Report finale Gruppo di Lavoro Minori

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Report finale Gruppo di Lavoro Minori
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale Marche
(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)
REPORT DEL GRUPPO DI LAVORO
IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL SETTORE DEI
MINORI E DELLA FAMIGLIA
Contenuti trattati
Premessa
1. Le funzioni di assistenza sociale nel settore dei minori e della
famiglia assegnate al servizio sanitario nazionale
2. Le funzioni di assistenza sociale nel settore dei minori e della
famiglia assegnate all’ente locale
3. Il servizio sociale professionale e l’intervento sui minori e la
famiglia
4. Il modello professionale e le prestazioni dell’assistente sociale
5. Le prestazioni del servizio sociale rivolte ai minori e alla famiglia
secondo il mandato istituzionale dell’ente locale
6. Le prestazioni del servizio sociale rivolte ai minori, alla donna, alla
coppia e alla famiglia secondo il mandato istituzionale del servizio
sanitario nazionale
7. Integrazione tra assistenti sociali dell’Ente Locale e dell’Asur
secondo il modello professionale e il modello organizzativo di tali Enti
Conclusioni e proposte
Nominativi del gruppo di lavoro
Bibliografia
allegato n.1 , 2 , 3 , 4
1
Premessa
Il gruppo ha analizzato le funzioni di assistenza sociale attribuite dalla
normativa nazionale e regionale vigente negli Enti Locali e nella Sanità
relativamente al settore dei minori e della famiglia. La scelta di analizzare
questo settore è emersa dalla presenza di organizzazioni territoriali dei servizi
diverse e dalla scarsa chiarezza delle specifiche competenze del servizio sociale
all’interno dei due Enti.
Nel presente studio non sono state analizzate le prestazioni del servizio sociale
relative ai minori con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e ai minori
tossicodipendenti.
A partire dalla normativa, il gruppo di lavoro si è soffermato sull’analisi
dell’attività specifica del servizio sociale professionale nel settore dei minori e
della famiglia (modello professionale) per delineare gli aspetti caratterizzanti la
professione (dimensione consulenziale , dimensione trattamentale o di presa in
carico individuale, di gruppo e collettiva).
L’approfondimento del gruppo di lavoro proporrà la rilevazione di alcune
criticità desunte dalla prassi operativa individuando alcune proposte per
l’integrazione delle attività professionali dell’Assistente Sociale relative al
settore minori e famiglia.
Il gruppo di lavoro è composto di Assistenti Sociali che lavorano sia nella
Servizio Sanitario Nazionale sia negli Enti Locali ed ha sviluppato l’analisi
effettuando sei incontri nell’arco temporale di sei mesi (dicembre 2006maggio 2007).
1. LE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE NEL SETTORE DEI MINORI E
DELLA FAMIGLIA ASSEGNATE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Le funzioni relative all’assistenza sociale prevista all’interno dell’attività
consultoriale sono state definite dalla legge n. 405/75 e dalla legge n. 194/78
e da successive normative regionali (Legge Regionali n. 11/1977, Deliberazione
del Consiglio Regionale delle Marche n. 202/98).
Successivamente il decreto legislativo n. 229/99 , il D.P.C.M. del 14.2.2001 e
il D.P.C.M del 29.11.2001, nel dare ulteriori indicazioni relativamente all’area
di integrazione socio-sanitaria, hanno declinato
anche le funzioni e le
prestazioni dell’area materno-infantile.
Si rimanda all’allegato n. 1 per l’analisi più dettagliata della normativa sopra
menzionata.
In sintesi le funzioni di assistenza sociale assegnate al Servizio Sanitario
Nazionale nell’area dei minori e della famiglia possono essere così
individuate :
• Assistenza sociale per la preparazione alla maternità e paternità
responsabile, per i problemi di coppia e di famiglia anche in ordine alla
problematica minorile: la conflittualità di coppia, la difficoltà
nell’espletamento dei ruoli genitoriali, l’abuso (le prestazioni socioriabilitative dell’abuso sono incluse nei livelli essenziali di assistenza)
2
•
Assistenza sociale per la tutela della salute della donna: la donna
maltrattata, l’interruzione volontaria della gravidanza.
1. LE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE NEL SETTORE DEI MINORI E
DELLA FAMIGLIA ASSEGNATE ALL’ENTE LOCALE
La normativa assegna all’Ente Locale le funzioni prima denominate di
“beneficenza pubblica” (D.p.r. 616/1977 art. 22 e 23) poi denominate “servizi
Sociali” (D. Leg. n. 112/98 capo II art. 128).
In particolare sono attribuiti all’Ente Locale:
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti
dell’autorità
giudiziaria
minorile
nell’ambito
della
competenza
amministrativa e civile (art. 23 D.P.R. 616/77);
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali;
compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi
sociali (art. 131 D. Leg. n. 112/98).
Le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti sono relativi anche ai minori, ai
giovani, alla famiglia ( art.132 D.Leg. 112/98).
Sia nel decreto legislativo n. 112/98 che nella legge n. 328/00 viene precisato
che rimangono ferme le disposizioni inerenti le competenze del Servizio
Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione nonché le
disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 502/92 e successive modificazioni (decreto legislativo n.299/99,
Dpcm 24.2.2001, Dpcm 29.11.2001).
Tale evidenziazione rileva come permanga anche dopo la legge n. 328/00 una
specificità delle prestazioni socio-sanitarie in capo alla Sanità in cui l’Ente
Locale interviene eventualmente in quanto erogatore di Servizi Sociali previsti
dall’art.22 della legge n. 328/00.
