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SERIE GENERALE abb.post. post.- art. 45%1, -comma art. 2,1 comma 20/b Spediz. abb. Legge 27-02-2004, 23-12-1996,n.n.46662 - Filiale di Roma - Filiale di Roma Anno 156° - Numero 102 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA DIREZIONE E REDAZIONE MINISTERO EDELLA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESSO L’ISTITUTOILPOLIGRAFICO ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMAE - DECRETI CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 PIAZZA G. VERDI, 1 -PRESSO 00198 ROMA La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato PA R T E P R I M A Roma - Martedì, 5 maggio 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected] SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2015. LEGGE 23 aprile 2015, n. 49. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. (15G00062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario. (15A03307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2015. 1 LEGGE 28 aprile 2015, n. 50. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. (15G00064) . . . . . . . Pag. Scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro e nomina del commissario straordinario. (15A03308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2015. 7 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia. (15A03329) Pag. 13 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2015. Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio DE VINCENTI. (15A03458) . . . . . . . . . Pag. 14 Serie generale - n. 102 DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cupromet SC». (15A03204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 DECRETO 16 febbraio 2015. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2015. Delibera dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del giorno 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica Federale democratica del Nepal. (15A03395) . . Pag. 15 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Label 70 DF». (15A03205). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 DECRETO 16 febbraio 2015. DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell’economia e delle finanze Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Silbot F». (15A03206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ermes Duo». (15A03207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 DECRETO 23 aprile 2015. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 26 febbraio 2017, quinta e sesta tranche. (15A03379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poltiglia 20 DF». (15A03208). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41 DECRETO 27 aprile 2015. Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,70%, con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020, prima e seconda tranche. (15A03378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 10 marzo 2015. Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo - anno 2015. (15A03240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ministero dello sviluppo economico DECRETO 23 giugno 2014. Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Programma AAL HEREIAM». (Decreto n. 2113). (15A03209) . . . Pag. 18 DECRETO 8 gennaio 2015. Ammissione al finanziamento al progetto di cooperazione internazionale «InCure». (Decreto n. 10). (15A03210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 Ministero della salute DECRETO 31 marzo 2015. Scioglimento della «C.L.B. Impianti società cooperativa», in Anzi e nomina del commissario liquidatore. (15A03231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56 DECRETO 31 marzo 2015. Scioglimento della «Cooperativa edile Apricena 2 - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. (15A03232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57 DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Welter MZ WG». (15A03203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 DECRETO 1° aprile 2015. Approvazione delle modifiche allo statuto RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (15A03331) . . Pag. 57 — II — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETO 16 aprile 2015. Nomina di un componente del collegio commissariale delle società del Gruppo Ittierre, in amministrazione straordinaria. (15A03349) . . . Pag. 58 Agenzia italiana del farmaco DETERMINA 20 aprile 2015. Classificazione del medicinale per uso umano «Remsima», ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 454/2015). (15A03294) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 22 aprile 2015. DETERMINA 20 aprile 2015. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma Valle d’Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. (Ordinanza n. 235). (15A03228) Pag. 59 Rettifica e corrigendum della determina n. 203 del 25 febbraio 2015 nella denominazione del medicinale per uso umano «Ketoconazolo HRA». (Determina n. 460/2015). (15A03295) . . Pag. 67 DETERMINA 20 aprile 2015. Classificazione dei medicinali per uso umano «Advate», «Cholib» e «Lyrica», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 459/2015). (15A03296) . . . . . . . . . Pag. 68 ORDINANZA 22 aprile 2015. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 234). (15A03239) . Pag. 60 DETERMINA 20 aprile 2015. Classificazione del medicinale per uso umano «Rasagilina Ratiopharm», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 452/2015). (15A03297) . . . . . . . . . Pag. 74 Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ORDINANZA 22 aprile 2015. DELIBERA 20 aprile 2015. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 237). (15A03330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62 Valutazione di idoneità dell’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari - triennio 2014/2016 - contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti. (Deliberazione n. 15/110). (15A03271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 75 ORDINANZA 28 aprile 2015. ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell’evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 244). (15A03396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63 Agenzia italiana del farmaco Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miclast». (15A03259). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77 — III — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxazone». (15A03260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinolflu». (15A03261) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinol». (15A03262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Neurontin» e «Gabapentin Pfizer». (15A03263) . . . . . . . . Pag. 78 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (15A03264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provigil». (15A03265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sildenafil Pensa Pharma», con conseguente modifica stampati. (15A03275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 82 Ministero dell’economia e delle finanze Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2015 (15A03390). . . . . . . . . . Pag. 82 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2015 (15A03391). . . . . . . . . . Pag. 83 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2015 (15A03392). . . . . . . . . . Pag. 83 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2015 (15A03393). . . . . . . . . . Pag. 84 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2015 (15A03394). . . . . . . . . . Pag. 84 Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle». (15A03268) Pag. 80 Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». (15A03269) Pag. 80 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tomicinofta». (15A03270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 80 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Destrometorfano Bromidrato Zeta», con conseguente modifica stampati. (15A03272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81 Ministero della salute Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Coliprotec F4». (15A03200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85 Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Zulvac SBV». (15A03201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85 Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Equip WNV». (15A03202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 85 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sinafid», con conseguente modifica stampati. (15A03273) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levofloxacina B. Braun», con conseguente modifica stampati. (15A03274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81 Serie generale - n. 102 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20 Ordini cavallereschi Conferimento di onorificenze dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (15A03233) — IV — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 23 aprile 2015, n. 49. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’Accordo stesso. Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita alla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 aprile 2015 MATTARELLA R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: ORLANDO — 1 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le «Parti», hanno convenuto quanto segue. Art. 1. Oggetto dell’Accordo I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un’attività lavorativa nel territorio di quest’ultimo in conformità con le disposizioni del presente Accordo. L’espressione «familiari» del capoverso precedente designa: I) i coniugi non separati; II) i figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 26 anni; III) i figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica. Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati. Art. 2. Procedura di autorizzazione in Italia L’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all’avvio dell’iter della procedura per l’autorizzazione all’iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l’Impiego facenti capo all’Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all’Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l’Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia autonoma, l’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un’attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso. Art. 3. Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina L’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires invierà una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede l’autorizzazione ad intraprendere un’attività lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall’Articolo primo, capoverso secondo del presente Accordo, l’Ambasciata sarà informata dal Ministero che il suddetto familiare è autorizzato ad intraprendere l’attività lavorativa. — 2 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Art. 4. Applicabilità della normativa locale I familiari che hanno ottenuto l’autorizzazione ad intraprendere l’attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell’ordinamento giuridico dello Stato ricevente. Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l’esercizio di tali attività nello Stato ricevente. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati. Art. 5. Immunità Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall’esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa suddetta. Qualora i familiari che svolgono un’attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l’esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all’immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell’autorizzazione. Art. 6. Limiti all’autorizzazione L’autorizzazione a svolgere un’attività nello Stato ricevente sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L’autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L’autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale. Art. 7. Entrata in vigore e denuncia Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per via diplomatica; la denuncia avrà effetto dalla sua notifica alla controparte. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede. — 3 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 4 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 5 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2086): Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) (Governo Letta-I) il 12 febbraio 2014. Assegnato alla ÍII Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro). Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2014 e 31 luglio 2014. Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014. Senato della Repubblica (atto n. 1625): Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 ottobre 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), e 11ª (Lavoro). Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l’8 ottobre 2014 e 11 marzo 2015. Esaminato in Aula e approvato il 15 aprile 2015. 15G00062 — 6 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 28 aprile 2015, n. 50. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. Serie generale - n. 102 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. Art. 4. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso. Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 620 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all’articolo 4 dell’Accordo di cui all’articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei relativi oneri Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 2015 MATTARELLA R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: ORLANDO — 7 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 8 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 9 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 10 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 11 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1314): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Emma BONINO) (GOVERNO LETTA-I) il 14 febbraio 2014. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione Europea). Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, 1° aprile 2014 e 12 novembre 2014. Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2014. Camera dei deputati (atto n. 2752): Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 2 dicembre 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività Produttive), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione Europea). Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, 11 dicembre 2014 e 11 marzo 2015. Esaminato in Aula il 13 aprile 2015 ed approvato il 22 aprile 2015. 15G00064 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2015. Scioglimento del consiglio comunale di Capodrise e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 2. La dottoressa Maria Luisa Anna Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 aprile 2015 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capodrise (Caserta); MATTARELLA Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; ALFANO, Ministro dell’interno ALLEGATO Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) è sciolto. Al Presidente della Repubblica Nel consiglio comunale di Capodrise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 10 marzo 2015. Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all’uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. — 12 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Serie generale - n. 102 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 17 aprile 2015 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capodrise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Anna Fappiano. MATTARELLA ALFANO, Ministro dell’interno Roma, 13 aprile 2015 Il Ministro dell’interno: A LFANO ALLEGATO Al Presidente della Repubblica 15A03307 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2015. Scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Noicattaro (Bari); Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Nel consiglio comunale di Noicattaro (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 27 marzo 2015. Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all’uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa Maria Padovano. Roma, 13 aprile 2015 Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Il Ministro dell’interno: A LFANO Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 15A03308 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2015. Decreta: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia. Art. 1. