1. La Polizia giudiziaria Per Polizia giudiziaria s`intende quella

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1. La Polizia giudiziaria Per Polizia giudiziaria s`intende quella
1. La Polizia giudiziaria
Per Polizia giudiziaria s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per
l'esercizio dell'azione penale. Ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento
che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di Polizia
di sicurezza non ha potuto evitare.
1.1 Compiti della Polizia giudiziaria
La Polizia giudiziaria deve:
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prendere notizia dei reati: ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto.
Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte
esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente
dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta
o mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la
Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere
informato il magistrato;
impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori: deve evitare la
consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperne
la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo
ante a favore della parte lesa;
ricercare gli autori dei reati di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero;
assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni,
perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi
fotografici, etc.
1.2 Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria
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Obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto (Art. 347 cpp);
identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre
persone (Art. 349 cpp);
raccogliere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini (Art. 350 cpp);
assumere a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini
delle indagini (Art. 351 cpp);
In flagranza di reato, procedere alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca
di cose o tracce pertinenti il reato (Art. 352 cpp);
eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima
dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce
ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla polizia giudiziaria è vietato fare ispezioni sulla
persona (Art. 354 cpp).
1.3 Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria
Nell'ordinamento italiano, sono Ufficiali di Polizia giudiziaria (U.P.G.), ai sensi dell'Art. 57/1
cpp:
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i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di
Stato ai quali l'ordinamento interno dell'amministrazione riconosce tale qualità;
gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia
Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato;
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il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato, un comando
dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;
Vigili del Fuoco con la qualifica di Capo Reparto o Capo squadra, sia del personale
permanente che volontario.
Nell'ordinamento italiano, sono Agenti di Polizia giudiziaria (A.P.G.), ai sensi dell'Art. 57/2 cpp:
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il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento interno dell'amministrazione
riconosce tale qualità;
gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia
Penitenziaria ed al Corpo Forestale dello Stato che non rivestono la qualifica di U.P.G.;
le guardie delle Province e dei Comuni, quando sono nel territorio dell'Ente in cui
prestano servizio.
Sono altresì Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono tale
funzione (Art. 57/3 cpp): funzionari doganali, Vigili del Fuoco (personale permanente che
volontario), militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, ufficiali sanitari, ispettori e ricevitori dei
Monopoli, comandanti di navi ed aeromobili.
2. Arresto in flagranza di reato
Art. 383 cpp: Facoltà di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall’Art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza,
quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose
costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna
e ne rilascia copia.
L' arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto sono due provvedimenti provvisori
limitativi della libertà personale la cui disciplina legislativa è prevista dal Libro V del codice
procedura penale. Sono messi in atto dai soggetti autorizzati dal codice e solo in particolari
condizioni di necessità ed urgenza.
2.1
Soggetti legittimati all'arresto in flagranza
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Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria: vedi gli Artt. 380 ed Art. 381 cpp;
Pubblico ministero: solo per i reati commessi durante l'udienza penale, Art. 476 cpp;
Privato cittadino: può procedere all'arresto in flagranza per i reati perseguibili d'ufficio e
per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (**) da parte della polizia giudiziaria.
2.2 Presupposti per l'arresto
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Stato di flagranza di reato (Art. 382 cpp);
Commissione dei delitti previsti dagli artt. 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto
facoltativo) cp p.
2.3 Arresto obbligatorio
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L'arresto in flagranza è assolutamente obbligatorio (**) quando vengono commessi i reati
previsti dall'art. 380 cpp, ovvero:
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per chiunque è colto in flagranza di delitti non colposi, tentati o consumati, per la quale la
legge prevede l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo
a 20 anni;
previsto per delitti, consumati o tentati, specificatamente elencati dall'art. 380 cpp, tra cui:
? delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la pena prevista è la reclusione non
inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo 10 anni;
? delitto di devastazione o saccheggio;
? delitti contro l'incolumità pubblica per i quali la pena prevista è la reclusione non
inferiore a 3 anni e nel massimo a 10 anni;
? delitto di riduzione in schiavitù;
? delitto di furto con violenza sulle cose, a meno che il danno patrimoniale arrecato sia
di lieve entità;
? delitto di furto con strappo o furto in abitazione;
? delitto di rapina;
? delitti di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione, porto in luogo pubblico di armi da guerra ed esplosivi ;
? delitti concernenti la produzione, spaccio, trasporto, detenzione di sostanze
stupefac enti, solo se non ricorre la circostanza della modica quantità;
? delitti di terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, per la quale la legge prevede
la pena della reclusione nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni;
? delitti di promozione, costituzione, direzione ed organizzazione di associazioni o
gruppi diretti a riorganizzare il partito fascista o comunque avente tra i proprio scopi
l'incitamento alla discriminazione raziale, etnica o religiosa;
? delitto di promozione, organizzazione, direzione di associazioni di tipo mafioso;
(…omissis…)
2.4 Arresto facoltativo
L'arresto in flagranza è facoltativo quando ricorrono reati previsti dall'art. 381 cpp, ovvero:
? per chiunque è colto in flagranza di delitti non colposi, tentati o consumati, per la quale la
legge prevede la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, ovvero per un delitto
colposo per la quale la legge prevede la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
? previsto per delitti consumati e non colposi, indicati dall’Art. 381/2 cpp:
o peculato media nte profitto dell'errore altrui;
o violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
o commercio di sostanze alimentari nocive;
o lesioni personali;
o furto;
o danneggiamento aggravato;
o truffa;
o appropriazione indebita;
o alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi.
