogni li- cenZiamento che sia motivato C!ai dltore di lavoro con l'Imputazione al dipendente di un comportamento colposo In senso lato, quale giustiflceto motivo soggettivo o giusta causa C!el recesso, ha natura ontologtcamente disdplinare, con la conseguenza che nella sua Intimazione deve essere osservata 3 l ll· l ' ~: OETT .ECON.FI~IF'iU 3813'300504 . 6-GIU-2007 11:43 • . . ' •l le procedura disciplinare ( contestazione dell'addebito ed ~serclzio del diritto di difesa). PertantO, po~ che il recesso fu cal.!sato da un'Imputazione di responsabili· tiJ disc:iplinare;."a carico del DI Nola, ·per Il quale fu pure osservata la relativa pi"'Cedura cr,'n la contestazione preventive e l'audizione dell'Interessato-, l 'azienda a~bbè dovutO fare una corretta applicazione del procedimento disciplinare, In ogni sua modalità comprensiva anche dell'organo competente ad lstrulrlo e ad emettere 1a sanzione finale. e responsabilità", al comma 4" stabilisce che "dascuna amministrdZiOne, selnverr, l'art. 55 del citato decreto 165/20011ntttolato •sanzioni disdpllnari condo il proprio ordlnBmento, Individua Yufficlo competenl:f! per l procedi- menti disdpllnarl. Tale uffiCio, s~ segna~zlone del capo della struttura In cui Il dipendente lavora, contesta l'M/debito al dipendente medesimo, Istruisce 11 Procedimento disciplinare ed applica la sanziOne. QUando le sanzioni plicare siano H riTr~Provero verbale e da ap- la censura , il capo di::/la strvttura In cui il dipendente lavora provvede direttamente•. Con tale norm;a, il legislatore ha inteso istituire, in generale, nelle pubbliche amministrazioni, l'organo -indMduato dall'ente preventlvamente- a.tl è attribuita la competenz!l dell'intero procedlmefltO disciplinare, con l'Istruzione e l'adozione dell'atto finale, allo scopo di gerantlre Il rispetto del principio dell'imparztalltll .del procedimento dlsdplinare nell'ambl1:o del rapporto di pubblico Impiego priVati~, affidandolo ad un organo SP'Ciallzzato. La predetta diSposizione, pertanto, ha un'effic:adll generalizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazione e del relativi rapP!)rtl, che I')On può trovare de.• roga nella contrattazione collettiVa, cui lo stesso art 55 "nvia, Infatti, esclusivamente, per la definizione delle tlpologle delle sanzioni e dell'entità delle Infrazioni, rimanendo cosl la sfera clel!a competenza degli· stessi procedimen- ti riservata in VIa esclusiVa al legislatore. La Suprema Colte, con la sentenza n 2168 del 5.2.2004, in una fatl:lspede del tutto analoga alla presente, et- fermando 11 principio generale secondo cui la citata norina è fondamentale nell'ambito della ~natet1a dlsdpltnare deU"impiego pubblico prtvatlzzato, In l l Vt"1• ~· .......................... - ...... _ --------- l ·. . l. quanto tesa, con l'IStituzione de111'u.c.p.d., da un lato, a sne11ire e semplificare la macchinosa proceclura esistente nel pubblico impiego connotata da una serie di passaggi di competenze, affidando al nuovo organo tutte le attribu- • zioni In materia disciplinare, e dall'altro, a garantire l'imparzialità del momento disciplinare nel pubbliCo Impiego privatlzzato, ha, eltresl, stabilito che essa con te sue conseguenze trova applicazione In tutti 1 procedimenti di· sclpllnarl ricadenti nella previsione legislativa, e non pUò essere derogata dalla contrattazione collettiVa, sia, in linea generale, per Uprincipio di gerar- . chia delle fonti, sia in particolare con riferimento a quan~ disposto dall'art. 55 che riserva alla contratnlzlone collettiva la "possibilità. 