Legge di Stabilità 2017 - Confartigianato Asolo Montebelluna
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Legge di Stabilità 2017 - Confartigianato Asolo Montebelluna
D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 Premessa Sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui l’introduzione del “pacchetto semplificazioni “, di seguito sintetizzate: 1.Sopressione di EQUITALIA È confermata a decorrere dall’1.7.2017: - La soppressione di Equitalia; - L’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. In sede di conversione: - È stato differito al 30.6.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi lo-cali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa; - È previsto che, a decorrere dall’1.7.2017, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquida-zione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati. 2.Potenziamento della Riscossione A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’art. 3 del decre to in commento dispone che l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, possa: - utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere; - acquisire le informazioni concernenti i rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. 3.Disposzioni recanti misure per il recupero dell’evasione L’articolo 4 del provvedimento stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (cd. Spesometro) e l’introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi: • la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. In seguito, l’Agenzia delle Entrate avrà il compito di elaborare ed incrociare i dati e mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni relative a quanto comunicato, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati 3.1 Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione. L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che: - L’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9; - L’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017. L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi: - Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; - Data e numero della fattura; - Base imponibile / aliquota applicata / imposta; - Tipologia dell’operazione. Tabella riepilogativa delle scadenze: Trimestre 1° 2° 3° 4° Data di scadenza 31 maggio 16 settembre 30 novembre 16 febbraio anno successivo Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’ Agenzia delle Entrate. 3.2 La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche IVA (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate). La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno. In presenza di contabilità separate per diverse attività la comunicazione sarà riepilogativa per ciascun periodo. Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi provvedimenti. 3.3 Sanzioni In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D. Lgs. n. 472/97. 4. Credito di imposta di euro 100 È confermata la previsione contenuta nel nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta”) finalizzato all’adeguamento tecno-logico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale. Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000. Il credito d’imposta: - Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP; - È utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018; - Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo. Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito di imposta pari a € 50. In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono con-cesse nei limiti degli aiuti UE “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. 5. Cessioni ai turisti extra- Ue In sede di conversione è stato previsto che dall’1.1.2018, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati o residenti in Stati extra UE destinati all’uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell’UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno emesse in modalità elettronica. È demandata all’Agenzia delle Dogane / Entrate l’individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione. È stata soppressa la disposizione di cui all’art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevedeva rimborso dell’IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all’Albo ex art. 114-septies, lgs. n. 385/93. 6. Depositi Iva: novità per i beni estratti È confermata l’eliminazione a decorrere dall’1.4.2017 della limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extra UE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell’art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l’operatore sia nazionale / UE /extra UE. Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta: - Relativa ai beni extra UE di cui alla lett. b) del comma 4, è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione mediante l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 previa prestazione di idonea garanzia le cui caratteristiche sono rimesse ad un DM di prossima emanazione; - Relativa alle altre ipotesi di cui al citato comma 4, nonché ai beni extra UE fino all’emanazione del predetto Decreto: - è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione; - è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione). In capo al soggetto che effettua l’estrazione è prevista l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti. È possibile effettuare l’estrazione senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiara-zione d’intento. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In caso di estrazione di un bene introdotto “in forza” di un acquisto intra UE, l’operatore che provvede all’estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge . 7. Novità in termini di Dichiarazioni 7.1 Termini di presentazione della dichiarazione IVA conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, sono modificati i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA nella modalità seguente: • la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio e comunque entro il 28 febbraio 2017 (tale misura era già stata prevista dalla Legge di stabilità 2015); • la dichiarazione IVA relativa agli anni d’imposta decorrenti dal 2017 deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo. 7.2 Dichiarazione Integrativa a favore Viene riformata la disciplina delle dichiarazioni integrative relative: • alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (mediante la sostituzione dei co. 8 e 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98); • alla dichiarazione annuale IVA (mediante l’inserimento dei nuovi co. 6-bis e 6-ter nell’art. 8 del DPR 322/98). Scopo principale dell’intervento è quello di disciplinare in maniera più compiuta le ipotesi in cui è ammessa la dichiarazione integrativa, la relativa tempistica e i relativi effetti. La novità concerne la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato un maggiore o minore reddito/imponibile o comunque, un maggiore o minore debito d’imposta, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello “viziato”. Nella disciplina previgente, la dichiarazione integrativa a favore poteva essere presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Con questa modifica legislativa vengono, quindi, equiparati i termini di presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore e, di conseguenza, potranno essere emendate entro gli ordinari termini di accertamento (5 anni nel caso di infedele dichiarazione – 7 anni nel caso di omessa presentazione della dichiarazione). Infine, il decreto stabilisce che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (anche a favore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa, ma “per i soli elementi” oggetto dell’integrazione. 