Linee guida amministrative per l’istituzione di un servizio di car

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Linee guida amministrative per l’istituzione di un servizio di car
IL SERVIZIO DI CAR SHARING
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
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1. Il servizio di Car Sharing.
a) Nozione generale.
b) Iniziativa Car Sharing.
2. Il servizio di Car Sharing promosso da I.C.S. come servizio pubblico locale.
a) Deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Forme di gestione.
a) Affidamento diretto a società di capitali costituita o partecipata dall'Ente locale.
b) Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
4. Introduzione di agevolazioni al servizio da parte dell'Ente locale.
a) Concessione di spazi della viabilità pubblica per la sosta delle autovetture adibite
al Car Sharing.
b) Autorizzazioni rilasciate a favore delle autovetture adibite al servizio di Car
Sharing aventi ad oggetto l'accesso alle Zone a Traffico Limitato e la circolazione
nelle corsie riservate.
c) Esonero del Gestore del servizio di Car Sharing dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Richiesta ed erogazione dei benefici I.C.S. Sottoscrizione della convenzione e del
contratto di comodato predisposti dall'Ufficio I.C.S.
7. Gestione del servizio di Car Sharing. Contratto di utenza.
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* * *
1. Il servizio di Car Sharing.
a) Nozione generale.
Il servizio di Car Sharing è un servizio di mobilità innovativo che consente ai
propri utenti di accedere, ogni volta che ne facciano richiesta e compatibilmente con
l'attuale disponibilità del gestore, ad una flotta comune di veicoli posizionati su più
aree di parcheggio in prossimità di residenze o di importanti nodi della rete di
trasporto pubblico.
Le prime esperienze di Car Sharing sono state sviluppate in Europa e
risalgono alla fine degli anni 80.
Originariamente, il Car Sharing è nato e si è sviluppato come spontanea
iniziativa fra privati per rispondere a due esigenze prioritarie.
La prima era ispirata da ideali ecologici, per controbattere efficacemente le
conseguenze sempre più negative dei livelli di congestione del traffico sull’ambiente
e sulla qualità della vita delle aree urbane.
La seconda esigenza era quella di ridurre le spese per i trasporti ed in
particolare le spese sostenute per l’acquisto e l’esercizio delle autovetture ad uso
privato.
Tali presupposti hanno determinato inizialmente un’offerta costituita da
molte organizzazioni di piccole dimensioni e, la gran parte di queste, con scarso
orientamento al mercato. Tuttavia, l’esigenza di aumentare i livelli di efficienza e le
quote di mercato ha portato gradualmente ad una concentrazione dell’offerta e allo
sviluppo di strutture organizzative più complesse con livelli di professionalità
sempre più elevati.
Ad oggi il Car Sharing è particolarmente attivo in Germania, Svizzera ed
Olanda.
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In Italia, si stanno effettuando i primi passi per introdurre e promuovere
nelle maggiori città del territorio nazionale tale servizio, al fine di contribuire
efficacemente alla lotta contro l’inquinamento e la congestione delle aree urbane.
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b) Iniziativa Car Sharing.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 – Interventi
per la mobilità sostenibile – ha posto le basi per lo sviluppo di un programma di
promozione e diffusione del Car Sharing nelle città italiane interessate ad ampliare la
gamma di servizi di mobilità alternativi all’auto privata.
In particolare, tale decreto attribuisce ai comuni il compito di incentivare
associazioni o imprese ad organizzare e realizzare servizi di Car Sharing.
Il Ministero dell’Ambiente ha, inoltre, stanziato e reso disponibili, come
previsto da tale decreto e dal successivo del 20 dicembre 2000, ingenti risorse
economiche destinate a sostenere la realizzazione di un programma nazionale,
finalizzato a sviluppare nella città italiane servizi di Car Sharing con caratteristiche
minime comuni, cercando di soddisfare al tempo stesso la varietà delle esigenze che
possono emergere in sede locale e gli standard di servizio e di qualità definiti
dall’Associazione Europea del Car Sharing.
Tale progetto si propone anche di raggiungere un opportuno grado di
interoperabilità fra le diverse applicazioni, che garantisca agli utenti l’accesso al
servizio di tutte le città.
