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GUIDA AI CONTRATTI
DI DISPONIBILITÁ
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
DIREZIONE TECNICA
SETTEMBRE 2002
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
Direzione Tecnica
GARANZIA DI DISPONIBILITA’: ASPETTI LEGALI
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I.
3
PREMESSE
II. PROFILI NORMATIVI
1. OBBLIGHI DEL VENDITORE E GARANZIE LEGALI SULLA COSA VENDUTA
1.1.Garanzia dai vizi della cosa venduta nel diritto italiano
1.2 Garanzie e vizi della cosa venduta nella vendita internazionale
3
3
4
6
IIII.
CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
1. DEFINIZIONI
2. CONSIDERAZIONI GENERALI
11
11
12
IV.
SCHEMA CONTRATTUALE PROPOSTO
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
1. DEFINIZIONI E DICHIARAZIONE DELLE PARTI
2. GARANZIA DI DISPONIBILITA’
3 Ore di fermata
4. Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilita’
5. Condizioni per l’applicazione della garanzia
6. Durata
7. Miscellanea
8. Legge regolatrice
9. Controversie
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20
20
20
20
V.
22
22
23
24
25
1.
2.
3.
4.
LA NORMA VDI 3423
Premessa
Definizioni principali
Cenni sui sistemi di produzione
Considerazioni finali
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GARANZIA DI DISPONIBILITA’: ASPETTI LEGALI
I.
PREMESSE
In anni recenti, i compratori di macchine utensili, soprattutto tedeschi e giapponesi, ma non
solamente questi, hanno iniziato a chiedere ai propri fornitori una garanzia relativa ai fermi-macchina.
In generale il Compratore richiede al Venditore di garantire che, nel corso del periodo di garanzia
piuttosto che per un periodo successivo al periodo di garanzia, le ore di fermo-macchina non saranno
superiori ad una determinata percentuale delle ore previste di utilizzo, ovvero, analogamente che le ore di
disponibilità della macchina non saranno inferiori ad una determinata percentuale delle ore previste di utilizzo.
Nei casi, tuttora non molto frequenti, di garanzia di disponibilità, le parti hanno previsto varie tipologie
di conseguenze negative per il Venditore, in caso di non raggiungimento delle percentuali di disponibilità
convenute.
Tra le principali ricordiamo (a) il prolungamento, per un determinato periodo, della garanzia di buon
funzionamento del macchinario, (b) il pagamento di penali fino ad arrivare, in casi estremi, (c) alla risoluzione
del contratto di vendita ed al risarcimento del danno.
II. PROFILI NORMATIVI
Prima di passare all’esame dello schema contrattuale proposto, riteniamo utile illustrare brevemente
la disciplina delle garanzie connesse ai contratti di compravendita, al fine di delimitare i confini delle garanzie
legali e pattizie previste in tema di compravendita: ciò al fine di comprenderne la relazione con la c.d.
garanzia di disponibilità.
1.
OBBLIGHI DEL VENDITORE E GARANZIE LEGALI SULLA COSA VENDUTA
Introduzione
I contratti aventi ad oggetto l’alienazione di macchine utensili, ancorché da costruire ad opera del
venditore su specifiche indicazioni dell’acquirente, rientrano generalmente nella fattispecie del contratto di
vendita, giacché l’interesse fondamentale dei contraenti e la funzione del contratto sono sempre
rappresentati dallo scambio del bene verso il corrispettivo pecuniario.
Cosicché, eventuali prestazioni e obbligazioni aggiuntive a carico del venditore, che spesso
accompagnano la vendita di macchinari in genere, quali trasporto, montaggio, garanzia di buon
funzionamento ecc., rientrano nella causa della vendita, giacché sono strumentali e concorrono a costituire
l’attribuzione traslativa corrispettiva del prezzo, senza snaturare lo schema negoziale della vendita.
Ciò non esclude che, talvolta, la costruzione di una macchina utensile possa cadere nella disciplina del
contratto di appalto. Detto caso, per altro, è soggetto (soprattutto per quanto riguarda le garanzie) ad una
disciplina tutt’affatto diversa da quella qui illustrata. Anche alle macchine costruite in appalto, per altro, può
essere connessa una garanzia di disponibilità; che, se fornita con il contratto di appalto, deve essere
correlata alle garanzie legali previste dal contratto di appalto ed a quelle pattizie eventualmente stipulate nel
caso concreto; se fornita con un contratto “autonomo” rispetto al contratto di appalto, ha natura identica alla
garanzia di disponibilità fornita con un contratto autonomo rispetto al contratto di vendita.
Come noto la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (o di
un altro diritto) verso il corrispettivo di un prezzo. (art. 1470 c.c.)1.
In linea generale, il contratto di vendita produce due ordini di effetti:
1 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
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•
effetti reali: il trasferimento della proprietà del bene o del diritto avviene per effetto del solo consenso:
perché si perfezioni il contratto di vendita, quindi, non è necessaria la materiale consegna del bene al
compratore (c.d. traditio).
•
effetti obbligatori: la vendita è fonte di obbligazioni per il compratore (sul quale incombe l’onere del
pagamento del prezzo) e per il venditore, sul quale grava una serie più complessa di obbligazioni.
Secondo il diritto italiano, in particolare, ai sensi dell’art. 1476 del c.c. “Le obbligazioni principali del
venditore sono:
1)
quella di consegnare la cosa al compratore;
2)
quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del
contratto (1376 e seguenti);
3)
quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.“
A carico del venditore vi sono poi alcune garanzie legali:
•
la garanzia per i vizi, di cui all’art. 1490 cod. civ.
•
la garanzia per la mancanza di qualità della cosa, di cui all’art. 1497 cod. civ.
Il venditore può poi assumere volontariamente anche altre garanzie:
•
la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, disciplinata dall’art. 1512 e segg. cod. civ.
•
tutte quelle altre garanzie “atipiche” (e cioè non previste dalla legge) che egli ritiene di dover assumere.
Va in primo luogo precisato che, in linea generale, le obbligazioni di garanzia si differenziano dalle altre
obbligazioni, giacché la prestazione non consiste in un comportamento, commissivo od omissivo, ma
nell’assunzione di un rischio il cui verificarsi produce le medesime conseguenze dell’inadempimento2.
Per gli scopi del presente lavoro esamineremo solamente le obbligazioni di garanzia per vizi e la
garanzia (impropria) “per mancanza di qualità della cosa”, nonché la garanzia (pattizia) di buon
funzionamento.
1.1.Garanzia dai vizi della cosa venduta nel diritto italiano
Ai sensi dell’art. 1490 c.c.:
“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al
compratore i vizi della cosa (1229).”
Inoltre “Non è dovuta la garanzia) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della
cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore
abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.” (art. 1491 – Esclusione della garanzia).
In linea generale, i vizi della cosa sono i difetti di fabbricazione di progettazione della stessa o di parti
o componenti di essa, che ne impediscono, in tutto o in parte, l’utilizzo normale.
La garanzia per vizi della cosa venduta, in realtà, è solo in parte un’obbligazione di garanzia, in
quanto il verificarsi del rischio provoca, agli effetti della risoluzione del contratto, le stesse conseguenze
dell’inadempimento.
Infatti, nei casi in cui la cosa venduta sia affetta da vizi che la rendono inidonea all’uso, o ne
diminuiscano il valore, il compratore può domandare a sua scelta:
•
la risoluzione del contratto (salvo che gli usi non escludano la risoluzione per determinati vizi);
•
o la riduzione del prezzo.
Tuttavia, la scelta fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo è irrevocabile quando è fatta con
la domanda giudiziale.
Inoltre, se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del
contratto, mentre se è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli
2 Art. 1218 Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile (1256; att. 160).
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può domandare solo la riduzione del prezzo (art. 1492 Effetti della garanzia)3.
In caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i
pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in
conseguenza dei vizi4.
Il compratore ha termini brevi per denunciare i vizi della cosa e per instaurare l’eventuale azione giudiziale diretta
a far valere la garanzia5.
Infatti, il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore, entro otto giorni dalla
scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Inoltre, l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto
giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna del bene.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, o l'ha occultato.
In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere
ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve, altresì, risarcire al compratore i danni causati dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.).
1.1.1.
Responsabilità del venditore“Garanzia” per mancanza di qualità della cosa venduta
Dai vizi si distingue l’ipotesi di mancanza di qualità promesse, o di qualità essenziali della cosa.
L’art. 1497 prevede infatti che:
“Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il
compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art.
1495.”
In linea di principio, la mancanza di qualità differisce notevolmente dal vizio occulto; non si tratta infatti
di un’obbligazione di garanzia, si tratta di un vero e proprio comportamento inadempiente del venditore, in
violazione di un’obbligazione posta a suo carico: quella di adempiere esattamente la prestazione.
La prestazione è inesatta, quando la cosa non ha le qualità promesse ovvero le qualità dovute.
In linea generale, le qualità di un bene sono gli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità e il pregio
del bene stesso.
Le qualità dovute sono inoltre quelle essenziali all’uso del bene, ossia quegli attributi in cui si esprime
la normale adeguatezza del bene alla sua tipica funzione
Le qualità promesse sono quegli attributi che il bene deve avere secondo l’esplicita o tacita previsione
contrattuale.
La mancanza di qualità promesse non presuppone necessariamente un’imperfezione (o vizio) della
cosa: le qualità promesse attengono più specificatamente all’esattezza della prestazione e, quindi,
all’individuazione della cosa in se considerata e così come prevista nel contratto.
Si tratta di un’ipotesi di inadempimento inesatto che dipende dal comportamento commissivo del
venditore.
Agli effetti pratici, l’azione nascente dalla mancanza di qualità è assoggettata ai medesimi termini di
prescrizione e decadenza all’azione per vizi.
