Licenza CTA - scadenza del 31 marzo 2007

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Licenza CTA - scadenza del 31 marzo 2007
Dip. Tecnico Professionale – www.atmpp.it
Prot. n.° ATMPP/240/DTP/2007/mg
A:
Enac
Vice Direttore generale
Dott. S. Sciacchitano
Dir. Centr. Regolazione Spazio aereo
Gen. S.A. V. Pomponi
Dir. Certificazione Serv. Spazio aereo
Ing. V. Bagassi
e p.c.
Enav SpA
Direttore generale
Dott. N. Di Rienzo
Team di Certificazione
Program manager
Dir. R. Di Carlo
Area Operativa
Dir. M. Garbini
Qualità e sicurezza operativa
Dir. M. Scholtze
Oggetto:
Regolamento per la definizione dei requisiti della Licenza CTA – scadenza
del 31 marzo 2007
Nei giorni scorsi l’Area Operativa di Enav ha distribuito presso le Unità ATS (in
particolare nei 4 ACC italiani) i nuovi UTP dedicati all’addestramento del personale
controllore.
Premesso che già da una prima lettura degli UTP sembrerebbero emergere alcune
incongruenze e non conformità rispetto alle prescrizioni nazionali ed internazionali in
materia e riservandoci di valutare, successivamente ad un puntuale approfondimento di
merito, i contenuti degli stessi, con la presente intendiamo limitarci ad evidenziare alla
“National Supervisory Authority” alcuni aspetti che sono collegati con la imminente
scadenza del 31 marzo 20071, partendo dalla constatazione che negli UTP è ancora
contenuta la non codificata figura del CTA Tutor; figura non ben definita ma alla quale
verrebbe imposto, dichiaratamente in assenza della necessaria formazione professionale
specifica, di condurre attività di addestramento in posizione operativa (c.d. OJT).
L’attuale situazione normativa, disegnata dal Regolamento ENAC per i requisiti della
Licenza CTA, indica in modo chiaro che:
“Fino a tale data (31 marzo 2007 ndr) valgono i programmi di addestramento di ente (c.d. UTP)
utilizzati al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (ovvero 1 marzo 2006)”;
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Scadenza stabilita dall’articolo 17 del regolamento ENAC per la Licenza CTA
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Dip. Tecnico Professionale
Ciò significa che a partire dal 1 aprile 2007 gli UTP applicabili sono solo quelli i cui
contenuti sono stati esplicitamente approvati da ENAC.
Inoltre, il Regolamento prescrive che:
“A partire dal 1 aprile 2007 le specializzazioni di licenza, le abilitazioni e le specializzazioni di
abilitazione e di ente debbono essere conseguite e mantenute in accordo ai requisiti del presente
regolamento”;
Lo stesso regolamento all’articolo 10 prevede tra l’altro che l’istruttore operativo (OJTI):
“abbia completato con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale le
necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati”;
La figura del Tutor non è contemplata nè dalla regolamentazione nazionale, nè da quella
internazionale e l’Enav stessa omette di indicare i requisiti che sarebbero necessari per
svolgere le attività connesse alla figura di Tutor.
Il combinato disposto di queste norme fa emergere seri dubbi sulla percorribilità della
strada intrapresa da Enav attraverso la redazione e la distribuzione degli UTP di cui
sopra; tali dubbi sono tanto più leciti, quanto ancora resta indefinito il quadro normativo
a supporto del Regolamento di Licenza.
Vi è una ulteriore incongruenza che necessita di essere affrontata: all’art. 17 del
Regolamento di Licenza, compare la seguente prescrizione:
“Coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento (1 marzo 2006, ndr):
b) esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un
fornitore di servizi al traffico aereo o un’organizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere la
relativa specializzazione di licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio.”
Questo articolo pone una molteplicità di questioni (che devono trovare una univoca e
codificata risposta) riferibili alla data di decorrenza, ovvero 1 marzo 2006; ed altre
strettamente connesse alle figure di esaminatore e di valutatore.
