9. COOPERATIVE SOCIALI E TRATTAMENTO IVA
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9. COOPERATIVE SOCIALI E TRATTAMENTO IVA
COOPERATIVE SOCIALI E TRATTAMENTO IVA: l’aliquota ridotta del 4% Quesito n.9 del 06.10.2014 DOMANDA: “Salve. Pongo una questione che è emersa in un avviso pubblico del Comune di XXXXXX sulle possibili scelte del regime fiscale da parte di enti associativi. Pongo prima la questione che ho posto anche ad un massimo dirigente del Comune di XXXXXX: la Gara pubblica è aperta a tutti, cooperative e Associazioni. Sull'Avviso si calcola l'Iva al 4%. Tuttavia generalmente le Ass. Promozione Sociale e le OdD possiedono regime fiscale al 22%. Pertanto domando?? 1- La ragioneria del Comune, in virtù delle normative sulla trasparenza, libero mercato, Codice appalti, etc. ha stabilito che anche le Asp hanno iva al 4%?? secondo quali articoli??? 2- Se così non fosse, a parità di progetto (di servizi e personale impiegato, etc) esiste una disparità di trattamento tra enti concorrenti in ragione al loro diversi regime fiscale!!?? da ciò ne deriva una diversa distribuzione (peso) delle risorse nei servizi!. Grazie per le spiegazioni. Cordiali Saluti La risposta Data è la seguente: "Le APS sono soggette ad IVA per le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa. Il servizio oggetto di affidamento rientra tra quelli per cui oggettivamente è previsto regime di agevolazione fiscale (art. 41-bis, parte seconda, tabella A, DPR 633/72). Qualora l’organismo applichi invece il regime fiscale ordinario, dovrà comunque sviluppare un piano finanziario che sarà oggetto di valutazione per i profili indicati nel bando (Trasparenza, coerenza e completezza. Congruità e sostenibilità delle voci di spesa in relazione agli obiettivi e alle attività previste). Nella valutazione non influirà l’ammontare dell’imponibile, non essendo previsto punteggio per il ribasso. Il Dirigente" Pertanto Chiedo a voi che siete esperti nel settore: noi in quanto associazione di promozione sociale quando e in quali situazioni possiamo scegliere di avere l'Iva al 4%??? Grazie” *** RISPOSTA: Gentile visitatore innanzitutto grazie per avermi contattato. Dalla lettura del suo quesito e dal richiamo che fa all’art.41-bis, parte seconda, tabella A, del DPR 633/72 sembrerebbe che il problema sia connesso all’individuazione del corretto trattamento Iva delle prestazioni sanitarie, di ricovero, di cura, educative, didattiche, di alloggio ed accoglienza nonché socio-sanitarie rese dalle “Cooperative Sociali e loro Consorzi”. A tal proposito, appare opportuno sottolineare che il regime di cui al citato art. 41bis, ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni. L’ultima, in ordine cronologico, è quella contenuta nell’art. 6, co.23 del DL di Stabilità 2014 con il quale sono stati abrogati i commi 488 e 489 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012) che aveva apportato una prima modifica al regime Iva delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative e dai loro consorzi contenuto nel n. 41-bis della Tabella A allegata al DPR 633/1973. L’intervento normativo del DL di Stabilità 2014, di fatto, non ha fatto altro che rispristinare l’aliquota Iva del 4% applicabile dalle cooperative sociali sui servizi sociali, Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1 COOPERATIVE SOCIALI E TRATTAMENTO IVA: l’aliquota ridotta del 4% Quesito n.9 del 06.10.2014 sanitari e assistenziali. Tuttavia, la stessa Legge, inserisce un inciso di non poco conto e cioè che l’art. 41 –bis si applica soltanto alle cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991. Attualmente l’art. 41-bis prevede la possibilità di applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% alle: “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” Suddetta agevolazione, ribadisco, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, ai sensi dell’art. 1, comma 488, L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 172, L. 27 dicembre 2013, n. 147. La disposizione si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 490, L. 24 dicembre 2012, n. 228. La legge 381/1991 definisce le cooperative sociali come quelle che hanno: 1) come scopo, quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse-agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2) La denominazione sociale, comunque formata, contenente l'indicazione di "cooperativa sociale". Alla luce delle richiamate disposizioni volendo riepilogare, per facilitare la lettura, la normativa Iva oggi in essere per le Cooperative in generale, si può affermare che alle prestazioni di assistenza e di sicurezza sociale rese dalle cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati si applica una disciplina diversa a seconda del tipo di cooperativa come di seguito riepilogato: Tipo di cooperativa Cooperative sociali di cui alla L.381/1991 ONLUS di diritto Cooperative generiche che però si qualificano come ONLUS Cooperative diverse dalle precedenti forme (non sociali non ONLUS) Disciplina Iva IVA al 4%, con opzione per l’esenzione art.10 DPR 633/1972 Operazioni Esenti Iva IVA al 22% E’ il caso di sottolineare che, per soggetti svantaggiati si deve intendere: • anziani, inabili adulti; • tossicodipendenti, malati di Aids; • Handicappati psicofisici; • minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; • persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo; • persone detenute; • donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 2 COOPERATIVE SOCIALI E TRATTAMENTO IVA: l’aliquota ridotta del 4% Quesito n.9 del 06.10.2014 Nel dettaglio, le prestazioni interessate dalla normativa in questione sono: A) Le prestazioni sanitarie quali, quelle: • effettuate dai medici, chirurghi e odontoiatri; • dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di radiologi e psicologi; • effettuate, in generale, da infermieri e tecnici-sanitari; • di medicina del lavoro; • rese dai medici liberi professionisti nelle commissioni mediche; • di preparazione e di riparazione di protesi; • rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi • legate alle visite fiscali per conto dell’Inps. Suddette prestazioni sono di base operazioni esenti purché siano rese alla persona e purché chi effettua la prestazione sia un soggetto che operi nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (ai sensi dell’art.99 RD 1265/34), nonché da operatori abilitati all’esercizio delle professioni. Se rese, invece, da cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati hanno un regime variabile a seconda del tipo di cooperativa come nella tabella di cui sopra è stato indicato. E’ inutile sottolineare che se le prestazioni sanitarie non sono svolte da cooperative e non hanno i requisiti per l’esenzione, sono operazioni imponibili da assoggettare ad aliquota ordinaria del 22%. B) Le prestazioni di ricovero e cura rese a pazienti ricoverati o in via ambulatoriale. Queste operazioni, sono esenti se sono rese dai seguenti soggetti: enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso e ONLUS. Anche in questo caso se rese da cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati hanno un regime variabile a seconda del tipo di cooperativa come nella tabella di cui sopra è stato indicato. C) Le prestazioni educative e didattiche. Queste sono esenti da Iva se riguardano: • Le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie rese da insegnanti; • Le prestazioni educative dell’infanzia, della gioventù e quelle didattiche rese da istituti o scuole riconosciute. Se rese, invece, da cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati hanno un regime variabile a seconda del tipo di cooperativa come, nella tabella di cui sopra, è stato indicato. D) Le prestazioni di alloggio e accoglienza dei minori e degli anziani. Anche queste sono di base esenti purché effettuate da: • Brefotrofi, orfanotrofi, asili, colonie: • Case di riposo; • Centri temporanei di accoglienza per clandestini extracomunitari; • Alberghi ed ostelli della gioventù. Come tutte le altre prestazioni elencate, se rese da cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati hanno un regime variabile a seconda del tipo di cooperativa come nella tabella di cui sopra è stato indicato. E) Le prestazioni socio sanitarie rese da organismi di diritto pubblico. Di base esenti se rese da organismi di diritto pubblico da istituzioni sanitarie , da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS. Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 3 COOPERATIVE SOCIALI E TRATTAMENTO IVA: l’aliquota ridotta del 4% Quesito n.9 del 06.10.2014 Tali operazioni se rese da cooperative e loro consorzi ai soggetti svantaggiati hanno un regime variabile a seconda del tipo di cooperativa come nella tabella di cui sopra è stato indicato. Invece, sono imponibili con aliquota ordinaria del 22% se: • le prestazioni socio-sanitarie sono rese nei confronti di soggetti svantaggiati diversi da quelli espressamente indicati; • le prestazioni socio-sanitarie sono rese da soggetti diversi da quelli sopra menzionati. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate della propria zona al quale esporre la propria fattispecie e chiedere le opportune indicazioni. (risposta del 06.10.2014) Dott. Giuseppe Mancini Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 4