Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - Comune di Jesi

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Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - Comune di Jesi
Bollettino di Vigilanza
Numero 4 - Aprile 1999
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INDICE
PARTE PRIMA
PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
EMANATI DALLE AUTORITÀ CREDITIZIE
I -
PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
pag.
1.
2.
3.
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile (Decreto del 26 marzo 1999,
n. 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Determinazione, ai sensi dell’art. 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione
di rischi in proprio (money brokers) (Decreto del 2 aprile 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Attività finanziarie di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, svolte per il tramite di collaboratori esterni (Circolare del 16 aprile 1999, n. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
II
- REGOLAMENTI E ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
1.
“Manuale per la compilazione della matrice dei conti”: 12º aggiornamento del 1º aprile 1999 . . . . .
10
2.
Anno 2000. III Questionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - Convenzioni con intermediari
negoziatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4.
Circolare n. 229 del 21 aprile 1999: “Istruzioni di vigilanza per le banche” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5.
Istituzione di fondi comuni di investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
PARTE SECONDA
PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE
I -
VARIAZIONI ALL’ALBO DELLE BANCHE
1.
Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.
Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3.
Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
— III —
II
- VARIAZIONI ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI
1.
Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
2.
Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
3.
Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4.
Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III
- VARIAZIONI ALL’ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
1.
Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.
Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.
Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
IV
-
VARIAZIONI ALL’ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
1.
Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.
Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3.
Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
V
- SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.
Sanzioni
-
Banca di Credito Cooperativo di Saturnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
-
Banca di Credito Cooperativo S. Apollonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
-
Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Calabritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
-
Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
-
Credito Cooperativo dell’Alto Garda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
-
Istituto Italiano di Credito Fondiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
— IV —
PARTE PRIMA
PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
EMANATI DALLE AUTORITÀ CREDITIZIE
³ ³
³ ³
I
1.
-
PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per l’esercizio del
diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile (Decreto del 26 marzo 1999, n. 139, in G.U. del 20.5.1999, n. 116)
IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l’articolo 46, comma 2, in base al quale le modalità operative per l’esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d’Italia
e la CONSOB;
Sentite la Banca d’Italia e la CONSOB;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per
gli atti normativi in data 22 febbraio 1999;
Vista la nota dell’8 marzo 1999 con la quale, ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n.
400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Avviso di convocazione dell’assemblea
1. L’avviso di convocazione dell’assemblea della società di investimento a capitale variabile (SICAV) contiene:
a) l’avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
c)
l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al
destinatario;
d) la deliberazione proposta per esteso.
³ ³
Art. 2
Deposito delle azioni
1. I soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle
azioni, ai sensi dell’articolo 2370 del codice civile, presso uno dei soggetti indicati nell’avviso
di convocazione assembleare i quali rilasciano un’attestazione in cui sono indicate le generalità
del socio e il tipo di azioni di cui è titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.
2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso sistemi di gestione accentrata, l’attestazione o la certificazione viene rilasciata ai soci rispettivamente dal depositario o dal sistema.
Art. 3
Scheda di voto
1. La scheda di voto è predisposta dalla SICAV in modo di garantire la segretezza del voto
fino all’inizio delle operazioni di scrutinio; essa contiene l’indicazione degli estremi della riunione assembleare e delle proposte di delibera, appositi spazi per la manifestazione del voto su
ciascuna delle proposte e la sottoscrizione.
2. La SICAV rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’avviso di convocazione assembleare, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta. La SICAV rilascia contestualmente la scheda per l’esercizio del voto nel caso previsto dall’articolo 6.
Art. 4
Esercizio del voto
1. Le schede contenenti il voto unitamente alle relative attestazioni o certificazioni sono
inviati alla SICAV secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione assembleare.
2. Ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum
costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni o certificazioni pervenute
alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare.
3. Il presidente del colleggio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell’inizio dei lavori assembleari le schede pervenute; il voto espresso conserva validità anche per le
successive convocazioni della stessa assemblea.
4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla SICAV almeno entro le ore 24 del secondo giorno che precede la riunione assembleare.
Art. 5
Pubblicazione dell’avviso di convocazione e dell’esito della delibera
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, l’avviso di convocazione è affisso nei trenta giorni precedenti l’adunanza
assembleare presso la sede della SICAV, dei soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, e presso
tutte le succursali di questi ultimi, nonché presso la banca depositaria, di cui all’articolo 2, comma 2.