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 APRILE 2015 NELLA RIUNIONE DEL Il consiglio comunale di Noicattaro (Bari) è sciolto. Art. 2. La dottoressa Rosa Maria Padovano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; — 13 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”; Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia”, Vista la nota della regione Puglia del 18 marzo 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 14 aprile 2015; Serie generale - n. 102 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2015. Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio DE VINCENTI. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 10; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio DE VINCENTI è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario prof. Claudio DE VINCENTI; Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; Decreta: Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Art. 1. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia. 1. A decorrere dal 10 aprile 2015 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio DE VINCENTI è delegata la firma dei decreti, degli atti e i provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri. Sono anche esclusi gli atti e i provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 23 aprile 2015 La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2015 Il Presidente: R ENZI 15A03329 Il Presidente: R ENZI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 1138 15A03458 — 14 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2015. Delibera dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del giorno 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica Federale democratica del Nepal. Serie generale - n. 102 pal ha richiesto l’assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea; Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 27 e del 28 aprile 2015; Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, delta citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la delibera dello stato di emergenza; IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 APRILE 2015 NELLA RIUNIONE DEL Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nei quale si dispone che agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerato che il giorno 25 aprile 2015 il territorio della Repubblica Federale democratica del Nepal è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.8; Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento sismico, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente e imprecisato di vittime, dispersi e sfollati, la distruzione di numerosi centri abitati e, per le particolari condizioni morfologiche del territorio, l’isolamento di molte parti del Paese; Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica nel territorio centro-occidentale dello Stato del Nepal, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla popolazione colpita; Vista la decisione n.1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente; Vista la nota dell’Ambasciata del Nepal Neb/Pol/ EU/ECH0/258 del 25 aprile 2015 con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Ne- Sentito il Ministero degli affari esteri; Su proposta del Presidente dei Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1. 1. In considerazione di quanto espresso in premessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dell’evento simico verificatosi il giorno 25 aprile 2015 nel territorio della Repubblica Federale democratica del Nepal. 2. Per l’attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza si provvede, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 3. Per l’attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla presente delibera, sì provvede nel limite massimo di un milione di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta la necessaria disponibilità. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2015 Il Presidente: R ENZI 15A03395 — 15 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2015. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 26 febbraio 2017, quinta e sesta tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 62.535 milioni di euro; Visti i propri decreti in data 20 febbraio e 24 marzo 2015, con i quali è stata disposta l’emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ» ), con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2015, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2015. Art. 4. Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2015, al prezzo di aggiudicazione. A — 16 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Art. 5. Il 29 aprile 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8. Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Art. 6. L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all’anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l’importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26. 1), per l’importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l’anno in corso. L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2015. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2015 p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA 15A03379 DECRETO 27 aprile 2015. Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,70%, con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020, prima e seconda tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 24 aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 62.535 milioni di euro; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,70%, con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020; — 17 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Decreta: Serie generale - n. 102 Art. 5. Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,70% con godimento 1° maggio 2015 e scadenza 1° maggio 2020. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro. I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° novembre 2015 e l’ultima il 1° maggio 2020. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 aprile 2015, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Il 4 maggio 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello 0,70% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2015. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2015 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2015. Art. 4. p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA 15A03378 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 23 giugno 2014. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 3 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Programma AAL HEREIAM». (Decreto n. 2113). IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella — 18 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare le domande presentate ai sensi dell’art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»; Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione programma AAL; Tenuto conto dell’approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL; Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 dai proponenti italiani partecipanti al programma internazionale AAL e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori; Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l’ammissione a finanziamento del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed EUROSTARS del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste; Vista la direttiva del Ministro dell’11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all’anno 2010-2011, di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011; Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni; Serie generale - n. 102 Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Decreta: Art. 1. Il progetto di ricerca AAL HEREiAM è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1). Art. 2. 1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all’acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011; 2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. 5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale. Art. 3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 922.750,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l’anno 2010-2011; Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2014 Il direttore generale: FIDORA Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4191 — 19 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO 1 15A03209 — 20 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 DECRETO 8 gennaio 2015. Ammissione al finanziamento al progetto di cooperazione internazionale «InCure». (Decreto n. 10). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014) recante nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR; Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Vista la nota n. 2591 del 28 ottobre 2013 «Risorse finanziarie necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul decreto di riparto delle risorse FIRST per l’anno 2013»; Visto il decreto ministeriale n. 1049 del 19 dicembre 2013, «Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l’anno 2013»; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 3 dicembre 2009 che, nell’ambito Joint Programming Initiative approvano il lancio della tematica «Cura delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento all’Alzheimer»; Vista l’Iniziativa di cooperazione internazionale «Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND); Vista la call lanciata il 2 dicembre 2013 nell’ambito della citata iniziativa «European research projects for CrossDisease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases»; Visto l’avviso integrativo n. prot. 264 del 30 gennaio 2014 pubblicato dal MIUR in data 30 gennaio 2014 che stabilisce, tra l’altro, i soggetti ammissibili, lo stanziamento complessivo per il finanziamento dei progetti e i costi eleggibili; Vista la nota n. prot. 24615 del 29 ottobre 2014, con la quale l’ufficio III della DGIR ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell’ambito della call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento; Vista la Proposal Application Form del progetto «Innate Immune Activation in Neurodegenerative Disease», di seguito «InCure»; Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «InCure» figura l’Università di Padova che ha richiesto al MIUR un finanziamento di importo pari ad Euro 156.000,00; Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 300.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del FIRST 2013; — 21 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Decreta: Art. 1. 1. Il progetto di cooperazione internazionale «InCure» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante. 2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2015 e la sua durata è di 36 mesi. Art. 2. 1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili. Art. 3. 1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 156.000,00, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l’anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013. 2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST, in relazione alle quali. ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. 3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario, saranno sottoposte, ai fini della loro approvazione, ad una valutazione istruttoria secondo la normativa nazionale. 4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPND e dallo scrivente Ministero. Art. 4. 1. In favore dell’Università di Padova, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l’anticipazione della agevolazione di cui all’art. 1, nella misura del 100% del contributo ammesso. 2. La Università Padova si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. 3. Il MIUR, laddove il beneficiario non osservi le prescrizioni di cui al presente decreto e correlata normativa di legge e regolamentare, ovvero in caso di mancata realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 1, procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero coattivo delle somme erogate. 4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2015 Il capo del Dipartimento: MANCINI Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 841 — 22 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15A03210 — 23 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Welter MZ WG». IL DIRETTORE GENERALE PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/ CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/ CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; Serie generale - n. 102 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/ CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 2014 dall’impresa UPL Italia Srl con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Welter MZ WG» contenente le sostanze attive metalaxyl e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Cerexil M DG registrato al n. 10272 con D.D. in data 10 gennaio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 30 giugno 2014, dell’Impresa medesima; Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per — 24 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cerexil M DG registrato al n. 10272; Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/UE relativa all’iscrizione della sostanza attiva metalaxyl nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo n. 194/95; Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro i termini prescritti da quest’ultimo; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle Serie generale - n. 102 prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015, l’Impresa UPL Italia Srl con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WELTER MZ WG con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200; kg 1 - 5 - 10. Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso dallo stabilimento estero: Cerexagri B.V. - Rotterdam (Olanda). Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell’Impresa: Sti Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA). Il prodotto suddetto è registrato al n. 16260. L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati». — 25 — Roma, 16 febbraio 2015 Il direttore generale: RUOCCO 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO 15A03203 — 26 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cupromet SC». IL DIRETTORE GENERALE PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/ CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/ CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Serie generale - n. 102 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/ CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Vista la domanda presentata in data 24 dicembre 2014 dall’impresa «Sapec Agro Italia Srl» con sede legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/D, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cupromet SC» contenente le sostanze attive rame da idrossidi e metalaxyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Qubic R registrato al n. 14433 con D.D. in data 31 luglio 2009 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 28 febbraio 2013, dell’Impresa «Cheminova Agro Italia», con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28; Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per — 27 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Qubic R registrato al n. 14433; sussiste legittimo accordo tra l’impresa «Sapec Agro Italia» e l’impresa titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva rame nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva metalaxyl nell’Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo n. 194/95; Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2020, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro i termini prescritti da quest’ultimo; Serie generale - n. 102 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 l’Impresa «Sapec Agro Italia Srl» con sede legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/D, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUPROMET SC con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25. Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso dallo stabilimento estero: Sapec Agro S.A. - Setubal (Portogallo). Il prodotto suddetto è registrato al n. 16254. L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014. Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai prodotti fitosanitari e comunicato all’impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it — 28 — Roma, 16 febbraio 2015 Il direttore generale: RUOCCO 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO — 29 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15A03204 — 30 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Label 70 DF». IL DIRETTORE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/ CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2014 dall’impresa Adama Deutschland GmbH, con sede legale in Edmunde –Rumpler -Strasse,6 – D-51149 Köln, Germania, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LABEL 70 DF, contenete la sostanza attiva metribuzin, uguale al prodotto di riferimento denominato Feinzin70 DF registrato al n. 14058 con D.D. in data 17 gennaio 2012, dell’impresa medesima; — 31 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Feinzin 70 DF registrato al n. 14058; Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva metribuzin, nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007; Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all’Allegato III; Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l’impresa Adama Deutschland GmbH, con sede legale in Edmunde –Rumpler -Strasse,6 – D-51149 Köln, Germania, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LABEL 70 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 – 500; Kg 1. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’ Impresa estera: Adama Agan Ltd – Ashdod 77102, Israele, nonchè confezionato presso lo stabilimento Chemark Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria. Il prodotto suddetto è registrato al n. 16259. L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it Roma, 16 febbraio 2015 Il direttore generale: RUOCCO — 32 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO 15A03205 — 33 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Silbot F». IL DIRETTORE GENERALE PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/ CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/ CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; Serie generale - n. 102 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/ CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2014 dall’impresa Adama Makteshim Ltd, rappresentata in Italia dall’Impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica, 19, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SILBOT F, contenete le sostanze attive dimetomorph e folpet, uguale al prodotto di riferimento denominato Quantum F registrato al n. 13298 con D.D. in data 26 lu- — 34 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA glio 2011, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 5 agosto 2013, dell’Impresa medesima; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Quantum F registrato al n. 13298; Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva folpet nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007; Serie generale - n. 102 Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l’impresa Adama Makteshim Ltd, rappresentata in Italia dall’Impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica, 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SILBOT F con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 – 500; kg 1 – 5 – 10 – 20 - 25. Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell’impresa: Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva dimetomorf, nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007; Sti Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA), nonché confezionato presso lo stabilimento dell’Impresa Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO). Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Adama Makteshim Ltd – P.O.B. 60 Beer Sheva (Israele). Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti; Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all’Allegato III; Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell’impresa: Il prodotto suddetto è registrato al n. 16258. L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it — 35 — Roma, 16 febbraio 2015 Il direttore generale: RUOCCO 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO — 36 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15A03206 — 37 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ermes Duo». Serie generale - n. 102 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’art. 119 recante “Autorizzazioni”; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche; IL DIRETTORE GENERALE PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/ CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/ CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183” Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/ CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2014 dall’impresa Cheminova Deutschland GmbH — 38 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA & Co. KG., con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ERMES DUO, contenente le sostanze attive propoxycarbazone-sodium, iodosulfuron –methyle-sodium e l’antidoto agronomico mefenpyr diethyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Miscanti duo registrato al n. 14770 con D.D. in data 21 dicembre 2011, dell’Impresa medesima; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Miscanti duo registrato al n. 14770; Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 di recepimento della direttiva 2003/84/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva iodosulfuromethyl sodium nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95; Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/91/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazonesodium nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95; Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti; Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all’Allegato III; Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; Serie generale - n. 102 Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l’impresa Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, con sede legale in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERMES DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e di quello di riferimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive e l’antidoto agronomico componenti. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 0,33 - 0,66 - 1 - 1,5. Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento delle Imprese estere: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG., Stader Elbstrasse, D-21683 Stade (Germania), Bayer CropScience AG – Industrial Park Hoechst, D-65926, Francoforte sul Meno (Germania). Il prodotto suddetto è registrato al n. 16216. L’etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg.1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; — 39 — Roma, 16 febbraio 2015 Il direttore generale: RUOCCO 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO 15A03207 — 40 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 16 febbraio 2015. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poltiglia 20 DF». IL DIRETTORE GENERALE PER L ’ IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/ CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/ CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’art. 119 recante “Autorizzazioni”; Serie generale - n. 102 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183” Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/ CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2014 dall’impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Poltiglia Chemia, successivamente ri-denominato POLTIGLIA 20 DF, contenente la sostanza attiva rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al n. 7401 con D.D. in data 2 febbraio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 24 gennaio 2012, dell’Impresa medesima; — 41 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al n. 7401; Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all’iscrizione dei composti del rame nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95; Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III del decreto legislativo 194/95; Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest’ultimo; Serie generale - n. 102 all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l’Impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato POLTIGLIA 20 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,125 - 0,15 - 0,16 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22,5 - 25. Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: Isagro SpA - Adria Cavanella Po (RO), Isagro SpA - Aprilia (Latina). Il prodotto suddetto è registrato al n. 16228 Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Relativamente all’etichetta classificata alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, essa è corrispondente a quella proposta dall’Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dallo stesso Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative — 42 — Roma, 16 febbraio 2015 Il direttore generale: RUOCCO 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO — 43 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15A03208 — 44 — Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 marzo 2015. Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo - anno 2015. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l’art. 27 concernente, tra l’altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l’art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l’art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l’adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio; Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l’altro, dell’art. 49 - assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013; Serie generale - n. 102 Considerato in particolare il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all’allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015; Considerate le richieste pervenute da parte della regione Piemonte in data 20 novembre 2014, della regione Liguria in data 24 novembre 2014, della regione Lombardia in data 20 novembre 2014, della regione Emilia Romagna in data 26 novembre 2014, della regione Marche in data 26 novembre 2014, della regione Umbria in data 25 novembre 2014, della regione Lazio in data 26 novembre 2014, della regione Puglia in data 13 novembre 2014, della regione Sardegna in data 1° dicembre 2014; Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA; Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e unionale; Ritenuto, altresì, necessario indirizzare l’aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 19 febbraio 2015; Decreta: Art. 1. Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili 1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2015, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell’art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1 al presente decreto. Art. 2. Determinazione dei valori assicurabili 1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004. — 45 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa. Art. 3. Combinazioni dei rischi assicurabili 1. Nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all’allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate. 2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie); b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità accessorie; d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1. (Avversità catastrofali). 3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all’allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purchè siano conformi alle disposizioni di cui all’art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta come differenzatra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità. 5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all’allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali. 6. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le Serie generale - n. 102 epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7. 8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 9. La copertura assicurativa è riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi allo stesso piano assicurativo individuale, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l’intero prodotto/comune. Art. 4. Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l’altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili. 2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12. 3. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti. 4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi. 5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all’allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato in premessa, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini — 46 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 del calcolo del contributo: prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e valore assicurato. lettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: Art. 5. a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo; Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili b) per le colture permanenti entro il 31 marzo; 1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall’ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 2. Nell’allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata. 3. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato nelle premesse, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ed il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato nelle premesse. 4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell’allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) polizze con soglia di danno, relative a 1) colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa; b) polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre. Art. 7. Modifiche al Piano 1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nonché alle Regioni, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese esclusivamente a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, sia in esito alle Osservazioni della Commissione ai fini dell’approvazione definitiva del programma che successivamente, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica. Art. 8. Norme transitorie 1. In considerazione dei tempi necessari per implementare il Sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 11 del decreto ministeriale decreto 12 gennaio 2015, solo per l’anno 2015, il termine del 31 marzo di cui all’art. 6, lettere a) e b) è posticipato al 20 aprile. 2. Solo per l’anno 2015, alla combinazione di rischi di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), fatti salvi i rischi minimi previsti, può essere aggiunto anche il rischio gelo e brina. In questo caso non si applica la clausola di salvaguardia di cui all’allegato 3 – Colture – punto 2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 6. Roma, 10 marzo 2015 Termini di sottoscrizione delle polizze Il Ministro: M ARTINA 1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze col- Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1192 — 47 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1.1 ALLEGATO 1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETA BROCCOLI CARCIOFI CARDO ALIMENTARE CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI FINOCCHI FRAGOLE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINA LEGUMINOSE ARACHIDE CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI 1.2 Serie generale - n. 102 FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO SULLA TRIFOGLIO LUPINELLA COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA ERBACEE DA BIOMASSA BARBABIETOLA ZUCCHERO PATATE PIOPPO TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D’INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE Segue FRUTTICOLE VARIE RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO ORNAMENTALI PIANTE FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE ERBACEE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI DA SEME AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1 1.2.1 – Avversità catastrofali ALLUVIONE SICCITA’ GELO E BRINA — 48 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 1.2.2 Altre avversità 1.2.2.1 Avversità di frequenza ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI 1.2.2.2 Avversità accessorie COLPO DI SOLE E VENTO CALDO SBALZI TERMICI 1.8 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE RETI ANTIGRANDINE SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante IMPIANTI ANTIBRINA 1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3 GRANDINE – TROMBA D’ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO (quest’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) 1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1 ALTERNARIA ANTRACNOSI ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS BATTERIOSI BOTRITE CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE CARBONE COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora) CORINEO VIROSI FLAVESCENZA DORATA FUSARIOSI MAL