circolare 32-2015 -- cabotaggio
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circolare 32-2015 -- cabotaggio
Cuneo, 18 Febbraio 2015 CIRCOLARE N. 32/2015 Oggetto: Cabotaggio – Inquadramento giuridico e note operative Il cabotaggio stradale è un tema di stretta attualità, che con il Decreto “Sblocca Italia” ha subito un’importante rivisitazione per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli. Come molti sanno, la norma ha introdotto una presunzione di illiceità del cabotaggio, qualora i dati tachigrafici non collimino con la documentazione presente a bordo del veicolo. In questi casi, per scampare alla pesante sanzione (da 5.000 a 15.000 Euro e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi), il trasportatore straniero deve dimostrare – all’atto del controllo sul strada – la correttezza del proprio operato, ricostruendo documentalmente ogni viaggio effettuato. Con questa misura, si pongono i controllori in una posizione di forza, che permetterà di punire in modo molto più agevole gli autisti (e le aziende) scorretti. I rischi per i trasportatori, sono evidenti. Quel che non è chiaro, invece, sono le ricadute sui committenti (leggasi vettori, in caso di sub-vezione). L’art. 46 bis L. 298/74 ed il Reg. CE 1072/2009 si rivolgono esclusivamente all’impresa-vettore ed al conducente (colui che materialmente deve provare la regolarità delle operazioni di cabotaggio). Pertanto, in assenza di altri riferimenti, si ritiene di potersi escludere la sussistenza di una responsabilità solidale del committente. Quest’ultimo potrebbe però concorrere nella violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 5 L. 689/81, qualora contribuisse consapevolmente con la propria condotta al verificarsi dell'evento sanzionato. Si tratta in verità di un’ipotesi piuttosto astratta. Per scongiurare ogni pericolo, sarebbe buona regola chiedere la lettera di vettura internazionale (c.d. CMR) relativa al viaggio con cui il vettore è entrato nel territorio dello Stato. In tal modo si conoscerebbe con esattezza almeno il termine iniziale delle operazioni. Con l’occasione, riepiloghiamo schematicamente i punti nodali della questione: 1) Normativa di riferimento e ambito di applicazione. Il cabotaggio è disciplinato uniformemente in tutta Europa dal Regolamento CE 1072/2009, le cui disposizioni si applicano esclusivamente al trasporto stradale di merci, per conto terzi, all’interno dei confini dell’Unione Europea. 2) Chi può fare cabotaggio? Qualsiasi impresa di comunitaria effettuante trasporto per conto terzi, munita di licenza comunitaria (e attestato del conducente se l’autista fosse extracomunitario). 3) Come funziona? Esistono essenzialmente due forme di cabotaggio (art. 8 Reg. CE 1072/09). Una tutta “nazionale”: Il trasportatore può fare 3 viaggi interni (trasporti di cabotaggio) entro sette giorni dallo scarico del trasporto internazionale conclusosi nel Paese ospitante. L’altra “internazionale”: è possibile fare 1 viaggio (carico+scarico) per ciascun Stato membro, entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nello Stato in questione. In ogni caso, non può superarsi il limite dei 7 giorni dal 1° scarico nel Paese comunitario diverso da quello di origine. 4) Qual è la documentazione indispensabile per essere in regola? A bordo del veicolo, a riprova dell'esecuzione regolare dei trasporti, deve trovarsi: Copia conforme della licenza comunitaria; Documentazione di prova del trasporto internazionale con cui è stato raggiunto, a carico, il territorio dello Stato membro di destinazione (lettera di vettura internazionale, c.d. “CMR”); Documentazione relativa ad ogni trasporto di cabotaggio effettuato. A. Una tutta “nazionale”: Il trasportatore può fare 3 viaggi interni (trasporti di cabotaggio) entro sette giorni dallo scarico del trasporto internazionale conclusosi nel Paese ospitante. Una secondadeve “Internazionale”: è possibile fareed 1 informazioni: viaggio (carico+scarico) per ciascun Stato LaB. documentazione contenere i seguenti elementi membro, entro 3 giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nello Stato in questione. Nome, indirizzo e firma del mittente; Nome, indirizzo e firma del trasportatore; In ogni caso, può superarsi il limite dei 7 giorni dalfirma 1° scarico comunitario diverso da Nomenon e indirizzo del destinatario, nonché la sua e la datanel di Paese consegna una volta che le merci quello di sono origine. state consegnate; Luogo e data del passaggio di consegna delle merci e luogo di consegna previsto; Limite temporale comune: 7 giorni da scarico nel Paese diverso di dalimballaggio proprio. nella terminologia Denominazione corrente della natura delle merci UE e modalità comune; Denominazione generalmente riconosciuta, nonché il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi; Peso lordo o quantità, altrimenti espressa, delle merci; Numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio. Alcune versioni del documento di trasporto (c.d. DDT), sono già predisposte in questo modo, dunque non resta che compilare il formulario. Avv. Jacopo Formento Responsabile di settore