Norme operative del Registro Anagrafico

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Norme operative del Registro Anagrafico
REGISTRO ANAGRAFICO
NORME OPERATIVE PER:
 LA RACCOLTA DATI, L'IDENTIFICAZIONE DEI SUINI E L'EMISSIONE
DEI CERTIFICATI GENEALOGICI DEI SUINI ISCRITTI AL REGISTRO
ANAGRAFICO
 LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DUPLICATI DELLE MARCHE
AURICOLARI
 L’ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
GENEALOGICI ESTERI
APPARTENENTI
A
LIBRI
 L’ACCERTAMENTO DEGLI ASCENDENTI
02/02/2017
NORME OPERATIVE PER LA RACCOLTA DATI,
L'IDENTIFICAZIONE DEI SUINI E L'EMISSIONE
DEI CERTIFICATI GENEALOGICI
DEI SUINI ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO
NORME GENERALI
Il tipo di informazioni da raccogliere, le modalità della loro raccolta e il sistema di
identificazione dei suini sono regolamentati dagli articoli 23 e 24 del Disciplinare del Libro
genealogico e del Registro anagrafico della specie suina (D.M. 11781 del 20/05/2016)
Gli Uffici periferici sono tenuti a visitare ciascun allevamento ogni due settimane, nel corso
di ogni visita l'incaricato deve procedere all'eventuale identificazione di suinetti ed alla
raccolta dei dati relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti.
I dati raccolti in allevamento devono essere inviati all'Ufficio Centrale prima della visita
successiva nelle stesse aziende: pertanto l'invio dei dati da ciascun Ufficio periferico avrà
cadenza quindicinale.
IDENTIFICAZIONE
L'identificazione dei suini viene effettuata a cura dell’Ufficio periferico competente
mediante l’applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica
predisposta dall’Ufficio Centrale.
La marca è costituita da due dischi di colore giallo con un diametro di mm. 28. Sulla faccia
esterna del disco “maschio” sono riportati in nero il marchio ANAS ed un numero
progressivo di 6 caratteri. Le due marche applicate ad ogni soggetto riportano lo stesso
numero.
I soggetti importati ed operanti nel registro delle razze estere a limitata diffusione in
quanto già iscritti a Libri genealogici esteri riconosciuti mantengono l’identificazione
originale.
1. Identificazione dei suinetti in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione
L’identificazione dei suinetti figli di genitori iscritti al Registro anagrafico e in possesso
dei requisiti previsti per l’iscrizione deve rispettare la seguente procedura:
 per le razze iscritte al registro delle razze estere a limitata diffusione: entro il loro
28° giorno di età;
 per le razze iscritte al registro dei tipi genetici autoctoni ed al registro delle razze
sintetiche: entro il loro 45° giorno di età.
2. Identificazione dei suinetti dei tipi genetici autoctoni e delle razze sintetiche che
non possiedono i requisiti previsti per l’iscrizione
Ai fini di assicurare una gestione coerente con le finalità della conservazione dei tipi
genetici autoctoni, devono essere identificati i suinetti figli di genitori iscritti al Registro
anagrafico anche se essi non possiedono i requisiti previsti per l’iscrizione.
L’iscrizione deve rispettare la seguente procedura:

l’identificazione dei suinetti viene effettuata a cura dell’Ufficio periferico competente
entro il loro 45° giorno di età.

le marche andranno parzialmente tagliate, facendo attenzione a mantenere integra
la parte numerica, al fine di permettere un’immediata distinzione dai soggetti
destinati alla riproduzione;