3 Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti)
ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è
perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che
la riduzione del prezzo.
4 Art. 1493 c.c. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le
spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
5 Art. 1495 Termini e condizioni per l’azione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al
venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla
scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
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Anche in questo caso il compratore, oltre alla risoluzione del contratto, ha diritto al risarcimento del
danno.
1.1.2. Garanzia di buon funzionamento
Con particolare riferimento alla vendita di cose mobili il Codice Civile prevede un particolare tipo di
garanzia, la c.d. garanzia di buon funzionamento.
La garanzia di buon funzionamento si è andata affermando per lo più nella vendita di macchine.
L’art. 1512 c.c. prevede espressamente che:
“Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il
compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni
dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in
modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di
patto espresso.”
Caratteristiche principali della garanzia in esame sono:
•
•
•
la sua origine: pattizia o consuetudinaria;
un ampio termine di denunzia, rispetto all’azione per vizi;
un termine di prescrizione dell’azione più breve rispetto a quello dell’azione per vizi, decorrente però
dalla scoperta del cattivo funzionamento;
•
il rimedio della sostituzione o riparazione, o meglio l’obbligo del venditore di sostituire o riparare la cosa
risultata difettosa in un certo periodo di tempo.
Giova sottolineare che la garanzia in esame non è una promessa del funzionamento come di un futuro
godimento della cosa, ma un impegno contrattuale avente ad oggetto la qualità e i requisiti attuali del bene,
cioè quelle qualità e quei requisiti di integrità che ne consentono il normale funzionamento.
La garanzia può concernere le qualità che la cosa deve avere secondo un criterio legale in relazione
all’uso cui è destinata (qualità essenziali), o specifiche qualità (qualità promesse).
La garanzia riguarda altresì l’integrità della cosa (assenza di vizi) e, dunque, la funzione della garanzia
in esame è duplice e, cioè, garantire al compratore:
•
l’idoneità della cosa all’uso
•
la durata di tale idoneità per un determinato periodo.
La garanzia di buon funzionamento dà diritto al compratore di chiedere la riparazione o la sostituzione
della cosa e, al venditore contro cui sia domandata la risoluzione del contratto per inadempimento, di
ottenere un termine per la riparazione o sostituzione, decorso infruttuosamente il quale, il compratore potrà
insistere per la risoluzione del contratto.
Va da se che la riparazione o sostituzione deve essere tale da riportare la cosa in perfetta efficienza.
Anche in questo caso il compratore ha diritto al risarcimento del danno secondo i principi generali,
salvo che la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno siano stati esclusi dalle parti.
Infine, si segnala che l’operatività della garanzia in esame può essere condizionata dalla volontà delle
parti all’integrale pagamento del prezzo: in tal caso non può essere invocata dal compratore che abbia
sospeso il pagamento avvalendosi dell’eccezione di inadempimento.
1.2
Garanzie e vizi della cosa venduta nella vendita internazionale
Introduzione
E’ noto la compravendita internazionale di merci è disciplinata da norme di diritto internazionale
uniforme che regolano cioè la sostanza dei rapporti rientranti nel loro ambito di applicazione.
Le norme regolanti la compravendita internazionale sono contenute nella “Convenzione di Vienna sui
Contratti di Vendita internazionale di beni mobili”, firmata l’11 aprile 1980 (di seguito “Convenzione”).
La Convenzione è stata ratificata, oltre che dall’Italia, dai seguenti stati:
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Argentina
Lesotho
Australia
Lituania
Austria
Messico
Belgio
Moldavia
Bielorussia
Norvegia
Bosnia Erzegovina
Nuova Zelanda
Bulgaria
Paesi Bassi
Canada
Polonia
Ceca (Repubblica)
Romania
Cile
Russa (Federaz.)
Cina
Singapore
Cuba
Siria
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Danimarca
Slovacca (Repubblica)
Ecuador
Slovenia
Egitto
Spagna
Estonia
Svezia
Finlandia
Svizzera
Francia
Ucraina
Georgia
Uganda
Germania
Ungheria
Guinea
USA
Irak
Zambia
Italia
Jugoslavia
La Convenzione ha carattere dispositivo, nel senso che la sua applicazione può essere esclusa dalla volontà
delle parti, allo stesso modo le parti possono derogare a singole norme della stessa o modificarne gli effetti.6
Se le parti non hanno escluso l’applicazione della Convenzione, questa è applicabile ai contratti di
vendita di beni mobili tra parti “le cui sedi di affari si trovano in Stati differenti”:
•
quando tali stati sono parti della Convenzione;
•
le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione di uno Stato contraente;
E’ opportuno precisare che la Convenzione di Vienna considera "vendite" anche “i contratti di fornitura
di beni da fabbricare o produrre" (Art. 3)7, come si è detto, si tratta di contratti che hanno comunque per
effetto la traslazione, anche se differita, dei diritti sui beni "da fabbricare o produrre".
Probabilmente, la Convenzione ha voluto uniformare sotto la medesima disciplina le ipotesi
contemplate nell'art. 3 per prevenire possibili dissidi interpretativi sull'ambito applicativo della Convenzione
stessa e, in particolare, sulla questione che in certi ordinamenti potrebbe sorgere con riferimento alla
distinzione tra vendita di cosa futura ed appalto.
Giova sottolineare che la Convenzione “regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i
diritti e gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto”. Pertanto, non incide sulla
validità del contratto o di singole clausole e sugli effetti che dal contratto stesso possono derivare sulla
proprietà dei beni venduti8.
1.2.1
Obblighi del venditore
Per gli scopi del presente lavoro, esamineremo solo la parte della Convenzione che disciplina gli
obblighi del venditore in relazione alla cosa venduta.
6 Carattere imperativo è attribuito solo alla norma di cui all’art. 12 della Convenzione, che recita:
Articolo 12. (Riserva quanto alla forma) - Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 e della Parte II della presente
Convenzione, che consentono l'utilizzo di una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modificazione o la
risoluzione consensuale di un contratto di vendita, o per l'offerta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si
applicano se una delle parti ha la propria sede d'affari nel territorio di uno Stato contraente che ha espresso la riserva
prevista nell'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare a quanto disposto dal presente
articolo né modificarne gli effetti.
7 Articolo 3. (Merce da fabbricare e prestazione di servizi) - 1. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da
fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una
parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica
ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di
mano d'opera o di altri servizi.
8 Articolo 4. (Materie escluse dalla Convenzione) - La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione
del contratto di vendita ed i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare,
salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:
a) la validità del contratto, delle sue singole clausole o degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.
Articolo 5. (Responsabilità del produttore) - La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per
morte o lesioni personali a chiunque causate dalla merce.
Articolo 6. (Carattere derogabile della Convenzione) - Le parti possono escludere l'applicazione della presente
Convenzione ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli
effetti.
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A tal proposito, la Convenzione prevede, fra l’altro, l’obbligo del venditore di:
•
consegnare i beni,
•
trasferire la proprietà e
•
rilasciare tutti i documenti relativi ad essi
e ciò alle condizioni previste dal contratto e dalla Convenzione.
Con particolare riferimento alle problematiche che ci riguardano, l'Art. 35 comma uno della
Convenzione prevede che "il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal
contratto, e che siano disposti o imballati nel modo richiesto dal contratto".
L'Art. 35 comma 2 della Convenzione dispone inoltre che "salvo diverso accordo tra le parti i beni non
sono conformi al contratto se non:
a)
sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b)
sono idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha
fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore o che non era da parte
sua ragionevole farvi affidamento;
c)
possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;
d)
sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo
usuale, in un modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni."
In stretta correlazione con le disposizioni sopra citate si pone l'Art. 36 della Convenzione che sancisce
la responsabilità del venditore per i difetti di conformità della cosa alienata: "il venditore è responsabile
secondo il contratto e la presente Convenzione per un difetto di conformità esistente al momento del
passaggio del rischio al compratore, anche se il difetto di conformità si manifesta solo dopo quel momento."
(Art. 36 comma 1).
Dall'analisi delle sopra citate disposizioni è innanzi tutto possibile formulare alcune considerazioni di
carattere generale.
La Convenzione (a differenza che la disciplina legale italiana su esaminata) riconosce in primis che vizi
e mancanza di qualità dei beni sono da ricondurre nel comune ambito dell'inadempimento contrattuale; in altri
termini, la Convenzione accoglie l'idea della vendita come "impegno contrattuale volto all'attribuzione di un
bene conforme a criteri determinativi negoziali o legali", il c.d. “bene dovuto" e configura la "non conformità"
del bene oggetto della vendita come violazione dell'impegno contrattuale.
Detta concezione è d'altro canto coerente con le esigenze della vendita commerciale, quale vendita
che normalmente ha per oggetto cose generiche, rispetto alle quali il vizio o la mancanza di qualità non sono
rischi in ordine ai quali si aggiunge una speciale garanzia negoziale o legale del venditore, ma una particolare
ipotesi di inesatta esecuzione del contratto.
Tale ultimo rilievo consente di enucleare dall'esame della disciplina dettata dall'Art. 35 della
Convenzione un'ulteriore considerazione .
La Convenzione adotta una nozione unitaria di inesatta prestazione, nella quale sono assorbite le varie
ipotesi della diversità del bene, dei vizi, della mancanza di qualità promesse.
La Convenzione, pertanto, non rassegna le varie cause che possono rendere la prestazione del
venditore materialmente inesatta e prescinde quindi dalle tradizionali categorie dei vizi, quali imperfezioni
materiali della cosa venduta che incidono sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, piuttosto che dalla
mancanza di qualità, quale mancanza degli attributi che esprimono la funzionalità, l'utilità e il pregio del bene.