Il primo passo per concretizzare il programma in parola è rappresentato dal
Protocollo d'Intesa sottoscritto il 26 gennaio 2000 dal Ministero dell'Ambiente e
da alcuni fra i maggiori comuni italiani, mediante il quale sono stati definiti i criteri
generali per l'attuazione di un'iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo in sede
locale del servizio di Car Sharing, quale forma di "mobilità alternativa".
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Con successiva Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in
data 23 maggio 2000, i Comuni aderenti al Protocollo d'Intesa sopra citato hanno
definito l'apposita organizzazione amministrativa per l'attuazione dell'iniziativa,
prefigurandone gli organi (Presidente, Conferenza degli Assessori e Ufficio I.C.S.).
Con ulteriori atti della Conferenza degli Assessori, detta organizzazione è
stata formalmente costituita e resa operante, assumendone la denominazione di
Iniziativa Car Sharing (I.C.S.); essa è disciplinata da apposito statuto.
Con deliberazione 9 novembre 2000, la Conferenza degli Assessori ha
approvato gli "standard di servizio", cui i singoli gestori del Car Sharing dovranno
attenersi per assicurare l'uniformità e il coordinamento a livello nazionale.
In sostanza, gli obiettivi che Iniziativa Car Sharing si propone di conseguire
sono:
-
introdurre e promuovere nelle città italiane il servizio di Car Sharing;
-
sostenere i progetti locali, anche attraverso l’erogazione di beni e servizi utili
per l’organizzazione e la gestione dell’attività, acquisiti grazie ai finanziamenti
ministeriali;
-
coordinare a livello nazionale il servizio di Car Sharing, assicurando
l'applicazione degli “standard I.C.S.” nell'ambito di tutte le iniziative locali.
Entro il 2002, il servizio di Car Sharing sarà attivo a Venezia e Torino.
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2. Il servizio di Car Sharing promosso da I.C.S. come servizio pubblico
locale.
Il Car Sharing, quale attività di carattere assolutamente innovativo per il
mercato dei servizi relativi alla mobilità delle persone, non è previsto e disciplinato
da alcuna disposizione legislativa vigente e, conseguentemente, può costituire
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l'oggetto di forme organizzative e gestionali diversamente configurate, in quadri e
secondo figure giuridiche differenti.
Si auspica, però, che, a breve termine, il Car Sharing possa acquisire uno
"status giuridico" specifico attraverso l'approvazione delle modifiche al Codice della
Strada che definiranno tale attività come servizio pubblico complementare al
trasporto di linea e garantiranno la possibilità di riservare aree di sosta sul suolo
pubblico per le autovetture adibite al servizio medesimo.
Il modello di servizio di Car Sharing configurato dalla Convenzione I.C.S., ed
in particolare dagli "Standard I.C.S.", rientra a pieno titolo nella nozione di servizio
pubblico di mobilità complementare al TPL.
Le caratteristiche che rendono il modello di Car Sharing concepito da I.C.S.
un servizio pubblico sono le seguenti.
1. Tutela di importanti interessi di carattere generale.
Con la promozione di tale servizio, il Ministero dell'Ambiente ed i comuni
aderenti all'iniziativa intendono raggiungere due importanti obiettivi di interesse
generale.
In primo luogo, il Car Sharing dovrebbe contribuire a diminuire il numero di
veicoli circolanti nelle aree urbane e, quindi, a decongestionare il traffico cittadino,
nonché a ridurre la superficie di spazio pubblico per la sosta, che potrebbe essere
utilizzato per altri scopi.
In secondo luogo, il Car Sharing dovrebbe soddisfare anche scopi di tutela
ambientale, in quanto dovrebbe permettere di ridurre l'inquinamento atmosferico
cittadino ed i consumi energetici, tenendo conto che, in base agli "Standard I.C.S.", i
veicoli adibiti al servizio devono rispettare i limiti fissati dall'Unione Europea e dalla
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certificazione "Blauer Angel" relativamente ai consumi di carburante ed alle
emissioni inquinanti, nonché alla sicurezza.
