Pensione di inabilità e invalidità

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Pensione di inabilità e invalidità
Enpap
Guida
04
Supplemento al Notiziario Enpap - Anno VI - n° 1, aprile 2005
Nel fascicolo:
Pensione di inabilità e invalidità:
scheda e Regolamento
Modulistica: variazioni anagrafiche,
indennità di maternità, cancellazione
Inserto: indice degli articoli pubblicati
sui Notiziari e sulle EnpapGuide
ENTE NAZIONALE
DI
PREVIDENZA
ED
ASSISTENZA
PER GLI
PSICOLOGI
supplemento al n° 17 del Notiziario Enpap
Notiziario Enpap
Registrazione Trib. Roma n° 354/2000
Redazione
[email protected]
Direttore Responsabile
Mario Rossini
Comitato di redazione
Angelo Arcicasa, Antonio Azzolini,
Stefano Crispino, Demetrio Houlis,
Domenico Mastroscusa,
Emanuele Morozzo della Rocca,
Francesco Rabotti, Mario Rossini,
Letizia Serra
Laura Lulli (segretaria di redazione)
Stampa
Edigraf Editoriale Grafica
Via E. Morosini, 17 - 00153 Roma
Finito di stampare: aprile 2005
04 EnpapGuida
Un sostegno per i casi
di invalidità e di inabilità
In base a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di previdenza, gli iscritti all’Enpap hanno diritto (in
presenza dei relativi requisiti di seguito descritti), oltre che alla pensione di vecchiaia, anche ai trattamenti
previdenziali di pensione di inabilità e di pensione di invalidità. Tutte le pensioni sono liquidate con le
modalità di calcolo del sistema contributivo.
Per ottenere la pensione di inabilità è necessario che l’iscritto (inteso come soggetto che ha in atto l’iscrizione
all’Enpap) sia in possesso di un requisito contributivo e di un requisito sanitario.
Requisito contributivo: 5 anni in tutta la vita assicurativa, di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti
la data della domanda di pensione.
Requisito sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di
infermità fisica o mentale (inabilità al 100%).
La decorrenza della pensione di inabilità è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa
domanda a ricezione della quale l’Ente potrà avviare le fasi dell’accertamento.
L’inabilità è accertata con le modalità previste dal Regolamento appositamente adottato dal Consiglio di
amministrazione dell’Enpap (di seguito pubblicato).
Note sulla pensione di inabilità:
la pensione di inabilità è incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale;
la pensione d’inabilità è reversibile ai superstiti;
la pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento
invalidante;
l’Enpap ha diritto a rivalersi sull’autore del danno che ha causato l’inabilità, e può revocare la pensione
qualora per l’evento che ha determinato l’inabilità all’iscritto sia stato integralmente risarcito dal
responsabile del danno.
Anche per l’ottenimento della pensione di invalidità, il richiedente, purché sia iscritto all’Enpap al momento
della domanda, deve essere in possesso di un requisito contributivo e di un requisito sanitario.
Requisito contributivo: 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei cinque anni
precedenti la data della domanda di pensione.
Requisito sanitario: riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità di lavoro, in relazione all’attività
di psicologo per infermità fisica o mentale (invalidità del 66,6%).
La decorrenza della pensione di invalidità è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa
domanda a ricezione della quale l’Enpap potrà avviare le fasi dell’accertamento.
L’invalidità è accertata con le modalità previste dallo specifico Regolamento adottato dal Consiglio di
amministrazione dell’Enpap (di seguito pubblicato).
Note sulla pensione di invalidità:
al compimento dell’età pensionabile, l’iscritto può richiedere la trasformazione dell’assegno di invalidità, in presenza
dei requisiti contributivi, in pensione di vecchiaia. In caso contrario viene mantenuto in pagamento l’assegno d’invalidità;
la pensione d’invalidità non è cumulabile con la rendita vitalizia Inail riconosciuta per lo stesso evento invalidante;
l’Ente ha diritto a rivalersi sull’autore del danno che ha causato l’inabilità, e può revocare la pensione qualora per
l’evento che ha determinato l’inabilità all’iscritto sia stato integralmente risarcito dal responsabile del danno.
ENPAP GUIDA
I
REGOLAMENTO
per l’accertamento dell’inabilità e dell’invalidità
(ai sensi degli artt. 18, comma 8, e 20, comma 7, del Regolamento
per l'attuazione delle attività di previdenza
approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997
e successive integrazioni e modifiche)
TITOLO I
PENSIONE DI INABILITÀ
Art. 1 - Domanda e documentazione
Lo psicologo che risulti iscritto all'Ente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 18 del
Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza approvato con D.M. del 15/10/1997 e
successive integrazioni e modifiche, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di
"inabilità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà essere allegata la seguente
documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale:
a) certificato rilasciato dal medico di base che attesti la totale e permanente inabilità ad esercitare
l’attività professionale specifica, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che
individui anche l'epoca della insorgenza dell’incapacità in misura totale e con carattere
permanente. La certificazione dovrà contenere, inoltre, espressa segnalazione in ordine alla
branca specialistica relativa alla patologia invalidante, esclusiva o permanente, lamentata dal
richiedente;
b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, nel caso in cui l’inabilità
lamentata dal richiedente sia stata determinata da terzi, dalla documentazione comprovante:
1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'inabilità;
3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del
responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da
assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto;
c) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15
attestante l’inesistenza di trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Art. 2 - Commissione di accertamento
Ricevuta l’istanza, l’Ente demanda l'accertamento dello stato di inabilità del richiedente alla
Commissione, costituita nell’ambito della regione ovvero delle province autonome di Trento e
Bolzano, al cui Ordine professionale appartiene l’iscritto. Tale Commissione è composta da tre
membri nominati come segue:
II
ENPAP GUIDA
uno psicologo, designato in qualità di presidente, da individuare tra gli iscritti al relativo
Ordine Regionale o Provinciale cui appartiene il richiedente;
due medici, designati in qualità di componenti, dei quali il primo in possesso di
specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro ed il secondo in possesso di
specializzazione cui è riconducibile la patologia invalidante lamentata, esclusiva o prevalente,
da individuare tra gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
territorialmente competente rispetto all’Ordine professionale di appartenenza del richiedente.
