come avviene lo scambio SAI ( LSAI)

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come avviene lo scambio SAI ( LSAI)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Domande e risposte
sullo scambio automatico di informazioni
Data:
29.09.2015
In generale
Secondo lo standard dell’OCSE quali informazioni vengono scambiate automaticamente?
Le informazioni da trasmettere comprendono il numero di conto, il numero di identificazione
fiscale come pure cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti all’estero che
detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d’origine, tutti i tipi di reddito e il saldo del
conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del
conto secondo le disposizioni internazionali relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI)
deve essere identificato in applicazione dello standard dell’OCSE e delle raccomandazioni del
GAFI.
Come avviene lo scambio automatico di informazioni?
Le banche, determinati strumenti di investimento collettivo e compagnie di assicurazione
trasmettono alle autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti all’estero che detengono
un conto in un Paese diverso dallo Stato d’origine. Queste inoltrano i dati automaticamente una
volta all’anno all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner.
Cosa succede con i dati scambiati?
I dati dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per
l’esecuzione della corretta tassazione. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le
autorità fiscali nazionali devono procedere (ad es. verifica dei dati per campionatura o a tappeto).
La protezione dei dati deve essere garantita.
Quali sono gli effetti del nuovo standard globale sulla competitività della piazza finanziaria
svizzera?
Il nuovo standard globale crea condizioni eque tra le piazze finanziarie del mondo. Per la
Svizzera significa, da un lato, che in futuro il segreto bancario fiscale non varrà più per i clienti
provenienti dall’estero. D’altro lato, la Svizzera sarà meno vulnerabile a livello internazionale. In
tal modo cresce la certezza del diritto, mentre i punti di forza della piazza finanziaria come la
neutralità, l’elevata stabilità politica ed economica, il franco forte, le prestazioni di elevata qualità
e la competenza internazionale vengono valorizzati maggiormente. Nel complesso la
competitività dovrebbe risultare rafforzata.
In futuro come sarà sorvegliato il rispetto del nuovo standard globale?
Il Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, del quale fanno parte
circa 120 Stati, effettuerà valutazioni dei Paesi per verificare se le giurisdizioni applicano lo
standard in maniera efficace. Indipendentemente da ciò, un Paese può disdire un accordo
bilaterale se lo Stato partner non rispetta le prescrizioni.
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Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni
La Svizzera quando introdurrà lo scambio automatico di informazioni?
L’iter legislativo svizzero non consente un’introduzione dello scambio automatico prima del
2017/2018. Durante l’estate 2015 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento le relative
basi legali. Con riserva dell’approvazione del Parlamento – e in caso di referendum anche degli
aventi diritto di voto – gli istituti finanziari svizzeri potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei
contribuenti residenti all’estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018.
Introduzione in Svizzera
Quali modifiche di legge sono necessarie per introdurre il nuovo standard globale in Svizzera?
Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio automatico di informazioni. È anzitutto necessaria
una legge di attuazione nel diritto interno (LSAI). Gli accordi per introdurre lo scambio automatico
di informazioni con i singoli Stati partner avvengono tramite un trattato internazionale (come nel
caso dell’Accordo del 27 maggio 2015 con l’UE, che include tutti i 28 Stati membri) o tramite
l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti (Multilateral Competent Authority Agreement;
MCAA), completato da un accordo bilaterale con lo Stato partner interessato (come con
l’Australia il 3 marzo 2015). La LSAI, i trattati internazionali, l’MCAA e gli accordi bilaterali
necessitano dell’approvazione del Parlamento federale.
In che modo la Svizzera utilizzerà i dati dei contribuenti svizzeri con un conto all’estero che
otterrà nell’ambito dello scambio reciproco di informazioni?
L’impiego interno di dati provenienti dall’estero è di competenza dei singoli Paesi. Poiché in
Svizzera la competenza per la tassazione spetta alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali
e comunali, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetterà le informazioni
finanziarie provenienti dall’estero alle competenti autorità di tassazione affinché il diritto fiscale
svizzero venga applicato.
Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni è applicabile anche nel nostro
Paese?
No. Lo standard globale disciplina soltanto lo scambio di dati di clienti tra autorità fiscali a livello
internazionale. La trasparenza al livello nazionale rimane di competenza degli Stati.
In che misura il progetto grava finanziariamente la Confederazione e i Cantoni?
Attualmente non è quantificabile. Maggiori informazioni sui contribuenti dovrebbero in teoria
determinare entrate supplementari.
Relazione con gli Stati Uniti
Nello standard per lo scambio automatico di informazioni, gli USA beneficiano di un trattamento
preferenziale riguardo alla trasparenza di strutture finanziarie?
Gli Stati Uniti hanno approvato lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni.
