approvazione regolamento installazione reti ed impianti di
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approvazione regolamento installazione reti ed impianti di
Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 COPIA UNIONE TERRA DI MEZZO (provincia di Reggio Emilia) Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE Tel 0522 918500 – fax 0522 917302 DELIBERAZIONE N. 22 DEL 27/09/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INSTALLAZIONE RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– L’anno 2013, addì 27 del mese di settembre alle ore 19.00 in Cadelbosco di Sopra, sede dell’unione, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il consiglio dell’unione, per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. Al momento dell’appello risultano presenti n. 9 consiglieri e precisamente: Presenti IORI GIANLUCA Scrutatore MORABITO ROBERTO Consigliere SCIALOIA NICOLA Consigliere CAFFARRI ETTORE Consigliere VILLA FRANCESCO Presidente del Consiglio GALLI DANIELE Consigliere CAVALCHI SILVANA Presidente dell’Unione CASOLI FABRIZIO Scrutatore GUATTERI CARLA Scrutatore Totale presenti: 9 Assenti MUSSINI RENZO Consigliere Totale assenti: 1 Assiste il Segretario dell’unione Dott.ssa. CODELUPPI LELLA. Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLA FRANCESCO in qualità di Presidente del consiglio dell’unione, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. Assessori presenti: CASALI PAOLA, BOTTAZZI MAURIZIO. Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Rientra il consigliere Gianluca Iori. I presenti sono 9. IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE UDITI gli interventi riportati in allegato; UDITA l’illustrazione della responsabile dell’area tecnica, arch. Mariagrazia Gazzani; VISTO l’Art. 2 “Banda larga” del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, tra l’altro, in materia di “… interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica…”: - che l’impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata (“operatore”) abbia la “… facolta' di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici.” e che “Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori,…” concordino “… un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice.”; - che nei casi sopra richiamati resti “… salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [AGCOM] dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.” e che “All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni…” competa “… altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.”; - che l’operatore della comunicazione presenti “… almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, ..” “… allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia [D.I.A.], accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente.” e che “Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato,..” indichi “…le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.”; - che “Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.” e che “Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.” - che fatte “Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.”; CONSIDERATO: - che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [ AGCOM ] ha approvato con proprio atto deliberativo n. 622/11/CONS nella seduta del 22 novembre 2011 il “Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture” ; - che al Capo II “Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica” di detto atto deliberativo AGCOM, all’Art. 4 “Diritti di passaggio ed accesso alle infrastrutture esistenti” si dispone al comma 1 che “Gli enti pubblici, inclusi gli organismi di diritto pubblico e i concessionari pubblici titolari di reti viarie, ferroviarie, elettriche o, comunque, di reti atte alla realizzazione di reti dorsali, entro 4 mesi dall’adozione del presente Regolamento, redigono e pubblicano le procedure e le condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti.” e si indicano nel medesimo comma una serie di elementi da includere nelle procedure e condizioni che si andranno ad adottare; CONSIDERATO altresì: - che nessuno dei Comuni dell’Unione è dotato, in attuazione della normativa sopra sintetizzata, di “…procedure e condizioni per la realizzazione, sul suolo da essi gestito, di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti.”; - che con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno conferito all’Unione “TERRA DI MEZZO”, che con proprie deliberazioni consiliari le ha accettate, numerose funzioni inerenti i rispettivi servizi tecnici ed in particolare quelle relative ai lavori pubblici, alla gestione del verde, alla manutenzione ordinaria, straordinaria nonchè gestione dei rispettivi patrimoni; RITENUTO di approvare, in attuazione della normativa citata in premessa, un apposito “Regolamento Installazione Reti ed Impianti di Comunicazione Elettronica” applicabile all’ambito territoriale dell’Unione Terra di Mezzo e relative infrastrutture comunali esistenti, nel testo allegato, composto di numero 27 articoli ed appendice (riferimenti legislativi), frutto di elaborazione congiunta e condivisa dei competenti Servizi Tecnici dell’Unione e dei tre Comuni dell’Unione; VISTO il parere di conformità alle norme espresso in data 22/4/2013 dal Revisore dei conti sulla proposta di regolamento, ai sensi dell’art.239 del TUEL; Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, approvato con D.Lgs. 267/2000 t.v.: - favorevole, dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; - favorevole, dal Responsabile dell’area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: presenti n.8 (esce al momento del voto il consigliere Gianluca Iori), voti favorevoli n.8; D E L I B E R A 1. DI approvare il “regolamento installazione reti ed impianti di comunicazione elettronica” ai sensi dell’Art. 4 c. 1 Deliberazione 22 novembre 2011 AGCOM 622/11/CONS e dell’Art. 2 D.L. 25 Giugno 2008, n, n. 112 – L. 06 Agosto 2008, n. 133, composto di n. 27 articoli ed appendice (riferimenti legislativi), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 ALLEGATO REGOLAMENTO INSTALLAZIONE RETI ed IMPIANTI di COMUNICAZIONE ELETTRONICA Art. 4 c. 1 – Deliberazione 22 nov. 2011 AGCOM 622/11/CONS Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture Art. 2 “Banda larga” D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 - L. 06 Agosto 2008, n. 133 Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 INDICE . Art. 1 - Finalità . Art. 2 - Definizioni . Art. 3 - Ambito di applicazione . Art. 4 - Normativa di riferimento . Art. 5 - Ente di riferimento e procedura autorizzativa . Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica . Art. 7 - Zone in cui è vietata l’installazione di reti di comunicazione elettronica . Art. 8 - Zone in cui è consentita l’installazione di reti di c.e. solo a particolari condizioni . Art. 9 - Zone in cui è sempre consentita l’installazione di reti di comunicazione elettronica . Art. 10 - Infrastrutture civili utilizzabili . Art. 11 - Infrastrutture civili non utilizzabili . Art. 12 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di passaggio dei nuovi cavidotti . Art. 13 - Modalità di esercizio e limiti dei diritti di accesso ed uso infrastrutture esistenti . Art. 14 - Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso . Art. 15 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture . Art. 16 - Spazio da riservare nelle infrastrutture all’Unione per fini istituzionali . Art. 17 - Diniego di passaggio e / o utilizzo cavidotti . Art. 18 - Permessi di scavo / manomissione suolo . Art. 19 - Condizioni regolanti il rapporto tra l’ente e l’operatore . Art. 20 - Oneri . Art. 21 - Oneri manutentivi . Art. 22 - Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti . Art. 23 - Istruzioni tecniche per l’uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP . Art. 24 - Vigilanza sui lavori e collaudi . Art. 25 - Danni e penali . Art. 26 - Occupazioni abusive . Art. 27 - Entrata in vigore e Norme finali APPENDICE: [*Note ] Riferimenti legislativi Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 “REGOLAMENTO INSTALLAZIONE RETI ed IMPIANTI di COMUNICAZIONE ELETTRONICA” Art. 4 c. 1 – Deliberazione AGCOM 622/11/CONS [ Art. 2 “Banda larga” D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 - L. 06 Agosto 2008, n. 133 ] Art. 1 Finalità Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina le condizioni per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l’accesso a quelle esistenti di proprietà dei Comuni dell’UNIONE TERRA DI MEZZO – BAGNOLO IN PIANO, CADELBOSCO DI SOPRA e CASTELNOVO DI SOTTO (di seguito “Comuni dell’Unione”) da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell’ambito territoriale dell’Unione Terra di Mezzo (di seguito “Unione”). Art. 2 Definizioni Ai sensi del “Regolamento” e, conformemente alla Deliberazione AGCOM n. 622/11/CONS del 22 Novembre 2011, si definiscono: a) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: - agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; - all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; - ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; - ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; - alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; - ai sistemi di accesso condizionato per servizi di televisione digitale; - ai servizi di rete privata virtuale; b) codice: il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259; c) condivisione: termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso la verticale di palazzo), con possibile concorrenza di proprietà e centri di responsabilità; d) coubicazione / colocazione: sinonimi che consistono nella condivisione di uno spazio da parte di più soggetti, che possono non avere alcuna relazione commerciale tra loro, per alloggiamento di apparati e componenti di rete; e) f) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata; reti di comunicazione elettronica (c.e.): i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente da tipo di informazione trasportato; g) rete dorsale: rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete locale dell’operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici (anche concessionari) o privati; h) cavedi: strutture impiantistiche per il passaggio di condotti; i) cavidotti: è una tubazione (tipicamente in polietilene) destinata alla protezione dei cavi in installazioni elettriche o telefoniche interrate; j ) condotto: componente fisica che consente la canalizzazione, l’alloggio e la protezione di uno o più cavi; k) cavo: componente fisica contenente fibre ottiche per telecomunicazioni, sia esso adatto alla posa sotterranea o alla posa su palificata; l) minitrincea: la tecnica della minitrincea che consente l’interramento di cavi in fibra ottica praticando un solco nell’asfalto di 7 – 10 cm di profondità; all’interno di questo scavo è posata l’infrastruttura, costituita da cavi ottici di dimensioni ridotte; successivamente è effettuata una sigillatura mediante materiale bituminoso; le attrezzature impiegate (in particolare il “tagliasfalti”) sono di dimensioni ridotte e consentono di allestire un cantiere in uno spazio estremamente contenuto; m) microtrincea: la tecnica di posa che permette di ridurre al minimo le sezioni di scavo e i tempi di realizzazione; grazie ad appositi macchinari questa tecnica permette di scavare, posare e ripristinare in modo completamente automatico e immediato; n) scavi no-dig : il no-dig rappresenta quel complesso di tecnologie e metodi esecutivi che permettono di installare, risanare o sostituire