approvazione regolamento installazione reti ed impianti di

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approvazione regolamento installazione reti ed impianti di
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
COPIA
UNIONE TERRA DI MEZZO
(provincia di Reggio Emilia)
Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE
Tel 0522 918500 – fax 0522 917302
DELIBERAZIONE N. 22
DEL 27/09/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INSTALLAZIONE RETI ED IMPIANTI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno 2013, addì 27 del mese di settembre alle ore 19.00 in Cadelbosco di Sopra, sede
dell’unione, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi legge, si è riunito in
seduta di prima convocazione, il consiglio dell’unione, per deliberare sui punti iscritti
all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto.
Al momento dell’appello risultano presenti n. 9 consiglieri e precisamente:
Presenti
IORI GIANLUCA
Scrutatore
MORABITO ROBERTO
Consigliere
SCIALOIA NICOLA
Consigliere
CAFFARRI ETTORE Consigliere
VILLA FRANCESCO Presidente del Consiglio
GALLI DANIELE
Consigliere
CAVALCHI SILVANA Presidente dell’Unione
CASOLI FABRIZIO
Scrutatore
GUATTERI CARLA
Scrutatore
Totale presenti: 9
Assenti
MUSSINI RENZO
Consigliere
Totale assenti: 1
Assiste il Segretario dell’unione Dott.ssa. CODELUPPI LELLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLA FRANCESCO in qualità di Presidente
del consiglio dell’unione, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Assessori presenti: CASALI PAOLA, BOTTAZZI MAURIZIO.
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Rientra il consigliere Gianluca Iori. I presenti sono 9.
IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE
UDITI gli interventi riportati in allegato;
UDITA l’illustrazione della responsabile dell’area tecnica, arch. Mariagrazia Gazzani;
VISTO l’Art. 2 “Banda larga” del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, tra l’altro, in materia di “… interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica…”:
- che l’impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o
una risorsa correlata (“operatore”) abbia la “… facolta' di utilizzare per la posa della
fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a
qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici.” e che
“Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture
civili esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione
dei lavori,…” concordino “… un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e'
determinato dal giudice.”;
- che nei casi sopra richiamati resti “… salvo il potere regolamentare riconosciuto, in
materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni [AGCOM] dall'articolo 89, comma 1, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.”
e che “All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni…” competa “… altresi'
l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.”;
- che l’operatore della comunicazione presenti “…
almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, ..” “… allo sportello unico dell'Amministrazione
territoriale competente la denuncia [D.I.A.], accompagnata da una dettagliata
relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare alla normativa vigente.”
e che “Con il medesimo atto, trasmesso anche
al gestore interessato,..” indichi
“…le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.”;
- che “Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso.”
e che “Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.”
- che fatte “Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella
loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad
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eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta
turbativa al pubblico servizio.”;
CONSIDERATO:
-
che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [ AGCOM ] ha approvato con
proprio atto deliberativo n. 622/11/CONS nella seduta del 22 novembre 2011 il
“Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica
per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture” ;
-
che al Capo II “Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione
elettronica” di detto atto deliberativo AGCOM, all’Art. 4 “Diritti di passaggio ed
accesso alle infrastrutture esistenti” si dispone al comma 1 che “Gli enti pubblici,
inclusi gli organismi di diritto pubblico e i concessionari pubblici titolari di reti viarie,
ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, entro
4 mesi dall’adozione del presente Regolamento, redigono e pubblicano le
procedure e le condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove
infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti.” e si indicano nel medesimo comma
una serie di elementi da includere nelle procedure e condizioni che si andranno ad
adottare;
CONSIDERATO altresì:
-
che nessuno dei Comuni dell’Unione è dotato, in attuazione della normativa sopra
sintetizzata, di “…procedure e condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi
gestito, di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti.”;
-
che con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Bagnolo in Piano,
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno conferito all’Unione “TERRA DI
MEZZO”, che con proprie deliberazioni consiliari le ha accettate, numerose funzioni
inerenti i rispettivi servizi tecnici ed in particolare quelle relative ai lavori pubblici,
alla gestione del verde, alla manutenzione ordinaria, straordinaria nonchè gestione
dei rispettivi patrimoni;
RITENUTO di approvare, in attuazione della normativa citata in premessa, un apposito
“Regolamento Installazione Reti ed Impianti di Comunicazione Elettronica” applicabile
all’ambito territoriale dell’Unione Terra di Mezzo e relative infrastrutture comunali esistenti,
nel testo allegato, composto di numero 27 articoli ed appendice (riferimenti legislativi),
frutto di elaborazione congiunta e condivisa dei competenti Servizi Tecnici dell’Unione e
dei tre Comuni dell’Unione;
VISTO il parere di conformità alle norme espresso in data 22/4/2013 dal Revisore dei conti
sulla proposta di regolamento, ai sensi dell’art.239 del TUEL;
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Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, approvato con D.Lgs. 267/2000 t.v.:
-
favorevole, dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-
favorevole, dal Responsabile dell’area Economico-finanziaria in ordine alla
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
presenti n.8 (esce al momento del voto il consigliere Gianluca Iori), voti favorevoli n.8;
D E L I B E R A
1. DI approvare il “regolamento installazione reti ed impianti di comunicazione elettronica”
ai sensi dell’Art. 4 c. 1 Deliberazione 22 novembre 2011 AGCOM 622/11/CONS e dell’Art.