l’Ufficio periferico comunicherà tale identificazione all'Ufficio centrale, secondo
quanto previsto al punto 4n “Attributo” del successivo Capitolo “RACCOLTA DATI”.
Al fine di escludere la marcatura di incroci, potranno venire identificati solo i soggetti
che presentano i seguenti caratteri di esclusione:
Cinta senese
 Assenza della fascia bianca sul torace;
 Fascia bianca che non cinge completamente il torace;
 Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate al di fuori della cinta del setto
nasale;
 Orecchie portate dritte;
 Profilo fronto-nasale concavo;
 Numero di mammelle inferiore a 10.
Razza Mora Romagnola
 Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
 Ventre ed interno degli arti pigmentati e scuri negli adulti;
 Assenza della linea sparta negli adulti;
 Orecchie portate dritte;
 Numero di mammelle inferiore a 10.
Razza Nero Siciliano
 Assenza di criniera;
 Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate ad eccezione dei soggetti
“faccioli” che possono anche presentare balzane;
 Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace;
 Numero di mammelle inferiore a 10.
Razza Casertana
 Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
 Orecchie portate dritte;
 Setole diffuse su tutto il corpo e/o ispide e grossolane;
 Numero di mammelle inferiore a 10.
Razza Apulo-Calabrese
 Assenza di criniera;
 Estensione delle balzane oltre il garretto o, anteriormente, oltre il pastorale;
 Orecchie portate dritte (tollerate se con punta rivolta in basso);
 Numero di mammelle inferiore a 10.
Razza Sarda
 Assenza di setole;
 Orecchie portate dritte;
 Profilo fronto-nasale concavo;
 Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace;
 Numero di mammelle inferiore a 8.
Razza Nero di Parma
 Orecchie erette;
 Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate;
Non potranno venire identificati i soggetti che presentano i seguenti caratteri di
esclusione:
Cinta senese
 Fascia bianca invadente (estesa su oltre il 50% della superficie corporea);
 Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
 Mantello striato od agouti.
Mora romagnola
 Mantello striato od agouti.
Nero siciliano
 Mantello striato od agouti;
 Presenza di setole rosse o rosso-giallastre.
Casertana
 Mantello striato od agouti.
Apulo-calabrese
 Mantello striato od agouti;
 Presenza di setole rosse o rosso-giallastre.
Sarda
 Mantello striato od agouti;
 Cute totalmente depigmentata.
Razza Nero di Parma
 Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
 Mantello striato od agouti.
RACCOLTA DEI DATI
I dati da rilevare durante la visita in allevamento, anche copiandoli dalle registrazioni di
stalla, sono suddivisi in quattro categorie:
1) Ingressi e Uscite
Sono i dati relativi alle movimentazioni fisiche di animali iscritti al Registro anagrafico in
ingresso e in uscita dall'allevamento. Si tratta quindi esclusivamente di Acquisti,
Vendite ed Eliminazioni di animali.
I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati sono:
1.a. Data rilevazione (data della visita in cui vengono rilevati gli ingressi o le
uscite)
1.b. Razza del soggetto (vedi all. 1)
1.c. Identificativo del soggetto
1.d. Sesso del soggetto
1.e. Data evento
1.f. Tipo evento (Acquisto, Vendita, Eliminazione, Radiazione solo per soggetti
adulti)
A scelta dell'Ufficio periferico può essere rilevato per il successivo invio all'Ufficio
Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano:
1.g. Numero aziendale del soggetto.
2) Eventi riproduttivi
Sono i dati relativi alle fecondazioni e agli aborti delle scrofe iscritte.
I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati sono:
2.a. Data rilevazione (data della visita in cui vengono rilevati gli eventi
riproduttivi)
2.b. Razza della scrofa (vedi all. 1)
2.c. Identificativo della scrofa
2.d. Tipo evento (Aborto, Inseminazione)
2.e. Se Inseminazione, Tipo inseminazione
(Artificiale con seme di verro aziendale; Artificiale con seme congelato; Artificiale
con seme fresco di verro non aziendale; Naturale)
2.f. Data evento
2.g. Razza del verro
(se iscritto vedi all. 1)
2.h. Identificativo del verro (se iscritto)
A scelta dell'Ufficio periferico possono essere rilevati per il successivo invio all'Ufficio
Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano:
2.i. Numero aziendale della scrofa
2.l. Numero aziendale del verro (se iscritto).
E' importante notare che i dati sopra indicati devono essere tutti rilevati anche qualora il
verro iscritto al Registro anagrafico o al Libro genealogico sia di razza diversa dalla
scrofa. Invece, nel caso in cui il verro non sia iscritto, devono essere rilevate tutte le
voci ad eccezione di: 2.g, 2.h e 2.l che, in questo caso, verranno completamente
sostituite con “XXXX”.
.
3) Parti
Sono i dati relativi ai parti delle scrofe iscritte.
I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati, sono:
3.a. Data rilevazione (data della visita in cui vengono rilevati i parti)
3.b.
3.c.
3.d.
3.e.
3.f.
3.g.
3.h.
Razza della scrofa (vedi all. 1)
Identificativo della scrofa
Data del parto
Numero totale nati vivi
Numero totale nati morti
Razza del verro
(se iscritto vedi all. 1)
Identificativo del verro (se iscritto)
A scelta dell'Ufficio periferico può essere rilevato per il successivo invio all'Ufficio
Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano:
3.i. Numero aziendale della scrofa
3.l. Numero aziendale del verro (se iscritto)
E' importante notare che i dati sopra indicati devono essere tutti rilevati anche qualora il
verro iscritto al Registro anagrafico o al Libro genealogico sia di razza diversa dalla
scrofa. Invece, nel caso in cui il verro non sia iscritto, devono essere rilevate tutte le
voci ad eccezione di: 3.g, 3.h e 3.l che, in questo caso, verranno completamente
sostituite con “XXXX”.
4) Marcature
Sono i dati relativi a due distinte operazioni:
- l'identificazione dei suinetti mediante applicazione della marca auricolare;
- la rilevazione del numero totale dei suinetti svezzati.
Registro dei tipi genetici autoctoni e Registro delle razze sintetiche
 La marcatura dei suinetti deve essere effettuata entro il 45° giorno dal parto.