Il Presidente ed i Componenti della Commissione sono nominati dal Presidente dell’Ente, previa
richiesta di segnalazione dei nominativi designabili, ai Presidenti dei rispettivi Ordini professionali.
Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, davanti alla Commissione,
da consulente di parte, il quale potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnatogli dalla
stessa Commissione.
Il compenso per l’accertamento, la cui misura non potrà eccedere le tariffe professionali, è
comunicato all’Ente con presentazione di idoneo titolo fiscale, da parte di ciascun componente
della Commissione ed è liquidato dagli uffici ad ultimazione dell’accertamento.
Con analoga modalità, su richiesta del Presidente della Commissione, sono liquidate le spese
sostenute per gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi disposti ai sensi dei successivi artt. 8
e 17.
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione
La Commissione di cui al precedente art. 2, entro il termine di novanta giorni dall’avvenuto
conferimento dell’incarico, provvede a sottoporre il richiedente a visita collegiale ed alla stesura
di referto/verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità, alla
data della sua insorgenza, alla data in cui è stata perduta in modo totale e permanente la capacità
all'esercizio professionale, alla motivazione di tale esclusione ed alla revisionabilità della
condizione di inabilità.
La Commissione dovrà allegare al referto tutta la documentazione significativa prodotta dal
richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti
suppletivi richiesti dalla Commissione nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte.
Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 3, accoglie
o respinge la domanda di pensione.
Il provvedimento è comunicato all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di mesi tre dalla ricezione
entro il quale, ove non vi abbia già provveduto, il richiedente dovrà procedere alla cancellazione
dall'Albo, a pena di revoca della deliberazione di accoglimento.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione con le modalità e
nel termine di cui al successivo art. 6.
ENPAP GUIDA
III
La posizione assicurativa del pensionato di inabilità, dichiarato tale ai sensi del presente
Regolamento cessa di produrre effetti a far tempo dalla data di decorrenza del trattamento.
Tenuto conto dei tempi intercorrenti tra la presentazione della domanda e la conclusione della
relativa procedura di accertamento, fermo restando l’obbligo per il richiedente di corrispondere i
contributi all’Ente fino a quando permane la condizione di iscritto, le eventuali somme a titolo
di contributo soggettivo ed integrativo, ovvero frazioni di essi, determinati ai sensi degli artt. 3, 4
e 5 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza, corrisposti per i periodi
successivi alla predetta decorrenza possono essere restituiti al pensionato che ne faccia richiesta.
Può formare, inoltre, oggetto di restituzione anche il contributo di maternità di cui all’art. 30 del
predetto Regolamento, ove corrisposto dall’interessato per anni successivi a quello di decorrenza
della pensione, nei quali, per quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la
posizione del medesimo cessa di produrre effetti.
Art. 5 - Revisione e revoca della pensione
Entro dieci anni dal riconoscimento della pensione, il Consiglio di amministrazione può
assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, mediante conferimento di
incarico a Commissione prescelta con i criteri e le modalità di cui all'art. 2.
In caso di nuova iscrizione del pensionato all’Albo professionale la pensione viene revocata con
effetto dalla stessa data.
Art. 6 - Ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio di amministrazione
Il ricorso contro il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente sulla
domanda di pensione ovvero in materia di revoca è proponibile, allo stesso Consiglio, entro
sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Agli effetti della tempestività della proposizione del ricorso fa fede la data risultante dal timbro
apposto dall'Ufficio postale di accettazione, ove l'atto di ricorso non venga direttamente
presentato all'Ente.
Il ricorrente può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione di appello,
motivando in ordine alla richiesta.
Art. 7 - Commissione di appello
La Commissione di appello ha sede in Roma ed è nominata dal Presidente dell’Ente secondo i
criteri di cui al precedente art. 2, comma 1.
Non possono far parte della Commissione di appello i membri che hanno preso parte alla
Commissione di primo grado.
In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, a recarsi presso detta Commissione, la visita in
sede di appello viene disposta nel luogo di residenza del richiedente, provvedendosi alla nomina
di apposita Commissione di appello locale nei modi indicati ai commi primo e secondo del
presente articolo.
IV
ENPAP GUIDA
Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da consulente di parte a proprie spese.