2 D.L. 25 Giugno 2008, n, n. 112 – L. 06 Agosto 2008, n. 133, composto di n. 27 articoli ed
appendice (riferimenti legislativi), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
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ALLEGATO
REGOLAMENTO
INSTALLAZIONE RETI ed IMPIANTI
di
COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 4 c. 1 – Deliberazione 22 nov. 2011
AGCOM 622/11/CONS
Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione
elettronica
per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture
Art. 2 “Banda larga”
D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 - L. 06 Agosto 2008, n. 133
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
INDICE
. Art. 1 - Finalità
. Art. 2 - Definizioni
. Art. 3 - Ambito di applicazione
. Art. 4 - Normativa di riferimento
. Art. 5 - Ente di riferimento e procedura autorizzativa
. Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica
. Art. 7 - Zone in cui è vietata l’installazione di reti di comunicazione elettronica
. Art. 8 - Zone in cui è consentita l’installazione di reti di c.e. solo a particolari condizioni
. Art. 9 - Zone in cui è sempre consentita l’installazione di reti di comunicazione elettronica
. Art. 10 - Infrastrutture civili utilizzabili
. Art. 11 - Infrastrutture civili non utilizzabili
. Art. 12 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di passaggio dei nuovi cavidotti
. Art. 13 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di accesso ed uso infrastrutture esistenti
. Art. 14 - Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso
. Art. 15 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
. Art. 16 - Spazio da riservare nelle infrastrutture all’Unione per fini istituzionali
. Art. 17 - Diniego di passaggio e / o utilizzo cavidotti
. Art. 18 - Permessi di scavo / manomissione suolo
. Art. 19 - Condizioni regolanti il rapporto tra l’ente e l’operatore
. Art. 20 - Oneri
. Art. 21 - Oneri manutentivi
. Art. 22 - Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti
. Art. 23 - Istruzioni tecniche per l’uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP
. Art. 24 - Vigilanza sui lavori e collaudi
. Art. 25 - Danni e penali
. Art. 26 - Occupazioni abusive
. Art. 27 - Entrata in vigore e Norme finali
APPENDICE: [*Note ] Riferimenti legislativi
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
“REGOLAMENTO INSTALLAZIONE RETI ed IMPIANTI di COMUNICAZIONE
ELETTRONICA”
Art. 4 c. 1 – Deliberazione AGCOM 622/11/CONS
[ Art. 2 “Banda larga” D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 - L. 06 Agosto 2008, n. 133 ]
Art. 1 Finalità
Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina le condizioni per la realizzazione
di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti di proprietà dei Comuni dell’UNIONE
TERRA DI MEZZO – BAGNOLO IN PIANO, CADELBOSCO DI SOPRA e CASTELNOVO DI
SOTTO (di seguito “Comuni dell’Unione”) da parte degli operatori di telecomunicazioni che
intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere
nell’ambito territoriale dell’Unione Terra di Mezzo (di seguito “Unione”).
Art. 2 Definizioni
Ai sensi del “Regolamento” e, conformemente alla Deliberazione AGCOM n. 622/11/CONS del
22 Novembre 2011, si definiscono:
a)
accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate
condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica;
comprende, tra l’altro, l’accesso:
- agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla
rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete
locale;
- all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni;
- ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
- ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe;
- alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili;
- ai sistemi di accesso condizionato per servizi di televisione digitale;
- ai servizi di rete privata virtuale;
b) codice: il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto
2003, n. 259;
c) condivisione: termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune
delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi,
cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di
proprietà e centri di responsabilità;
d) coubicazione / colocazione: sinonimi che consistono nella condivisione di uno spazio da parte
di più soggetti, che possono non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per
alloggiamento di apparati e componenti di rete;
e)
f)
operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni
elettroniche, o una risorsa correlata;
reti di comunicazione elettronica (c.e.): i sistemi di trasmissione e, se del caso, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione
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di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente da tipo di informazione trasportato;
g)
rete dorsale: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete locale dell’operatore,
interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici (anche concessionari) o privati;
h) cavedi: strutture impiantistiche per il passaggio di condotti;
i) cavidotti: è una tubazione (tipicamente in polietilene) destinata alla protezione dei cavi in
installazioni elettriche o telefoniche interrate;
j ) condotto: componente fisica che consente la canalizzazione, l’alloggio e la protezione di
uno o più cavi;
k) cavo: componente fisica contenente fibre ottiche per telecomunicazioni, sia esso adatto alla
posa sotterranea o alla posa su palificata;
l)
minitrincea: la tecnica della minitrincea che consente l’interramento di cavi in fibra ottica
praticando un solco nell’asfalto di 7 – 10 cm di profondità;
all’interno di questo scavo è posata l’infrastruttura, costituita da cavi ottici di dimensioni
ridotte; successivamente è effettuata una sigillatura mediante materiale bituminoso;
le attrezzature impiegate (in particolare il “tagliasfalti”) sono di dimensioni ridotte
e
consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente contenuto;
m) microtrincea: la tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i