DEL PIEDE — 49 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 RUGGINI SEPTORIOSI MAL DELL’ ESCA OIDIO MAL DELL’INCHIOSTRO MARCIUME BRUNO MARCIUME RADICALE TICCHIOLATURA PERONOSPORA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka) SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma) 1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1 CINIPIDE DEL CASTAGNO DIABROTICA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME TIGNOLE DEL POMODORO TARLO ASIATICO (anoplophora spp) MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii) 1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI BOVINI BUFALINI SUINI OVICAPRINI AVICOLI API EQUINI CUNICOLI 1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI Obbligatorie: AFTA EPIZOOTICA BRUCELLOSI PLEUROPOLMONITE TUBERCOLOSI Facoltative: LEUCOSI ENZOOTICA BLUE TONGUE ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA CARBONCHIO EMATICO DIARREA VIRALE BOVINA RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE PARATUBERCOLOSI — 50 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI Obbligatorie: PESTE SUINA CLASSICA VESCICOLARE SUINA AFTA EPIZOOTICA Facoltative: PESTE SUINA AFRICANA TRICHINELLOSI MORBO DI AUJESZKY 1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI Obbligatorie: BLUE TONGUE BRUCELLOSI AFTA EPIZOOTICA Facoltativa: SCRAPIE 1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI Obbligatoria: NEWCASTLE Facoltative: INFLUENZA AVIARIA SALMONELLOSI 1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API Obbligatorie: PESTE AMERICANA PESTE EUROPEA Facoltative: VARROASI ACARIOSI AMEBIASI INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA NOSEMIASI 1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI Obbligatorie: ENCEFALITE EQUINA ANEMIA INFETTIVA Facoltative: ARTERITE VIRALE INFUENZA EQUINA — 51 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI Obbligatorie: MIXOMATOSI MALATTIA EMORRAGICA VIRALE Facoltative: PASTEURELLOSI ENTEROCOLITE EPIZOOTICA COLIBACILLOSI STAFILOCOCCOSI COCCIDIOSI INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS ROGNA AURICOLARE E CUTANEA ENCEFALITOZOONOSI DERMATOFITOSI 1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7 MANCATO REDDITO MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO ABBATTIMENTO FORZOSO COSTO DI SMALTIMENTO — 52 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLEGATO 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI UVA UVA DA VINO UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE UVA DA TAVOLA UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE FRUTTA ACTINIDIA ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE ALBICOCCHE ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE CILIEGE CILIEGIE PROTETTE NETTARINE NETTARINE PRECOCI NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE MELE MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA PERE PERE PRECOCI PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE PESCHE PESCHE PRECOCI PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE SUSINE SUSINE PRECOCI SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia) ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare) BERGAMOTTI CEDRO KUMQUAT LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello) LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale) MANDARANCE MANDARANCE PRECOCI MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli) MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune) POMPELMI SATSUMA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D’INDIA GELSI LAMPONI LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE, MIRTILLI PROTETTI MIRTILLI MORE NESPOLE DEL GIAPPONE — 53 — RIBES UVA SPINA MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHI GIUGGIOLE MELAGRANE AVOCADO CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO MIGLIO ORZO SEGALE TRITICALE FRUMENTO DURO SEME FRUMENTO TENERO SEME ORZO SEME SEGALE DA SEME RISO RISO INDICA MAIS E ALTRE MAIS DA GRANELLA MAIS DA SEME MAIS DOLCE MAIS DA INSILAGGIO SORGO GRANO SARACENO ORTIVE E ORNAMENTALI AGLIO ASPARAGO BIETA DA COSTA BIETA LISCIA DA TAGLIO BROCCOLETTO BROCCOLO CARCIOFO CARDO CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA CAVOLO NERO CETRIOLI CIPOLLE CIPOLLINE COCOMERI FINOCCHI FIORI DI ZUCCHINA FRAGOLE FRAGOLE PROTETTE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI PORRO RADICCHIO Serie generale - n. 102 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Segue ORTIVE E ORNAMENTALI Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO RAPA BARBABIETOLA ROSSA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SEDANO DA SEME SPINACI ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE PISELLI PISELLI SEME BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME FAGIOLO SEME FAGIOLINO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME ORTICOLE SOTTO SERRA ORTICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE DI OLIVO VIVAI DI PIOPPI VIVAI DI VITI. VIVAI DI PIANTE FORESTALI POMODORI POMODORO CONCENTRATO POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO ALTRE INDUSTRIALI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO COLZA SENAPE GIRASOLE SOIA PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME COLZA SEME GIRASOLE SEME PATATA DA SEME TABACCO OLIVE OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA VIVAI ASTONI PIANTE FRUTTO NESTI DI VITI PIANTE DI VITI PORTA INNESTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme ALTRE COLTURE ARACHIDI CECI CICERCHIA FAVINO FAVINO DA SEME LENTICCHIE LUPINI ERBA MEDICA ERBA MEDICA SEME ERBAI GRAMINACEE ERBAI LEGUMINOSE ERBAI MISTI LOIETTO LOIETTO DA SEME LUPINELLA PISELLO PROTEICO PRATO PRATO PASCOLO SULLA TRIFOGLIO TRIFOGLIO SEME ERBACEE DA BIOMASSA ARBOREE DA BIOMASSA PIOPPO SUGHERETE CANAPA CANAPA DA SEME LINO ANICE ANICE STELLATO ANICE STELLATO DA SEME BASILICO BASILICO DA SEME CORIANDOLO CORIANDOLO DA SEME CRESCIONE DA SEME LINO DA SEME NON TESSILE ANETO DA SEME PEPERONCINO PREZZEMOLO PREZZEMOLO SEME RUCOLA SEME MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PISTILLI ZAFFERANO BULBI LUPPOLO FIENO GRECO BORRAGINE PIANTE AROMATICHE PIANTE OFFICINALI — 54 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLEGATO 3 METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI Colture. Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all’art. 3 comma 2 e all’art. 8 comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia: 1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’art. 3 comma 2 lettere a), b), d) , sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo; 2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’art. 3 comma 2 lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo. Produzioni zootecniche. Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell’allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Strutture. Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell’anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/ (somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Nuovi assicurati. Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato. Limiti massimi. In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all’art. 3 comma 2 lettere b), c), d) è: 20 per la frutta, 15 per tabacco e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell’allegato l. Per la tipologia di polizza di cui all’art. 3, comma 2 lettera a) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti. In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15. In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5. ALLEGATO 4 2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE I - Eventi avversi. Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Serie generale - n. 102 Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. II – Garanzie. Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche. Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all’art. 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore. III - Garanzie zootecnia. Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. — 55 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione). Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, dovuta all’abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi. Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all’art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo. 15A03240 Serie generale - n. 102 effettuata in data 30 maggio 2014 prot. n. 103509 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto del successivo verbale di mancata revisione pervenuto in data 19 agosto 2014, che conferma le medesime risultanze riscontrate nel verbale sopraccitato; Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreta: DECRETO 31 marzo 2015. Scioglimento della «C.L.B. Impianti società cooperativa», in Anzi e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l’art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art.2545-septiesdecies c.c.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di revisione del 25 ottobre 2012 e successivo accertamento del 27 marzo 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 Art. 1. La società cooperativa «C.L.B. Impianti società cooperativa» con sede in Anzi (PZ), costituita in data 12 marzo 2007, codice fiscale 01670260767, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545-septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Grippa, nato a Avigliano (PZ), il 26 luglio 1957, codice fiscale GRPVTI57L26A519Y, con studio in Potenza, via Anzio n. 28. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 marzo 2015 Il direttore generale: MOLETI 15A03231 — 56 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO 31 marzo 2015. Scioglimento della «Cooperativa edile Apricena 2 - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto 1’art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto 1’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di accertamento del 7.12.2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 30.05.2014 prot. n. 0103477 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dal Comitato per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina del commissario liquidatore; Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. La società cooperativa “Cooperativa Edile Apricena 2 - Società cooperativa di produzione e lavoro” con sede in Apricena (FG), costituita in data 2.04.2007, codice fiscale 03523080715, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commis- Serie generale - n. 102 sario liquidatore il dott. Francesco Borgese, nato a Palermo il 9.11.1961, codice fiscale BRGFNC61S09G273D, con studio in Foggia, via Zuretti n. 11. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 marzo 2015 Il direttore generale: MOLETI 15A03232 DECRETO 1° aprile 2015. Approvazione delle modifiche allo statuto RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive”; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 454, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo Unico della radiotelevisione”; Visto lo Statuto della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 ottobre 2004 e successive modificazioni; Vista la lettera del 27 febbraio 2015 (prot. P/9242), con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione S.p.A. ha chiesto l’approvazione del nuovo testo dell’art. 30 ed il quinto comma dell’art. 31 dello Statuto sociale, come deliberato dall’Assemblea degli azionisti nella seduta del 19 febbraio 2015 (verbale a rogito Notaio Luca Tucci – n. 3193 di Repertorio, Raccolta n. 1538); — 57 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il parere favorevole sulle modifiche allo statuto RAI espresso, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 428, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 25 marzo 2015; Considerato che la nuova formulazione dell’art. 30 e del quinto comma dell’art. 31 del suddetto Statuto è conforme alle norme vigenti; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati l’art. 30 ed il quinto comma dell’art. 31 dello Statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. nel testo deliberato dall’Assemblea degli azionisti, nell’adunanza del 19 febbraio 2015, di seguito riportati: a) Art. 30 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 30.1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni). 30.2 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. 30.3 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni nell’area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. 30.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, solo per giusta causa. 30.5 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall’ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 30.6 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato. 30.7 - Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 30.8 – Il Direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d’esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure, di cui all’art. 30.6 nel corso dell’esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle Serie generale - n. 102 scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. b) Art. 31 - Collegio sindacale e controllo contabile 31.5 – Nel caso in cui, fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, numero 112, sia necessario procedere alla nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato o per altra causa, il nuovo collegio sindacale sarà nominato ai sensi del precedente art. 31.1, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2401 del codice civile per il caso di sostituzione dei sindaci. Il presente decreto sarà trasmesso agli competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2015 Il Ministro: GUIDI 15A03331 DECRETO 16 aprile 2015. Nomina di un componente del collegio commissariale delle società del Gruppo Ittierre, in amministrazione straordinaria. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03); Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/03 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i Sig.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada; Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre; Visti i successivi decreti con i quali sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, le società del gruppo, ITC S.p.A., IT Holding Commercial Services s.r.l., IT holding S.p.A., Gianfranco Ferrè S.p.A., Nuova Andrea Fashion S.p.A., Exté s.r.l., ITR USA Retail s.r.l., Malo S.p.A., Plus IT S.p.A., IT Distribuzione S.p.A., IT Holding Finance SA, P.A. Investment SA, Madeferre’ s.r.l., GF Manifacturing s.r.l.; — 58 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Preso atto della nota in data 11 aprile 2015 con la quale l’avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di commissario straordinario delle imprese del gruppo Ittierre in amministrazione straordinaria; Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario nelle procedure sopra precisate, Decreta: Art. 1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Ittierre S.p.A. ITC S.p.A., IT Holding Commercial Services s.r.l., IT Holding S.p.A., Gianfranco Ferrè S.p.A., Nuova Andrea Fashion S.p.A., ITR USA Retail s.r.l., Exté s.r.l., Malo S.p.A., Plus IT S.p.A., IT Distribuzione S.p.A., IT Holding Finance SA, P.A. Investment SA, Madeferré s.r.l., GF Manifacturing s.r.l., è nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, il prof. avv. Lucio Ghia (C.F.: GHILCU42H04F839G), nato a Napoli, il 4 giugno 1942. Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2015 Il Ministro: GUIDI 15A03349 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 22 aprile 2015. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma Valle d’Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. (Ordinanza n. 235). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Serie generale - n. 102 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d’Aosta”; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 214 del 22 dicembre 2014 recante: “Avvio della ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del Comune di Courmayeur nonchè del blocco della circolazione nella Val Ferret”; Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto; Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 1534 del 6 febbraio 2015; Acquisita l’intesa della regione Autonoma Valle d’Aosta con nota prot. 271/GAB del 13 gennaio 2015; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. La regione Autonoma Valle d’Aosta è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi neces- — 59 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA sari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della regione Autonoma Valle d’Aosta è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Coordinatore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Autonoma Valle d’Aosta, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. AI fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Coordinatore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014, che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Coordinatore di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente Serie generale - n. 102 finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Autonoma Valle d’Aosta ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Il Coordinatore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2015 Il capo del Dipartimento: CURCIO 15A03228 ORDINANZA 22 aprile 2015. