07- tabella riassuntiva tratt. fisclae costi autovetture
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07- tabella riassuntiva tratt. fisclae costi autovetture
Studio Sarragioto Dottori commercialisti * Revisori contabili Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Padova Gianni Sarragioto [email protected] Riccardo Gavassini [email protected] Filippo Carraro [email protected] Spett.li Ditte Clienti TRATTAMENTO FISCALE COSTI AUTOVETTURE Molto spesso vi sono dubbi in merito al trattamento fiscale dei costi relativi alle autovetture sia in relazione alle imprese, ai professionisti e agli agenti. Un susseguirsi di variazioni normative avvenute nel corso degli ultimi anni ha reso questa materia fonte di molte incertezze per chi ne deve disporre, sia in sede di scelte operative sia in sede di rilevazione contabile. La circolare affronterà le seguente tematiche: 1) Limiti di importo fiscalmente rilevanti veicoli a motore 2) Schema riassuntivo trattamento fiscale costi autovetture per imprese, professionisti e agenti 3) Particolarità per agenti di commercio 4) Detrazione Iva per autovetture messe a disposizione dei dipendenti 1) Limiti di importo fiscalmente rilevanti veicoli a motore Di seguito si elencano gli importi fiscalmente rilevanti in sede di acquisto e di noleggio di autovetture da parte di imprese, professionisti e agenti: Deducibilità parziale – limiti di importo in caso di acquisto o leasing Autovetture (1) Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio) Motocicli Ciclomotori Contratti di leasing Durata minima Euro 18.075,99 Euro 25.822,84 Euro 4.131,66 Euro 2.065,83 Intero periodo di ammortamento ordinario (48 mesi) (1) Nel caso di professionista la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, se l’attività è svolta in forma individuale, e per un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività professionale svolta in forma associata Deducibilità parziale – limiti di importo in caso di noleggio (limite annuo) Autovetture Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio) Motocicli Ciclomotori Euro Euro Euro Euro 3.615,20 3.615,20 774,69 413,17 Con riferimento alle autovetture che il datore di lavoro acquista per metterle a disposizione dei dipendenti, a titolo di fringe benefit, non sussistono limiti di importi fiscalmente rilevanti; a tal proposito si veda la tabella successiva. Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it 2) Schema riassuntivo trattamento fiscale costi autovetture per imprese, professionisti e agenti Deducibilità imposte dirette Acquisto/leasing Veicoli con: - - Massa non superiore a KG 3.500 (35 q) Posti a sedere non superiori ad 8, escluso il conducente Noleggio (limite annuo) Spese di gestione Detraibilità IVA Uso esclusivo nell’impresa o oggetto dell’attività (ad esempio taxi per i tassisti, autovetture per le società di auto noleggio) 100% 100% 100% 100% Uso promiscuo nell’impresa 40% fino ad un max di Euro 18.075,99 40% fino ad un max di Euro 3.615,20 40% 40% Uso promiscuo nella professione 40% fino ad un max di Euro 18.075,99 40% fino ad un max di Euro 3.615,20 40% 40% Agenti e rappresentanti (uso esclusivo nell’impresa) 80% fino ad un max di Euro 25.822,84 80% fino ad un max di Euro 3.615,20 80% 100% (1) Agenti e rappresentanti (uso promiscuo nell’impresa) 80% fino ad un max di Euro 25.822,84 80% fino ad un max di Euro 3.615,20 80% % in funzione dell’effettivo utilizzo per l’attività di agente Uso promiscuo ai dipendenti con addebito del corrispettivo 90% (non ci sono limiti) 90% (non ci sono limiti) 90% 40% (2) Uso promiscuo ai dipendenti senza addebito del corrispettivo 90% (non ci sono limiti) 90% (non ci sono limiti) 90% 40% Uso promiscuo agli amministratori con addebito del corrispettivo Importo addebitato agli amministratori + 40% del massimo fiscalmente rilevante (18.075,99 relativamente all’acquisto/leasing) Importo addebitato agli amministratori + 40% del massimo fiscalmente rilevante (Euro 3.615,20) 40% 40% Uso promiscuo agli amministratori senza addebito del corrispettivo 40% fino ad un max di Euro 18.075,99 40% fino ad un max di Euro 3.615,20 40% 40% (1) L’Iva è interamente detraibile solo quando l’autovettura e unicamente impiegata per motivo d’affari e non anche per uso personale; altrimenti deve essere preso a riferimento la regolare della riga successiva della tabella. (2) Qualora il corrispettivo addebitato con fattura al dipendente sia almeno pari al valore normale del servizio di messa a disposizione dell’autovettura al dipendente allora l’IVA sostenuta per l’acquisto del cespite e per le spese accessorie è integralmente detraibile. Si riportano di seguito un esempio di conteggi per definire la quota