'til definizione della tlpologta e dell'entltil delle lnfrazlonlw, limitando la competenza delle parti l l l l l i ·' collettive a tale specifico ambito. Avendo, Infatti, Il legislatore stabilito ·che soltanto quel determinato organo si trova nelle condizioni per pQter decidere in ordine al procedimento disciplina~, ogni atto çhe venisSe posto In essere da un organo diverso sarebbe nullo, per violaziOne di une norma imperativa l di legge. Vale In ultimo la pena di sottolineare che riguardando la norm11 -come pure rilevato dalla SUprema Corte- la materia disciplinare In genere dell'impiego pubcategoria dlrlgenzlaler che sebbene caratter1zzata de un ruolo particolare rf· ll : spetto alle altre categorie di dipendenti, ha pur sempre un rapporto d'Impiego ' blico prlvat:IZzato, alcuna esclusione dalla sua applicazione pub lpot12zarsl per la • l . l dipendente della pubblica amministrazione. Cib premesSl), polchè nella fattispecie in esame l'atto di recesso, benchè pre• ceduto datla contestazione e datraudlziQne personale del DI Nola, risulta emes- -· so non gli! dall'Ufficio competente per l proc:eclimentl disciplinari, bensl dal Sindaco, esso deve QSere ritenuto nullo, In quanto l'Intera procedura disciplinare è stata svolta In violazione della succltata disposizione imperatiVa contenuta nell'art. 55, comma 4° del DLGSVO 165/2001, da un organo Incompetente, ai sensi delle stessa norma. Venendo adesso ad esaminare le e19nseguenze di tale nullità, deve ritenersi che - . .. esse siano anche di carattere relntegratorio, al sensi delrart. 18 dello Statuto • l l: ll 5 ! ll G-GIU-2\1\.1( ll:qq ., UH: IA:.II.t:.\..UN.rJ.f'r'I".L ......... .JO-,I•>J_,.._.... -- .. del Lavoratori, applicabile alla materia In esame. Infatti, con la recente pronunc:la n 2223 /2007, la Suprema Corte ha statutto • che ai dirigenti pubblici si applica per espresso disposto dell'art. 51 del D. L.gsvo i 165/2001 la stessa disciplina prevista per l pubblid dipendenti del setore Im- l l piegatizio nel cui confronti è disposta l'applicazione delhi L. 300/1970 senza li- l miti dimensionali. In effetti, 1 pubblici dirigenti, Il cui rapporto è caratterizzato da aspetti peculiari e consoni al suo carattere pubblidstlco, seguono la disciplina non dei ~lirigenti privati, bensl degli altri pubblici dtpendent;l con stabilità dei rapporto d'Impiego cui per espl'e$SII disposiZione di legge si applica la Citata L. 300/1970, e quindi t'art. 18~ e, pertanto, non possono subire la limitazione di cui all'art. 10 delta L. 104/1966, concernente il rapporta dirigenziale privato. • essere ordinata la reintegrazione del Di Nola nel suo rapporto di lavoro dirigenziale, e che il Comune va condannato a corrisponderNe consegue che deve gli 11 risarcimento dei danni ne!ll! misura di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto -commisurate all'ultima mensllltà percepita- dalla data del recesso fino a quella dell'ef'l'ettlva reintegra, oltre che agi! Interessi legali, nonchè al versamento del contributi prevldenzlall ed !lSSistenzlali per lo stesso periodo. !l ! . Le spese del doppio grado seguono le soccombenza e si liquidano com.e In dispositivo. P.Q.M. • la Corte cosl provvede: In riforma dell'impugnata sentenn; annulla Il recesso Intimato a Pi Nola Gil.rseppe il 19.3.2001, -e, per t'effetto, diSpone la reintegra del predetto nel posto di .• ,·J J. lavoro; conrjanna, altreSf, l'ap"'liato Comune al rtsai'timento del danno nella misura di un'lndemltà commisurata elle retribUZioni globali di fatto (commlsurate all'ultima mensilltà percepita) dalla data del· recesso fino a quella 'l_OO}dell'effettlva reintegra, nonchè al versa!Tl!nto dei CQntrlbuti previdenztall ed essisten:ziali per li relativo periodo; condanna l'appellato Comune alla rff'uslone delle spese del doppio grado, che liquida, per il 1" grado, In Euro 2500, di cui Euro 1300, per onorano, e per Il 2 o grado In Euro 3500, di cui Euro 2700, per onorario. -'t •' .. ..,_ ·- 6 l~ Napoli 21.3.2007 • com DI APPEllO DI IWOU lli!J'OSITATO OGGI IL • : • i ' il .