Art. 8 - Documentazione clinica ed accertamento
Il richiedente la pensione di inabilità è tenuto a produrre presso le Commissioni la
documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della
domanda.
Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a
carico dell’Ente.
Art. 9 - Decesso del richiedente la pensione di inabilità
Qualora il richiedente la pensione di inabilità deceda prima di essere sottoposto a visita medicocollegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la Commissione effettua
valutazione peritale sulla base della documentazione medica prodotta dai superstiti interessati.
Art. 10 - Decorrenza della pensione di inabilità
Ove la valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 3 e 9 del presente
Regolamento concluda per l'accertamento della inabilità e sia intervenuto provvedimento di
accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione, la pensione è concessa con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora la Commissione, in sede di accertamento, individui l’epoca di insorgenza dell’inabilità
totale e permanente in misura normativamente rilevante agli effetti dell’attribuzione del diritto
alla relativa prestazione, posteriormente alla presentazione della domanda, la decorrenza del
trattamento verrà fissata dal 1° giorno del mese successivo a tale termine.
TITOLO II
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Art. 11 - Domanda e documentazione
Lo psicologo che risulti iscritto all’Ente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 20 del
Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza, che intende ottenere il riconoscimento
della pensione di "invalidità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà allegare
la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale:
a) certificato rilasciato dal medico di base attestante che la capacità dell’iscritto all’esercizio della
professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o di difetto fisico o mentale,
sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente a meno di un terzo, con l'indicazione della
eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza dell’infermità in
misura normativamente rilevante. La certificazione dovrà contenere, inoltre, espressa
ENPAP GUIDA
V
segnalazione in ordine alla branca specialistica relativa alla patologia invalidante, esclusiva o
permanente, lamentata dal richiedente;
b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, nel caso in cui l’invalidità
lamentata dal richiedente sia stata determinata da terzi, dalla documentazione comprovante:
1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'invalidità;
3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del
responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da
assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto;
c) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15
attestante l’inesistenza di trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Art. 12 - Commissione di accertamento
La Commissione incaricata dell'accertamento dell'invalidità denunciata è nominata e composta
con le modalità del precedente art. 2.
Art. 13 - Attribuzione della Commissione
La Commissione di cui al precedente art. 12, entro il termine di novanta giorni dall’avvenuto
conferimento dell’incarico, provvede a sottoporre il richiedente a visita collegiale ed alla stesura
di referto/verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici dell'infermità, alla
data della sua insorgenza, alla data in cui la capacità dell'esercizio della professione si è ridotta in
modo continuativo a meno di un terzo, la motivazione di tale riduzione nonché il parere sulla
revisionabilità della infermità riscontrata.
Art. 14 - Provvedimenti del Consiglio di amministrazione e ricorsi
Il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all’art. 4 è
comunicato all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso avverso il provvedimento è ammesso ai sensi del precedente art. 6.
Art. 15 - Revisione e revoca della pensione
La persistenza della invalidità, nei confronti dei titolari di pensione che siano state dichiarate
revisionabili, è accertata ogni quattro anni dall’Ente mediante conferimento di incarico a
Commissioni nominate e prescelte ai sensi del precedente art. 2.
Art. 16 - Commissione di appello
Per la nomina, la composizione ed il luogo dei lavori della Commissione di appello si applica
l'art. 7 del presente Regolamento.
VI
ENPAP GUIDA
Art. 17 - Documentazione clinica ed accertamento
Il richiedente la pensione di invalidità è tenuto a produrre presso le Commissioni la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della
domanda.
Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a
carico dell’Ente.
Art. 18 - Decesso del richiedente la pensione di invalidità
Ove il richiedente la pensione di invalidità deceda prima di essere sottoposto a visita medicocollegiale o prima che siano ultimati i relativi accertamenti, la Commissione effettua valutazione
peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati.
Art. 19 - Decorrenza della pensione di invalidità
Ove la valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 13 e 18 del presente
Regolamento concluda per l'accertamento della invalidità e sia intervenuto provvedimento di
accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione, la pensione è concessa con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora la Commissione, in sede di accertamento, individui l’insorgenza dell’inabilità in misura
normativamente rilevante agli effetti dell’attribuzione del diritto alla relativa prestazione, in
epoca posteriore alla presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento verrà fissata dal
1° giorno del mese successivo a tale termine.
Art. 20 - Conversione della pensione di invalidità
Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato i requisiti
anagrafici e contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui
all’art. 13 del Regolamento per l’attuazione della attività di previdenza dell’Ente, può richiedere
la liquidazione di quest’ultima in sostituzione della pensione di invalidità.
È ammessa, altresì, la possibilità di convertire, la pensione di invalidità in pensione di inabilità,
ove l’interessato, che ne faccia richiesta, possa far valere i necessari requisiti da documentare ai
sensi del precedente art. 1.
Per la definizione della domanda nonché del relativo trattamento derivanti dall’esercizio della
facoltà di cui al precedente comma, trovano applicazione tutte le disposizioni recate al Titolo I
del presente Regolamento.
ENPAP GUIDA
VII
Modulo variazione recapiti
RACCOMANDATA A/R
Spettabile
Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
Via Andrea Cesalpino, 1
00161 ROMA
RM
Il/La sottoscritto/a
,
(
nato/a a
Città
) il
,
prov.