2. Tutela di interessi particolari dei singoli utenti.
Il servizio di Car Sharing costituisce una valida alternativa ai trasporti di linea,
in termini di maggiore flessibilità e comodità, in quanto l'utente ha la possibilità di
utilizzare un'autovettura per periodi di tempo anche limitati e ovviamente per
effettuare il percorso e le soste che più gli aggradano.
Il beneficio economico per coloro che rinunciano al possesso dell'autovettura
per aderire al servizio di Car Sharing può essere rilevante dal momento che possono
sempre fare uso dell'autovettura nel momento in cui si rende necessario senza essere
costretti a sostenere i costi fissi di esercizio connessi con la proprietà
dell'automobile, ovvero tutti i costi non proporzionali alla percorrenza, che
generalmente hanno un'incidenza rilevante sull'ammontare complessivo del costo di
esercizio.
3. Esigenza di disciplinare il servizio di Car Sharing e di assicurare uno
standard di qualità unitario.
La Convenzione I.C.S. si propone di perseguire una politica di
coordinamento a livello nazionale della gestione del servizio di Car Sharing e di
assicurare il rispetto da parte di tutti i gestori locali degli "Standard di servizio
I.C.S.", in particolare per quanto riguarda gli autoveicoli impiegati e lo standard di
qualità generale del servizio.
In tale modo, l'utente può contare su un servizio di elevata qualità, uniforme
a livello nazionale, e ha la facoltà di accedere al servizio di Car Sharing, utilizzando il
medesimo abbonamento e la medesima card personale, presso tutti i gestori aderenti
al Circuito Nazionale la cui costituzione è promossa dalla Convenzione I.C.S.
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4. Esigenza di riservare a favore degli utenti del servizio di Car Sharing
privilegi nell'ambito locale.
La Convenzione I.C.S. si propone di facilitare l'accesso, la sosta e la
circolazione da parte degli utenti del servizio di Car Sharing grazie all'introduzione
da parte degli Enti locali aderenti di alcuni importanti privilegi ed in particolare la
previsione di una rete di parcheggi esclusivi localizzati sulla viabilità pubblica,
nonché la facoltà di avvalersi di corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico e di
accedere alle Zone a Traffico Limitato.
La configurazione del servizio di Car Sharing come servizio pubblico
consente di legittimare l'attribuzione dei suddetti vantaggi, senza che i medesimi
siano incompatibili con i principi di tutela della concorrenza fra imprese e di
imparzialità.
La discrezionalità amministrativa incontra peraltro i consueti limiti di
conformità al pubblico interesse, logicità, ragionevolezza ed imparzialità dell'azione
amministrativa.
La configurazione del Car Sharing come servizio pubblico è confermata,
inoltre, anche dagli atti relativi al progetto nazionale di promozione ed
incentivazione dell'attività (Decreti ministeriali, Protocollo d'Intesa e atti della
Convenzione I.C.S.), nei quali viene definito come servizio pubblico di mobilità,
complementare al trasporto pubblico di linea.
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a) Delibera di approvazione della Convenzione I.C.S.
In assenza di una specifica norma di legge che definisca e regolamenti il
servizio di Car Sharing come servizio pubblico di mobilità, è necessario che l'Ente
locale qualifichi tale attività come servizio pubblico locale di mobilità
complementare al TPL, al fine di poter disciplinare il servizio medesimo in
funzione delle esigenze e degli obiettivi descritti nel paragrafo precedente.
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In particolare, il Consiglio Comunale deve assumere una Deliberazione con
la quale:
-
approvi la Convenzione I.C.S., aderendo al progetto nazionale di promozione
ed incentivazione del servizio di Car Sharing;
-
qualifichi il servizio di Car Sharing come servizio pubblico di mobilità
complementare al TPL, impegnandosi ad avviare in sede locale la gestione del
servizio in conformità agli standard I.C.S. ed in coordinazione con le gestioni delle
altre Città;
-
individui la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'art. 113-bis
del D.Lgs. 267/2000.
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3. Forme di gestione.
Il servizio di Car Sharing - quale servizio pubblico locale di mobilità - dovrà
essere gestito nelle forme previste dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000,
introdotto dall'art. 35 della legge finanziaria del 2002.
Tale disposizione individua le modalità di gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale; si tratta di una categoria residuale, che comprende
anche i servizi di natura semplicemente commerciale, nella cui nozione può rientrare
perfettamente il Car Sharing.
