Report finale Gruppo di Lavoro Minori
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Report finale Gruppo di Lavoro Minori
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) REPORT DEL GRUPPO DI LAVORO IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL SETTORE DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA Contenuti trattati Premessa 1. Le funzioni di assistenza sociale nel settore dei minori e della famiglia assegnate al servizio sanitario nazionale 2. Le funzioni di assistenza sociale nel settore dei minori e della famiglia assegnate all’ente locale 3. Il servizio sociale professionale e l’intervento sui minori e la famiglia 4. Il modello professionale e le prestazioni dell’assistente sociale 5. Le prestazioni del servizio sociale rivolte ai minori e alla famiglia secondo il mandato istituzionale dell’ente locale 6. Le prestazioni del servizio sociale rivolte ai minori, alla donna, alla coppia e alla famiglia secondo il mandato istituzionale del servizio sanitario nazionale 7. Integrazione tra assistenti sociali dell’Ente Locale e dell’Asur secondo il modello professionale e il modello organizzativo di tali Enti Conclusioni e proposte Nominativi del gruppo di lavoro Bibliografia allegato n.1 , 2 , 3 , 4 1 Premessa Il gruppo ha analizzato le funzioni di assistenza sociale attribuite dalla normativa nazionale e regionale vigente negli Enti Locali e nella Sanità relativamente al settore dei minori e della famiglia. La scelta di analizzare questo settore è emersa dalla presenza di organizzazioni territoriali dei servizi diverse e dalla scarsa chiarezza delle specifiche competenze del servizio sociale all’interno dei due Enti. Nel presente studio non sono state analizzate le prestazioni del servizio sociale relative ai minori con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e ai minori tossicodipendenti. A partire dalla normativa, il gruppo di lavoro si è soffermato sull’analisi dell’attività specifica del servizio sociale professionale nel settore dei minori e della famiglia (modello professionale) per delineare gli aspetti caratterizzanti la professione (dimensione consulenziale , dimensione trattamentale o di presa in carico individuale, di gruppo e collettiva). L’approfondimento del gruppo di lavoro proporrà la rilevazione di alcune criticità desunte dalla prassi operativa individuando alcune proposte per l’integrazione delle attività professionali dell’Assistente Sociale relative al settore minori e famiglia. Il gruppo di lavoro è composto di Assistenti Sociali che lavorano sia nella Servizio Sanitario Nazionale sia negli Enti Locali ed ha sviluppato l’analisi effettuando sei incontri nell’arco temporale di sei mesi (dicembre 2006maggio 2007). 1. LE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE NEL SETTORE DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA ASSEGNATE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Le funzioni relative all’assistenza sociale prevista all’interno dell’attività consultoriale sono state definite dalla legge n. 405/75 e dalla legge n. 194/78 e da successive normative regionali (Legge Regionali n. 11/1977, Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 202/98). Successivamente il decreto legislativo n. 229/99 , il D.P.C.M. del 14.2.2001 e il D.P.C.M del 29.11.2001, nel dare ulteriori indicazioni relativamente all’area di integrazione socio-sanitaria, hanno declinato anche le funzioni e le prestazioni dell’area materno-infantile. Si rimanda all’allegato n. 1 per l’analisi più dettagliata della normativa sopra menzionata. In sintesi le funzioni di assistenza sociale assegnate al Servizio Sanitario Nazionale nell’area dei minori e della famiglia possono essere così individuate : • Assistenza sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile, per i problemi di coppia e di famiglia anche in ordine alla problematica minorile: la conflittualità di coppia, la difficoltà nell’espletamento dei ruoli genitoriali, l’abuso (le prestazioni socioriabilitative dell’abuso sono incluse nei livelli essenziali di assistenza) 2 • Assistenza sociale per la tutela della salute della donna: la donna maltrattata, l’interruzione volontaria della gravidanza. 1. LE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE NEL SETTORE DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA ASSEGNATE ALL’ENTE LOCALE La normativa assegna all’Ente Locale le funzioni prima denominate di “beneficenza pubblica” (D.p.r. 616/1977 art. 22 e 23) poi denominate “servizi Sociali” (D. Leg. n. 112/98 capo II art. 128). In particolare sono attribuiti all’Ente Locale: interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile nell’ambito della competenza amministrativa e civile (art. 23 D.P.R. 616/77); compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali; compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali (art. 131 D. Leg. n. 112/98). Le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti sono relativi anche ai minori, ai giovani, alla famiglia ( art.132 D.Leg. 112/98). Sia nel decreto legislativo n. 112/98 che nella legge n. 328/00 viene precisato che rimangono ferme le disposizioni inerenti le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni (decreto legislativo n.299/99, Dpcm 24.2.2001, Dpcm 29.11.2001). Tale evidenziazione rileva come permanga anche dopo la legge n. 328/00 una specificità delle prestazioni socio-sanitarie in capo alla Sanità in cui l’Ente Locale interviene eventualmente in quanto erogatore di Servizi Sociali previsti dall’art.22 della legge n. 328/00. La legge 328/00 all’art. 16 valorizza e sostiene le responsabilità familiari riconoscendo alla famiglia il