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SERIE GENERALE
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post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma
Anno 156° - Numero 102
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
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DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
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La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
PA R T E P R I M A
Roma - Martedì, 5 maggio 2015
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SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 2015.
LEGGE 23 aprile 2015, n. 49.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il
17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. (15G00062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario. (15A03307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 2015.
1
LEGGE 28 aprile 2015, n. 50.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto
a Roma il 6 febbraio 2010. (15G00064) . . . . . . . Pag.
Scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro e nomina del commissario straordinario. (15A03308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2015.
7
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel
territorio della provincia di Foggia. (15A03329) Pag. 13
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 aprile 2015.
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof.
Claudio DE VINCENTI. (15A03458) . . . . . . . . . Pag. 14
Serie generale - n. 102
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cupromet
SC». (15A03204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27
DECRETO 16 febbraio 2015.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2015.
Delibera dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del giorno 25 aprile 2015
che ha interessato il territorio della Repubblica
Federale democratica del Nepal. (15A03395) . . Pag. 15
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Label 70
DF». (15A03205). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31
DECRETO 16 febbraio 2015.
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell’economia
e delle finanze
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Silbot
F». (15A03206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ermes
Duo». (15A03207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38
DECRETO 23 aprile 2015.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero
coupon», con decorrenza 26 febbraio 2015 e
scadenza 26 febbraio 2017, quinta e sesta tranche. (15A03379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poltiglia 20
DF». (15A03208). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
DECRETO 27 aprile 2015.
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali
0,70%, con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020, prima e seconda tranche. (15A03378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETO 10 marzo 2015.
Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo
- anno 2015. (15A03240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Ministero
dello sviluppo economico
DECRETO 23 giugno 2014.
Ammissione al finanziamento del progetto di
cooperazione internazionale «Programma AAL
HEREIAM». (Decreto n. 2113). (15A03209) . . . Pag. 18
DECRETO 8 gennaio 2015.
Ammissione al finanziamento al progetto di
cooperazione internazionale «InCure». (Decreto
n. 10). (15A03210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21
Ministero della salute
DECRETO 31 marzo 2015.
Scioglimento della «C.L.B. Impianti società
cooperativa», in Anzi e nomina del commissario
liquidatore. (15A03231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56
DECRETO 31 marzo 2015.
Scioglimento della «Cooperativa edile Apricena 2 - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. (15A03232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Welter MZ
WG». (15A03203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24
DECRETO 1° aprile 2015.
Approvazione delle modifiche allo statuto RAI
- Radiotelevisione italiana S.p.A. (15A03331) . . Pag. 57
— II —
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Serie generale - n. 102
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETO 16 aprile 2015.
Nomina di un componente del collegio commissariale delle società del Gruppo Ittierre, in
amministrazione straordinaria. (15A03349) . . . Pag. 58
Agenzia italiana del farmaco
DETERMINA 20 aprile 2015.
Classificazione del medicinale per uso umano
«Remsima», ai sensi dell’articolo 12, comma 5,
della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina
n. 454/2015). (15A03294) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65
Presidenza
del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2015.
DETERMINA 20 aprile 2015.
Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della regione Autonoma
Valle d’Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile
2013 interessa il versante nord-occidentale del
Mont de la Saxe nel territorio del comune di
Courmayeur. (Ordinanza n. 235). (15A03228) Pag. 59
Rettifica e corrigendum della determina
n. 203 del 25 febbraio 2015 nella denominazione del medicinale per uso umano «Ketoconazolo
HRA». (Determina n. 460/2015). (15A03295) . . Pag. 67
DETERMINA 20 aprile 2015.
Classificazione dei medicinali per uso umano
«Advate», «Cholib» e «Lyrica», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012
n. 189, approvati con procedura centralizzata.
(Determina n. 459/2015). (15A03296) . . . . . . . . . Pag. 68
ORDINANZA 22 aprile 2015.
Ordinanza di protezione civile per favorire
e regolare il subentro della regione Abruzzo
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed
il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 234). (15A03239) . Pag. 60
DETERMINA 20 aprile 2015.
Classificazione del medicinale per uso umano «Rasagilina Ratiopharm», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012
n. 189, approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 452/2015). (15A03297) . . . . . . . . . Pag. 74
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
ORDINANZA 22 aprile 2015.
DELIBERA 20 aprile 2015.
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione
di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei
giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza
n. 237). (15A03330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62
Valutazione di idoneità dell’articolo 10 del
CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari - triennio
2014/2016 - contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione,
siglato tra Enav S.p.A. e le Segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,
Uil Trasporti e Ugl Trasporti. (Deliberazione
n. 15/110). (15A03271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 75
ORDINANZA 28 aprile 2015.
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica
del Nepal in conseguenza dell’evento sismico
verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 244). (15A03396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63
Agenzia italiana del farmaco
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Miclast». (15A03259). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77
— III —
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Luxazone». (15A03260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano
«Zerinolflu». (15A03261) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Zerinol». (15A03262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio dei medicinali per uso umano «Neurontin» e «Gabapentin Pfizer». (15A03263) . . . . . . . . Pag. 78
Modifica dell’autorizzazione all’immissione
in commercio di taluni medicinali per uso umano. (15A03264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Provigil». (15A03265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sildenafil
Pensa Pharma», con conseguente modifica stampati. (15A03275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 82
Ministero dell’economia
e delle finanze
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 aprile 2015 (15A03390). . . . . . . . . . Pag. 82
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 aprile 2015 (15A03391). . . . . . . . . . Pag. 83
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 aprile 2015 (15A03392). . . . . . . . . . Pag. 83
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 aprile 2015 (15A03393). . . . . . . . . . Pag. 84
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 aprile 2015 (15A03394). . . . . . . . . . Pag. 84
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle». (15A03268) Pag. 80
Autorizzazione all’importazione parallela del
medicinale per uso umano «Pantorc». (15A03269) Pag. 80
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Tomicinofta». (15A03270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 80
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, secondo procedura nazionale, del
medicinale per uso umano «Destrometorfano Bromidrato Zeta», con conseguente modifica stampati. (15A03272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81
Ministero della salute
Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Coliprotec
F4». (15A03200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85
Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Zulvac
SBV». (15A03201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85
Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Equip
WNV». (15A03202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sinafid», con conseguente
modifica stampati. (15A03273) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levofloxacina B. Braun», con conseguente modifica stampati. (15A03274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81
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SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20
Ordini cavallereschi
Conferimento di onorificenze dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (15A03233)
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 23 aprile 2015, n. 49.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina
riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e
tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012
e il 3 settembre 2012.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi
del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere
interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita alla Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 aprile 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA
PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE
DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le
«Parti», hanno convenuto quanto segue.
Art. 1.
Oggetto dell’Accordo
I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare
di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana
nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato
ricevente a svolgere un’attività lavorativa nel territorio di quest’ultimo in conformità con le disposizioni del presente
Accordo.
L’espressione «familiari» del capoverso precedente designa:
I) i coniugi non separati;
II) i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 26 anni;
III) i figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.
Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli
Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.
Art. 2.
Procedura di autorizzazione in Italia
L’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere
un’attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività.
Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio dell’iter della procedura per l’autorizzazione all’iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l’Impiego facenti capo all’Ente Provincia
territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l’Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una
Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare, presente in
Italia, che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della
natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione
alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
Art. 3.
Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina
L’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires invierà una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede
l’autorizzazione ad intraprendere un’attività lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall’Articolo primo, capoverso secondo del
presente Accordo, l’Ambasciata sarà informata dal Ministero che il suddetto familiare è autorizzato ad intraprendere
l’attività lavorativa.
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Art. 4.
Applicabilità della normativa locale
I familiari che hanno ottenuto l’autorizzazione ad intraprendere l’attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza
sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti
costituzionali e legali contemplati nell’ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare
adempia alle norme che regolano l’esercizio di tali attività nello Stato ricevente.
Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o
multilaterali in essere fra i due Stati.
Art. 5.
Immunità
Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità
dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla
giurisdizione civile ed amministrativa e dall’esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa suddetta.
Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio
di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità
presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e
comunque la revoca dell’autorizzazione.
Art. 6.
Limiti all’autorizzazione
L’autorizzazione a svolgere un’attività nello Stato ricevente sarà concessa per un periodo non superiore alla
durata della missione del personale accreditato. L’autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non
sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano
lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia
fiscale e di sicurezza sociale.
L’autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
Art. 7.
Entrata in vigore e denuncia
Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione
della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento
delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si
rendessero necessarie per l’applicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti
contraenti per via diplomatica; la denuncia avrà effetto dalla sua notifica alla controparte.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede.
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2086):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) (Governo Letta-I) il 12 febbraio 2014.
Assegnato alla ÍII Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I (Aff.
costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro).
Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2014 e 31 luglio 2014.
Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014.
Senato della Repubblica (atto n. 1625):
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 ottobre 2014 con pareri delle commissioni 1ª
(Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), e 11ª (Lavoro).
Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l’8 ottobre 2014 e 11 marzo 2015.
Esaminato in Aula e approvato il 15 aprile 2015.
15G00062
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LEGGE 28 aprile 2015, n. 50.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio
2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l’Accordo di collaborazione strategica tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
Serie generale - n. 102
e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall’attività
di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e,
comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per
il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo
dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione
in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione
delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2.
Art. 4.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di
cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui
all’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 620 a decorrere dall’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di
cui all’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei relativi oneri
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 28 aprile 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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Serie generale - n. 102
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Serie generale - n. 102
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Serie generale - n. 102
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Serie generale - n. 102
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1314):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Emma BONINO) (GOVERNO LETTA-I) il 14 febbraio 2014.
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014 con pareri delle commissioni 1ª
(Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità),
13ª (Ambiente), 14ª (Unione Europea).
Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, 1° aprile 2014 e 12 novembre 2014.
Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2014.
Camera dei deputati (atto n. 2752):
Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 2 dicembre 2014 con pareri delle commissioni I
(Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività Produttive), XI (Lavoro),
XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione Europea).
Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, 11 dicembre 2014 e 11 marzo 2015.
Esaminato in Aula il 13 aprile 2015 ed approvato il 22 aprile 2015.
15G00064
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 2015.
Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2.
La dottoressa Maria Luisa Anna Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 17 aprile 2015
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15
e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi
del comune di Capodrise (Caserta);
MATTARELLA
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su
dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non
può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
ALFANO, Ministro dell’interno
ALLEGATO
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è
sciolto.
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Capodrise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal
sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo
dell’ente in data 10 marzo 2015.
Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all’uopo delegato con atto autenticato, hanno
determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento
del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo,
con provvedimento del 12 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Serie generale - n. 102
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco.
Dato a Roma, addì 17 aprile 2015
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di
decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capodrise (Caserta) ed alla nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa
Maria Luisa Anna Fappiano.
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno
Roma, 13 aprile 2015
Il Ministro dell’interno: A LFANO
ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica
15A03307
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 2015.
Scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15
e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi
del comune di Noicattaro (Bari);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da nove consiglieri su
sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
può essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi;
Nel consiglio comunale di Noicattaro (Bari), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal
sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo
dell’ente in data 27 marzo 2015.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di
persona all’uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato
l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di
decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro (Bari) ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa
Maria Padovano.
Roma, 13 aprile 2015
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Il Ministro dell’interno: A LFANO
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
15A03308
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile
2015.
Decreta:
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di
Foggia.
Art. 1.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
21 APRILE 2015
NELLA RIUNIONE DEL
Il consiglio comunale di Noicattaro (Bari) è sciolto.
Art. 2.
La dottoressa Rosa Maria Padovano è nominata
commissario straordinario per la provvisoria gestione
del comune suddetto fino all’insediamento degli organi
ordinari, a norma di legge.
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
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Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della
provincia di Foggia;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che
per intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di
mezzi e poteri straordinari;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 recante:
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi
nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della
provincia di Foggia”,
Vista la nota della regione Puglia del 18 marzo 2015
con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 14 aprile 2015;
Serie generale - n. 102
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 aprile 2015.
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio DE VINCENTI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare
l’articolo 10;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio DE VINCENTI è stato nominato Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di
Segretario del Consiglio dei ministri;
Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario prof. Claudio DE VINCENTI;
Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l’emergenza non può ritenersi
conclusa;
Decreta:
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie,
i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1-bis, della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Art. 1.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di
Foggia.
1. A decorrere dal 10 aprile 2015 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
prof. Claudio DE VINCENTI è delegata la firma dei
decreti, degli atti e i provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di
quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sono anche esclusi gli atti e i
provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 23 aprile 2015
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2015
Il Presidente: R ENZI
15A03329
Il Presidente: R ENZI
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 1138
15A03458
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile
2015.
Delibera dello stato di emergenza in conseguenza
dell’evento sismico del giorno 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica Federale democratica del Nepal.