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 234). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; — 60 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo e la delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 19 gennaio 2015; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo»; Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto; Acquisita l’intesa della regione Abruzzo con nota del 14 gennaio 2015; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. La regione Abruzzo è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ing. Carlo Giovani, dirigente della regione Abruzzo, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a por- Serie generale - n. 102 re in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso l’eventuale proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 4, all’esito dell’accertamento di economie derivanti dall’attuazione degli interventi in rassegna. Il predetto dirigente provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Abruzzo, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014, che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla — 61 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Abruzzo ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni: articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006. 10. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 22 aprile 2015 Il Capo del Dipartimento: CURCIO 15A03239 Serie generale - n. 102 ORDINANZA 22 aprile 2015. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 237). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 30 novembre 2012; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3908 del 24 novembre 2010 recante “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010”, nonché l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3922 del 9 febbraio 2011 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010”; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 60 del 14 marzo 2013 volta a favorire e regolare il subentro della regione Campania nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010; Vista la nota n. 456 del 18 marzo 2015, con cui il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 60 del 14 marzo 2013 - Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania — 62 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - ha chiesto il mantenimento per ulteriori dodici mesi della contabilità speciale, aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3908 del 24 novembre 2010, per le motivazioni ivi indicate, trasmettendo contestualmente la relazione sulle attività poste in essere per il superamento del contesto di criticità; Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale n. 5462 - intestata al Dirigente dell’Area generale di coordinamento dei lavori pubblici della regione Campania di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 60 del 14 marzo 2013 - rimane aperta fino al 22 marzo 2016. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2015 Il capo del Dipartimento: CURCIO 15A03330 ORDINANZA 28 aprile 2015. Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell’evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 244). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Serie generale - n. 102 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”; Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile; Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell’Ambasciata del Nepal presso l’Unione europea con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha richiesto l’assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (DGECHO) della Commissione europea; Considerato che, l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale; Considerato che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della repubblica federale democratica del Nepal; Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente ed imprecisato di vittime, dispersi e sfollati, la distruzione di numerosi centri abitati nonché, per le particolari condizioni morfologiche del territorio, l’isolamento di molte parti del Paese; Considerato, altresì, che l’evento sismico ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica nel territorio centro-occidentale dello Stato del Nepal, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla popolazione colpita; Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Sentito il Ministero degli affari esteri; Dispone: Art. 1. Iniziative urgenti di protezione civile 1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarietà internazionale, nell’adozione di — 63 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell’evento calamitoso in premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, garantisce in raccordo con la Commissione europea (DGECHO), con l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA) e gli organismi internazionali interessati, l’intervento finalizzato al soccorso ed all’assistenza della popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio di squadre operative e di valutazione composte da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo, delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale oppure negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, oltre che l’allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso. Dette squadre operative e di valutazione concorreranno, anche a supporto del team inviato dalla Commissione europea nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, alla realizzazione degli interventi di prima assistenza e soccorso secondo le necessità rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell’Unione europea, dall’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA), nonché dalle autorità competenti della Repubblica interessata. Art. 2. Serie generale - n. 102 Art. 3. Deroghe a specifiche disposizioni 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 111, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 141, 239, 241, 241-bis; decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 118, 119, 120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 170, 215, 216, 220, 238, 271, 272, 273, 280, 282, 283, 284, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; Disposizioni amministrative 1. Gli oneri per il trasporto sul territorio nazionale e quelli relativi all’allestimento, la gestione operativa in loco, il rientro in Italia ed il necessario ricondizionamento delle strutture di prima assistenza e soccorso di cui all’art. 1, comma 2, sono ristorati dal Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse di cui all’art. 4. 2. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente ed ai volontari impiegati nelle attività di cui alla presente ordinanza, nonché contratti già stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari. 3. Gli oneri connessi all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 per i volontari impiegati nelle attività di cui alla presente ordinanza sono posti a carico delle risorse di cui all’art. 4. Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle attività di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile può erogare alle organizzazioni di volontariato interessate un’anticipazione di euro 50.000,00, il cui impiego dovrà essere rendicontato ai sensi del richiamato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001. decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. Art. 4. Copertura finanziaria 1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di un milione di euro a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 e dell’Unione europea. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2015 Il Capo del Dipartimento: CURCIO 15A03396 — 64 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 20 aprile 2015. direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; Classificazione del medicinale per uso umano «Remsima», ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 454/2015). Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all’Ufficio centrale del bilancio al registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed, in particolare, l’art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/ CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015; Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 gennaio 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre al 31 dicembre 2014 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate; Vista la lettera dell’Ufficio di farmacovigilanza del 12 novembre 2014 (protocollo FV/118881/P) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale Remsima. Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 23-25 marzo 2015; Determina: Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: REMSIMA descritte in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione. Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. — 65 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 20 aprile 2015 Il direttore generale: PANI ALLEGATO Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Nuove confezioni. REMSIMA: Codice ATC - Principio Attivo: L04AB02 - Infliximab. Titolare: CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. GUUE: 30/01/2015. Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche. Artrite reumatoide. Remsima, in associazione con metotrexato, è indicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento della funzione fisica in: pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai farmaci anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD disease-modifying anti-rheumatic drug), incluso il metotrexato, sia stata inadeguata; pazienti adulti con malattia grave, in fase attiva e progressiva non trattata precedentemente con metotrexato o con altri DMARD. In questa popolazione di pazienti è stato dimostrato, mediante valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare (vedere paragrafo 5.1). Malattia di Crohn negli adulti. Remsima è indicato per: il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un trattamento completo ed adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie. il trattamento della malattia di Crohn fistolizzante in fase attiva, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un ciclo di terapia completo ed adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva). Malattia di Crohn nei bambini. Remsima è indicato per il trattamento della malattia di Crohn grave in fase attiva nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un corticosteroide, un immunomodulatore e una terapia nutrizionale primaria o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni per le suddette terapie. Infliximab è stato studiato solo in associazione con la terapia immunosoppressiva convenzionale. Colite ulcerosa. Remsima è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie. Colite ulcerosa pediatrica. Remsima è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado grave in bambini e adolescenti da 6 a 17 anni di età, che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie. Serie generale - n. 102 Spondilite anchilosante. Remsima è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali. Artrite psoriasica. Remsima è indicato per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD. Remsima deve essere somministrato: in associazione con metotrexato; singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato o per i quali esso sia controindicato. Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia (vedere paragrafo 5.1). Psoriasi. Remsima è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a grave nei pazienti adulti che non hanno risposto o per i quali siano controindicati o che sono risultati intolleranti ad altri trattamenti sistemici inclusi la ciclosporina, il metotrexato o lo psoralene ultravioletto A (PUVA) (vedere paragrafo 5.1). Modo di somministrazione. Il trattamento con Remsima deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento dell’artrite reumatoide, delle malattie infiammatorie intestinali, della spondilite anchilosante, dell’artrite psoriasica o della psoriasi. Remsima deve essere somministrato per via endovenosa. Le infusioni di Remsima devono essere somministrate da operatori sanitari qualificati e istruti nel riconoscere qualsiasi problematica correlata all’infusione. Ai pazienti trattati con Remsima, deve essere consegnato il foglio illustrativo e la Scheda di Allerta per il paziente. Durante il trattamento con Remsima, deve essere ottimizzato l’uso di altre terapie concomitanti quali ad esempio corticosteroidi ed immunosoppressori. Pazienti anziani (≥ 65 anni). Non sono stati condotti studi specifici con Remsima nei pazienti anziani. Negli studi clinici non sono state osservate differenze sostanziali correlate all’età nella clearance o nel volume di distribuzione. Non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Per maggiori informazioni sulla sicurezza di Remsima nei pazienti anziani vedere paragrafi 4.4 e 4.8. Compromissione della funzionalità renale e/o epatica. Remsima non è stato studiato in questa popolazione di pazienti. Non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla dose (vedere paragrafo 5.2). Popolazione pediatrica. Malattia di Crohn (6–17 anni). Una dose di 5 mg/kg somministrata per infusione endovenosa seguita da successive infusioni di dosi di 5 mg/kg a 2 e 6 settimane dopo la prima infusione e successivamente ogni 8 settimane. I dati disponibili non supportano l’ulteriore trattamento con infliximab nei bambini e negli adolescenti che non rispondono entro le prime 10 settimane di trattamento (vedere paragrafo 5.1). Alcuni pazienti possono richiedere un intervallo di tempo tra le dosi più breve per mantenere il beneficio clinico, mentre per altri può essere sufficiente un intervallo tra le dosi più lungo. I pazienti che hanno avuto l’intervallo di tempo tra le dosi ridotto a meno di 8 settimane possono essere a maggior rischio di reazioni avverse. La terapia continuata con un intervallo ridotto deve essere attentamente valutata in quei pazienti che non mostrano alcuna evidenza di beneficio terapeutico aggiuntivo dopo una variazione nell’intervallo di tempo tra le dosi. La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini con malattia di Crohn al di sotto dei 6 anni di età non sono state studiate. I dati di farmacocinetica al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante una posologia nei bambini di età inferiore a 6 anni. Colite ulcerosa (6–17 anni). Una dose di 5 mg/kg somministrata per infusione endovenosa seguita da successive infusioni di dosi di 5 mg/kg a 2 e 6 settimane dopo la prima infusione e successivamente ogni 8 settimane. I dati disponibili — 66 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA non supportano l’ulteriore trattamento con infliximab nei pazienti pediatrici che non rispondono entro le prime 8 settimane di trattamento (vedere paragrafo 5.1). La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini con colite ulcerosa al di sotto dei 6 anni di età non sono state studiate. I dati di farmacocinetica al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante una posologia nei bambini di età inferiore a 6 anni. Psoriasi. La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, nell’indicazione psoriasi non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Artrite idiopatica giovanile, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, nelle indicazioni artrite idiopatica giovanile, artrite psoriasica e spondilite anchilosante non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Artrite reumatoide giovanile. La sicurezza e l’efficacia di Remsima nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, nell’indicazione artrite reumatoide giovanile non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4.8 e 5.2 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla posologia. Compromissione della funzionalità renale e/o epatica. Remsima non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla dose (vedere paragrafo 5.2). Confezioni autorizzate: EU/1/13/853/002 - AIC: 042942021/E - In base 32: 18YHL5 - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 2 flaconcini; EU/1/13/853/003 - AIC: 042942033/E - In base 32: 18YHLK - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 flaconcini; EU/1/13/853/004 - AIC: 042942045/E - In base 32: 18YHLX - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 flaconcini; EU/1/13/853/005 - AIC: 042942058/E - In base 32: 18YHMB - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini. Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale. Piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo. Serie generale - n. 102 Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve sviluppare un programma educazionale per Remsima che includa i pazienti pediatrici affetti da malattia di Crohn e i pazienti pediatrici affetti da colite ulcerosa affinché il medico che intenda prescrivere Remsima in questi pazienti sia informato: sul rischio di infezioni opportunistiche e di tubercolosi in pazienti trattati con Remsima; sulla necessità di valutare il rischio di tubercolosi nei pazienti prima di iniziare il trattamento con Remsima; sul rischio di reazioni acute correlate all’infusione e di reazioni di ipersensibilità ritardate; sul rischio di linfomi e di altre neoplasie maligne; dell’esistenza di una scheda di allerta che deve essere fornita ai pazienti che utilizzano Remsima; che i bambini possono essere esposti ad un rischio superiore di sviluppare infezioni e che le vaccinazioni devono essere aggiornate prima di iniziare il trattamento. Regime di prescrizione: Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP). 15A03294 DETERMINA 20 aprile 2015. Rettifica e corrigendum della determina n. 203 del 25 febbraio 2015 nella denominazione del medicinale per uso umano «Ketoconazolo HRA». (Determina n. 460/2015). IL DIRETTORE GENERALE Vista la determina dell’Ufficio assessment europeo n. 203 del 25 febbraio 2015 riguardante la autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale KETOCONAZOLO HRA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 16 marzo 2015; Considerato che, per errore materiale riguardante la denominazione del medicinale da KETOCONAZOLO HRA a KETOCONAZOLE HRA, occorre provvedere alla rettifica della determinazione suddetta dell’Ufficio assessment europeo; Visti gli atti d’ufficio: Determina: (Rettifica e corrigendum della determina n. 203 del 25 febbraio 2015 della denominazione del prodotto medicinale autorizzato KETOCONAZOLO HRA). Laddove è riportata la denominazione del medicinale: KETOCONAZOLO HRA leggasi: KETOCONAZOLE HRA TITOLARE AIC: LABORATOIRE HRA PHARMA La presente determina sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2015 Il direttore generale: PANI 15A03295 — 67 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DETERMINA 20 aprile 2015. Classificazione dei medicinali per uso umano «Advate», «Cholib» e «Lyrica», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 459/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all’art. 8 comma 10 lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all’Ufficio centrale del bilancio al registro “Visti Semplici”, foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed, in particolare, l’art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; Serie generale - n. 102 Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015; Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015 e riporta l’insieme delle nuove confezioni autorizzate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 23-25 marzo 2015; Determina: Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: - ADVATE - CHOLIB - LYRICA descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione. Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. — 68 — Roma, 20 aprile 2015 Il direttore generale: PANI 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ALLEGATO Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominataClasseC(nn))dedicataaifarmacinonancoravalutatiaifinidellarimborsabilitànelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Nuoveconfezioni ADVATE CodiceATCͲPrincipioAttivo:B02BD02ͲCoagulationfactorVIII Titolare: BAXTERAG GUUE 27/02/2015 Indicazioniterapeutiche Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattoreVIII).ADVATEèindicatointuttelefascedietà. Mododisomministrazione Usoendovenoso. ADVATE deve essere somministrato per via endovenosa. In caso di somministrazione da parte di personalenonsanitarioènecessariountrainingappropriato.Ènecessariodeterminarelavelocitàdi somministrazione, in modo da non creare disagio al paziente, fino ad un massimo di 10 ml/min. Dopolaricostituzione,lasoluzioneèlimpida,incolore,privadicorpiestraneiehaunpHda6,7a7,3. Perleistruzionisullaricostituzionedelmedicinaleprimadellasomministrazione,vedereparagrafo 6.6 Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell’emofiliaeconunsupportodirianimazioneimmediatamentedisponibileincasodianafilassi. LadoseeladuratadellaterapiasostitutivadipendonodallagravitàdeldeficitdifattoreVIII,dalla sedeedall’entitàdell’emorragiaedallecondizioniclinichedelpaziente. Popolazionepediatrica Periltrattamento,ladoseneipazientipediatrici(da0a18annidietà)nondifferiscedaquelladei pazientiadulti.Perlaterapiaprofilatticaneipazientialdisottodei6annidietà,sonoraccomandate dosida20Ͳ50UIdifattoreVIIIperkgdipesocorporeo,3Ͳ4volteallasettimana. Confezioniautorizzate: EU/1/03/271/011 AIC:036160113/E Inbase32: 12HJMK 250UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV 250UISOLV5ML(50UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO PERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/012 AIC:036160125/E Inbase32: 12HJMX 500UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV 500UISOLV5ML(100UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO PERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/013 AIC:036160137/E Inbase32: 12HJN9 1000UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV 1000UISOLV5ML(200UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO PERRICOSTITUZIONE — 69 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 EU/1/03/271/014 AIC:036160149/E Inbase32: 12HJNP 1500 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ POLV 1500 UI SOLV 5 ML (300 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/015 AIC:036160152/E Inbase32: 12HJNS 2000 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ POLV 2000 UI SOLV 5 ML (400 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/016 AIC:036160164/E Inbase32: 12HJP4 3000UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV 3000UISOLV5ML(600UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO PERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/017 AIC:036160176/E Inbase32: 12HJPJ 250UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV 250UISOLV2ML(125UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO PERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/018 AIC:036160188/E Inbase32: 12HJPW 500UIͲPOLVEREESOLVENTEPERSOLUZIONEINIETTABILEͲUSOENDOVENOSOͲFLAC(VETRO)ͲPOLV 500UISOLV2ML(250UI/ML)Ͳ1FLACONCINO+1FLACONCINOPREASSEMBLATICONDISPOSITIVO PERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/019 AIC:036160190/E Inbase32: 12HJPY 1000 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ POLV 1000 UI SOLV 2 ML (500 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE EU/1/03/271/020 AIC:036160202/E Inbase32: 12HJQB 1500 UIͲPOLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILEͲUSO ENDOVENOSOͲ FLAC (VETRO)Ͳ POLV 1500 UI SOLV 2 ML (750 UI/ML) Ͳ 1 FLACONCINO+1 FLACONCINO PREASSEMBLATI CON DISPOSITIVOPERRICOSTITUZIONE Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio ͲRapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR) Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea(elencoEURD)dicuiall’articolo107quater,par.7delladirettiva2010/84/CEepubblicato sulsitowebdeimedicinalieuropei. Condizioniolimitazioniperquantoriguardal'usosicuroedefficacedelmedicinale x Pianodigestionedelrischio(RMP) Iltitolaredell’autorizzazioneall'immissioneincommerciodeveeffettuareleattivitàegliinterventidi farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato delRMP. — 70 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni voltacheilsistemadigestionedelrischioèmodificato,inparticolareaseguitodelricevimentodi nuoveinformazionichepossonoportareauncambiamentosignificativodelprofilobeneficio/rischio oalrisultatodelraggiungimentodiunimportanteobiettivo(difarmacovigilanzaodiminimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza(PSUR)el’aggiornamentodelRMPcoincidono,essipossonoesserepresentatiallostesso tempo. Regimediprescrizione:Medicinalesoggettoaprescrizionemedicalimitativavendibilealpubblicosu prescrizionedicentriospedalieriodispecialistiͲematologo(RRL) Nuoveconfezioni CHOLIB CodiceATCͲPrincipioAttivo:C10BA04ͲSimvastatinandfenofibrate Titolare: ABBOTTHEALTHCAREPRODUCTSLTD GUUE 27/02/2015 Indicazioniterapeutiche Cholibèindicatocometerapiaaggiuntivaalladietaeall’eserciziofisicoinpazientiadultiaelevato rischio cardiovascolare affetti da dislipidemia mista per ridurre i trigliceridi e aumentare i livelli di colesterolo HDL quando i livelli di colesterolo LDL sono adeguatamente controllati con la dose corrispondentedisimvastatinainmonoterapia. Mododisomministrazione Usoorale. Ogni compressa deve essere deglutita intera con un bicchiere d’acqua. Le compresse non devono essererotteomasticateepossonoessereassunteconosenzacibo(vedereparagrafo5.2). Prima di prendere in considerazione la terapia a base di Cholib, devono essere adeguatamente trattate le cause secondarie di iperlipidemia, come ad esempio forme non controllate di diabete mellito di tipo 2, ipotiroidismo, sindrome nefrotica, disproteinemia, epatopatia ostruttiva, trattamentofarmacologico(qualiestrogeniorali)ealcolismoeipazientidevonoesseremessiadieta standard per la riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, che deve essere proseguita durante il trattamento. Pazienticondannorenale Cholibècontroindicatoneipazienticoninsufficienzarenaledamoderataagrave,lacuivelocitàdi filtrazioneglomerularestimataè<60ml/min/1,73m2(vedereparagrafo4.3). Pazienticoncompromissioneepatica Cholib non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica, pertanto è controindicato in questapopolazione(vedereparagrafo4.3). Popolazionepediatrica Cholibècontroindicatoneibambinienegliadolescentifinoa18annidietà(vedereparagrafo4.3). Confezioniautorizzate: Inbase32: 18YLJZ EU/1/13/866/005 AIC:042945055/E 145 MG/20MG Ͳ COMPRESSA RIVESTITA CON FILM Ͳ USO ORALE Ͳ BLISTER (ALU/ALU) Ͳ 90 COMPRESSE — 71 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 EU/1/13/866/006 AIC:042945067/E Inbase32: 18YLKC 145 MG/40MG Ͳ COMPRESSA RIVESTITA CON FILM Ͳ USO ORALE Ͳ BLISTER (ALU/ALU) Ͳ 90 COMPRESSE Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio xRapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR) Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodevepresentareilprimoPSURperquesto medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissioneincommerciopresenteràgliPSURperquestomedicinaleconformementeairequisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107quater,par.7delladirettiva2001/83/CEepubblicatosulsitowebdeimedicinalieuropei. Condizioniolimitazioniperquantoriguardal'usosicuroedefficacedelmedicinale xPianodigestionedelrischio(RMP) Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodeveeffettuareleattivitàegliinterventidi farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato delRMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni voltacheilsistemadigestionedelrischioèmodificato,inparticolareaseguitodelricevimentodi nuoveinformazionichepossonoportareauncambiamentosignificativodelprofilobeneficio/rischio oalrisultatodelraggiungimentodiunimportanteobiettivo(difarmacovigilanzaodiminimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza(PSUR)el’aggiornamentodelRMPcoincidono,essipossonoesserepresentatiallostesso tempo. Regimediprescrizione:Medicinalesoggettoaprescrizionemedica(RR) Nuoveconfezioni LYRICA CodiceATCͲPrincipioAttivo:N03AX16ͲPregabalin Titolare: PFIZERLIMITED GUUE 27/02/2015 Indicazioniterapeutiche Doloreneuropatico Lyricaèindicatoperiltrattamentodeldoloreneuropaticoperifericoecentralenegliadulti. Epilessia Lyricaèindicatocometerapiaaggiuntivanegliadulticonattacchiepiletticiparzialiinpresenzaoin assenzadigeneralizzazionesecondaria. Disturbod’AnsiaGeneralizzata LyricaèindicatoperiltrattamentodelDisturbod’AnsiaGeneralizzata(GAD)negliadulti. — 72 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Mododisomministrazione Lyricaèsoloperusoorale.Lyricapuòessereassuntoconosenzacibo. Popolazioneanziana(aldisopradi65anni) Nei pazienti anziani può essere necessaria una riduzione della dose di pregabalin a causa di una riduzionedellafunzionalitàrenale(vederepazienticoncompromissionerenale). Confezioniautorizzate: EU/1/04/279/045 AIC:036476380/E Inbase32: 12T5GW 75MGͲCAPSULARIGIDAͲUSOORALEͲBLISTER(PVC/ALU)Ͳ70CAPSULE Altrecondizionierequisitidell'autorizzazioneall'immissioneincommercio xRapportiperiodicidiaggiornamentosullasicurezza(PSUR) Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodevepresentareilprimoPSURperquesto medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissioneincommerciopresenteràgliPSURperquestomedicinaleconformementeairequisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107quater,par.7delladirettiva2001/83/CEepubblicatosulsitowebdeimedicinalieuropei. Condizioniolimitazioniperquantoriguardal'usosicuroedefficacedelmedicinale xPianodigestionedelrischio(RMP) Iltitolaredell’autorizzazioneall’immissioneincommerciodeveeffettuareleattivitàegliinterventidi farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato delRMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni voltacheilsistemadigestionedelrischioèmodificato,inparticolareaseguitodelricevimentodi nuoveinformazionichepossonoportareauncambiamentosignificativodelprofilobeneficio/rischio oalrisultatodelraggiungimentodiunimportanteobiettivo(difarmacovigilanzaodiminimizzazione del rischio). Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono esserepresentatiallostessotempo. Regimediprescrizione:Medicinalesoggettoaprescrizionemedica(RR) 15A03296 — 73 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DETERMINA 20 aprile 2015. Classificazione del medicinale per uso umano «Rasagilina Ratiopharm», ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 452/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l’art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all’art. 8 comma 10 lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all’Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015; Serie generale - n. 102 Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 23-25 marzo 2015; Determina: Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, generici/equivalenti/biosimilari corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: RASAGILINA RATIOPHARM descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione. Il titolare dell’AIC, prima dell’inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 20 aprile 2015 Il direttore generale: PANI ALLEGATO Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione. Generici/Equivalenti di nuova registrazione RASAGILINA RATIOPHARM Codice ATC - Principio Attivo: N04BD02 – Rasagilina Titolare: TEVA B.V. GUUE 27/02/2015 Indicazioni terapeutiche Rasagilina ratiopharm è indicata nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose. Modo di somministrazione Uso orale. Rasagilina è somministrata per via orale alla dose di 1 mg, una volta al giorno, associata o non associata a levodopa. Popolazione pediatrica: non è raccomandato l’uso di Rasagilina ratiopharm nei bambini e negli adolescenti a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull’efficacia. Confezioni autorizzate: EU/1/14/977/001 - AIC: 043874015 /E - In base 32: 19UXQZ 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 7 compresse; — 74 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 EU/1/14/977/002 - AIC: 043874027 /E - In base 32: 19UXRC 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 10 compresse; EU/1/14/977/003 - AIC: 043874039 /E - In base 32: 19UXRR 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 28 compresse; EU/1/14/977/004 - AIC: 043874041 /E - In base 32: 19UXRT 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 30 compresse; EU/1/14/977/005 - AIC: 043874054 /E - In base 32: 19UXS6 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 100 compresse; EU/1/14/977/006 - AIC: 043874066 E - In base 32: 19UXSL - 1 mg - Compressa - Uso orale - Blister ALU/ALU - 112 compresse; EU/1/14/977/007 - AIC: 043874078 /E - In base 32: 19UXSY 1 mg - Compressa - Uso orale - Flacone (HDPE) - 30 compresse. Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/ CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/ rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica. RR triennio 2014-2016 (di seguito CCNL 2014-2016), al fine della valutazione di idoneità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che l’articolo 10 (Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive) del suddetto CCNL veniva inviato, in data 17 marzo 2015, ai sensi del predetto articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere; che, in data 2 aprile 2015, perveniva il parere da parte di Codacons, contenente osservazioni in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione, con particolare riferimento alla tempistica ed ai contenuti della verbalizzazione dei relativi incontri; Considerato: che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti nell’articolo 11 del CCNL per il personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio 2012-2014 (di seguito CCNL 2012-2014), sottoscritto in data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013; che il testo dell’articolo 10 del CCNL Enav 20142016 riproduce integralmente le disposizioni contenute nel predetto articolo 11 del CCNL 2012-2014, valutato idoneo dalla Commissione, con la citata delibera 13/295; 15A03297 di valutare idonea, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – triennio 2014/2016 – riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.; che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014); di richiamare fermamente i contenuti della delibera n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 21 settembre 2000, nel senso che «ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione, non potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all’art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa» e che, conseguentemente, nel caso in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELIBERA 20 aprile 2015. Valutazione di idoneità dell’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo - Servizi ATM diretti e complementari triennio 2014/2016 - contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti. (Deliberazione n. 15/110). LA COMMISSIONE Su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli; Premesso: che, in data 11 marzo 2015, Enav S.p.A. inviava alla Commissione copia del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – relativa al Delibera — 75 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall’Accordo valutato idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della disciplina negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014); Dispone la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’interno, per il successivo invio alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e Commissariati del Governo, al Presidente della Regione Valle d’Aosta, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; la trasmissione alle parti di copia della nota Codacons del 2 aprile 2015, affinché possano eventualmente tenere conto delle osservazioni ivi contenute, in sede di revisione della disposizione oggetto della presente valutazione; Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera e dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Commissione. La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013. Roma, 20 aprile 2015 Il Presidente Cons.: ALESSE ALLEGATO Capo II PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI Art. 10 Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive 1. Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione dì Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 01/92 formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui s’intende riportata fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale. Serie generale - n. 102 2. Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o riconosciute dalle Società, le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Società la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze. Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverrà con un incontro a livello aziendale che sarà effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale l’incontro avverrà presso la sede centrale della Società con le organizzazioni sindacali nazionali interessate. L’incontro dovrà avvenire entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali. Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione. La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa. La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa. Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverrà, successivamente al mancato accordo nel primo livello, con un incontro che sarà effettuato unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale. In caso di vertenza locale l’incontro sarà effettuato presso la sede di riferimento. Previo accordo fra la Società e le organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza l’incontro di secondo livello relativo alla vertenza locale si potrà tenere presso la sede centrale della Società. In caso di vertenza di carattere nazionale l’incontro sarà effettuato presso la sede della Società o in alternativa presso la sede dell’associazione datoriale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza. L’incontro di secondo livello dovrà avvenire, successivamente al mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali. Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione. La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa. La suddetta procedura di raffreddamento di secondo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di richiesta d’incontro di secondo livello della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa. In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle sedi amministrative previste dall’articolo 2, comma 2 della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000. Nell’ambito sia del primo che secondo livello di raffreddamento e conciliazione di una controversia collettiva allo scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione e al decorrere di ulteriori 45 giorni di inattività da parte delle organizzazioni sindacali, ovvero dalla chiusura negativa del primo o del secondo livello di raffreddamento e conciliazione, la vertenza si ritiene esaurita. 15A03271 — 76 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxazone». Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miclast». Estratto determina V&A n. 735 del 14 aprile 2015 Autorizzazione della variazione: Estratto determina V&A n. 736 del 14 aprile 2015 Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MICLAST; È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale MICLAST, nelle forme e confezioni sottoelencate: AIC n. 025218013 - «1% crema» 1 tubo da 30 g AIC n. 025218090 - «1% emulsione cutanea» flacone da 30 g C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LUXAZONE; È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale LUXAZONE, nelle forme e confezioni sottoelencate: AIC n. 017837016 - «0,2% unguento oftalmico» tubo 3 g AIC n. 017837028 - «0,2% collirio, sospensione» flacone 3 ml È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione delle confezioni da: AIC n. 017837016 - «0,2% unguento oftalmico» tubo 3 g AIC n. 025218102 - «1 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml AIC n. 017837028 - «0,2% collirio, sospensione» flacone 3 ml AIC n. 025218114 - «1 % polvere cutanea» 1 flacone da 30 g a: AIC n. 017837016 - «2 mg/g unguento oftalmico» tubo 3 g Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. ml Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.P.A. (codice fiscale 01538130152) con sede legale e domicilio fiscale in Via G.G. Winckelmann, 1, 20146 - Milano (MI) Italia Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. AIC n. 017837028 - «2 mg/ml collirio, sospensione» flacone 3 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare AIC: Allergan S.P.A. (codice fiscale 00431030584) con sede legale e domicilio fiscale in Via Salvatore Quasimodo, 134/138, 00100 - Roma (RM) Italia Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Smaltimento scorte Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03259 15A03260 — 77 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinolflu». Estratto determina V&A n. 733 del 14 aprile 2015 Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZERINOLFLU. È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ZERINOLFLU, nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 035191016 - «compresse effervescenti» 10 compresse; A.I.C. n. 035191028 - «compresse effervescenti» 12 compresse; A.I.C. n. 035191030 - «compresse effervescenti» 20 compresse. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini n. 8, 20139 - Milano (MI) Italia. Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03261 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinol». Estratto determina V&A n. 732 del 14 aprile 2015 Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZERINOL. È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ZERINOL, nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 035304017 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 10 compresse; A.I.C. n. 035304029 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 12 compresse; Serie generale - n. 102 A.I.C. n. 035304031 - «300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 20 compresse; A.I.C. n. 035304043 - «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20 compresse; A.I.C. n. 035304056 - «300 mg + 2 mg supposte» 10 supposte. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini n. 8, 20139 - Milano (MI) Italia. Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03262 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Neurontin» e «Gabapentin Pfizer». Estratto determina V&A n. 725 del 14 aprile 2015 Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali NEURONTIN e GABAPENTIN PFIZER; Numeri di procedura: DE/H/xxxx/WS/213, DE/H/xxxx/WS/207/G È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali NEURONTIN e GABAPENTIN PFIZER, nelle forme e confezioni autorizzate; Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, Cap 04100, Italia, Codice Fiscale 06954380157 Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio — 78 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale - n. 102 Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03264 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provigil». Estratto determina V&A n. 724 del 14 aprile 2015 15A03263 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. Estratto determina V&A n. 723 del 14 aprile 2015 Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROVIGIL. Numeri di procedura: Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali EZETROL, EMETIB, ZETIA, ABSORCOL; Numero di procedura: N° DE/H/xxxx/WS/058 È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2, relativamente ai medicinali EZETROL, EMETIB, ZETIA, ABSORCOL nelle forme e confezioni autorizzate; L’autorizzazione della procedura europea DE/H/xxxx/WS/058 per i medicinali EZETROL, EMETIB, ZETIA, ABSORCOL ha rispettato tutte le misure inserite nel piano di indagine pediatrica approvato. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 e 28(3) del regolamento pediatrico, i risultati ottenuti dallo studio pediatrico PO5522 sono stati condotti in accordo al PIP (P/0061/2012). La conformità al PIP è stata confermata da (EMA/C/000007/ PIP01/07/M02 in data 11 gennaio 2013). Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolari AIC: MERCK SHARP & DOHME LIMITED con sede legale e domicilio in HERTFORD ROAD - HODDESDON – HERTFORDSHIRE EN11 9BU, REGNO UNITO NEOPHARMED GENTILI S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), Via San Giuseppe Cottolengo, 15, CAP 20143, Italia, Codice Fiscale 06647900965 ADDENDA PHARMA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in ROMA (RM), VIALE SHAKESPEARE, 47, CAP 00144, Italia, Codice Fiscale 05643891004 Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. DE/H/3259/001/II/007; DE/H/3259/001/II/008. È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale PROVIGIL, nelle forme e confezioni sottoelencate: 034369013 - «100 mg compresse» 30 compresse in Blister Opaco PVC/PVDC/AL. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Messina n. 38, cap 20154, Italia, codice fiscale n. 11654150157. Stampati 1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. 2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03265 — 79 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle». Estratto determina V&A IP n. 771 del 15 aprile 2015 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale YASMINELLE comprimidos revestidos por pelicula (film coated tablet) 0,02mg+3mg/Tab 3×21 comp. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5866280 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano; Confezione: YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL. Codice AIC: 040020024 (in base 10) 165B1S (in base 32). Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film. Composizione: ogni compressa contiene Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone. Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172). Indicazioni terapeutiche Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza. Confezionamento secondario È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS); STM Group S.r.l. Via Artemisia Gentileschi, 26 - 80126 Napoli; Classificazione ai fini della rimborsabilità Confezione: YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL. Codice AIC: 040020024; Classe di rimborsabilità: C (nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione. Confezione: YASMINELLE “3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL. Codice AIC: 040020024; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica; Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale - n. 102 Composizione: una compressa contiene: Principio attivo: Pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato); Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato. Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato. Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata. Indicazioni terapeutiche Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre: Trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco. Trattamento a lungo termine dell’esofagite da reflusso (infiammazione dell’esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi. Adulti: Prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS. Confezionamento secondario È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda - LO; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS); STM Group S.r.l. Via Artemisia Gentileschi, 26 - 80126 Napoli. Classificazione ai fini della rimborsabilità Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister. Codice AIC: 039828102; Classe di rimborsabilità: C (nn). La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione. Classificazione ai fini della fornitura Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister. Codice AIC: 039828102; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03269 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tomicinofta». 15A03268 Estratto determina V&A/772 del 21 aprile 2015 Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». Estratto determina V&A IP n. 770 del 15 aprile 2015 È autorizzata l’importazione parallela del medicinale SOMAC gastroresistant tablet 20 mg blister 56 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 99-4148 (vnr. 545673), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione. Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano; Confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister. Codice AIC: 039828102 (in base 10) 15ZGN6 (in base 32). Forma Farmaceutica: Compresse gastroresistenti; È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sooft Italia S.p.a. (codice fiscale 01624020440) con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Molino, 17, 63833 - Montegiorgio Fermo (FM). Medicinale TOMICINOFTA. Confezione AIC n. 039571017 - «0,3% Collirio, soluzione» flacone da 5 ml alla società: Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in Via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI). Con variazione della denominazione del medicinale in OCUPIX Stampati Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Deter- — 80 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA minazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. Smaltimento scorte Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A03270 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Destrometorfano Bromidrato Zeta», con conseguente modifica stampati. Estratto determina FV n. 103/2015 del 14 aprile 2015 L’autorizzazione all’immissione in commercio del Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO ZETA; Confezioni: 031317 011 «15mg/gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml 031317 023 «30mg/10ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml; Titolare AIC: Zeta Farmaceutici S.p.A. Procedura Nazionale. Con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. 