7.2.1 Dichiarazione dei redditi, Irap e sostituti d’imposta In queste ipotesi nulla è variato rispetto al testo normativo “ante conversione”; la norma: - da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione fin da subito (comma 8); - dall’altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine lo stesso può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede, inoltre, che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell’effettivo utilizzo (comma 8-bis). 7.2.2 Dichiarazione Iva Per quanto concerne l’IVA inizialmente il DL 193/2016 aveva stabilito determinate cautele, prevedendo la possibilità di utilizzare il credito (in compensazione, a rimborso, in detrazione) emergente dalla dichiarazione integrativa a favore solo se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Di conseguenza, dopo quest’ultima, il contribuente avrebbe dovuto attivarsi con istanza di rimborso. Questa distrazione del Legislatore è stata opportunamente corretta in sede di conversione del decreto in commento. Ad oggi, infatti, viene stabilito che anche per l’eventuale maggior credito IVA (come per i redditi, l’Irap e i sostituti d’imposta) risultante da una dichiarazione integrativa a favore presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo possa essere utilizzato in compensazione per pagare “debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa” oppure possa essere richiesto a rimborso (attraverso la medesima dichiarazione) se sussistono i requisiti. 8. Rottamazione delle Cartelle Una delle principali novità contenuta nel decreto in commento, sin dalla sua origine, è la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Nell’iter di conversione in Legge è stata inserita la proroga della rottamazione anche a tutti gli atti affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (inizialmente il periodo era limitato al 31 dicembre 2015). In particolare, con le disposizioni in esame il debitore ha la possibilità di estinguere il proprio debito pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione. Per accedere all’agevolazione il contribuente deve manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersene attraverso la presentazione di apposita dichiarazione. Successivamente l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare complessivo del debito ricalcolato, da pagarsi integralmente, ovvero anche dilazionato entro il limite massimo di cinque rate (ante conversione era previste quattro rate), sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973. 9. Voluntary disclosure “bis” È confermata, la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017. Operando una deroga allo Statuto del contribuente, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015 vengono prorogati al 31 dicembre 2018. Viene, quindi, prevista la possibilità di regolarizzare sia gli investimenti illecitamente detenuti all’estero sia le violazioni di fonte nazionale in relazione alle imposte erariali interne. I soggetti ammessi sono: • le persone fisiche; • le società semplici e i soggetti ad esse equiparati; • gli enti non commerciali, compresi i trust residenti. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, è consentita la presentazione dell’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se il contribuente si è avvalso della voluntary 2014 per regolarizzare le proprie attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 2014 limitatamente ai profili internazionali. Tra le novità, rispetto alla procedura precedente, si segnala il nuovo sistema di “autoliquidazione” spontanea di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. 10. Pacchetto Semplificazioni 10.1 Presunzione Accrediti / Prelevamenti lavoratori autonomi e imprese. Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili. Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228). 10.2 Nuovo Termine di consegna Certificazione Unica È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016. 10.3 Studi di Settore In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 62-bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95. Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance ) illustrata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre. 10.4 Termini del versamento saldo delle imposte Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 Tuir. Per i soggetti Ires, il versamento dell’imposta sul reddito (IRES) e dell’Irap viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva (qualora il contribuente decida di versarli entro il 16-30 giugno), allineandoli a quelli delle altre imposte. 10.5 Pagamento tramite F24 superiori ai 1000 euro Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati. Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000). Si ricorda che, per i titolari di partita Iva, invece, nulla cambia rispetto al passato, poiché quest'ultimi in ogni caso rimangono obbligati alla presentazione del modello F24 telematico per pagare tributi e contributi. 10.6 Rimborsi Iva Viene previsto l'aumento a Euro 30.000 sia del limite al di sotto del quale è possibile l'accesso ai rimborsi IVA senza l'apposizione del visto di conformità/rilascio della sottoscrizione dell'organo di revisione contabile (ex articolo 38- bis, comma 3, Dpr 633/72), sia di quello concernente la prestazione di garanzia patrimoniale, per i soggetti "sotto osservazione" (ex articolo 38-bis, comma 4). La nuova soglia per l'effettuazione dei rimborsi IVA risulta applicabile a decorrere dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione Iva 2017 (relative al credito 2016). 10.7 Partite IVA inattive Infine il “pacchetto semplificazioni” prevede la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, senza irrogazione di alcuna sanzione. Il decreto demanda ad un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della procedura di chiusura, mantenendo forme di comunicazione preventiva del cliente. È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dal comma 6 dell’art. 5, D.Lgs. n. 471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. 11. Omessa Registrazione Contratto Cedolare Secca Con la modifica dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare secca, è previsto che in caso di: - Omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l’art. 69, DPR n. 131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni; - Mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, non si determina la revoca dell’opzione qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall’evento, è applicabile la sanzione pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. 12. Opzione Regime di Trasparenza / Consolidato Con la modifica dell’art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alle srl a “ristretta base societaria” ex art. 116, TUIR, e relativamente al consolidato nazionale, ex art. 117, comma 3, TUIR, è previsto che al termine del triennio l’opzione per la trasparenza fiscale / con-solidato si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia re-vocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio. Con la modifica dell’art. 132, comma 1, TUIR, è previsto che l’opzione per il consolidato mondiale ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio. È prevista altresì la possibilità di regolarizzare con la c.d. “remissione in bonis ” il mancato esercizio dell’opzione nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa. Dette novità operano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.