compito di formazione e cura della persona, prevede il sostegno nei momenti critici e di disagio e nello sviluppo della vita quotidiana. Tra i diversi livelli essenziali previsti dall’art.22 della 328/00 si evidenziano i seguenti: • • • • • misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare, misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 3 Tutti gli Ambiti sociali sono tenuti comunque a garantire, ai sensi dell’art.22 comma 4 L.328/00, l’erogazione delle seguenti prestazioni: a) Servizio sociale professionale e segretariato sociale informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; per b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; Si rimanda all’allegato n. 2 per l’analisi più dettagliata della normativa sul settore dei minori e famiglia di competenza degli Enti Locali. A partire dalla normativa, è importante soffermarsi sul modello professionale (attività professionale, metodologia) del Servizio Sociale per delineare le peculiarità di intervento nel settore in esame e le implicazioni organizzative ed istituzionali connesse all’organizzazione a cui si appartiene. 3. IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E L’INTERVENTO SUI MINORI E LA FAMIGLIA Il Servizio Sociale Professionale è chiamato ad intervenire in vari ambiti in cui si manifesta il disagio sociale ovvero negli stati di difficoltà della personacittadino nel vivere in modo accettabile la propria vita quotidiana legata ad eventi riconducibili a situazioni sociali ineludibili. Il disagio è definito come uno “stato fisico, morale o finanziario non sopportabile cui possono conseguire situazioni confusive”……. “Il disagio, generando incapacità nel soggetto, richiede interventi esperti, tesi a creare attività di individuazione degli elementi caratterizzanti la condizione, al fine di modificarne lo stato”1. Il Servizio Sociale quindi, per specifica area di conoscenza, studia il disagio per delinearne e recuperarne gli effetti sull’organizzazione della vita quotidiana della persona o dell’uomo in quanto essere sociale. “La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell’uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione “2 Tra i principi del Servizio Sociale quindi c’è la valorizzazione dell’autonomia e dell’assunzione di responsabilità delle persone. Si ritiene che, quando si parla di famiglia e di genitori, questi due termini siano il fulcro su cui lavorare nell’area dei minori e della famiglia. Infatti è specifico compito del servizio sociale valutare il livello di autonomia e di capacità delle persone nell’assunzione delle responsabilità genitoriali e sostenere e accompagnare i genitori nel mantenimento e recupero delle funzioni 1 2 La professione sociale- Rivista di studio analisi e ricerca n. 29 –anno 2007 pg. 65 Codice deontologico degli Assistenti Sociali, art. 6, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 6.4. 2002 4 genitoriali oppure tutelare il minore nel momento in cui tali funzioni siano particolarmente compromesse.3 Rispetto all’esercizio della genitorialità, il gruppo ha preso in esame alcune definizioni di maltrattamento. Dalla definizione di maltrattamento dell’OMS e dalla letteratura presa in esame che si riportano all’allegato n. 3 possiamo desumere la seguente classificazione: 1. trascuratezza 2. maltrattamento fisico 3. maltrattamento psicologico 4. abuso Tenendo presente che l’abbandono è attribuito dalla normativa (inteso nel senso della competenza amministrativa e civile art. 23 d.p.r. 616/77) alla competenza dell’Ente Locale e che l’abuso è attribuito alla competenza del Servizio Sanitario Nazionale, una ipotesi di possibile attribuzione di competenza delle altre tipologie di maltrattamento potrebbe essere la seguente: - il maltrattamento fisico, psicologico e l’abuso sia di competenza del servizio sociale ASUR - la trascuratezza sia di competenza del Servizio Sociale dell’Ente Locale La seconda considerazione è legata alla valutazione della condotta maltrattante in relazione alla fase metodologica dell’intervento di Servizio Sociale. L’Assistente Sociale nel momento in cui riceve la domanda di una persona in situazione di disagio sociale effettua l’analisi della domanda rilevando il bisogno emergente. In questa fase si formula una prima ipotesi delle aree problematiche della persona (prima valutazione) definendo insieme all’utente l’area problematica che si concorda essere prevalente o comunque prioritaria. Ne discende che il caso può esser preso in carico dall’Assistente Sociale in quanto l’area problematica è rispondente alle competenze trattate dal suo ente di appartenenza oppure può essere inviato a collega di altro ente. Nella stessa logica il gruppo ha convenuto che qualora nella fase dell’indagine sociale richiesta dall’organo giudiziario si accerti una condotta maltrattante di competenza del Servizio Sociale dell’altro Ente, la prassi migliore sarà quella di trasferire il caso formalmente, dandone contestuale comunicazione all’autorità giudiziaria. 4. IL MODELLO PROFESSIONALE E LE PRESTAZIONI DELL’ASSISTENTE SOCIALE L’analisi è proseguita delineando le prestazioni della professione di Assistente Sociale. 