tempi di realizzazione; grazie ad appositi macchinari questa tecnica permette di scavare,
posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato;
n) scavi no-dig : il no-dig rappresenta quel complesso di tecnologie e metodi esecutivi che
permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati con un limitato o nullo
ricorso agli scavi a cielo aperto;
o) diritti di passaggio: i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade e ponti per la
posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra
tipologia di bene immobile atto allo scopo, come pure i diritti per la costruzione ed il
mantenimento di palificazioni; i diritti di passaggio sono conferiti al fornitore di reti e
servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle vigenti norme
funzionali alla rimozione del limite legale all’esercizio del diritto stesso (istanza di
autorizzazione, DIA, SCIA, ecc.);
p) infrastruttura: l’infrastruttura idonea alla posa di cavi per reti di comunicazione elettronica;
può essere costituita da: condotti, tubazioni con relativi pozzetti, all’interno dei quali sono
alloggiati cavi e muffole e/o da palificazioni sulle quali vengono posati i cavi, le muffole e
tutti i materiali accessori per l’impianto in fibra ottica;
q)
polifore: manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio di canalizzazioni ovvero
insieme di cavidotti;
r) tubazione: costituita da un tubo, con i relativi pozzetti di transito e di giunzione,
ed un
tubo, condiviso dalle parti, da utilizzare quale foro di manovra nei casi di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
s) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluri-servizi, percorribili;
t) Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Art. 3 Ambito di applicazione
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1. Le norme del Regolamento si applicano alle infrastrutture ed alle aree di cui è stata conferita la
“gestione / manutenzione” all’Unione con Deliberazioni dei rispettivi Consigli dei Comuni
dell’Unione stessa.
2. Per le infrastrutture ed aree di proprietà dei Comuni dell’Unione non comprese in quelle di cui
al precedente punto 1. si applicano le disposizioni del Comune territorialmente competente, se
presenti.
Art. 4 Normativa di riferimento
Il Regolamento fa riferimento in particolare alla seguente normativa:
Dir.P.C.M. 03.03.1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”;
D.Lgs 01.08.2003, n. 259 (Titolo II - Capo V in particolare);
Art. 2 D.L. 25.06.2008, n. 112 - L. 06.08.2008, n. 133;
[ vedi Nota * in APPENDICE ]
Delibere AGCOM n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011;
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
Art. 5 Ente di riferimento e procedura autorizzativa
1. La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di competenza
dell’Unione ai sensi del comma 1. del precedente Art. 3, ed in attuazione del disposto del comma
2. Art. 2 del D.L. 25.06.2008, n. 112 - L. 06.08.2008, n. 133
[ vedi Nota * in APPENDICE ]
specifica convenzione di diritto d’uso con annesso disciplinare tecnico
è soggetta a
di durata
massima decennale, in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento
ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati ed a condizione
non venga compromesso e/o limitato in modo tecnicamente inaccettabile l’esercizio delle attività
istituzionali conferite all’Unione stessa.
2. Le valutazioni tecniche preliminari inerenti:
. a) gli interventi di cui al precedente comma 1
. b) la posa di nuove reti di comunicazione elettronica che interessano aree di competenza
dell’Unione ai sensi del comma 1. del precedente Art. 3
sono effettuate dai competenti Servizi dell’Area tecnica dell’Unione stessa, che ne esaminano la
fattibilità tecnica in funzione della situazione impiantistica e dello stato dei luoghi esistente.
3. Per gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica l’operatore
dovrà fare riferimento principalmente all’ Art. 2 D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con L.
06.08.2008, n. 133
4.
[ vedi Nota * in APPENDICE ]
nonché alle altre norme attuative indicate al precedente Art.
4. Per l’esecuzione di lavori in sede stradale l’operatore, oltre a quanto previsto al precedente
comma 3. dovrà fare espresso riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione.
Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica
1. La domanda di valutazione tecnica da sottoporre all’Unione per le proprie valutazioni di
competenza dovrà contenere almeno i seguenti elementi, conformemente all’Allegato 13, modello
C, del Codice:
[ vedi Nota * in APPENDICE ]
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
a) planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione
elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza
della rete (pozzetti, muffole, ecc.) esistenti e da posare;
b) particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle sezioni di scavo e di eventuali
attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti
e dei manufatti;
c) relazione illustrativa dell’intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei
manufatti di pertinenza, ecc. nonché l’analisi tecnica delle eventuali interferenze con i
sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento
alle intersezioni; in detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell’intervento
progettato alle normative di settore;
d) cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione
geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici.
2. L’Unione, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori
documentazioni.
Art. 7 Zone in cui è vietata l’installazione di reti di c.e.
Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 8, non è ammessa la realizzazione di ulteriori
nuove infrastrutture per la posa di fibre ottiche nelle aree dei Comuni dell’Unione che sono e/o
saranno dotate di specifici cavidotti per telecomunicazioni (infrastrutture predisposte
appositamente per il passaggio di reti di comunicazione elettronica – Rif. Dir. P.C.M. 03.03.1999
“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.”).