Le forme organizzative per l'impianto dei servizi non industriali previste
dall'art. 113-bis consistono:
• o nell’affidamento diretto ad aziende speciali, anche consortili, a società di
capitali costituite o partecipate dall’ente locale o ad istituzioni;
• o nell’affidamento ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate
dall’ente locale;
• o nell’affidamento a terzo con procedure ad evidenza pubblica,
secondo le normative di settore.
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I rapporti fra Ente locale e gestore del servizio sono disciplinati in ogni caso
da un contratto di servizio.
Fino ad ora, le prime esperienze avviate, in attuazione del progetto in parola,
da diverse città italiane confermano l'opportunità di gestire il servizio di Car Sharing
mediante il ricorso diretto alla società, partecipata dall'Ente locale, che gestisce il
servizio di trasporto pubblico locale ovvero mediante affidamento a società terze
con procedure di evidenza pubblica.
a) Affidamento diretto a società di capitali costituita o partecipata dall'Ente
locale.
Il ricorso diretto alla società strumentale costituisce una soluzione
particolarmente vantaggiosa nell'ipotesi in cui la società prescelta sia quella che
gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, in quanto tale società è sicuramente
dotata dei mezzi e dell'esperienza utili per organizzare e gestire al meglio il servizio
di Car Sharing.
E' necessario, però, che lo statuto della società sia compatibile con la nuova
attività e che sia in ogni caso effettuata un'integrazione del contratto di servizio al
fine di definire l'ampliamento dell'oggetto sociale che la società si impegna a
realizzare ed i criteri di massima cui dovrà conformarsi la gestione del Car Sharing.
Qualora il Consiglio comunale opti per tale modulo di gestione, la società
designata predispone e presenta all'Amministrazione un progetto di organizzazione
e realizzazione di un servizio di Car Sharing che sia conforme agli standard I.C.S.
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Il Dirigente competente, qualora ritenga il progetto presentato dalla società
designata conforme ai criteri individuati dalla Convenzione I.C.S., con apposito
provvedimento, approva il progetto e affida alla società medesima il servizio
pubblico di Car Sharing.
In alternativa a tale soluzione, l'Ente locale può decidere di costituire
appositamente una società a partecipazione pubblica (maggioritaria o
minoritaria), cui affidare direttamente il compito di organizzare e gestire il servizio di
Car Sharing.
L'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla scelta dei soci privati
mediante procedura di evidenza pubblica.
Il contratto di servizio regolerà con precisione i rapporti fra l'Ente locale e la
società e stabilirà i criteri cui dovrà scrupolosamente attenersi la società stessa per
avviare ed erogare il servizio nel rispetto degli "standard I.C.S.".
* * *
b) Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
Altra forma di gestione, prevista dall'art. 113-bis, per la quale l'Ente locale
può optare è l'affidamento a società terza del servizio di Car Sharing locale.
Per individuare la società cui affidare il servizio, l'Ente locale è tenuto, ai
sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del T.U., ad esperire una procedura ad evidenza
pubblica.
La normativa che l'Ente locale deve seguire per effettuare la gara è quella
relativa agli appalti pubblici di servizi, prevista dal D.Lgs. n. 157 del 1995.
L'Ente locale deve predisporre un progetto preliminare, allegato al
Disciplinare/Contratto di servizio, atto a definire i criteri ed i lineamenti essenziali
per l'impianto e l'erogazione del servizio di Car Sharing locale.
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I partecipanti alla gara, con i progetti-offerta, devono sviluppare tali criteri e
lineamenti redigendo un compiuto "progetto definitivo" del servizio, che sia
conforme anche agli "standard I.C.S.", da presentare all'Amministrazione
procedente.
Fra i requisiti di partecipazione alla gara, è indispensabile richiedere, oltre a
comprovati requisiti di capacità finanziaria ed economica, una qualificata e
pluriennale esperienza nel settore della mobilità.
Nel bando devono essere fissati con precisione i criteri di valutazione e
comparazione
delle
offerte
tecniche.
Questi
saranno
individuati
dall'Amministrazione in base alle esigenze locali, agli obiettivi perseguiti e alle
caratteristiche del servizio definite nel progetto preliminare.
