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Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - 9 IL PARLAMENTO M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) Il sistema parlamentare 2) Il Parlamento nel disegno della Costituzione 3) L’organizzazione delle Camere, il regolamento, la convocazione e l’autonomia 4) Gli atti 5) L’attività 6) Il pareggio di bilancio 7) La proroga/la prorogatio 8) Prerogative ed immunuità m. li volti 2014 Il SISTEMA PARLAMENTARE Art. 1 comma 2 Cost:» La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Una delle più importanti forme di espressione della sovranità popolare è l'elezione del Parlamento. M. Li Volti 2014 Il BICAMERLISMO PERFETTO Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che hanno eguali compiti e poteri (per questo si parla di bicameralismo perfetto). M. Li Volti 2014 Il parlamento nel disegno della Costituzione I REGOLAMENTI PARLAMENTARI ART. 64 Cost:” Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti». M. Li Volti 2014 Contenuto 1. la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento, 2. la definizione degli organi e delle procedure, 3. l'organizzazione interna, nel rispetto dei principi posti dalla stessa Costituzione M. Li Volti 2014 Principio di autonomia delle Camere Il Regolamento della Camera e quello del Senato costituiscono due corpi normativi separati e autonomi, che ciascuna Camera applica e modifica autonomamente M. Li Volti 2014 Il regolamento della Camera dei deputati è articolato in quattro parti, relativamente a: 1) l'organizzazione e il funzionamento della Camera 2) il procedimento legislativo 3) le procedure di indirizzo, controllo e informazione, 4) la disciplina dei diritti e i doveri dei deputati, 5) le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi, 6) organizzazione dei lavori parlamentari e ordine del giorno delle sedute 7) le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti. M. Li Volti 2014 LE COMMISSIONI PERMANENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI . La Camera esamina le leggi Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle 14 Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso dall’ Assemblea. M. Li Volti 2014 La Giunta per il Regolamento Organo di supporto del Presidente della Camera in ordine all'applicazione e all'interpretazione del Regolamento M. Li Volti 2014 Il senato approva le leggi Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle ……….Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso dall’ Assemblea. M. Li Volti 2014 Le commissioni parlamentari del Senato 1ª Affari costituzionali 2ª Giustizia 3ª Affari esteri, emigrazione 4ª Difesa 5ª Bilancio 6ª Finanze e tesoro 7ª Istruzione pubblica, beni culturali 8ª Lavori pubblici, comunicazioni 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 10ª Industria, commercio, turismo 11ª Lavoro, previdenza sociale 12ª Igiene e sanità 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 14ª Politiche dell'Unione europea Il sito istituzionale «NORMATTIVA» Si tratta di una banca dati pubblica, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale. La nuova banca dati è gratuitamente accessibile a tutti sul sito: www.normattiva.it M. Li Volti 2014 Attività non legislative • Attività consultive, conoscitive, di indirizzo, di controllo, di inchiesta, di gestione interna del Senato, ecc.. • Si pensi ad esempio, all'attività consultiva delle commissioni sugli atti del Governo (pareri su schemi di decreto, pareri su nomine), oppure alle indagini conoscitive svolte dalle commissioni o al rapporto di fiducia con il Governo. • Si tratta, evidentemente, di "iter" eterogenei, raggruppati in diverse tipologie che fanno riferimento a precisi articoli del Regolamento del Senato. M. Li Volti 2014 I documenti non legislativi • I Documenti sono tutti gli atti di natura eterogenea, diversi dai disegni di legge e dagli atti di sindacato ispettivo, prodotti dal Senato (singoli senatori o organi del Senato) o pervenuti al Senato da organi esterni (Presidente della Repubblica, ministeri, organi comunitari, regioni, autorità giudiziaria, singoli cittadini, ecc.). • Alcune procedure "generano" documenti (la procedura "indagini conoscitive" si conclude con un documento conclusivo); altre tipologie di procedure, di solito attinenti al funzionamento degli organi parlamentari, non hanno alcun collegamento con documenti (calendario dei lavori, comunicazioni del Presidente, discorsi di circostanza, sui lavori del Senato o delle commissioni, ecc.) • I Dossier sono destinati alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari (Servizio Studi, servizio del bilancio, degli affari europei, per la qualità degli atti normativi, informatica…) M. Li Volti 2014 Attività del Parlamento in