Norme operative del Registro Anagrafico
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Norme operative del Registro Anagrafico
REGISTRO ANAGRAFICO NORME OPERATIVE PER: LA RACCOLTA DATI, L'IDENTIFICAZIONE DEI SUINI E L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI GENEALOGICI DEI SUINI ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DUPLICATI DELLE MARCHE AURICOLARI L’ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI GENEALOGICI ESTERI APPARTENENTI A LIBRI L’ACCERTAMENTO DEGLI ASCENDENTI 02/02/2017 NORME OPERATIVE PER LA RACCOLTA DATI, L'IDENTIFICAZIONE DEI SUINI E L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI GENEALOGICI DEI SUINI ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO NORME GENERALI Il tipo di informazioni da raccogliere, le modalità della loro raccolta e il sistema di identificazione dei suini sono regolamentati dagli articoli 23 e 24 del Disciplinare del Libro genealogico e del Registro anagrafico della specie suina (D.M. 11781 del 20/05/2016) Gli Uffici periferici sono tenuti a visitare ciascun allevamento ogni due settimane, nel corso di ogni visita l'incaricato deve procedere all'eventuale identificazione di suinetti ed alla raccolta dei dati relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti. I dati raccolti in allevamento devono essere inviati all'Ufficio Centrale prima della visita successiva nelle stesse aziende: pertanto l'invio dei dati da ciascun Ufficio periferico avrà cadenza quindicinale. IDENTIFICAZIONE L'identificazione dei suini viene effettuata a cura dell’Ufficio periferico competente mediante l’applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica predisposta dall’Ufficio Centrale. La marca è costituita da due dischi di colore giallo con un diametro di mm. 28. Sulla faccia esterna del disco “maschio” sono riportati in nero il marchio ANAS ed un numero progressivo di 6 caratteri. Le due marche applicate ad ogni soggetto riportano lo stesso numero. I soggetti importati ed operanti nel registro delle razze estere a limitata diffusione in quanto già iscritti a Libri genealogici esteri riconosciuti mantengono l’identificazione originale. 1. Identificazione dei suinetti in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione L’identificazione dei suinetti figli di genitori iscritti al Registro anagrafico e in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione deve rispettare la seguente procedura: per le razze iscritte al registro delle razze estere a limitata diffusione: entro il loro 28° giorno di età; per le razze iscritte al registro dei tipi genetici autoctoni ed al registro delle razze sintetiche: entro il loro 45° giorno di età. 2. Identificazione dei suinetti dei tipi genetici autoctoni e delle razze sintetiche che non possiedono i requisiti previsti per l’iscrizione Ai fini di assicurare una gestione coerente con le finalità della conservazione dei tipi genetici autoctoni, devono essere identificati i suinetti figli di genitori iscritti al Registro anagrafico anche se essi non possiedono i requisiti previsti per l’iscrizione. L’iscrizione deve rispettare la seguente procedura: l’identificazione dei suinetti viene effettuata a cura dell’Ufficio periferico competente entro il loro 45° giorno di età. le marche andranno parzialmente tagliate, facendo attenzione a mantenere integra la parte numerica, al fine di permettere un’immediata distinzione dai soggetti destinati alla riproduzione; l’Ufficio periferico comunicherà tale identificazione all'Ufficio centrale, secondo quanto previsto al punto 4n “Attributo” del successivo Capitolo “RACCOLTA DATI”. Al fine di escludere la marcatura di incroci, potranno venire identificati solo i soggetti che presentano i seguenti caratteri di esclusione: Cinta senese Assenza della fascia bianca sul torace; Fascia bianca che non cinge completamente il torace; Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate al di fuori della cinta del setto nasale; Orecchie portate dritte; Profilo fronto-nasale concavo; Numero di mammelle inferiore a 10. Razza Mora Romagnola Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate; Ventre ed interno degli arti pigmentati e scuri negli adulti; Assenza della linea sparta negli adulti; Orecchie portate dritte; Numero di mammelle inferiore a 10. Razza Nero Siciliano Assenza di criniera; Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate ad eccezione dei soggetti “faccioli” che possono anche presentare balzane; Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace; Numero di mammelle inferiore a 10. Razza Casertana Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate; Orecchie portate dritte; Setole diffuse su tutto il corpo e/o ispide e grossolane; Numero di mammelle inferiore a 10. Razza Apulo-Calabrese Assenza di criniera; Estensione delle balzane oltre il garretto o, anteriormente, oltre il pastorale; Orecchie portate dritte (tollerate se con punta rivolta in basso); Numero di mammelle inferiore a 10. Razza Sarda Assenza di setole; Orecchie portate dritte; Profilo fronto-nasale concavo; Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace; Numero di mammelle inferiore a 8. Razza Nero di Parma Orecchie erette; Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate; Non potranno venire identificati i soggetti che presentano i seguenti caratteri di esclusione: Cinta senese Fascia bianca invadente (estesa su oltre il 50% della superficie corporea); Presenza di setole rosse o rosso-giallastre; Mantello striato od agouti. Mora romagnola Mantello striato od agouti. Nero siciliano Mantello striato od agouti; Presenza di setole rosse o rosso-giallastre. Casertana Mantello striato od agouti. Apulo-calabrese Mantello striato od agouti; Presenza di setole rosse o rosso-giallastre. Sarda Mantello striato od agouti; Cute totalmente depigmentata. Razza Nero di Parma Presenza di setole rosse o rosso-giallastre; Mantello striato od agouti. RACCOLTA DEI DATI I dati da rilevare durante la visita in allevamento, anche copiandoli dalle registrazioni di stalla, sono suddivisi in quattro categorie: 1) Ingressi e Uscite Sono i dati relativi alle movimentazioni fisiche di animali iscritti al Registro anagrafico in ingresso e in uscita dall'allevamento. Si tratta quindi esclusivamente di Acquisti, Vendite ed Eliminazioni di animali. I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati sono: 1.a. Data rilevazione (data della visita in cui vengono rilevati gli ingressi o le uscite) 1.b. Razza del soggetto (vedi all. 1) 1.c. Identificativo del soggetto 1.d. Sesso del soggetto 1.e. Data evento 1.f. Tipo evento (Acquisto, Vendita, Eliminazione, Radiazione solo per soggetti adulti) A scelta dell'Ufficio periferico può essere rilevato per il successivo invio all'Ufficio Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano: 1.g. Numero aziendale del soggetto. 2) Eventi riproduttivi Sono i dati relativi alle fecondazioni e agli aborti delle scrofe iscritte. I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati sono: 2.a. Data rilevazione (data della visita in cui vengono rilevati gli eventi riproduttivi) 2.b. Razza della scrofa (vedi all. 1) 2.c. Identificativo della scrofa 2.d. Tipo evento (Aborto, Inseminazione) 2.e. Se Inseminazione, Tipo inseminazione (Artificiale con seme di verro aziendale; Artificiale con seme congelato; Artificiale con seme fresco di verro non aziendale; Naturale) 2.f. Data evento 2.g. Razza del verro (se iscritto vedi all. 1) 2.h. Identificativo del verro (se iscritto) A scelta dell'Ufficio periferico possono essere rilevati per il successivo invio all'Ufficio Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano: 2.i. Numero aziendale della scrofa 2.l. Numero aziendale del verro (se iscritto). E' importante notare che i dati sopra indicati devono essere tutti rilevati anche qualora il verro iscritto al Registro anagrafico o al Libro genealogico sia di razza diversa dalla scrofa. Invece, nel caso in cui il verro non sia iscritto, devono essere rilevate tutte le voci ad eccezione di: 2.g, 2.h e 2.l che, in questo caso, verranno completamente sostituite con “XXXX”. . 3) Parti Sono i dati relativi ai parti delle scrofe iscritte. I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati, sono: 3.a. Data rilevazione (data della visita in cui vengono rilevati i parti) 3.b. 3.c. 3.d. 3.e. 3.f. 3.g. 3.h. Razza della scrofa (vedi all. 1) Identificativo della scrofa Data del parto Numero totale nati vivi Numero totale nati morti Razza del verro (se iscritto vedi all. 1) Identificativo del verro (se iscritto) A scelta dell'Ufficio periferico può essere rilevato per il successivo invio all'Ufficio Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano: 3.i. Numero aziendale della scrofa 3.l. Numero aziendale del verro (se iscritto) E' importante notare che i dati sopra indicati devono essere tutti rilevati anche qualora il verro iscritto al Registro anagrafico o al Libro genealogico sia di razza diversa dalla scrofa. Invece, nel caso in cui il verro non sia iscritto, devono essere rilevate tutte le voci ad eccezione di: 3.g, 3.h e 3.l che, in questo caso, verranno completamente sostituite con “XXXX”. 