Meramente a titolo esemplificativo, si può enunciare il criterio della quantità
e qualità del parco autovetture predisposto dal concorrente (fissando un numero
minimo e uno massimo di autovetture ed indicando la composizione del "parco
vetture ottimale"), quello della struttura tariffaria e della modalità di abbonamento
(stagionale ed annuale) e il criterio della qualità del piano di promozione e marketing
del servizio a livello locale.
Individuata la società aggiudicatrice, il rapporto fra quest'ultima e il Comune
è regolato dal contratto di servizio allegato al Bando di gara.
***
Il soggetto affidatario deve comunicare all'Ente locale la data di inizio del
servizio di Car Sharing.
* * *
4. Introduzione di agevolazioni al servizio da parte dell'Ente locale.
I comuni aderenti ad I.C.S. si propongono di avviare un servizio pubblico di
Car Sharing che possa costituire - come abbiamo già sottolineato - una valida
alternativa all'utilizzo dell'automobile privata e un servizio complementare al TPL.
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Per raggiungere tali obiettivi, è opportuno, quindi, che l'Ente locale incentivi
l'utilizzo delle autovetture adibite al Car Sharing mediante l'adozione di privilegi
finalizzati anche a facilitarne la sosta e la circolazione nell'ambito territoriale di
riferimento.
La configurazione del Car Sharing come servizio pubblico permette - come
già detto - di introdurre vantaggi particolari a favore degli utenti senza che si
verifichi la violazione dei principi di tutela della libera concorrenza fra imprese che
operano nel medesimo settore o in settori analoghi.
In sostanza, il perseguimento di obiettivi di preminente interesse pubblico e
la conseguente necessità di disciplinare il servizio in parola secondo criteri ben
precisi tendono a giustificare di per sé l'introduzione di deroghe a limiti generali.
L'Ente locale, nell'adottare tali provvedimenti, deve comunque valutare
attentamente tutti gli aspetti rilevanti nel caso concreto ed attenersi ai principi tipici
dell'azione amministrativa, quali la conformità al pubblico interesse, la logicità, la
ragionevolezza e l'imparzialità.
* * *
a) Concessione di spazi della viabilità pubblica per la sosta delle autovetture
adibite al Car Sharing.
Al fine di agevolare l'accesso al servizio di Car Sharing da parte dell'utenza
nonché il parcheggio delle autovetture adibite al servizio medesimo, è opportuno
che l'Ente locale riservi sufficienti spazi per la loro sosta.
Tali parcheggi dovranno essere situati in zone "strategiche" del territorio
urbano e cioè in prossimità di residenze o di importanti nodi della rete di trasporto
pubblico.
Dal punto di vista normativo, la concessione di spazi della viabilità pubblica
per la sosta dei veicoli adibiti al servizio può disporsi ai sensi dell'art. 20 del Codice
della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), che per le strade interne ai centri abitati,
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consente,
in
genere,
di
autorizzare
l'occupazione
della
sede
stradale,
compatibilmente con le esigenze della circolazione.
La disposizione citata configura una concessione per l'uso esclusivo di una
porzione del bene demaniale, da destinarsi a qualsivoglia attività, anche privata, di
tipo commerciale.
Tale decisione deve essere conforme ai principi ed agli obiettivi, fissati a
livello locale dal Piano Urbano del Traffico adottato ex art. 36 del Codice della
Strada, finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e
della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il
risparmio energetico.
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b) Autorizzazioni rilasciate a favore delle autovetture adibite al servizio di
Car Sharing aventi ad oggetto l'accesso alle ZTL e la circolazione nelle corsie
riservate.
Ancora al fine di incentivare l'utilizzo delle autovetture del Car Sharing in
alternativa a quelle private, gli Enti locali possono autorizzare tali autovetture ad
accedere all'interno delle Zone a Traffico Limitato e a transitare nelle corsie
riservate.
Per quanto riguarda la prima iniziativa, si precisa che, in base all'art. 7,
comma 9, del Codice della Strada, i comuni possono esonerare dal divieto di accesso
alle ZTL, come pure dall'applicazione del previsto road price, determinate categorie di
veicoli, da individuarsi discrezionalmente in conformità alla direttiva dell'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale n. 3816 del 21 luglio 1997.
