Mutuo ipotecario fondiario Tasso indicizzato al TRE 20160523

Transcript

Mutuo ipotecario fondiario Tasso indicizzato al TRE 20160523
FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO
TASSO INDICIZZATO AL TRE - 65
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto - Società Cooperativa
Via Vittorio Emanuele s.n. – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
Tel.: 099.9577411 – Fax: 099.9575501
Indirizzo internet: http://www.bccsanmarzano.it
e-mail: [email protected]
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00130830730
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4554 - Codice ABI 08817
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A157396
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS'È IL MUTUO FONDIARIO/IPOTECARIO
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo
grado su immobili.
Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna dietro impegno
da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al
momento della stipulazione del contratto stesso.
L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale
percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già
esistenti il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a
quello nuovo.
Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può
invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive.
La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza
della rata.
Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del
prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del
29/09/1973.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del
credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi). In genere la sua durata va da
un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni anche se per determinati prodotti potrebbe avere una durata superiore.
Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un
bene immobile.
Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ma può servire anche per altre finalità
(ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità).
Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla,
unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto
stesso.
Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che
può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
Il cliente, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un
immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo
medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso.
Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà
procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del
credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
Imprese con rating di legalità
In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la Banca tiene conto della presenza del rating di legalità attribuito all'
impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
(ZF/000001775)
Pagina 1 di 7
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione (ad esempio il Tasso di Riferimento Europeo BCE) fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Qualora per qualsiasi causa (anche per intervenute disposizioni di legge) non fosse possibile rilevare il parametro di
indicizzazione, vi è il rischio che il mutuo continui a produrre interessi ad un tasso fisso concordato tra le parti.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Altro
A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di richiedere espressamente
di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia,
disoccupazione, ricovero ospedaliero, invalidità totale permanente da infortunio.
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta ad orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte
le filiali della banca e sul sito www.bccsanmarzano.it.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO/IPOTECARIO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 10
T.A.E.G.: 5,98%
e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n.108/96
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione
dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato.
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di Euro 100.000,00, di durata pari a 10 anni, con una periodicità della rata
mensile.
Importo massimo finanziabile
€
Durata
30 anni
Criterio di calcolo degli interessi
Anno civile / 365
1.000.000,00
TASSI
TASSO DI RIFERIMENTO EUROPEO (Attualmente pari a:
Tasso di interesse nominale annuo, parametro di 0%) + 5,5 punti perc.
indicizzazione e spread
Valore effettivo attualmente pari a: 5,5%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 5,64078%
Il tasso di interesse potrà essere modificato in relazione alla misura del Tasso di Riferimento Europeo BCE in essere
alla data di scadenza di ciascuna rata di ammortamento e con decorrenza a far tempo dalla data di inizio della
successiva rata di ammortamento.
Uguale al tasso di interesse annuo di ammortamento
applicato
Tasso di mora: maggiorazione rispetto al tasso in vigore 1 punto percentuale
al momento della mora
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso sostitutivo del tasso contrattuale
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
In caso di soppressione o mancata rilevazione del
parametro di indicizzazione, il mutuo continuerà a
produrre interessi al tasso fisso determinato sulla base
dell’ultimo parametro di indicizzazione che sarà stato
possibile
rilevare
maggiorato
dello
spread
contrattualmente previsto aumentato di ulteriori due punti,
comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge
108/96.
(ZF/000001775)
Pagina 2 di 7
SPESE
1%
Minimo: €
Massimo: €
Istruttoria
Spese nostro intervento per eventuale stipula atto notarile €
c/o altri uffici
25,00
2.500,00
0,00
Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica
€
Incasso rata con addebito automatico in c/c e/o con €
pagamento per cassa
Accollo mutuo
€
Sospensione pagamento rate
€
Spese decurtazione
0%
Spese estinzione anticipata mutuo
1%
0,00
2,00
200,00
0,00
Le spese di estinzione anticipata mutuo non sono dovute qualora ricorra una delle fattispecie disciplinate dagli art.120
ter e 120 quater del T.U.B.
Spese informativa precontrattuale
€
10,00
L’informativa precontrattuale è gratuita nel caso la banca rilasci uno schema di contratto, privo delle condizioni
economiche ovvero un preventivo contenente le condizioni economiche basata sulle informazioni fornite dal cliente.
Per i clienti al dettaglio la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in
cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio.
Spese comunicazioni periodiche trasparenza - invio €
1,00
cartaceo
Spese comunicazioni periodiche trasparenza - invio on €
0,00
line
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Spese comunicazioni variazione condizioni - invio €
cartaceo
Spese comunicazioni variazione condizioni - invio on line €
0,00
0,00
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, semestrale, annuale
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
Valore
16.03.2016
0%
10.09.2014
0,05%
11.06.2014
0,15%
13.11.2013
0,25%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
(ZF/000001775)
Pagina 3 di 7
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
interesse Durata
del Importo della
finanziamento (anni)
mensile
per
capitale
di:
100.000,00
10
€ 1.085,26
15
€
817,08
20
€
687,89
25
€
614,09
30
€
567,79
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
€ 2% dopo 2 anni
del 2% dopo 2 anni
€
€
€
€
€
1.225,48
968,61
844,87
774,18
729,84
€
€
€
€
€
945,04
665,55
530,90
453,99
405,74
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccsanmarzano.it).