Serie generale - n. 102
pal ha richiesto l’assistenza della Direzione generale
aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea;
Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 27 e del 28 aprile 2015;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie,
i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, delta citata
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la delibera dello stato di emergenza;
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 APRILE 2015
NELLA RIUNIONE DEL
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152 nei quale si dispone che
agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all’art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che il giorno 25 aprile 2015 il territorio della Repubblica Federale democratica del Nepal
è stato interessato da un evento sismico di magnitudo
7.8;
Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento sismico, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente e imprecisato di
vittime, dispersi e sfollati, la distruzione di numerosi
centri abitati e, per le particolari condizioni morfologiche del territorio, l’isolamento di molte parti del
Paese;
Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica nel territorio centro-occidentale dello Stato del
Nepal, nonché la mancanza di beni di prima necessità
alla popolazione colpita;
Vista la decisione n.1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio con la quale è stato istituito il
Meccanismo unionale di protezione civile;
Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di
protezione civile anche attraverso la realizzazione di
interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in
deroga all’ordinamento giuridico vigente;
Vista la nota dell’Ambasciata del Nepal Neb/Pol/
EU/ECH0/258 del 25 aprile 2015 con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Ne-
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Su proposta del Presidente dei Consiglio dei
ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto espresso in premessa
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 152, è dichiarato, fino al centottantesimo
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato
di emergenza ai sensi dell’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dell’evento simico
verificatosi il giorno 25 aprile 2015 nel territorio della
Repubblica Federale democratica del Nepal.
2. Per l’attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione da effettuare
nella vigenza dello stato di emergenza si provvede,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, anche in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l’attuazione degli interventi necessari per
fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla
presente delibera, sì provvede nel limite massimo di
un milione di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta la necessaria disponibilità.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2015
Il Presidente: R ENZI
15A03395
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2015.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati
di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 26 febbraio 2017, quinta e sesta tranche.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento
sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre
2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e
le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro
a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi
tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso
di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2,
con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti
pubblici già effettuati, a 62.535 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 20 febbraio e 24 marzo 2015,
con i quali è stata disposta l’emissione delle prime quattro
tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon»
(di seguito «CTZ» ), con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una quinta tranche dei predetti
CTZ;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una quinta
tranche di CTZ con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza
27 febbraio 2017. L’emissione della predetta tranche viene
disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti
titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno
2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente
richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente
disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11,00 del giorno 27 aprile 2015, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui
al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità
indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del
5 giugno 2013.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino
alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2015.
Art. 4.
Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione. A
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tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative
partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento
sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Art. 5.
Il 29 aprile 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare,
presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello
Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello
Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di
voto parlamentare 4.1.1), art. 8.
Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre
2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e
le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Art. 6.
L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente
decreto, relativo all’anno finanziario 2017, farà carico ad
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso e
corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
26.2), per l’importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26. 1),
per l’importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione
per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico
al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2015
p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA
15A03379
DECRETO 27 aprile 2015.
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,70%, con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020, prima e
seconda tranche.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro
a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133
dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi
tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso
di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni
per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei
titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2,
con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 24 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti
pubblici già effettuati, a 62.535 milioni di euro;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 0,70%, con godimento 1° maggio
2015 e scadenza 1° maggio 2020;
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Decreta:
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Art. 5.
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una prima
tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,70% con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020. L’emissione
della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di
euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,70%,
pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il
1° novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima
semestralità è pagabile il 1° novembre 2015 e l’ultima il
1° maggio 2020.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti
titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno
2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente
richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente
disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11,00 del giorno 29 aprile 2015, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Il 4 maggio 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale
dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di
aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di
voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse
lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2015
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli
corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo
9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico
al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2015
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui
al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto
del 5 giugno 2013.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino
alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2015.
Art. 4.
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
15A03378
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 23 giugno 2014.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con
corresponsione di dietimi di interesse lordi per 3 giorni. A
tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative
partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Programma AAL HEREIAM». (Decreto
n. 2113).
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito
con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e
in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione di
un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione
del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»
e in particolare le domande presentate ai sensi dell’art. 7 che
disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina comunitaria sugli
aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla
Comunicazione 2006/C 323/01»;
Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio
e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008
relativa alla partecipazione della Comunità a un programma
di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso
l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione programma AAL;
Tenuto conto dell’approvazione della lista dei progetti
selezionati nel bando internazionale AAL;
Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 dai proponenti italiani
partecipanti al programma internazionale AAL e da questa
iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i
relativi esiti istruttori;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale,
per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei
o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l’ammissione a finanziamento del Comitato di cui
all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed
ENIAC e dagli art. 169 AAL ed EUROSTARS del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di
finanziamento ivi previste;
Vista la direttiva del Ministro dell’11 giugno 2009 prot.
n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all’anno
2010-2011, di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;
Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e
successive integrazioni;
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Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1.
Il progetto di ricerca AAL HEREiAM è ammesso agli
interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella
forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda
allegata al presente decreto (Allegato 1).
Art. 2.
1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all’acquisizione della documentazione antimafia di cui
al decreto legislativo n. 159/2011;
2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto
proponente di richiedere una anticipazione per un importo
massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà
essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà
alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo
ammesso e della relativa quota di contributo.
4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR,
in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1
del presente decreto sono determinate complessivamente in
€ 922.750,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica per l’anno 2010-2011;
Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2014
Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e
del Min. lavoro, foglio n. 4191
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ALLEGATO 1
15A03209
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DECRETO 8 gennaio 2015.
Ammissione al finanziamento al progetto di cooperazione internazionale «InCure». (Decreto n. 10).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del
14 luglio 2014) recante nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei
o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento
da parte del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a
valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota n. 2591 del 28 ottobre 2013 «Risorse finanziarie necessarie per la copertura della partecipazione del
MIUR ad iniziative internazionali a valere sul decreto di riparto delle risorse FIRST per l’anno 2013»;
Visto il decreto ministeriale n. 1049 del 19 dicembre 2013, «Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2013»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 3 dicembre 2009 che, nell’ambito Joint Programming Initiative
approvano il lancio della tematica «Cura delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento all’Alzheimer»;
Vista l’Iniziativa di cooperazione internazionale «Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research
(JPND);
Vista la call lanciata il 2 dicembre 2013 nell’ambito della citata iniziativa «European research projects for CrossDisease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases»;
Visto l’avviso integrativo n. prot. 264 del 30 gennaio 2014 pubblicato dal MIUR in data 30 gennaio 2014 che
stabilisce, tra l’altro, i soggetti ammissibili, lo stanziamento complessivo per il finanziamento dei progetti e i costi
eleggibili;
Vista la nota n. prot. 24615 del 29 ottobre 2014, con la quale l’ufficio III della DGIR ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell’ambito della call, indicando i soggetti italiani
meritevoli di finanziamento;
Vista la Proposal Application Form del progetto «Innate Immune Activation in Neurodegenerative Disease», di
seguito «InCure»;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «InCure» figura l’Università di Padova che ha richiesto al
MIUR un finanziamento di importo pari ad Euro 156.000,00;
Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 300.000,00, nella forma del
contributo nella spesa, a valere sulle risorse del FIRST 2013;
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Decreta:
Art. 1.
1. Il progetto di cooperazione internazionale «InCure» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto
(Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2015 e la sua durata
è di 36 mesi.
Art. 2.
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale,
ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità;
pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del
progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o
indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti
come costi ammissibili.
Art. 3.
1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente
in Euro 156.000,00, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l’anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST,
in relazione alle quali. ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo
riguardo alle modalità di rendicontazione.
3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario,
saranno sottoposte, ai fini della loro approvazione, ad una valutazione istruttoria secondo la normativa nazionale.
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPND e dallo scrivente
Ministero.
Art. 4.
1. In favore dell’Università di Padova, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l’anticipazione della agevolazione di cui all’art. 1, nella misura del 100% del contributo ammesso.
2. La Università Padova si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di
contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che
risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.
3. Il MIUR, laddove il beneficiario non osservi le prescrizioni di cui al presente decreto e correlata normativa di
legge e regolamentare, ovvero in caso di mancata realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 1, procederà alla
revoca del finanziamento ed al recupero coattivo delle somme erogate.
4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2015
Il capo del Dipartimento: MANCINI
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 841
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15A03210
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Welter MZ WG».
IL DIRETTORE GENERALE
PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti
che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui
di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante
«Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante
«Autorizzazioni»;
Serie generale - n. 102
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»,
ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale
per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»,
e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE
e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
recante «Adozione del Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Vista la domanda presentata in data 12 dicembre
2014 dall’impresa UPL Italia Srl con sede legale in S.
Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto fitosanitario denominato «Welter MZ WG»
contenente le sostanze attive metalaxyl e mancozeb,
uguale al prodotto di riferimento denominato Cerexil
M DG registrato al n. 10272 con D.D. in data 10 gennaio 2000, modificato successivamente con decreti
di cui l’ultimo in data 30 giugno 2014, dell’Impresa
medesima;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per
— 24 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in
particolare che:
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cerexil M DG registrato al n. 10272;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di
cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di
recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010
di recepimento della direttiva 2010/28/UE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva metalaxyl nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le
sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate
nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2,
comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per
entrambe le sostanze attive;
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011
della Commissione, e all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme
ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e
n. 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo
n. 194/95;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
del prodotto in questione al 31 maggio 2015, data di
scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE)
1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della
Commissione;
Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonchè ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro i termini prescritti da quest’ultimo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto
ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle
Serie generale - n. 102
prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione
del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio»;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino
al 31 maggio 2015, l’Impresa UPL Italia Srl con sede
legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è
autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato WELTER MZ WG con la
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta
allegata al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione
del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200; kg
1 - 5 - 10.
Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso
dallo stabilimento estero: Cerexagri B.V. - Rotterdam
(Olanda).
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento
dell’Impresa: Sti Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 16260.
L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale
il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa
titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per
la classificazione alle condizioni previste dal Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato
del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato
all’impresa interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili
nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it
nella sezione «Banca dati».
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Roma, 16 febbraio 2015
Il direttore generale: RUOCCO
5-5-2015
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Serie generale - n. 102
ALLEGATO
15A03203
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cupromet SC».
IL DIRETTORE GENERALE
PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti
che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui
di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante
«Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante
«Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e
successive modifiche;
Serie generale - n. 102
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»,
ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale
per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»,
e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE
e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
recante «Adozione del Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Vista la domanda presentata in data 24 dicembre
2014 dall’impresa «Sapec Agro Italia Srl» con sede
legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/D, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cupromet
SC» contenente le sostanze attive rame da idrossidi e
metalaxyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Qubic R registrato al n. 14433 con D.D. in data
31 luglio 2009 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 28 febbraio 2013, dell’Impresa «Cheminova Agro Italia», con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in
particolare che:
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Qubic R registrato al n. 14433;
sussiste legittimo accordo tra l’impresa «Sapec Agro Italia» e l’impresa titolare del prodotto di
riferimento;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di
cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009
di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva rame nell’Allegato
I del decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010
di recepimento della direttiva 2010/28/CE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva metalaxyl nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le
sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata
nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2,
comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per
entrambe le sostanze attive;
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011
della Commissione, e all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme
ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e
n. 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo
n. 194/95;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
del prodotto in questione al 30 giugno 2020, data di
scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE)
1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della
Commissione;
Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonchè ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro i termini prescritti da quest’ultimo;
Serie generale - n. 102
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto
ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle
prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione
del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio»;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino
al 30 giugno 2020 l’Impresa «Sapec Agro Italia Srl»
con sede legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/D,
è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato CUPROMET SC con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione
del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2
- 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25.
Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso
dallo stabilimento estero: Sapec Agro S.A. - Setubal
(Portogallo).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 16254.
L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale
il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa
titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per
la classificazione alle condizioni previste dal Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato
del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del
Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai prodotti fitosanitari e comunicato all’impresa
interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili
nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it
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Roma, 16 febbraio 2015
Il direttore generale: RUOCCO
5-5-2015
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Serie generale - n. 102
ALLEGATO
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5-5-2015
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15A03204
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Serie generale - n. 102
5-5-2015
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Serie generale - n. 102
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Label 70 DF».
IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati
prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi”;
Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2014 dall’impresa Adama Deutschland GmbH, con sede legale
in Edmunde –Rumpler -Strasse,6 – D-51149 Köln, Germania, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato LABEL 70 DF, contenete la sostanza attiva metribuzin, uguale al
prodotto di riferimento denominato Feinzin70 DF registrato al n. 14058 con D.D. in data 17 gennaio 2012, dell’impresa medesima;
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Feinzin 70 DF registrato al n. 14058;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui
all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva metribuzin, nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione
del 23 aprile 2007;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza
attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato
VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all’Allegato III;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto
di riferimento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese
a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l’impresa Adama Deutschland GmbH,
con sede legale in Edmunde –Rumpler -Strasse,6 – D-51149 Köln, Germania, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LABEL 70 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta
allegata al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze
attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 – 500; Kg 1.
Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’ Impresa estera:
Adama Agan Ltd – Ashdod 77102, Israele,
nonchè confezionato presso lo stabilimento Chemark Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria.
Il prodotto suddetto è registrato al n. 16259.
L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è
corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione
alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del
14 gennaio 2014.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai Prodotti
Fitosanitari del portale www.salute.gov.it
Roma, 16 febbraio 2015
Il direttore generale: RUOCCO
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
ALLEGATO
15A03205
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Silbot F».