In riferimento al secondo tipo di privilegio, si ricorda che il suddetto art. 7,
comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 6, comma 4, prevede che i
comuni possano riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
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anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi, nei quali possono
rientrare a pieno titolo le autovetture adibite al servizio di Car Sharing.
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c) Esonero del Gestore del servizio di Car Sharing dal pagamento della tassa
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
L'art. 38 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che siano soggette alla tassa di
cui al decreto medesimo le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza
titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
La tassa in parola è dovuta al comune, in forza del successivo art. 39, dal
titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di
fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico
nell'ambito del rispettivo territorio.
I comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 40 del decreto in
parola. Tale regolamento dovrà individuare i criteri di applicazione della tassa.
Si ritiene che l'Ente locale abbia la facoltà di esonerare i gestori del servizio di
Car Sharing dal pagamento della tassa in parola, in relazione alle aree di sosta adibite
esclusivamente al parcheggio delle autovetture di cui abbiano la disponibilità.
Tale facoltà deriva dalla norma di cui all'art. 3, comma 63, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in base alla quale "i comuni e le province possono, con
apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con
autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò
destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati".
Inoltre, in relazione a tale norma, la Circolare Ministeriale n. 43 del 20
febbraio 1996 chiarisce che "la facoltà di esonero dal tributo in questione può essere
esercitata, non solo per le occupazioni di aree, appositamente individuate dall'Ente
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Locale, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea
(taxi), ma anche per le occupazioni effettuate, in via permanente, da terzi
concessionari su aree destinate dall'Ente medesimo a parcheggio".
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L'assunzione dei provvedimenti amministrativi di cui sopra rientra nella sfera
di competenza dirigenziale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 107 del
D.Lgs. n. 267 del 2000.
Infatti, tale norma, al comma 3, lett. f), attribuisce ai dirigenti, l'assunzione
"dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo...".
Ed ancora, la medesima disposizione prevede, al comma 5, che "a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che
conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III (Consiglio, Giunta, Sindaco)
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono
nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art.
50, comma 3, e dall'articolo 54".
In forza di quest'ultima disposizione, si precisa che al sindaco spettano le
funzioni quale Ufficiale di Governo in determinati settori e l'assunzione di
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Poiché i provvedimenti in parola non possono considerarsi espressione delle
funzioni del sindaco così come ridefinite dal nuovo testo Unico Enti locali, si può
sostenere che le autorizzazioni ed i permessi sopra descritti siano - come già detto di competenza dirigenziale.
Si sottolinea, infine, che tali privilegi valgono solo nell'ambito territoriale di
competenza dell'Ente locale che li ha introdotti, salva ovviamente l'ipotesi di
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eventuali convenzioni sottoscritte da più comuni, finalizzate ad ampliare l'efficacia
spaziale di tali provvedimenti.
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6. Richiesta ed erogazione dei benefici I.C.S. Sottoscrizione della
convenzione e del contratto di comodato predisposti dall'Ufficio I.C.S.
La Convenzione I.C.S. è operativa attraverso un apposito Ufficio comune,
detto "Ufficio I.C.S.", cui è preposto un Direttore, titolare dei poteri necessari al
perseguimento, in coerenza con le deliberazioni della Conferenza degli Assessori,
dei fini dell'associazione.
L’Ufficio I.C.S. assiste gli Enti che sono intenzionati a promuovere il servizio
di car sharing, sia nella fase progettuale, sia nella fase di avvio del servizio operativo.
In fase progettuale, I.C.S. può fornire agli Enti Associati che ne facciano
richiesta servizi di consulenza tecnica e legale per tutte le problematiche legate
all’impostazione degli atti amministrativi e servizi di progettazione per la definizione
delle caratteristiche tecniche e dei modelli di gestione del servizio.
A tal fine l'Ufficio I.C.S. si avvale anche di uno staff di consulenti ed esperti
selezionati con apposita procedura di qualificazione che su incarico di I.C.S.
assistono direttamente le Amministrazioni.