• l i Il ..• l 'l' ; ' • 7 l' l' ' ' l ! i l "_' r tr __ _ !-,)> . -" . ~.::--- - _ ..- ., f,_- •. • - -~'J,t' Aw. SIUO l. AEDO VIOLANTE - '; . 111a TINO cl CAMAINO, a - NAPOU .. ' . _ Tel. 081/e7'8 17 01 (pbx) ·Fu 578 rrT <18 Napoli, 26.01~01 nLmo Sig. Sindacc del Comune di : CASIEUAMMAR!U :ìiABTA c.a. avv. Donatangelo C1~:eelmo Ufficio legale -:Com Line di : CASTETJ.AMMME !li.HABIA Oggmo: Parere relativo alla pos'..zi.oDC dell'Ing. Di"Nol;. Rispondo alla richiesta di parere inoltra!a.:dalt' A.vvocato Municipale Capo, con nota n. 86/E del 18.1.2001, :ifleLlente l'oggetto e, precisamente, le eventuali determil:a.J:ioni da assumere nei co.o:fronti dell'Ing. Di Nola, il quale, già ; )speso in .. via facoltativa dal servizio, per il quinqueimio massiiu: .. :previsto dalla le~ e che verrà a scadenza il prossimo 3o E:e:r01lio, in r:agioDC della pendenza di numerosi procedimenti ·per~Lli, in C'.lÌ . ·--- ' •' • . . ' 2 -~ r risulta imputato e in relazione ai quali i fatti comestat. !:ono stati ritenuti incompatibili con lo svolgimento del rapporto d servizio, ha medio tempore stipulato una convenzione con il Cc·mune di : Lettere, avente:: ad oggetto incarichi contjnuativi, ir. regime di rapporto libero-professionale, nel settore dei lavori puhi: li ci. Si pone, allo stato, dunque, la necessità dj :l.CCertlre • I' eventUale sussistenz..l di una situazione di inCOIILJl<ttibilità in capo all'ing. Di Nola e di verificare quali possano) ~:ssere le relative conseguenze. Giova premettere, in linea di principio, che :h i doveri del pubblico dipeodcnr.e assmnono maggiore rilievo ·~ rrdli della .• fedeltà e della diligenza, i quali si traducono nell'ultertc ;~ dovere di esclusività della prestazione; doveri che, ovvhmcntc, ai i l. ! 'l __. . ... ;"'fWir,,.i~ ....... (•• ~~..~-... - ................ .,.-· · · · ..•. . ,l •. / J,w. ··. ~.,a;:'.;u· . 3 SIUO l AEDO VIOLANTE . .• estendono anche al dipeudente, il quale sia stato ~::J:;peso dal servizio per farti che, ove confermati nel giudizio p;;: ~le, hanno incrinato l'indefettibile rapporto :fiduc::ìu· io con l' Amministtazio.o.e di appartenenza. Lo stato di sospcmsione del rapporto, iDfatt:i, non vale a sonram: il dipendente dall'osservanza dei prccipl.i doveri di ufficio, né, di conseguenza, ad esimerlo dal soggiacex : :JJ. disposto di çui all'art. 58, comma 7, del D.Lgs. n. 29/93. l1uldòvc è imposta l'autorizzaziOlle preventiva per l'ISSUIIZione d incarichi esulanti dal rapporto di servizio. n dovere di fedeltà comporta l'obbligo .~i curaxe e .• sc:-virc, nel disimpegno delle mansioni proprie deL, qualifica assegnala, escl1JSivamente l'Amministrazione da cui S" ;li pende. .. ~- ·::: ....... ::.:·-'•-_;.~.-~ -~:::IAW. 4 \ SIUO " AEDO viOLANTE ·.' • COil'elativamcnte, il dovere di diligenza ·comporta '- 1'obbligo di adempi= con puntualità, cura, impegno e ordine alle mansioni in modo da fornire il massimo rendimento. La disciplina delle incolllpatibilità co~tuis•e U logico e : CODSeguenzia!e corollario di ta!ì fondamentali princb i sua fonte disciplìDalrice nell'art. 58 del DLgs. n_ l! trova la 29'~'3, il quale rùrvia espressamente, per quanto non disposto, al test(• JJlÌco sugli impiegati civili dello Stato, approvato con D .P .R. n. 3 '~ 7, Sulla base della normativa richiamata, l'ing. Dì Noia, in costanza del rapporto di impiego con il O.•aune di Castellaauiwre, pure temporaneamente sospeso, in .