La legge 328/00 all’art. 16 valorizza e sostiene le responsabilità familiari
riconoscendo alla famiglia il compito di formazione e cura della persona,
prevede il sostegno nei momenti critici e di disagio e nello sviluppo della vita
quotidiana.
Tra i diversi livelli essenziali previsti dall’art.22 della 328/00 si evidenziano i
seguenti:
•
•
•
•
•
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il
sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie,
persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi
dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e
di cura familiare,
misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici
disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925,
n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire
la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3
Tutti gli Ambiti sociali sono tenuti comunque a garantire, ai sensi dell’art.22
comma 4 L.328/00, l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) Servizio sociale professionale e segretariato sociale
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
per
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
Si rimanda all’allegato n. 2 per l’analisi più dettagliata della normativa sul
settore dei minori e famiglia di competenza degli Enti Locali.
A partire dalla normativa, è importante soffermarsi sul modello professionale
(attività professionale, metodologia) del Servizio Sociale per delineare le
peculiarità di intervento nel settore in esame e le implicazioni organizzative ed
istituzionali connesse all’organizzazione a cui si appartiene.
3. IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E L’INTERVENTO SUI
MINORI E LA FAMIGLIA
Il Servizio Sociale Professionale è chiamato ad intervenire in vari ambiti in cui
si manifesta il disagio sociale ovvero negli stati di difficoltà della personacittadino nel vivere in modo accettabile la propria vita quotidiana legata ad
eventi riconducibili a situazioni sociali ineludibili. Il disagio è definito come uno
“stato fisico, morale o finanziario non sopportabile cui possono conseguire
situazioni confusive”…….
“Il disagio, generando incapacità nel soggetto,
richiede
interventi esperti, tesi a creare attività di individuazione degli
elementi caratterizzanti la condizione, al fine di modificarne lo stato”1.
Il Servizio Sociale quindi, per specifica area di conoscenza, studia il disagio per
delinearne e recuperarne gli effetti sull’organizzazione della vita quotidiana
della persona o dell’uomo in quanto essere sociale.
“La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle
comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo;
ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di
responsabilità, li sostiene nell’uso delle risorse proprie e della società nel
prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni
iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione “2
Tra i principi del Servizio Sociale quindi c’è la valorizzazione dell’autonomia e
dell’assunzione di responsabilità delle persone. Si ritiene che, quando si parla
di famiglia e di genitori, questi due termini siano il fulcro su cui lavorare
nell’area dei minori e della famiglia. Infatti è specifico compito del servizio
sociale valutare il livello di autonomia e di capacità delle persone
nell’assunzione delle responsabilità genitoriali e sostenere e
accompagnare i genitori nel mantenimento e recupero delle funzioni
1
2
La professione sociale- Rivista di studio analisi e ricerca n. 29 –anno 2007 pg. 65
Codice deontologico degli Assistenti Sociali, art. 6, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 6.4. 2002
4
genitoriali oppure tutelare il minore nel momento in cui tali funzioni
siano particolarmente compromesse.3
Rispetto all’esercizio della genitorialità, il gruppo ha preso in esame alcune
definizioni di maltrattamento.
Dalla definizione di maltrattamento dell’OMS e dalla letteratura presa in esame
che si riportano all’allegato n. 3 possiamo desumere la seguente
classificazione:
1. trascuratezza
2. maltrattamento fisico
3. maltrattamento psicologico
4. abuso
Tenendo presente che l’abbandono è attribuito dalla normativa (inteso nel
senso della competenza amministrativa e civile art. 23 d.p.r. 616/77) alla
competenza dell’Ente Locale e che l’abuso è attribuito alla competenza del
Servizio Sanitario Nazionale, una ipotesi di possibile attribuzione di
competenza delle altre tipologie di maltrattamento potrebbe essere
la
seguente:
- il maltrattamento fisico, psicologico e l’abuso sia di competenza del
servizio sociale ASUR
- la trascuratezza sia di competenza del Servizio Sociale dell’Ente Locale
La seconda considerazione è legata alla valutazione della condotta
maltrattante in relazione alla fase metodologica dell’intervento di Servizio
Sociale.
L’Assistente Sociale nel momento in cui riceve la domanda di una persona in
situazione di disagio sociale effettua l’analisi della domanda rilevando il bisogno
emergente. In questa fase si formula una prima ipotesi delle aree
problematiche della persona (prima valutazione) definendo insieme all’utente
l’area problematica che si concorda essere prevalente o comunque prioritaria.
Ne discende che il caso può esser preso in carico dall’Assistente Sociale in
quanto l’area problematica è rispondente alle competenze trattate dal suo ente
di appartenenza oppure può essere inviato a collega di altro ente. Nella stessa
logica il gruppo ha convenuto che qualora nella fase dell’indagine sociale
richiesta dall’organo giudiziario si accerti una condotta maltrattante di
competenza del Servizio Sociale dell’altro Ente, la prassi migliore sarà
quella di trasferire il caso formalmente, dandone contestuale comunicazione
all’autorità giudiziaria.
4. IL MODELLO PROFESSIONALE E LE PRESTAZIONI DELL’ASSISTENTE
SOCIALE
L’analisi è proseguita delineando le prestazioni della professione di Assistente
Sociale.
3
Samory E. Manuale di Scienza di Servizio Sociale, Ed. Clueb, BO,2004 vol. 2° pag. 31-37
5
Il gruppo ha esaminato le prestazioni dell’assistente sociale che sono state
individuate dal Centro Studi di Servizio Sociale di Bologna (allegato n. 4).