2. La SICAV provvede a pubblicare l’esito della delibera sui quotidiani di cui al citato articolo 46, comma 3, entro dieci giorni dalla delibera.
³ ³
3. Il termine di cui al comma 2 è ridotto a cinque giorni nei casi previsti dall’articolo 6,
comma 1.
4. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi luoghi indicati al comma
1 e negli stessi termini di cui al comma 2.
Art. 6
Modifica delle proposte di delibera
1. Nell’ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte
all’assemblea, il socio che ha manifestato il voto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e non lo ha
revocato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ha facoltà di astenersi, esprimere voto contrario o aderire al nuovo testo di quelle deliberazioni facendo pervenire alla SICAV l’apposita
scheda di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall’articolo 5, comma
3. Qualora l’esito della votazione non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli
o contrari o delle astensioni, la proposta di delibera si intende approvata o respinta nel momento
in cui si è conclusa la votazione da parte dei soci presenti all’assemblea. In caso contrario, la
proposta di delibera si intende approvata o respinta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente comma entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto
per corrispondenza, e si provvederà ad una nuova pubblicazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 5.
2. La SICAVmette a disposizione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, una apposita scheda
redatta secondo il disposto dell’articolo 3, comma 1.
Art. 7
Abrogazione
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1992 emanato
in attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 marzo 1999
Il MINISTRO: CIAMPI
³ ³
2.
Determinazione, ai sensi dell’art. 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers) (Decreto del 2 aprile 1999, in G.U. del 14.4.1999, n. 86)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (di seguito, “testo unico”);
Visto l’art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico, che attribuisce al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto
previsto dall’art. 106, comma 3, del testo unico;
Visto l’art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i consorzi di garanzia collettiva
fidi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita
sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 del testo unico e che essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del testo unico e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell’art. 106,
comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1,
nonché in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del testo unico;
Considerata l’attività dei soggetti che operano quali intermediari in cambi senza assunzione
di rischi in proprio;
Considerata, altresì, l’attività dei soggetti che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie;
Attesa la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili;
Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1.
Nel presente decreto si intende per:
a) “testo unico”, il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
³ ³
b) “elenco generale”, l’elenco previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico;
c)
“intermediari finanziari”, i soggetti iscritti nell’elenco generale;
d) “rilascio di garanzie”, l’attività indicata all’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell’art. 106, comma
4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché
in quali circostanze ricorre l’esercizio nei confronti del pubblico;
e)
“elenco speciale”, l’elenco previsto dall’art. 107, comma 1, del testo unico;
f)
“mezzi patrimoniali”, l’ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla
Banca d’Italia in attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante
criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale.
Art. 2
Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
1. I soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività
di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie
devono avere un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e mezzi patrimoniali
pari o superiori all’ammontare previsto dall’art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale
del 13 maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco
speciale.
2. L’esercizio in via prevalente dell’attività di concessione di finanziamenti nella forma
del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all’ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei
seguenti presupposti:
a) l’ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello
stato patrimoniale;
b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o
di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si adeguano alle disposizioni
del comma 1 entro sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulta l’esercizio in via prevalente dell’attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di
garanzie.
Art. 3
Norma transitoria
1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo
dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio
di garanzie provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
adeguarsi alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.
³ ³
Art. 4
Capitale minimo richiesto per l’iscrizione nell’elenco generale dei soggetti che svolgono
attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers)
1. L’iscrizione nell’elenco generale per lo svolgimento in via esclusiva dell’attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio è subordinata al riscontro del possesso di un capitale sociale versato almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione
delle società per azioni.
Art. 5
Abrogazioni
1.
Il decreto del Ministro del tesoro del 21 giugno 1993 è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 1999
Il MINISTRO: CIAMPI
³ ³
3.
Attività finanziarie di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
svolte per il tramite di collaboratori esterni (Circolare del 16 aprile 1999, n. 1, in G.U.
del 28.4.1999, n. 98)
La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli all’esercizio dell’attività degli
agenti in servizi finanziari (altrimenti denominati “collaboratori esterni”), né impone particolari
requisiti ai soggetti che operano sotto la responsabilità dell’intermediario.
