Licenza CTA - scadenza del 31 marzo 2007
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Licenza CTA - scadenza del 31 marzo 2007
Dip. Tecnico Professionale – www.atmpp.it Prot. n.° ATMPP/240/DTP/2007/mg A: Enac Vice Direttore generale Dott. S. Sciacchitano Dir. Centr. Regolazione Spazio aereo Gen. S.A. V. Pomponi Dir. Certificazione Serv. Spazio aereo Ing. V. Bagassi e p.c. Enav SpA Direttore generale Dott. N. Di Rienzo Team di Certificazione Program manager Dir. R. Di Carlo Area Operativa Dir. M. Garbini Qualità e sicurezza operativa Dir. M. Scholtze Oggetto: Regolamento per la definizione dei requisiti della Licenza CTA – scadenza del 31 marzo 2007 Nei giorni scorsi l’Area Operativa di Enav ha distribuito presso le Unità ATS (in particolare nei 4 ACC italiani) i nuovi UTP dedicati all’addestramento del personale controllore. Premesso che già da una prima lettura degli UTP sembrerebbero emergere alcune incongruenze e non conformità rispetto alle prescrizioni nazionali ed internazionali in materia e riservandoci di valutare, successivamente ad un puntuale approfondimento di merito, i contenuti degli stessi, con la presente intendiamo limitarci ad evidenziare alla “National Supervisory Authority” alcuni aspetti che sono collegati con la imminente scadenza del 31 marzo 20071, partendo dalla constatazione che negli UTP è ancora contenuta la non codificata figura del CTA Tutor; figura non ben definita ma alla quale verrebbe imposto, dichiaratamente in assenza della necessaria formazione professionale specifica, di condurre attività di addestramento in posizione operativa (c.d. OJT). L’attuale situazione normativa, disegnata dal Regolamento ENAC per i requisiti della Licenza CTA, indica in modo chiaro che: “Fino a tale data (31 marzo 2007 ndr) valgono i programmi di addestramento di ente (c.d. UTP) utilizzati al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (ovvero 1 marzo 2006)”; 1 Scadenza stabilita dall’articolo 17 del regolamento ENAC per la Licenza CTA 2 Dip. Tecnico Professionale Ciò significa che a partire dal 1 aprile 2007 gli UTP applicabili sono solo quelli i cui contenuti sono stati esplicitamente approvati da ENAC. Inoltre, il Regolamento prescrive che: “A partire dal 1 aprile 2007 le specializzazioni di licenza, le abilitazioni e le specializzazioni di abilitazione e di ente debbono essere conseguite e mantenute in accordo ai requisiti del presente regolamento”; Lo stesso regolamento all’articolo 10 prevede tra l’altro che l’istruttore operativo (OJTI): “abbia completato con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati”; La figura del Tutor non è contemplata nè dalla regolamentazione nazionale, nè da quella internazionale e l’Enav stessa omette di indicare i requisiti che sarebbero necessari per svolgere le attività connesse alla figura di Tutor. Il combinato disposto di queste norme fa emergere seri dubbi sulla percorribilità della strada intrapresa da Enav attraverso la redazione e la distribuzione degli UTP di cui sopra; tali dubbi sono tanto più leciti, quanto ancora resta indefinito il quadro normativo a supporto del Regolamento di Licenza. Vi è una ulteriore incongruenza che necessita di essere affrontata: all’art. 17 del Regolamento di Licenza, compare la seguente prescrizione: “Coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento (1 marzo 2006, ndr): b) esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di servizi al traffico aereo o un’organizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere la relativa specializzazione di licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio.” Questo articolo pone una molteplicità di questioni (che devono trovare una univoca e codificata risposta) riferibili alla data di decorrenza, ovvero 1 marzo 2006; ed altre strettamente connesse alle figure di esaminatore e di valutatore. A questo proposito ci domandiamo: qual’è il destino di quei CTA che hanno frequentato con profitto un corso per OJTI successivamente alla data del 1 marzo 2006? perché