servizi interrati con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto; o) diritti di passaggio: i diritti di passaggio, scavo e costruzione su terreni, strade e ponti per la posa di cavi in fibra ottica, e, comunque, in via generale e non esaustiva, su ogni altra tipologia di bene immobile atto allo scopo, come pure i diritti per la costruzione ed il mantenimento di palificazioni; i diritti di passaggio sono conferiti al fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica o ai suoi danti causa sulla base delle vigenti norme funzionali alla rimozione del limite legale all’esercizio del diritto stesso (istanza di autorizzazione, DIA, SCIA, ecc.); p) infrastruttura: l’infrastruttura idonea alla posa di cavi per reti di comunicazione elettronica; può essere costituita da: condotti, tubazioni con relativi pozzetti, all’interno dei quali sono alloggiati cavi e muffole e/o da palificazioni sulle quali vengono posati i cavi, le muffole e tutti i materiali accessori per l’impianto in fibra ottica; q) polifore: manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio di canalizzazioni ovvero insieme di cavidotti; r) tubazione: costituita da un tubo, con i relativi pozzetti di transito e di giunzione, ed un tubo, condiviso dalle parti, da utilizzare quale foro di manovra nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; s) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluri-servizi, percorribili; t) Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Art. 3 Ambito di applicazione Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 1. Le norme del Regolamento si applicano alle infrastrutture ed alle aree di cui è stata conferita la “gestione / manutenzione” all’Unione con Deliberazioni dei rispettivi Consigli dei Comuni dell’Unione stessa. 2. Per le infrastrutture ed aree di proprietà dei Comuni dell’Unione non comprese in quelle di cui al precedente punto 1. si applicano le disposizioni del Comune territorialmente competente, se presenti. Art. 4 Normativa di riferimento Il Regolamento fa riferimento in particolare alla seguente normativa: Dir.P.C.M. 03.03.1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”; D.Lgs 01.08.2003, n. 259 (Titolo II - Capo V in particolare); Art. 2 D.L. 25.06.2008, n. 112 - L. 06.08.2008, n. 133; [ vedi Nota * in APPENDICE ] Delibere AGCOM n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011; Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Art. 5 Ente di riferimento e procedura autorizzativa 1. La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di competenza dell’Unione ai sensi del comma 1. del precedente Art. 3, ed in attuazione del disposto del comma 2. Art. 2 del D.L. 25.06.2008, n. 112 - L. 06.08.2008, n. 133 [ vedi Nota * in APPENDICE ] specifica convenzione di diritto d’uso con annesso disciplinare tecnico è soggetta a di durata massima decennale, in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati ed a condizione non venga compromesso e/o limitato in modo tecnicamente inaccettabile l’esercizio delle attività istituzionali conferite all’Unione stessa. 2. Le valutazioni tecniche preliminari inerenti: . a) gli interventi di cui al precedente comma 1 . b) la posa di nuove reti di comunicazione elettronica che interessano aree di competenza dell’Unione ai sensi del comma 1. del precedente Art. 3 sono effettuate dai competenti Servizi dell’Area tecnica dell’Unione stessa, che ne esaminano la fattibilità tecnica in funzione della situazione impiantistica e dello stato dei luoghi esistente. 3. Per gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica l’operatore dovrà fare riferimento principalmente all’ Art. 2 D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con L. 06.08.2008, n. 133 4. [ vedi Nota * in APPENDICE ] nonché alle altre norme attuative indicate al precedente Art. 4. Per l’esecuzione di lavori in sede stradale l’operatore, oltre a quanto previsto al precedente comma 3. dovrà fare espresso riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda di valutazione tecnica 1. La domanda di valutazione tecnica da sottoporre all’Unione per le proprie valutazioni di competenza dovrà contenere almeno i seguenti elementi, conformemente all’Allegato 13, modello C, del Codice: [ vedi Nota * in APPENDICE ] Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 a) planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, muffole, ecc.) esistenti e da posare; b) particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti; c) relazione illustrativa dell’intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l’analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni; in detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell’intervento progettato alle normative di settore; d) cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici. 2. L’Unione, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni. Art. 7 Zone in cui è vietata l’installazione di reti di c.e. Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 8, non è ammessa la realizzazione di ulteriori nuove infrastrutture per la posa di fibre ottiche nelle aree dei Comuni dell’Unione che sono e/o saranno dotate di specifici cavidotti per telecomunicazioni (infrastrutture predisposte appositamente per il passaggio di reti di comunicazione elettronica – Rif. Dir. P.C.M. 03.03.1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.”). Art. 8 Zone in cui è consentita l’installazione di reti di c.e. solo a particolari condizioni 1. In tutto il territorio dei Comuni dell’Unione è consentita la posa di nuove infrastrutture per reti di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dall’ Area Tecnica dell’Unione in relazione alle aree interessate dagli interventi: a) non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti e con le modalità previsti dal Regolamento; b) non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale quando questo possa compromettere la stabilità del corpo viabile in relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale; in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di arretramento, ad adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, es. ad almeno m 1 (uno)); c) nelle zone nelle quali siano già presenti i cavidotti per telecomunicazioni non sono di norma ammessi: c.1) la realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive; c.2) l’utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazione, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera f); Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 d) per l’installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta f.o. dovranno essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di proprietà dei Comuni dell’Unione; e) per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà dei Comuni dell’Unione dovranno essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali (banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse tecnicamente possibile per la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità comunale e quella provinciale potranno essere utilizzate, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada, tecniche quali il “microtunneling” e la “perforazione teleguidata”, rimanendo comunque ammessi eventuali scavi in minitrincea e/o microtrincea esclusivamente per la realizzazione degli stacchi di utenza e/o di raccordo breve tra pozzetti e linee; f) con il fine di ridurre al minimo la posa di nuovi cavidotti, per la realizzazione degli attraversamenti potranno essere utilizzati, se presenti, quelli della pubblica illuminazione di collegamento tra le diverse linee, qualora gli spazi residui lo consentano; g) nelle more del rifacimento dei cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione non è consentita la posa di fibre ottiche all’interno degli stessi. 2. Restano fermi i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale di competenza, da specifiche normative e dai regolamenti dei Comuni dell’Unione. Art. 9 Zone in cui è sempre consentita l’installazione di reti di c.e. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 7, in tutte le zone di competenza dei Comuni dell’Unione è di norma consentita la posa di nuove reti di comunicazione elettronica in fibra ottica nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni dettate dal Regolamento, dalle norme di settore ed in particolare da quelle richiamate al precedente Art. 4, e fatti salvi i diritti di terzi. Art. 10 Infrastrutture civili utilizzabili 1. Per la posa di reti di comunicazione elettronica di cui ai commi 1. e 2. lettera a) del precedente Art. 5 possono essere utilizzate le seguenti infrastrutture civili realizzate dai Comuni dell’Unione e/o ad essi pervenute quali aree di cessione in sede di urbanizzazione di comparti: - cavidotti impianti illuminazione pubblica: considerata la condizione attuale delle infrastrutture occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione, si potranno collocare un massimo n. 2 (due) cavi a fibra ottica con diametro 16-18 mm; tale condizione costituisce di norma e fatta salva accurata verifica tecnica caso per caso : . il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi ed il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti; . il limite giustificabile alle attività di installazione di reti di comunicazione elettronica pregiudizio per l’attività istituzionale dell’Unione e dei Comuni dell’Unione. senza Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Con l’obiettivo di ridurre gli spazi occupati a parità di numero di fibre utili posate è auspicabile l’impiego di microcavi con guaina in PEAD, ove il loro impiego sia tecnicamente possibile. Non è ammesso l’impiego di microtubi. I cavidotti utilizzabili, ove sono presenti i cavi di alimentazione dei punti luce dell’illuminazione pubblica, sono costituiti di norma da tubazioni (diam. 100 mm) o da tubi di PVC corrugati (diam. 125 mm). 2. L’Unione d’intesa con i rispettivi Comuni dell’Unione individua e rende disponibili periodicamente sul proprio sito web istituzionale l’elenco sintetico di tutte le infrastrutture di competenza che possono ospitare reti di comunicazione elettronica. Per i dettagli tecnici gli operatori potranno rivolgersi direttamente agli Uffici dell’Area Tecnica dell’Unione. Art. 11 Infrastrutture civili non utilizzabili Per ragioni legate al corretto esercizio delle reti tecnologiche di proprietà dei Comuni dell’Unione, le fognature meteorica e nera in esercizio, le tubazioni dell’acquedotto, compresi tutti i manufatti (pozzetti, allacciamenti, ecc.) non possono essere utilizzati per la posa di nuove reti di comunicazione elettronica. Art. 12 Modalità di esercizio e limiti dei diritti di passaggio dei nuovi cavidotti 1. La posa di nuovi cavidotti per reti di comunicazione elettronica e dei relativi manufatti (pozzetti, ecc.) è sottoposta al rispetto di apposito disciplinare tecnico in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati ed a condizione non venga compromesso e/o limitato in modo tecnicamente inaccettabile l’esercizio delle attività istituzionali conferite all’Unione stessa. 2. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato (terzi) trova applicazione la vigente normativa in materia di servitù del Codice Civile, i diritti di passaggio possono essere esercitati previa stipula di specifici accordi con i privati proprietari dei terreni interessati al passaggio delle reti di comunicazione elettronica. Art. 13 Modalità di esercizio e limiti dei diritti di accesso ed uso infrastrutture esistenti L’accesso alle infrastrutture esistenti di cui al precedente Art. 10 è regolato da apposita convenzione ai sensi del precedente Art. 5 commi 1. e 2. lettera a), avuto riguardo dei seguenti limiti di accesso: - cavidotti impianti illuminazione pubblica: è ammessa la posa di n. 1 (uno) cavo in fibra ottica del diametro 16-18 mm costituente rete dorsale di un operatore; - dopo la realizzazione della rete dorsale sopra richiamata sarà effettuata, di concerto con il gestore degli impianti di illuminazione e/o manutentore degli stessi, una ricognizione di eventuali spazi residui assegnabili a terzi secondo il disposto del precedente Art. 10 comma 1. Art. 14 Procedure e condizioni per rinnovare i diritti di accesso ed uso La convenzione di cui ai precedenti Art. 5 commi 1. e 2. lettera a) ed Art. 13 potrà essere rinnovata per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell’operatore interessato e Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 fatto salvo l’eventuale adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali, ….). Art. 15 Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture 1. Le infrastrutture esistenti vengono rese disponibili all’operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, dovranno essere restituite all’Unione e per suo tramite ai Comuni dell’Unione. Sono a carico dell’operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi / collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti i.p.). Alla scadenza della convenzione d’uso e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l’operatore dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con l’Unione; ogni costo relativo resta a carico dell’operatore. 2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali ove sono presenti reti di comunicazione elettronica ed al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi ed interruzioni ai servizi, ciascun Comune dell’Unione, direttamente e/o a mezzo dell’Unione stessa, provvede a rendere edotti della circostanza gli operatori interessati con lettera raccomandata a/r (o forma equipollente), con un preavviso di 90 (novanta) giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e 180 (centoottanta) giorni in caso diverso. Di tanto viene data espressa previsione nella convenzione di cui agli Artt. 5 commi 1. e 2. lettera a), 13 Regolamento. e 19 del presente 3. La comunicazione scritta contiene una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti. Le modifiche alle infrastrutture sono previste solo per validi motivi di ordine tecnico e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. 4. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, l’Unione avrà cura di garantire, per quanto possibile, le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro avanzati per limitare i disagi. Le spese sostenute dagli operatori per la modifica delle proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture dei Comuni dell’Unione, restano a loro [ * vedi APPENDICE ] carico ai sensi dell’Art. 92, c. 7 del codice. A tale proposito la convenzione di cui agli Artt. 5 commi 1. e 2. lettera a), 13 e 19 del presente Regolamento prevede apposita clausola con i tempi tassativi di intervento dell’operatore per la rimozione e/o spostamento della propria rete di comunicazione elettronica. Superati tali termini l’Unione si riserva di procedere all’esecuzione dei lavori con rivalsa sull’operatore e senza che quest’ultimo possa vantare alcunché nei confronti dell’Unione medesima e/o dei Comuni dell’Unione (es. danni, costi di interruzione del servizio, ecc.). Art. 16 Spazio da riservare nelle infrastrutture all’Unione per fini istituzionali Al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi all’interno dei cavidotti i.p. di cui ai precedenti Art. 10 e 13 l’Unione può richiedere all’operatore, gestore utilizzatore dei predetti cavidotti, la riserva di un certo numero di fibre spente per l’espletamento delle attività istituzionali dell’ente. Art. 17 Diniego di passaggio e / o utilizzo cavidotti Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 L’Unione può rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l’accesso alle infrastrutture in gestione / manutenzione di proprietà dei Comuni dell’Unione, ed adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati: a) qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili, intendendosi tali: il limite di capacità di contenimento dei cavidotti come definito al precedente Art. 10, anche tenendo conto delle future esigenze dell’ente e/o del Comune interessato; l’impossibilità di mantenere adeguate distanze da altri sottoservizi risultando così pregiudicato l’esercizio di reti tecnologiche ed impianti relativi e, comunque, nel rispetto delle normative UNI /CEI applicabili; l’interferenza con opere, reti tecnologiche ed impianti progettati dall’Unione e/o dai Comuni dell’Unione nelle aree ove l’operatore intende realizzare la propria rete di comunicazione elettronica (compresi eventuali stacchi di utenza); esecuzione di scavi su strade che sono state asfaltate da meno di 12 (dodici ) mesi. b) qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell’ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio. Art. 18 Permessi di scavo / manomissione suolo 1. La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali in gestione / manutenzione all’Unione è soggetta a nulla osta – disciplinare tecnico dei competenti servizi dell’Area Tecnica dell’Unione stessa, all’eventuale nulla-osta dell’Ente proprietario della strada ed alla conseguente autorizzazione conforme a quanto disposto dal Codice della Strada. 2. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l’obbligo da parte dell’operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni impartite nell’autorizzazione di cui al comma precedente. Art. 19 Condizioni regolanti il rapporto tra l’ente e l’operatore 1. Il rapporto tra l’Unione e l’operatore per l’utilizzo delle infrastrutture di cui all’Art. 5 commi 1 e 2 lettera a) è regolamentato da un’apposita convenzione redatta sulla base di uno schema approvato dalla Giunta dell’Unione. 2. Nel caso di utilizzo di cavidotti IP, tenuto conto che il servizio di illuminazione pubblica è da considerare prevalente rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, …), la convenzione di cui al comma precedente dovrà, tra l’altro, riportare specifica clausola “liberatoria” così formulata: “se per esigenze manutentive alle linee i.p. dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica e/o i microtubi della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all’operatore”. Art. 20 Oneri 1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e all’uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue: Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 a) posando i cavi in fibra ottica nei cavidotti IP esistenti, si va ad “ostacolare” l’operatività della manutenzione del servizio di pubblica illuminazione con maggiori oneri a carico dell’Unione; b) l’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l’accesso ai cavidotti IP, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dall’Unione per la fornitura dell’accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico dell’Unione stessa; c) la misura dell’equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l’utilizzo dei cavidotti IP compete alla Giunta dell’Unione che disporrà in merito con proprio apposito atto deliberativo, partendo da una soglia minima di Euro 0,5 /anno per metro lineare di cavidotto utilizzato, applicabile anche in assenza dell’apposito atto deliberativo sopra richiamato; l’importo dell’equo indennizzo, quantificato dalla Giunta dell’Unione o nella misura minima di cui sopra, potrà essere corrisposto, a richiesta dell’operatore, con le seguenti modalità: 1) versamento in unica soluzione presso la tesoreria dell’Unione nei modi indicati nella convenzione 2) realizzazione e/o manutenzione di opere di urbanizzazione indicate e quantificate concordemente con i competenti Servizi Tecnici dell’Unione, fino ad un valore, IVA esclusa, corrispondente all’equo indennizzo dovuto; d) qualora l’operatore utilizzi un’infrastruttura comunale già predisposta per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica, non dovrà corrispondere alcun onere, ad eccezione di [ * vedi APPENDICE ] quanto previsto dalla normativa vigente e delle spese eventualmente sostenute dall’Unione per la manutenzione dei manufatti (cavidotti, pozzetti, …); e) per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nelle aree di competenza dei Comuni dell’Unione, è dovuto/a al Comune interessato il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) o la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) nella misura prevista dai rispettivi regolamenti comunali in attuazione di quanto previsto dal comma 2. lettera f) dell’Art. 63 D.Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 o del Capo II del D. Leg.vo 15 novembre 1993, n, 507; [ * vedi APPENDICE ] f) sono a carico dell’operatore le spese di sopralluogo e di istruttoria relative al rilascio del nulla-osta e per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese registrazione, ….); g) sono a carico dell’operatore eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie dei cavidotti IP l’operatore, su richiesta dell’Unione, è tenuto ad attivare l’eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell’ente; 2. Possono essere esentate dal pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1. punto b) e limitatamente al C.O.S.A.P di cui al punto e) del medesimo comma, le opere e le reti di comunicazione elettronica per le quali alla scadenza della convenzione di cui al precedente Art. 19 sia prevista la cessione della proprietà al Comune territorialmente competente, secondo Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 espressa previsione contrattuale approvata preliminarmente dal comune stesso con specifico atto deliberativo consiliare. 3. Le convenzioni possono stabilire altresì l’esenzione, anche parziale (quota) e/o temporanea (per un certo periodo di tempo), dal pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1. punto b) per particolari casi, ed in particolare qualora: a) l’operatore assuma l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavidotti assegnati, secondo un piano manutentivo approvato dall’Unione; b) venga ceduto all’Unione un certo numero di fibre spente per le necessità istituzionali dell’ente e/o dei Comuni dell’Unione, che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Art. 21 Oneri manutentivi 1. Sono a carico degli operatori l’ordinaria e la straordinaria manutenzione della propria rete di comunicazione elettronica realizzata, dei manufatti e delle apparecchiature, compresi eventuali canoni dovuti a terzi nonché spese per l’energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparati. 2. Nel caso di cavidotti TLC già predisposti ogni operatore deve procedere alla manutenzione degli spazi di sua competenza. Art. 22 Istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture e reti La realizzazione di nuove infrastrutture destinate ad ospitare reti di comunicazione elettronica dovrà avvenire nel rispetto degli standard tecnici fissati dalla normativa di settore ed in particolare da quella di riferimento di cui al precedente Art. 4 nonché di quanto disposto nel presente regolamento. Art. 23 Istruzioni tecniche per l’uso delle infrastrutture esistenti: cavidotti IP 1. Per ragioni di sicurezza i cavi in fibra ottica dovranno essere del tipo completamente dielettrici in quanto promiscui con le linee di illuminazione pubblica (IP); di norma per ragioni di spazio non sarà possibile proteggere meccanicamente detti cavi (ad es. con un monotubo in polietilene). 