SERVIZI ACCESSORI
La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile
per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa a carattere opzionale e in particolare sul dettaglio delle coperture,
dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al
rispettivo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet della banca alla sezione "Trasparenza" e presso le filiali
della banca stessa.In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non
goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
Tasso di
applicato
interesse Durata
del Importo della rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
finanziamento
€ mensile per un premio interesse aumenta del interesse diminuisce
100.000,00 (mesi)
lordo di: € 2.698,93 2% dopo 1 anno
del 2% dopo 1 anno
5,5%
120
€
29,29
€
33,44
€
25,13
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Adempimenti notarili
Assicurazione immobile
Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Come da richiesta del professionista prescelto.
I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
come da tariffa notarile vigente.
Obbligatoria e a carico del cliente l’assicurazione dell’immobile
concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del
fulmine e scoppio, atti vandalici per locali commerciali,
artigianali, industriali e altre tipologie di immobili, non
destinati ad abitazione principale presso compagnia di
Visure ipocatastali
gradimento della banca. Le spese applicate sono quelle
previste nel prospetto della compagnia di assicurazione.
Come da richiesta del professionista prescelto
Imposta sostitutiva
- 2% per seconde case
- 0,25% per prima casa e per i restanti casi
Imposta per iscrizione ipoteca
Il relativo importo viene corrisposto direttamente al notaio
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
(ZF/000001775)
Pagina 4 di 7
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
Giorni massimi: 30 giorni lavorativi
I tempi massimi indicati decorrono dal momento di
consegna della documentazione completa. Nel calcolo non
si tiene conto degli adempimenti notarili e dei tempi per
l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.
Disponibilità dell'importo
Giorni massimi: 11 giorni lavorativi
I tempi massimi indicati decorrono dalla stipula dell'atto.
Nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili e
dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni
esterne.
ALTRO
SPESA RICHIESTA DOCUMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI
Copia di estratti conto rilasciati in forma cartacea
€
3,50
Ristampa contabili da procedura informatica
Gratuita
Copia di documenti rilasciati in forma cartacea (assegni,
contabili, effetti, etc):
- Archiviati presso la BCC in formato elettronico
€ 2,00
- Archiviati presso la BCC in formato fisico
€
8,00
- Archiviati presso soggetto esterno
€
12,50
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori
€
10,00
Lettera di referenza bancaria
€
50,00
Attestazione di capacità finanziaria
0,050% dell'importo della capacità finanziaria attestata
min € 200,00 - max € 2.000,00
Asseverazione bancaria
0,050% dell'importo del progetto
min € 500,00 - max € 6.000,00
Certificazione interessi passivi
€
Commissioni per rilascio assenso alla cancellazione
dell'ipoteca:
- ai sensi dell'art.2882 del c.c
€
- ai sensi dell'art. 40 bis del T.U.B.
2,00
200,00
Esente
Commissione per restrizione dell'ipoteca
€
200,00
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Modifica delle condizioni contrattuali
Qualora sussista un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione
generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di
affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di
valutazione) la parte mutuataria accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni contrattuali previste dal
contratto, fatta eccezione per il tasso di interesse o modalità di determinazione dello stesso, osservando le prescrizioni
previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e segnatamente l'art. 118 T.U. e successive modifiche e
integrazioni.
La parte mutuataria, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal contratto di mutuo entro la data prevista per
la sua applicazione e di ottenere, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In
mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.
Estinzione anticipata
Il cliente, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza alcun
preavviso, pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore
all’1% del debito residuo.
Si precisa che al cliente non verrà applicata alcuna commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia
finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
(ZF/000001775)
Pagina 5 di 7
della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120 ter del T.U.B., fatti salvi i limiti di cui
all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.40 bis del T.U.B., la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in
cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di
estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a
cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla
scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il
nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data
dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele s.n. 74020 San Marzano di S.G. –
indirizzo di posta elettronica [email protected], indirizzo di PEC [email protected]), che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
•
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale
LEGENDA
Accollo
Imposta sostitutiva
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,
sull'ammontare del finanziamento nel caso di:
- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa,
destinandola ad abitazione principale;
- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché
generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.
L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli
altri casi.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile)/ Parametro di determinare il tasso di interesse.
riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel
contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
(ZF/000001775)
Pagina 6 di 7
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate
Rimborso in un’unica soluzione
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
(TAEG)
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse
e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata.
Tasso
di
interesse
di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
preammortamento
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
(TEGM)
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso
di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un
margine di ulteriori quattro punti percentuali e accertare che quanto richiesto
dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il limite e il
tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2016
(ZF/000001775)
Pagina 7 di 7