informazioni ai consumatori ed etichettatura dei prodotti tessili

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informazioni ai consumatori ed etichettatura dei prodotti tessili
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206
cd. Codice del consumo
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 8 ottobre 2005
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n.146
Attuazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori nel
mercato interno.
Il Codice del Consumo raccoglie in un testo unico le disposizioni che regolamentano i rapporti tra imprese e
consumatori ed in materia di tutela del consumatore già contenute in distinti precedenti provvedimenti che il
codice stesso va ad abrogare.
La novità sostanziale più importante è costituita dall’ampliamento delle indicazioni per il consumatore
che i prodotti o le loro confezioni devono riportare per poter venire commercializzati nel territorio nazionale
italiano.
Il Codice di Consumo non trova applicazione per i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute
in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
Pertanto, le norme del Codice del Consumo si applicano solo per gli aspetti non disciplinati dalle
specifiche disposizioni nazionali o comunitarie.
In materia di informazione ai consumatori e indicazioni di etichettatura dei prodotti tessile ed abbigliamento
in Italia sono in vigore le seguenti specifiche disposizioni:
-
Legge 26 novembre 1973, n. 883
-
DPR 515/1976
-
Decreto Legislativo 194/1999 (che modifica la Legge 883/73)
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
Regolamento di attuazione della L.883/1976
Decreto di attuazione della Direttiva comunitaria 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore
tessile, che fissa i requisiti e le modalità di etichettatura da applicare ai prodotti tessili immessi in
consumo nel territorio nazionale
La normativa nazionale richiamata stabilisce i requisiti e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili per
l’immissione sul mercato nazionale. Disciplina, quindi, solo parzialmente la materia di informazione del
consumatore trattando unicamente gli aspetti relativi alla composizione fibrosa dei prodotti stessi.
Pertanto, gli ulteriori aspetti di informazione al consumatore (origine del prodotto, indicazione del
produttore, istruzioni di manutenzione), restano disciplinati dal Dlgs 206/2005, anche per i prodotti tessili.
1) CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI
I prodotti o le confezioni dei prodotti che siano:
- destinati al consumatore
per consumatore o utente si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
all'attività
- commercializzati sul territorio nazionale
non si applica per prodotti destinati ad essere commercializzati in altri paesi della Comunità europea
devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, almeno le seguenti indicazioni:
1. Nome o ragione sociale o marchio del produttore;
2. Sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
Per produttore si intende il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando (poiché identifica) il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
3. Paese di origine;
L’indicazione del Paese di origine se il prodotto è stato ottenuto in un paese situato fuori dalla Comunità
Europea non è attualmente un obbligo previsto dal Codice di consumo. Tuttavia leggi speciali come la
L.350/2004, per la tutela del made in Italy e l’accordo di Madrid del 1891, relativo alla repressione delle false e
fallaci indicazioni di origine, impongono all’atto della importazione dei prodotti l’indicazione del Paese di origine
se altre indicazioni poste sul prodotto possono indurre in errore il consumatore circa la reale origine.
4. Materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o
le caratteristiche merceologiche del prodotto;
Per materiali impiegati si intendono le composizioni fibrose del prodotto come stabilito obbligatoriamente dalla
L. 883/1973 e D.Lgs 194/1999 di modifica. Le fibre devono essere indicate in lingua italiana secondo la
denominazione stabilita dalla norma. Non sono ammesse denominazioni di fantasia, anche se protette da
marchio.
5. Istruzioni, eventuali precauzioni di manutenzione e destinazione d'uso, ove utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, ha
ritenuto che le sopra citate disposizioni siano applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico
riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei
capi di abbigliamento. In tal senso, la suddetta circolare segnala che l’etichettatura di manutenzione dei capi di
abbigliamento possa essere realizzata in conformità alle disposizioni della Norma Tecnica Europea EN
23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 che, peraltro, trova già largo impiego tra gli
operatori delsettore tessile ed è stata recentemente rivista.