Tale standard si basa sul modello di legislazione statunitense FATCA, che rimarrà in vigore. Di
conseguenza, per un periodo transitorio per gli Stati Uniti sono previste determinate eccezioni.
Infatti, gli istituti finanziari statunitensi non devono identificare gli aventi economicamente diritto di
società di investimento estere che non hanno concluso con gli Stati Uniti un accordo foreign
financial institution e che si trovano in un Paese che non ha concluso un Accordo FATCA con gli
Stati Uniti. Tuttavia gli Stati Uniti prelevano un’imposta alla fonte del 30 per cento sull’ammontare
lordo di tutti i proventi e ricavi di vendite di titoli statunitensi.
Per quanto tempo gli Stati Uniti potranno applicare una regolamentazione simile?
La pressione della comunità internazionale affinché dopo una fase transitoria tutti i centri
finanziari debbano soddisfare pienamente lo standard dell’OCSE continuerà a crescere. Se
durante l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni risulta che
determinate regole vengono utilizzate come scappatoie, il Forum globale ne darà comunicazione.
Anche la Svizzera esaminerà con attenzione se altri Paesi, in particolare le piazze finanziarie
concorrenti, rispettano correttamente lo standard. In caso contrario, la Svizzera interverrà al
riguardo in seno al Forum globale.
Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni
Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’UE
Cosa contiene l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE?
Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE è stato integralmente
ripreso nell’Accordo con l’UE, disposizioni sulla protezione dei dati incluse. L’Accordo prevede
inoltre lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell’OCSE vigente,
convenuto sinora con la maggior parte degli Stati membri dell’UE tramite le CDI bilaterali e una
disposizione relativa all’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi,
interessi e canoni effettuati tra società consociate. Questa disposizione è stata ripresa senza
modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE ed è nell’interesse della piazza
economica svizzera.
Lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto con tutti i 28 Stati membri dell’UE?
Sì. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE include in egual modo tutti gli
Stati membri. Non sono più necessari accordi specifici con singoli Paesi membri dell’UE.
La Svizzera cosa ottiene dall’UE in cambio dello scambio automatico di informazioni?
L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni è reciproco, ovvero i Paesi membri dell’UE
hanno gli stessi obblighi rispetto alla Svizzera e viceversa. Le autorità fiscali svizzere ricevono
dunque automaticamente informazioni su contribuenti svizzeri con un conto in uno Stato membro
dell’UE. L’introduzione di uno standard globale non è inoltre formalmente collegata a operazioni
di compensazione. La Commissione europea ha tuttavia segnalato ai suoi Paesi membri
l’importanza, anche nel loro proprio interesse, di una regolarizzazione del passato prima di
introdurre lo scambio automatico di informazioni. Nell’ottica di un miglioramento dell’accesso al
mercato, sono stati condotti i primi colloqui esplorativi con l’UE concernenti la fattibilità e la
possibile impostazione di un accordo settoriale sui servizi finanziari.
Il mandato di negoziazione del Consiglio federale richiedeva, nel contesto dell’introduzione dello
scambio automatico di informazioni con l’UE, un migliore accesso al mercato per le prestazioni
transfrontaliere di servizi finanziari. Cosa è stato conseguito?
Un collegamento formale di entrambi i dossier non è stato possibile in riferimento all’introduzione
dello scambio automatico di informazioni come standard globale. Nell’ottica di un miglioramento
dell’accesso al mercato, sono stati però condotti i primi colloqui esplorativi con l’UE concernenti la
fattibilità e la possibile impostazione di un accordo settoriale sui servizi finanziari. Il loro
proseguimento dipenderà dagli ulteriori sviluppi delle relazioni con l’UE in generale e della
questione relativa alla libera circolazione delle persone in particolare. Per quanto riguarda le
procedure di riconoscimento in corso sull’equipollenza della normativa e della vigilanza svizzere
(Solvency II, controparti centrali), la Commissione europea ha prospettato una conclusione
positiva a breve. A livello bilaterale, i temi del mantenimento e del miglioramento delle condizioni
di accesso al mercato con Germania, Francia, Italia, Austria e Regno Unito sono stati portati
avanti nell’ambito dei colloqui sullo scambio automatico di informazioni che proseguiranno.
Con quali altri Paesi esterni all’UE la Svizzera intende praticare lo scambio automatico di
informazioni?
Secondo il mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, oltre all’UE
e agli Stati Uniti, verranno avviati negoziati sullo scambio automatico di informazioni con altri
Paesi scelti. In una prima fase vengono presi in considerazione Stati con i quali esistono strette
relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri
contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione. In questo senso il 3 marzo 2015 è stato
firmato un Accordo con l’Australia.