Ambito Territoriale per la provincia di Bari

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Ambito Territoriale per la provincia di Bari
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII
Ambito Territoriale per la provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
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AREA I - Sett. 8
Ufficio per i procedimenti disciplinari
Coord.: dott. G. Lopopolo
Ai
Bari, 3 novembre 2014
DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituti
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Oggetto: Dimissioni dal servizio e decadenza.
La numerosa casistica che sta interessando quest’Ufficio sulle questioni
indicate in oggetto, induce a dover puntualizzare gli aspetti normativi ad esse sottesi,
precisandosi preliminarmente che le dimissioni dall’impiego presentate dal personale
scolastico, disciplinate dall’art. 510 (parte III–Titolo I per il personale docente) e
dall’art. 580 (parte III–Titolo II per il personale ATA) del D.Lgs. n. 297/94, decorrono
dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.
Il Ministero dell’Istruzione, ogni anno, stabilisce il termine entro il quale il
personale del Comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio, dimissioni che
decorrono -si ribadisce- dal successivo 1° settembre, con obbligo per il personale alla
prestazione del servizio fino al termine dell’anno scolastico.
Assume connotazione di particolarità il caso in cui l’interessato decida di
abbandonare il servizio, ancor prima del termine dell’anno scolastico.
In tali evenienze, al fine di dare titolo giuridico all’assenza, risultano essere
stati adottati dalle Istituzioni Scolastiche provvedimenti di decadenza dall’impiego,
anche se giova al riguardo precisare che tale istituto, previsto dall’art. 127 del T.U.
degli Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957), non trova più applicazione a
seguito dell’avvenuta contrattualizzazione del pubblico impiego, come del resto
espressamente sancito dall’art. 146 del C.C.N.L.–Comparto Scuola 2006/09.
Ove ricorrano le condizioni in esame, invece, l’assenza del personale
scolastico –docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario- è da considerarsi
non giustificata e, per questo motivo, trova applicazione la previsione introdotta dal
D.Lgs. n. 150/09, cd. “decreto Brunetta”, attraverso la novella del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Dirigente: Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David,178/f
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Secondo tale normativa, in generale, l’assenza priva di valida giustificazione
costituisce illecito disciplinare, sanzionabile con il licenziamento con preavviso
qualora ricorrano i presupposti indicati dall’art. 55 quater, comma 1, lettera b:
1. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
2. assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni, nel corso degli ultimi
dieci anni;
3. mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall’amministrazione.
Nel caso in esame, l’ipotesi che si prospetta è quella prevista dal punto 3,
dopo specifico atto di diffida alla ripresa in servizio posto in essere dal Capo
d’Istituto, nei termini temporali che lo stesso avrà cura di fissare.
La disposizione, avendo natura di norma imperativa (art. 55, comma 1 e 2,
D.Lgs. 165/2001), sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga
implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario nella parte in cui si
pongano in contrasto con la stessa.
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quindi, quando
ricorrono le citate ipotesi previste dall’art. 55 quater, comma l, lett. b), non trovano
più applicazione il comma 6, lett. c), e comma 7, lett. d) dell’art. 95 C.C.N.L.
2006/2009.
Per il personale docente si ritiene che, per le stesse motivazioni, non sia
applicabile la procedura della decadenza cui rinvia l’art. 511 del D.Lgs.297/94.
Da quanto detto, si può concludere che il dipendente dimissionario che
abbandona il servizio anteriormente al 1° settembre, incorre non già nella decadenza
bensì nell’illecito disciplinare dell’assenza senza giustificato motivo, per il quale è
previsto il “licenziamento disciplinare”.
Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici a non avviare più nei confronti del
personale scolastico le procedure previste dall’art. 127 D.P.R. n. 3/1957, quando si
verifichino assenze per abbandono dal servizio a seguito di dimissioni, bensì a
predisporre senza indugio, al verificarsi dell’assenza, puntuale diffida a riprendere
servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione.
Qualora il dipendente non abbia ottemperato alla diffida, il Dirigente
Scolastico -nel rispetto dei termini previsti dall’art. 55 bis, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009- trasmetterà all’Ufficio
per i procedimenti Disciplinari dell’Ambito Territoriale una circostanziata relazione
per l’avvio del procedimento disciplinare non di propria competenza, dandone
contestuale comunicazione al dipendente, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
Per quanto attiene al personale con contratto a t.d., resta inteso che
l’abbandono del servizio configura l’ipotesi prevista dall’art. 8 del D.M. n. 131/2007.
Si resta a disposizione per i confronti che le SS.LL. vorranno attivare sulla
questione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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