3 Samory E. Manuale di Scienza di Servizio Sociale, Ed. Clueb, BO,2004 vol. 2° pag. 31-37 5 Il gruppo ha esaminato le prestazioni dell’assistente sociale che sono state individuate dal Centro Studi di Servizio Sociale di Bologna (allegato n. 4). La prestazione si definisce come il ”comportamento attivato per conseguire il risultato in rapporto alla competenza dovuta. Quanto si dà in adempimento della competenza riconosciuta”4 La prestazione dell’assistente sociale si può connotare quindi come un “comportamento professionale di assistenza sociale, teso ad affiancare il soggetto che presenta una domanda di disagio o una situazione di bisogno sociale al fine di consentirgli di trovare mezzi, modi e condizioni per il superamento della condizione di difficoltà. La prestazione inizia con una azione di studio/ricerca sulla domanda di intervento che può portare a due tipologie di intervento: - una breve, Segretariato di Servizio Sociale: informazione/chiarificazione, consulenza socio/assistenziale; - una con durata più lunga, la presa in carico del caso (o trattamento assistenziale) per un intervento assistenziale vero e proprio”.5 Rispetto al modello organizzativo dell’Ente di appartenenza, solitamente la prestazione di Segretariato di Servizio Sociale viene a coincidere con il primo colloquio di accesso della persona portatrice di un disagio sociale all’interno dell’ente dove è l’Assistente Sociale ad occuparsi della chiarificazione della domanda di intervento e ad orientare la persona. 5. LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RIVOLTE AI MINORI E ALLA FAMIGLIA DI COMPETENZA ISTITUZIONALE DELL’ENTE LOCALE Il gruppo ha ulteriormente enunciato le prestazioni generali del servizio sociale professionale per il settore dei minori e della famiglia sulla base della competenza istituzionale degli Enti titolari delle funzioni di assistenza sociale. Schematicamente abbiamo cercato di elencare le prestazioni dell’Assistente Sociale cercando di “rispettare” nell’elencazione anche le fasi del metodo di servizio sociale nel processo di aiuto. Le prestazioni del servizio sociale nell’Ente Locale per l’area dei minori e della famiglia sono state così individuate. Segretariato sociale professionale: informazione e chiarificazione rispetto a domande espresse in area abitativa, lavorativa, reddito, istruzione, inserimento nel tessuto sociale; informazione e chiarificazione al singolo rispetto ai servizi presenti nel territorio e all’accesso alle risorse dell’ente; informazione e chiarificazione ad altri uffici-servizi presenti nel territorio per l’accesso alle risorse dell’ente; consulenza per la famiglia che ha difficoltà a gestire i ruoli genitoriali rispetto a : o problematiche abitative, lavorative, o mancanza di mezzi di sostentamento o conciliazione dei tempi di lavoro e i tempi di cura, 4 5 La professione Sociale-rivista di studio analisi e ricerca, Ed. Clueb n. 30, Bo,2007 (voce prestazione) La professione Sociale-rivista di studio analisi e ricerca, Ed. Clueb n. 30, Bo,2007pg.24-30 6 consulenza alla persona che richiede aiuto nella comprensione della situazione di difficoltà personale; consulenza all’adolescente rispetto al percorso formativo/lavorativo; assistenza amministrativa per l’accesso alle risorse dell’ente. Nella fase della Presa in carico: 1. Dimensione individuale e/o di gruppo identificazione insieme alla persona dello stato dei diritti e dei doveri in relazione al ruolo genitoriale, lavorativo e di cittadinanza e ricerca delle possibilità di rintracciare e avere riconosciuti diritti legittimi; Valutazione sociale del problema:6 comprende anche l’indagine sociale per l’autorità giudiziaria minorile e ordinaria, l’elaborazione di progetti di aiuto per soluzioni alternative alla famiglia di origine, per verifica dell’andamento dell’affido eterofamiliare, per individuazione della risorsa educativa idonea rispetto al minore in stato di abbandono,il collegamento con la magistratura ordinaria o dei minorenni per la proposta dei progetti e per l’attuazione degli stessi, l’individuazione di un progetto di aiuto per il minore inserito in comunità , l’ individuazione di un progetto di sostegno e di aiuto alla famiglia a cui è stato allontanato il figlio, la valutazione sociale della coppia aspirante all’adozione , la valutazione sociale della coppia aspirante all’affido eterofamiliare, la verifica del progetto di affido preadottivo; Valutazione partecipata responsabilizzante: atto in cui l’assistito /cittadino può o meno condividere gli elementi presentati e in cui vengono formalmente definiti gli obiettivi da perseguire, come si intende procedere, oppure si conclude l’azione di intervento se non si ravvisano le condizioni per proseguire; Sostegno alla socializzazione del minore; Sostegno educativo ai genitori nello svolgimento delle funzioni genitoriali; Sostegno educativo al minore pre-adolescente ed adolescente; Sostegno psico-sociale alla persona in condizioni di difficoltà economiche, alla responsabilizzazione nell’uso delle risorse e nell’integrazione lavorativa; Attivazione di risorse e servizi: integrazione al reddito del nucleo, attivazione del servizio educativo domiciliare, del servizio di assistenza domiciliare, inserimento nel centri diurni, avvio a pratiche sportive o alla frequenza di luoghi di aggregazione; Dimensione collettiva: Lettura e analisi della domanda e dei bisogni afferiti al Servizio Sociale, condivisione con i soggetti pubblici e privati presenti nel 6 La valutazione è definita come “atto formale che sintetizza gli esiti dello studio che il professionista deve fare sul problema, e le azioni che devono portare concretamente al superamento del problema” in Professione Sociale Rivista di analisi,studio e ricerca Ed Clueb-BO n.30 7 territorio, elaborazione strategie, piani di intervento e loro attuazione, verifica e valutazione; Promozione di azioni di prevenzione rispetto alla fascia adolescenziale rispetto al rischio di devianza o all’uso di sostanze in collaborazione con i servizi sanitari, scuole, servizi per il tempo libero, o al disagio dei minori. anche con interventi rivolti ai genitori; Consulenza a gruppi di interesse; Promozione di azioni solidali anche rispetto all’integrazione di cittadini stranieri; Promozione della comunità attraverso il miglioramento della circolazione di informazioni e della consulenza al cittadino con disagio; Promozione di azioni sociali di prevenzione (per es. azioni finalizzate a limitare l’abbandono scolastico). 6. LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE RIVOLTE AI MINORI, ALLA DONNA, ALLA COPPIA E ALLA FAMIGLIA SECONDO IL MANDATO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Segretariato di servizio sociale: • • • • • • • • Informazione sui diritti in ordine al singolo, alla maternità, al puerperio e alla paternità (per es. in momenti specifici quali i corsi di preparazione al parto o in altri momenti di accesso strutturato dell’utenza previsti all’interno dell’organizzazione sanitaria); Informazione alla donna sulla legislazione sociale e sui diritti legati alla gravidanza; Informazione sui diritti e sulle norme che regolano l’interruzione volontaria della gravidanza; Consulenza per esaminare con la donna ( o con il padre del concepito se la donna acconsente) le cause che la porterebbero all’interruzione di gravidanza, sui diritti a lei spettanti e trovare le possibili soluzioni ai problemi presentati di ordine economico, sociale, familiare (art. 5 legge n. 194/78); Consulenza di Servizio Sociale Professionale per l’individuo e la coppia che si separa; Consulenza e aiuto per la responsabilizzazione degli individui e delle coppie per gestire le difficoltà connesse ai ruoli genitoriali (maternità e post-partum, paternità, periodo scolare, periodo adolescenziale ecc.); analisi della domanda presentata e consulenza specifica per la donna maltrattata; Consulenza al genitore che segnala problematiche di presunto abuso sessuale sui propri figli, anche attraverso l’informazione sull’iter giudiziario. Presa in carico: 1. Dimensione individuale e/o di gruppo • sostegno psico-sociale e responsabilizzazione alle persone singole e alle coppie per problematiche relative all’educazione dei figli (in particolare anche nel periodo adolescenziale) 8 • • • • • • • • • • • • • Sostegno psico-sociale ai familiari della vittima di abuso sessuale; sostegno psico-sociale alle coppie in fase di separazione; valutazione delle persone in via di separazione o già separate o in via di divorzio; valutazione delle persone per l’assunzione di ruoli genitoriali connessi a eventi critici nella storia individuale e familiare (matrimonio di persone minori di età……..) Valutazione partecipata responsabilizzante delle coppie genitoriali in fase di separazione/divorzio 7( Percorso di mediazione familiare (per assistenti sociali che hanno una formazione ulteriore e specifica) Valutazione del rischio legato alla segnalazione di maltrattamento nei confronti della donna .Progetto di recupero e reinserimento sociale qualora la donna decida di avvalersi di una struttura, progetto di recupero e reinserimento dopo che si è avvalsa di una struttura specifica per un periodo limitato. sostegno educativo di responsabilizzazione nei confronti della coppia e della famiglia più allargata qualora la donna rimanga all’interno della famiglia Valutazione e presa in carico della donna che soprassiede all’interruzione volontaria di gravidanza per sostenerla nella sua decisione, aiutarla a prepararsi all’evento nascita e al ruolo genitoriale e a trovare gli aiuti necessari ( in termini di risorse economiche e di risorse atte a gestire la funzione educativa connessa.) Valutazione sociale del minore e individuazione di un progetto per la tutela della vittima di abuso e sulla possibilità o meno di rientro nella famiglia di origine Svolgimento della funzione vicariante del ruolo genitoriale nei confronti dei minori allontanati dalla famiglia (funzione da svolgere al posto dei genitori per spiegare al minore gli eventi che hanno caratterizzato l’allontanamento dalla famiglia); consulenza per l’autorità giudiziaria per l’allontanamento del minore dalla famiglia nell’abuso e nel maltrattamento; coordinamento con altri professionisti per la definizione di una progettualità comune sul caso. Dimensione collettiva • Promozione di attività di informazione rivolte ad enti esterni nei confronti di problematiche connesse alla educazione dei minori (per es. rivolte agli insegnanti o agli stessi genitori che vivono una particolare problematica); • 7 la valutazione partecipata responsabilizzante un momento specifico del percorso metodologico o in cui l’assistito /cittadino può o meno condividere gli elementi presentati e in cui vengono formalmente definiti gli obiettivi da perseguire, come si intende procedere oppure si conclude l’azione di intervento se non si ravvisano le condizioni per proseguire in Samory E., Manuale di scienza di Servizio Sociale, pag. 48 -+ 9 • • • • Promozione di gruppi di aiuto su problematiche educative rivolti ai genitori che vivono una problematica comune (es. gruppi di genitori separati); Promozione di attività di prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza; Promozione di attività di prevenzione del maltrattamento dei minori rivolte a target di popolazione(insegnati, educatori ecc.). Lettura e analisi della domanda e dei bisogni afferiti al Servizio Sociale, condivisione con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, elaborazione strategie, piani di intervento e loro attuazione, verifica e valutazione. 