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a
Città
(
) CAP
in
prov.
,
Via/Piazza/Corso
numero
recapito tel. ______/________________ fax ______/____________ E-mail _______________
DICHIARA
che a far data dal giorno ___/___/______ la sua residenza è variata come sopra riportato.
Chiede, pertanto, che:
U la corrispondenza venga inviata alla nuova residenza
U la corrispondenza venga inviata al domicilio ovvero,
via/piazza/corso
numero
comune
provincia
__________________________
data
VIII
CAP
______________________________
firma
ENPAP GUIDA
ELENCO CRONOLOGICO MATERIALI
pubblicati sul Notiziario
e sulla GuidaEnpap
Riportiamo di seguito l’elenco degli articoli apparsi sui precedenti numeri del Notiziario
e dell’EnpapGuida. I testi degli articoli sono disponibili sul sito www.enpap.it.
NOTIZIARIO ENPAP 1
settembre-ottobre 2000
• La comunicazione al servizio degli iscritti
(Demetrio Houlis)
• Gli incontri regionali - Insieme per l’attività dell’Ente
(Antonio Azzolini)
• La responsabilità di gestire professionalmente patrimoni
previdenziali - Investire sul futuro
(Franco Faoro e Mario Rossini)
• Psicologi dipendenti - Dalla libera professione più
garanzia per il domani (Paolo Moscara)
• Forme facoltative, obiettivo prioritario del Consiglio di
indirizzo generale - Come assicurarsi validi
ammortizzatori assistenziali (Cesare Rossi)
• Rispondiamo ai quesiti
NOTIZIARIO ENPAP 2
novembre 2000
• Due atti importanti nella vita dell’Ente: le modifiche al
Regolamento e il bilancio (Demetrio Houlis)
• Modifiche al Regolamento di previdenza
• L’AdEPP: le sinergie tra le professioni e la previdenza
(Maurizio de Tilla)
• L’Enpap si è dotato di un Regolamento di contabilità
e di amministrazione (Franco Boldrini)
• Rassegna stampa
NOTIZIARIO ENPAP 3
dicembre 2000/gennaio 2001
• Previdenza e professione (Demetrio Houlis)
• New economy e professioni intellettuali: quale rapporto,
quali sinergie? (Gian Paolo Prandstraller)
• Gli incontri regionali - Insieme per l’attività dell’Ente
• L’Ente acquista la propria sede
• L’istituto della totalizzazione disciplinato
dalla Finanziaria 2001
• Indicati dal Consiglio di indirizzo generale al Consiglio
di amministrazione i settori su cui intervenire Al via l’assistenza facoltativa (Cesare Rossi)
• Rispondiamo ai quesiti
• Scheda informativa - Principali scadenze fiscali
e previdenziali per il professionista nel 2001
NOTIZIARIO ENPAP 4
marzo/aprile 2001
• Proseguiamo nel lavoro di costruzione dell’Enpap No a polemiche infondate e strumentali (Demetrio Houlis)
• Le strategie e le regole di un investimento efficiente
(Gaetano Megale)
• Risposta del Collegio sindacale - Pienamente legittima la
delibera di acquisto della sede dell’Ente
• Fondi di previdenza complementare - Costituita GenCasse
• Totalizzazione - Mancano ancora le soluzioni
• Attività intramuraria e contributo integrativo Lettera dell’Enpap a tutte le Aziende sanitarie e
ospedaliere (Paolo Moscara)
• Cosa scrivono di noi
• Rispondiamo ai quesiti
NOTIZIARIO ENPAP 5
maggio/giugno 2001
• Prepariamoci per gli impegni del prossimo autunno Verifica del sistema previdenziale ed elezioni Enpap
(Demetrio Houlis)
• Elezioni Enpap - Verso il rinnovo degli Organi Statutari
• Bilancio tecnico al 1° gennaio 2000
• Inserto - Regolamento elettorale
• Cosa scrivono di noi
NOTIZIARIO ENPAP 6
luglio/agosto 2001
• Elezioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio
di indirizzo generale dell’Enpap - Appello al voto
• Elezioni Enpap - Elenco candidati Consiglio di indirizzo
generale e Consiglio di amministrazione
• Il resoconto di un triennio (Demetrio Houlis)
• Rifiutiamo gli allarmismi (Antonio Azzolini,
Franco Boldrini, Paolo Moscara, Mario Rossini)
• Riflessioni circa l’analisi delle performance di una
gestione finanziaria (Gaetano Megale)
• La prossima sede dell’Ente - Una palazzina in una zona di
pregio adeguata alle esigenze organizzative
(Franco di Rollo)
• Cosa scrivono di noi
NOTIZIARIO ENPAP 7
settembre/ottobre 2001
• Elezioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio
di indirizzo generale - Seconda convocazione
• L’attività continua in modo sistematico (Demetrio Houlis)
• La rivalutazione dei montanti contributivi degli iscritti
• La gestione professionale del patrimonio
• Inserto - Elezioni Enpap triennio 2001-2004
seconda convocazione
• A Milano, organizzato dall’Enpap confronto
sulle tematiche previdenziali
• Euro, la nostra moneta (Angelo Mauri)
• Acconto contributi previdenziali relativi ai redditi professionali prodotti nel 2001
• Cosa scrivono di noi
NOTIZIARIO ENPAP 8
gennaio/febbraio 2002
• Al via la seconda tappa (Demetrio Houlis)
• Elezioni e insediamento degli Organi Statutari
• Attivo il riscatto dei periodi precedenti all’istituzione
dell’Ente - Regolamento e modulistica
• Prossimo l’avvio della sanatoria per irregolarità