MODALITÀ DI INDICAZIONE
NEL MOMENTO IN CUI SONO POSTI IN VENDITA AL CONSUMATORE
Le indicazioni devono figurare:
• sulle confezioni (imballaggio preconfezionato)
• oppure sull’etichetta fissata o legata al medesimo
• oppure su anelli o fascette o dispositivi di chiusura
Le indicazioni devono essere:
o indelebili
o contenute in un unico campo visivo;
o apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili;
o rese almeno in lingua italiana, con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per
eventuali altre lingue.
Modalità di applicazione dell’etichetta (DPR. 515/1976, art.5)
L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura,
graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante
inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che contiene il prodotto o in altri modi idonei.
Modalità di applicazione del contrassegno
Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile,
mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Con il D.Lgs.146/2007 le pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori sono vietate
nell' Unione europea (EU).
Per pratiche commerciali sleali, si intendono le pratiche ingannevoli e aggressive che
inducono il consumatore nell’ acquisto di un prodotto.
Il decreto, in attuazione alla Direttiva comunitaria 2005/29 si applica a tutte le transazioni delle imprese con il
consumatore nella situazione in cui questo viene influenzato da una pratica commerciale sleale avente
un'incidenza sulle sue decisioni, che induca il consumatore all’acquisto o meno un prodotto, sulla libera
scelta in caso di acquisto e sulle decisioni riguardanti l'esercizio o meno di un diritto contrattuale. Essa non si
applica alle transazioni fra imprese.
La direttiva armonizza interamente la normativa vigente in questo settore istituendo un divieto di ordine
generale. Gli Stati membri non avranno la possibilità di utilizzare le clausole minime previste da altre direttive
per imporre prescrizioni supplementari nel settore coordinato dalla presente direttiva.
Inoltre, questa direttiva completa le disposizioni relative alle transazioni fra impresa e consumatore di cui alla
direttiva sulla pubblicità ingannevole .
Il consumatore di riferimento è il consumatore medio, così come definito dalla Corte di giustizia. Questo
criterio è modulato allorquando una pratica commerciale riguarda in maniera specifica un gruppo particolare
(ad esempio, i bambini); in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di riferimento.
Essa modifica la direttiva 84/450/CEE riguardante la pubblicità ingannevole, la direttiva 97/7/CE riguardante
la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, la direttiva 98/27/CE riguardante le azioni
inibitorie e la direttiva 2002/65/CE riguardante la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Criteri generali
La norma definisce i criteri generali per determinare se una pratica commerciale sia sleale al fine di stabilire
determinate ipotesi di pratiche non corrette vietate nella UE.
Pratiche ingannevoli
Una pratica commerciale può ingannare sia tramite un'azione, sia tramite un'omissione. Una pratica è
ingannevole per omissione se non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui il consumatore
medio ha bisogno prima di acquistare. La direttiva stabilisce quindi un elenco di informazioni essenziali di cui
il consumatore ha bisogno prima dell'acquisto; ad esempio, le caratteristiche principali del prodotto, il prezzo
(tasse comprese), le spese di consegna (ove necessario) e il diritto di recesso.
Una pratica commerciale è ingannevole per azione se contiene informazioni false ovvero se induce o può
indurre in errore il consumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamente corrette.
Pratiche aggressive
La norma definisce i criteri per stabilire se una pratica commerciale sia o meno aggressiva: se cioè questa
utilizza molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.
Lista nera» di pratiche vietate
Essa stabilisce i comportamenti commerciali sleali vietati.
Gruppi sensibili di consumatori
Gruppi di consumatori considerati « sensibili » sono protetti in maniera particolare. Ad esempio, i bambini
sono protetti contro la pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare. Il criterio di consumatore medio è
modulato quando una pratica commerciale riguarda in materia specifica un gruppo particolare (ad esempio, i
bambini), in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto di riferimento.