Con l'Art. 35 la Convenzione, mediante il dettato della "regola unificante" di cui si è detto, prende
invece in considerazione l'interesse del compratore in ordine alla circostanza che gli siano trasferiti beni
conformi alle aspettative per lui derivanti dal contratto.
In definitiva, nella Convenzione tutte le ipotesi di inesattezza materiale della prestazione sono unificate
nella categoria generale del difetto di conformità.
Detto difetto di conformità deve essere valutato innanzi tutto sulla base delle previsioni contrattuali e
poi sulla scorta delle quattro tipizzazioni dell'obbligazione del venditore a realizzare un esatto adempimento,
contenute nell'art. 35.
Come emerge dalla lettura della norma in esame, l'Art. 35 della Convenzione stabilisce quindi la
preminenza delle determinazioni contrattuali: i beni oggetto della vendita devono essere conformi a quanto
stabilito nel contratto ed i criteri legali stabiliti alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 35 assumono un
ruolo suppletivo o integrativo dell’accordo delle parti.
La valutazione di conformità del bene richiede pertanto un giudizio di confronto fra il bene
astrattamente idoneo a soddisfare l'interesse del compratore come dedotto nel contratto ed il bene
effettivamente fornito dal venditore.
Si comprende dunque per quale motivo, l’art. 36 della Convenzione applichi la stessa disciplina
anche al “difetto di conformità che si verifica dopo il momento indicato nel comma precedente (n.d.r.
passaggio del rischio) e che è dovuto all’inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la
garanzia che per un periodo di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso
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specifico o conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate.” ossia a tutte le obbligazioni assunte dal
venditore in relazione alla cosa venduta e, quindi, oltre alle ipotesi di vizi e mancanza di qualità del bene,
anche alle garanzie accessorie assunte dal venditore.
La responsabilità del venditore sancita dall’art. 36 si estende dunque a tutte le garanzie rilasciate dal
venditore stesso, ivi comprese quelle pattizie con le quali l’alienante abbia garantito l’idoneità del bene ad un
uso normale o specifico o la permanenza di quelle caratteristiche per un determinato periodo di tempo
(garanzia di buon funzionamento).
In altri e più chiari termini, nell’ipotesi di cui agli articoli 35 e 36 della Convenzione rientrano tutti i casi
in cui il bene venduto è difforme da quello promesso.
1.2.2
Termini e rimedi per l’inadempimento del venditore
Ai sensi dell’at. 39 della Convenzione, il compratore perde il diritto a far valere il difetto di conformità
dei beni se non lo denunzia al venditore:
•
specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe
dovuto scoprirlo;
•
al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore, a
meno che questo termine non sia in contrasto con la durata della garanzia contrattuale.
La norma disciplina i termini della denuncia del difetto di conformità prevedendo la decadenza dai
rimedi previsti dal successivo art. 46 della Convenzione e, cioè, l’azione di risoluzione del contratto,
risarcimento del danno, riduzione del prezzo.
In nessun caso però il venditore può avvalersi dell’eccezione di decadenza se il difetto di conformità
riguardava fatti di cui era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare e che non ha rivelato al
compratore (art. 40 della Convenzione).
La norma sopra ricordata costituisce un’applicazione del principio di buona fede specificato nel dovere
di informazione: vi rientrano i casi di mala fede o colpa grave.
Più in generale, in tema di rimedi per l’inadempimento del venditore la Convenzione prevede all’art. 45:
“(1) Se il venditore non adempie a una qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o dalla
presente convenzione, il compratore può:
a) esercitare i diritti previsti negli articoli dal 46 al 52;
b) chiedere il risarcimento del danno come previsto negli articoli dal 74 al 77.
(2) Il compratore non perde il diritto a chiedere il risarcimento del danno se esercita gli altri rimedi di cui
dispone.
(3) Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro quando il
compratore ricorre ad un rimedio per l’inadempimento.”
In ogni caso, il compratore ha diritto di chiedere al venditore l’adempimento delle sue obbligazioni, a
meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.
Con specifico riguardo al difetto di conformità, l’art. 46 della Convenzione prevede che il compratore
possa chiedere:
•
la consegna dei beni in sostituzione, solo se il difetto di conformità costituisce un inadempimento
essenziale e la richiesta sia fatta al momento della denunzia o entro un ragionevole periodo di tempo;
•
eliminare il difetto di conformità mediante riparazione, a meno che ciò sia irragionevole avuto riguardo
alle circostanze. Anche la richiesta di riparazione deve essere fatta al momento della denunzia o entro
un ragionevole periodo di tempo.
Il principio informatore degli articoli in esame è quello di conservazione del contratto, nell’interesse
dell’operazione economica sottostante.
Ciò risponde ad un’esigenza tipica della compravendita internazionale in termini di interessi coinvolti,
laddove la risoluzione del contratto non sempre è idonea a tutelare l’interesse del soggetto adempiente.
La conservazione del contratto mira invece a tutelare l’interesse della parte adempiente ad essere
posta nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata in caso di esatto adempimento dell’altra.
Ulteriore conferma del principio sopra riportato si trova nell’art. 48 della Convenzione, laddove è previsto che
“1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, il venditore può, anche in un momento successivo alla
consegna, rimediare a proprie spese a qualsiasi inadempimento, a condizione che ciò non comporti un
ritardo irragionevole e non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore o incertezza quanto al
rimborso da parte del venditore delle spese anticipate dal compratore. Tuttavia, il compratore
conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno, in conformità della presente Convenzione.
2.
Qualora il venditore richieda al compratore di comunicargli se accetterà l'adempimento e il compratore
non risponda entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi nel termine
indicato nella richiesta. Il compratore non può, in pendenza di tale termine, avvalersi di rimedi
incompatibili con l'adempimento del venditore.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
9
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3.
Qualora il venditore comunichi al compratore che intende adempiere entro un certo termine, si
presume che con ciò egli chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione, conformemente a
quanto previsto nel precedente paragrafo.
4.
Richieste o comunicazioni fatte dal venditore ai sensi dei precedenti paragrafi 2 o 3, non sono efficaci
se non vengono ricevute dal compratore.”
Infatti, ai sensi dell’art. 49 della Convenzione, il compratore può dichiarare risolto il contratto solo:
a)
se l'inadempimento del venditore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla
presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero
b)
se, in caso di mancata consegna, il venditore non consegna la merce entro il termine
supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dichiara che non
effettuerà la consegna entro tale termine.
2.
Tuttavia, quando il venditore ha consegnato la merce, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il
contratto, se non lo fa:
a)
in caso di consegna tardiva, entro un ragionevole termine da quando è venuto a conoscenza
che la consegna è stata effettuata;
b)
in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole:
i)
da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell'inadempimento:
ii)
dopo il decorso del termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo
1, o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare;
ovvero
iii)
dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2,
o dopo che il compratore ha dichiarato che non accetterà l'adempimento.”
Qualora non voglia o non abbia la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 50
della Convenzione, se la merce non è conforme al contratto, ed indipendentemente dal fatto che il prezzo sia
già stato pagato, il compratore potrà “ridurre il prezzo in proporzione alla differenza fra il valore che la merce
effettivamente consegnata aveva al tempo della consegna ed il valore che merce conforme avrebbe avuto in
quel momento. Tuttavia, il compratore non può ridurre il prezzo se il venditore pone rimedio al proprio
inadempimento, ai sensi dell'articolo 37 o dell'art. 48, o se il compratore rifiuta di accettare la prestazione del
venditore, ai sensi dei suddetti articoli.”
Il rimedio di cui all’art. 50 della Convenzione è piuttosto frequente nella prassi internazionale ed è
alternativo al risarcimento del danno.
Si tratta di un diritto potestativo del compratore, il cui corretto esercizio è suscettibile di controllo solo
ex post: infatti, la dichiarazione non è ricettizia e produce immediatamente la modifica del contratto (in deroga
al principio generale di immodificabilità del contratto accolto anche dalla Convenzione).
Ovviamente se la presenza della difformità, o l’ammontare della riduzione sono contestate sarà
sempre possibile per il venditore ricorrere al giudice per un controllo ex post del corretto esercizio del rimedio
in esame da parte del compratore.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
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IIII.
CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
1.
DEFINIZIONI
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E' opportuno, allo scopo di evitare fraintendimenti. premettere una serie di definizioni ufficializzate.
relative ad alcune caratteristiche funzionali di una macchina o di un sistema.
Di tali caratteristiche si riportano oltre che le definizioni anche i corrispondenti termini italiani ed
inglesi:
Disponibilità (Availability)
Per Disponibilità si intende, la probabilità di un macchinario di essere operativo in un determinato
momento (t). Nella realtà industriale odierna, la disponibilità viene espressa in "percentuale relativa ad un
orario di lavoro ipotetico annuo", come più avanti si vedrà.
Nel conteggio delle ore di fermata dovrebbero essere comprese tutte le fermate, indipendentemente
dalle motivazioni.
Pertanto non dovrebbero essere tolte, come si suggerirà più avanti di fare, le ore di fermata per
manutenzione preventiva.9
Manutentibilità (Maintenability)
Per Manutentibilità su intende il complemento a 1 della probabilità di un sistema di non essere
riparato nell'intervallo di tempo dato (O,t), posto che si sia guastato nell'istante t1.
Affidabilità (Reliability)
Per Affidabilità si intende la probabilità di un item, o sistema, che continui ad assolvere determinate
funzioni, in determinate condizioni. per un determinato periodo di tempo.
Il termine Reliability è anche usato come "caratteristica di affidabilità", denotante la probabilità di
successo o il rapporto di successo.
Nel calcolo delle ore "attive", sono comprese le ore per manutenzione preventiva e per manutenzione
predittiva, mentre sono escluse le ore di manutenzione d’emergenza.
Questo fa sì che l’Affidabilità differisca dalla Disponibilità proprio per questi termini che vengono
invece tutti esclusi dal calcolo delle ore "attive" per la determinazione della Disponibilità.
