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Osservazioni in merito alla Circolare Covip sull’utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating In data 22 luglio 2013 la Covip ha emanato la circolare n.5089 avente oggetto l’utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating da parte delle forme pensionistiche complementari. Il provvedimento dell’Organo di Vigilanza rientra nell’ambito di una iniziativa comune intrapresa con Banca d’Italia, Consob, e Ivass che – per i profili di rispettiva competenza – hanno adottato comunicazioni in materia di corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi allo scopo di ridurre l’eccessivo affidamento sui giudizi espressi dalle agenzie di rating. Le disposizioni contenute nella circolare traggono origine da quanto stabilito dall’articolo 5-bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1060/2009, modificato dal Regolamento UE n. 462/2013, che prevede che, ai fini della valutazione del merito di credito di un’entità o strumento finanziario, non debba essere utilizzato esclusivamente o automaticamente il rating del credito stesso. Il paragrafo 2 del predetto Regolamento dispone inoltre che:“Le autorità settoriali competenti incaricate della vigilanza controllano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito, valutano l’utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating del credito e incoraggiano la riduzione dell’incidenza di tali riferimenti con l’obiettivo di ridurre l’affidamento esclusivo e meccanico ai rating del credito, in linea con la specifica legislazione settoriale”. Il regolamento n. 462/2013 dispone nuove e più stringenti regole per l'attività delle agenzie di rating del credito. La finalità di tali disposizioni è migliorare un sistema che ha mostrato gravi inefficienze durante l'attuale crisi finanziaria, garantendo maggiori controlli sull'operato di tali entità. Gli emendamenti apportati riguardano la disciplina degli assetti proprietari, la governance, i sistemi di controllo interno, i conflitti d’interesse, la responsabilità civile delle agenzie e le disposizioni riguardanti la diffusione di outlook e rating sovrani. Il nuovo regolamento, recependo la maggior parte delle proposte formulate dalla Commissione nel novembre 2011, prevede regole mirate ad aumentare l'efficienza delle agenzie, a tutelare gli investitori e a garantire la trasparenza del mercato interno. Tali provvedimenti risultano di particolare importanza dal momento che, allo stato attuale, le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo decisivo nei mercati finanziari. I rating del credito hanno valore regolamentare per gli investitori soggetti a regolamentazione, quali gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e altri investitori istituzionali condizionandone le scelte Via Flaminia 43 - 00196 Roma - Tel.: 0698386263 – Fax: 0698386269 - www.assofondipensione.it di investimento. Una delle finalità della nuova disciplina è evitare la cosiddetta over-reliance degli operatori e degli investitori, ossia l’affidamento eccessivo sui rating di merito del credito, impedendo che le istituzioni finanziarie si affidino esclusivamente o meccanicamente a tali strumenti, che forniscono sicuramente un necessario supporto in termini di riduzione delle asimmetrie informative a favore degli investitori, riduzione dei fenomeni di selezione avversa in capo agli enti emittenti, riduzione del costo dell’informazione, possibilità di comparare il grado di rischiosità dei titoli, ma che devono essere utilizzati come parte del processo di valutazione del merito di credito, non rappresentando fattore esclusivo per l’effettuazione delle scelte di investimento/disinvestimento. La COVIP era già intervenuta sul tema1 richiamando l’attenzione dei fondi pensione sull’opportunità di considerare il rating elaborato dalle agenzie specializzate come uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio degli emittenti i titoli di debito, non escludendo altre informazioni disponibili, se rilevanti. Con il provvedimento del luglio scorso, l’Organo di Vigilanza è tornato a focalizzare l’attenzione sul tema, rilevando la necessità di adottare opportune misure che evitino l’affidamento esclusivo o automatico ai giudizi di rating nell’assunzione delle decisioni di investimento/disinvestimento. In particolare si dispone che, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di rating, le forme pensionistiche complementari, in caso di gestione diretta, devono adottare processi e modalità organizzative che assicurino un’adeguata valutazione del merito di credito mediante la presenza di adeguate professionalità nell’ambito della struttura del fondo. Tale assunto, del resto, risulta in linea con quanto più volte espresso dall’organo di Vigilanza in relazione alla necessità, per i fondi pensione che attuino la gestione diretta anche solo per una parte del patrimonio, di dotarsi di strumenti efficaci per la valutazione delle diverse tipologie di asset class in cui si decide di investire. Nel caso di gestione affidata a terzi, come avviene nell’ambito dei fondi pensione negoziali, l’Autorità focalizza l’attenzione non sulla struttura o sulla procedura da attuare, bensì sulla contrattualistica in essere tra fondo pensione e gestore. La maggior parte delle convenzioni in vigore, infatti, oltre ad indicare l’obbligo del gestore di operare nel rispetto dei limiti di legge, prevede l’inserimento di ulteriori vincoli, c.d. di convenzione, che danno vita ad un obbligo di segnalazione al fondo da parte della Banca Depositaria. 