7. INTEGRAZIONE TRA ASSISTENTI SOCIALI DELL’ENTE LOCALE E DELL’ASUR SECONDO IL MODELLO PROFESSIONALE E IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TALI ENTI La collaborazione tra assistenti sociali si realizza attraverso il modello professionale incardinato all’interno dei modelli organizzativi degli Enti Locali e ASUR. L’analisi è proseguita con l’individuazione di alcune criticità che emergono dalla prassi operativa del servizio sociale professionale. Alcune criticità riguardano: 1. le famiglie separate che stanno agendo la conflittualita’ in ambito giudiziario attraverso istanze presentate al Tribunale per i Minorenni delle Marche o al Tribunale Ordinario; 2. la donna che affronta la maternità con carenza di risorse economiche; 3. il minore disabile la cui famiglia si separa. L’analisi iniziata dal gruppo di lavoro è da proseguire ulteriormente per individuare proposte di collaborazione ed integrazione relative all’applicazione del modello professionale nel settore in esame, relativamente alle criticità emerse dalla prassi operativa. Le prestazioni relative alla dimensione collettiva della professione nel settore dei minori e della famiglia che sono state individuate all’interno di questo elaborato potrebbero trovare dei momenti di integrazione e collaborazione tra l’ASUR e gli Enti Locali attraverso l’individuazione e la definizione di progettualità comuni. L’integrazione è stata , da sempre, una sfida in cui la professione non si è mai sottratta; l’articolo 36 del codice deontologico recita testualmente che “l’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate, favorevoli alla emancipazione di comunità e di gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita”.8 8 Codice deontologico degli Assistenti Sociali, art. 36, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 6.4. 2002 10 Conclusioni e Proposte Il lavoro di gruppo ha individuato le funzioni di assistenza sociale che la normativa attualmente in vigore ha assegnato all’Ente Locale e alla Sanità, le prestazioni del Servizio Sociale nel settore dei minori e della famiglia ed ha fatto proposte del modello professionale per integrare al meglio le prestazioni del servizio sociale professionale, salvaguardando il diritto alle prestazioni previste dalla normativa. L’analisi del gruppo va continuata per andare ad individuare ulteriori proposte di integrazione del modello professionale relativamente alle criticità riscontrate. Si riportano in sintesi le considerazioni del gruppo di lavoro per l’utilizzo dei contenuti dell’elaborato. Quest’ultimo potrebbe essere uno strumento per raggiungere delle finalità interne alla Comunità Professionale e in particolare contribuire a : • informare gli iscritti dei contenuti dell’analisi, effettuata nel settore minori e famiglia, attraverso gli strumenti comunicativi dell’Ordine ( sito, giornalino…); • condividere con gli iscritti i contenuti sia attraverso l’assemblea, sia attraverso altri momenti di gruppo che possono essere organizzati dall’Ordine; • continuare l’analisi e l’approfondimento su altre criticità del settore; in particolare rimangono da approfondire 1)l’individuazione degli aspetti problematici che prende in esame il servizio sociale professionale in sede di segretariato e gli indicatori di rischio necessari per formulare la prima valutazione, 2) l’applicazione del modello professionale per le criticità individuate; • informare dei contenuti la Comunità Professionale nazionale per trovare più ampi momenti di confronto . L’elaborato potrebbe essere uno strumento per raggiungere alcune finalità esterne alla Comunità Professionale e in particolare contribuire a : • promuovere un confronto con le istituzioni deputate alle scelte di politiche sociali integrate; • promuovere un confronto con altre professioni; • sostenere la richiesta di un modello professionale presso gli organismi regionali, da inserire negli atti di programmazione sociali e sanitari; • sostenere la richiesta di una sperimentazione del modello professionale nel settore dei minori e della famiglia; • promuovere iniziative per dare rilevanza esterna ai contenuti emersi dal lavoro di gruppo. Gruppo di lavoro coordinato dal consigliere Ubertini Dina Partecipanti: • Francesca Morosini • Paola Ferrini • Anna Maria Moscatelli • Luciana Argalia • Antonella Redeghieri • Riva Piceci 11 • • • Concetta Giacchetti Alessandra Baldini Denebola Fattorini Bibliografia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Progetto Obiettivo Materno-Infantile pubblicato con D.M. 24.4.2000”Adozione del progetto obiettivo maternoinfantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000” supplemento ordinario della G.U. n. 131 del 7 giugno 2000-Serie generale; WHO, World Report on Violence, WHO,Geneva, 2002; Bertotti T., Bambini maltrattati e organizzazione dei servizi in “Maltrattamento e abuso all’infanzia, Rivista Interdisciplinare n. 3 p. 69 e seg.; Di Blasio P. Psicologia del bambino maltrattato, il Mulino, Bo, 2000; La professione sociale-rivista di studio analisi e ricerca n. 29 –anno 2007 pg. 65; Di Blasio P., Rossi G., Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno all’infanzia: Servizi e Centri presenti nella Regione Lombardia, report di ricerca commissionata dalla regione Lombardia Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e scaricabile dal sito di http:// www.paoladiblasio.it/reglom.pdf pag. 11; D.P.C.M. 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” in G.U. n. 129 del 6.6.2000 D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” in G.U. 8.2.2002 n.33. D.Lgv. n.229 del 19.6.1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30.11.1998 n. 419” in G. U. n. 165 del 16.7.1999-Suppl. Ordinario n. 132.. Samory E., Manuale di Scienza di Servizio Sociale, 2° volume Ed. Clueb, Bo, 2004. Codice deontologico degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 6.4. 