Fidatezza (Dependability)
Per Fidatezza si intende la probabilità che una macchina, nell’istante t, fornisca le prestazioni per cui
è stata garantita.
Durevolezza (Durability)
Per Durevolezza si intende la capacità di una macchina di mantenere le sue caratteristiche originali
nel tempo.
9 Si evidenzia un calcolo, piuttosto che un altro in funzione dell’importanza che ha per un item il fatto di "funzionare con
sicurezza" o di "funzionare più a lungo".
Per tutt1i mezzi la cui “non funzionalità” può produrre danni alle persone si preferisce avere un’affidabilità elevata, al
contrario per tutti quei mezzi per i quali una fermata per guasto. comporti solamente una perdita di produzione si
preferisce avere una disponibilità elevata.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
11
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI
La Disponibilità di una macchina o di un sistema è una caratteristica ed un’esigenza che assumono,
di giorno in giorno, importanza crescente.
Non e più sufficiente, infatti, che una macchina od un sistema producano pezzi con determinate
qualità ed a determinate cadenze: occorre anche che tali macchine e tali sistemi funzionino, nell'arco
dell'anno, “il più a lungo possibile" e che, pertanto, siano il più possibile "disponibili".
Questa esigenza, una volta espressa in termini vaghi, ha assunto oggi contorni sempre più netti e
limiti sempre più definiti e (purtroppo per il Costruttore fornitore) più ristretti.
Con la garanzia di disponibilità il venditore garantisce al compratore che la macchina venduta, nel
corso di un determinato periodo di tempo, sarà utilizzabile per un certo numero di ore non inferiori ad una
determinata percentuale delle ore previste di utilizzo, ovvero che le ore di fermo della macchina non
supereranno una certa percentuale stabilita.
Prima di passare all’esame del testo contrattuale proposto è bene chiarire che la Disponibilità e una
caratteristica che presenta due aspetti ben distinti. che si possono così riassumere:
•
quanto garantire e
•
come garantirlo.
Il primo aspetto è in stretta funzione della garanzia di Qualità (qualità intesa in una accezione che
non è tecnico giuridica ma “fattuale”) insita nel prodotto e nell'azienda del Venditore e, pertanto, se il
Venditore non si dispone di un rigoroso sistema di garanzia di Qualità, qualunque livello di Disponibilità che si
andrà a promettere risulterà assolutamente aleatorio.
Fa strettamente parte del sistema di Garanzia di Qualità un metodo di rilevazione della affidabilità dei
componenti e dei sottoinsiemi, senza del quale, la valutazione da parte del Venditore dell’indice di
disponibilità presenta difficoltà ed incertezza.
Troppo spesso si ha occasione di verificare che il valore dell'indice di Disponibilità promesso e
scaturito soltanto da criteri di pura concorrenza e non da analisi interne.
Desideriamo richiamare l'attenzione del lettore sull'importanza di questa prima fase, anche se la sua
trattazione esula degli aspetti legali di questo studio.
E' bene rammentare che la rigorosa osservanza dei dettami legali permette di ridurre il rischio di
pagamento di danni che (è bene sempre ricordarlo) non sono commisurati al valore della fornitura, ma
all'entità ed al valore “in concreto” del danno!
Come noto, ogni macchina o sistema ha due caratteristiche fondamentali:
- EFFICIENZA
- DISPONIBILITA’
L'Efficienza è quanto la macchina o il sistema possono dare in termini di qualità del prodotto:
tolleranze dimensionali di finitura superficiale di macrogeometria e tolleranza naturale.
Le “garanzie” sull’Efficienza, se concesse, vengono pattuite in sede di stipulazione del contratto di
vendita e vengono verificate in sede di collaudo, in quanto qualità promesse della macchina.
L’esito positivo del collaudo, comporta automaticamente l'accettazione della macchina o del
10
sistema .
La Disponibilità è invece "per quanto tempo la macchina si rende disponibile alla produzione per
merito proprio" e viene data, come si è detto, in termini percentuali di un tempo annuale prefissato.
Normalmente si esprime: X% di Disponibilità su 1 turno o 2 o 3 turni di lavoro per un totale di Y
10 Questo concetto va chiaramente espresso in sede contrattuale. Potrebbe essere applicato un adagio sempre più
usato:
"Il primo pezzo buono dopo il Collaudo genera automaticamente l’accettazione”
La quale accettazione, se non diversamente espressa, è "incondizionata", diversamente, se sussistono da parte del
Cliente ulteriori prescrizioni o dubbi, questi vanno espressi per iscritto, in termini qualitativi e temporali. L'adempimento
di tali prescrizioni deve prevedere fasi liberatorie sottoscritte dal Cliente.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
12
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ore/anno.
Le ore di fermata di cui si tiene conto sono:
- le ore di fermata reali dovute a guasti imputabili a difetti costruttivi11.
E' indispensabile quindi non confondere mai i due concetti e non chiamare Efficienza la Disponibilità,
onde evitare di essere chiamati a rispondere dell’Efficienza anche dopo il collaudo, magari per l'insorgere di
diverse condizioni dei grezzi di partenza.
Prima di concludere vale la pena di fare un’ultima raccomandazione di carattere generale: allorché il
Cliente richiede una Garanzia di Disponibilità, stabilisce, per il solo fatto che esprime una tale richiesta, un
vincolo molto rigoroso.
E' pertanto indispensabile, a questo punto essere estremamente precisi e dettagliati, nel fissare le
condizioni di adempimento della garanzia.
Ogni incertezza nella definizione delle specifiche non può che ritorcersi contro il Venditore, in un
futuro più o meno prossimo, ma sicuramente entro il periodo di garanzia e sopratutto in prossimità delle
scadenze di pagamento.
Al fine di evitare che, nella denegata ipotesi in cui la disponibilità non venga raggiunta dalla
macchina, il compratore possa chiedere la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del
venditore, occorrerà prestare attenzione alle modalità con cui detta garanzia viene pattuita ed, in particolare,
evitare che la Disponibilità venga pattuita come “qualità promessa” della macchina venduta.
Per tale motivo, dovrà essere costruita come una garanzia pattizia e autonoma, che si aggiunge a
quelle legali previste dalla disciplina della vendita, che abbiamo esaminato al paragrafo II, nonché, se
pattuita, a quella di buon funzionamento.
A tal proposito, sarà opportuno stipulare due contratti separati: uno di compravendita e l’altro di
“Garanzia”; per altro, se vi è un contratto di assistenza post-vendita potrà essere inserita in detto contratto la
“garanzia di disponibilità”, fermo che anche in detto contratto la garanzia dovrà essere disciplinata
compiutamente.
A tal proposito, potrebbe essere ipotizzabile prevedere che per un certo periodo la garanzia venga
concessa “gratuitamente”, successivamente dietro pagamento di un corrispettivo e, ciò al fine di costituire
una causa autonoma (diversa da quella della vendita) al contratto di garanzia.
Sarà poi opportuno prevedere che, in nessun caso, l’eventuale mancato raggiungimento delle
percentuali garantite potrà comportare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del
venditore.
Pertanto la garanzia di disponibilità non deve essere intesa come sostitutiva della garanzia di buon
funzionamento o di altre forme e tipi di garanzie, tenuto conto del fatto che le garanzie legali previste in
relazione al contratto di vendita tutelano l'Efficienza, non la Disponibilità12
Ne consegue che se è pattuita una garanzia di buon funzionamento, il venditore continuerà a
rispondere del buon funzionamento della macchina nei termini di detta garanzia, così come pattuita nel
contratto di compravendita.
Se a tali conseguenze si aggiungono le difficoltà di stabilire un valore attendibile di disponibilità ed i
problemi connessi con la definizione e verifica delle ore di fermo macchina, si consiglia di NON PROPORRE
MAI SPONTANEAMENTE TALI GARANZIE.
Si dovrà, in ogni caso, evitare assolutamente di adottare garanzie di disponibilità qualora:
- il venditore non abbia al suo interno un adeguato servizio di assistenza e le macchine non siano
corredate di un manuale di istruzioni chiaro e completo;
- il compratore non abbia la struttura, le condizioni e le conoscenze che gli consentano di gestire,
utilizzare e intervenire in modo appropriato sulla macchina e comunque di far fronte agli oneri previsti.
11 Non rientrano pertanto nel conteggio della disponibilità:
le ore di manutenzione programmata;
i rallentamenti dovuti a guasti di componenti in linea, tali da far operare la linea in “degradato” (in quanto influiscono
sull’efficienza). Queste esclusioni vanno chiaramente definite nel contratto.
12 Anche con la Garanzia semplice si ha una forma elementare di Garanzia di Disponibilità. Unica differenza è che la
prima non ha vincoli di tempo, ma solo di durata, mentre la seconda ha vincoli di tempo e di durata.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
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Si consiglia, pertanto, di utilizzare il testo proposto solo dopo averlo valutato approfonditamente,
adattandolo, se del caso, alle proprie esperienze ed esigenze e confrontandolo con altri testi analoghi.
Si evidenzia infine che il testo proposto e' stato redatto per le macchine stand-alone o attrezzate per
la lavorazione di un singolo pezzo (o famiglia di pezzi) e pertanto non è direttamente applicabile ai sistemi.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
14
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IV.
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SCHEMA CONTRATTUALE PROPOSTO
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
Tra
______________, con sede in ______________ C.F. e P. IVA ______________in persona del ___________
Signor _________________ (di seguito “???”13)
e
______________, con sede in ______________, via ______________, C.F. e P. IVA _________,
in persona del __________________ Signor _________________ (di seguito “CLIENTE”)
premesso che
A.