Lo svezzamento deve avvenire tra il 21° ed il 45° giorno dal parto. In tutti gli altri casi
non conformi, il numero degli svezzati verrà posto a zero indipendentemente dalle
comunicazioni ricevute.
Registro delle razze estere a limitata diffusione
 La marcatura dei suinetti deve essere effettuata entro il 28° giorno dal parto.

Lo svezzamento deve avvenire tra il 21° ed il 40° giorno dal parto. In tutti gli altri casi
non conformi, il numero degli svezzati verrà posto a zero indipendentemente dalle
comunicazioni ricevute.
Per tutti i tipi di registri si precisa che:
 Il numero dei suinetti svezzati deve essere rilevato anche nei casi in cui non si
proceda alla marcatura di alcun suinetto della stessa covata.

Per "numero svezzati" si intende il numero di suinetti che hanno terminato vivi il
periodo di allattamento. Il numero di svezzati va attribuito alla scrofa che ha
effettivamente completato l’allattamento dei suinetti, sia essa la madre o la balia.
Quando tutti i figli di una scrofa vengono messi a balia, la scrofa madre avrà il
numero svezzati zero.
I dati che devono essere obbligatoriamente rilevati, sono:
4.a. Data marcatura (data in cui vengono identificati i suinetti)
4.b. Data rilevazione svezzati (data della visita in cui viene rilevato lo
svezzamento)
4.c. Razza della scrofa (vedi all. 1)
4.d. Origine della scrofa (vedi all. 7)
4.e. Identificativo della scrofa
4.f. Numero totale dei suinetti svezzati
4.g. Data svezzamento
4.h. Identificativo di ciascun suinetto marcato
4.i. Sesso di ciascun suinetto marcato
4.l. Numero totale di mammelle di ogni suinetto marcato
A scelta dell'Ufficio periferico può essere rilevato per il successivo invio all'Ufficio
Centrale, limitatamente agli allevamenti che realmente lo utilizzano:
4.m. Numero aziendale della scrofa
4.n. Attributo
E’ un dato riservato esclusivamente ai suini iscritti al Registro dei tipi genetici autoctoni
che, pur non possedendo i requisiti per l’iscrizione nel Registro anagrafico o essendo
stati castrati, vengono comunque identificati per esigenze di tracciabilità.
Va riempito con la lettera “R” (Radiazione per caratteri morfologici che comportano
l’esclusione dal Registro anagrafico).
Da un punto di vista operativo, lo stesso modulo “Verbale marcatura” verrà riempito in
due diversi momenti:
Alla data marcatura:
 Identificativo scrofa
 Identificativi suinetti
 Numero di mammelle e sesso di ciascun suinetto marcato
Alla data rilevazione svezzati:
 Numero suinetti svezzati per ciascuna scrofa
 Data svezzamento per ciascuna scrofa
Nel caso non ci siano marcature (ad esempio per i parti in incrocio), il “Verbale
marcatura” andrà compilato una sola volta alla data rilevazione svezzati.
Per le razze:
- Casertana
- Cinta senese
- Mora romagnola
- Nero di Parma
È soppressa la sottosezione “Supplementare”
Tutti i dati indicati ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono raccolti in azienda a cura dell’Ufficio
periferico ed inviati all'Ufficio Centrale.
Resta inteso che ciascun Ufficio periferico è libero di raccogliere, contestualmente ai dati
di Registro anagrafico, qualunque altro dato di proprio interesse.
Pertanto, ciascun Ufficio periferico può utilizzare per la raccolta dei dati negli allevamenti i
sistemi e i supporti cartacei o elettronici che ritiene più adatti alla propria realtà, purché
venga salvaguardata la completezza e la frequenza di raccolta dei dati di Registro
anagrafico.
INVIO DEI DATI RACCOLTI ALL'UFFICIO CENTRALE
La spedizione dei dati all'Ufficio Centrale viene effettuata nel rispetto di tre criteri principali:
- Invio con cadenza quindicinale dei dati rilevati durante le visite effettuate negli
allevamenti nei quindici giorni precedenti.
- Organizzazione dei dati per visita in azienda.
- Precisa indicazione dell'allevamento (ragione sociale e codice ANAS).
I dati devono essere inviati in uno dei tre modi seguenti:
a. Utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ANAS di cui si allega fac-simile (allegati
3, 4, 5, 6) e che sono scaricabili dal sito www.anas.it. I dati possono essere digitati
