Criteri di ammissione alla classe successiva /esame conclusivo del

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Criteri di ammissione alla classe successiva /esame conclusivo del
Criteri di ammissione alla classe successiva /esame conclusivo del primo ciclo approvati dal
Collegio Docenti del 25/03/2013
Nel rispetto della libertà di insegnamento e della sovranità del Consiglio di Classe in materia di
ammissione degli alunni alla classe successiva – ex art. 193 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 – , il
Collegio Docenti, al fine di assicurare l'omogeneità, equità e trasparenza della valutazione in
quanto giudizio concernente il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo – ex art. 1 cc. 5; 3 del DPR 122/2009 – individua ai sensi dell’art. 4 c. 4 del
DPR 275/99 i seguenti criteri generali per l’ammissione alla classe successiva / all'esame
conclusivo del I ciclo:
 sulla base dei criteri stabiliti in sede di dipartimento, il docente della disciplina formula la propria
proposta di voto, desumendola da un congruo numero di prove di verifica scritte, orali e pratiche
effettuate nel secondo quadrimestre / nell'ultimo periodo dell'a.s., atte ad accertare i livelli di
conoscenza, abilità e competenza raggiunti dal singolo allievo
 nell'assumere le proprie decisioni, eventualmente con voto a maggioranza – ex articolo 3 del
decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008 , n. 169 – il
Consiglio di classe terrà conto per ogni alunno:
a. dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
b. del miglioramento rispetto al livello di partenza;
c. della congruità fra i bisogni educativi speciali espressi e gli obiettivi raggiunti;
d. della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: assiduità di frequenza,
impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne;
e. della possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva / il secondo ciclo di istruzione

Al fine di favorire l'omogeneità della valutazione, il Collegio Docenti garantisce la
predisposizione e somministrazione di prove scritte comuni per classi parallele, a correzione
incrociata; promuove analoghe iniziative di interrogazione incrociata per classi parallele,
specificatamente dell'ultimo anno della secondaria, per quanto concerne le prove orali
 Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio
I. promuove gli allievi che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito un
risultato del tutto / nel complesso positivo
II. promuove gli allievi che abbiano conseguito risultati solo parzialmente positivi, a condizione che
il processo di maturazione in atto, il buon inserimento nel gruppo classe e l'atteggiamento
complessivo nei confronti dei doveri scolastici rendano ragionevolmente prevedibile il recupero
delle carenze rilevate
III. non promuove gli alunni che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito
un risultato del tutto / nel complesso negativo per numero e/o gravità delle valutazioni di
insufficienza
III. non promuove gli alunni che non abbiano frequentato i tre quarti del monte ore annuale
personalizzato – ex art. 11 c.1 D. Lgs. 59 del 19/02/2004
IV. non promuove gli alunni che abbiano riportato una valutazione del comportamento inferiore ai
sei decimi – ex art. 2 c. 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla
legge 30.10.2008, n. 169
 Per gli studenti nei cui confronti il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe
successiva pur in presenza di lacune, viene stilata, ex art. 2 c.7 del DPR 122/2009, apposita nota;
alle famiglie viene inoltre comunicata l'eventuale attivazione di corsi di recupero
 Il giudizio di idoneità all'ammissione all'esame conclusivo del I ciclo, espresso in decimi tenendo
conto del percorso complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di I grado – ex art. 3
c. 2 del DPR 122/2009 – è formulato sulla base:
a) della media aritmetica dei voti attribuiti in sede di scrutinio finale, con arrotondamento per
eccesso a partire da 0,5, da non applicare per i casi in cui siano state deliberate sufficienze per voto
di consiglio
b) delle votazioni medie conseguite negli anni precedenti, con arrotondamento per eccesso a partire
da 0,5
Viene attribuito agli allievi che abbiano conseguito lungo il triennio una votazione media pari o
superiore a 8/10 e una media relativa all’ultimo anno pari a 9 un bonus pari a punti 1 a integrazione
della media aritmetica delle votazioni conclusive
 Analogo bonus di punti 1, non cumulabile con eventuali arrotondamenti per eccesso, è
attribuibile agli allievi che abbiano conseguito lungo il triennio l'ammissione alla classe successiva
senza specifica nota relativa a carenze disciplinari, a condizione che il Consiglio di Classe ravvisi
progressi documentabili nella qualità del processo di apprendimento et comportamento
costantemente corretto, attestato da voti di condotta mai inferiori a 8.