Mutui Azienda garantiti fidejussione CONFIDI

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Mutui Azienda garantiti fidejussione CONFIDI
FOGLIO INFORMATIVO
relativo ai
MUTUI PER AZIENDE
garantiti da fidejussione CONFIDI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano – Società Cooperativa
Piazza Roma n.17 - 25016 – Ghedi (Bs)
Tel.: 030.90441 – Fax: 030.9058501
[www.agrobresciano.it / e-mail: [email protected] / indirizzo PEC [email protected]]
Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n 11595
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2181.3.0 - cod. ABI 08575
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161398
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
La Banca informa che opera con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (L. 662/96 art.
2, comma 100, lettera a). Sarà pertanto possibile per l’impresa richiedere l’intervento del medesimo Fondo a
maggior tutela del proprio investimento. In caso di richiesta d’ accesso, la Banca si riserva il diritto di valutare
l’ammissibilità della richiesta nei modi previsti.
CHE COS’È IL MUTUO CON GARANZIA DA CONFIDI
E’ un finanziamento destinato ad imprese operanti nei diversi settori merceologici concesso sulla base di
specifiche convezioni appositamente sottoscritte tra la Banca e i diversi consorzi di garanzia collettiva
(confidi). Questi ultimi sono, di norma, espressione delle diverse associazioni di categoria e svolgono attività
di prestazione di garanzie per agevolare le imprese loro associate nell'accesso ai finanziamenti, a breve
medio e lungo termine.
Il finanziamento comporta l’erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un
arco di tempo concordato con la Banca.
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.
Il tasso di interesse è variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
Il mutuo può prevedere che il cliente richieda l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI Legge 662/96.
La Banca si riserva, di modificare i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni
predeterminati nel contratto medesimo dandone notizia anche ai Confidi Convenzionati.
Beneficiari:
Imprese appartenenti a diversi settori merceologici, associate a un consorzio di garanzia che abbia
sottoscritto una convenzione con la Banca
Forma di intervento:
L’intervento consiste nel rilascio da parte del consorzio di garanzia convenzionato con la Banca di una
specifica fidejussione che garantisce parzialmente l’affidamento concesso. La Banca può tuttavia richiedere
anche altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale, pegno, ipoteca).
aggiornato al 13/10/2015
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Garanzie:
Oltre aIla fidejussione rilasciata dal Confidi la Banca può richiedere altre garanzie. Il Finanziamento può
essere:
- chirografario;
- assistito da garanzia personale (ad es. fideiussione);
- assistito da garanzia reale (pegno o ipoteca) .
Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia garantito da ipoteca, è possibile ricorrere al modello del mutuo
fondiario o a quello del mutuo ipotecario.
In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui
rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare
massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo
garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente
garantito. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento il cui rimborso viene garantito dalla concessione
di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di
uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può
sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In
questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può
scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso
del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente.
RATING DI LEGALITA'
In ottemperanza all' art. 4 del D.M. n. 57 del 20 febbraio 2014 la banca potrà tener conto della presenza del
rating di legalità (range minimo una stella *, massimo tre stelle ***) attribuito alle imprese nel processo
d'istruttoria ai fini di una riduzione dei costi, rispetto agli standard d'istituto, per la concessione del
finanziamento . I costi d'erogazione potranno essere così variati: spese istruttoria per rating *** - 30%, ** 20%, * -10% ; tasso annuo nominale per rating *** - 30 bps **, - 20 bps, * -10 bps. Ci si impegna in oltre a
fornire risposta alle richieste di affidamento non oltre i 30 giorni di calendario da quando si entra in possesso
della documentazione completa.
A
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
IPOTECARIO
Calcolato applicando le condizioni massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del
presente foglio informativo, esempio
riferito ad un mutuo ipotecario di € 300.00,00 della durata di 15 anni, con rata mensile, a tasso variabile parametrizzato
Euribor, inizialmente del 4,000%
4,325%
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CHIROGRAFARIO
Calcolato applicando le condizioni massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del
presente foglio informativo, esempio
riferito ad un mutuo chirografario di € 100.000 della durata di 5 anni, con rata mensile, al tasso variabile parametrizzato
Euribor, inizialmente del 6,000%
6,743%
In caso di mutui che prevedono il tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno
degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni, nonché le spese notarili.
CONSORZI FIDI,
ASSOCIAIZONI
COOPERATIVE
DI GARANZIA
E' possibile accedere a forme di finanziamento controgarantite da vari CONSORZI FIDI promossi dagli
imprenditori e/o dalle organizzazioni professionali di
categoria.