La prestazione si definisce come il ”comportamento attivato per conseguire il
risultato in rapporto alla competenza dovuta. Quanto si dà in adempimento
della competenza riconosciuta”4 La prestazione dell’assistente sociale si può
connotare quindi come un “comportamento professionale di assistenza sociale,
teso ad affiancare il soggetto che presenta una domanda di disagio o una
situazione di bisogno sociale al fine di consentirgli di trovare mezzi, modi e
condizioni per il superamento della condizione di difficoltà. La prestazione inizia
con una azione di studio/ricerca sulla domanda di intervento che può portare a
due tipologie di intervento:
- una breve, Segretariato di Servizio Sociale:
informazione/chiarificazione, consulenza socio/assistenziale;
- una con durata più lunga, la presa in carico del caso (o trattamento
assistenziale) per un intervento assistenziale vero e proprio”.5
Rispetto al modello organizzativo dell’Ente di appartenenza, solitamente la
prestazione di Segretariato di Servizio Sociale viene a coincidere con il primo
colloquio di accesso della persona portatrice di un disagio sociale all’interno
dell’ente dove è l’Assistente Sociale ad occuparsi della chiarificazione della
domanda di intervento e ad orientare la persona.
5. LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE RIVOLTE
AI MINORI E ALLA FAMIGLIA DI COMPETENZA ISTITUZIONALE
DELL’ENTE LOCALE
Il gruppo ha ulteriormente enunciato le prestazioni generali del servizio sociale
professionale per il settore dei minori e della famiglia sulla base della
competenza istituzionale degli Enti titolari delle funzioni di assistenza sociale.
Schematicamente abbiamo cercato di elencare le prestazioni dell’Assistente
Sociale cercando di “rispettare” nell’elencazione anche le fasi del metodo di
servizio sociale nel processo di aiuto.
Le prestazioni del servizio sociale nell’Ente Locale per l’area dei minori e della
famiglia sono state così individuate.
Segretariato sociale professionale:
informazione e chiarificazione rispetto a domande espresse in area
abitativa, lavorativa, reddito, istruzione, inserimento nel tessuto sociale;
informazione e chiarificazione al singolo rispetto ai servizi presenti
nel territorio e all’accesso alle risorse dell’ente;
informazione e chiarificazione ad altri uffici-servizi presenti nel
territorio per l’accesso alle risorse dell’ente;
consulenza per la famiglia che ha difficoltà a gestire i ruoli
genitoriali rispetto a :
o problematiche abitative, lavorative,
o mancanza di mezzi di sostentamento
o conciliazione dei tempi di lavoro e i tempi di cura,
4
5
La professione Sociale-rivista di studio analisi e ricerca, Ed. Clueb n. 30, Bo,2007 (voce prestazione)
La professione Sociale-rivista di studio analisi e ricerca, Ed. Clueb n. 30, Bo,2007pg.24-30
6
consulenza alla persona che richiede aiuto nella comprensione della
situazione di difficoltà personale;
consulenza all’adolescente rispetto al percorso formativo/lavorativo;
assistenza amministrativa per l’accesso alle risorse dell’ente.
Nella fase della Presa in carico:
1. Dimensione individuale e/o di gruppo
identificazione insieme alla persona dello stato dei diritti e dei
doveri in relazione al ruolo genitoriale, lavorativo e di cittadinanza e
ricerca delle possibilità di rintracciare e avere riconosciuti diritti legittimi;
Valutazione sociale del problema:6 comprende anche l’indagine
sociale per l’autorità giudiziaria minorile e ordinaria, l’elaborazione di
progetti di aiuto per soluzioni alternative alla famiglia di origine, per
verifica dell’andamento dell’affido eterofamiliare, per individuazione della
risorsa educativa idonea rispetto al minore in stato di abbandono,il
collegamento con la magistratura ordinaria o dei minorenni per la
proposta dei progetti e per l’attuazione degli stessi, l’individuazione di un
progetto di aiuto per il minore inserito in comunità , l’ individuazione di
un progetto di sostegno e di aiuto alla famiglia a cui è stato allontanato
il figlio, la valutazione sociale della coppia aspirante all’adozione , la
valutazione sociale della coppia aspirante all’affido eterofamiliare, la
verifica del progetto di affido preadottivo;
Valutazione partecipata responsabilizzante: atto in cui l’assistito
/cittadino può o meno condividere gli elementi presentati e in cui
vengono formalmente definiti gli obiettivi da perseguire, come si intende
procedere, oppure si conclude l’azione di intervento se non si ravvisano
le condizioni per proseguire;
Sostegno alla socializzazione del minore;
Sostegno educativo ai genitori nello svolgimento delle funzioni
genitoriali;
Sostegno educativo al minore pre-adolescente ed adolescente;
Sostegno psico-sociale alla persona in condizioni di difficoltà
economiche, alla responsabilizzazione nell’uso delle risorse
e
nell’integrazione lavorativa;
Attivazione di risorse e servizi: integrazione al reddito del nucleo,
attivazione del servizio educativo domiciliare, del servizio di assistenza
domiciliare, inserimento nel centri diurni, avvio a pratiche sportive o alla
frequenza di luoghi di aggregazione;
Dimensione collettiva:
Lettura e analisi della domanda e dei bisogni afferiti al Servizio
Sociale, condivisione con i soggetti pubblici e privati presenti nel
6
La valutazione è definita come “atto formale che sintetizza gli esiti dello studio che il professionista deve fare sul
problema, e le azioni che devono portare concretamente al superamento del problema” in Professione Sociale Rivista
di analisi,studio e ricerca Ed Clueb-BO n.30
7
territorio, elaborazione strategie, piani di intervento e loro attuazione,
verifica e valutazione;
Promozione di azioni di prevenzione rispetto alla fascia
adolescenziale rispetto al rischio di devianza o all’uso di sostanze in
collaborazione con i servizi sanitari, scuole, servizi per il tempo libero, o
al disagio dei minori. anche con interventi rivolti ai genitori;
Consulenza a gruppi di interesse;
Promozione di azioni solidali anche rispetto all’integrazione di
cittadini stranieri;
Promozione della comunità attraverso il miglioramento della
circolazione di informazioni e della consulenza al cittadino con disagio;
Promozione di azioni sociali di prevenzione (per es. azioni
finalizzate a limitare l’abbandono scolastico).
6. LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE RIVOLTE AI MINORI,
ALLA DONNA, ALLA COPPIA E ALLA FAMIGLIA SECONDO IL MANDATO
ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Segretariato di servizio sociale:
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•
•
•
•
Informazione sui diritti in ordine al singolo, alla maternità, al puerperio
e alla paternità (per es. in momenti specifici quali i corsi di preparazione
al parto o in altri momenti di accesso strutturato dell’utenza previsti
all’interno dell’organizzazione sanitaria);
Informazione alla donna sulla legislazione sociale e sui diritti legati alla
gravidanza;
Informazione sui diritti e sulle norme che regolano l’interruzione
volontaria della gravidanza;
Consulenza per esaminare con la donna ( o con il padre del concepito
se la donna acconsente) le cause che la porterebbero all’interruzione di
gravidanza, sui diritti a lei spettanti e trovare le possibili soluzioni ai
problemi presentati di ordine economico, sociale, familiare (art. 5 legge
n. 194/78);
Consulenza di Servizio Sociale Professionale per l’individuo e la coppia
che si separa;
Consulenza e aiuto per la responsabilizzazione degli individui e delle
coppie per gestire le difficoltà connesse ai ruoli genitoriali (maternità e
post-partum, paternità, periodo scolare, periodo adolescenziale ecc.);
analisi della domanda presentata e consulenza specifica per la
donna maltrattata;
Consulenza al genitore che segnala problematiche di presunto abuso
sessuale sui propri figli, anche attraverso l’informazione sull’iter
giudiziario.
Presa in carico:
1. Dimensione individuale e/o di gruppo
• sostegno psico-sociale e responsabilizzazione alle persone singole e
alle
coppie per problematiche relative all’educazione dei figli (in
particolare anche nel periodo adolescenziale)
8
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Sostegno psico-sociale ai familiari della vittima di abuso sessuale;
sostegno psico-sociale alle coppie in fase di separazione;
valutazione delle persone in via di separazione o già separate o in via
di divorzio;
valutazione delle persone per l’assunzione di ruoli genitoriali connessi a
eventi critici nella storia individuale e familiare (matrimonio di persone
minori di età……..)
Valutazione partecipata responsabilizzante delle coppie genitoriali in
fase di separazione/divorzio 7(
Percorso di mediazione familiare (per assistenti sociali che hanno
una formazione ulteriore e specifica)
Valutazione del rischio legato alla segnalazione di maltrattamento nei
confronti della donna .Progetto di recupero e reinserimento sociale
qualora la donna decida di avvalersi di una struttura, progetto di
recupero e reinserimento dopo che si è avvalsa di una struttura
specifica per un periodo limitato.
sostegno educativo di responsabilizzazione nei confronti della coppia e
della famiglia più allargata qualora la donna rimanga all’interno della
famiglia
Valutazione e presa in carico
della donna che soprassiede
all’interruzione volontaria di gravidanza per sostenerla nella sua
decisione, aiutarla a prepararsi all’evento nascita e al ruolo genitoriale e
a trovare gli aiuti necessari ( in termini di risorse economiche e di
risorse atte a gestire la funzione educativa connessa.)
Valutazione sociale del minore e individuazione di un progetto per la
tutela della vittima di abuso e sulla possibilità o meno di rientro nella
famiglia di origine
Svolgimento della funzione vicariante del ruolo genitoriale nei confronti
dei minori allontanati dalla famiglia (funzione da svolgere al posto dei
genitori per spiegare al minore gli eventi che hanno caratterizzato
l’allontanamento dalla famiglia);
consulenza per l’autorità giudiziaria per l’allontanamento del minore
dalla famiglia nell’abuso e nel maltrattamento;
coordinamento con altri professionisti per la definizione di una
progettualità comune sul caso.
Dimensione collettiva
• Promozione di attività di informazione rivolte ad enti esterni nei
confronti di problematiche connesse alla educazione dei minori (per es.
rivolte agli insegnanti o agli stessi genitori che vivono una particolare
problematica);
•
7
la valutazione partecipata responsabilizzante un momento specifico del percorso metodologico o in cui
l’assistito /cittadino può o meno condividere gli elementi presentati e in cui vengono formalmente definiti gli
obiettivi da perseguire, come si intende procedere oppure si conclude l’azione di intervento se non si
ravvisano le condizioni per proseguire in Samory E., Manuale di scienza di Servizio Sociale, pag. 48
-+
9
•
•
•
•
Promozione di gruppi di aiuto su problematiche educative rivolti ai
genitori che vivono una problematica comune (es. gruppi di genitori
separati);
Promozione di attività di prevenzione dell’interruzione volontaria
della gravidanza;
Promozione di attività di prevenzione del maltrattamento dei minori
rivolte a target di popolazione(insegnati, educatori ecc.).
Lettura e analisi della domanda e dei bisogni afferiti al Servizio
Sociale, condivisione con i soggetti pubblici e privati presenti nel
territorio, elaborazione strategie, piani di intervento e loro attuazione,
verifica e valutazione.