IL DIRETTORE GENERALE
PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti
che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui
di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante
«Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante
«Autorizzazioni»;
Serie generale - n. 102
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»,
ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale
per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»,
e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE
e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
recante «Adozione del Piano di azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Vista la domanda presentata in data 15 dicembre
2014 dall’impresa Adama Makteshim Ltd, rappresentata in Italia dall’Impresa Adama Italia Srl, con sede
legale in Grassobbio (BG), via Zanica, 19, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SILBOT F,
contenete le sostanze attive dimetomorph e folpet,
uguale al prodotto di riferimento denominato Quantum F registrato al n. 13298 con D.D. in data 26 lu-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
glio 2011, modificato successivamente con decreti
di cui l’ultimo in data 5 agosto 2013, dell’Impresa
medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti
per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e
in particolare che
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Quantum F registrato al n. 13298;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di
cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione
della sostanza attiva folpet nell’Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della
Commissione del 7 febbraio 2007;
Serie generale - n. 102
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al
30 settembre 2017, l’impresa Adama Makteshim Ltd,
rappresentata in Italia dall’Impresa Adama Italia Srl,
con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica, 19,
è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato SILBOT F con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata
al presente decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione
del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 –
500; kg 1 – 5 – 10 – 20 - 25.
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento
dell’impresa:
Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva dimetomorf, nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE
della Commissione del 23 aprile 2007;
Sti Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA),
nonché confezionato presso lo stabilimento dell’Impresa Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO).
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata
abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le
sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata
nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Adama Makteshim Ltd – P.O.B. 60 Beer Sheva
(Israele).
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2,
comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per
entrambe le sostanze attive componenti;
Considerato altresì che il prodotto di riferimento è
stato valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di
un fascicolo conforme all’Allegato III;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al
prodotto di riferimento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto
ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle
prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione
del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio».
Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo
stabilimento dell’impresa:
Il prodotto suddetto è registrato al n. 16258.
L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale
il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa
titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per
la classificazione alle condizioni previste dal Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato
del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato
all’Impresa interessata.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili
nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it
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Roma, 16 febbraio 2015
Il direttore generale: RUOCCO
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Serie generale - n. 102
ALLEGATO
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15A03206
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Serie generale - n. 102
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ermes Duo».
Serie generale - n. 102
1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante
“Ripartizione delle competenze” e l’art. 119 recante
“Autorizzazioni”;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e
successive modifiche;
IL DIRETTORE GENERALE
PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti
che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui
di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112,
concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183”
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”,
ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale
per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”,
e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE
e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
recante “Adozione del Piano di azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
Vista la domanda presentata in data 11 novembre
2014 dall’impresa Cheminova Deutschland GmbH
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
& Co. KG., con sede legale in Stader Elbstrasse,
D-21683 Stade (Germania), intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato ERMES DUO, contenente le
sostanze attive propoxycarbazone-sodium, iodosulfuron –methyle-sodium e l’antidoto agronomico mefenpyr diethyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Miscanti duo registrato al n. 14770 con D.D. in
data 21 dicembre 2011, dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti
per l’applicazione dell’art. 10 del citato Decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e
in particolare che
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Miscanti duo registrato al n. 14770;
Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004
di recepimento della direttiva 2003/84/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva iodosulfuromethyl sodium nell’Allegato I del decreto legislativo
194/95;
Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di
recepimento della direttiva 2003/91/CE relativa
all’iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazonesodium nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono approvate ai sensi
del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al
Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario
l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste
dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;
Considerato altresì che il prodotto di riferimento
è stato valutato secondo i principi uniformi di cui
all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla
base di un fascicolo conforme all’Allegato III;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
al 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;
Serie generale - n. 102
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al
31 gennaio 2017, l’impresa Cheminova Deutschland
GmbH & Co. KG, con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), è autorizzata ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERMES DUO con la composizione e alle
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente
decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione e di quello di
riferimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive e l’antidoto agronomico componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg
0,33 - 0,66 - 1 - 1,5.
Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo
stabilimento delle Imprese estere:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG., Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania),
Bayer CropScience AG – Industrial Park Hoechst, D-65926, Francoforte sul Meno (Germania).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 16216.
L’etichetta allegata al presente decreto, con la
quale il prodotto fitosanitario deve essere posto
in commercio, è corrispondente a quella proposta
dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg.1272/2008, secondo quanto indicato nel
Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio
2014.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M.
9 luglio 1999;
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Roma, 16 febbraio 2015
Il direttore generale: RUOCCO
5-5-2015
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Serie generale - n. 102
ALLEGATO
15A03207
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5-5-2015
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DECRETO 16 febbraio 2015.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poltiglia 20 DF».
IL DIRETTORE GENERALE
PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti
che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui
di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/
CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112,
concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante
“Ripartizione delle competenze” e l’art. 119 recante
“Autorizzazioni”;
Serie generale - n. 102
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183”
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”,
ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale
per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”,
e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE
e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
recante “Adozione del Piano di azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2014 dall’impresa Isagro SpA, con sede legale
in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato Poltiglia Chemia, successivamente ri-denominato POLTIGLIA 20 DF, contenente la sostanza attiva rame, uguale al prodotto di
riferimento denominato Poltiglia Caffaro 20 DF New
registrato al n. 7401 con D.D. in data 2 febbraio 1988,
modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 24 gennaio 2012, dell’Impresa medesima;
— 41 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa
dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti
per l’applicazione dell’art. 10 del citato Decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e
in particolare che
il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al
n. 7401;
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di
cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009
di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa
all’iscrizione dei composti del rame nell’Allegato I
del decreto legislativo 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata
sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto
la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata
nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario
l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste
dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresì che il prodotto dovrà essere
rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del
decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE)
n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto
legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione
del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data
di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento
(UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011
della Commissione;
Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n. 545/2011, nonchè ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest’ultimo;
Serie generale - n. 102
all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino
al 30 novembre 2016, l’Impresa Isagro SpA, con sede
legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POLTIGLIA 20 DF con la composizione e alle
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente
decreto.
È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,125
- 0,15 - 0,16 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7
- 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22,5 - 25.
Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle
Imprese:
Isagro SpA - Adria Cavanella Po (RO),
Isagro SpA - Aprilia (Latina).
Il prodotto suddetto è registrato al n. 16228
Sono approvate quale parte integrante del presente
decreto le etichette allegate con le quali il prodotto
deve essere posto in commercio.
Relativamente all’etichetta classificata alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, essa è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare
per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dallo stesso Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato
del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai
Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative
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Roma, 16 febbraio 2015
Il direttore generale: RUOCCO
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Serie generale - n. 102
ALLEGATO
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5-5-2015
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15A03208
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Serie generale - n. 102
5-5-2015
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 marzo 2015.
Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo - anno
2015.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per
il pagamento di premi di assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante a fronte del rischio di
perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza
ambientale;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27
concernente, tra l’altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l’art. 28, concernente
gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli
Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi
e delle crisi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l’art. 4 che
stabilisce procedure, modalità e termini per l’adozione
del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014,
pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale
a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali
2014 – 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015,
foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo
III riguardante la gestione dei rischio;
Considerato il Programma nazionale di sviluppo
rurale presentato alla Commissione europea in data
22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l’altro, dell’art. 49
- assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE)
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del
17 dicembre 2013;
Serie generale - n. 102
Considerato in particolare il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all’allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;
Considerate le richieste pervenute da parte della regione Piemonte in data 20 novembre 2014, della regione Liguria in data 24 novembre 2014, della regione
Lombardia in data 20 novembre 2014, della regione
Emilia Romagna in data 26 novembre 2014, della regione Marche in data 26 novembre 2014, della regione Umbria in data 25 novembre 2014, della regione
Lazio in data 26 novembre 2014, della regione Puglia
in data 13 novembre 2014, della regione Sardegna in
data 1° dicembre 2014;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di
difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e
dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;
Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e unionale;
Ritenuto, altresì, necessario indirizzare l’aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi
delle imprese agricole e favorire un ampliamento delle
imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del
19 febbraio 2015;
Decreta:
Art. 1.
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi
e garanzie assicurabili
1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2015,
ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
e successive modifiche, in attuazione dell’art. 37 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del Regolamento
(UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1 al
presente decreto.
Art. 2.
Determinazione dei valori assicurabili
1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi
per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici
colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle
strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi
unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3,
e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 102/2004.
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2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali
devono essere contenuti nel limite della produzione
media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE)
702, della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2,
comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015
richiamato in premessa.
Art. 3.
Combinazioni dei rischi assicurabili
1. Nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie
colturali delle specie vegetali indicate all’allegato 1,
punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. Le coperture assicurative che coprono la mancata
resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l’insieme delle avversità
elencate all’allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali
+ avversità di frequenza + avversità accessorie);
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di
frequenza);
c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di
frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità
accessorie;
d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1. (Avversità
catastrofali).
3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità
atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono
essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi
parassitari elencati all’allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purchè siano conformi alle disposizioni di cui all’art. 26
del Regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata, ad eccezione delle tipologie
di polizze senza soglia di danno di cui al successivo
art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del
danno dovrà essere effettuata unicamente al momento
della raccolta come differenzatra resa effettiva e resa
assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della
compromissione della qualità.
5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità
elencate all’allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono
coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.
6. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate
all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da
altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili
unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le
Serie generale - n. 102
epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata,
cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui
all’allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1 punto 1.8
possono coprire anche per le diminuzioni di reddito
dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
9. La copertura assicurativa è riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura
o allevamento.
10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio
di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità
di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è
consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per
l’intero prodotto/comune.
Art. 4.
Contenuti del contratto assicurativo
e altre informazioni
1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l’altro
riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore
assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio,
la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative
non agevolate per la copertura della parte di rischio a
totale carico del produttore, richiamate all’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e
al comma 1 dell’articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato
della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori
e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono
al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze
integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12.
3. L’esistenza di polizze integrative non agevolate
non segnalate nei certificati delle polizze agevolate,
ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo
di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati
riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che
hanno preso in carico i rischi.
5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui
all’allegato B lettera b) del decreto ministeriale
12 gennaio 2015 citato in premessa, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive,
ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini
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Serie generale - n. 102
del calcolo del contributo: prodotto, soglia, tipologia
di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.
lettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti
nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa,
di seguito indicate:
Art. 5.
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro
il 31 marzo;
Determinazione del contributo
e aliquote massime concedibili
b) per le colture permanenti entro il 31 marzo;
1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari
al minor valore risultante dal confronto tra la spesa
premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall’ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa
premi risultante dal certificato di polizza.
2. Nell’allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
3. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà
contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative,
quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed
il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato nelle
premesse, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ed il decreto ministeriale
12 gennaio 2015 citato nelle premesse.
4. Le percentuali contributive massime sui premi
assicurativi, da applicare secondo quanto previsto
nell’allegato 3 del presente decreto e tenuto conto
delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario
sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze con soglia di danno, relative a
1) colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni
parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3,
commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa
ammessa;
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50%
della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque
causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa
ammessa.
c) per le colture a ciclo primaverile entro il
31 maggio;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.
Art. 7.
Modifiche al Piano
1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nonché alle Regioni, possono essere apportate modifiche
o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente
provvedimento, tese esclusivamente a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di
sviluppo rurale, sia in esito alle Osservazioni della
Commissione ai fini dell’approvazione definitiva del
programma che successivamente, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali
esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.
Art. 8.
Norme transitorie
1. In considerazione dei tempi necessari per implementare il Sistema di gestione dei rischi di cui
all’art. 11 del decreto ministeriale decreto 12 gennaio
2015, solo per l’anno 2015, il termine del 31 marzo di
cui all’art. 6, lettere a) e b) è posticipato al 20 aprile.
2. Solo per l’anno 2015, alla combinazione di rischi
di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), fatti salvi i rischi
minimi previsti, può essere aggiunto anche il rischio
gelo e brina. In questo caso non si applica la clausola
di salvaguardia di cui all’allegato 3 – Colture – punto
2.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6.