contributive
• Commissione parlamentare di controllo sulle attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale - Audizione del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
• La Banca Popolare di Sondrio è il nuovo istituto cassiere
dell’Ente
• Cosa scrivono di noi
NOTIZIARIO ENPAP 9
settembre 2002
• Verso la fase applicativa della sanatoria per irregolarità Le nostre tre prossime scadenze (Demetrio Houlis)
• Synergía (Mario Rossini)
• Enpap report - L’Ente, un organismo in crescita costante
• Cresce la rete di sportelli bancari convenzionati
• Approfondimento - Il riscatto dei periodi precedenti
all’istituzione dell’Ente
• Cosa scrivono di noi
• Le pensioni degli altri - Dalla riforma Dini, l’entità
direttamente proporzionale alla qualità di contributi versati
• Agenda - Rischio di sanzioni per ritardo nel versamento
NOTIZIARIO ENPAP 10
ottobre 2002
• Il significato e l’attività del nostro Ente di previdenza
(Demetrio Houlis)
• Enpap report – Restituzioni eccedenze agli iscritti e
modulo MAV per il versamento dell’acconto
• Approfondimento – La sanatoria delle irregolarità
contributive
• I dipendenti con attività libero-professionale intra o
extramoenia, convenzionati e CO.CO.CO. sono tenuti
all’iscrizione all’Enpap (Paolo Moscara)
• La circolare dell’ASL sul 2% dovuto all’Enpap
• Una giornata di lavoro con il personale degli Ordini
• Nasce EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza tra i
Professionisti Italiani (Demetrio Houlis)
11
Enpap 11
Enpap
Notiziario
Spedizione
in 2,
Abbonamento
art. 2, comma
legge
662/96
Filiale
di Roma - Anno
- n° 1, Settembre
2003
Spedizione in Abbonamento
Postale art.
comma 20/c, Postale
legge 662/96
- Filiale di20/c,
Roma
- Anno
IV - n°
1, Settembre
2003 IV contiene
Supplemento
contiene Supplemento
Notiziario
La nuova sede dell’Ente, a Roma,
in via Andrea Cesalpino 1
La nuova
sede dell’Ente, a Roma,
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI
in via Andrea Cesalpino 1
ENTE NAZIONALE
ENTE NAZIONALE
DI
PREVIDENZA
ED
ASSISTENZA
PER GLI
PSICOLOGI
Enpap 12
Spedizione in Abbonamento Postale art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Filiale di Roma - Anno IV - n° 2, Dicembre 2003
Notiziario
ENTE NAZIONALE
DI
PREVIDENZA
ED
ASSISTENZA
PER GLI
PSICOLOGI
NOTIZIARIO ENPAP 11
settembre 2003
• Cambiare il sistema di calcolo delle pensioni
(Demetrio Houlis)
• La nuova sede dell’Enpap
• Enpap report (Mario Rossini)
• I Consulenti dell’Ente: Angelo Marano
• Strategie Enpap per sconfiggere l’Orso (Angelo Mauri)
• Sanatoria, dichiarazione annuale, acconto: giornate di
“alta stagione” per gli iscritti all’Ente (Davide Ricciardella)
• Rassegna Stampa: “La totalizzazione è più vicina”
(Il Sole 24 Ore)
• Mutui immobiliari BPS, condizioni agevolate per gli
iscritti all’Enpap
• Gli Enti privati di previdenza escono da GenCasse
• Agenda – Rischio di sanzioni per ritardo nel versamento
NOTIZIARIO ENPAP 12
dicembre 2003
• Impegno per garantire pensioni adeguate agli iscritti (Valeria La Via - Demetrio Houlis)
• Enpap report (Mario Rossini)
• I Consulenti dell’Ente: Prometeia
• Approfondimento – Maternità, si cambia data:
in Gazzetta Ufficiale la nuova legge che modifica
la normativa (Mario Rossini)
• Esperienze – Punti di criticità del sistema contributivo:
parla il Presidente dell’EPAP, una delle casse istituite
con il decreto legislativo n. 103/96 (Sandro Sandrini)
• Rassegna Stampa:
- “Le pensioni dei professionisti. Regole matematiche
per la capitalizzazione” (Il Sole 24 Ore)
NOTIZIARIO ENPAP 13
gennaio/febbraio 2004
• Una riforma delle pensioni che riconosca
i diritti degli psicologi (Demetrio Houlis)
• È un vero e proprio attacco all’autonomia degli enti
previdenziali privati (dott. Maurizio de Tilla)
• La consulenza strategica per la gestione del portafoglio
finanziario dell’Ente (Prometeia)
• Rivedere e migliorare parametri e criteri dettati
dalle attuali disposizioni di legge
• Adattare le norme alle nostre esigenze (Paolo Moscara)
• Rassegna stampa:
- “Hedge fund per le Fondazioni” (Il Sole 24 Ore)
- “Via libera al vademecum per il cumulo
redditi-pensioni” (Il Sole 24 Ore)
- “Negli studi il responsabile privacy” (Il Sole 24 Ore)
NOTIZIARIO ENPAP 14
marzo/aprile 2004
• Il paradosso del sistema contributivo (Demetrio Houlis)
• Sarà presto disponibile la carta di credito ENPAP
• Prospettive di riassetto normativo e
regolamentare dell’Enpap (Pasquale Sandulli)
• L’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nei sistemi
di primo pilastro contributivi (Angelo Marano)
NOTIZIARIO ENPAP 15
maggio/giugno 2004
• Dal conio d’argento al microchip (Demetrio Houlis)
• Approvata la legge delega in materia previdenziale
• Esecutive le modifiche al regolamento di previdenza
(Paolo Moscara)
• Disponibile la carta di credito ENPAP
• Rielaborato a livello grafico e funzionale il sito dell’Ente