direttamente e poi inviati all’Ufficio centrale su carta o per e-mail ([email protected]) e,
volendo, possono essere salvati sui propri computer. Si fa presente che la firma
dell'allevatore è prevista solo a garanzia dell'Ufficio periferico, nei casi in cui gli stessi
moduli vengano impiegati anche per la raccolta dei dati in allevamento, e non è di alcun
interesse per l'Ufficio Centrale.
b. Utilizzando stampati prodotti da procedure meccanografiche seguendo lo schema dei
moduli di cui al precedente punto a. Gli stampati dovranno riportare tutte e sole le
informazioni descritte al capitolo "RACCOLTA DEI DATI"; e dovranno utilizzare per gli
eventi vitali e riproduttivi i codici riportati sui fac-simile dei moduli. Prima dell'utilizzo gli
stampati dovranno essere visionati e approvati dall'Ufficio Centrale.
c. Per via telematica utilizzando files prodotti da procedure meccanografiche inviati
attraverso il sito WEB “www.anas.it” alla voce “Invio dati a U.C.” sotto “Servizi on line”.
Prima di iniziare l’invio per via telematica, l’Ufficio Centrale procederà ad organizzare
un periodo di prova per la verifica delle congruità formali dei files. I files possono
contenere sia dati di Libro genealogico che di Registro anagrafico.
Qualunque sia il metodo di invio prescelto, il campo origine deve essere riempito con il
codice ISO 3166 del Paese di origine del riproduttore (allegato 7).
Al fine di garantire l’integrità, la regolarità e lo sviluppo ordinato nel tempo della base dati
nazionale del Libro genealogico, l’Ufficio centrale procederà al consolidamento
esclusivamente dei dati relativi agli eventi verificatisi nei sei mesi precedenti il loro
ricevimento.
Tutti gli altri dati verranno considerati nulli.
L’Ufficio centrale può comunque chiedere chiarimenti sui dati ricevuti per eventuali
correzioni.
Un soggetto per il quale non sia stata trasmessa
essere iscritto al Registro anagrafico purché la
confermata mediante analisi del DNA condotta su
ANAS, ed il parto di nascita sia già regolarmente
costo dell'analisi è a carico del richiedente.
la marcatura nei termini previsti, può
sua ascendenza venga interamente
campioni biologici prelevati da tecnici
registrato nella banca dati centrale. Il
EMISSIONE DEI CERTIFICATI GENEALOGICI
- Il Certificato genealogico è rilasciato dall'Ufficio centrale, su richiesta dell’allevatore per
il tramite dell’Ufficio periferico competente, tra la data di nascita e quella di vendita del
soggetto.
- Non possono essere emessi Certificati genealogici per soggetti presenti in allevamenti
non più iscritti al Registro anagrafico.
- Per l’emissione del certificato, l’Ufficio periferico invierà una richiesta scritta all’Ufficio
centrale (per e-mail o fax utilizzando il modulo disponibile sul sito ANAS ) nella quale
dovrà riportare per ciascun soggetto:
a) Ragione sociale e codice ANAS dell'allevatore
b) Razza sesso e tatuaggio del soggetto
c) Ragione sociale ed indirizzo dell’acquirente (in caso di vendita)
- L’Ufficio centrale invierà agli Uffici richiedenti i certificati stampati previo pagamento.
- E' ammesso, in caso di smarrimento denunciato dall'allevatore del soggetto all'Ufficio
periferico competente, il rilascio di un secondo certificato che sarà identico all'originale
e sul quale sarà stampigliata in modo evidente la parola "DUPLICATO".
- In caso di richiesta di emissione di un duplicato di certificato genealogico, l'Ufficio
periferico provvede a farne richiesta mediante lettera all'Ufficio Centrale dichiarando lo
smarrimento ed indicando: il numero del certificato smarrito, il tatuaggio e la razza del
soggetto per il quale era stato emesso, la ragione sociale dell'allevatore che ne ha
denunciato lo smarrimento e richiesto il rilascio del duplicato.
NORME OPERATIVE PER LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DUPLICATI
DELLE MARCHE AURICOLARI
I duplicati possono essere chiesti da allevamenti iscritti all’Albo allevamenti del Registro
anagrafico e da allevamenti collegati al Registro anagrafico stesso.
Allevamenti iscritti
Si tratta degli allevamenti iscritti all’Albo allevamenti del Registro anagrafico.