7. INTEGRAZIONE TRA ASSISTENTI SOCIALI DELL’ENTE LOCALE E
DELL’ASUR SECONDO IL MODELLO PROFESSIONALE E IL MODELLO
ORGANIZZATIVO DI TALI ENTI
La collaborazione tra assistenti sociali si realizza attraverso il modello
professionale incardinato all’interno dei modelli organizzativi degli Enti Locali e
ASUR.
L’analisi è proseguita con l’individuazione di alcune criticità che emergono
dalla prassi operativa del servizio sociale professionale.
Alcune criticità riguardano:
1. le famiglie separate che stanno agendo la conflittualita’ in ambito
giudiziario attraverso istanze presentate al Tribunale per i Minorenni delle
Marche o al Tribunale Ordinario;
2. la donna che affronta la maternità con carenza di risorse economiche;
3. il minore disabile la cui famiglia si separa.
L’analisi iniziata dal gruppo di lavoro è da proseguire ulteriormente per
individuare proposte di collaborazione ed integrazione relative all’applicazione
del modello professionale nel settore in esame, relativamente alle criticità
emerse dalla prassi operativa.
Le prestazioni relative alla dimensione collettiva della professione nel settore
dei minori e della famiglia che sono state individuate all’interno di questo
elaborato potrebbero trovare dei momenti di integrazione e collaborazione tra
l’ASUR e gli Enti Locali attraverso l’individuazione e la definizione di
progettualità comuni.
L’integrazione è stata , da sempre, una sfida in cui la professione non si è mai
sottratta; l’articolo 36 del codice deontologico recita testualmente che
“l’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al
sostegno di politiche sociali integrate, favorevoli alla emancipazione di
comunità e di gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento
della loro qualità di vita”.8
8
Codice deontologico degli Assistenti Sociali, art. 36, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 6.4. 2002
10
Conclusioni e Proposte
Il lavoro di gruppo ha individuato le funzioni di assistenza sociale che la
normativa attualmente in vigore ha assegnato all’Ente Locale e alla Sanità, le
prestazioni del Servizio Sociale nel settore dei minori e della famiglia ed ha
fatto proposte del modello professionale per integrare al meglio le prestazioni
del servizio sociale professionale, salvaguardando il diritto alle prestazioni
previste dalla normativa.
L’analisi del gruppo va continuata per andare ad individuare ulteriori proposte
di integrazione del modello professionale relativamente alle criticità riscontrate.
Si riportano in sintesi le considerazioni del gruppo di lavoro per l’utilizzo dei
contenuti dell’elaborato.
Quest’ultimo potrebbe essere uno strumento per raggiungere delle finalità
interne alla Comunità Professionale e in particolare contribuire a :
• informare gli iscritti dei contenuti dell’analisi, effettuata nel settore
minori e famiglia, attraverso gli strumenti comunicativi dell’Ordine ( sito,
giornalino…);
• condividere con gli iscritti i contenuti sia attraverso l’assemblea, sia
attraverso altri momenti di gruppo che possono essere organizzati
dall’Ordine;
• continuare l’analisi e l’approfondimento su altre criticità del settore; in
particolare rimangono da approfondire 1)l’individuazione degli aspetti
problematici che prende in esame il servizio sociale professionale in sede
di segretariato e gli indicatori di rischio necessari per formulare la
prima valutazione, 2) l’applicazione del modello professionale per le
criticità individuate;
• informare dei contenuti la Comunità Professionale nazionale per trovare
più ampi momenti di confronto .
L’elaborato potrebbe essere uno strumento per raggiungere alcune finalità
esterne alla Comunità Professionale e in particolare contribuire a :
• promuovere
un confronto con le istituzioni deputate alle scelte di
politiche sociali integrate;
• promuovere un confronto con altre professioni;
• sostenere la richiesta di un modello professionale presso gli organismi
regionali, da inserire negli atti di programmazione sociali e sanitari;
• sostenere la richiesta di una sperimentazione del modello professionale
nel settore dei minori e della famiglia;
• promuovere iniziative per dare rilevanza esterna ai contenuti emersi dal
lavoro di gruppo.
Gruppo di lavoro coordinato dal consigliere Ubertini Dina
Partecipanti:
• Francesca Morosini
• Paola Ferrini
• Anna Maria Moscatelli
• Luciana Argalia
• Antonella Redeghieri
• Riva Piceci
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Concetta Giacchetti
Alessandra Baldini
Denebola Fattorini
Bibliografia
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Progetto Obiettivo Materno-Infantile pubblicato con D.M. 24.4.2000”Adozione del progetto obiettivo maternoinfantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000” supplemento ordinario della G.U. n.
131 del 7 giugno 2000-Serie generale;
WHO, World Report on Violence, WHO,Geneva, 2002;
Bertotti T., Bambini maltrattati e organizzazione dei servizi in “Maltrattamento e abuso all’infanzia, Rivista
Interdisciplinare n. 3 p. 69 e seg.;
Di Blasio P. Psicologia del bambino maltrattato, il Mulino, Bo, 2000;
La professione sociale-rivista di studio analisi e ricerca n. 29 –anno 2007 pg. 65;
Di Blasio P., Rossi G., Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno all’infanzia: Servizi e Centri presenti
nella Regione Lombardia, report di ricerca commissionata dalla regione Lombardia Direzione generale
Famiglia e solidarietà sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e scaricabile dal sito di http://
www.paoladiblasio.it/reglom.pdf pag. 11;
D.P.C.M. 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” in G.U. n. 129
del 6.6.2000
D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” in G.U. 8.2.2002 n.33.
D.Lgv. n.229 del 19.6.1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’articolo 1 della legge 30.11.1998 n. 419” in G. U. n. 165 del 16.7.1999-Suppl. Ordinario n. 132..