4) Marcature Sono i dati relativi a due distinte operazioni: - l'identificazione dei suinetti mediante applicazione della marca auricolare; - la rilevazione del numero totale dei suinetti svezzati. Registro dei tipi genetici autoctoni e Registro delle razze sintetiche La marcatura dei suinetti deve essere effettuata entro il 45° giorno dal parto. Lo svezzamento deve avvenire tra il 21° ed il 45° giorno dal parto. In tutti gli altri casi non conformi, il numero degli svezzati verrà posto a zero indipendentemente dalle comunicazioni ricevute. Registro delle razze estere a limitata diffusione La marcatura dei suinetti deve essere effettuata entro il 28° giorno dal parto. Lo svezzamento deve avvenire tra il 21° ed il 40° giorno dal parto. In tutti gli altri casi non conformi, il numero degli svezzati verrà posto a zero indipendentemente dalle comunicazioni ricevute. Per tutti i tipi di registri si precisa che: Il numero dei suinetti svezzati deve essere rilevato anche nei casi in cui non si proceda alla marcatura di alcun suinetto della stessa covata. Per "numero svezzati" si intende il numero di suinetti che hanno terminato vivi il periodo di allattamento. Il numero di svezzati va attribuito alla scrofa che ha effettivamente completato l’allattamento dei suinetti, sia essa la madre o la balia. Quando tutti i figli di una scrofa vengono messi a balia, la scrofa madre avrà il numero svezzati zero. I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati, sono: 4.a. Data marcatura (data in cui vengono identificati i suinetti) 4.b. Data rilevazione svezzati (data della visita in cui viene rilevato lo svezzamento) 4.c. Razza della scrofa (vedi all. 1) 4.d. Origine della scrofa (vedi all. 7) 4.e. Identificativo della scrofa 4.f. Numero totale dei suinetti svezzati 4.g. Data svezzamento 4.h. Identificativo di ciascun suinetto marcato 4.i. Sesso di ciascun suinetto marcato 4.l. Numero totale di mammelle di ogni suinetto marcato A scelta dell'Ufficio periferico può essere rilevato per il successivo invio all'Ufficio Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano: 4.m. Numero aziendale della scrofa 4.n. Attributo E’ un dato riservato esclusivamente ai suini iscritti al Registro dei tipi genetici autoctoni che, pur non possedendo i requisiti per l’iscrizione nel Registro anagrafico o essendo stati castrati, vengono comunque identificati per esigenze di tracciabilità. Va riempito con la lettera “R” (Radiazione per caratteri morfologici che comportano l’esclusione dal Registro anagrafico). Da un punto di vista operativo, lo stesso modulo “Verbale marcatura” verrà riempito in due diversi momenti: Alla data marcatura: Identificativo scrofa Identificativi suinetti Numero di mammelle e sesso di ciascun suinetto marcato Alla data rilevazione svezzati: Numero suinetti svezzati per ciascuna scrofa Data svezzamento per ciascuna scrofa Nel caso non ci siano marcature (ad esempio per i parti in incrocio), il “Verbale marcatura” andrà compilato una sola volta alla data rilevazione svezzati. Per le razze: - Casertana - Cinta senese - Mora romagnola - Nero di Parma È soppressa la sottosezione “Supplementare” Tutti i dati indicati ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono raccolti in azienda a cura dell’Ufficio periferico ed inviati all'Ufficio Centrale. Resta inteso che ciascun Ufficio periferico è libero di raccogliere, contestualmente ai dati di Registro anagrafico, qualunque altro dato di proprio interesse. Pertanto, ciascun Ufficio periferico può utilizzare per la raccolta dei dati negli allevamenti i sistemi e i supporti cartacei o elettronici che ritiene più adatti alla propria realtà, purché venga salvaguardata la completezza e la frequenza di raccolta dei dati di Registro anagrafico. INVIO DEI DATI RACCOLTI ALL'UFFICIO CENTRALE La spedizione dei dati all'Ufficio Centrale viene effettuata nel rispetto di tre criteri principali: - Invio con cadenza quindicinale