• a.:t~ della definizione dei giudizi penali in cui è coinvolto, ha as ;urto, senza ottene:e la prescritta e preventiva autori.zzazione =---- un'attività .. -·-- s •. estranea ai propri doveri istitll:zionali che, pur 110!1-assolLltllalcnte incompatibile con il servizio (nel qual caso si sarebbe •!Crlficata 1111a causa automatica di decadenza dall'impiego cc ar:. 63 D.P.R. n. 3i57), certamente rientra nel novero degli inc:t:i ::hi extra- : istituzionali da sottopoae a previa al.1trnizzazione dc:la P.A. Si pteSCinde da un'indagine re.llttiva alla oatura della -. c::o·w~onc: stipulata e del sottcso tapporto. Peraltro, l'art. 58 del D Lgs. n. 29/93, in r. cmbinato disposte cc.n il comma 61 della L. n.· 661/96. p=- e :1..., per .il dipeodente che abbia svolto o svolga incariciJi m:ribui :i i:l difetto di autorizzazione dell'AmmiDist:razione di appartenenza, una. .• dovuto debba essere versato, a cura r:iell'Eme erogaut~ o dello . 6 :. •' ' ; .• • _, r stesso dipendente percettore, nel conto dell'entrata ~ ::1. bilancio dell' Amministzazione di appanenenza per essere .:hstinato ad inciemcnto del fondo di produttività o equivalenti. . Nel prevcde:e tale sanzione prillcipale, t ir;tavÌa, la disposizione richiamata fa espressamente salve l: più gravi 3Sl!Zi.oni previste per la violazione del principio d i :sclusività della prestazione lavorativa, nonché la responsabilità :i:s;:iplinare. Ricollcgandosi a tali antooome ccn.scgucnz e il comma 61 sopra mc::nzionato, dal canto suo, ha previsto che :.~, l'i.olazione del divieto di cui al precedente comma 60, ossia la :i :.otrell2a di una causa di incompatlòilità per cumulo di impieghi, .• ~tdla specie di attività esterna, non ritualmente autori=.ti, costi h: ÌGa\ giusta ..... .'·.JL. ' SJUO ~AEDO~ T f l-v-~ c:ausa di ~ tn'impiego, prmo esperirncaùJ di apposìto ~~ :~XQCedimento disciplinare. All'uopo appare opportuno un richiamo t::::\CWJlc alla no= posta dall'art. S8, con particolare riguardo al ccnuna 7, che dispone: "i dipendenti pubblici non possorw s:voige:·" incarichi retribuiti che non siano stati canferiti o previamente .: mtoriz::ati inossuvan:;;a del dtviet0, . salve le più gravi sarrzio ~ ' e }.~ ·• restando la responsabilità disciplinare. il carnpenso do•. lliiO per le prestazioni eventualmenie svolte ckve essere verstltt~ r:k/l 'erogante o, In difetto, del percello1'e, nel colfl() a cura ,~., fi 'muata .. . - l :,.~~c ii:~ l f . • . 8 · · . . j Aw. SIUO l. AEDO VlOLAN'T'E: . .. . . . , . ..... .• .. per essere destinato ad tncrement!J del fondo di pi~imMtà o di fondi equivalenti " A ciò deve aggiungersi che va ulterior.mentc• ,•aiutata la portata della dichia:razione resa dall'ing. Di Nola s<glli!lamco:te ·- nell'art. 12 de.lla convenzione. Nell'ipotesi che ci occupa, dunque, sembra C!,JlJ: .li.cabile la sanzione del licenziamento senza preavviso, che le &;posizioni contrattuali t:a53ativamente riconducono genericamente alle enumerate e tali da non cor s-:uti.re prosecuzione, neppure provvisoria, del l apporto di lavN .• ·, v.tolaziODi la J. Per quanta riguarda la possibilità di c.i::porre la - ···~ ''···. 9" di cinque anni previsti per effetto della · :penc~nza dei procedimc:1ti penali, qualom questi non sì siano ancmu conclusi cun sentenza definitiva e nel frattempo insorta 11. :mancanza cOIJSistente nella rilevata viola.-:ione dei doveri di subo·~clnazione di cui innanzi vale qui la pena di riportare quanto e rnerge dal testo di CARlNCI e D' ANTONA: "Dopo I 'entrata in l'o'gore del D.Lgs n. 29193, la sospensio111t cautelativa è stata ritem.JoJ..!. come Ml settore privmo - espressione del porer" dell'amministrazione (SALOMONE 1999, 180 e 181), (Jll(;}ze in assenza di contratto collettivo: pertanto, direttivo ~.:·ercilabile m n~~onc=a di disciplina contrarr.zaie o legale, la sospensione ,. :J!Ileiativa comporterà in ogni c:rso ti dirttto al traJlQ11 é'•tro, fino all'archiviazione o all'Qpplica::ione di una sanzior.e. In base • lO ' ' ' ' . "' ,• ' all'art 9, c. 2, L. 7.2.1990, n. 19 la soapenslòne- ctn:relare per procedinremo penale 110n può 1111fJertJI'B i cinque anni: al termine di questo periodo, se il processo penale non si è QIICcr,;: concluso .