A questo proposito ci domandiamo: qual’è il destino di quei CTA che hanno frequentato
con profitto un corso per OJTI successivamente alla data del 1 marzo 2006? perché
anche per loro non valgono le registrazioni del fornitore di servizio? e poi, per quanto
riguarda i valutatori, come possono essere prese a riferimento le registrazioni del
fornitore di servizio se quest’ultimo non ha in essere alcun processo formale di verifica
delle competenze? si è tenuto conto che presso le unità operative Enav (escludendo
quindi l’area Academy) le funzioni di esaminatore non hanno mai avuto una collocazione
formale ed una formazione specifica e che, ancora oggi, le commissioni d’esame per le
abilitazioni sono costituite senza particolari parametri di riferimento?
Sembrerebbe che la data del 1 marzo 2006 non tenga conto dei successivi rinvii che
sono intervenuti rispetto alla pianificazione temporale stabilita nella prima fase e
riteniamo che anche in questo caso sia necessario un intervento dell’ENAC che vada a
sanare il vuoto creato dalla norma appena richiamata. Analogamente riteniamo
necessario calibrare le prescrizioni relative alle figure di esaminatore e di valutatore
sulla base delle caratteristiche organizzative del provider (ad oggi non vi sono UCS
applicabili presso le unità operative italiane), prevedendo una serie di misure atte a dare
concretezza formale e sostanziale alle richieste che sembrerebbero legittimamente
provenire dal regolatore.
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E’ pur vero che le circolari applicative del Regolamento ENAC sono tutt’ora indisponibili
ed è quindi difficile poter tradurre nella pratica applicativa le norme oggi contenute nel
Regolamento stesso.
In questo quadro diviene assolutamente necessario un provvedimento dell’ENAC che
chiarisca l’attuale contesto normativo fornendo ai controllori italiani le indicazioni per
svolgere i propri compiti (ricordiamo che il Regolamento è indirizzato ai singoli CTA in
servizio prima ancora che al Provider che li impiega) senza il rischio di indebite e/o
inconsapevoli assunzioni di responsabilità che, in un quadro incompleto di regole come
l’attuale, potrebbero creare i presupposti per uno scadimento dei livelli di sicurezza
necessari nella fornitura dei servizi di navigazione aerea.
Tutto ciò premesso, a proposito della scadenza del 31 marzo, non può essere
dimenticato che la successiva scadenza del 20 giugno 2007 (termine ultimo per la
certificazione dei provider) produce effetti altrettanto importanti a proposito delle stesse
attività addestrative regolamentate dagli UTP e dagli UCS; infatti, la prevista
certificazione del provider dovrà chiaramente indicare la correttezza formale e
sostanziale dei processi addestrativi, di verifica e di mantenimento delle competenze e
dovrà verificarne l’adeguatezza nei confronti delle norme, sempre più di carattere
europeo ed internazionale, che regolano l’attività di “licensing” del personale controllore.
La necessità, insita nel “Progetto Single Sky”, del mutuo riconoscimento, tra le nazioni
partecipanti, dei titoli e dei processi formativi ed addestrativi pone un ulteriore e
stringente vincolo di fronte al quale qualsiasi forzatura potrebbe risultare gravemente
controproducente.
Questa nostra lettera non esaurisce gli aspetti del Regolamento di Licenza che, con
l’approssimarsi delle decorrenze, solleveranno rilevanti questioni applicative rischiando
di assegnare ai singoli CTA delle responsabilità poco chiare ed in alcuni casi addirittura
improprie.
Questa situazione va ricollegata, principalmente, all’indisponibilità delle circolari
applicative ed alla contestuale necessità di certificazione del provider Enav e, quindi,
non si può non richiamare, una volta di più, l’urgenza di una iniziativa chiarificatrice da
parte del regolatore nazionale, in attesa di quei provvedimenti che possano completare
il quadro di norme collegate all’attività di “licensing” del personale controllore italiano.
Restando in attesa di un tempestivo e urgente riscontro, con l’occasione si porgono i più
cortesi saluti.
Roma, 16 marzo 2007
Federazione ATM-PP
Dipartimento Tecnico Professionale
Coordinatore Tecnico Nazionale
Marco Gadda