2002 La professione Sociale n. 24, Ed. Clueb-BO-2003; La professione Sociale n. 25, Ed. Clueb-BO-2003 La professione Sociale n. 29, Ed. Clueb-BO-2005 La professione Sociale n. 30, Ed. Clueb-BO-2005 Bertotti T., Maltrattamento in Dizionario di Servizio Sociale, diretto da Dal Pra Ponticelli M, Carocci Faber,1° ristampa, Roma, 2006 legge n. 405/75 “istituzione dei consultori familiari” Legge n. 194/1978 “norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” D.A. Regione Marche n. 202/98 “Indirizzi per l’organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private ALLEGATO N.1 LA NORMATIVA CHE ASSEGNA LE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE RELATIVE ALLA DONNA, ALLA COPPIA, ALLA FAMIGLIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Nella legge n. 405/75 “istituzione dei consultori familiari” all’art. 1 si definiscono le funzioni di assistenza alla famiglia e alla maternità. Queste funzioni riguardano: • “l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile” • “La somministrazione dei messi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia, dal singolo in ordine alla procreazione responsabile” • La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento • “La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso” Emerge da questa legge nazionale una funzione di assistenza sociale e stabiliva che la poteva svolgere “il personale in possesso di titoli relativi alla disciplina di assistenza sociale”. 12 La legge regionale n.11/1977 conferma la presenza dell’assistente sociale nei consultori familiari attribuendo a questa figura il coordinamento del lavoro di gruppo. La legge n. 194/78 “norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” riafferma il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e attribuisce ai consultori lo svolgimento di tale compito. La legge prevede la possibilità di interrompere la gravidanza per la donna ed attribuisce al consultorio familiare il compito di esaminare con la donna e il padre del concepito, ove la donna lo consenta, le possibili soluzioni ai problemi di ordine economico, sociale, familiare e sanitario presentati( art. 5 legge n. 194/78). Per le donne minorenni, la legge prevede la stessa valutazione prevista con la donna maggiorenne, ma con una procedura specifica. Sulla base delle funzioni attribuite dalle leggi sopra individuate, l’assistente sociale è il professionista previsto per accogliere e dare una consulenza alla donna (sia minorenne che maggiorenne) che chiede di interrompere la gravidanza per esaminare le cause , i diritti a lei spettanti, e trovare le soluzioni possibili in ordine ai problemi presentati di ordine economico, sociale e familiare.( lo svolgimento di tale consulenza da parte di altre figure solo sanitarie non garantisce alla donna il diritto di essere trattata e accolta da un professionista che ha il dovere di dare informazioni, consulenza specifica su questo campo specifico (problematiche economiche, familiari e sociali) A livello regionale, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 202 del 3.6.1998 “indirizzi per l’organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private”, attribuisce ulteriori funzioni all’azienda sanitaria. Queste funzioni sono relative all’espletamento delle aree di attività che la deliberazione individua e sono: 1. tutela della salute femminile (e in particolare la prevenzione del disagio psico-sociale, l’interruzione di gravidanza, ….) 2. tutela della procreazione ; 3. tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva (e in particolare la rilevazione del disagio psico-sociale); 4. sessualità (e in particolare abusi e violenze intra ed extra-familiare); 5. relazioni di coppia e di famiglia (e in particolare l’educazione alle relazioni di coppia e di famiglia, gli abusi,i maltrattamentie le violenze intraconiugali e intrafamiliari, la conflittualità intraconiugale e intrafamiliare anche in regime di separazione e divorzio e la mediazione familiare); 6. competenze genitoriali nei confronti dei figli (e in particolare l’educazione all’assolvimento delle competenze educative,l’ aiuto, sostegno, consulenza, intervento professionale di servizio sociale anche per l’integrazione e la sostituzione del nucleo familiare; 7. competenze di cura ed educazione dei minori ( e in particolare informazione/formazione di adulti con responsabilità educative, affido etero-familiare(organizzazione), adozione anche internazionale; 8. spazi innovativi per preadolescenza, giovani coppie,immigrati. 13 La legislazione regionale individua che le attività comunque da assicurare riguardano, per il servizio sociale: • il segretariato sociale • l’informazione,la promozione sociale • l’aiuto, il sostegno, la consulenza, l’intervento professionale del servizio sociale anche per l’integrazione e la sostituzione della famiglia di origine • spazi ed interventi specifici per preadolescenti,adolescenti,prima giovinezza, età a rischio. La deliberazione amministrativa n. 202 individua che le attività espletate devono rispondere ai principi di : • unitarietà e integrazione socio-sanitaria di ogni attività consultoriale • collegamento funzionale con i servizi ospedalieri per l’approfondimento diagnostico e l’eventuale intervento terapeutico • il collegamento funzionale con gli altri servizi della ASL (salute mentale, tossicodipendenza) • il collegamento funzionale con i Comuni per l’integrazione, quando necessario, delle prestazioni professionali socio-sanitarie consultoriali con quelle socio-assistenziali dei comuni. Il DPCM 14.2.2001 definisce le prestazioni-funzioni dell’area materno infantile e i criteri di finanziamento ( percentuale di attribuzione della spesa al S.S.N. o al Comune). Le prestazioni-funzioni sono: 1. l’assistenza di tipo consultoriale, già prevista dalla legge 405/75, alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche,sociali,psicologiche, riabilitative 2. le attività assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza, già prevista alla legge 194/78, attraverso prestazioni mediche, sociali,psicologiche; 3. la protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni .Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento e di devianza. Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi 4. gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapico dei minori vittime di abusi (anche coinvolti in attività di sfruttamento della prostituzione, pornografia o turismo sessuale- legge n. 15.2.1996 n. 66, L. 3.8.1998 n. 269; D.M 24 4.2000:P.O. Materno infantile). I criteri di finanziamento (percentuale di attribuzione della spesa al S.S.N. o al Comune).definiscono l’attribuzione della spesa in relazione alle funzioniprestazioni.: le attività sociali connesse al punto 3 sono di competenza dei Comuni, compresa l’indagine sociale sulla famiglia. Il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” riprendendo le prestazioni-funzioni già identificate al DPCM 14.2.2001, le definisce come livelli essenziali di assistenza. Tali funzioni riguardano 14 assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione responsabile e per l’interruzione di gravidanza. • Interventi di prevenzione, assistenza recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi Le prestazioni riguardano: • prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di indagine diagnostica alle donne, ai minori e alla coppia e alle famiglie (comprese le famiglie adottive ed affidatarie) In queste prestazioni vanno comprese tutte le prestazioni del servizio sociale professionale specificatamente rivolte alla tutela della coppia e della famiglia • le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative a minori ed adolescenti. In queste ultime prestazioni vanno comprese quelle relative ai minori vittime di abuso sessuale o di turismo sessuale o di pornografia. • ALLEGATO N. 2- LA NORMATIVA CHE ASSEGNA ALL’ENTE LOCALE LE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE SUI MINORI E LA FAMIGLIA Art. 117 della costituzione: stabilisce che lo stato ha potestà legislativa esclusiva in alcune materie e stabilisce le funzioni fondamentali dei comuni. Ai Comuni è lasciata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Art. 22 e 23: ai comuni vengono attribuite le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» ovvero tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi,….Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: o all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; o all'assistenza post-penitenziaria; o agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; Art. 25 Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. D.lg. 31 marzo 1998, n. 112 Capo II Servizi sociali Art. 128. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali"….. per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di 15 prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Art. 131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province. Art. 132. Trasferimento alle regioni 1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose; b) i giovani; c) gli anziani; d) la famiglia; e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo. 2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a: a) la cooperazione sociale; b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); c) il volontariato. Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" Art. 16.(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e 16 nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia. 3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia; b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro; f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. ART. 22 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche 17 sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: 18 a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. ALLEGATO N. 3 IL PROBLEMA DELLA VIOLENZA SUI MINORI : ALCUNE DEFINIZIONI DI MALTRATTAMENTO La sensibilità alla condizione dell’infanzia vittima di violenza ed abuso ha iniziato a svilupparsi da poco più di trenta anni e, in particolare, da quando nel 1962 H. Kempe , nell’ambito della pediatria nordamericana, hanno identificato la celebre Battered Child Sindrome. Successivamente con il primo congresso internazionale tenutosi a Ginevra nel 1976, anche l’Europa ha iniziato ad interessarsi del problema. Tre anni dopo, nel 1979 anche l’Italia entrò a far parte ei Paesi sensibili alla realtà dell’abuso all’infanzia tramite la costituzione della Associazione Italiana per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia (AIPAI) con sede a Bologna, il cui organo di diffusione è stato la rivista Il Bambino Incompiuto.9 Esistono molte definizioni di maltrattamento:si ne richiamano le ultime due più significative, quella proposta dal Consiglio d’Europa nel 1978 e l’altra,successiva, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il IV seminario criminologico- Consiglio d’Europa 1978, definisce il maltrattamento come “gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale, da parte di un familiare o di terzi. Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva ( come percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura ) o in una condotta omissiva ( incuria, trascuratezza, abbandono). L’assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l’ipotesi di maltrattamento.” 