2. Nei punti di visibilità della promiscuità tra la rete in fibra ottica e le linee i.p., in particolare all’interno dei pozzetti, i cavi appartenenti alla rete di comunicazione elettronica dovranno, ove tecnicamente possibile, essere entro contenuti un metro prima ed un metro dopo i pozzetti di derivazione i.p., in una tubazione flessibile del tipo “copfelx” od equivalente (semigusci apribili) e comunque sempre adeguatamente segnalati con idonei cartellini e/o targhette di identificazione. 3. Tutte le opere di carattere edile che andranno ad interessare i pozzetti di derivazione i.p. per effettuare raccordi con altre tubazioni/infrastrutture, dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili (es. richiesta di fuori servizio rete i.p. con distacco dell’alimentazione degli impianti, …). 4. I ripristini delle pareti dei pozzetti oggetto di detti interventi dovranno essere eseguite a regola d’arte (es. pareti opportunamente stuccate, …); i pozzetti dovranno inoltre essere lasciati puliti, così come il loro contenuto (muffole di giunzione e di derivazione, cavi elettrici, ecc.). Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 5. I pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti, dovranno essere costruiti a fianco dei cavidotti i.p., con collegamento in derivazione sui pozzetti i.p. più prossimi, avendo cura di eseguire su questi ultimi i ripristini come indicato al precedente punto 4.; resta fermo l’obbligo di mantenere un congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo quanto previsto dalle norme di settore. 6. Per ragioni di sicurezza e di coordinamento l’operatore e/o i suoi aventi causa dovranno comunicare con congruo anticipo all’Unione, al “manutentore” degli impianti i.p. incaricato, ove presente, nonché al Comune territorialmente competente ogni evenienza che comporti un intervento sulla propria rete di comunicazione elettronica in coubicazione. 7. Tutte le lavorazioni che interessano gli impianti i.p. dovranno essere effettuate sotto la supervisione dei competenti servizi tecnici dell’Unione e, ove presente, del “manutentore” incaricato. 8. Gli oneri conseguenti ad eventuali manomissioni della rete i.p., il mancato ripristino delle infrastrutture in essere, la difettosa chiusura dei chiusini i.p. ed ogni altra lavorazione che comporti danni a terzi, saranno da considerare interamente a carico dell’operatore. Art. 24 Vigilanza sui lavori e collaudi 1. L’Unione esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di comunicazione elettronica nonchè di realizzazione delle infrastrutture di posa. 2. Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione elettronica e delle infrastrutture di alloggiamento l’operatore: . dovrà provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto da norme di legge e/o da regolamenti attuativi, tramite professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali; entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni dell’Unione; l’operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti dell’Unione, dei Comuni dell’Unione e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l’opera sia stata collaudata; gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni, delle prove tecnologiche necessarie e di quant’altro occorra per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori; . dovrà fornire all’Unione una documentazione “as built” particolareggiata e georiferita (GaussBoaga) delle opere eseguite in promiscuità con i servizi comunali, in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessaria di maggior dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai sottoservizi esistenti; gli atti autorizzativi riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori. Art. 25 Danni e penali 1. Nel caso di ripristini mal eseguiti alla viabilità, alle aree ed alle infrastrutture manomesse nel corso dei lavori di posa della rete di comunicazione elettronica o nel caso di danni arrecati Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 alle infrastrutture pre-esistenti, l’Unione ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a regola d’arte; se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte verranno addebitate all’operatore e/o ai suoi aventi causa le spese di ripristino. 2. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ed in particolare dal Codice della Strada. Art. 26 Occupazioni abusive 1. Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture di proprietà dei Comuni dell’Unione senza l’assenso preliminare dell’Unione e la conseguente stipula della convenzione di cui al precedente Art. 13. 2. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; l’Unione, accertata l’occupazione abusiva, diffida l’operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell’occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato l’Unione provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell’operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti dell’Unione e dei Comuni dell’Unione e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Art. 27 Entrata in vigore e Norme Finali 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio dell’Unione Terra di Mezzo. 2. Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute è di competenza della Giunta dell’Unione. *** APPENDICE [* Nota agli Artt. 4 e 5] DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 omissis Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Titolo II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA' Capo I Innovazione Art. 2 Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° ag osto 2003, n. 259. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. 