~ - .con senlent:a . àejinfttva, un'ulteriore soo~pensione l'amminislrazione puà disporre cauJelaiiva facoltativa ,,,,. "gravi motivi" (Corte Cost., 24.10.95 n. 447). l contraili coi'l~·· ifvi hanno lllttavia disciplinato la sospensione cautelativa (ad ese.l~rJìo nella sanità e nel Ministeri) per t/ Ct130 di pendenza di un p1 c• c.~dimen!o penale con rinvio a giudizio per faJti conn.essi al :~;;porto di lavoro e per cui è previste il licenziamento; è pre-•ùta poi la possibilità "di prolungare" la SospensiOl'le cautelar.! tJJ b03e a requisiti di cui turtora è incerta l 'indtvidua.."'ione ti'. rinvia a PEU.ACANI G. 1999. B.. 421; SALOMONE 199t;:. Per la .. ·... ---·z· ·. - . . .. - ... l -.-,at. -~~ Aw. SIUO l. AEDO Vla..ANTE :.·- ' . sospensione cautelare disciplinata per legge ·o-per ~rmtrauo ri pri!Vede che, in caso di successiva adozione del'a sanzione, l'efficacia del provvedirmmto disciplinare decorru 'fall 'Inizio della sospe11Sione stessa e non dalla data del pr-:;o 'l>edtmento disciplinare di destituzione (o dell'evetlillaie sentm:1.a penale irrrwocabile) (CdS, Sez. VI. 29.9.1998 n. 1322) (cfr. :l lavoro alle dipende= delle AmnliDistrazioni pubbliche, F. Ca:ill.ci e M. D'An1ona, Giuffrè Editom, Milano, 2000). Deve, inol1rc, essere sottolineato, in :elazion~ al rapporto con il Com.une di Lettere, beneficiario delle prestazio-:Ji dell'Ing. Di Nola, che lo stesso è incorso nella violazione del c:c lJUIIa 8 del ·' citalO art. 58 D.Lgs. n. 29193, secondo cui ammt11istl'azioni 1'1011 uz 1 1'JIIbbllche po#Ono conferire incarichi re.'rlbuiti a -··-- 1111 U.L;J .,r_:s)'i. .,;iji., :, . • . -~ ·. - 101'. Avv. .SIUO l. AEDO~ • l . • . '[ 12 • • f i dipe111Ùlnti di altre A.rnmi11istrazioni pubbliche' sen::t. la previa dipendenti nessi Salve le più grUIJi s1111Zioni, il coriflli.Jmmto dei • predetti incarichi, senza la pr.wla f1Jitarlzzarions, ca ;tituisce in -· ogni CtJSo tnfrazions dtsctplinare per il funzionario ,-, Jpor.sabile del procedimento (del Comune di Lettere -n.d.r.)· i.' relativo • prowedimenro è nullo di diritto. In tal caso l'lmpc•r•o previsto, come corrisperrtvo dell'incarico. 011~ gravi disponibilttà .lkll 'Amminiatrazions ccmfe:rente, SJ 1 " fondi trasferiro all'Amministrazione di appartensnza del dipl!i".dente inòvmenlo del fondo di prtxiuttlvità o dJ fondi equiva{~ntl" •. , tn ad ~ - '' ~ ...... ·:..:.-. . •_;~. -:•·' ---·.: "·,c, "A:StiiD.tlrVIotmrB." _._ ...:·. :· 13 . . •. dell'erario èell'Entc dì appartenenZll. del dipeÙdenlc incaricato senza ~oDe, azione di r=ponsabilità contabil.~. . In tali sensi il chiesto parere. -- "" : .... ·--:~-_ ~~·-:-~:·"-:::· -. - .,....,.. • • Finnati all'originale IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE F.to Ing. Gaetano Cimmino F.to Dott. Vincenzo Lissa CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal responsabile dell'ufficio Albo Pretorio on line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.I24 del D.Lgs.I8 agosto 2000, n. 267 F.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE O Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. O Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.l34, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. F.to IL SEGRETARIO GENERALE Il presente provvedimento viene assegnato a : IL SEGRETARIO GENERALE