bollo auto, gpl e metano pagano di meno
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bollo auto, gpl e metano pagano di meno
Comunicato stampa – 1 aprile 2008 BOLLO AUTO, GPL E METANO PAGANO DI MENO In Piemonte il bollo auto è ancora più leggero per chi sceglie GPL e metano. Un’opportunità a disposizione di tutte le Regioni italiane per la riconversione ecologica del parco circolante. Anche la Provincia di Bolzano concede vantaggi. Aprile, per molti appuntamento con la scadenza del bollo auto. Assogasliquidi e Consorzio Ecogas, associazioni rappresentative del settore del gas per autotrazione, ricordano che agli autoveicoli a GPL e metano non sono stati applicati gli aumenti del bollo auto previsti dalla Finanziaria 2007, così come a quelli elettrici e a idrogeno. L’agevolazione (disposta dal comma 239 Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è in vigore da gennaio 2007 ed è valida dal primo periodo di pagamento che scatta dopo il collaudo dell’impianto a gas. Quindi un autoveicolo a gas continua a pagare la tariffa in vigore nella propria Regione fino a tutto il 2006, generalmente 2,58 euro/kW per pagamenti effettuati per l’intero anno solare. Sono comunque fatte salve diverse disposizioni regionali. Vi sono infatti casi di applicazione di maggiorazioni rispetto alla tariffa base, come in Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Toscana, Veneto, Marche e Molise, e questo vale anche per gli impianti a gas, ma anche situazioni di sconto. E’ infatti ancora più vantaggioso scegliere GPL e metano per i cittadini piemontesi, grazie ai provvedimenti approvati dalla Regione, che concede forme di esenzione sia agli autoveicoli bifuel dall’immatricolazione che a quelli fino a 100 KW trasformati a gas dopo il 24/11/2006. Dall’ 1/1/2004, gli autoveicoli a gas già dotati di dispositivo per la circolazione con metano o GPL all’atto dell’immatricolazione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica (si tratta dei veicoli che escono dallo stabilimento di produzione già dotati di impianto e non di quelli sui quali viene successivamente installato, anche se l’adeguamento si verifica prima dell’iscrizione nei pubblici registri). L’esenzione riguarda anche i mezzi elettrici. Inoltre, la Legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22, art. 11 (in vigore dal 7/12/2007) introduce l’esenzione temporanea dal pagamento del bollo auto anche per i veicoli M1 ed N1 di potenza non superiore ai 100 KW sui quali sia stato installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o metano dopo il 24 novembre 2006 (data di entrata in vigore della L. 286/2006 di conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, che ha dato la possibilità alle Regioni di agevolare gli autoveicoli a gas): • per gli Euro 2, 3 e 4 (conformi alla direttiva 94/12/CE e seguenti) esenzione di cinque anni dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della legge. • per quelli immatricolati dopo il 31/12/1989 che non rispettano la direttiva 94/12/CE esenzione di tre anni dal primo periodo utile. “Il Piemonte è la prima regione a cogliere l’opportunità offerta dalla manovra 2007 in tema di tasse automobilistiche e di tutela ambientale – sottolineano i direttori di Assogasliquidi Federchimica Rita Caroselli e del Consorzio Ecogas Alessandro Tramontano - il collegato fiscale (L. 286/2006), ha infatti stabilito che le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i mezzi a GPL e metano fino a sei anni.” Agevolazioni anche per i residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano: con la Legge n. 12 del 28 luglio 2003, l’Amministrazione ha stabilito già dal 6 agosto 2003 l'esenzione delle tasse automobilistiche per tre anni sia per i veicoli dotati dall'immatricolazione di impianto a GPL o metano, sia per quelli convertiti. In questo caso fa fede la data di installazione, ferma restando l'obbligatorietà del collaudo dell'impianto. Si ricorda inoltre che a livello statale è prevista una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture dotati di dispositivo per la circolazione solo con GPL o metano (esenzione, questa, che diventa totale in Piemonte e Lombardia). Si tratta di un benefit a disposizione di pochi, in quanto la presenza sul mercato di modelli che risultano monofuel dalla carta di circolazione è molto limitata. Riferimenti normativi: Esclusione dalla maggiorazione della tassa di circolazione per i veicoli con alimentazione anche a GPL, metano, elettrica o a idrogeno: L. 296/2006, comma 239 239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Possibilità per le Regioni di esentare i veicoli a gas dal pagamento del bollo fino a 6 anni: L. 286/2006, art. 2 comma 60, comma 61 e comma 62 60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti provvedimenti regionali. 61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai sensi di legge. • • Per informazioni stampa: Ufficio Stampa Consorzio Ecogas – Centro Stampa e Media - tel. 051 247426/3358090742 fax 051 247275 - [email protected] – Monica Dall’Olio Ufficio Stampa Assogasliquidi/Federchimica - tel. 0234565628 - fax 0234565328 - [email protected] – Francesca Ceriani