Roma, 10 marzo 2015
Termini di sottoscrizione delle polizze
Il Ministro: M ARTINA
1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze
assicurative singole ed i certificati per le polizze col-
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1192
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1.1
ALLEGATO 1
PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI
CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO ALIMENTARE
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
FINOCCHI
FRAGOLE
INSALATE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO
RAVANELLO
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINA
LEGUMINOSE
ARACHIDE
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI
1.2
Serie generale - n. 102
FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO
LOIETTO
SULLA
TRIFOGLIO
LUPINELLA
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
ERBACEE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA ZUCCHERO
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D’INDIA
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
Segue FRUTTICOLE VARIE
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE
FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO
ORNAMENTALI
PIANTE FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE ERBACEE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
Arbusti
Erbacee perenni
Piante da fiore
Palme
Rampicanti
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Rosai
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN
PIENO CAMPO
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI sotto serre e tunnels
PRODUZIONI protette da reti antigrandine
PRODUZIONI protette da impianti antibrina
PRODUZIONI DA SEME
AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI
AL PUNTO 1.1
1.2.1 – Avversità catastrofali
ALLUVIONE
SICCITA’
GELO E BRINA
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1.2.2 Altre avversità
1.2.2.1 Avversità di frequenza
ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI
1.2.2.2 Avversità accessorie
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI
1.8
STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI
IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O
PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete
ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA
1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE
AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3
GRANDINE – TROMBA D’ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO
– FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO (quest’ultimo solamente per impianti di
produzioni arboree e arbustive)
1.5
FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL
PUNTO 1.1
ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
— 49 —
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RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL’ ESCA
OIDIO
MAL DELL’INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)
1.6
INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL
PUNTO 1.1
CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)
1.7
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI
BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI
1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI
Obbligatorie:
AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI
Facoltative:
LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI
— 50 —
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Serie generale - n. 102
1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI
Obbligatorie:
PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA
Facoltative:
PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY
1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI
Obbligatorie:
BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA
Facoltativa:
SCRAPIE
1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI
Obbligatoria:
NEWCASTLE
Facoltative:
INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API
Obbligatorie:
PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA
Facoltative:
VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI
1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI
Obbligatorie:
ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA
Facoltative:
ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA
— 51 —
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Serie generale - n. 102
1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI
Obbligatorie:
MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE
Facoltative:
PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE
DA
PASSALURUS
AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZOONOSI
DERMATOFITOSI
1.8
GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL
PUNTO 1.7
MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO
— 52 —
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ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI
UVA
UVA DA VINO
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA DA TAVOLA
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE
FRUTTA
ACTINIDIA
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
CILIEGE
CILIEGIE PROTETTE
NETTARINE
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
PERE
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese,
washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco
giallo, tarocco scirè, vaniglia)
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)
BERGAMOTTI
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)
MANDARANCE
MANDARANCE PRECOCI
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)
POMPELMI
SATSUMA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D’INDIA
GELSI
LAMPONI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,
MIRTILLI PROTETTI
MIRTILLI
MORE
NESPOLE DEL GIAPPONE
— 53 —
RIBES
UVA SPINA
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHI
GIUGGIOLE
MELAGRANE
AVOCADO
CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO DURO
FRUMENTO TENERO
MIGLIO
ORZO
SEGALE
TRITICALE
FRUMENTO DURO SEME
FRUMENTO TENERO SEME
ORZO SEME
SEGALE DA SEME
RISO
RISO INDICA
MAIS E ALTRE
MAIS DA GRANELLA
MAIS DA SEME
MAIS DOLCE
MAIS DA INSILAGGIO
SORGO
GRANO SARACENO
ORTIVE E ORNAMENTALI
AGLIO
ASPARAGO
BIETA DA COSTA
BIETA LISCIA DA TAGLIO
BROCCOLETTO
BROCCOLO
CARCIOFO
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO VERZA
CAVOLO NERO
CETRIOLI
CIPOLLE
CIPOLLINE
COCOMERI
FINOCCHI
FIORI DI ZUCCHINA
FRAGOLE
FRAGOLE PROTETTE
INSALATE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
PORRO
RADICCHIO
Serie generale - n. 102
5-5-2015
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Serie generale - n. 102
Segue ORTIVE E ORNAMENTALI
Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
RAPA
BARBABIETOLA ROSSA
RAVANELLO
SCALOGNO
SEDANO
SEDANO DA SEME
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINA FIORE
ZUCCHINE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
PISELLI
PISELLI SEME
BARBABIETOLA ROSSA SEME
CAROTA SEME
CAVOLFIORE SEME
CAVOLI SEME
CETRIOLI SEME
CICORIA SEME
CIPOLLA SEME
FINOCCHIO SEME
FAGIOLO SEME
FAGIOLINO SEME
INDIVIA SEME
LATTUGHE SEME
PORRO SEME
RAPA SEME
RAVANELLO SEME
SPINACIO SEME
ZUCCA SEME
ZUCCHINE SEME
ORTICOLE SOTTO SERRA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL
FLORICOLE IN PIENO CAMPO
FLORICOLE SOTTO SERRA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Rampicanti
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Rosai
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
VIVAI DI PIOPPI
VIVAI DI VITI.
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
POMODORI
POMODORO CONCENTRATO
POMODORO DA TAVOLA
POMODORO PELATO
ALTRE INDUSTRIALI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
COLZA
SENAPE
GIRASOLE
SOIA
PATATA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME
COLZA SEME
GIRASOLE SEME
PATATA DA SEME
TABACCO
OLIVE
OLIVE OLIO
OLIVE TAVOLA
VIVAI
ASTONI PIANTE FRUTTO
NESTI DI VITI
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
Arbusti
Erbacee perenni
Piante da fiore
Palme
ALTRE COLTURE
ARACHIDI
CECI
CICERCHIA
FAVINO
FAVINO DA SEME
LENTICCHIE
LUPINI
ERBA MEDICA
ERBA MEDICA SEME
ERBAI GRAMINACEE
ERBAI LEGUMINOSE
ERBAI MISTI
LOIETTO
LOIETTO DA SEME
LUPINELLA
PISELLO PROTEICO
PRATO
PRATO PASCOLO
SULLA
TRIFOGLIO
TRIFOGLIO SEME
ERBACEE DA BIOMASSA
ARBOREE DA BIOMASSA
PIOPPO
SUGHERETE
CANAPA
CANAPA DA SEME
LINO
ANICE
ANICE STELLATO
ANICE STELLATO DA SEME
BASILICO
BASILICO DA SEME
CORIANDOLO
CORIANDOLO DA SEME
CRESCIONE DA SEME
LINO DA SEME NON TESSILE
ANETO DA SEME
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
PREZZEMOLO SEME
RUCOLA SEME
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO PISTILLI
ZAFFERANO BULBI
LUPPOLO
FIENO GRECO
BORRAGINE
PIANTE AROMATICHE
PIANTE OFFICINALI
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ALLEGATO 3
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI
Colture.
Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per
ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate
all’art. 3 comma 2 e all’art. 8 comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati
nell’anno)] × 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla
base di dati provvisori.
Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:
1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’art. 3 comma 2 lettere a), b), d) , sia inferiore al 90% del premio
assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’art. 3 comma 2 lettera c), sia inferiore al 75% del premio
assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.
Produzioni zootecniche.
Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa
media dell’anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell’allevamento,
calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100, tenendo conto anche dei
giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Strutture.
Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell’anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/
(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato
anche sulla base di dati provvisori.
Nuovi assicurati.
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non
presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla
tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato.
Limiti massimi.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi
di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle
avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all’art. 3 comma 2 lettere
b), c), d) è: 20 per la frutta, 15 per tabacco e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli
altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell’allegato l. Per la
tipologia di polizza di cui all’art. 3, comma 2 lettera a) il parametro massimo
è 25 per tutti i prodotti.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.
ALLEGATO 4
2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE
I - Eventi avversi.
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità
di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di
enti e/o colture limitrofe.
Serie generale - n. 102
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo
sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti
negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono
essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di
precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni
alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed
insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua
naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti
di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture
limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche
orografiche analoghe.
Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto
assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli
effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o
colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad
una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti
negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni
causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua
marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti
negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale
avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti
e/o colture limitrofe.
Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che
per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi
della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere
riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del
terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche
l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare
effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con
conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della
siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti
calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli
effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica
devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di
ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti
negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono
essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
II – Garanzie.
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi
avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all’art. 3
comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.
In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la
differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa
assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con
la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se
inferiore.
III - Garanzie zootecnia.
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante
dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di
latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo
di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale
devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati
(acqua e ventilazione).
Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, dovuta all’abbattimento parziale o totale
dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa
dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie
infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le
perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di trasformazione, nonché i costi
di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all’art. 3,
comma 6 del presente Piano assicurativo.
15A03240
Serie generale - n. 102
effettuata in data 30 maggio 2014 prot. n. 103509 non ha
prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto del successivo verbale di mancata revisione pervenuto in data 19 agosto 2014, che conferma le
medesime risultanze riscontrate nel verbale sopraccitato;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all’adozione del
provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
DECRETO 31 marzo 2015.
Scioglimento della «C.L.B. Impianti società cooperativa»,
in Anzi e nomina del commissario liquidatore.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione
dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento
d’ufficio ex art.2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze del verbale di revisione del 25 ottobre
2012 e successivo accertamento del 27 marzo 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990
Art. 1.
La società cooperativa «C.L.B. Impianti società cooperativa» con sede in Anzi (PZ), costituita in data 12 marzo
2007, codice fiscale 01670260767, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545-septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, così
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Grippa, nato a Avigliano (PZ),
il 26 luglio 1957, codice fiscale GRPVTI57L26A519Y,
con studio in Potenza, via Anzio n. 28.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica
nei termini e presupposti di legge.
Roma, 31 marzo 2015
Il direttore generale: MOLETI
15A03231
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 31 marzo 2015.
Scioglimento della «Cooperativa edile Apricena 2 - Società
cooperativa di produzione e lavoro», in Apricena e nomina
del commissario liquidatore.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto 1’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto 1’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico
in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi;
Viste le risultanze del verbale di accertamento del
7.12.2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero
dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata
in data 30.05.2014 prot. n. 0103477 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione
delle difformità;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato per le cooperative
in data 11 marzo 2015 in merito all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina del
commissario liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario
liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa “Cooperativa Edile Apricena
2 - Società cooperativa di produzione e lavoro” con sede
in Apricena (FG), costituita in data 2.04.2007, codice fiscale 03523080715, è sciolta per atto d’autorità ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, così
come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commis-
Serie generale - n. 102
sario liquidatore il dott. Francesco Borgese, nato a Palermo
il 9.11.1961, codice fiscale BRGFNC61S09G273D, con
studio in Foggia, via Zuretti n. 11.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica
nei termini e presupposti di legge.
Roma, 31 marzo 2015
Il direttore generale: MOLETI
15A03232
DECRETO 1° aprile 2015.
Approvazione delle modifiche allo statuto RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
recante “Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive”;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 454, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni
urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme
di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione”;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo Unico della radiotelevisione”;
Visto lo Statuto della RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.A. approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 ottobre 2004 e successive modificazioni;
Vista la lettera del 27 febbraio 2015 (prot. P/9242), con
la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione S.p.A.
ha chiesto l’approvazione del nuovo testo dell’art. 30 ed
il quinto comma dell’art. 31 dello Statuto sociale, come
deliberato dall’Assemblea degli azionisti nella seduta del
19 febbraio 2015 (verbale a rogito Notaio Luca Tucci –
n. 3193 di Repertorio, Raccolta n. 1538);
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il parere favorevole sulle modifiche allo statuto
RAI espresso, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 428, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 25 marzo 2015;
Considerato che la nuova formulazione dell’art. 30 e del
quinto comma dell’art. 31 del suddetto Statuto è conforme
alle norme vigenti;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati l’art. 30 ed il quinto comma dell’art. 31
dello Statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.
nel testo deliberato dall’Assemblea degli azionisti,
nell’adunanza del 19 febbraio 2015, di seguito riportati:
a) Art. 30 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
30.1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo
parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo
non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non
superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-bis del
testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
30.2 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità
previsti per gli amministratori.
30.3 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di
professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano
maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni
nell’area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
30.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, solo
per giusta causa.
30.5 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari decade dall’ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata
dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
30.6 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
30.7 - Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo
delle procedure amministrative e contabili.
30.8 – Il Direttore generale e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano con
apposita relazione, allegata al bilancio d’esercizio e, ove
previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure, di cui all’art. 30.6 nel
corso dell’esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché
la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle
Serie generale - n. 102
scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il
bilancio consolidato, dell’insieme delle imprese incluse nel
consolidamento.
b) Art. 31 - Collegio sindacale e controllo contabile
31.5 – Nel caso in cui, fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica
di vendita, effettuata ai sensi dell’art. 21, comma 3 della
legge 3 maggio 2004, numero 112, sia necessario procedere alla nomina del collegio sindacale per scadenza naturale
del mandato o per altra causa, il nuovo collegio sindacale
sarà nominato ai sensi del precedente art. 31.1, fatte salve
le disposizioni di cui all’art. 2401 del codice civile per il
caso di sostituzione dei sindaci.
Il presente decreto sarà trasmesso agli competenti organi
di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2015
Il Ministro: GUIDI
15A03331
DECRETO 16 aprile 2015.
Nomina di un componente del collegio commissariale delle
società del Gruppo Ittierre, in amministrazione straordinaria.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante
«Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il
quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e
2 del decreto-legge n. 347/03 sopracitato e sono nominati
commissari straordinari i Sig.ri dott. Andrea Ciccoli, avv.
Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto
Spada;
Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale
il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza
della S.p.A. Ittierre;
Visti i successivi decreti con i quali sono state ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria a norma
dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, le
società del gruppo, ITC S.p.A., IT Holding Commercial
Services s.r.l., IT holding S.p.A., Gianfranco Ferrè S.p.A.,
Nuova Andrea Fashion S.p.A., Exté s.r.l., ITR USA Retail
s.r.l., Malo S.p.A., Plus IT S.p.A., IT Distribuzione S.p.A.,
IT Holding Finance SA, P.A. Investment SA, Madeferre’
s.r.l., GF Manifacturing s.r.l.;
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Preso atto della nota in data 11 aprile 2015 con la quale
l’avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di commissario
straordinario delle imprese del gruppo Ittierre in amministrazione straordinaria;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario nelle procedure
sopra precisate,
Decreta:
Art. 1.
Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle
società Ittierre S.p.A. ITC S.p.A., IT Holding Commercial
Services s.r.l., IT Holding S.p.A., Gianfranco Ferrè S.p.A.,
Nuova Andrea Fashion S.p.A., ITR USA Retail s.r.l., Exté
s.r.l., Malo S.p.A., Plus IT S.p.A., IT Distribuzione S.p.A.,
IT Holding Finance SA, P.A. Investment SA, Madeferré
s.r.l., GF Manifacturing s.r.l., è nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario avv. Stanislao
Chimenti Caracciolo di Nicastro, il prof. avv. Lucio Ghia
(C.F.: GHILCU42H04F839G), nato a Napoli, il 4 giugno
1942.
Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2015
Il Ministro: GUIDI
15A03349
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2015.