dei dati rilevati durante le visite effettuate negli allevamenti nei quindici giorni precedenti. - Organizzazione dei dati per visita in azienda. - Precisa indicazione dell'allevamento (ragione sociale e codice ANAS). I dati devono essere inviati in uno dei tre modi seguenti: a. Utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ANAS di cui si allega fac-simile (allegati 3, 4, 5, 6) e che sono scaricabili dal sito www.anas.it. I dati possono essere digitati direttamente e poi inviati all’Ufficio centrale su carta o per e-mail ([email protected]) e, volendo, possono essere salvati sui propri computer. Si fa presente che la firma dell'allevatore è prevista solo a garanzia dell'Ufficio periferico, nei casi in cui gli stessi moduli vengano impiegati anche per la raccolta dei dati in allevamento, e non è di alcun interesse per l'Ufficio Centrale. b. Utilizzando stampati prodotti da procedure meccanografiche seguendo lo schema dei moduli di cui al precedente punto a. Gli stampati dovranno riportare tutte e sole le informazioni descritte al capitolo "RACCOLTA DEI DATI"; e dovranno utilizzare per gli eventi vitali e riproduttivi i codici riportati sui fac-simile dei moduli. Prima dell'utilizzo gli stampati dovranno essere visionati e approvati dall'Ufficio Centrale. c. Per via telematica utilizzando files prodotti da procedure meccanografiche inviati attraverso il sito WEB “www.anas.it” alla voce “Invio dati a U.C.” sotto “Servizi on line”. Prima di iniziare l’invio per via telematica, l’Ufficio Centrale procederà ad organizzare un periodo di prova per la verifica delle congruità formali dei files. I files possono contenere sia dati di Libro genealogico che di Registro anagrafico. Qualunque sia il metodo di invio prescelto, il campo origine deve essere riempito con il codice ISO 3166 del Paese di origine del riproduttore (allegato 7). Al fine di garantire l’integrità, la regolarità e lo sviluppo ordinato nel tempo della base dati nazionale del Libro genealogico, l’Ufficio centrale procederà al consolidamento esclusivamente dei dati relativi agli eventi verificatisi nei sei mesi precedenti il loro ricevimento. Tutti gli altri dati verranno considerati nulli. L’Ufficio centrale può comunque chiedere chiarimenti sui dati ricevuti per eventuali correzioni. Un soggetto per il quale non sia stata trasmessa essere iscritto al Registro anagrafico purché la confermata mediante analisi del DNA condotta su ANAS, ed il parto di nascita sia già regolarmente costo dell'analisi è a carico del richiedente. la marcatura nei termini previsti, può sua ascendenza venga interamente campioni biologici prelevati da tecnici registrato nella banca dati centrale. Il EMISSIONE DEI CERTIFICATI GENEALOGICI - Il Certificato genealogico è rilasciato dall'Ufficio centrale, su richiesta dell’allevatore per il tramite dell’Ufficio periferico competente, tra la data di nascita e quella di vendita del soggetto. - Non possono essere emessi Certificati genealogici per soggetti presenti in allevamenti non più iscritti al Registro anagrafico. - Per l’emissione del certificato, l’Ufficio periferico invierà una richiesta scritta all’Ufficio centrale (per e-mail o fax utilizzando il modulo disponibile sul sito ANAS ) nella quale dovrà riportare per ciascun soggetto: a) Ragione sociale e codice ANAS dell'allevatore b) Razza sesso e tatuaggio del soggetto c) Ragione sociale ed indirizzo dell’acquirente (in caso di vendita) - L’Ufficio centrale invierà agli Uffici richiedenti i certificati stampati previo pagamento. - E' ammesso, in caso di smarrimento denunciato dall'allevatore del soggetto all'Ufficio periferico competente, il rilascio di un secondo certificato che sarà identico all'originale e sul quale sarà stampigliata in modo evidente la parola "DUPLICATO". - In caso di richiesta di emissione di un duplicato di certificato genealogico, l'Ufficio periferico provvede a farne richiesta mediante lettera all'Ufficio Centrale dichiarando lo smarrimento ed indicando: il numero del certificato smarrito, il tatuaggio e la razza del soggetto per il quale era stato emesso, la ragione sociale dell'allevatore che ne ha denunciato lo smarrimento e richiesto il rilascio del duplicato. NORME OPERATIVE PER LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DUPLICATI DELLE MARCHE AURICOLARI I duplicati possono essere chiesti da allevamenti