1 Circolare n.386 del 27 gennaio 2012. Via Flaminia 43 - 00196 Roma - Tel.: 0698386263 – Fax: 0698386269 - www.assofondipensione.it Tra i predetti limiti di convenzione trova largo uso, in particolare per gli investimenti obbligazionari, la fissazione di un limite minimo di rating per il singolo titolo ovvero, in mancanza di questo, del rating assegnato all’emittente, con la conseguenza che un titolo con giudizio inferiore al rating minimo non viene acquistato e, ove avviene, la Banca Depositaria lo segnala al Fondo. Altresì a fronte di una diminuzione del merito di credito le convenzioni prevedono l’obbligo di dismissione del titolo. Sulla base della circolare in questione l’eventuale dismissione o non acquisto deve scaturire da una disamina più ampia, non fermandosi al solo giudizio espresso dalle agenzie di rating. Al fine di adempiere a quanto prescritto dalla Covip, si elencano di seguito alcune possibili soluzioni: A) Il fondo può eliminare il riferimento al rating quale limite di convenzione per una parte o per l’intero portafoglio in gestione. B) il fondo può mantenere nelle convenzioni il riferimento al rating, articolando soluzioni che non rendano automatica l’esclusione o la vendita delle singole emissioni e includendo riferimenti ai modelli dei gestori che non dovranno far riferimento esclusivamente al rating delle agenzie nella definizione delle proprie scelte. In tale ambito il fondo potrebbe: determinare che la porzione di portafoglio sotto il limite stabilito - es. investment grade - non possa superare l’x%, consentendo al gestore delegato di esercitare tale facoltà nell’ambito della gestione del proprio modello di rischio di credito che deve basarsi su ulteriori parametri di valutazione, unitamente al giudizio delle agenzie di rating. stabilire un livello di rating medio del portafoglio sotto il quale non è possibile scendere, evitando in tal modo l’adozione di automatismi in casi di un singolo downgrade, dal momento che il gestore potrà valutare se mantenere il titolo soggetto a downgrade o meno, in ragione di una valutazione complessiva dell’esposizione al rischio di credito. C) Il fondo può affiancare al rating altri indicatori( ad esempio credit default swap, spread, volatilità..) con conseguente articolazione dell’universo investibile, dell’ingresso e della permanenza dei titoli, sulla base del combinato disposto degli stessi. Relativamente a questa classe di soluzioni, il fondo dovrà valutare, nella scelta dei parametri, l’impatto operativo derivante dalla combinazione di indicatori diversi. Via Flaminia 43 - 00196 Roma - Tel.: 0698386263 – Fax: 0698386269 - www.assofondipensione.it In ordine a quanto sopra espresso rimane in ogni caso immutato il presupposto che la responsabilità della valutazione del merito di credito degli emittenti dei titoli in portafoglio del fondo deve rimanere in capo ai gestori finanziari e non può essere trasferita in tutto o in parte sui fondi pensione. Il fondo pensione delinea l’asset allocation strategica e interviene sulle linee previste nei mandati di gestione, mentre il gestore opera con piena assunzione di responsabilità entro i limiti stabiliti dalle convenzioni. Rispetto alle problematiche connesse alle gestioni passive, risulta necessario approfondire con l’Autorità di Vigilanza gli impatti dell’applicazione delle disposizioni contenute nella circolare. In riferimento al confronto con Covip, come già comunicato, lo scorso 23 settembre, vi è stata una prima disamina delle problematiche afferenti la circolare. In tale occasione la Covip ha espresso parere positivo in ordine alle prime iniziative intraprese da Assofondipensione a ridosso dell’ emanazione del Documento. In particolare da parte della Commissione è stata ribadita la necessità della distinzione di ruoli e di responsabilità tra Fondo Pensione e Gestori delle Risorse anche per quanto riguarda la valutazione del merito di credito. Considerata la complessità del tema, si è convenuto di procedere, entro tempi brevi, ad un incontro dedicato tra rappresentanti dell’Associazione e dell’Autorità di Vigilanza al fine di valutare nello specifico gli impatti del provvedimento e le soluzioni da adottare. Via Flaminia 43 - 00196 Roma - Tel.: 0698386263 – Fax: 0698386269 - www.assofondipensione.it