• La responsabilità sociale dell’investitore istituzionale
italiano (Federico Versace)
• Eccedenze contributive (a cura degli Uffici)
• Rassegna stampa:
- “Pensioni, ai giovani rendono poco” (Il Sole 24 Ore)
- “L’Isola dei nessuno. L’aiuto del Fisco è fondamentale
ma non basta” (Il Sole 24 Ore)
NOTIZIARIO ENPAP 16
dicembre 2004
•
•
•
•
•
Speciale elezioni: appello al voto
Regolamento elettorale
Il bilancio di un triennio (Demetrio Houlis)
Enpap report (Mario Rossini)
Cosa cambia nel mercato del lavoro dei professionisti
(Paolo Moscara)
• Un triennio di intensa attività del Consiglio di indirizzo
generale (Antonio Sperandeo – Cesare Rossi)
• Rassegna stampa
- “Nuove Casse: la pensione è di pochi euro” (Il Sole 24 Ore)
- “Le Prospettive della Riforma” (Il Sole 24 Ore)
- “Agrotecnici, il Fondo pensioni” (Il Sole 24 Ore)
- “Studi di settore, intesa con le categorie” (Il Sole 24 Ore)
Domanda di indennità di maternità
RACCOMANDATA A.R.
Spettabile
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI
Via Andrea Cesalpino, 1
00161
ROMA RM
OGGETTO:
domanda di “indennità di maternità” capo XII art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
e successive modificazioni di cui alla legge 15 ottobre 2003, n. 289
La sottoscritta rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici
conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000)
Io sottoscritta ___________________________________________________________________
nata a _______________________________________________(____) il _____/_____/_______,
residente a ______________________________________________(____)
CAP ___________,
in via/piazza ____________________________________________________ n.______________,
tel. numero ____________________, cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione/Provincia ________________________
dal ___/___/______, iscritta a codesto Ente dal ____/____/______ poiché esercito attività autonoma di
libera professione in qualità di Psicologa senza vincolo di subordinazione dal _____/_____/_______
dichiaro
U
di non essere
iscritta ad altro Ente di previdenza obbligatoria;
ovvero
U
di essere
iscritta anche al seguente Ente di previdenza obbligatoria: _________________________
per attività diversa da quella di Psicologa, prestata in qualità di ______________________________;
ENPAP GUIDA
IX
dichiaro inoltre:
(nb: contrassegnare obbligatoriamente le ipotesi che eventualmente ricorrono)
U
di non aver diritto per l’evento di cui alla presente domanda ad altro trattamento di "indennità
di
maternità" di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 (vale a dire in qualità di
lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante, etc);
U
di non
aver diritto per l’evento di cui alla presente domanda al trattamento di "indennità di
maternità" in applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 446/01; (Trattasi degli psicologi convenzionati con Aziende
Sanitarie o Distretti Militari in forza di specifico accordo disciplinato dal citato D.P.R. 446/01)
U
che in quanto lavoratrice dipendente part-time, l'entità lorda dell'indennità già spettantemi per tale
attività nel periodo di astensione obbligatoria è pari a ¼ ________________________ (indicare l’importo al
fine di poter usufruire dell'integrazione, da parte dell'Enpap, per il raggiungimento del minimo previsto dal comma 2 art. 3
del Regolamento per l'indennità di maternità);
chiedo
la corresponsione della “indennità di maternità”, di cui all’art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
come successivamente modificato dalla legge 15 ottobre 2003, n° 289, per il seguente titolo:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre):
A
periodo di gravidanza e puerperio comprendente i due mesi antecedenti la data presunta del parto
ed i tre mesi successivi alla data effettiva dell’evento.
A tale fine, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente domanda viene inoltrata a
compimento intervenuto del sesto mese di gravidanza e prima che siano trascorsi 180 giorni dal
parto.
In tal senso allego:
U
(SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA PRIMA DEL PARTO) certificato medico rilasciato non prima
dell’avvenuto completamento del 6° mese di gravidanza da una struttura sanitaria pubblica, A.S.L.
competente ovvero medico convenzionato, comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella presunta del parto;
U
(SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE AL PARTO) certificato di assistenza al
parto ovvero altra certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico
convenzionato, recante gli estremi del parto o certificato di stato di famiglia anche in forma di
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
B
Interruzione della gravidanza per motivi spontanei/terapeutici dopo il compimento del sesto
mese.