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma Valle d’Aosta nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. (Ordinanza n. 235).
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Serie generale - n. 102
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che
per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni
commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter
e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014,
lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013
interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe
nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché la delibera del Consiglio dei
ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di
emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 recante: “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del
significativo incremento del movimento franoso che dal
19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del
Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur,
nella regione Autonoma Valle d’Aosta”;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 214 del
22 dicembre 2014 recante: “Avvio della ricognizione dei
danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi
dell’art. 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del Comune
di Courmayeur nonchè del blocco della circolazione nella
Val Ferret”;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai
sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la
prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 1534 del
6 febbraio 2015;
Acquisita l’intesa della regione Autonoma Valle d’Aosta
con nota prot. 271/GAB del 13 gennaio 2015;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La regione Autonoma Valle d’Aosta è individuata
quale amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi neces-
— 59 —
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati
in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Coordinatore del
Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse
idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della regione
Autonoma Valle d’Aosta è individuato quale responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani
delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre
in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale,
le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del
contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione
ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario
delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del
30 gennaio 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della
protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi
conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro
economico.
4. Il Coordinatore di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della
regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle
risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire l’espletamento delle iniziative
di cui alla presente ordinanza, il predetto Coordinatore
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al
comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad
essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014,
che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga
da disporsi con apposito provvedimento previa relazione
che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della
contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi.
Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato
di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui
al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Coordinatore di cui al comma 2 può predisporre
un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
Serie generale - n. 102
finalizzati al superamento della situazione di criticità, da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del
comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere
sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento
della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle
finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione
civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti
sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Autonoma Valle d’Aosta ovvero, ove si tratti di altra
amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato
di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di
cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da
quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della
protezione civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono
versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Il Coordinatore di cui al comma 2, a seguito della
chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in
essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
15A03228
ORDINANZA 22 aprile 2015.
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate
al superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013
nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 234).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che
per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni
commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter
e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi che nei giorni dall’11 al
13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della
regione Abruzzo e la delibera del Consiglio dei ministri del
23 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è
stato prorogato fino al 19 gennaio 2015;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo»;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un
contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai
sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la
prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Acquisita l’intesa della regione Abruzzo con nota del
14 gennaio 2015;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. La regione Abruzzo è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio
regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ing. Carlo Giovani, dirigente della regione Abruzzo, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro
della medesima regione nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei
piani delle attività già formalmente approvati alla data di
adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a por-
Serie generale - n. 102
re in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento
in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al
superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso
l’eventuale proseguimento delle misure di assistenza alla
popolazione di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale di cui al comma 4, all’esito dell’accertamento di
economie derivanti dall’attuazione degli interventi in rassegna. Il predetto dirigente provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle
opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario
delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente
l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro
economico.
4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della
regione Abruzzo, nonché della collaborazione degli enti
territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di
apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede,
fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e
delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi,
con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta
ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, che viene al
medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi
con apposito provvedimento previa relazione che motivi
adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato
e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui
al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2, può predisporre un Piano
contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento della situazione di criticità, da realizzare
a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi
statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla
— 61 —
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra
indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione
civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della
regione Abruzzo ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente
competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della
protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di
cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da
quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della
protezione civile.
9. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ove ne ricorrano
i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 6-bis, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53,
55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79,
79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,
96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239,
241, 241-bis e 243, nonché al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie
all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.
10. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono
versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede,
altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile
una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 22 aprile 2015
Il Capo del Dipartimento:
CURCIO
15A03239
Serie generale - n. 102
ORDINANZA 22 aprile 2015.
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito
degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre
2010. (Ordinanza n. 237).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene
stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte
delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5,
commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato,
fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e
10 novembre 2010, nonché il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 con il quale
è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al
30 novembre 2012;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3908 del 24 novembre 2010 recante “Interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8,
9 e 10 novembre 2010”, nonché l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3922 del 9 febbraio 2011
recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010”;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 60 del 14 marzo 2013 volta a favorire e
regolare il subentro della regione Campania nelle attività
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei
giorni 8, 9 e 10 novembre 2010;
Vista la nota n. 456 del 18 marzo 2015, con cui il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 60
del 14 marzo 2013 - Assessore ai lavori pubblici, alla difesa
del suolo ed alla protezione civile della regione Campania
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- ha chiesto il mantenimento per ulteriori dodici mesi della
contabilità speciale, aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3908 del 24 novembre
2010, per le motivazioni ivi indicate, trasmettendo contestualmente la relazione sulle attività poste in essere per il
superamento del contesto di criticità;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al
superamento del contesto critico in rassegna anche al fine
di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica
e privata incolumità;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui
in premessa, la contabilità speciale n. 5462 - intestata al
Dirigente dell’Area generale di coordinamento dei lavori
pubblici della regione Campania di cui all’art. 1, comma 3,
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 60 del 14 marzo 2013 - rimane aperta fino al
22 marzo 2016.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
15A03330
ORDINANZA 28 aprile 2015.
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il
soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell’evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 244).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile si
applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Serie generale - n. 102
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,
n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015
dell’Ambasciata del Nepal presso l’Unione europea con
la quale il Governo della repubblica Federale democratica
del Nepal ha richiesto l’assistenza della Direzione generale
aiuti umanitari e protezione civile (DGECHO) della Commissione europea;
Considerato che, l’Ufficio per il coordinamento degli
affari umanitari delle nazioni unite (OCHA) ha attivato il
sistema di coordinamento internazionale;
Considerato che la Repubblica italiana, nell’ambito dei
rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo
unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile
2015 con cui è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo
stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del
25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della repubblica federale democratica del Nepal;
Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente ed imprecisato di vittime, dispersi e sfollati, la
distruzione di numerosi centri abitati nonché, per le particolari condizioni morfologiche del territorio, l’isolamento
di molte parti del Paese;
Considerato, altresì, che l’evento sismico ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica
nel territorio centro-occidentale dello Stato del Nepal, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla popolazione colpita;
Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di
protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario,
in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane
e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini
di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi
nell’area interessata, anche mediante la piena e completa
attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Dispone:
Art. 1.
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un
contesto di solidarietà internazionale, nell’adozione di
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare la grave situazione determinatasi nel territorio
della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell’evento calamitoso in premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, garantisce in raccordo con la Commissione
europea (DGECHO), con l’Ufficio per il coordinamento
degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA) e gli organismi internazionali interessati, l’intervento finalizzato
al soccorso ed all’assistenza della popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della
protezione civile coordina l’invio di squadre operative e di
valutazione composte da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo, delle componenti e strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, nonché dai
volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte nell’elenco centrale oppure negli
elenchi territoriali delle regioni e province autonome, oltre
che l’allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso. Dette squadre operative e di valutazione concorreranno, anche a supporto del team inviato dalla Commissione
europea nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, alla realizzazione degli interventi di prima assistenza e soccorso secondo le necessità rappresentate dalle
apposite strutture di coordinamento dell’Unione europea,
dall’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari
delle nazioni unite (OCHA), nonché dalle autorità competenti della Repubblica interessata.
Art. 2.
Serie generale - n. 102
Art. 3.
Deroghe a specifiche disposizioni
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali,
il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e dei principi di derivazione
comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,
5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38,
39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis,
11, 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 55, 56, 57,
62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 84,
86, 87, 88, 89, 111, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 132,
133, 134, 141, 239, 241, 241-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 118, 119,
120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 170, 215, 216, 220,
238, 271, 272, 273, 280, 282, 283, 284, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50 e 51;
Disposizioni amministrative
1. Gli oneri per il trasporto sul territorio nazionale e quelli relativi all’allestimento, la gestione operativa in loco, il
rientro in Italia ed il necessario ricondizionamento delle
strutture di prima assistenza e soccorso di cui all’art. 1,
comma 2, sono ristorati dal Dipartimento della protezione
civile, nel limite delle risorse di cui all’art. 4.
2. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via
d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale
dipendente ed ai volontari impiegati nelle attività di cui alla
presente ordinanza, nonché contratti già stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari.
3. Gli oneri connessi all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 per i volontari impiegati nelle attività di
cui alla presente ordinanza sono posti a carico delle risorse
di cui all’art. 4. Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle attività di cui al comma 1, il Dipartimento della
protezione civile può erogare alle organizzazioni di volontariato interessate un’anticipazione di euro 50.000,00, il
cui impiego dovrà essere rendicontato ai sensi del richiamato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
194/2001.
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, si provvede, nel limite massimo di un milione di
euro a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 28 aprile 2015 e dell’Unione europea.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2015
Il Capo del Dipartimento:
CURCIO
15A03396
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 20 aprile 2015.
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Classificazione del medicinale per uso umano «Remsima», ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata.
(Determina n. 454/2015).
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e
delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre
2011, registrato all’Ufficio centrale del bilancio al registro
“Visti Semplici”, foglio n. 1282 del 14 novembre 2011,
con cui è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza
16 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute” ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del
Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014,
n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale
è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
30 gennaio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al
31 dicembre 2014 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Vista la lettera dell’Ufficio di farmacovigilanza del
12 novembre 2014 (protocollo FV/118881/P) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto
medicinale Remsima.
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della
fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio Assessment
europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di
AIFA in data 23-25 marzo 2015;
Determina:
Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso
umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di
AIC e classificazione ai fini della fornitura:
REMSIMA
descritte in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in
apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5
della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe
C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte
della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo
al pubblico e la data di inizio della commercializzazione
del medicinale.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 aprile 2015
Il direttore generale: PANI
ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge 189/2012,
in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa
classificazione.
Nuove confezioni.
REMSIMA:
Codice ATC - Principio Attivo: L04AB02 - Infliximab.
Titolare: CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT.
GUUE: 30/01/2015.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa
sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni
avverse.
Indicazioni terapeutiche.
Artrite reumatoide.
Remsima, in associazione con metotrexato, è indicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento della funzione fisica in:
pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta
ai farmaci anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD disease-modifying anti-rheumatic drug), incluso il metotrexato, sia stata
inadeguata;
pazienti adulti con malattia grave, in fase attiva e progressiva
non trattata precedentemente con metotrexato o con altri DMARD. In
questa popolazione di pazienti è stato dimostrato, mediante valutazione
radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare (vedere paragrafo 5.1).
Malattia di Crohn negli adulti.
Remsima è indicato per:
il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva, di grado da
moderato a grave, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante
un trattamento completo ed adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie.
il trattamento della malattia di Crohn fistolizzante in fase attiva,
in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un ciclo di terapia
completo ed adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva).
Malattia di Crohn nei bambini.
Remsima è indicato per il trattamento della malattia di Crohn grave
in fase attiva nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17
anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un corticosteroide, un immunomodulatore e una terapia nutrizionale primaria o
in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni per le
suddette terapie. Infliximab è stato studiato solo in associazione con la
terapia immunosoppressiva convenzionale.
Colite ulcerosa.
Remsima è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase
attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno
risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste
terapie.
Colite ulcerosa pediatrica.
Remsima è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase
attiva di grado grave in bambini e adolescenti da 6 a 17 anni di età, che
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi
corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.
Serie generale - n. 102
Spondilite anchilosante.
Remsima è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante
grave in fase attiva in pazienti adulti che non hanno risposto in modo
adeguato alle terapie convenzionali.
Artrite psoriasica.
Remsima è indicato per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD. Remsima deve essere
somministrato:
in associazione con metotrexato;
singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato o per i quali esso sia controindicato.
Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti
con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione del danno alle
articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi
simmetrici poliarticolari della malattia (vedere paragrafo 5.1).
Psoriasi.
Remsima è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di
grado da moderato a grave nei pazienti adulti che non hanno risposto o
per i quali siano controindicati o che sono risultati intolleranti ad altri
trattamenti sistemici inclusi la ciclosporina, il metotrexato o lo psoralene ultravioletto A (PUVA) (vedere paragrafo 5.1).
Modo di somministrazione.
Il trattamento con Remsima deve essere iniziato e supervisionato
da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento dell’artrite
reumatoide, delle malattie infiammatorie intestinali, della spondilite anchilosante, dell’artrite psoriasica o della psoriasi. Remsima deve essere
somministrato per via endovenosa. Le infusioni di Remsima devono
essere somministrate da operatori sanitari qualificati e istruti nel riconoscere qualsiasi problematica correlata all’infusione. Ai pazienti trattati
con Remsima, deve essere consegnato il foglio illustrativo e la Scheda
di Allerta per il paziente.
Durante il trattamento con Remsima, deve essere ottimizzato
l’uso di altre terapie concomitanti quali ad esempio corticosteroidi ed
immunosoppressori.
Pazienti anziani (≥ 65 anni).
Non sono stati condotti studi specifici con Remsima nei pazienti
anziani. Negli studi clinici non sono state osservate differenze sostanziali correlate all’età nella clearance o nel volume di distribuzione. Non
è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Per
maggiori informazioni sulla sicurezza di Remsima nei pazienti anziani
vedere paragrafi 4.4 e 4.8.
Compromissione della funzionalità renale e/o epatica.
Remsima non è stato studiato in questa popolazione di pazienti.
Non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla dose (vedere paragrafo 5.2).
Popolazione pediatrica.
Malattia di Crohn (6–17 anni).