??? è una società che ________________________________________________
B
il Cliente con contratto in data ____________ (di seguito “Contratto di Vendita”) ha acquistato la
macchina descritta nell’ Allegato B (di seguito “Macchina”);
C.
il Cliente desidera che, per un determinato periodo, la Macchina sia operativa per una certa
percentuale del proprio orario di lavoro;
D.
??? intende garantire al Cliente che, per un determinato periodo, la Macchina sia operativa per una
certa percentuale dell’orario di lavoro del Cliente;
E.
con il presente Contratto le Parti intendono, tra l’altro, disciplinare la garanzia di cui alla premessa D.
che precede, nonché le reciproche obbligazioni affinché ??? sia in grado di adempiere alla garanzia
medesima;
tutto ciò premesso, tra le sottoscritte parti si stipula e
conviene
quanto segue:14
1.
DEFINIZIONI E DICHIARAZIONE DELLE PARTI
1.1.
Nel presente contratto i seguenti termini avranno i seguenti significati:
1.1.1 le ore previste di utilizzo si riferiscono ad un numero d’ore d’impiego virtuale pari a nr. ______ore,
calcolate _____________ sulla base dell’orario di __________ giorni lavorativi mensili, suddivise in nr.
______ turni giornalieri della durata di __________________ore ciascuno. I turni sono /non sono presidiati
con l’eccezione del turno ___________.
13 Al fine di costruire la Garanzia di Disponibilità come una garanzia autonoma rispetto a quelle derivanti dal Contratto
di Compravendita abbiamo evitato qualsivoglia riferimento al Venditore, anche nelle definizioni delle parti. In astratto,
per altro, la Garanzia di Disponibilità potrebbe essere data anche da un terzo diverso dal Venditore, ad esempio il
soggetto che effettua il service post-vendita.
14 Come si è detto è preferibile stipulare la garanzia in maniera autonoma, pertanto si suggerisce di formalizzarla in un
contratto separato dal Contratto di Vendita.
Per altro, la Garanzia di Disponibilità potrebbe anche trovare la sua causa e quindi essere inserita in un contratto di
assistenza post-vendita appositamente sottoscritto tra le parti.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
15
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1.1.2 le ore di fermata15 sono le ore di fermata complessivamente verificatesi durante il periodo di
garanzia, dovute a difetti della Macchina imputabili al ??? e calcolate secondo quanto previsto all’art. 3 del
presente Contratto16.
1.1.3 Disponibilità per disponibilità si intende la possibilità di utilizzare la Macchina secondo quanto previsto
all’art. 2.1.
1.1.4. Garanzia di Disponibilità o, semplicemente, Garanzia: si intende la garanzia della Disponibilità della
Macchina da parte di ???, alle condizioni di cui al presente Contratto;
1.1.5. Periodo di Garanzia: é l’intero periodo di Garanzia, coincidente con la durata del presente Contratto,
determinata a mente dell’art. 6
1.1.6 Primo periodo di Garanzia: è il periodo di ____ mesi a partire dalla data di decorrenza della
Garanzia, ovvero il periodo che termina con il compimento della prima metà delle Ore di Utilizzo, quale dei
due periodi scada per primo (di seguito “Primo Periodo di Garanzia”);
1.1.7 Secondo Periodo di Garanzia è il periodo di ___ mesi a partire dalla scadenza del Primo Periodo di
Garanzia e fino al termine del Periodo di Garanzia17, ovvero il periodo che termina con il compimento della
seconda metà delle Ore di Utilizzo, quale dei due periodi scada per primo (di seguito “Secondo Periodo di
Garanzia”);
1.1.8.
Percentuali Garantite: sono le percentuale di cui all’art. 2.1.
1.1.9. Percentuale di Disponibilità: è la percentuale di disponibilità della Macchina, calcolata applicando la
formula di cui all’art. 2.2.
1.1.10 Formula è la formula di cui all’art. 2.2.
Eventuale 1.1.11. Corrispettivo: è il corrispettivo della Garanzia di cui all’art. 2.3.
1.1.12. Manutenzione Programmata: è il programma di manutenzione della Macchina nel Periodo di
Garanzia di cui all’Allegato 1.1.12;
1.1.13 Marcatempo: è lo strumento di cui all’Allegato 1.1.13;
1.1.14 Tabella di Rilevamento: è la tabella di cui all’Allegato 1.1.14;
15 Nel computo delle ore previste di utilizzo ci si può riferire alle ore lavorative effettive oppure alle ore di impiego
virtuale della macchina ovvero alle ore lavorative maggiorate di una certa percentuale. Nel primo caso, si evitano future
contestazioni di conteggio in merito a straordinari, festività non utilizzate, ecc.; nel secondo, ci si pone in una situazione
di maggior favore nel calcolo finale della disponibilità.
Occorre inoltre tenere presente alcuni suggerimenti di ordine pratico:
la garanzia meno disagevole da mantenere quanto più elevato è il numero di ore previste di utilizzo e quanto
maggiori sono i turni;
per i turni non presidiati è bene prevedere un 30/40% di minore disponibilità.
Inoltre è opportuno definire nel dettaglio i giorni di misurazione, utilizzando un calendario, che andrà allegato al
contratto, cancellando i giorni festivi.
In merito alle ore di fermata va precisato che saranno considerate solo quelle imputabili al Venditore (per il loro calcolo
si veda l’art. 3). Si noti che la norma tedesca VDI 3423 (ved. “V. APPENDICE VDI 3423”), non ha efficacia vincolante,
se non in quanto sia richiamata espressamente dalle parti. Nell’esempio di garanzia si è preferito non richiamare tale
norma, in quanto la norma seppur costituisca una base di partenza per stabilire i termini contrattuali di comune accordo
fra le parti, non può essere semplicemente allegata al contratto o, tanto meno, sostituirlo.
16 Onde evitare fraintendimenti è sempre meglio chiarire e definire i termini usati.
17 Ai fini di tutelare maggiormente il costruttore è consigliabile suddividere il periodo di garanzia in due parti. Per la
prima metà del periodo di garanzia è opportuno prevedere una percentuale di disponibilità non troppo elevata (es. pari
all’"80%). Nella seconda metà si dovrà raggiungere il valore concordato. Nel testo proposto non è stato ritenuto
opportuno indicare alcuna percentuale in quanto tale percentuale, che oscillerà normalmente attorno a valori superiori al
90%, varierà sensibilmente da impresa ad impresa e andrà negoziato in anche in base alle condizioni ambientali di
funzionamento. Naturalmente, è consigliabile evitare di promettere percentuali di disponibilità troppo elevate e che non
si sia ragionevolmente sicuri di rispettare.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
16
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1.1.15 Fermata: è il fermo completo della Macchina, con esclusione di ogni caso in cui la Macchina, anche
se a regime ridotto o “in degradato”, sia funzionante;
1.1.16 Comunicazione è la comunicazione della Fermata da parte del Cliente;
1.1.17 Orario di Lavoro: è l’orario di lavoro di ???
che è il seguente: giorni ________ dalle ___ alle ____;
1.1.18 Manuale: è quello di cui all’Allegato 1.1.18.
1.2.
Le Parti danno atto che il presente Contratto è stipulato autonomamente dal Contratto di Vendita e
che, pertanto e salvo quanto qui diversamente previsto, qualsivoglia vicenda attinente la stipulazione, la
esecuzione e la estinzione del presente Contratto, non può in alcun modo interferire con l’esecuzione del
Contratto di Vendita e non può in alcun modo costituirne causa di estinzione.
2.
GARANZIA DI DISPONIBILITA’
2.1.
Il ??? garantisce (gratuitamente)18 al Cliente la Disponibilità della Macchina per un numero di ore
che, in termini percentuali in rapporto con le Ore Previste di Utilizzo, non saranno inferiori al:
i.
ii
__% durante il Primo Periodo di Garanzia
__% durante il Secondo Periodo di Garanzia.
Fermo che le Percentuali Garantite saranno ridotte del __% per i turni di lavoro non presidiati.
2.2.
La percentuale di Disponibilità della Macchina (di seguito “Percentuale di Disponibilità”) sarà
calcolata applicando la seguente Formula19 (di seguito “Formula”):
OPU - OF
PD = ___________________ X 100 (%)
OPU
Dove:
PD= Percentuale di Disponibilità;
OPU= Ore di Utilizzo
OF= Ore di Fermata
[eventuale
2.3. Quale corrispettivo per la Garanzia il Cliente corrisponderà a ??? un canone ____________ di Euro
_______________, (di seguito “Corrispettivo”) con le seguenti modalità.]
2.4.
In funzione dell’adempimento della Garanzia, ??? potrà in qualsivoglia momento, ancorché durante
l’orario di lavoro del Cliente, accedere alla Macchina per verificarne le condizioni di utilizzo ed eseguire le
operazioni che ??? riterrà opportune al fine di adempiere la Garanzia medesima (di seguito “Manutenzione
Preventiva”)..
Il Cliente consentirà a ??? di accedere in qualsiasi momento alla Macchina per verificarne le
condizioni di utilizzo ed eseguire le operazioni che ??? riterrà opportune al fine di adempiere alla Garanzia
medesima per eseguire la Manutenzione Preventiva.
18 Abbiamo previsto una garanzia gratuita e una dietro pagamento di un corrispettivo. La scelta è ovviamente rimessa
alle parti, potrebbe essere comunque utile prevedere un corrispettivo (anche minimo) al fine di enfatizzare l’autonomia
della Garanzia di Disponibilità dalla causa del contratto di vendita.
19 Abbiamo inserito una formula molto semplice, ovviamente potranno essere concordate formule diverse. Si veda sul
punto la parte sulla Norma VDI 3423.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
17
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3
Direzione Tecnica
Ore di fermata20
3.1.
Alla Macchina dovrà essere applicato lo strumento marcatempo indicato nell’Allegato 3.1 (di seguito
“Marcatempo”).