iscritti all’Albo allevamenti del Registro anagrafico e da allevamenti collegati al Registro anagrafico stesso. Allevamenti iscritti Si tratta degli allevamenti iscritti all’Albo allevamenti del Registro anagrafico. La richiesta del duplicato deve essere inoltrata ad UC presso ANAS, per il tramite dell’UP competente Nella richiesta deve essere indicata la matricola del soggetto/i per i quali si chiede il duplicato L’UC emette il duplicato se il soggetto soddisfa una o più delle seguenti condizioni: o il soggetto deve essere regolarmente registrato nella banca dati nazionale; o se il soggetto non si trova presso l’allevamento di nascita, deve avere un passaggio di proprietà registrato; o se si tratta di soggetto non idoneo alla riproduzione, la causa deve essere “Caratteri morfologici che comportano l’esclusione” Il duplicato viene applicato da un incaricato che verifica quanto segue: o In caso di passaggio di proprietà, il Mod. 4 deve essere compatibile con lo spostamento del soggetto (allevamento di provenienza, ecc.) o Lo sviluppo somatico del soggetto deve essere compatibile con l’età anagrafica registrata nella banca dati o Deve essere presente il foro nell’orecchio senza marca o Se trattasi di perdita di entrambe le marche, deve esserci un registro da cui risulti l’immissione del soggetto nel box/recinto in cui si trova. Allevamenti collegati Si tratta di allevamenti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio centrale. Questi allevamenti non praticano la riproduzione ma allevano suini figli di riproduttori iscritti e identificati secondo le Norme operative del Registro anagrafico. La richiesta del duplicato deve essere inoltrata ad UC presso ANAS, per il tramite dell’UP o direttamente. Nella richiesta deve essere indicata la matricola del soggetto/i per i quali si chiede il duplicato L’UC, fatte le dovute verifiche (la matricola deve essere regolarmente registrata nella banca dati nazionale ed il soggetto deve avere una uscita registrata, vanno bene i codici uscita: “RH” e “QA”), emette il duplicato Il duplicato viene applicato da un incaricato che verifica quanto segue: o Il Mod. 4 deve essere compatibile con lo spostamento del soggetto (allevamento di provenienza, ecc.) o Lo sviluppo somatico del soggetto deve essere compatibile con l’età anagrafica registrata nella banca dati o Deve essere presente il foro nell’orecchio senza marca o Se trattasi di perdita di entrambe le marche, deve esserci un registro da cui risulti l’immissione del soggetto nel box/recinto in cui si trova. NORME OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI APPARTENENTI A LIBRI GENEALOGICI ESTERI Per poter essere iscritto al Registro anagrafico, nel Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia, un soggetto proveniente da Libro genealogico estero riconosciuto deve aver ricevuto il nulla osta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (mod. 4/c). E’ ammessa l’iscrizione di soggetti provenienti da Libri genealogico esteri riconosciuti solo per le razze del Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia. NORME OPERATIVE PER L’ACCERTAMENTO DEGLI ASCENDENTI 1. L’Ufficio Centrale può richiedere l’effettuazione a proprie spese dell’accertamento degli ascendenti di qualunque suino iscritto. 2. I suini vengono sottoposti agli esami per l’accertamento degli ascendenti mediante analisi del loro DNA. 3. I prelievi vengono effettuati: sui genitori e sul soggetto interessato presso l’allevamento di origine. 4. I soggetti per i quali viene accertato un errore nell’attribuzione della paternità o della maternità vengono radiati dal Registro anagrafico. 5. L’allevatore può richiedere l’effettuazione a proprie spese dell’accertamento degli ascendenti dei propri soggetti. ALL. 1 CODIFICA ANAS DELLE RAZZE ISCRITTE AL REGISTRO ANAGRAFICO TIPI GENETICI AUTOCTONI APULO-CALABRESE CL CASERTANA CT CINTA SENESE CS MORA ROMAGNOLA MR NERO SICILIANO NS SARDA SR RAZZE ESTERE A LIMITATA DIFFUSIONE LANDRACE BELGA LB HAMPSHIRE H SPOT SP RAZZE SINTETICHE NERO DI PARMA NP ALL.2 ALL.3 ALL.4 ALL.5 ALL.6 ALL.7 ELENCO DEI CODICI ISO 3166 RELATIVI AD ALCUNI PAESI Austria Belgio Canada Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Italia Irlanda Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo Regno Unito Spagna Svezia Svizzera USA AT BE CA DK FI FR DE GR IT IE LU NO NL PT GB ES SE CH US