Una dose di 5 mg/kg somministrata per infusione endovenosa seguita da successive infusioni di dosi di 5 mg/kg a 2 e 6 settimane dopo
la prima infusione e successivamente ogni 8 settimane. I dati disponibili non supportano l’ulteriore trattamento con infliximab nei bambini
e negli adolescenti che non rispondono entro le prime 10 settimane di
trattamento (vedere paragrafo 5.1).
Alcuni pazienti possono richiedere un intervallo di tempo tra le
dosi più breve per mantenere il beneficio clinico, mentre per altri può
essere sufficiente un intervallo tra le dosi più lungo. I pazienti che hanno avuto l’intervallo di tempo tra le dosi ridotto a meno di 8 settimane
possono essere a maggior rischio di reazioni avverse. La terapia continuata con un intervallo ridotto deve essere attentamente valutata in
quei pazienti che non mostrano alcuna evidenza di beneficio terapeutico
aggiuntivo dopo una variazione nell’intervallo di tempo tra le dosi.
La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini con malattia di
Crohn al di sotto dei 6 anni di età non sono state studiate. I dati di farmacocinetica al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma
non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante una posologia
nei bambini di età inferiore a 6 anni.
Colite ulcerosa (6–17 anni).
Una dose di 5 mg/kg somministrata per infusione endovenosa seguita da successive infusioni di dosi di 5 mg/kg a 2 e 6 settimane dopo
la prima infusione e successivamente ogni 8 settimane. I dati disponibili
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
non supportano l’ulteriore trattamento con infliximab nei pazienti pediatrici che non rispondono entro le prime 8 settimane di trattamento
(vedere paragrafo 5.1).
La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini con colite ulcerosa al di sotto dei 6 anni di età non sono state studiate. I dati di farmacocinetica al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma non
può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante una posologia nei
bambini di età inferiore a 6 anni.
Psoriasi.
La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, nell’indicazione psoriasi non sono
state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la
posologia.
Artrite idiopatica giovanile, artrite psoriasica e spondilite
anchilosante.
La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, nelle indicazioni artrite idiopatica
giovanile, artrite psoriasica e spondilite anchilosante non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma
non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia.
Artrite reumatoide giovanile.
La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, nell’indicazione artrite reumatoide
giovanile non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono
riportati nei paragrafi 4.8 e 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla posologia.
Compromissione della funzionalità renale e/o epatica.
Remsima non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti.
Non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla dose (vedere paragrafo 5.2).
Confezioni autorizzate:
EU/1/13/853/002 - AIC: 042942021/E - In base 32: 18YHL5
- 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 2 flaconcini;
EU/1/13/853/003 - AIC: 042942033/E - In base 32: 18YHLK
- 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 flaconcini;
EU/1/13/853/004 - AIC: 042942045/E - In base 32: 18YHLX
- 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 flaconcini;
EU/1/13/853/005 - AIC: 042942058/E - In base 32: 18YHMB
- 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini.
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In
seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web
dei medicinali europei.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP).
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Se la presentazione dello PSUR
e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati
allo stesso tempo.
Serie generale - n. 102
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
sviluppare un programma educazionale per Remsima che includa i pazienti pediatrici affetti da malattia di Crohn e i pazienti pediatrici affetti
da colite ulcerosa affinché il medico che intenda prescrivere Remsima
in questi pazienti sia informato:
sul rischio di infezioni opportunistiche e di tubercolosi in pazienti trattati con Remsima;
sulla necessità di valutare il rischio di tubercolosi nei pazienti
prima di iniziare il trattamento con Remsima;
sul rischio di reazioni acute correlate all’infusione e di reazioni
di ipersensibilità ritardate;
sul rischio di linfomi e di altre neoplasie maligne;
dell’esistenza di una scheda di allerta che deve essere fornita ai
pazienti che utilizzano Remsima;
che i bambini possono essere esposti ad un rischio superiore di
sviluppare infezioni e che le vaccinazioni devono essere aggiornate prima di iniziare il trattamento.
Regime di prescrizione: Medicinale utilizzabile esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).
15A03294
DETERMINA 20 aprile 2015.
Rettifica e corrigendum della determina n. 203 del 25 febbraio 2015 nella denominazione del medicinale per uso umano «Ketoconazolo HRA». (Determina n. 460/2015).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determina dell’Ufficio assessment europeo
n. 203 del 25 febbraio 2015 riguardante la autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale KETOCONAZOLO HRA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 62 del 16 marzo 2015;
Considerato che, per errore materiale riguardante la
denominazione del medicinale da KETOCONAZOLO
HRA a KETOCONAZOLE HRA, occorre provvedere
alla rettifica della determinazione suddetta dell’Ufficio
assessment europeo;
Visti gli atti d’ufficio:
Determina:
(Rettifica e corrigendum della determina n. 203 del
25 febbraio 2015 della denominazione del prodotto medicinale autorizzato KETOCONAZOLO HRA).
Laddove è riportata la denominazione del medicinale:
KETOCONAZOLO HRA
leggasi:
KETOCONAZOLE HRA
TITOLARE AIC: LABORATOIRE HRA
PHARMA
La presente determina sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2015
Il direttore generale: PANI
15A03295
— 67 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DETERMINA 20 aprile 2015.
Classificazione dei medicinali per uso umano «Advate», «Cholib» e «Lyrica», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvati con
procedura centralizzata. (Determina n. 459/2015).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all’art. 8
comma 10 lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato, come modificato dal
decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo
2012;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre
2011, registrato all’Ufficio centrale del bilancio al registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani,
con decorrenza 16 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012 n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed, in particolare, l’art. 12,
comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la
vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e
che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante
modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No.
726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva
2003/94/CE;
Serie generale - n. 102
Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007
sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica
della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE)
n. 726/2004;
Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio
sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22
del 28 gennaio 2015;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
27 febbraio 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al
31 gennaio 2015 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini
della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico
(CTS) di AIFA in data 23-25 marzo 2015;
Determina:
Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso
umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero
di AIC e classificazione ai fini della fornitura:
- ADVATE
- CHOLIB
- LYRICA
descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in
apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata
Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati
ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto,
alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso
sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare
all’AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex
factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della
commercializzazione del medicinale.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
— 68 —
Roma, 20 aprile 2015
Il direttore generale: PANI
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione
(denominataClasseC(nn))dedicataaifarmacinonancoravalutatiaifinidellarimborsabilitànelle
more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa
classificazione.
Nuoveconfezioni
ADVATE
CodiceATCͲPrincipioAttivo:B02BD02ͲCoagulationfactorVIII
Titolare: BAXTERAG
GUUE
27/02/2015
Indicazioniterapeutiche
Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di
fattoreVIII).ADVATEèindicatointuttelefascedietà.
Mododisomministrazione
Usoendovenoso.
ADVATE deve essere somministrato per via endovenosa. In caso di somministrazione da parte di
personalenonsanitarioènecessariountrainingappropriato.Ènecessariodeterminarelavelocitàdi
somministrazione, in modo da non creare disagio al paziente, fino ad un massimo di 10 ml/min.
Dopolaricostituzione,lasoluzioneèlimpida,incolore,privadicorpiestraneiehaunpHda6,7a7,3.
Perleistruzionisullaricostituzionedelmedicinaleprimadellasomministrazione,vedereparagrafo
6.6
Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento
dell’emofiliaeconunsupportodirianimazioneimmediatamentedisponibileincasodianafilassi.
LadoseeladuratadellaterapiasostitutivadipendonodallagravitàdeldeficitdifattoreVIII,dalla
sedeedall’entitàdell’emorragiaedallecondizioniclinichedelpaziente.
Popolazionepediatrica
Periltrattamento,ladoseneipazientipediatrici(da0a18annidietà)nondifferiscedaquelladei
pazientiadulti.Perlaterapiaprofilatticaneipazientialdisottodei6annidietà,sonoraccomandate
dosida20Ͳ50UIdifattoreVIIIperkgdipesocorporeo,3Ͳ4volteallasettimana.
Confezioniautorizzate:
EU/1/03/271/011
AIC:036160113/E
Inbase32: 12HJMK
250UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV
250UISOLV5ML(50UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO
PERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/012
AIC:036160125/E
Inbase32: 12HJMX
500UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV
500UISOLV5ML(100UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO
PERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/013
AIC:036160137/E
Inbase32: 12HJN9
1000UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV
1000UISOLV5ML(200UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO
PERRICOSTITUZIONE
— 69 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
EU/1/03/271/014
AIC:036160149/E
Inbase32: 12HJNP
1500 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ
POLV 1500 UI SOLV 5 ML (300 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON
DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/015
AIC:036160152/E
Inbase32: 12HJNS
2000 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ
POLV 2000 UI SOLV 5 ML (400 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON
DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/016
AIC:036160164/E
Inbase32: 12HJP4
3000UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV
3000UISOLV5ML(600UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO
PERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/017
AIC:036160176/E
Inbase32: 12HJPJ
250UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV
250UISOLV2ML(125UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO
PERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/018
AIC:036160188/E
Inbase32: 12HJPW
500UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV
500UISOLV2ML(250UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO
PERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/019
AIC:036160190/E
Inbase32: 12HJPY
1000 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ
POLV 1000 UI SOLV 2 ML (500 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON
DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE
EU/1/03/271/020
AIC:036160202/E
Inbase32: 12HJQB
1500 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ
POLV 1500 UI SOLV 2 ML (750 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON
DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE
Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio
ͲRapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione
europea(elencoEURD)dicuiall’articolo107quater,par.7delladirettiva2010/84/CEepubblicato
sulsitowebdeimedicinalieuropei.
Condizioniolimitazioniperquantoriguardal'usosicuroedefficacedelmedicinale
x Pianodigestionedelrischio(RMP)
Iltitolaredell’autorizzazioneall'immissioneincommerciodeveeffettuareleattivitàegliinterventidi
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2
dell’autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato
delRMP.
— 70 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni
voltacheilsistemadigestionedelrischioèmodificato,inparticolareaseguitodelricevimentodi
nuoveinformazionichepossonoportareauncambiamentosignificativodelprofilobeneficio/rischio
oalrisultatodelraggiungimentodiunimportanteobiettivo(difarmacovigilanzaodiminimizzazione
del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla
sicurezza(PSUR)el’aggiornamentodelRMPcoincidono,essipossonoesserepresentatiallostesso
tempo.
Regimediprescrizione:Medicinalesoggettoaprescrizionemedicalimitativavendibilealpubblicosu
prescrizionedicentriospedalieriodispecialistiͲematologo(RRL)
Nuoveconfezioni
CHOLIB
CodiceATCͲPrincipioAttivo:C10BA04ͲSimvastatinandfenofibrate
Titolare: ABBOTTHEALTHCAREPRODUCTSLTD
GUUE
27/02/2015
Indicazioniterapeutiche
Cholibèindicatocometerapiaaggiuntivaalladietaeall’eserciziofisicoinpazientiadultiaelevato
rischio cardiovascolare affetti da dislipidemia mista per ridurre i trigliceridi e aumentare i livelli di
colesterolo HDL quando i livelli di colesterolo LDL sono adeguatamente controllati con la dose
corrispondentedisimvastatinainmonoterapia.
Mododisomministrazione
Usoorale.
Ogni compressa deve essere deglutita intera con un bicchiere d’acqua. Le compresse non devono
essererotteomasticateepossonoessereassunteconosenzacibo(vedereparagrafo5.2).
Prima di prendere in considerazione la terapia a base di Cholib, devono essere adeguatamente
trattate le cause secondarie di iperlipidemia, come ad esempio forme non controllate di diabete
mellito di tipo 2, ipotiroidismo, sindrome nefrotica, disproteinemia, epatopatia ostruttiva,
trattamentofarmacologico(qualiestrogeniorali)ealcolismoeipazientidevonoesseremessiadieta
standard per la riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, che deve essere proseguita durante il
trattamento.
Pazienticondannorenale
Cholibècontroindicatoneipazienticoninsufficienzarenaledamoderataagrave,lacuivelocitàdi
filtrazioneglomerularestimataè<60ml/min/1,73m2(vedereparagrafo4.3).
Pazienticoncompromissioneepatica
Cholib non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica, pertanto è controindicato in
questapopolazione(vedereparagrafo4.3).
Popolazionepediatrica
Cholibècontroindicatoneibambinienegliadolescentifinoa18annidietà(vedereparagrafo4.3).
Confezioniautorizzate:
Inbase32: 18YLJZ
EU/1/13/866/005
AIC:042945055/E
145 MG/20MG Ͳ COMPRESSA RIVESTITA CON FILM Ͳ USO ORALE Ͳ BLISTER (ALU/ALU) Ͳ 90
COMPRESSE
— 71 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
EU/1/13/866/006
AIC:042945067/E
Inbase32: 18YLKC
145 MG/40MG Ͳ COMPRESSA RIVESTITA CON FILM Ͳ USO ORALE Ͳ BLISTER (ALU/ALU) Ͳ 90
COMPRESSE
Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio
xRapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR)
Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodevepresentareilprimoPSURperquesto
medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione
all’immissioneincommerciopresenteràgliPSURperquestomedicinaleconformementeairequisiti
definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo
107quater,par.7delladirettiva2001/83/CEepubblicatosulsitowebdeimedicinalieuropei.