Il Marcatempo sarà installato da ???, sulla Macchina a spese del Cliente, e sarà da ??? sigillato.
Il Cliente compilerà ogni _________ la Tabella di Rilevamento, che trasmetterà
__________________ a ???21.
3.2.
Fermo che nel calcolo delle Ore di Fermata saranno considerate le sole fermate dovute a difetti
costruttivi della Macchina imputabili al ???, saranno tra l'altro, escluse le fermate dovute a:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
cause di forza maggiore ed altre cause indipendenti dalla volontà del ???,
Manutenzione manutenzione preventiva
guasti dovuti a manovra non corretta o a carente od errata manutenzione, ed altri guasti attribuibili al
Cliente o ai soggetti da questi incaricati,
scelte aziendali del Cliente o problemi organizzativi o di altro tipo dello stesso;
la Manutenzione Programmata22..
Saranno conteggiate come Ore di Fermata le sole ore in cui la Macchina si è fermata completamente (di
seguito “Fermata”), con esclusione di ogni caso in cui la Macchina, anche se a regime ridotto o "in
degradato", sia funzionante..
Le Ore di Fermata verificatesi durante i turni non presidiati saranno considerate solo nella misura del ____ %
delle stesse.
Il tempo necessario ad ??? per approvvigionarsi dei pezzi di ricambio necessari per la sostituzione dei pezzi
difettosi della Macchina non sarà calcolato ai fini della determinazione delle Ore di Fermata.
3.3.
Al fine del calcolo delle Ore di Fermata, saranno prese in considerazione le sole Ore Previste di
Utilizzo intercorse tra la Fermata ed il termine delle Ore di Fermata23.
Le Ore di Fermata decorreranno24 a partire dall'inizio della ______ ora successiva al momento del
ricevimento della Comunicazione, come di seguito definita.
Le Ore di Fermata avranno termine nel momento in cui la Macchina è posta in condizione di ripartire. Tale
momento dovrà risultare dal verbale di intervento del tecnico di ???.
20 Il metodo di calcolo delle ore di fermata è uno degli aspetti cruciali della redazione della garanzie di disponibilità.
Infatti, potrà risultare più o meno agevole raggiungere la percentuale di disponibilità garantita, a seconda di come sono
calcolate le ore di fermata. In particolare, sarà opportuno considerare i problemi che seguono e trovare per loro delle
soluzioni adeguate. Per la determinazione dei fermi macchina occorre schematizzare, anzitutto, le possibilità di fermo.
Una macchina può fermarsi per difetti costruttivi o per altre cause non imputabili al Venditore, inoltre, la macchina può:
A.
fermarsi in maniera totale.
B.
registrare un guasto, ma funzionare “in degradato quantitativo” solamente per quanto riguarda la quantità
prodotta (che risulta diminuita).
C.
registrare un guasto, ma funzionare “in degradato qualitativo” solamente per quanto riguarda la qualità dei
prodotti, ossi producendo o/anche una qualità ridotta.
E’ opportuno limitare il calcolo delle ore di fermata alle sole fermate dovute ai difetti costruttivi della macchina,
escludendo le fermate imputabili a cause di forza maggiore, a manutenzione, a scelte aziendali od organizzative del
Compratore, ad errate manovre. Sarà inoltre necessario precisare se si dovranno considerare solo le "fermate totali”,
cioè i casi in cui la macchina sia completamente "ferma”, ovvero anche i casi di "funzionamento in degradato".
Nel modello si è optato per le sole fermate totali, valutando estremamente pericoloso per il venditore considerare il
funzionamento in degradato, non esistendo alcuna possibilità di effettuare controlli oggettivi.
Inoltre, nell'esempio di garanzia si è previsto che le ore dei turni non presidiati siano calcolate in misura ridotta.
21 Sul punto si rinvia alla nota 11.
22 Si potrà prevedere di conteggiare o meno le ore di Manutenzione Programmata, ovvero di conteggiarle in
percentuale ridotta.
23 E’ necessario prevedere i criteri di determinazione dell’inizio o del termine delle ore di fermata, in modo tale da
ridurre il più possibile le incertezze circa l’effettiva durata della fermata della macchina da considerare. Può essere
inoltre opportuno utilizzare una tabella di rilevamento, che il Cliente dovrà adeguatamente compilare ogni giorno. La
compilazione di questa tabella presuppone necessariamente l’uso di uno strumento marcatore collegato con l’unità di
governo della macchina. E’ opportuno prevedere delle franchigie per consentire l’accertamento del guasto e lo
spostamento del personale del Costruttore.
24 Nella formula proposta sono state previste delle franchigie; pertanto le ore di fermata decorreranno a partire dal
termine del periodo di franchigia decorrente dal momento del ricevimento, da parte del venditore della comunicazione di
fermata.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
18
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Direzione Tecnica
3.4.
La comunicazione della Fermata di seguito (“Comunicazione”) dovrà essere fatta al più presto a ???
durante l'orario di Lavoro di quest'ultimo, che è il seguente: giorni ________ dalle _____ alle ______ (di
seguito “Orario di Lavoro”)
Fermo che, qualora la Comunicazione dovesse essere effettuata al di fuori dell'Orario di Lavoro, la
Comunicazione si considererà ricevuta nella prima ora del primo giorno di lavoro di ??? successivo al
ricevimento della Comunicazione.
Nella Comunicazione il Cliente dovrà descrivere in dettaglio il difetto da lui riscontrato e, quando la Macchina
sia dotata di strumenti diagnostici, riporterà anche la diagnosi del guasto effettuata dalla Macchina.
La Comunicazione dovrà essere indirizzata a
???, all’attenzione del sig. ______________ tramite telex (telex n°..............) o telefax (telefax n°............).
4.
Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilita’
4.1.
Qualora non fosse raggiunta la Percentuale Garantita nel Primo Periodo di Garanzia, il Periodo di
Garanzia sarà esteso di _____ mesi.
4.2.
In caso di mancato raggiungimento della Percentuale di Disponibilità Garantita nel Secondo Periodo
di Garanzia, il Periodo di Garanzia sarà esteso di _____mesi.
4.3.
Ad evitare ogni dubbio, le Parti precisano che, se del caso, le estensioni del Periodo di Garanzia di
cui agli artt. 4.1. e 4.2. potranno cumularsi.
4.4.
Qualora al termine del Periodo di Garanzia, eventualmente prorogato a mente degli artt. da
4.1. a 4.3. che precedono, non sia stata raggiunta la Percentuale Garantita, ??? dovrà corrispondere al
Cliente una penale pari a _________ per ogni punto percentuale mancante al raggiungimento della
Percentuale Garantita, fermo che la penale non potrà complessivamente superare l’importo di Euro
________.
4.5.
Fatto salvo quanto sopra previsto, il Cliente non potrà avanzare alcuna altra pretesa, ne richiedere il
risarcimento di eventuali danni verificatisi a causa di Fermate della Macchina, ed in particolare non potrà
avanzare alcuna richiesta di risarcimento di eventuali danni per perdite di produzione o per mancato profitto,
ovvero richiedere la risoluzione del Contratto di Compravendita25.
5.
Condizioni per l’applicazione della garanzia
5.1.
La Garanzia non sarà operante26 e il Cliente decadrà dalla possibilità di far valere la Garanzia,
qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
(a)
la Macchina non sia utilizzata alle condizioni previste nel Manuale;, di cui all’Allegato 6.1. (di seguito il
“Manuale”);
(b)
la Macchina non sia stata sottoposta alla manutenzione preventiva periodica dal Cliente, secondo
quanto previsto dal Manuale, fermo che il Cliente comunicherà al ??? l’esecuzione di ogni intervento
di manutenzione effettuato sulla Macchina;
25 Come più sopra si e' accennato le conseguenze per il mancato raggiungimento della percentuale di disponibilità
garantita possono variare, nello schema contrattuale proposto si e' ritenuto opportuno suddividere il periodo di garanzia
in due parti, in entrambi i casi scatta l’estensione automatica della Garanzia fino ad una certa durata, onde permettere il
raggiungimento della percentuale stabilita. Abbiamo suggerito di prevedere che, qualora ciò non si verifichi, anche allo
scadere di detto periodo, il costruttore debba corrispondere una penale (da calcolarsi in base ai punti percentuali
mancanti a raggiungere la percentuale garantita e comunque con un limite massimo), onde evitare che il Cliente possa
richiedere la risoluzione del contratto di compravendita. Per altro, possono essere previste diverse conseguenze in caso
di mancato raggiungimento delle Percentuali Garantite, l’essenziale è che limitino la responsabilità del costruttore ed
escludano la risoluzione del contratto di compravendita della macchina.
26 Affinché la Garanzia di Disponibilità possa operare è necessario (al pari di ogni altra garanzia) che si realizzino
alcune condizioni e, in particolare, che il beneficiario della garanzia adempia a sua volta determinate obbligazioni.
E’ necessario che la macchina o il sistema operino in condizioni normali, ossia siano utilizzati esclusivamente secondo
le specifiche indicate in sede contrattuale o, per le forniture di serie, secondo quanto indicato nei relativi cataloghi. A ciò
potranno essere aggiunte altre limitazioni che, in base all’esperienza del costruttore possono comportare guasti alla
macchina.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
19
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
(c)
(d)
(e)
(f)
Direzione Tecnica
gli utilizzatori e gli addetti alla manutenzione della Macchina incaricati dal Cliente non abbiano seguito
con esito positivo i corsi di qualificazione all'uso ed alla manutenzione della Macchina presso ??? in
relazione ai quali le Parti si siano eventualmente accordate;
il Cliente non abbia provveduto ad informare per iscritto ??? circa l’esistenza di particolari situazioni di
installazione della Macchina, incluse le seguenti: particolari condizioni ambientali, disturbi
elettromagnetici, rete di alimentazione, e simili;
il Marcatempo sia stato rimosso, manomesso o in qualsivoglia modo alterato ovvero siano stati
rimossi i sigilli del Marcatempo o non siano stata inviata la Tabella di Rilevamento;
il Cliente sia inadempiente nei confronti di ??? in relazione al pagamento del prezzo della Macchina
risultante dal Contratto di Compravendita, (e/o se del caso, del Corrispettivo).