A tale fine, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente domanda viene inoltrata a
compimento intervenuto del sesto mese di gravidanza e prima del decorso di 180 giorni
dalla interruzione della stessa per motivi spontanei/terapeutici.
X
ENPAP GUIDA
U
certificato medico rilasciato da una struttura pubblica A.S.L., comprovante che la gravidanza è
stata interrotta per motivi (a seconda dei casi) spontanei o terapeutici dopo il compimento del
sesto mese.
C
Adozione/affidamento in preadozione di bambino di età non superiore a sei anni 6 all’atto
dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare.
A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità quanto segue:
1) che la presente domanda viene inoltrata entro il termine perentorio di 180 dall’ingresso
del bambino nel nuovo nucleo familiare;
2) che la data di effettivo ingresso in famiglia del bambino è la seguente ____/____/______.
In tal senso allego:
U
copia
autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo;
U
certificato
di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede
sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sopracitato.
D
Aborto spontaneo/terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.
A tal fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, quanto segue:
1) l’aborto è avvenuto in data ____/____/_______;
2) la presente domanda viene inoltrata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data
dell’aborto.
In tal senso allego :
U
certificato medico rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante la data dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.
(nb: DA COMPILARE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RICHIESTA, barrando l’ipotesi che ricorrere)
U
Allego
copia della dichiarazione fiscale del reddito ai fini IRPEF da me percepito e
denunciato nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
ovvero
U
La
suddetta dichiarazione fiscale non viene acclusa per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Chiedo che la "indennità di maternità" di cui sopra mi venga corrisposta con le seguenti modalità (barrare la
modalità prescelta):
Y
accreditamento sul c/c bancario n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
coordinate bancarie:
CIN |__|
ABI |__|__|__|__|__|
CAB |__|__|__|__|__|
in essere presso l'Istituto/la Banca ____________________________________________
Agenzia ___________________________________________________________________
e intestato a ________________________________________________________________
ATTENZIONE:
indicare gli estremi di un c/c intestato esclusivamente, o almeno cointestato, al nominativo di chi richiede l'indennità
ENPAP GUIDA
XI
oppure
Yassegno circolare non trasferibile emesso dall'Istituto bancario cassiere dell’Enpap, a me intestato e
da recapitarsi tramite servizio postale al seguente domicilio:
_____________________________________________________________ _________
Via/Piazza
n.
__________ _______________________________________________________
___________
CAP
Prov.
Città
Esonero l’Enpap da ogni responsabilità per smarrimento dell’assegno o illecita riscossione dello stesso da parte di terzi.
Data ____/____/______
Firma ______________________________ *
*attenzione: allegare copia di un documento di riconoscimento se la domanda non viene presentata direttamente agli uffici
(Art. 38 D.P.R. 445/2000)
Numero totale allegati alla domanda
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritta dott.ssa ____________________________________________________, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, vista l’informativa fornita dall’Enpap ed acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della
medesima legge, autorizzo e consento espressamente a che i dati raccolti ed in particolare quelli considerati sensibili art. 4
comma 1 lettera d) possano costituire oggetto di trattamento per le finalità indicate nella informativa allegata. Acconsento
inoltre, ove necessario, alla comunicazione a terzi ex art. 26, e comunque per le finalità relative alla erogazione della prestazione
richiesta.
data ___/____/________
XII
Firma _____________________________________
ENPAP GUIDA
INFORMATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali raccolti a seguito della domanda di
erogazione della prestazione verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, stabiliti dalla vigente
normativa, e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
I dati sono trattati nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Ente, per le finalità strettamente strumentali alla gestione ed
erogazione della prestazione richiesta e per le altre finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti, dallo Statuto dell’Ente.
Il trattamento dei dati personali avviene con l’ausilio di mezzi manuali ed informatici, con modalità correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Si fa presente che il conferimento dei dati sensibili (1) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità
dell’espletamento dei relativi adempimenti e dell’esercizio dei connessi diritti ed obblighi.
Il titolare del trattamento è l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Psicologi, con sede in Roma, Andrea
Cesalpino, 1, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, che per Sua comodità si riporta integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 9 comma 3 “I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione”.
comma 4 “L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittima in base ai rispettivi statuti od ordinamenti”.
ENPAP GUIDA
XIII
Art. 10 comma 7 “Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, lettera a), b) e c), non risulta
confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese, non eccedente i
costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico..
Art. 138 “In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia”.
(1) Art. 4 comma 1 lettera d)
“dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”.
Art. 23 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le
informazioni di cui all’art. 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 26 Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
(omissis)
XIV
ENPAP GUIDA
DOMANDA DI CANCELLAZIONE
ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Regolamento di Previdenza dell’ENPAP e successive modificazioni ed integrazioni.
Da presentare entro il 31 dicembre dell’anno in cui non è stato conseguito alcun reddito professionale.
Spettabile
Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Psicologi
Via Andrea Cesalpino, 1
RACCOMANDATA A.R.
00161 ROMA RM
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________ (____) il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Città
prov.
gg
mm
anno
residente a ___________________________________ (_____) ________________________________________________ ___
c.a.p.
Via/Piazza/Corso
n.ro
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
recapito tel. ______/________________ fax ______/____________ E-mail _________________________________________
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
che per l’intero anno |__|__|__|__| non conseguirà alcun compenso da attività professionale di qualsiasi tipo le cui prestazioni
richiedano l'iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi.
