Criteri di ammissione alla classe successiva /esame conclusivo del
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Criteri di ammissione alla classe successiva /esame conclusivo del
Criteri di ammissione alla classe successiva /esame conclusivo del primo ciclo approvati dal Collegio Docenti del 25/03/2013 Nel rispetto della libertà di insegnamento e della sovranità del Consiglio di Classe in materia di ammissione degli alunni alla classe successiva – ex art. 193 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 – , il Collegio Docenti, al fine di assicurare l'omogeneità, equità e trasparenza della valutazione in quanto giudizio concernente il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo – ex art. 1 cc. 5; 3 del DPR 122/2009 – individua ai sensi dell’art. 4 c. 4 del DPR 275/99 i seguenti criteri generali per l’ammissione alla classe successiva / all'esame conclusivo del I ciclo: sulla base dei criteri stabiliti in sede di dipartimento, il docente della disciplina formula la propria proposta di voto, desumendola da un congruo numero di prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate nel secondo quadrimestre / nell'ultimo periodo dell'a.s., atte ad accertare i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti dal singolo allievo nell'assumere le proprie decisioni, eventualmente con voto a maggioranza – ex articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008 , n. 169 – il Consiglio di classe terrà conto per ogni alunno: a. dei livelli di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze; b. del miglioramento rispetto al livello di partenza; c. della congruità fra i bisogni educativi speciali espressi e gli obiettivi raggiunti; d. della qualità e significatività del lavoro scolastico, rilevabili in termini di: assiduità di frequenza, impegno, organizzazione, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne; e. della possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva / il secondo ciclo di istruzione Al fine di favorire l'omogeneità della valutazione, il Collegio Docenti garantisce la predisposizione e somministrazione di prove scritte comuni per classi parallele, a correzione incrociata; promuove analoghe iniziative di interrogazione incrociata per classi parallele, specificatamente dell'ultimo anno della secondaria, per quanto concerne le prove orali Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio I. promuove gli allievi che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito un risultato del tutto / nel complesso positivo II. promuove gli allievi che abbiano conseguito risultati solo parzialmente positivi, a condizione che il processo di maturazione in atto, il buon inserimento nel gruppo classe e l'atteggiamento complessivo nei confronti dei doveri scolastici rendano ragionevolmente prevedibile il recupero delle carenze rilevate III. non promuove gli alunni che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito un risultato del tutto / nel complesso negativo per numero e/o gravità delle valutazioni di insufficienza III. non promuove gli alunni che non abbiano frequentato i tre quarti del monte ore annuale personalizzato – ex art. 11 c.1 D. Lgs. 59 del 19/02/2004 IV. non promuove gli alunni che abbiano riportato una valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi – ex art. 2 c. 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169 Per gli studenti nei cui confronti il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva pur in presenza di lacune, viene stilata, ex art. 2 c.7 del DPR 122/2009, apposita nota; alle famiglie viene inoltre comunicata l'eventuale attivazione di corsi di recupero Il giudizio di idoneità all'ammissione all'esame conclusivo del I ciclo, espresso in decimi tenendo conto del percorso complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di I grado – ex art. 3 c. 2 del DPR 122/2009 – è formulato sulla base: a) della media aritmetica dei voti attribuiti in sede di scrutinio finale, con arrotondamento per eccesso a partire da 0,5, da non applicare per i casi in cui siano state deliberate sufficienze per voto di consiglio b) delle votazioni medie conseguite negli anni precedenti, con arrotondamento per eccesso a partire da 0,5 Viene attribuito agli allievi che abbiano conseguito lungo il triennio una votazione media pari o superiore a 8/10 e una media relativa all’ultimo anno pari a 9 un bonus pari a punti 1 a integrazione della media aritmetica delle votazioni conclusive Analogo bonus di punti 1, non cumulabile con eventuali arrotondamenti per eccesso, è attribuibile agli allievi che abbiano conseguito lungo il triennio l'ammissione alla classe successiva senza specifica nota relativa a carenze disciplinari, a condizione che il Consiglio di Classe ravvisi progressi documentabili nella qualità del processo di apprendimento et comportamento costantemente corretto, attestato da voti di condotta mai inferiori a 8.