ambito europeo e strumenti di partecipazione • partecipazione al processo decisionale dell’UE sulle politiche europee, secondo le forme di partecipazione previste dal Trattato di Lisbona • attuazione della normativa dell’Unione europea nell'ordinamento interno; • la cooperazione interparlamentare • I relativi strumenti e procedure sono disciplinati dai regolamenti parlamentari e dalla Legge n. 11 del 2005; • la cooperazione interparlamentare è regolata in gran parte dalla prassi, nonché da linee guida concordate nella Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea. Attivita’ , Procedura ordinaria Commisione redigente Funzione legislativa Commissione deliberante Revisione costituzionale Indirizzo politico Il Paramen to esercita Funzione materialmente giuridsizionale Stato di accusa del PDR Mozioni di sfiducia Controllo finanziario Art. 81 cost e art. 1 uc L. cost 1/12 Funzione elettorale Approvazione legge di bilancio e rendiconto art. 81 c.4 Interpellanze Interrogazion i PDR Corte cost csm Il pareggio di bilancio (art. 81Cost) L’art 81 stabilisce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di bilancio”,, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 81, alla regola generale dell’equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all’indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali, Parlamento in seduta comune (art. 55, comma 2 Cost) , Elezione PDR (ART. 83) ELEZIONE 1/3 DEI GIUDICI DEL CSM (ART. 104) GIURAMENTO FEDELTA’ PDR (91) MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PDR (ART.90 C.2) ELEZIONE 1/3 DEI GIUDICI DELLA C. COST (ART. 135) Aggiornamento elenchi cittadini chiamati a partecipare ai giudizi di accusa del Pdr (art.135 c.7) LA PROROGATIO (art. 61 c.2) È espressione del principio di continuità, in forza del quale il titolare di un organo, quando non venga tempestivamente sostituito alla scadenza del suo mandato, continua legittimamente ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del suo sostituto. A differenza della proroga, la prorogatio opera di diritto e riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto. Casi di prorogatio in Costituzione Art. 61 c. 2 del Parlamento: in caso di elezioni delle nuove camere finchè esse non si siano riunite Art. 85 c.2 del PDR se l’elezione del PDR non può avere luogo nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato del presidente e fino ai 15 gg successivi all’insediamento del nuovo Parlamento 1 LA PROROGA (art. 60 c. 2) L’istituto della proroga incide sulla durata del mandato elettivo, stabilendo la legge una durata più lunga. Ai sensi dell’art. 60 comma 2 la proroga dei poteri delle Camere è prevista solo in caso di guerra e per legge. I poteri di convocazione delle Camere Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti (art. 61 comma 2) Caso particolare: nel caso di conversione del DL (art. 77 c.2) Convocazione parallela Art. 61 comma 3:» quando si riunisce un via straordinari una camera, è convocata d diritto anche l’altra» La validità delle deliberazioni Art. 64 comma 3:» le deliberazioni di ciascuna Camera (…) non sono valide se non è presente la maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale» Art. 64 comma 1:» Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. ». La posizione dei regolamenti della camera nella gerarchia delle fonti Le norme del regolamento di una camera non possono essere abrogate da una legge ordinaria in quanto la legge ordinaria ed il regolamento parlamentare sono atti normativi ai quali è riservata la disciplina di materie diverse (criterio di competenza o di separazione). La verifica dei poteri (art. 66) Nel sistema parlamentare italiano l'operazione di verifica dei titoli di ammissione/cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti è riservata a ciascuna Camera, senza possibilità di successiva impugnazione da parte degli interessati. E’ esclusa qualsiasi ingerenza dell’altra Camera e del giudice amministrativo. In caso di accertata incompatibilità l’interessato deve optare tra la carica parlamentare e quella per cui è incompatibile. Divieto di mandato imperativo (art. 67) " Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»; ciò significa che il parlamentare, nello svolgimento della sua attività, può agire liberamente anche verso le direttive del partito, non può essere revocato dai suoi elettori fino alla normale scadenza del mandato, né può essere chiamato a rispondere, civilmente o penalmente (salvo che commetta atti illeciti), per il modo in cui ha esercitato il proprio mandato (ne resta salva la responsabilità politica prerogative (art. 68) " I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza » L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E’ STATA ABOLITA CON L. COST. 3/93