Nella fase operativa, una volta individuato il Gestore, I.C.S. invece eroga i
propri benefici a favore delle iniziative locali direttamente al Gestore stesso,
secondo le modalità più oltre descritte.
In particolare sono state individuate tre categorie di beni/servizi che I.C.S.
può fornire in dotazione al Gestore, e che caratterizzano il Circuito Nazionale:
•
le tecnologie a bordo veicoli e di terra per la gestione della flotta e del
servizio di car sharing
•
i servizi di call center / contact center per l’utente
•
i servizi di comunicazione, promozione e marketing
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A tal fine I.C.S. ha stipulato con il Raggruppamento TRS IVU DATAMAX
un contratto per l'affidamento della fornitura delle apparecchiature informatiche
necessarie per l'attivazione e la gestione del servizio di Car Sharing.
Tale Ufficio ha, inoltre, stipulato altri due contratti: il primo con Stratos srl
per l'affidamento del servizio di call center/contact center per la gestione del Car
Sharing e il secondo con Opera srl per l'affidamento del servizio di comunicazione e
marketing diretto, da svolgere a livello nazionale, per la promozione del Car Sharing.
Acquisita la disponibilità dei beni e servizi di cui sopra, l'Ufficio I.C.S. si
attiva per attribuirli ai soggetti affidatari del servizio locale di Car Sharing a seguito
dell'esame dei progetti e delle richieste presentati dai medesimi.
Individuato il soggetto gestore del servizio locale, infatti, l'Amministrazione
comunale aderente alla Convenzione I.C.S. - ovvero il gestore medesimo - presenta
all'Ufficio I.C.S. il progetto di promozione e sviluppo del Car Sharing, cui allega la
domanda avente ad oggetto la composizione dei suddetti beni e servizi (tipologia e
quantità) di cui desidera ottenere l'assegnazione.
Se l'Ufficio I.C.S., dopo aver eseguito un attento esame della documentazione
presentata, ritiene che il progetto e la domanda di cui sopra siano conformi agli
standard di servizio predefiniti, provvede alla validazione dei medesimi e accoglie la
domanda di assegnazione dei benefici, definendo l'importo massimo del
finanziamento erogabile nonché i tempi e le modalità di erogazione, che sono
stabiliti tenendo conto il più possibile delle esigenze del gestore del servizio.
Tale decisione viene poi approvata con apposita deliberazione dalla
Conferenza degli Assessori.
E' fondamentale ricordare che il soggetto affidatario del servizio si deve
impegnare ad investire nell'operazione di avvio e gestione del Car Sharing capitali
per un importo che sia almeno pari a quello del finanziamento erogato dall'Ufficio
I.C.S.
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Ulteriore presupposto per ottenere l'erogazione dei benefici è la
sottoscrizione da parte del gestore della specifica Convenzione predisposta
dall'Ufficio I.C.S. e finalizzata a definire, in particolare, gli obblighi che il gestore
medesimo assume a fronte dell'attribuzione del finanziamento, i tempi e le modalità
di erogazione dei benefici e i controlli che l'Ufficio I.C.S. può eseguire nei confronti
del gestore.
Il gestore è, inoltre, tenuto a sottoscrivere con l'Ufficio I.C.S. il contratto di
comodato, predisposto da quest'ultimo, avente ad oggetto la cessione in uso delle
apparecchiature informatiche occorrenti per l'impianto e la gestione del servizio di
Car Sharing locale, ricomprese nel summenzionato complesso dei benefici
indirizzati ad incentivare il servizio di Car Sharing.
Il gestore del servizio deve ovviamente essere dotato di tutte le risorse
(umane, economiche, tecniche), oltre a quelle assegnate dall'Ufficio I.C.S., necessarie
per assicurare l'avviamento ed il regolare svolgimento del servizio nel rispetto degli
standard I.C.S. ed in particolare, deve acquisire la disponibilità, a qualsiasi titolo
(proprietà, locazione), delle autovetture da adibire al Car Sharing, nella quantità e
della tipologia previste dal progetto presentato al Comune e all'Ufficio I.C.S..
Il gestore del Car Sharing è tenuto a svolgere il servizio in coordinazione con
gli altri gestori operanti nel territorio nazionale e aderenti al circuito Nazionale dei
gestori del Car Sharing.