5.2.
II Cliente manterrà sempre un adeguato stock di pezzi della Macchina di "normale usura" e27 di
pezzi di ricambio della Macchina..
6.
Durata
6.1
La Garanzia decorre dal ______________ (__ giorno dalla data di accettazione della Macchina) e
sarà operante sino al _____________ (trascorsi ___ mesi da tale momento), o al compimento del numero di
Ore Previste di Utilizzo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima28 (di seguito “Periodo di
Garanzia”).
[Eventuale
6.2.
Allo scadere del Periodo di Garanzia, il Cliente avrà la facoltà di continuare ad usufruire della
Garanzia previa sottoscrizione di altro contratto che prevede, tra l’altro, il pagamento di un canone annuo pari
a Euro ____________.]
7.
Miscellanea
7.1.
Qualora alcune clausole del presente Contratto fossero contrarie alla legge ovvero non applicabili, le
altre clausole del presente Contratto continueranno a rimanere in vigore e ad avere efficacia.
7.2.
Nessuna variazione, modifica o alterazione dei termini del presente Contratto sarà valida
se non sarà eseguita per iscritto e sottoscritta da ciascuna delle Parti.
7.3.
Il presente Contratto può essere sottoscritto in un numero qualsiasi di copie, che insieme
costituiranno un solo Contratto e ciascuna parte può divenire parte del presente Contratto firmando una sola
copia.
8.
Legge regolatrice
Il presente Contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana, e interpretato esclusivamente
secondo la legge italiana.
9.
Controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali
con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale di ________, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto
(in alternativa)
27 Con riferimento allo stock di magazzino occorrerà valutare se è meglio vendere i pezzi al Cliente o mantenere un
deposito presso il Cliente con i pezzi di ricambio necessari durante il periodo di garanzia. Eventuali pattuizioni in
proposito dovranno essere precisate nel testo del contratto.
28 Sarà opportuno far decorrere la garanzia dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dall’accettazione/collaudo della
macchina, onde evitare il pericolo dei guasti infantili e dell’adattamento del personale del Compratore.
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Direzione Tecnica
[Per ogni controversia derivante dal presente Contratto, compresa quella relativa alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente sarà quello di _______________.]
Data _________________________
Lista Allegati
Firme
__________________________________________
__________________________________________
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V.
LA NORMA VDI 3423
1.
Premessa
Direzione Tecnica
Con l’affermazione generalizzata nelle realtà industriali della produzione “just in time”, si è assistito ad una
sempre maggiore richiesta da parte degli utilizzatori di una garanzia riguardante la capacità di produrre della
macchina o del sistema di macchine.
Queste richieste fino ad alcuni anni fa erano limitate ed interessavano quasi esclusivamente i settori
produttivi legati all’industria automobilistica. Attualmente sono invece sempre più gli utilizzatori che richiedono
questo tipo di garanzia, in ogni settore ed in tutto il mondo.
Finora i costruttori hanno cercato, dove possibile, di evitare di assumere certi impegni che potrebbero
rivelarsi molto gravosi dal punto di vista economico, ma evidentemente, per ragioni di mercato, si sono dovuti
adeguare per poterli assumere, sia migliorando la qualità dei prodotti che le infrastrutture aziendali.
In questo senso anche l’applicazione della “Direttiva Macchine” ha contribuito ad un miglioramento delle
strutture aziendali, ad esempio per quanto riguarda la documentazione di prodotto, punto di partenza
indispensabile per poter essere in grado di fornire una garanzia concernente i fermi macchina.
L'applicazione in numerose industrie del nostro settore delle norme ISO 9000, relative alla qualità dei sistemi
aziendali, ha altresì portato ad un sensibile incremento della qualità ed affidabilità dei prodotti, grazie al
maggior controllo di tutti i processi aziendali, in particolare di quelli legati alla qualità.
Questi fattori devono far sì che l’indice di disponibilità garantito non sia, come normalmente avviene,
un’imposizione dell’acquirente od un semplice confronto con quanto offre la concorrenza, bensì il risultato di
un’attenta valutazione della qualità dei propri prodotti.
Come premessa indispensabile si tenga ben presente la differenza tra la garanzia concernente l’efficienza e
quella legata alla disponibilità. Nel primo caso si tiene conto della capacità della macchina di fornire
determinate prestazioni legate al prodotto realizzato (tempi ciclo, tolleranze, finiture, ecc.), mentre nel
secondo si verifica il tempo in cui la macchina è stata disponibile alla produzione. In questa sede si
affrontano solo le problematiche legate alla disponibilità, essendo il campo dell’efficienza troppo vasto e
troppo specifico per essere affrontato in un documento di utilizzo generale.
Il maggiore ostacolo che si riscontra nell’accettare un impegno in termini di garanzia di disponibilità, è dovuto
alla difficoltà di redigere questi tipi di contratto. I punti di vista dell’utilizzatore e del costruttore sovente non
coincidono nella metodologia di calcolo dei valori garantibili e soprattutto è difficile stabilire quali sono le
cause di fermo-macchina attribuibili all’uno o all’altro. Non esistono delle leggi o norme internazionali che
regolano questi contratti e generalmente le grandi industrie utilizzano norme interne proprie o che si
riferiscono alla norma tedesca VDI 3423.
A nostro parere l’utilizzo di questa norma anche da parte dei costruttori italiani può essere utile, vista la sua
notorietà ed accettazione a livello internazionale, soprattutto a seguito dell’evoluzione positiva del suo
contenuto.
Questa norma ha subito nel corso degli anni numerose revisioni ed in particolare l’edizione dell’agosto 1998,
pubblicata in versione definitiva nel gennaio 2002, è nata da una stretta collaborazione tra utilizzatori e
costruttori, proprio con l’intento di togliere quelle ambiguità che si potevano riscontrare nelle edizioni
precedenti.
Già il titolo della norma “Disponibilità di macchine e impianti” chiarisce lo scopo principale di questa nuova
edizione, in confronto al titolo originale “Rilevamento della capacità produttiva per macchine e impianti”.
Originariamente la norma doveva servire soprattutto agli utilizzatori per “misurare” quantitativamente la
disponibilità degli impianti a fini statistici e pertanto non si preoccupava di distinguere tra i fermi-macchina
dovuti a mancanze nel sistema produttivo e quelli causati da errori di concezione costruttiva od organizzativa
del costruttore.
Nella nuova edizione è stata invece introdotta una distinzione abbastanza netta e chiaramente individuabile
tra le cause di interruzione della produzione di responsabilità dell’utilizzatore e del costruttore. Anche per
quanto riguarda le fermate per manutenzione programmata, la norma è più esplicita e la esclude dal computo
dei fermi-macchina. Da notare anche l’accento messo sulla documentazione e sulla necessità di istruzione
del personale, sia a carico dell’utilizzatore che del costruttore.
Per quanto riguarda gli impianti, o “sistemi di produzione”, la norma ha subito le stesse modifiche dette in
precedenza e quindi è in parte più agevole trovarne un’applicazione anche in questo campo. Rimane sempre
la difficoltà di determinazione del “tempo di fermo macchina conseguente”, ovverosia della somma dei tempi
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
22
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in cui il sistema non produce a causa di guasti delle periferie o dei sistemi ausiliari. E’ in ogni caso più facile
di prima definire a chi imputare le responsabilità della mancata produzione.
E’ evidente che la norma di per sé non può essere presa come modello finito da allegare ai contratti di
disponibilità, ma è una buona base di partenza per stabilire i termini contrattuali di comune accordo tra
l’utilizzatore e il costruttore. In più parti della norma è fatto cenno a questa necessità di un accordo tra le parti
per definire alcuni parametri di calcolo, proprio per mettere in evidenza il fatto che la norma non può sostituire
il testo del contratto.
2.
Definizioni principali
Per entrare nel merito della norma, che data la sua brevità, deve essere letta integralmente, si chiariscono
alcuni termini fondamentali che stanno alla base per il calcolo della disponibilità.
Alcune definizioni, come ad esempio quelle relative alle “Quote di fermo macchina”, non sono citate in questo
documento poiché non si ritengono essenziali per la comprensione della norma ai fini di una sua corretta
applicazione in un contratto di disponibilità.
Tempo di fermo macchina organizzativo - TO
Questo tempo è la somma di tutti i tempi non produttivi causati dal “sistema” di produzione e di cui è
responsabile l’utilizzatore.
Oltre ai tempi di fermo macchina chiaramente imputabili all’utilizzatore come le mancanze di energie, pezzi,
utensili o gli errori di manovra e di programmazione, si tenga presente che tra questi tempi sono compresi,
ad esempio, anche i tempi di attesa di pezzi d’usura nel caso siano stati concordati in precedenza e pure la
mancata attuazione della manutenzione preventiva. Di qui l’esigenza per il costruttore di essere
estremamente chiaro in fase di ordine e nella stesura della documentazione, onde evitare che certi tempi di
mancata produzione gli siano indebitamente imputati.
Tempo di fermo macchina tecnico - TT
Questo tempo è la somma di tutti i tempi non produttivi causati da deficienze concettuali di progettazione o di
costruzione della macchina (o della linea produttiva) e da mancanze organizzative del fornitore in fase di
individuazione e riparazione del guasto o di approvvigionamento di pezzi di ricambio. Di queste mancanze è
responsabile il costruttore.