10” L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2002) definisce che “l’abuso o maltrattamento all’infanzia è costituito da tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o trattamento trascurante o sfruttamento commerciale o di altro tipo, che ha come conseguenza un danno reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza, 9 Nel 1999è stata fondata la rivista “Maltrattamento e abuso all’infanzia” diretta da Di Blasio, condirettori Calamoneri e Malagodi Togliatti, edita da Franco Angeli, quadrimestrale, che pubblica contributi di ricerca teorici, esperienze, documenti e leggi sulla tematica della violenza ai danni dei bambini 10 Definizione ripresa dal Progetto Obiettivo materno-Infantile pubblicato con D.M. 24.4.2000”Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000” pag. 47 19 sviluppo o dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”11 La Bertotti rileva che la definizione dell’OMS aggiorna quella proposta dal Consiglio d’Europa ma ritiene che “….tutte possano essere accomunate dal presupporre la sussistenza necessaria dei seguenti aspetti:l’esistenza di un danno connesso ad una azione o a un contesto relazionale . Su questi elementi costitutivi il danno(reale o potenziale), l’azione o il contesto relazionale , la connessione tra i due, si concentra l’esteso dibattito clinico e operativo sulla rilevazione e la definizione del fenomeno12. Dalla definizione generale di maltrattamento deriva una tradizionale classificazione del maltrattamento in quattro tipologie: • il maltrattamento fisico • la trascuratezza • l’abuso sessuale • il maltrattamento psicologico. La trascuratezza può essere considerata all’interno di una più vasta categoria di patologie delle cure , che comprende anche l’eccesso di cure (ipercura e sindrome di Manchausen per procura) mentre il maltrattamento psicologico viene distinto in maltrattamento psicologico vero e proprio (abuso emozionale) caratterizzato da persistenti atti di denigrazione, umiliazione, rifiuto e svalutazione e in “violenza assistita” che si verifica quando i bambini assistono alle aggressioni e alle violenze tra gli adulti che li circondano.13 La Bertotti rileva inoltre che la distinzione tra i diversi tipi di maltrattamento tende ad essere utilizzata prevalentemente negli studi descrittivi del fenomeno 14 mentre recenti studi mettono in luce la compresenza di diversi tipi di maltrattamento, la loro progressione nel tempo l’aggravarsi degli atti e il moltiplicarsi delle diverse forme di vittimizzazione(15 Nel contributo di Di Blasio e Rossi.16, per “maltrattamento fisico si intende la presenza di un danno fisico o il fallimento per prevenirlo dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e alla vita quali avvelenamenti intenzionali, soffocamento, sindrome di Munchausen per procura, omicidio o danni determinati da ostilità tra gruppi e da pratiche rituali…..Per trascuratezza si intende la grave e persistente omissione di cure nei confronti del bambino, il fallimento nel proteggerlo dalla esposizione a qualsiasi genere di pericolo, incluso freddo e fame o gli insuccessi in alcune aree di allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo nella crescita in assenza di cause organiche. Per maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intende una relazione emotiva inappropriata e dannosa 11 WHO, Wordl Report on Violence, WHO,Geneva, 2002 Bertotti T., Bambini maltrattati e organizzazione dei servizi in “Maltrattamento e abuso all’infanzia, Rivista Interdisciplinare n. 3 p. 69 e seg. 13 Bertotti T., Maltrattamento in Dizionario di Servizio Sociale, diretto da Dal Pra Ponticelli M, Carocci Faber,1° ristampa, Roma, 2006 14 Idem pag. 320 15 Di Blasio P. Psicologia del bambino maltrattato, il Mulino, Bo, 2000 16 Di Blasio P,, Rossi G., Trascuratezza, maltrattamento e abuso di danno all’infanzia: Servizi e Centri presenti nella Regione Lombardia, report di ricerca commissionata dalla regione Lombardia Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale all’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano e scaricabile dal sito di http:// www.paoladiblasio.it/reglom.pdf pag. 11 12 20 caratterizzata da pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la percezione, la memoria. Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che presuppongono sempre violenza, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente dipendente e/o immaturo sul piano dello sviluppo, prostituzione infantile e pornografia”. ALLEGATO N. 4 LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE Nel segretariato di servizio sociale, si comprendono principalmente le seguenti prestazioni17: l’istruttoria conoscitiva; l’analisi e studio della domanda; la valutazione breve sulla presenza della complessità assistenziale; la consulenza; l’assistenza informativa ed amministrativa. Nel trattamento assistenziale o presa in carico si comprendono principalmente le seguenti prestazioni18: il sostegno psico-sociale; l’indagine giuridica; la valutazione sociale del problema; la valutazione partecipata responsabilizzante; lo studio dell’ambiente di vita della persona; l’indagine studio/ricerca delle risorse sociali; l’attivazione di risorse sociali; la promozione di azioni solidali; la promozione della comunità; il sostegno educativo; l’inserimento lavorativo; la promozione di azioni di prevenzione. 17 La professione sociale –Rivista di studio analisi e ricerca IL segretariato nella legge n. 328/00 Ed. Clueb-BO anno2003 n. 25 18 Samory E. Manuale di Scienza di Servizio Sociale vol. 2° Ed. clueb- BO anno 2004 21