Condizioniolimitazioniperquantoriguardal'usosicuroedefficacedelmedicinale
xPianodigestionedelrischio(RMP)
Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodeveeffettuareleattivitàegliinterventidi
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato
delRMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni
voltacheilsistemadigestionedelrischioèmodificato,inparticolareaseguitodelricevimentodi
nuoveinformazionichepossonoportareauncambiamentosignificativodelprofilobeneficio/rischio
oalrisultatodelraggiungimentodiunimportanteobiettivo(difarmacovigilanzaodiminimizzazione
del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla
sicurezza(PSUR)el’aggiornamentodelRMPcoincidono,essipossonoesserepresentatiallostesso
tempo.
Regimediprescrizione:Medicinalesoggettoaprescrizionemedica(RR)
Nuoveconfezioni
LYRICA
CodiceATCͲPrincipioAttivo:N03AX16ͲPregabalin Titolare: PFIZERLIMITED
GUUE
27/02/2015
Indicazioniterapeutiche
Doloreneuropatico
Lyricaèindicatoperiltrattamentodeldoloreneuropaticoperifericoecentralenegliadulti.
Epilessia
Lyricaèindicatocometerapiaaggiuntivanegliadulticonattacchiepiletticiparzialiinpresenzaoin
assenzadigeneralizzazionesecondaria.
Disturbod’AnsiaGeneralizzata
LyricaèindicatoperiltrattamentodelDisturbod’AnsiaGeneralizzata(GAD)negliadulti.
— 72 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
Mododisomministrazione
Lyricaèsoloperusoorale.Lyricapuòessereassuntoconosenzacibo.
Popolazioneanziana(aldisopradi65anni)
Nei pazienti anziani può essere necessaria una riduzione della dose di pregabalin a causa di una
riduzionedellafunzionalitàrenale(vederepazienticoncompromissionerenale).
Confezioniautorizzate:
EU/1/04/279/045
AIC:036476380/E
Inbase32: 12T5GW
75MGͲCAPSULARIGIDAͲUSOORALEͲBLISTER(PVC/ALU)Ͳ70CAPSULE
Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio
xRapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR)
Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodevepresentareilprimoPSURperquesto
medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione
all’immissioneincommerciopresenteràgliPSURperquestomedicinaleconformementeairequisiti
definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo
107quater,par.7delladirettiva2001/83/CEepubblicatosulsitowebdeimedicinalieuropei.
Condizioniolimitazioniperquantoriguardal'usosicuroedefficacedelmedicinale
xPianodigestionedelrischio(RMP)
Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodeveeffettuareleattivitàegliinterventidi
farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato
delRMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni
voltacheilsistemadigestionedelrischioèmodificato,inparticolareaseguitodelricevimentodi
nuoveinformazionichepossonoportareauncambiamentosignificativodelprofilobeneficio/rischio
oalrisultatodelraggiungimentodiunimportanteobiettivo(difarmacovigilanzaodiminimizzazione
del rischio). Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono
esserepresentatiallostessotempo.
Regimediprescrizione:Medicinalesoggettoaprescrizionemedica(RR)
15A03296
— 73 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DETERMINA 20 aprile 2015.
Classificazione del medicinale per uso umano «Rasagilina
Ratiopharm», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge
8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 452/2015).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce
l’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all’art. 8 comma 10
lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con
i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato,
come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del
29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre
2011, registrato all’Ufficio centrale del bilancio al registro
«Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con
cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana
del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre
2011;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»
ed, in particolare, l’art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali;
Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti
medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del
Regolamento (CE) No. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142
del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della direttiva
2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE;
Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva
2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell’Unione
europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015;
Serie generale - n. 102
Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della
fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA
in data 23-25 marzo 2015;
Determina:
Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di
nuova autorizzazione, generici/equivalenti/biosimilari corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:
RASAGILINA RATIOPHARM
descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita
sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge
8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità,
nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all’AIFA - Ufficio prezzi
& rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la
data di inizio della commercializzazione del medicinale.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 aprile 2015
Il direttore generale: PANI
ALLEGATO
Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge
189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa
classificazione.
Generici/Equivalenti di nuova registrazione
RASAGILINA RATIOPHARM
Codice ATC - Principio Attivo: N04BD02 – Rasagilina
Titolare: TEVA B.V.
GUUE 27/02/2015
Indicazioni terapeutiche
Rasagilina ratiopharm è indicata nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione
(con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.
Modo di somministrazione
Uso orale.
Rasagilina è somministrata per via orale alla dose di 1 mg, una volta al
giorno, associata o non associata a levodopa.
Popolazione pediatrica: non è raccomandato l’uso di Rasagilina ratiopharm nei bambini e negli adolescenti a causa della mancanza di dati sulla
sicurezza e sull’efficacia.
Confezioni autorizzate:
EU/1/14/977/001 - AIC: 043874015 /E - In base 32: 19UXQZ 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 7 compresse;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
EU/1/14/977/002 - AIC: 043874027 /E - In base 32: 19UXRC 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 10 compresse;
EU/1/14/977/003 - AIC: 043874039 /E - In base 32: 19UXRR 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 28 compresse;
EU/1/14/977/004 - AIC: 043874041 /E - In base 32: 19UXRT 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 30 compresse;
EU/1/14/977/005 - AIC: 043874054 /E - In base 32: 19UXS6 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 100 compresse;
EU/1/14/977/006 - AIC: 043874066 E - In base 32: 19UXSL - 1 mg
- Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 112 compresse;
EU/1/14/977/007 - AIC: 043874078 /E - In base 32: 19UXSY 1 mg - Compressa - Uso orale - Flacone (HDPE) - 30 compresse.
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai
requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea
(elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/
CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel
RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato
del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia
europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è
modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni
che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/
rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l’aggiornamento del RMP coincidono,
essi possono essere presentati allo stesso tempo.
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica.
RR
triennio 2014-2016 (di seguito CCNL 2014-2016), al fine
della valutazione di idoneità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni;
che l’articolo 10 (Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive) del suddetto CCNL
veniva inviato, in data 17 marzo 2015, ai sensi del predetto
articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di
ricezione, per il prescritto parere;
che, in data 2 aprile 2015, perveniva il parere da parte
di Codacons, contenente osservazioni in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione, con particolare
riferimento alla tempistica ed ai contenuti della verbalizzazione dei relativi incontri;
Considerato:
che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire
obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146
del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è
stata definita dalle parti nell’articolo 11 del CCNL per il
personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio
2012-2014 (di seguito CCNL 2012-2014), sottoscritto in
data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla Commissione
con delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013;
che il testo dell’articolo 10 del CCNL Enav 20142016 riproduce integralmente le disposizioni contenute nel
predetto articolo 11 del CCNL 2012-2014, valutato idoneo
dalla Commissione, con la citata delibera 13/295;
15A03297
di valutare idonea, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett.
a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 10 del CCNL
del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – triennio 2014/2016 – riguardante il personale
dipendente di Enav S.p.A.;
che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo
(deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014);
di richiamare fermamente i contenuti della delibera
n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 21 settembre 2000, nel senso che «ai soggetti rimasti estranei
alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione, non
potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all’art. 39,
comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti
sindacali non firmatari obblighi di comportamento che
coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia
organizzativa» e che, conseguentemente, nel caso in cui
le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
DELIBERA 20 aprile 2015.
Valutazione di idoneità dell’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari triennio 2014/2016 - contenente la disciplina delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e le
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti. (Deliberazione n. 15/110).
LA COMMISSIONE
Su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv.
Prof. Nunzio Pinelli;
Premesso:
che, in data 11 marzo 2015, Enav S.p.A. inviava alla
Commissione copia del CCNL del settore del trasporto
aereo – Servizi ATM diretti e complementari – relativa al
Delibera
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall’Accordo valutato idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della disciplina
negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa
(articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), come definita dalla Parte IV della
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014);
Dispone
la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e
alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt
Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, al Ministero
delle infrastrutture e trasporti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’interno, per il successivo invio alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
e Commissariati del Governo, al Presidente della Regione
Valle d’Aosta, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni;
la trasmissione alle parti di copia della nota Codacons
del 2 aprile 2015, affinché possano eventualmente tenere
conto delle osservazioni ivi contenute, in sede di revisione
della disposizione oggetto della presente valutazione;
Dispone, inoltre,
la pubblicazione della presente delibera e dell’articolo 10
del CCNL Enav 2014-2016 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet della Commissione.
La presente delibera annulla e sostituisce la delibera
n. 13/295 del 30 settembre 2013.
Roma, 20 aprile 2015
Il Presidente Cons.: ALESSE
ALLEGATO
Capo II
PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI
Art. 10
Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive
1. Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione dì Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 01/92
formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui s’intende riportata fatta
eccezione per quanto previsto agli articoli 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, così come
modificata dalla legge n. 83/2000, le sotto elencate procedure si applicano
in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale.
Serie generale - n. 102
2. Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o riconosciute dalle Società, le rappresentanze
sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite,
che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Società la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare
le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze.
Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverrà con un
incontro a livello aziendale che sarà effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale
l’incontro avverrà presso la sede centrale della Società con le organizzazioni sindacali nazionali interessate.
L’incontro dovrà avvenire entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di
apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali
o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione.
La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del
decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della
stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterrà
comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici
giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della
formale comunicazione di apertura della vertenza, non abbiano trovato
una positiva composizione della stessa.
Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverrà, successivamente al mancato accordo nel primo
livello, con un incontro che sarà effettuato unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale.
In caso di vertenza locale l’incontro sarà effettuato presso la sede di
riferimento.
Previo accordo fra la Società e le organizzazioni sindacali nazionali
interessate alla vertenza l’incontro di secondo livello relativo alla vertenza
locale si potrà tenere presso la sede centrale della Società.
In caso di vertenza di carattere nazionale l’incontro sarà effettuato
presso la sede della Società o in alternativa presso la sede dell’associazione datoriale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali
interessate alla vertenza.
L’incontro di secondo livello dovrà avvenire, successivamente al
mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta avanzata dalle
rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione.
La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del
decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della
stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di secondo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici
giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della
formale comunicazione di richiesta d’incontro di secondo livello della
vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di
cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello
nelle sedi amministrative previste dall’articolo 2, comma 2 della legge
n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000.
Nell’ambito sia del primo che secondo livello di raffreddamento e
conciliazione di una controversia collettiva allo scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione e al decorrere di ulteriori 45 giorni di
inattività da parte delle organizzazioni sindacali, ovvero dalla chiusura
negativa del primo o del secondo livello di raffreddamento e conciliazione, la vertenza si ritiene esaurita.
15A03271
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Luxazone».
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Miclast».
Estratto determina V&A n. 735 del 14 aprile 2015
Autorizzazione della variazione:
Estratto determina V&A n. 736 del 14 aprile 2015
Autorizzazione della variazione:
C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del
prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente
al medicinale MICLAST;
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale MICLAST, nelle forme e confezioni sottoelencate:
AIC n. 025218013 - «1% crema» 1 tubo da 30 g
AIC n. 025218090 - «1% emulsione cutanea» flacone da 30 g
C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del
prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente
al medicinale LUXAZONE;
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo, relativamente al medicinale LUXAZONE, nelle forme e
confezioni sottoelencate:
AIC n. 017837016 - «0,2% unguento oftalmico» tubo 3 g
AIC n. 017837028 - «0,2% collirio, sospensione» flacone 3 ml
È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione delle confezioni da:
AIC n. 017837016 - «0,2% unguento oftalmico» tubo 3 g
AIC n. 025218102 - «1 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml
AIC n. 017837028 - «0,2% collirio, sospensione» flacone 3 ml
AIC n. 025218114 - «1 % polvere cutanea» 1 flacone da 30 g
a:
AIC n. 017837016 - «2 mg/g unguento oftalmico» tubo 3 g
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
ml
Titolare AIC:
Pierre Fabre Italia S.P.A. (codice fiscale 01538130152) con sede
legale e domicilio fiscale in Via G.G. Winckelmann, 1, 20146 - Milano
(MI) Italia
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
AIC n. 017837028 - «2 mg/ml collirio, sospensione» flacone 3
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Allergan S.P.A. (codice fiscale 00431030584) con
sede legale e domicilio fiscale in Via Salvatore Quasimodo, 134/138,
00100 - Roma (RM) Italia
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento scorte
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A03259
15A03260
— 77 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Zerinolflu».
Estratto determina V&A n. 733 del 14 aprile 2015
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZERINOLFLU.
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto alle sezioni 4.4, 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ZERINOLFLU, nelle forme e confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 035191016 - «compresse effervescenti» 10 compresse;
A.I.C. n. 035191028 - «compresse effervescenti» 12 compresse;
A.I.C. n. 035191030 - «compresse effervescenti» 20 compresse.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale
n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini n. 8,
20139 - Milano (MI) Italia.
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
15A03261
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Zerinol».
Estratto determina V&A n. 732 del 14 aprile 2015
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZERINOL.
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto alle sezioni 4.4, 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ZERINOL, nelle forme e confezioni
sottoelencate:
A.I.C. n. 035304017 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti»
10 compresse;
A.I.C. n. 035304029 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti»
12 compresse;
Serie generale - n. 102
A.I.C. n. 035304031 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti»
20 compresse;
A.I.C. n. 035304043 - «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20
compresse;
A.I.C. n. 035304056 - «300 mg + 2 mg supposte» 10 supposte.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale
n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini n. 8,
20139 - Milano (MI) Italia.
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
15A03262
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Neurontin» e «Gabapentin Pfizer».