Samory E., Manuale di Scienza di Servizio Sociale, 2° volume Ed. Clueb, Bo, 2004.
Codice deontologico degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 6.4. 2002
La professione Sociale n. 24, Ed. Clueb-BO-2003;
La professione Sociale n. 25, Ed. Clueb-BO-2003
La professione Sociale n. 29, Ed. Clueb-BO-2005
La professione Sociale n. 30, Ed. Clueb-BO-2005
Bertotti T., Maltrattamento in Dizionario di Servizio Sociale, diretto da Dal Pra Ponticelli M, Carocci Faber,1°
ristampa, Roma, 2006
legge n. 405/75 “istituzione dei consultori familiari”
Legge n. 194/1978 “norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”
D.A. Regione Marche n. 202/98 “Indirizzi per l’organizzazione del servizio e delle attività consultoriali
pubbliche e private
ALLEGATO N.1 LA NORMATIVA CHE ASSEGNA LE FUNZIONI DI
ASSISTENZA SOCIALE RELATIVE ALLA DONNA, ALLA COPPIA, ALLA
FAMIGLIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nella legge n. 405/75 “istituzione dei consultori familiari” all’art. 1 si
definiscono le funzioni di assistenza alla famiglia e alla maternità.
Queste funzioni riguardano:
• “l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e
paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia,
anche in ordine alla problematica minorile”
• “La somministrazione dei messi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte dalla coppia, dal singolo in ordine alla procreazione
responsabile”
• La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento
• “La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a
prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun
caso”
Emerge da questa legge nazionale una funzione di assistenza sociale e stabiliva
che la poteva svolgere “il personale in possesso di titoli relativi alla disciplina
di assistenza sociale”.
12
La legge regionale n.11/1977 conferma la presenza dell’assistente sociale nei
consultori familiari attribuendo a questa figura il coordinamento del lavoro di
gruppo.
La legge n. 194/78 “norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza” riafferma il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile e attribuisce ai consultori lo svolgimento
di tale compito.
La legge prevede la possibilità di interrompere la gravidanza per la donna ed
attribuisce al consultorio familiare il compito di esaminare con la donna e il
padre del concepito, ove la donna lo consenta, le possibili soluzioni ai problemi
di ordine economico, sociale, familiare e sanitario presentati( art. 5 legge n.
194/78).
Per le donne minorenni, la legge prevede la stessa valutazione prevista con la
donna maggiorenne, ma con una procedura specifica.
Sulla base delle funzioni attribuite dalle leggi sopra individuate, l’assistente
sociale è il professionista previsto per accogliere e dare una consulenza alla
donna (sia minorenne che maggiorenne) che chiede di interrompere la
gravidanza per esaminare le cause , i diritti a lei spettanti, e trovare le
soluzioni possibili in ordine ai problemi presentati di ordine economico, sociale
e familiare.( lo svolgimento di tale consulenza da parte di altre figure solo
sanitarie non garantisce alla donna il diritto di essere trattata e accolta da un
professionista che ha il dovere di dare informazioni, consulenza specifica su
questo campo specifico (problematiche economiche, familiari e sociali)
A livello regionale, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 202 del 3.6.1998
“indirizzi per l’organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche
e private”, attribuisce ulteriori funzioni all’azienda sanitaria.
Queste funzioni sono relative all’espletamento delle aree di attività che la
deliberazione individua e sono:
1. tutela della salute femminile (e in particolare la prevenzione del
disagio psico-sociale, l’interruzione di gravidanza, ….)
2. tutela della procreazione ;
3. tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva (e in particolare la rilevazione
del disagio psico-sociale);
4. sessualità (e in particolare abusi e violenze intra ed extra-familiare);
5. relazioni di coppia e di famiglia (e in particolare l’educazione alle
relazioni di coppia e di famiglia, gli abusi,i maltrattamentie le violenze
intraconiugali e intrafamiliari, la conflittualità intraconiugale e
intrafamiliare anche in regime di separazione e divorzio e
la
mediazione familiare);
6. competenze genitoriali nei confronti dei figli (e in particolare
l’educazione all’assolvimento delle competenze educative,l’ aiuto,
sostegno, consulenza, intervento professionale di servizio sociale
anche per l’integrazione e la sostituzione del nucleo familiare;
7. competenze di cura ed educazione dei minori ( e in particolare
informazione/formazione di adulti con responsabilità educative, affido
etero-familiare(organizzazione), adozione anche internazionale;
8. spazi innovativi per preadolescenza, giovani coppie,immigrati.
13
La legislazione regionale individua che le attività comunque da assicurare
riguardano, per il servizio sociale:
• il segretariato sociale
• l’informazione,la promozione sociale
• l’aiuto, il sostegno, la consulenza, l’intervento professionale del servizio
sociale anche per l’integrazione e la sostituzione della famiglia di origine
• spazi
ed interventi specifici per preadolescenti,adolescenti,prima
giovinezza, età a rischio.
La deliberazione amministrativa n. 202 individua che le attività espletate
devono rispondere ai principi di :
• unitarietà e integrazione socio-sanitaria di ogni attività consultoriale
• collegamento funzionale con i servizi ospedalieri per l’approfondimento
diagnostico e l’eventuale intervento terapeutico
• il collegamento funzionale con gli altri servizi della ASL (salute mentale,
tossicodipendenza)
• il collegamento funzionale con i Comuni per l’integrazione, quando
necessario, delle prestazioni professionali socio-sanitarie consultoriali con
quelle socio-assistenziali dei comuni.