deducibile e la quota indeducibile nel caso di acquisto diretto e nel caso di acquisto mediante leasing di un’autovettura effettuato da un’impresa. a) L’autovettura viene acquistata direttamente dall’impresa Un’autovettura viene acquistata al prezzo di Euro 20.000,00. Il coefficiente di ammortamento è pari al 25%. Poiché la quota deducibile è pari al 40% dell’ammortamento di un bene con costo d’acquisto non superiore a 18.075,99, la quota di ammortamento fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente; = (18.075,99 * 25%) * 40% = 1.807,40. Pertanto, ogni anno, risulterà indeducibile una quota di ammortamento pari ad Euro 3.192,40, ovvero la differenza tra l’ammortamento sul costo effettivo ( 20.000,00 * 25% = 5.000,00) e la parte fiscalmente ammessa (1.807,60). b) L’autovettura viene acquistata mediante sottoscrizione di un contratto leasing I canoni dovranno essere corrisposti in 4 annualità (dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2013) per un totale di Euro 36.151,98. Il contratto dura quindi 1460 giorni. Il costo sostenuto dal concedente è stato pari ad Euro 30.987,41. Premesso che nell’esercizio 2009 l’utilizzazione del bene avviene per 184 giorni, i canoni ammessi in deduzione risultano dalle seguenti operazioni: = 18.075,99 : 30.987,41 = 58,33% = 36.151,98 * 58,33% = 21.087,45 = totale canoni che corrispondono al costo fiscalmente rilevante; = 21.087,45 : 1460 * 184 = 2.657,69 = 2.657,69 * 40% = 1.063,08 (Costo deducibile) Per gli esercizi 2010 , 2011 e 2012 i canoni ammessi in deduzione risultano così determinati: = (21.087,45 : 1460) * 365 = 5.271,99 = 5.271,99 * 40% = 2.108,80 (costo deducibile) Per l’esercizio 2013 si effettua un’operazione analoga a quella per l’esercizio 2009. 3) Particolarità per gli agenti di commercio Si ricorda che ai fini delle imposte dirette, è deducibile l’80% del costo sostenuto per l’acquisto di un’autovettura (limite massimo, anche in caso di leasing Euro 25.822,84; limite massimo in caso di noleggio Euro 3.615,20). Per le altre spese (manutenzioni, assicurazioni, bolli etc.) valgono le stesse percentuali di deducibilità ma senza limiti di importo. I promotori finanziari sono assimilati agli agenti di commercio in quanto iscritti nell’apposito Albo agenti e rappresentanti. In merito alla detraibilità dell’Iva, questa è posta pari al 100% se l’autovettura forma oggetto esclusivo dell’attività propria dell’agente. La detraibilità totale è consentita solo agli agenti e rappresentanti iscritti al relativo Albo e non agli intermediari che svolgono tale attività in via occasionale (ad es. procacciatori d’affari, periti assicurativi etc). Nel caso di uso promiscuo (cioè anche privato) è indetraibile la quota destinata all’uso personale. 4) Detrazione Iva per autovetture messe a disposizione dei dipendenti e amministratori Dipendenti Nel caso si configuri un utilizzo esclusivamente aziendale dell’autovettura da parte del dipendente, l’Iva è detraibile nelle regole ordinarie (40% o 100%). Nel caso invece si configuri un utilizzo promiscuo la detrazione totale dell’Iva in capo al datore di lavoro è concessa solo in caso di fatturazione (addebito) al dipendente del servizio di “messa a disposizione dell’auto” per il suo “valore normale”. Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come «valore normale» quello determinato a norma dell'art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’Iva compresa in detto importo. Nell’ipotesi in cui il benefit sia invece tassato tutto in busta paga del dipendente (quindi senza emissione di fattura da parte del datore di lavoro) la detraibilità dell’Iva a monte sarebbe limitata al 40%. Riassumendo, in caso di uso: 1 – esclusivamente aziendale, non si configura utilizzo privato e si seguono le regole ordinarie (40% o 100%); 2 – uso promiscuo del dipendente con addebito dell’uso privato, si configura una prestazione di servizi imponibile IVA, non trattandosi di cessioni gratuite; in caso di corrispettivo inferiore al valore normale (vedi sopra), l’IVA è applicata sul valore normale; 3 – uso promiscuo del dipendente senza addebito dell’uso privato, si configura una prestazione gratuita esclusa da IVA se l’impresa limita la detrazione sull’acquisto del bene (40%); imponibile in base al valore normale se la detrazione sull’acquisto del bene è integrale (100%). Amministratori Nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore non è invece mai possibile detrarre l'IVA nella misura del 100% sull'acquisto e sulle altre spese di impiego. In questo caso trova applicazione la limitazione forfetaria della detrazione IVA al 40%. Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Arsego, 3 marzo 2010. Studio Sarragioto