A questo scopo è obbligator io che, nei confronti del
Consor zio e/o Associazione, l'azienda finanziata :
- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già
versato le quote sociali previste,
- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia
rilasciato, laddove previsto, una propria fideiussione al
rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli
impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle
Banche finanziatrici con le quali hanno sottoscritto le varie
convenzioni di categoria.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
09/11/2007 ha stabilito il limite di demarcazione per la
distinzione tra confidi "maggiori" (vigilati da Banca d'Italia –
csd ex art. 107) e confidi "minori" (non vigilati da Banca
d'Italia – csd ex art. 106), per i quali l'unica attività
esercitabile è quella di garanzia.
Il D. Lgs nr. 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad
altre novità, diversi livelli di vigilanza:
- CONFIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex "art.
107") che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Albo Unico degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
- CONFIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex "art.
106") che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Elenco e che
saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di
Vigilanza.
CONTROGARANZIE
RILASCIATE
aggiornato al 13/10/2015
Al perfezionamento della domanda di finanziamento, ogni
Consorzio e/o Associazione s'impegna a rilasciare a favore della
Banca finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale
finanziato, in percentuale variabile per ogni rispettivo Consorzio
e/o Associazione, nei limiti degli importi massimi garantibili da
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ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.
Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai
Confidi, anche in co-garanzia o contro-garanzia con il Fondo
Centrale di Garanzia (FCG) o altri fondi di garanzia pubblici:
− DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta
(equiparabile alla garanzia personale);
SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario
appositamente
costituito,
comunque
realizzabile
tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte
della Confidi.
COMMISSIONI e CAUZIONI
VARIE A carico delle aziende
finanziate per ogni pratica
avviata in istruttoria
AGEVOLAZIONI di CONTRIBUTI
sugli interessi
Ogni Consorzio e/o Associazione, richiede ad ogni impresa
finanziata il pagamento di una commissione di istruttoria della
pratica, oppure di commissione a fondo rischi, di importi diversi in
funzione della tipologia e
della
durata massima del
finanziamento.
Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento ad ogni singolo
regolamento sottoscritto tra i rispettivi Consorzi e/o Associazioni
di garanzia con la Banca convenzionata.
E' possibile istruire pratiche con alcuni Consorzi di settore per
accedere a richieste di rimborsi degli interessi, sulla base di Leggi
Statali, Regionali e/o Provinciali, anche su delibera della CCIAA,
promosse di volta in volta, e fino ad esaurimento dei fondi
stanziati. Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento alle
rispettive Leggi varate per settore di attività.
VOCI
Importo finanziabile
COSTI
Come da convenzioni vigenti
Non prevista
Durata minima
5 anni
Durata massima mutuo chirografario tasso variabile
15 anni
Durata massima mutuo ipotecario tasso variabile
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR
aggiornato al 13/10/2015
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Parametro di indicizzazione
Euribor 3 mesi base 365 media mese
precedente
Il tasso di interesse è variato con
decorrenza trimestrale al 31/03 30/06
30/09 31/12, sulla base dell’andamento
del parametro riferito al mese precedente,
rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese
su “Il Sole 24 ore”. Il tasso così
determinato sarà arrotondato allo 0,05%
superiore e maggiorato dallo spread.
Rilevato alla data del
30/09/2015
Con arrotondamento 0,05% sup è pari a
0,000%
Spread chirografari massimo
5,95 %
Spread ipotecari massimo
4,00%
Spese per la
stipula del
contratto
Tasso di mora
Istruttoria
Istante Erogazione
Spese per la gestione del
rapporto
SPESE MASSIME
Gestione pratica
Incasso rata (mensile, trimestrale,
semestrale) con addebito automatico in
conto corrente
Invio comunicazioni in forma cartacea
Invio comunicazioni on line
Accollo mutuo
Penale estinzione/decurtazione
anticipata
Avviso scadenza rata
Invio quietanza
aggiornato al 13/10/2015
2,00 %
in aggiunta al tasso di ammortamento
1,00%
contestuale alla stipula dell’atto (in caso di
soggetto fallibile al consolidamento
dell’ipoteca)
non prevista
2,94 € - 8,62 € - 15,59 €
1,50 €
gratuite
200,00 €
1%
Esente nei casi previsti per legge
0,95 €
0,95 €
5
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Rilascio certificazione interessi passivi
10,00 €
Rilascio assenso cancellazioni / stralci
ipotecari.