La richiesta del duplicato deve essere inoltrata ad UC presso ANAS, per il tramite
dell’UP competente

Nella richiesta deve essere indicata la matricola del soggetto/i per i quali si chiede il
duplicato

L’UC emette il duplicato se il soggetto soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
o il soggetto deve essere regolarmente registrato nella banca dati nazionale;
o se il soggetto non si trova presso l’allevamento di nascita, deve avere un
passaggio di proprietà registrato;
o se si tratta di soggetto non idoneo alla riproduzione, la causa deve essere
“Caratteri morfologici che comportano l’esclusione”

Il duplicato viene applicato da un incaricato che verifica quanto segue:
o In caso di passaggio di proprietà, il Mod. 4 deve essere compatibile con lo
spostamento del soggetto (allevamento di provenienza, ecc.)
o Lo sviluppo somatico del soggetto deve essere compatibile con l’età anagrafica
registrata nella banca dati
o Deve essere presente il foro nell’orecchio senza marca
o Se trattasi di perdita di entrambe le marche, deve esserci un registro da cui
risulti l’immissione del soggetto nel box/recinto in cui si trova.
Allevamenti collegati
Si tratta di allevamenti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio centrale. Questi
allevamenti non praticano la riproduzione ma allevano suini figli di riproduttori iscritti e
identificati secondo le Norme operative del Registro anagrafico.

La richiesta del duplicato deve essere inoltrata ad UC presso ANAS, per il tramite
dell’UP o direttamente.

Nella richiesta deve essere indicata la matricola del soggetto/i per i quali si chiede il
duplicato

L’UC, fatte le dovute verifiche (la matricola deve essere regolarmente registrata nella
banca dati nazionale ed il soggetto deve avere una uscita registrata, vanno bene i
codici uscita: “RH” e “QA”), emette il duplicato

Il duplicato viene applicato da un incaricato che verifica quanto segue:
o Il Mod. 4 deve essere compatibile con lo spostamento del soggetto
(allevamento di provenienza, ecc.)
o Lo sviluppo somatico del soggetto deve essere compatibile con l’età anagrafica
registrata nella banca dati
o Deve essere presente il foro nell’orecchio senza marca
o Se trattasi di perdita di entrambe le marche, deve esserci un registro da cui
risulti l’immissione del soggetto nel box/recinto in cui si trova.
NORME OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI APPARTENENTI
A LIBRI GENEALOGICI ESTERI
Per poter essere iscritto al Registro anagrafico, nel Registro delle razze estere a limitata
diffusione in Italia, un soggetto proveniente da Libro genealogico estero riconosciuto deve
aver ricevuto il nulla osta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (mod. 4/c).
E’ ammessa l’iscrizione di soggetti provenienti da Libri genealogico esteri riconosciuti solo
per le razze del Registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia.
NORME OPERATIVE PER L’ACCERTAMENTO DEGLI ASCENDENTI
1. L’Ufficio Centrale può richiedere l’effettuazione a proprie spese dell’accertamento degli
ascendenti di qualunque suino iscritto.
2. I suini vengono sottoposti agli esami per l’accertamento degli ascendenti mediante
analisi del loro DNA.
3. I prelievi vengono effettuati: sui genitori e sul soggetto interessato presso l’allevamento
di origine.
4. I soggetti per i quali viene accertato un errore nell’attribuzione della paternità o della
maternità vengono radiati dal Registro anagrafico.
5. L’allevatore può richiedere l’effettuazione a proprie spese dell’accertamento degli
ascendenti dei propri soggetti.
ALL. 1
CODIFICA ANAS DELLE RAZZE ISCRITTE AL
REGISTRO ANAGRAFICO
TIPI GENETICI AUTOCTONI
APULO-CALABRESE
CL
CASERTANA
CT
CINTA SENESE
CS
MORA ROMAGNOLA
MR
NERO SICILIANO
NS
SARDA
SR
RAZZE ESTERE A LIMITATA DIFFUSIONE
LANDRACE BELGA
LB
HAMPSHIRE
H
SPOT
SP
RAZZE SINTETICHE
NERO DI PARMA
NP
ALL.2
ALL.3
ALL.4
ALL.5
ALL.6
ALL.7
ELENCO DEI CODICI ISO 3166 RELATIVI AD ALCUNI PAESI
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Italia
Irlanda
Lussemburgo
Norvegia
Olanda
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera
USA
AT
BE
CA
DK
FI
FR
DE
GR
IT
IE
LU
NO
NL
PT
GB
ES
SE
CH
US