E’ importante notare come lo stesso tempo non produttivo, per es. l’attesa di pezzi d’usura, può essere
imputato sia all’utilizzatore che al costruttore, a seconda che quest’ultimo abbia imposto o meno al
compratore la necessità di tenere un magazzino di pezzi d’usura.
Con questo si ribadisce la necessità di fornire una documentazione-macchina completa e che tenga conto
anche di queste problematiche.
Tempo di utilizzo - TN
E’ il tempo in cui la macchina produce con piena capacità di rendimento. La norma non tiene conto dei
periodi di tempo in cui la macchina produce in cosiddetto “regime degradato”, ma sarebbe opportuno che nel
contratto fosse preso in considerazione anche questo aspetto.
Tempo di manutenzione - TW
Comprende i tempi necessari per svolgere i lavori previsti dal programma di manutenzione indicato sulle
istruzioni d’uso della macchina. Quindi non solo le attività di manutenzione, bensì anche quelle correlate,
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
23
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come la pulizia ed il tempo necessario per la messa in funzione dopo aver eseguito la manutenzione vera e
propria.
Tempo di occupazione - TB
E’ il tempo programmato di utilizzo della macchina o della linea, normalmente definito dal programma di
produzione aziendale. Questo tempo, espresso solitamente in ore/mese, deve essere definito in modo
preciso nel contratto di disponibilità, precisando anche la ripartizione su più turni e l’eventualità di turni non
presidiati.
All’atto della stipulazione del contratto è indispensabile che il compratore consegni al venditore un calendario
con l’indicazione precisa dei giorni lavorativi previsti nel programma di produzione per tutta la durata del
contratto. Sulla base di questo calendario sarà opportuno precisare che le ore di riparazione che si
protrarranno al di fuori del tempo di occupazione stabilito non saranno computate come ore di fermo
macchina. E’ tipico il caso di una riparazione effettuata nel giorno di domenica o in ogni caso in un giorno
festivo che è stato escluso dal programma produttivo aziendale. (E’ la stessa norma VDI 3423 che al punto
1.1.2 invita a concordare l’attribuzione di questo tempo).
Il tempo di occupazione è la somma dei seguenti tempi:
(TN) tempo in cui la macchina è pienamente in utilizzo,
(TO) tempo non produttivo organizzativo,
(TT) tempo non produttivo tecnico
(TW ) tempo di manutenzione programmata.
TB = TN + TO + TT + TW
La norma precisa che il rapporto percentuale tra il tempo di manutenzione programmata e il tempo di utilizzo
(o di occupazione) deve essere definito e documentato in fase d’ordine tra costruttore e utilizzatore.
Disponibilità tecnica - VT
E’ equivalente al grado “tecnico” di utilizzo – NT ed indica in percentuale (rispetto al tempo di occupazione) il
tempo in cui la macchina è disponibile per la produzione senza fermi dovuti a cause “tecniche”, ovvero
imputabili al costruttore. E’ espresso dalla formula
VT = NT = (1- TT / TB) . 100 %
Questo valore è quello che solitamente deve essere concordato tra l’utilizzatore ed il costruttore al momento
della stipula del contratto.
3.
Cenni sui sistemi di produzione
Per quanto riguarda i sistemi di produzione formati da più unità produttive collegate tra loro, rimane sempre
una certa difficoltà di applicazione della norma, dovuta al fatto che vi possono essere diverse interpretazioni
soggettive nell’attribuzione dei vari tempi.
Sostanzialmente in questa sezione della norma si introducono i nuovi termini “Tempi di fermo macchina
conseguenti: organizzativi - TFO, tecnici - TFT e di manutenzione - TFW “, analoghi a quelli relativi alle macchine
singole, ma che riguardano le fermate dovute agli elementi concatenati.
In più sono definiti i vari tempi di fermo macchina concernenti il sistema, prendendo come base quelli visti in
precedenza per le macchine ed aggiungendo il suffisso “S” (TBS , TNS , TOS , TTS , TWS ).
Pertanto per calcolare ad esempio “il tempo di fermo macchina tecnico del sistema - TTS ”, occorre sommare
i tempi di fermo macchina tecnico relativi alle singole macchine: sia quelli imputati a guasti della macchina
stessa (vale a dire il TT visto in precedenza), sia quelli causati dagli altri elementi del sistema, ma che hanno
avuto conseguenze sulla macchina in considerazione (cioè il TFT appena definito). In formula:
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
24
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Direzione Tecnica
TTS = ΣTT + ΣTFT
Un analogo procedimento vale per la definizione ed il calcolo degli altri termini
Viene anche introdotta la definizione di “Tempo di fermo macchina conseguente - TFS “ come somma dei TFO
, TFT , TFW , ovvero dei fermi macchina dovuti ai componenti collegati.
Senza dilungarci sull’argomento diciamo che, introdotta la definizione di “Tempo di occupazione di un
sistema - TBS ” come somma dei tempi di occupazione di tutte le stazioni di lavoro ( TBS = ΣTB ), la
disponibilità tecnica - VTS (equivalente al grado di utilizzo tecnico - NTS ) è calcolata come segue:
VTS = NTS = (1- TTS / TBS) . 100 %
Nonostante gli altri chiarimenti e distinzioni (tra stazioni di lavoro in serie e in parallelo) e anche con l’esempio
riportato nell’appendice B della Norma, non è semplice stipulare un contratto di disponibilità relativo ai sistemi
senza il pericolo di incorrere in controversie interpretative.
4.
Considerazioni finali
In base alle sintetiche considerazioni precedenti si ribadisce che la norma VDI 3423 attuale può essere presa
sicuramente come base per la stesura di un contratto di garanzia di disponibilità, tenendo presente che in
ogni caso restano da precisare alcuni punti essenziali, oltre al valore numerico del grado di disponibilità
garantibile.
Non ha nessun senso scrivere ed accettare un contratto con la sola dicitura: ”disponibilità macchina = 95 %
misurata secondo la norma VDI 3423”.
Ci si riferisce, per esempio, al periodo temporale in cui è calcolato questo valore, che non dovrebbe mai
partire dalla data di accettazione della macchina, bensì si dovrebbe fare trascorrere un certo periodo di
tempo per l’eliminazione delle inevitabili “malattie infantili”. Nel caso siano esclusi i primi tre mesi dopo
l’accettazione, il calcolo è effettuato come media dei valori ottenuti dal 4° al 12° mese, ammesso che la
garanzia abbia una durata di 12 mesi. Oppure si potranno stabilire diversi periodi di tempo al termine dei
quali dovrà essere raggiunta la disponibilità garantita in modo graduale.
Di fondamentale importanza è l’obbligo per l’utilizzatore di compilare i moduli con la rilevazione dei fermimacchina e di farli pervenire al costruttore con una certa cadenza, stabilita a contratto. La mancata ricezione
di questi moduli farà decadere la garanzia di disponibilità.
Per quanto concerne la rilevazione dei fermi-macchina, si consiglia di inserire nel sistema di controllo un
software che permette di rilevare in continuazione lo stato della macchina e che consenta all’operatore di
immettere le motivazioni delle interruzioni della produzione. Nel caso che il controllo non permette
l’inserimento di software gestibili dall’operatore, è opportuno fornire, a spese dell’acquirente, un dispositivo
collegato all’unità di governo che permette l’inserimento e la memorizzazione di queste informazioni.
Meglio sarebbe avere a disposizione anche un sistema di tele-diagnosi, sia per poter verificare in tempo reale
le condizioni effettive della macchina, sia per poter intervenire in modo rapido ed efficiente alla risoluzione di
una parte dei problemi che possono verificarsi a livello di controllo numerico. In molti casi, con l’aiuto remoto
dei tecnici del costruttore, l’utilizzatore stesso potrà provvedere al ripristino delle condizioni di buon
funzionamento.
Si ribadisce che tutti questi elementi devono essere ben documentati a livello contrattuale e nei manuali
d’istruzione.
Per quanto concerne la formazione del personale, il costruttore, oltre ad organizzare gli appropriati corsi
d’istruzione ed ad obbligare per contratto l’utilizzatore alla partecipazione, dovrà rilasciare un documento
nominativo in cui si attesta la partecipazione al corso con esito positivo o negativo. Il documento dovrà
evidentemente essere controfirmato dal partecipante.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
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Direzione Tecnica
Rimarranno da stabilire anche: modalità della manutenzione preventiva, disponibilità di pezzi d’usura presso
l’utilizzatore, formazione del personale, modalità ed orari per la comunicazione dei guasti, eventuali franchigie
sui tempi di fermo macchina ed altri fattori che possono essere determinanti per il calcolo della disponibilità.
Di alcuni di questi elementi si trova riscontro nella norma nella parte riguardante le definizioni dei vari tempi,
mentre altri sono da stabilire contrattualmente di comune accordo tra costruttore e utilizzatore.
Nel contratto saranno anche da prevedere le conseguenze dovute al non raggiungimento del valore garantito
di disponibilità.
Normalmente è proposto un prolungamento della garanzia (per esempio in funzione del superamento del
limite stabilito di fermi-macchina tecnici. Per ogni punto percentuale di superamento si può stabilire un
prolungamento di un mese, con un massimo di 6 mesi).
In diversi casi si richiede da parte dell’utilizzatore una garanzia di disponibilità calcolata secondo la norma
VDI 3423, ma utilizzando come parametri di calcolo i pezzi buoni prodotti anziché i tempi di utilizzo. E’
evidente che in questo caso i valori garantibili saranno inferiori a quelli calcolati secondo la normale
procedura. Sta al costruttore verificare la propria capacità di garantire queste prestazioni, tenendo presente
tutte le osservazioni fatte sopra per quanto riguarda le indicazioni e gli obblighi reciproci da inserire nel
contratto.
GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’
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