Art. 8 Zone in cui è consentita l’installazione di reti di c.e. solo a particolari condizioni
1. In tutto il territorio dei Comuni dell’Unione è consentita la posa di nuove infrastrutture per reti
di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle
prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dall’ Area Tecnica dell’Unione in
relazione alle aree interessate dagli interventi:
a) non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi
ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti e con le
modalità previsti dal Regolamento;
b) non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale quando questo possa
compromettere la stabilità del corpo viabile in relazione alla particolare conformazione del
cassonetto stradale; in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di
arretramento, ad adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognatura, acquedotto,
energia elettrica, illuminazione pubblica, es. ad almeno m 1 (uno));
c) nelle zone nelle quali siano già presenti i cavidotti per telecomunicazioni non sono di norma
ammessi:
c.1) la realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali
collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive;
c.2) l’utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazione, fatto salvo quanto previsto alla
successiva lettera f);
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
d) per l’installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta f.o.
dovranno essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre
aree di proprietà dei Comuni dell’Unione;
e) per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà dei Comuni dell’Unione dovranno
essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali
(banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse
tecnicamente possibile per la posa di nuovi cavidotti che interessano la
viabilità comunale e quella provinciale potranno essere utilizzate, previo nulla osta dell’ente
proprietario della strada, tecniche quali il “microtunneling” e la “perforazione
teleguidata”, rimanendo comunque ammessi eventuali scavi in minitrincea e/o microtrincea
esclusivamente per la realizzazione degli stacchi di utenza e/o di raccordo breve tra pozzetti
e linee;
f)
con il fine di ridurre al minimo la posa di nuovi cavidotti, per la realizzazione degli
attraversamenti potranno essere utilizzati, se presenti, quelli della pubblica illuminazione di
collegamento tra le diverse linee, qualora gli spazi residui lo consentano;
g) nelle more del rifacimento dei cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione non è
consentita la posa di fibre ottiche all’interno degli stessi.
2. Restano fermi i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale di competenza, da
specifiche normative e dai regolamenti dei Comuni dell’Unione.
Art. 9 Zone in cui è sempre consentita l’installazione di reti di c.e.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 7, in tutte le zone di competenza dei Comuni
dell’Unione è di norma consentita la posa di nuove reti di comunicazione elettronica in fibra
ottica nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni dettate dal Regolamento, dalle norme di settore ed
in particolare da quelle richiamate al precedente Art. 4, e fatti salvi i diritti di terzi.
Art. 10 Infrastrutture civili utilizzabili
1. Per la posa di reti di comunicazione elettronica di cui ai commi 1. e 2. lettera a) del precedente
Art. 5 possono essere utilizzate le seguenti infrastrutture civili realizzate dai Comuni dell’Unione
e/o ad essi pervenute quali aree di cessione in sede di urbanizzazione di comparti:
- cavidotti impianti illuminazione pubblica: considerata la condizione attuale delle infrastrutture
occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione, si potranno collocare
un massimo n. 2 (due) cavi a fibra ottica con diametro 16-18 mm;
tale condizione costituisce di norma e fatta salva accurata verifica tecnica caso per caso :
. il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione
degli impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi ed il mantenimento degli spazi adeguati per il
passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
. il limite giustificabile alle attività di installazione di reti di comunicazione elettronica
pregiudizio per l’attività istituzionale dell’Unione e dei Comuni dell’Unione.
senza
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
Con l’obiettivo di ridurre gli spazi occupati a parità di numero di fibre utili posate è auspicabile
l’impiego di microcavi con guaina in PEAD, ove il loro impiego sia tecnicamente possibile. Non è
ammesso l’impiego di microtubi.
I cavidotti utilizzabili, ove sono presenti i cavi di alimentazione dei punti luce dell’illuminazione
pubblica, sono costituiti di norma da tubazioni (diam. 100 mm) o da tubi di PVC corrugati (diam.
125 mm).
2. L’Unione d’intesa con i rispettivi Comuni dell’Unione individua e rende disponibili
periodicamente sul proprio sito web istituzionale l’elenco sintetico di tutte le infrastrutture di
competenza che possono ospitare reti di comunicazione elettronica.
Per i dettagli tecnici gli operatori potranno rivolgersi direttamente agli Uffici dell’Area Tecnica
dell’Unione.
Art. 11 Infrastrutture civili non utilizzabili
Per ragioni legate al corretto esercizio delle reti tecnologiche di proprietà dei Comuni dell’Unione,
le fognature meteorica e nera in esercizio, le tubazioni dell’acquedotto, compresi tutti i manufatti
(pozzetti, allacciamenti, ecc.) non possono essere utilizzati per la posa di nuove reti di
comunicazione elettronica.
Art. 12 Modalità di esercizio e limiti dei diritti di passaggio dei nuovi cavidotti
1. La posa di nuovi cavidotti per reti di comunicazione elettronica e dei relativi manufatti
(pozzetti, ecc.) è sottoposta al rispetto di apposito disciplinare tecnico in coerenza con i principi
della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non
discriminatorie, senza ritardi ingiustificati ed a condizione non venga compromesso e/o limitato
in modo tecnicamente inaccettabile l’esercizio delle attività istituzionali conferite all’Unione
stessa.
2. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato (terzi) trova applicazione la vigente normativa in
materia di servitù del Codice Civile, i diritti di passaggio possono essere esercitati previa stipula
di specifici accordi con i privati proprietari dei terreni interessati al passaggio delle reti di
comunicazione elettronica.
Art. 13 Modalità di esercizio e limiti dei diritti di accesso ed uso infrastrutture esistenti
L’accesso alle infrastrutture esistenti di cui al precedente Art. 10 è regolato da apposita
convenzione ai sensi del precedente Art. 5 commi 1. e 2. lettera a), avuto riguardo dei seguenti
limiti di accesso:
- cavidotti impianti illuminazione pubblica: è ammessa la posa di n. 1 (uno) cavo in fibra ottica del
diametro 16-18 mm costituente rete dorsale di un operatore;
- dopo la realizzazione della rete dorsale sopra richiamata sarà effettuata, di concerto con il
gestore degli impianti di illuminazione e/o manutentore degli stessi, una ricognizione di eventuali
spazi residui assegnabili a terzi secondo il disposto del precedente Art. 10 comma 1.
Art. 14 Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso
La convenzione di cui ai precedenti Art. 5 commi 1. e 2. lettera a) ed Art. 13 potrà essere
rinnovata per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell’operatore interessato
e
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
fatto salvo l’eventuale adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi
cauzionali, ….).
Art. 15 Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
1. Le infrastrutture esistenti vengono rese disponibili all’operatore in condizioni di utilizzabilità e,
in analoghe condizioni, dovranno essere restituite all’Unione e per suo tramite ai Comuni
dell’Unione. Sono a carico dell’operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi /
collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al
servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.).
Alla scadenza della convenzione d’uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro
utilizzazione l’operatore dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e
ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con l’Unione; ogni costo relativo
resta a carico dell’operatore.
2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali ove sono presenti reti di comunicazione
elettronica ed al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi ed interruzioni ai
servizi, ciascun Comune dell’Unione, direttamente e/o a mezzo dell’Unione stessa, provvede a
rendere edotti della circostanza gli operatori interessati con lettera raccomandata a/r (o forma
equipollente), con un preavviso di 90 (novanta) giorni per modifiche che non comportano
spostamenti di percorso, e 180 (centoottanta) giorni in caso diverso. Di tanto viene data espressa
previsione nella convenzione di cui agli Artt. 5 commi 1. e 2. lettera a), 13
Regolamento.
e 19 del presente
3. La comunicazione scritta contiene una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi
previsti. Le modifiche alle infrastrutture sono previste solo per validi motivi di ordine tecnico e
qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa.
4. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, l’Unione avrà cura di garantire, per quanto
possibile, le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro
avanzati per limitare i disagi. Le spese sostenute dagli operatori per la modifica delle proprie
opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture dei Comuni dell’Unione, restano a loro
[ * vedi APPENDICE ]
carico ai sensi dell’Art. 92, c. 7 del
codice.
A tale proposito la convenzione di cui agli Artt. 5 commi 1. e 2. lettera a), 13 e 19 del presente
Regolamento prevede apposita clausola con i tempi tassativi di intervento dell’operatore per la
rimozione e/o spostamento della propria rete di comunicazione elettronica. Superati tali termini
l’Unione si riserva di procedere all’esecuzione dei lavori con rivalsa sull’operatore e senza che
quest’ultimo possa vantare alcunché nei confronti dell’Unione medesima e/o dei Comuni
dell’Unione (es. danni, costi di interruzione del servizio, ecc.).
Art. 16 Spazio da riservare nelle infrastrutture all’Unione per fini istituzionali
Al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi all’interno dei cavidotti i.p. di cui ai
precedenti Art. 10 e 13 l’Unione può richiedere all’operatore, gestore utilizzatore dei predetti
cavidotti, la riserva di un certo numero di fibre spente per l’espletamento delle attività
istituzionali dell’ente.
Art. 17 Diniego di passaggio e / o utilizzo cavidotti
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
L’Unione può rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l’accesso alle infrastrutture in
gestione / manutenzione di proprietà dei Comuni dell’Unione, ed adatte ad ospitare reti di
comunicazione elettronica nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati:
a) qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia
fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili, intendendosi tali:
il limite di capacità di contenimento dei cavidotti come definito al precedente Art. 10, anche
tenendo conto delle future esigenze dell’ente e/o del Comune interessato;
l’impossibilità di mantenere adeguate distanze da altri sottoservizi risultando così
pregiudicato l’esercizio di reti tecnologiche ed impianti relativi e, comunque, nel rispetto
delle normative UNI /CEI applicabili;
l’interferenza con opere, reti tecnologiche ed impianti progettati dall’Unione e/o dai Comuni
dell’Unione nelle aree ove l’operatore intende realizzare la propria rete di comunicazione
elettronica (compresi eventuali stacchi di utenza);
esecuzione di scavi su strade che sono state asfaltate da meno di 12 (dodici ) mesi.
b) qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della
proprietà, la tutela dell’ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o
rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da
parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio.