anche per loro non valgono le registrazioni del fornitore di servizio? e poi, per quanto riguarda i valutatori, come possono essere prese a riferimento le registrazioni del fornitore di servizio se quest’ultimo non ha in essere alcun processo formale di verifica delle competenze? si è tenuto conto che presso le unità operative Enav (escludendo quindi l’area Academy) le funzioni di esaminatore non hanno mai avuto una collocazione formale ed una formazione specifica e che, ancora oggi, le commissioni d’esame per le abilitazioni sono costituite senza particolari parametri di riferimento? Sembrerebbe che la data del 1 marzo 2006 non tenga conto dei successivi rinvii che sono intervenuti rispetto alla pianificazione temporale stabilita nella prima fase e riteniamo che anche in questo caso sia necessario un intervento dell’ENAC che vada a sanare il vuoto creato dalla norma appena richiamata. Analogamente riteniamo necessario calibrare le prescrizioni relative alle figure di esaminatore e di valutatore sulla base delle caratteristiche organizzative del provider (ad oggi non vi sono UCS applicabili presso le unità operative italiane), prevedendo una serie di misure atte a dare concretezza formale e sostanziale alle richieste che sembrerebbero legittimamente provenire dal regolatore. 3 Dip. Tecnico Professionale E’ pur vero che le circolari applicative del Regolamento ENAC sono tutt’ora indisponibili ed è quindi difficile poter tradurre nella pratica applicativa le norme oggi contenute nel Regolamento stesso. In questo quadro diviene assolutamente necessario un provvedimento dell’ENAC che chiarisca l’attuale contesto normativo fornendo ai controllori italiani le indicazioni per svolgere i propri compiti (ricordiamo che il Regolamento è indirizzato ai singoli CTA in servizio prima ancora che al Provider che li impiega) senza il rischio di indebite e/o inconsapevoli assunzioni di responsabilità che, in un quadro incompleto di regole come l’attuale, potrebbero creare i presupposti per uno scadimento dei livelli di sicurezza necessari nella fornitura dei servizi di navigazione aerea. Tutto ciò premesso, a proposito della scadenza del 31 marzo, non può essere dimenticato che la successiva scadenza del 20 giugno 2007 (termine ultimo per la certificazione dei provider) produce effetti altrettanto importanti a proposito delle stesse attività addestrative regolamentate dagli UTP e dagli UCS; infatti, la prevista certificazione del provider dovrà chiaramente indicare la correttezza formale e sostanziale dei processi addestrativi, di verifica e di mantenimento delle competenze e dovrà verificarne l’adeguatezza nei confronti delle norme, sempre più di carattere europeo ed internazionale, che regolano l’attività di “licensing” del personale controllore. La necessità, insita nel “Progetto Single Sky”, del mutuo riconoscimento, tra le nazioni partecipanti, dei titoli e dei processi formativi ed addestrativi pone un ulteriore e stringente vincolo di fronte al quale qualsiasi forzatura potrebbe risultare gravemente controproducente. Questa nostra lettera non esaurisce gli aspetti del Regolamento di Licenza che, con l’approssimarsi delle decorrenze, solleveranno rilevanti questioni applicative rischiando di assegnare ai singoli CTA delle responsabilità poco chiare ed in alcuni casi addirittura improprie. Questa situazione va ricollegata, principalmente, all’indisponibilità delle circolari applicative ed alla contestuale necessità di certificazione del provider Enav e, quindi, non si può non richiamare, una volta di più, l’urgenza di una iniziativa chiarificatrice da parte del regolatore nazionale, in attesa di quei provvedimenti che possano completare il quadro di norme collegate all’attività di “licensing” del personale controllore italiano. Restando in attesa di un tempestivo e urgente riscontro, con l’occasione si porgono i più cortesi saluti. Roma, 16 marzo 2007 Federazione ATM-PP Dipartimento Tecnico Professionale Coordinatore Tecnico Nazionale Marco Gadda