200,00 €
Singola erogazione parziale mutuo
incondizionato
100,00 €
Atto quietanza senza frazionamento
150,00 €
Atto quietanza + frazionamento
150,00 €
Intervento Funzionario in atti di stralcio o
cancellazione ipoteca (oltre 50 km dalla
Sede di Ghedi)
250,00 €
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rata
costante
Periodicità delle rate
mensili
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE)
(Fonte “Il Sole 24 ore”)
Parametro di indicizzazione
Euribor 3 mesi 365 MMP
Data
30/09/2015
Valore
- 0,037
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al
momento della stipula.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
IPOTECARIO
MUTUO VARIABILE EURIBOR
Importo rata
Durata del
mensile per €
finanziamento
1.000 di
(mesi)
capitale
Tasso
interesse
applicato
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
18
24
36
48
60
72
€ 57,33
€ 43,42
€ 29,52
€ 22,58
€ 18,42
€ 15,65
Se il tasso di
Interesse
aumenta del
2% dopo 12
mesi
Se il tasso di
Interesse
diminuisce del
2% dopo 12 mesi
€ 58,23
€ 44,32
€ 30,42
€ 23,49
€ 19,33
€ 16,57
€ 56,44
€ 42,54
€ 28,64
€ 21,70
€ 17,53
€ 14,75
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
CHIROGRAFARIO
MUTUO VARIABILE EURIBOR
Tasso
interesse
applicato
5,950%
5,950%
5,950%
5,950%
5,950%
Importo rata
Durata del
mensile per €
finanziamento
1.000 di
(mesi)
capitale
18
24
36
48
60
€ 58,21
€ 44,30
€ 30,40
€ 23,46
€ 19,31
Se il tasso di
Interesse
aumenta del
2% dopo 12
mesi
€ 59,12
€ 45,20
€ 31,31
€ 24,39
€ 20,25
Se il tasso di
Interesse
diminuisce del
2% dopo 12 mesi
€ 57,31
€ 43,40
€ 29,50
€ 22,56
€ 18,39
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo ai mutui ipotecari, può essere consultato in filiale e sul sito internet
(www.agrobresciano.it).
SERVIZI ACCESSORI
Altre Assicurazioni
aggiornato al 13/10/2015
Nel caso in cui fosse richiesta obbligatoriamente,
saranno sottoposti al cliente almeno due preventivi di
due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alla
Banca.
Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la
polizza più conveniente senza che vengano variate le
condizioni economiche del mutuo.
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Fattura perito. Perizia immobiliare redatta da un tecnico
Perizia tecnica
asseverato presso la BCC
Secondo la Tariffa notarile
Spese notarili
Assicurazione immobile
Polizza assicurativa Multirischi Abitazione (incendio,
caduta del fulmine, scoppio, atti vandalici ed eventi
atmosferici)
Imposta sostitutiva (per finanziamenti di
durata superiore a 18 mesi), il contratto è
soggetto al trattamento fiscale previsto dalla
normativa di cui agli artt. 15 ss. del d.p.r. n.
601/1973. Ai sensi dell’art. 17 del DPR n
601/1973 – come modificato dall’art. 12
comma 4 del Decreto Legge n. 145/2013 – le
parti concordano di applicare il regime
dell’imposta sostitutiva in luogo delle imposte
di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e
delle tasse sulle concessioni governative.
Tassa ipotecaria
Spese per richiesta documentazione
0,25% della somma erogata
A cura del Notaio rogante il quale determina l’importo nel
rispetto della normativa vigente.
Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi
effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio
si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
TEMPI DI EROGAZIONE
-
Durata dell’istruttoria: entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
-
Disponibilità dell’importo: contestualmente alla stipula del contratto e la raccolta delle eventuali
garanzie previste (in caso di soggetto fallibile al momento dell’iscrizione dell’ipoteca)
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando un compenso stabilito dal
contratto, non superiore al 1,00 % del debito residuo.
Il compenso non è dovuto:
• se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività
economica o professionale;
• se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora
dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
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La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla
data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca per posta presso Bcc Agrobresciano – Piazza Roma nr.
17 – 25016 Ghedi (Bs) o tramite mail [email protected]
o PEC
[email protected] che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di rivolgersi al giudice, può
rivolgersi a:
•
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Accollo
Imposta sostitutiva
Istruttoria
Parametro di indicizzazione
(per i mutui a tasso variabile)/
Parametro di riferimento (per i
mutui a tasso fisso)
Tasso BCE (Tasso delle
operazioni di rifinanziamento
principale della Banca Centrale
Europea)
Euribor (Euro Interbank
Offered Rate)
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento
“francese”
Piano di ammortamento
“italiano”
Piano di ammortamento
aggiornato al 13/10/2015
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
Per i mutui richiesti da persone fisiche destinati
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo prima
casa l’imposta sostitutiva è pari allo 0,25 % della somma erogata.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
E’ il tasso applicato alle operazioni attraverso le quali le banche si
procurano liquidità dalla Banca Centrale Europea. E’ più stabile rispetto
all’Euribor, in quanto viene determinato in base a decisioni di politica
monetaria e modificato con periodicità minore.
E’ il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le
principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato
interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in
prestito.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito
nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il
periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel
tempo.
Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè
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“tedesco”
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rata crescente
Rata decrescente
Rimborso in un’unica
soluzione
Spread
Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di interesse nominale
annuo
Tasso di mora
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
aggiornato al 13/10/2015
all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da
interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è
costituita solo dal capitale.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
numero delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima
rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto
richiesto dalla banca non sia superiore.
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