Art. 18 Permessi di scavo / manomissione suolo
1. La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali in gestione / manutenzione
all’Unione è soggetta a nulla osta – disciplinare tecnico dei competenti servizi dell’Area Tecnica
dell’Unione stessa, all’eventuale nulla-osta dell’Ente proprietario della strada ed alla conseguente
autorizzazione conforme a quanto disposto dal Codice della Strada.
2. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l’obbligo
da parte dell’operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni
impartite nell’autorizzazione di cui al comma precedente.
Art. 19 Condizioni regolanti il rapporto tra l’ente e l’operatore
1. Il rapporto tra l’Unione e l’operatore per l’utilizzo delle infrastrutture di cui all’Art. 5 commi 1 e
2 lettera a) è regolamentato da un’apposita convenzione redatta sulla base di uno schema
approvato dalla Giunta dell’Unione.
2. Nel caso di utilizzo di cavidotti IP, tenuto conto che il servizio di illuminazione pubblica è da
considerare prevalente rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, …), la convenzione
di cui al comma precedente dovrà, tra l’altro, riportare specifica clausola “liberatoria” così
formulata:
“se per esigenze manutentive alle linee i.p. dovesse essere danneggiato involontariamente il
cavo e/o i cavi in fibra ottica e/o i microtubi della rete di comunicazione elettronica, eventuali
oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all’operatore”.
Art. 20 Oneri
1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e all’uso delle
infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
a) posando i cavi in fibra ottica nei cavidotti IP esistenti, si va ad “ostacolare” l’operatività
della manutenzione del servizio di pubblica illuminazione con maggiori oneri a carico
dell’Unione;
b) l’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l’accesso ai cavidotti
IP, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente
dall’Unione per la fornitura dell’accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere
aggiuntivo a carico dell’Unione stessa;
c) la misura dell’equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto
per
l’utilizzo dei cavidotti IP compete alla Giunta dell’Unione che disporrà in merito con proprio
apposito atto deliberativo, partendo da una soglia minima di Euro 0,5 /anno per metro lineare
di cavidotto utilizzato, applicabile anche in assenza dell’apposito atto deliberativo sopra
richiamato;
l’importo dell’equo indennizzo, quantificato dalla Giunta dell’Unione o nella misura minima di
cui sopra, potrà essere corrisposto, a richiesta dell’operatore, con le seguenti modalità:
1) versamento in unica soluzione presso la tesoreria dell’Unione nei modi indicati nella
convenzione
2) realizzazione e/o manutenzione di opere di urbanizzazione indicate e quantificate
concordemente con i competenti Servizi Tecnici dell’Unione, fino ad un valore, IVA
esclusa, corrispondente all’equo indennizzo dovuto;
d) qualora l’operatore utilizzi un’infrastruttura comunale già predisposta per il passaggio delle
reti di comunicazione elettronica, non dovrà corrispondere alcun onere, ad eccezione di
[ * vedi APPENDICE ]
quanto previsto dalla normativa vigente
e delle spese eventualmente sostenute
dall’Unione per la manutenzione dei manufatti (cavidotti, pozzetti, …);
e) per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da
quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nelle aree di competenza dei Comuni
dell’Unione, è dovuto/a al Comune interessato il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(C.O.S.A.P.) o la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) nella misura prevista
dai rispettivi regolamenti comunali in attuazione di quanto previsto dal comma 2. lettera f)
dell’Art. 63 D.Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 o del Capo II del D. Leg.vo 15 novembre 1993, n,
507;
[ * vedi APPENDICE ]
f) sono a carico dell’operatore le spese di sopralluogo e di istruttoria relative al rilascio del
nulla-osta e per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese
registrazione, ….);
g) sono a carico dell’operatore eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti
tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione
elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie dei cavidotti IP l’operatore, su richiesta
dell’Unione, è tenuto ad attivare l’eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da
parte dell’ente;
2. Possono essere esentate dal pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1. punto b) e
limitatamente al C.O.S.A.P di cui al punto e) del medesimo comma, le opere e le reti di
comunicazione elettronica per le quali alla scadenza della convenzione di cui al precedente Art.
19 sia prevista la cessione della proprietà al Comune territorialmente competente, secondo
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
espressa previsione contrattuale approvata preliminarmente dal comune stesso con specifico
atto deliberativo consiliare.
3. Le convenzioni possono stabilire altresì l’esenzione, anche parziale (quota) e/o temporanea
(per un certo periodo di tempo), dal pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1. punto
b) per particolari casi, ed in particolare qualora:
a) l’operatore assuma l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e
straordinaria dei cavidotti assegnati, secondo un piano manutentivo approvato dall’Unione;
b) venga ceduto all’Unione un certo numero di fibre spente per le necessità istituzionali dell’ente
e/o dei Comuni dell’Unione, che ne abbiano fatto esplicita richiesta.