4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pu bblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28) 15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza. ((15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4)). ------------- [ * Nota all’Art. 6 comma 1 ] Allegato 13 (artt. 87 e 88) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle Comunicazioni elettroniche Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 [* Nota all’Art. 15 comma 4.] Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 Art. 92 Servitu' 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine. 7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'. 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito. 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). [ * Nota all’Art. 20 comma 1. lettera b) ] Tali oneri sono previsti, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui gli enti proprietari, i concessionari o gli organismi di diritto pubblico titolari di reti o infrastrutture sostengano spese per la realizzazione di infrastrutture quali cavedi multi-servizi, condotti o, comunque, cavidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni o per opere connesse a tale finalità, per le opere di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture o aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi, conseguenti il conferimento dei diritti di passaggio e/o accesso ed uso delle infrastrutture esistenti, e per il ripristino a regola d’arte delle aree medesime. Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 [ * Nota all’Art. 20 comma 1. lettera C) ] Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n, 446 Art. 63 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione; d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato ((di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori)). Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n, 446 Capo II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 38. Oggetto della tassa Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 omissis Art. 39. Soggetti attivi e passivi omissis Art. 40. Regolamento e tariffe omissis Art. 41. Revoca di concessioni o autorizzazioni omissis Art. 42. Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa omissis Art. 43. Classificazione dei comuni omissis Art. 44. Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie omissis Art. 45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe omissis Art. 46. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47. 2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.((9)) Art. 47. Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2. 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione; b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione. 2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. (( I comuni e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualita' pregresse )). 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000. 4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. 5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall' art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime: a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva: Classi I, II e I III minima lire 20.000 massima lire 50.000; Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000; b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva minima lire 10.000 massima lire 30.000. La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a no vanta giorni: 30 per cento; 2) occupazioni di durata superiore a novanta gi orni e fino a 180 giorni: 50 per cento; 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.(9) ---------------AGGIORNAMENTO (9) La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili; b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati; c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani; d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa; e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta." omissis -------------------------------- Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 ULTERIORI NORME APPLICABILI D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.” (Art. 2) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.” (Art. 5) Decreto Legislativo 01 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni Elettroniche.” (Art. 1 Definizioni lettera dd) reti di comunicazione elettronica) * * * Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Fto FRANCESCO VILLA IL SEGRETARIO DELL’UNIONE Fto CODELUPPI LELLA ==================================================================== REFERTO DI PUBBLICAZIONE (artt. 124 e 125, D.Lgs. 267/2000) Si certifica che in data odierna ……………………......……..........: - la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1°co., D.Lgs. 267/20 00; IL SEGRETARIO DELL’UNIONE Fto Dott.ssa Lella Codeluppi ==================================================================== Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, .................... Visto: Il presidente IL SEGRETARIO DELL’UNIONE Lella Codeluppi Deliberazione C.U. nr. 22 del 27/09/2013 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs. 267/2000) Il sottoscritto Segretario dell’unione, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA CHE la presente deliberazione: E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° co., D.Lgs. 267/2000, senza reclami. CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………………… dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° co., D.Lgs. 267/2000). lì, ......................................... IL SEGRETARIO DELL’UNIONE Fto Dott.ssa Lella Codeluppi ==================================================================== Per copia conforme. Lì, ...................................... IL SEGRETARIO DELL’UNIONE Dott.ssa Lella Codeluppi