Il DPCM 14.2.2001 definisce le prestazioni-funzioni dell’area materno infantile
e i criteri di finanziamento ( percentuale di attribuzione della spesa al S.S.N. o
al Comune).
Le prestazioni-funzioni sono:
1. l’assistenza di tipo consultoriale, già prevista dalla legge 405/75, alla
famiglia,
alla
maternità,
ai
minori
attraverso
prestazioni
mediche,sociali,psicologiche, riabilitative
2. le attività assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza,
già prevista alla legge 194/78, attraverso prestazioni mediche,
sociali,psicologiche;
3. la protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua
crescita anche attraverso affidi e adozioni .Interventi di sostegno per le
famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento e di
devianza. Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili,
amministrativi
4. gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapico dei
minori vittime di abusi (anche coinvolti in attività di sfruttamento della
prostituzione, pornografia o turismo sessuale- legge n. 15.2.1996 n.
66, L. 3.8.1998 n. 269; D.M 24 4.2000:P.O. Materno infantile).
I criteri di finanziamento (percentuale di attribuzione della spesa al S.S.N. o al
Comune).definiscono l’attribuzione della spesa in relazione alle funzioniprestazioni.: le attività sociali connesse al punto 3 sono di competenza dei
Comuni, compresa l’indagine sociale sulla famiglia.
Il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” riprendendo
le prestazioni-funzioni già identificate al DPCM 14.2.2001, le definisce come
livelli essenziali di assistenza.
Tali funzioni riguardano
14
assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e
alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione responsabile e
per l’interruzione di gravidanza.
• Interventi di prevenzione, assistenza
recupero psicoterapeutico dei
minori vittime di abusi
Le prestazioni riguardano:
• prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di
indagine diagnostica alle donne, ai minori e alla coppia e alle famiglie
(comprese le famiglie adottive ed affidatarie) In queste prestazioni vanno
comprese tutte le prestazioni del servizio sociale professionale
specificatamente rivolte alla tutela della coppia e della famiglia
• le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative a minori ed adolescenti.
In queste ultime prestazioni vanno comprese quelle relative ai minori vittime di
abuso sessuale o di turismo sessuale o di pornografia.
•
ALLEGATO N. 2- LA NORMATIVA CHE ASSEGNA ALL’ENTE LOCALE LE
FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE SUI MINORI E LA FAMIGLIA
Art. 117 della costituzione: stabilisce che lo stato ha potestà legislativa
esclusiva in alcune materie e stabilisce le funzioni fondamentali dei comuni. Ai
Comuni è lasciata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Art. 22 e 23: ai comuni vengono attribuite le
funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» ovvero
tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di
gruppi,….Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo
precedente le attività relative:
o all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei
defunti e delle vittime del delitto;
o all'assistenza post-penitenziaria;
o agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle
autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza
amministrativa e civile;
Art. 25 Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla
erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli
22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione.
D.lg. 31 marzo 1998, n. 112 Capo II Servizi sociali Art. 128. Il presente
capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
dei "servizi sociali"….. per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
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prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita,
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello
sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali Sono conferiti alle regioni e
agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei
"servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo
129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. Nell'ambito delle
funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso
le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi
sociali, anche con il concorso delle province.
Art. 132. Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni
ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In
particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le
funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente
decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento
alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al
coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito
dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"
Art. 16.(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo
peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella
promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene
e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e
di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il
mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle
famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e
16
nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza
degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le
famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di
cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera
b), tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la
solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di
promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e
uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e
della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di
cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6
dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in
collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima
infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse
anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza,
di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di
minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la
famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento
quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e
percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
ART. 22
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di
integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,
regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
17
sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla
spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa
dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri
della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno
al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16,
per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti
dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6
dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro
successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo
14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di
cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e
di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a
domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione
presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della
elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili
a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da
droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero
e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la
fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i
modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze
delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
18
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali
e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
ALLEGATO N. 3
IL PROBLEMA DELLA VIOLENZA SUI MINORI : ALCUNE DEFINIZIONI
DI MALTRATTAMENTO
La sensibilità alla condizione dell’infanzia vittima di violenza ed abuso ha
iniziato a svilupparsi da poco più di trenta anni e, in particolare, da quando nel
1962 H. Kempe , nell’ambito della pediatria nordamericana, hanno identificato
la celebre Battered Child Sindrome.
Successivamente con il primo congresso internazionale tenutosi a Ginevra nel
1976, anche l’Europa ha iniziato ad interessarsi del problema. Tre anni dopo,
nel 1979 anche l’Italia entrò a far parte ei Paesi sensibili alla realtà dell’abuso
all’infanzia tramite la costituzione della Associazione Italiana per la Prevenzione
dell’Abuso all’Infanzia (AIPAI) con sede a Bologna, il cui organo di diffusione è
stato la rivista Il Bambino Incompiuto.9
Esistono molte definizioni di maltrattamento:si ne richiamano le ultime due più
significative, quella proposta dal Consiglio d’Europa nel 1978 e
l’altra,successiva, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il IV seminario criminologico- Consiglio d’Europa 1978, definisce il
maltrattamento come “gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini
e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico,
affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o
lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale, da parte di un familiare o di
terzi. Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva ( come
percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura ) o in una condotta omissiva ( incuria,
trascuratezza, abbandono). L’assenza di evidenze traumatiche nel fisico non
può escludere l’ipotesi di maltrattamento.” 10”
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2002) definisce che “l’abuso o
maltrattamento all’infanzia è costituito da tutte le forme di maltrattamento
fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o trattamento trascurante
o sfruttamento commerciale o di altro tipo, che ha come conseguenza un
danno reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza,
9
Nel 1999è stata fondata la rivista “Maltrattamento e abuso all’infanzia” diretta da Di Blasio, condirettori Calamoneri e
Malagodi Togliatti, edita da Franco Angeli, quadrimestrale, che pubblica contributi di ricerca teorici, esperienze,
documenti e leggi sulla tematica della violenza ai danni dei bambini
10
Definizione ripresa dal Progetto Obiettivo materno-Infantile pubblicato con D.M. 24.4.2000”Adozione del progetto
obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000” pag. 47
19
sviluppo o dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o
potere”11
La Bertotti rileva che la definizione dell’OMS aggiorna quella proposta dal
Consiglio d’Europa ma ritiene che “….tutte possano essere accomunate dal
presupporre la sussistenza necessaria dei seguenti aspetti:l’esistenza di un
danno connesso ad una azione o a un contesto relazionale . Su questi elementi
costitutivi il danno(reale o potenziale), l’azione o il contesto relazionale , la
connessione tra i due, si concentra l’esteso dibattito clinico e operativo sulla
rilevazione e la definizione del fenomeno12.