Estratto determina V&A n. 725 del 14 aprile 2015
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali NEURONTIN e GABAPENTIN
PFIZER;
Numeri di procedura: DE/H/xxxx/WS/213, DE/H/xxxx/WS/207/G
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali NEURONTIN
e GABAPENTIN PFIZER, nelle forme e confezioni autorizzate;
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di
cui al presente estratto.
Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio
fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, Cap 04100, Italia, Codice Fiscale
06954380157
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Serie generale - n. 102
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
15A03264
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Provigil».
Estratto determina V&A n. 724 del 14 aprile 2015
15A03263
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di
taluni medicinali per uso umano.
Estratto determina V&A n. 723 del 14 aprile 2015
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROVIGIL.
Numeri di procedura:
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali EZETROL, EMETIB, ZETIA,
ABSORCOL;
Numero di procedura: N° DE/H/xxxx/WS/058
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2, relativamente ai medicinali EZETROL, EMETIB, ZETIA, ABSORCOL nelle forme e confezioni
autorizzate;
L’autorizzazione della procedura europea DE/H/xxxx/WS/058 per i
medicinali EZETROL, EMETIB, ZETIA, ABSORCOL ha rispettato tutte
le misure inserite nel piano di indagine pediatrica approvato. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 e 28(3) del regolamento pediatrico, i risultati ottenuti dallo studio pediatrico PO5522 sono stati condotti in accordo al PIP
(P/0061/2012). La conformità al PIP è stata confermata da (EMA/C/000007/
PIP01/07/M02 in data 11 gennaio 2013).
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di
cui al presente estratto.
Titolari AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED con sede legale
e domicilio in HERTFORD ROAD - HODDESDON – HERTFORDSHIRE
EN11 9BU, REGNO UNITO
NEOPHARMED GENTILI S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale
in MILANO (MI), Via San Giuseppe Cottolengo, 15, CAP 20143, Italia,
Codice Fiscale 06647900965
ADDENDA PHARMA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in
ROMA (RM), VIALE SHAKESPEARE, 47, CAP 00144, Italia, Codice Fiscale 05643891004
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
DE/H/3259/001/II/007;
DE/H/3259/001/II/008.
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale
PROVIGIL, nelle forme e confezioni sottoelencate:
034369013 - «100 mg compresse» 30 compresse in Blister Opaco
PVC/PVDC/AL.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di
cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Messina n. 38, cap 20154, Italia, codice fiscale
n. 11654150157.
Stampati
1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’
Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
15A03265
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per
uso umano «Yasminelle».
Estratto determina V&A IP n. 771 del 15 aprile 2015
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale YASMINELLE
comprimidos revestidos por pelicula (film coated tablet) 0,02mg+3mg/Tab
3×21 comp. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5866280 con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121
Milano;
Confezione: YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con
film” 21 compresse in blister PVC/AL.
Codice AIC: 040020024 (in base 10) 165B1S (in base 32).
Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.
Composizione: ogni compressa contiene
Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.
Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato
(E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido
di ferro rosso (E 172).
Indicazioni terapeutiche
Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la
gravidanza.
Confezionamento secondario
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese
(PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F.
Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; PHARM@IDEA s.r.l. Via
del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS); STM Group S.r.l. Via Artemisia
Gentileschi, 26 - 80126 Napoli;
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con
film” 21 compresse in blister PVC/AL.
Codice AIC: 040020024; Classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati
ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa
classificazione.
Confezione: YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con
film” 21 compresse in blister PVC/AL.
Codice AIC: 040020024; RR – medicinale soggetto a prescrizione
medica;
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Serie generale - n. 102
Composizione: una compressa contiene:
Principio attivo: Pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato);
Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone,
povidone K90, calcio stearato. Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido
metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato,
trietilcitrato. Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e
giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.
Indicazioni terapeutiche
Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:
Trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco.
Trattamento a lungo termine dell’esofagite da reflusso (infiammazione dell’esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.
Adulti:
Prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti
a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.
Confezionamento secondario
È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Falorni
s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT)
; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; PHARM@IDEA s.r.l. Via del
Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS); STM Group S.r.l. Via Artemisia
Gentileschi, 26 - 80126 Napoli.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.
Codice AIC: 039828102; Classe di rimborsabilità: C (nn).
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati
ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa
classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.
Codice AIC: 039828102; RR – medicinali soggetti a prescrizione
medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15A03269
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Tomicinofta».
15A03268
Estratto determina V&A/772 del 21 aprile 2015
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per
uso umano «Pantorc».
Estratto determina V&A IP n. 770 del 15 aprile 2015
È autorizzata l’importazione parallela del medicinale SOMAC gastroresistant tablet 20 mg blister 56 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 99-4148 (vnr. 545673), il quale per le motivazioni espresse in premessa,
deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al
momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.
Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121
Milano;
Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.
Codice AIC: 039828102 (in base 10) 15ZGN6 (in base 32).
Forma Farmaceutica: Compresse gastroresistenti;
È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a
nome della società Sooft Italia S.p.a. (codice fiscale 01624020440) con sede
legale e domicilio fiscale in Contrada Molino, 17, 63833 - Montegiorgio Fermo (FM).
Medicinale TOMICINOFTA.
Confezione AIC n. 039571017 - «0,3% Collirio, soluzione» flacone da
5 ml
alla società: Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e
domicilio fiscale in Via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI).
Con variazione della denominazione del medicinale in OCUPIX
Stampati
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Deter-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
minazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
e all’Etichettatura.
Smaltimento scorte
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione,
di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2,
comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15A03270
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano
«Destrometorfano Bromidrato Zeta», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina FV n. 103/2015 del 14 aprile 2015
L’autorizzazione all’immissione in commercio del
Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO ZETA;
Confezioni:
031317 011 «15mg/gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml
031317 023 «30mg/10ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;
Titolare AIC: Zeta Farmaceutici S.p.A.
Procedura Nazionale.
Con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata,
l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura
ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel
periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
15A03272
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano
«Sinafid», con conseguente modifica stampati.
Estratto determina FV n. 104/2015 del 14 aprile 2015
L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
SINAFID.
Confezioni:
037290 044 5% crema - tubo da 10g
037290 018 400 mg compresse – 25 compresse
037290 020 800 mg compresse – 35 compresse
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.a.
Serie generale - n. 102
Procedura nazionale con scadenza il 9/12/2014 è rinnovata, con validità
illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del
Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente
determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora
presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto
delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel
periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono
tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
15A03273
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale
per uso umano «Levofloxacina B. Braun», con conseguente
modifica stampati.
Estratto determina FV n. 107/2015 del 14 aprile 2015
Medicinale: LEVOFLOXACINA B. BRAUN
Confezioni:
042255 012 “5 mg/ml soluzione per infusione” 20 flaconi in LDPE
da 50 ml
042255 024 “5 mg/ml soluzione per infusione” 20 flaconi in LDPE
da 100 ml
Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG
Procedura mutuo riconoscimento ES/H/0188/001/R/001 con scadenza
il 14/01/2015 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del
prodotto, del Foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla
data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità,
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto
delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel
periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono
tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal
— 81 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
15A03274
Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale
per uso umano «Sildenafil Pensa Pharma», con conseguente
modifica stampati.
Serie generale - n. 102
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 aprile 2015
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estratto determina FV n. 108/2015 del 14 aprile 2015
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medicinale: SILDENAFIL PENSA PHARMA.
Confezioni:
041063 013 «25 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 025 «25 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 037 «25 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 049 «50 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 052 «50 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 064 «50 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 076 «100 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 088 «100 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL;
041063 090 «100 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister
PVC/PCTFE-AL.
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.
Procedura: mutuo riconoscimento PT/H/0338/001-003/R/001.
Con scadenza il 30 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata,
l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura
ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto
delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente determinazione.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel
periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15A03275
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0552
127,20
1,9558
27,392
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4715
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,72150
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296,85
4,0136
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,4156
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,3309
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0373
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
8,5480
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5680
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55,2605
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,7985
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3925
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,2694
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3324
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,5552
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,1779
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13723,03
4,2239
65,8671
1163,30
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,1398
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,9172
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4187
47,200
1,4491
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,376
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,8258
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.
15A03390
— 82 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 aprile 2015
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 aprile 2015
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0564
126,67
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9558
27,345
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4691
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,72170
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296,64
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0579
126,52
1,9558
27,415
7,4671
0,71680
297,85
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0105
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0178
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,4118
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,4197
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,3235
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,3115
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0344
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0321
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
8,4820
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5830
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5798
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54,9350
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53,6110
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,8284
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,8711
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3936
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3945
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,2857
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,2661
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3292
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3277
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,5633
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,5644
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,1872
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,2004
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13710,09
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,4150
13686,90
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,2108
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,2095
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65,9050
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65,9826
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1156,94
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1159,50
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,2263
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,2123
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,9092
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,9206
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4169
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4104
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,117
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4400
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,086
1,4402
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,291
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,327
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,8100
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,8567
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.
15A03391
15A03392
— 83 —
5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 102
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 aprile 2015
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 aprile 2015
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0711
127,64
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9558
27,503
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4637
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,71890
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,95
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0814
128,45
1,9558
27,486
7,4608
0,71990
301,36
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0310
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0187
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,4158
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,4180
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,2606
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,2921
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0327
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0297
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
8,3725
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5748
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5690
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53,4111
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54,9086
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,8899
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,9037
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3790
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3842
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,2312
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,2562
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3180
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3183
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,6377
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,7013
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,3031
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,3820
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13758,43
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,3970
13838,67
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,2206
Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,2390
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66,6873
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67,4740
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1164,56
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1167,11
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,3075
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,4205
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,9046
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,9110
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4038
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4025
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,562
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4502
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,819
1,4522
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,709
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,992
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,9081
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,9192
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.
* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.
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5-5-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA SALUTE
Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Coliprotec F4».
Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in
commercio così come autorizzate con Decisione CE dalla Commissione europea con i numeri identificativi nazionali (N.I.N.) attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione
indicato.
Il presente provvedimento ha valenza dalla data della Decisione CE.
Provvedimento n. 219 del 1° aprile 2015
Registrazione mediante procedura centralizzata.
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di
dispensazione.
Titolare A.I.C.: Prevtec Microbia GMBH.
Specialità medicinale: COLIPROTEC F4
Confezioni
autorizzate
Serie generale - n. 102
NIN
Procedura europea
Fiala vetro liofilizzato sospensione
orale 50 dosi suini
104867015
EU/2/14/180/001
4 fiale vetro liofilizzato sospensione
orale 50 dosi suini
104867027
EU/2/14/180/002
fiala vetro liofilizzato sospensione
orale 200 dosi suini
104867039
EU/2/14/180/003
15A03201
Registrazione mediante procedura centralizzata del
medicinale per uso veterinario «Equip WNV».
Provvedimento n. 243 del 15 aprile 2015
Registrazione mediante procedura centralizzata specialità medicinale: EQUIP WNV.
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1, Louvain-la-Neuve Belgio.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in
commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://
ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il
regime di dispensazione indicato.
Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione
della Commissione europea.
15A03200
Rappresentante in Italia: Zoetis Italia S.r.l.
Specialità medicinale: EQUIP WNV.
2 siringhe monodose preriempite 1 ml in vetro
104146042
EU/2/08/086/004
4 siringhe monodose preriempite 1ml in vetro
104146055
EU/2/08/086/005
10 siringhe monodose
pre-riempite 1ml in vetro
104146067
EU/2/08/086/006
Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Zulvac SBV».
Regime di dispensazione: «Da fornire solo dietro presentazione
di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Provvedimento n. 220 del 1° aprile 2015
Specialità medicinale ZULVAC SBV.
Registrazione mediante procedura centralizzata.
Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1 Louvainla-Neuve Belgio.
Rappresentante in Italia : Zoetis Italia S.r.l.
Confezioni autorizzate
Sospensione iniettabile-bovini,
ovini-intramuscolare-sottocutaneo -1 flacone (HDPE)
da 50 ml
NIN
Procedura
europea
104894011
EU/2/14/178/001
L’impiego di tale prodotto deve essere effettuato da un medico
veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. L’avvenuta prescrizione deve essere comunicata entro tre giorni, dal veterinario prescrittore direttamente al servizio veterinario dell’azienda sanitaria
locale competente per territorio, con l’indicazione dell’ubicazione dell’azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali da sottoporre a trattamento e della data della
prescrizione.»
Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste
in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea
(http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) e
con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato.
Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione
della Commissione europea.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
15A03202
L OREDANA C OLECCHIA , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2015-GU1-102) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 
06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: [email protected]
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione 257,04)
(di cui spese di spedizione 128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione 19,29)
(di cui spese di spedizione 9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione 41,27)
(di cui spese di spedizione 20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione 15,31)
(di cui spese di spedizione 7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione 50,02)
(di cui spese di spedizione 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione 383,93)*
(di cui spese di spedizione 191,46)
- annuale
- semestrale
438,00
239,00
- annuale
- semestrale
68,00
43,00
- annuale
- semestrale
168,00
91,00
- annuale
- semestrale
65,00
40,00
- annuale
- semestrale
167,00
90,00
- annuale
- semestrale
819,00
431,00
56,00
N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
1,00
1,00
1,50
1,00
6,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione 129,11)*
(di cui spese di spedizione 74,42)*
- annuale
- semestrale
302,47
166,36
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione 40,05)*
(di cui spese di spedizione 20,95)*
- annuale
- semestrale
86,72
55,46
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
1,01 (€ 0,83 + IVA)
Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
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RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
190,00
180,50
18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ
BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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*45-410100150505*
€ 1,00