15A03272 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sinafid», con conseguente modifica stampati. Estratto determina FV n. 104/2015 del 14 aprile 2015 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale SINAFID. Confezioni: 037290 044 5% crema - tubo da 10g 037290 018 400 mg compresse – 25 compresse 037290 020 800 mg compresse – 35 compresse Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.a. Serie generale - n. 102 Procedura nazionale con scadenza il 9/12/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. 15A03273 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levofloxacina B. Braun», con conseguente modifica stampati. Estratto determina FV n. 107/2015 del 14 aprile 2015 Medicinale: LEVOFLOXACINA B. BRAUN Confezioni: 042255 012 “5 mg/ml soluzione per infusione” 20 flaconi in LDPE da 50 ml 042255 024 “5 mg/ml soluzione per infusione” 20 flaconi in LDPE da 100 ml Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG Procedura mutuo riconoscimento ES/H/0188/001/R/001 con scadenza il 14/01/2015 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal — 81 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. 15A03274 Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sildenafil Pensa Pharma», con conseguente modifica stampati. Serie generale - n. 102 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2015 Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estratto determina FV n. 108/2015 del 14 aprile 2015 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicinale: SILDENAFIL PENSA PHARMA. Confezioni: 041063 013 «25 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 025 «25 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 037 «25 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 049 «50 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 052 «50 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 064 «50 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 076 «100 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 088 «100 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE-AL; 041063 090 «100 mg compresse masticabili» 12 compresse in blister PVC/PCTFE-AL. Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. Procedura: mutuo riconoscimento PT/H/0338/001-003/R/001. Con scadenza il 30 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15A03275 Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0552 127,20 1,9558 27,392 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4715 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72150 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,85 4,0136 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4156 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3309 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0373 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 8,5480 Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5680 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,2605 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7985 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3925 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2694 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3324 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5552 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1779 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13723,03 4,2239 65,8671 1163,30 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,1398 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9172 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4187 47,200 1,4491 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,376 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8258 N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base). * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese. 15A03390 — 82 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2015 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2015 Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0564 126,67 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558 27,345 Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4691 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72170 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,64 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0579 126,52 1,9558 27,415 7,4671 0,71680 297,85 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0105 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0178 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4118 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4197 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3235 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3115 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0344 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0321 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 8,4820 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5830 Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5798 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,9350 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,6110 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8284 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8711 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3936 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3945 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2857 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2661 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3292 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3277 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5633 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5644 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1872 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2004 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13710,09 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4150 13686,90 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2108 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2095 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,9050 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,9826 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156,94 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159,50 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2263 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2123 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9092 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9206 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4169 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4104 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,117 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4400 Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,086 1,4402 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,291 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,327 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8100 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8567 N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base). N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base). * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese. * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese. 15A03391 15A03392 — 83 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 102 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2015 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2015 Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0711 127,64 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558 27,503 Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4637 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71890 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,95 Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0814 128,45 1,9558 27,486 7,4608 0,71990 301,36 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0310 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0187 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4158 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4180 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2606 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2921 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0327 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0297 Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 8,3725 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5748 Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5690 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,4111 Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,9086 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8899 Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9037 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3790 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3842 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2312 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2562 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3180 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3183 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6377 Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7013 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3031 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3820 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13758,43 Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3970 13838,67 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2206 Shekel israeliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2390 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,6873 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,4740 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164,56 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167,11 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3075 Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4205 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9046 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9110 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4038 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4025 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,562 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4502 Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,819 1,4522 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,709 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,992 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9081 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9192 N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base). N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base). * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese. * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese. 15A03393 15A03394 — 84 — 5-5-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Coliprotec F4». Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con Decisione CE dalla Commissione europea con i numeri identificativi nazionali (N.I.N.) attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato. Il presente provvedimento ha valenza dalla data della Decisione CE. Provvedimento n. 219 del 1° aprile 2015 Registrazione mediante procedura centralizzata. Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione. Titolare A.I.C.: Prevtec Microbia GMBH. Specialità medicinale: COLIPROTEC F4 Confezioni autorizzate Serie generale - n. 102 NIN Procedura europea Fiala vetro liofilizzato sospensione orale 50 dosi suini 104867015 EU/2/14/180/001 4 fiale vetro liofilizzato sospensione orale 50 dosi suini 104867027 EU/2/14/180/002 fiala vetro liofilizzato sospensione orale 200 dosi suini 104867039 EU/2/14/180/003 15A03201 Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Equip WNV». Provvedimento n. 243 del 15 aprile 2015 Registrazione mediante procedura centralizzata specialità medicinale: EQUIP WNV. Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione. Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1, Louvain-la-Neuve Belgio. Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http:// ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato. Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea. 15A03200 Rappresentante in Italia: Zoetis Italia S.r.l. Specialità medicinale: EQUIP WNV. 2 siringhe monodose preriempite 1 ml in vetro 104146042 EU/2/08/086/004 4 siringhe monodose preriempite 1ml in vetro 104146055 EU/2/08/086/005 10 siringhe monodose pre-riempite 1ml in vetro 104146067 EU/2/08/086/006 Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale per uso veterinario «Zulvac SBV». Regime di dispensazione: «Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Provvedimento n. 220 del 1° aprile 2015 Specialità medicinale ZULVAC SBV. Registrazione mediante procedura centralizzata. Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) A.I.C. nazionale e regime di dispensazione. Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1 Louvainla-Neuve Belgio. Rappresentante in Italia : Zoetis Italia S.r.l. Confezioni autorizzate Sospensione iniettabile-bovini, ovini-intramuscolare-sottocutaneo -1 flacone (HDPE) da 50 ml NIN Procedura europea 104894011 EU/2/14/178/001 L’impiego di tale prodotto deve essere effettuato da un medico veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. L’avvenuta prescrizione deve essere comunicata entro tre giorni, dal veterinario prescrittore direttamente al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, con l’indicazione dell’ubicazione dell’azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali da sottoporre a trattamento e della data della prescrizione.» Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) e con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione nonché con il relativo regime di dispensazione indicato. Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea. Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. 15A03202 L OREDANA C OLECCHIA , redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2015-GU1-102) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. — 85 — gin a pa ca bia n ca ian ab gin pa ca p ian ab gin pa ag in ab ian ca MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: — presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 06-8549866 — presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it. L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF Via Salaria, 1027 00138 Roma fax: 06-8508-3466 e-mail: [email protected] avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione. gin a pa ca bia n ca ian ab gin pa ca p ian ab gin pa ag in ab ian ca * $ = = ( 7 7$ 8)),&,$/( '(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$ CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa ) CANONE DI ABBONAMENTO Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) - annuale - semestrale 438,00 239,00 - annuale - semestrale 68,00 43,00 - annuale - semestrale 168,00 91,00 - annuale - semestrale 65,00 40,00 - annuale - semestrale 167,00 90,00 - annuale - semestrale 819,00 431,00 56,00 N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* - annuale - semestrale 302,47 166,36 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. 4JSJDPSEBDIFJOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNBHMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) 190,00 180,50 18,00 I.V.A. 4% a carico dell’Editore 1FS MFTUFSP J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F TUSBPSEJOBSJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F TUSBPSEJOBSJ SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF &WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. gin a pa ca bia n ca ian ab gin pa ca p ian ab gin pa ag in ab ian ca gin a pa ca bia n ca ian ab gin pa ca p ian ab gin pa ag in ab ian ca *45-410100150505* € 1,00