CHIEDE
pertanto, la cancellazione dall'Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 del
Regolamento di previdenza con decorrenza dal 1° gennaio |__|__|__|__| 1
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente il venir meno della condizione utile per la cancellazione
(assenza di reddito professionale). Prende atto, altresì, che tale circostanza, anche se accertata successivamente
all’adozione del relativo provvedimento da parte dell’Ente, ne comporterà la decadenza con il ripristino dei conseguenti
effetti dichiarativi, contributivi e sanzionatori.
Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Note:
Data ____/____/______
Firma ______________________________ *
*Allegare copia di un documento di identità in fronte-retro se la domanda non viene presentata direttamente agli uffici
(art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
1
“L’iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la cancellazione dall’Ente
con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate
dall’Ente.”
ENPAP GUIDA
XV
NOTE PROMEMORIA PER LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza
Ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Regolamento dell’Ente, ‘L’iscritto che per un anno solare non produce reddito
professionale può chiedere, entro il 31dicembre dell’anno di riferimento, la cancellazione dall’Ente con decorrenza dal 1°
gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali
erogate dall’Ente’.
Di conseguenza, per poter ottenere la cancellazione il richiedente:
•
non deve conseguire reddito professionale per un intero anno, intendendosi in tal senso l’assenza di compensi
•
riferiti anche ad incassi relativi ad annualità precedenti;
non deve aver percepito prestazioni assistenziali dall’ENPAP, come, ad esempio, l’indennità di maternità
erogata alle Iscritte.
L’invio della domanda deve avvenire, necessariamente, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui il professionista
dichiara di non conseguire reddito. Per maggiore cautela si suggerisce la spedizione tramite RACCOMANDATA A.R.
Si ricorda che nel caso di presentazione della domanda successivamente al termine previsto dal Regolamento, gli
effetti della cancellazione, ricorrendone i requisiti, verranno ulteriormente differiti di un anno previo inoltro di una
nuova richiesta.
Il modulo di cancellazione deve essere firmato e corredato dalla copia fronte-retro di un valido documento di
identità.
•
Esempio:
L’iscritto che per l’intero anno 2005 prevede di non conseguire reddito da attività libero professionale di psicologo, che intende ottenere
la cancellazione dall’Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2005, deve formulare la relativa domanda entro il 31 dicembre 2005. In tal caso,
sussistendo le condizioni necessarie (assenza di reddito, invio della domanda nei termini e inesistenza di prestazioni assistenziali erogate
nell’anno) l’interessato non sarà tenuto agli adempimenti di comunicazione reddituale e di contribuzione per l’anno 2005.
Una volta adottato il provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di amministrazione verrà data apposita
comunicazione in tal senso.
Nel caso in cui, pur avendo già inoltrato domanda di cancellazione, venga meno il requisito dell’assenza di reddito
professionale, ad esempio nel caso in cui l’iscritto consegua eventuali compensi, il medesimo dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Ente.
Si precisa che tale circostanza, anche se rilevata successivamente all’avvenuta delibera di cancellazione da parte
dell’Ente, comporterà la revoca del provvedimento e il ripristino della condizione di iscritto con i conseguenti obblighi
contributivi, di comunicazione annuale e, se del caso, dei relativi interessi e sanzioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento.
**********************
Si rammenta che, qualora il professionista riprenda l’attività autonoma in qualità di psicologo nell’anno successivo a
quello di cancellazione dall’Ente e, dunque, consegua nuovamente reddito professionale, sarà tenuto alla reiscrizione ai sensi
degli artt. 1 e 2 del Regolamento.
XVI
ENPAP GUIDA
ENPAP GUIDA 01
ottobre 2002
• Indennità di maternità: regolamento e modulistica
• Riscatto dei periodi precedenti all’istituzione dell’Ente:
regolamento e modulistica
• Variazione indirizzo postale e/o residenza: modulo per la
comunicazione all’Ente
ENPAP GUIDA 02
novembre 2002
• Regolamento Enpap per l’attuazione delle attività di previdenza
• Normativa richiamata nel Regolamento: D. Lgs. 103/96,
Legge 335/95, D. Lgs. 151/01
• Contributo integrativo 2%. Finalità e modalità applicative con
esempi di fatturazione
• Indice articoli pubblicati sui primi dieci numeri del Notiziario
ENPAP GUIDA 03
novembre-dicembre 2004
• Statuto
• Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza
• Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità
Cera del Pistrucci
Anno 1816 ca. - Ø 94 mm - cera bianca modellata su ardesia per il conio della sterlina inglese.
San Giorgio e il Drago - San Giorgio, nudo con mantello elmo e calzari, sul cavallo a galoppo verso destra,
in basso il drago.
Benedetto Pistrucci, nato a Roma nel 1783, dal 1815 fu incisore della Zecca di Londra e autore della iconografia della sterlina così come conosciuta in tutto il mondo negli ultimi due secoli. Questa cera, eseguita dal Pistrucci con il San Giorgio e il drago, retro di tutte le sterline coniate dal 1818 al 1994, è attualmente conservata presso il Museo Numismatico della Zecca sito nel palazzo del Ministero dell’Economia
in via XX Settembre a Roma.