2.5 Sussistenza delle condizioni Art. 381/4 cpp
La polizia giudiziaria procede all'a rresto facoltativo in considerazione di:
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? gravità e causali del fatto, luogo e tempo dell'azione, danno provocato, mezzi e modalità
dell'azione delittuosa;
? pericolosità, precedenti penali e condotta della vita individuale del soggetto nonché
condot ta successiva al reato.
2.6 Divieto di arresto in flagranza
È fatto divieto assoluto d'arresto in flagranza del soggetto quando dalle circostanze del fatto
risulta evidente che l'evento è stato commesso:
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nell'esercizio di un diritto o di un dovere;
stato di legittima difesa;
uso legittimo delle armi;
cause speciali di non punibilità (es. Art. 189/8 CdS: Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato).
2.6.1 Personalità immuni all'arresto
Sono immuni all’arresto il Sommo Pontefice il Presidente della Repubblica i Cardinali
(quando la sede papale è vacante), i Capi ed i Ministri di Stati esteri in visita all'Italia, i Diplomatici
accreditati dalla Repubblica Italiana e dalla Santa Sede, gli Agenti consolari ed i Componenti del
Consiglio d'Europa.
3.0 Fasi seguenti l'arresto in flagranza
? Viene data immediata comunicazione al pubblico ministero e l'arrestato è posto a
disposizione del medesimo entro 24 ore;
? entro 48 ore il p.m. provvede alla liberazione dell'arrestato o richiede la convalida
dell'arresto al G.I.P.;
? entro 48 ore dalla richiesta di convalida il G.I.P. fissa l'udienza di convalida.
DISCUSSIONE E CONFRONTO : E’ legittimo inseguire i ladri anche se gettano il bottino?
Sentenza della Cassazione: è un diritto del cittadino (Fonte: Repubblica.it , 27 settembre 2004)
Roma, 30 settembre 2004. I privati cittadini hanno il diritto di difendere la loro proprietà e
quella di terzi dagli attacchi dei malfattori. Quindi, i ladri possono essere inseguiti e bloccati
anche se si sono liberati del bottino e se il reato compiuto prevede solo l'arresto facoltativo da
parte della polizia giudiziaria. Lo ha stabilito la Cassazione che ha dichiarato "inammissibile" il
ricorso di un borseggiatore. Il ladruncolo aveva rubato il portafogli a una giovane bolognese,
ma lo aveva subito gettato a terra perché si era accorto che un passante lo aveva visto.
Tuttavia, nonostante il bottino fosse recuperabile, l'uomo si era dato all'inseguimento del ladro,
lo aveva agguantato e lo aveva trattenuto, fino all'arrivo della Polizia, che dopo l'identificazione aveva
proceduto all'arresto. Secondo il ladro però, l'intervento del passante era stato "illegittimo", perché "per il
furto aggravato non è concessa al comune cittadino la facoltà di arresto". Ma la Suprema Corte ha del tutto
disatteso questo punto di vista, affermando che "il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste
dal combinato disposto degli articoli 383 e 380 cpp, e quindi anche se non ha la facoltà di procedere
all'arresto in flagranza, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi dagli
attacchi dei malfattori, e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne
l'identificazione e l'eventuale arresto". Sulla scia di questo principio di diritto la Cassazione ha reso
definitiva la condanna a tre anni e un mese di reclusione, oltre 600 Euro di multa, nei confronti del
borseggiatore, confermando la sentenza già emessa, nel 2003, dalla Corte d'appello di Bologna. Non ha
avuto quindi nessun successo "la tesi difensiva che vorrebbe addirittura criminalizzare l'encomiabile operato
di un soggetto intervenuto in difesa di un diritto altrui".
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