Dalla definizione generale di maltrattamento deriva una tradizionale
classificazione del maltrattamento in quattro tipologie:
• il maltrattamento fisico
• la trascuratezza
• l’abuso sessuale
• il maltrattamento psicologico.
La trascuratezza può essere considerata all’interno di una più vasta
categoria di patologie delle cure , che comprende anche l’eccesso di cure
(ipercura e sindrome di Manchausen per procura) mentre il maltrattamento
psicologico viene distinto in maltrattamento psicologico vero e proprio
(abuso emozionale) caratterizzato da persistenti atti di denigrazione,
umiliazione, rifiuto e svalutazione e in “violenza assistita” che si verifica
quando i bambini assistono alle aggressioni e alle violenze tra gli adulti che
li circondano.13
La Bertotti rileva inoltre che la distinzione tra i diversi tipi di maltrattamento
tende ad essere utilizzata prevalentemente negli studi descrittivi del fenomeno
14
mentre recenti studi mettono in luce la compresenza di diversi tipi di
maltrattamento, la loro progressione nel tempo l’aggravarsi degli atti e il
moltiplicarsi delle diverse forme di vittimizzazione(15
Nel contributo di Di Blasio e Rossi.16, per “maltrattamento fisico si intende la
presenza di un danno fisico o il fallimento per prevenirlo dovuto ad aggressioni
fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e
alla vita quali avvelenamenti intenzionali, soffocamento, sindrome di
Munchausen per procura, omicidio o danni determinati da ostilità tra gruppi e
da pratiche rituali…..Per trascuratezza
si intende la grave e persistente
omissione di cure nei confronti del bambino, il fallimento nel proteggerlo dalla
esposizione a qualsiasi genere di pericolo, incluso freddo e fame o gli
insuccessi in alcune aree di allevamento che hanno come conseguenza un
danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo nella crescita
in assenza di cause organiche. Per maltrattamento psicologico o abuso
emozionale, si intende una relazione emotiva inappropriata e dannosa
11
WHO, Wordl Report on Violence, WHO,Geneva, 2002
Bertotti T., Bambini maltrattati e organizzazione dei servizi in “Maltrattamento e abuso all’infanzia, Rivista
Interdisciplinare n. 3 p. 69 e seg.
13
Bertotti T., Maltrattamento in Dizionario di Servizio Sociale, diretto da Dal Pra Ponticelli M, Carocci Faber,1°
ristampa, Roma, 2006
14
Idem pag. 320
15
Di Blasio P. Psicologia del bambino maltrattato, il Mulino, Bo, 2000
16
Di Blasio P,, Rossi G., Trascuratezza, maltrattamento e abuso di danno all’infanzia: Servizi e Centri presenti nella
Regione Lombardia, report di ricerca commissionata dalla regione Lombardia Direzione generale Famiglia e solidarietà
sociale all’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano e scaricabile dal sito di http://
www.paoladiblasio.it/reglom.pdf pag. 11
12
20
caratterizzata da pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto,
denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di
competenze cognitive-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la
percezione, la memoria. Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un
minore in atti sessuali che presuppongono sempre violenza, lo sfruttamento
sessuale di un bambino o adolescente dipendente e/o immaturo sul piano dello
sviluppo, prostituzione infantile e pornografia”.
ALLEGATO N. 4 LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ASSISTENTE
SOCIALE
Nel segretariato di servizio sociale, si comprendono principalmente le seguenti
prestazioni17:
l’istruttoria conoscitiva;
l’analisi e studio della domanda;
la valutazione breve sulla presenza della complessità assistenziale;
la consulenza;
l’assistenza informativa ed amministrativa.
Nel trattamento assistenziale o presa in carico si comprendono principalmente
le seguenti prestazioni18:
il sostegno psico-sociale;
l’indagine giuridica;
la valutazione sociale del problema;
la valutazione partecipata responsabilizzante;
lo studio dell’ambiente di vita della persona;
l’indagine studio/ricerca delle risorse sociali;
l’attivazione di risorse sociali;
la promozione di azioni solidali;
la promozione della comunità;
il sostegno educativo;
l’inserimento lavorativo;
la promozione di azioni di prevenzione.
17
La professione sociale –Rivista di studio analisi e ricerca IL segretariato nella legge n. 328/00 Ed. Clueb-BO
anno2003 n. 25
18
Samory E. Manuale di Scienza di Servizio Sociale vol. 2° Ed. clueb- BO anno 2004
21