Art. 21 Oneri manutentivi
1. Sono a carico degli operatori l’ordinaria e la straordinaria manutenzione della propria rete di
comunicazione elettronica realizzata, dei manufatti e delle apparecchiature, compresi eventuali
canoni dovuti a terzi nonché spese per l’energia elettrica necessaria al funzionamento degli
apparati.
2. Nel caso di cavidotti TLC già predisposti ogni operatore deve procedere alla manutenzione
degli spazi di sua competenza.
Art. 22 Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti
La realizzazione di nuove infrastrutture destinate ad ospitare reti di comunicazione elettronica
dovrà avvenire nel rispetto degli standard tecnici fissati dalla normativa di settore ed in
particolare da quella di riferimento di cui al precedente Art. 4 nonché di quanto disposto nel
presente regolamento.
Art. 23 Istruzioni tecniche per l’uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP
1. Per ragioni di sicurezza i cavi in fibra ottica dovranno essere del tipo completamente dielettrici
in quanto promiscui con le linee di illuminazione pubblica (IP);
di norma per ragioni di spazio
non sarà possibile proteggere meccanicamente detti cavi (ad es. con un monotubo in polietilene).
2. Nei punti di visibilità della promiscuità tra la rete in fibra ottica e le linee i.p., in particolare
all’interno dei pozzetti, i cavi appartenenti alla rete di comunicazione elettronica dovranno, ove
tecnicamente possibile, essere entro contenuti un metro prima ed un metro dopo i pozzetti di
derivazione i.p., in una tubazione flessibile del tipo “copfelx” od equivalente (semigusci apribili) e
comunque sempre adeguatamente segnalati con idonei cartellini e/o targhette di identificazione.
3. Tutte le opere di carattere edile che andranno ad interessare i pozzetti di derivazione i.p. per
effettuare raccordi con altre tubazioni/infrastrutture, dovranno essere eseguite nel rispetto delle
norme di sicurezza applicabili (es. richiesta di fuori servizio rete i.p. con distacco
dell’alimentazione degli impianti, …).
4. I ripristini delle pareti dei pozzetti oggetto di detti interventi dovranno essere eseguite a regola
d’arte (es. pareti opportunamente stuccate, …); i pozzetti dovranno inoltre essere lasciati puliti,
così come il loro contenuto (muffole di giunzione e di derivazione, cavi elettrici, ecc.).
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5. I pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti, dovranno essere costruiti a fianco dei cavidotti
i.p., con collegamento in derivazione sui pozzetti i.p. più prossimi, avendo cura di eseguire su
questi ultimi i ripristini come indicato al precedente punto 4.;
resta fermo l’obbligo di mantenere un congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo
quanto previsto dalle norme di settore.
6. Per ragioni di sicurezza e di coordinamento l’operatore e/o i suoi aventi causa dovranno
comunicare con congruo anticipo all’Unione, al “manutentore” degli impianti i.p. incaricato, ove
presente, nonché al Comune territorialmente competente ogni evenienza che comporti un
intervento sulla propria rete di comunicazione elettronica in coubicazione.
7. Tutte le lavorazioni che interessano gli impianti i.p. dovranno essere effettuate sotto la
supervisione dei competenti servizi tecnici dell’Unione e, ove presente, del “manutentore”
incaricato.
8. Gli oneri conseguenti ad eventuali manomissioni della rete i.p., il mancato ripristino delle
infrastrutture in essere, la difettosa chiusura dei chiusini i.p. ed ogni altra lavorazione che
comporti danni a terzi, saranno da considerare interamente a carico dell’operatore.
Art. 24 Vigilanza sui lavori e collaudi
1. L’Unione esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di
comunicazione elettronica nonchè di realizzazione delle infrastrutture di posa.
2. Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione elettronica e delle
infrastrutture di alloggiamento l’operatore:
. dovrà provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto
da norme di legge e/o da regolamenti attuativi, tramite professionisti iscritti ai rispettivi albi
professionali; entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato
rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle
prescrizioni dell’Unione; l’operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa, nei confronti dell’Unione, dei Comuni dell’Unione e di terzi per eventuali
danni, anche se rilevati dopo che l’opera sia stata collaudata; gli oneri relativi al costo delle
verifiche, certificazioni, delle prove tecnologiche necessarie e di quant’altro occorra per la
valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
. dovrà fornire all’Unione una documentazione “as built” particolareggiata e georiferita (GaussBoaga) delle opere eseguite in promiscuità con i servizi comunali, in particolare dovrà essere
prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessaria di maggior
dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai
sottoservizi esistenti;
gli atti autorizzativi riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine
lavori.
Art. 25 Danni e penali
1. Nel caso di ripristini mal eseguiti alla viabilità, alle aree ed alle infrastrutture manomesse nel
corso dei lavori di posa della rete di comunicazione elettronica o nel caso di danni arrecati
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alle infrastrutture pre-esistenti, l’Unione ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa
l’immediato rifacimento a regola d’arte;
se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte
verranno addebitate all’operatore e/o ai suoi aventi causa le spese di ripristino.
2. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ed in particolare dal
Codice della Strada.
Art. 26 Occupazioni abusive
1. Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture
di proprietà dei Comuni dell’Unione senza l’assenso preliminare dell’Unione e la conseguente
stipula della convenzione di cui al precedente Art. 13.
2. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti
abusiva; l’Unione, accertata l’occupazione abusiva, diffida l’operatore, accordandogli un
congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione
dell’occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato
l’Unione provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico
dell’operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti
dell’Unione e dei Comuni dell’Unione e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 27 Entrata in vigore e Norme Finali
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di
approvazione del Consiglio dell’Unione Terra di Mezzo.
2. Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute è di
competenza della Giunta dell’Unione.
***
APPENDICE
[* Nota agli Artt. 4 e 5]
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
omissis
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I Innovazione
Art. 2 Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° ag osto 2003, n. 259.
All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete altresi'
l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti
dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o
salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'
comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al
comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno
2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pu bblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28)
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione
degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su
immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
((15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei
lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa
vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore
dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi
entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4)).
-------------
[ * Nota all’Art. 6 comma 1 ]
Allegato 13 (artt. 87 e 88) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle Comunicazioni
elettroniche
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
[* Nota all’Art. 15 comma 4.]
Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259
Art. 92 Servitu'
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitu' occorrenti
al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle
opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o
sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere
consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza
delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove
ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina
l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma
3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso
ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita
in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno
pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni
delle proprieta' vicine.
7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo
qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il
diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per
questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito
nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che
costituisce la servitu'.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu'
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla
medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo
compenso per l'onere gia' subito.
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
[ * Nota all’Art. 20 comma 1. lettera b) ]
Tali oneri sono previsti, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui gli enti
proprietari, i concessionari o gli organismi di diritto pubblico titolari di reti o
infrastrutture sostengano spese per la realizzazione di infrastrutture quali cavedi
multi-servizi, condotti o, comunque, cavidotti per il passaggio di cavi di
telecomunicazioni o per opere connesse a tale finalità, per le opere di sistemazione e
manutenzione delle infrastrutture o aree pubbliche specificamente coinvolte dagli
interventi, conseguenti il conferimento dei diritti di passaggio e/o accesso ed uso
delle infrastrutture esistenti, e per il ripristino a regola d’arte delle aree medesime.
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
[ * Nota all’Art. 20 comma 1. lettera C) ]
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n, 446
Art. 63
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio,
della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e
le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti
al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico
passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente
comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la
revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree
e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base
della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita'
dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore
economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio
imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti
moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle
concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del
canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni
ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per
quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e'
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e'
determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero
1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a
ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire
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1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente
lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai
pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31
dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e'
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o
alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di
ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in
non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera
g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al
comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere
maggiorato ((di eventuali effettivi e comprovati oneri di
manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico
delle aziende che eseguono i lavori)). Per la determinazione della
tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti
per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva
del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi
dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n, 446
Capo II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 38.
Oggetto della tassa
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omissis
Art. 39.
Soggetti attivi e passivi
omissis
Art. 40.
Regolamento e tariffe
omissis
Art. 41.
Revoca di concessioni o autorizzazioni
omissis
Art. 42.
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione della tassa
omissis
Art. 43.
Classificazione dei comuni
omissis
Art. 44.
Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.
Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
omissis
Art. 45.
Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
omissis
Art. 46.
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie sono tassate in base ai
criteri stabiliti dall'art. 47.
2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in
altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle
condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i
marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente
costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.((9))
Art. 47.
Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione
del sottosuolo e soprassuolo
1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base
alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di
esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu'
di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e
massimi:
a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare
o frazione;
b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km.
lineare o frazione.
2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti
o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non
si applica. (( I comuni e le province possono, con delibera,
estendere la non applicazione anche alle annualita' pregresse )).
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e'
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dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti
minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro
o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire
20.000 a lire 40.000.
4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di
gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e
degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al
comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione
delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo,
il 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere
temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall' art. 45, e'
determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura
forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva:
Classi I, II e I III minima lire 20.000 massima lire 50.000;
Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;
b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad
un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva
minima lire 10.000 massima lire 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento
per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le
occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta
giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a no vanta giorni: 30 per
cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta gi orni e fino a 180
giorni: 50 per cento;
3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.(9)
---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63)
che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e
seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio'
destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti
assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee
del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita'
agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche
effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la
rispettiva tassa;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un
ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale
la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree
pubbliche non e' dovuta."
omissis
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ULTERIORI NORME APPLICABILI
D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.” (Art. 2)
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno.” (Art. 5)
Decreto Legislativo 01 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni Elettroniche.”
(Art. 1 Definizioni lettera dd) reti di comunicazione elettronica)
* * *
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Fto FRANCESCO VILLA
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Fto CODELUPPI LELLA
====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125, D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che in data odierna ……………………......……..........:
- la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124, 1°co., D.Lgs. 267/20 00;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi
====================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il presidente
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Lella Codeluppi
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario dell’unione, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art.
124,
1° co., D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
…………………………………………… dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art.
134, 3° co., D.Lgs. 267/2000).
lì, .........................................
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi
====================================================================
Per copia conforme.
Lì, ......................................
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Lella Codeluppi