Ciascun gestore è, inoltre, tenuto a rispettare:
- i requisiti ed i criteri di aggiudicazione delle risorse stabiliti da I.C.S.;
- le direttive definite da I.C.S. in merito ai criteri di impiego delle risorse messe a
disposizione;
- i dettami contenuti nei decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente in materia;
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- le disposizioni relative all'esecuzione delle forniture e dei servizi, contenute nei
capitolati speciali d'appalto e nei relativi contratti stipulati dall'Ufficio I.C.S. con i
diversi fornitori;
- gli standard definiti da I.C.S. per la gestione del servizio di Car Sharing;
- la convenzione avente ad oggetto la disciplina dell'erogazione dei finanziamenti
I.C.S. ed il contratto di comodato per le apparecchiature informatiche;
- ogni altra norma di legge e disposizione contrattuale rilevante.
* * *
7. Gestione del servizio di Car Sharing. Contratto di utenza.
Il rapporto fra gestore del servizio di Car Sharing e utente è disciplinato dal
contratto unitario nazionale predisposto dall'Ufficio I.C.S., la cui stipulazione
costituisce presupposto per l'iscrizione nell'Elenco degli Abbonati al servizio.
Il rapporto in parola è, quindi, strutturato come un abbonamento, in forza
del quale l'utente acquisisce il diritto di prenotare ed utilizzare le autovetture adibite
al servizio. L'accesso alle autovetture avviene attraverso l'apposita card personale,
che viene rilasciata dal gestore al momento dell'iscrizione.
E' importante sottolineare che il servizio di Car Sharing, in quanto servizio
pubblico di mobilità complementare a quello di trasposto di linea, deve essere
accessibile a tutti gli utenti dotati dei minimi requisiti per poter utilizzare
legittimamente le autovetture ed assicurare l'esecuzione dei pagamenti e, pertanto,
non può essere organizzato attraverso il modello di associazione a numero chiuso
ma al più attraverso una forma di abbonamento attivabile da tutti coloro che
desiderano usufruire del servizio e che sono dotati di tali requisiti.
In particolare, gli utenti devono essere in possesso di un permesso di guida
valido per la categoria corrispondente al tipo di autovettura di cui intendono fare
uso e devono ovviamente essere in condizioni di solvibilità finanziaria.
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L'utente è tenuto a rispettare le clausole del contratto stipulato con il gestore
e adottato da tutti i gestori aderenti al Circuito Nazionale e quelle contenute nel
regolamento emanato da ciascun gestore per disciplinare a livello locale altri
aspetti tecnici ed economici del servizio.
Possono accedere al servizio di Car Sharing mediante abbonamento sia
persone fisiche che persone giuridiche.
E' anche possibile che gestioni alberghiere acquisiscano a proprio nome degli
abbonamenti per offrire ai clienti l'opportunità di usufruire del servizio di Car
Sharing locale. Le cards dovranno essere intestate alla gestione alberghiera e le
condizioni e modalità di accesso indiretto al servizio, di pagamento e di
responsabilità dovranno essere definite da apposite convenzioni da stipularsi fra
gestore e alberghi medesimi.
Si ricorda ancora che le tariffe da applicarsi in sede locale, composte da una
quota fissa annuale e da una quota variabile, sono definite da ciascun gestore anche
in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione I.C.S.
I gestori devono tenere conto, nell'individuazione delle tariffe, che il servizio
di Car Sharing è un servizio pubblico che dovrebbe spingere i privati a rinunciare
all'utilizzo delle proprie automobili; ciò significa che l'importo delle tariffe deve
essere tale da rendere nettamente vantaggioso per l'utente l'uso delle autovetture del
Car Sharing rispetto a quelle di proprietà.
Nell'ipotesi in cui l'Ente locale designi il soggetto affidatario tramite
procedura concorsuale, la tariffa indicata in sede di gara dalla società aggiudicataria
sarà quella da applicare inizialmente al servizio svolto.
Riferimenti
Su questo stesso sito potrete trovare:
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A Modello di bando di gara per l'affidamento a terzi del servizio di Car Sharing.
B Modello di contratto di servizio.
C Contratto di utenza.
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