Ciò premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l’attività di detti collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare indesiderati sconfinamenti di attività
e confusione di ruoli, si reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire le
modalità con le quali l’attività finanziaria può essere prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo a principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice civile
in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e rappresentanza ed ai criteri informatori delle disposizioni di cui al titolo V del testo unico in materia di esercizio di attività finanziaria (decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385).
In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli intermediari finanziari debbano:
a) limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello stesso;
b) non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;
c) svolgere una mera attività di trasferimento all’intermediario finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall’intermediario, facendo risultare da
idonee registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel caso di prestazione di servizi di pagamento, il collaboratore esterno con cadenza almeno giornaliera, è tenuto a trasmettere
all’intermediario l’elenco di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati;
d) ricevere l’incarico come persone fisiche sulla base di un contratto scritto. Ciò non esclude che esse facciano parte di organismi operanti anche in forma societaria.
Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la prestazione di lavoro può
non avvenire “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (cfr. art. 2094 del codice
civile), si ritiene, altresì, necessario che i collaboratoi esterni soddisfino gli stessi requisiti di
onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali dell’intermediario. Si tratta di esigenza avvertita
anche per prevenire il coinvolgimento dell’intermediario in attività di natura illecita e assicurare
la necessaria correttezza nel rapporto con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi informativi e le regole di
comportamento nei confronti della clientela previste per l’esercizio dell’attività finanziaria, devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 109 del testo unico.
Per converso, si ritiene che l’intermediario finanziario sia tenuto a:
a) verificare, sotto la propria responsabilità, che l’attività svolta dai collaboratori esterni
sia conforme alle indicazioni che precedono;
b) interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni che abbiano perso i requisiti di onorabilità;
c) disciplinare formalmente, ferme restando le responsabilità dell’intermediario con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione, le incombenze a carico dei
collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni.
Il MINISTRO: CIAMPI
³ ³
II - REGOLAMENTI E ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
1. Circolare n. 49 dell’8.2.1989 - 12º aggiornamento del 1.4.1999. Fascicolo: Manuale per
la compilazione della matrice dei conti (1)
La nuova disciplina sulla riserva obbligatoria, in vigore dall’1.1.99 stabilisce che la riserva
dovuta dalle istituzioni venga determinata direttamente dalle singole banche centrali nazionali,
sulla base delle segnalazioni statistiche loro inviate dagli intermediari per corrispondere alle esigenze informative della Banca Centrale Europea (cfr. 149º agg.to della Circ. n. 4 del 29.3.88).
In relazione a ciò, con il presente aggiornamento viene istituita nella sez. V della matrice
dei conti (“Informazioni per paese di controparte”) un’apposita evidenza informativa relativa
al nuovo aggregato soggetto a riserva obbligatoria.
Inoltre, considerata la possibilità per le banche di adempiere gli obblighi di riserva in via
indiretta, per il tramite di un’altra banca assoggettata ai medesimi obblighi (banca intermediaria), nella sezione I (“Dati patrimoniali”), nella sottosezione III.7 (“Saldi medi”) e nella sezione
VIII (“Dati di conto economico”) sono inserite specifiche evidenze informative.
Le suddette innovazioni entrano in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31.7.99, ad
eccezione delle nuove voci di conto economico che entrano in vigore dalla rilevazione riferita
al 31.12.99.
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³ ³
2.
Anno 2000. III Questionario
L’approssimarsi del 1º gennaio 2000 richiede all’intero sistema finanziario il massimo impegno nel completamento degli interventi necessari per rendere compatibili al cambio data i sistemi informativi e per gestire i rischi ad esso connessi, anche di natura non informatica.
La Banca d’Italia ha avviato da tempo un’azione di sensibilizzazione degli intermediari e
di controllo sull’avanzamento dei progetti per garantire l’operatività aziendale nei confronti della clientela, delle controparti e dei mercati.
Sono state fornite indicazioni da parte della Vigilanza circa la tempificazione delle attività
di adeguamento del sistema aziendale, tenuto conto anche degli orientamenti prevalenti in sede
internazionale: i test interni delle componenti “mission critical” dovranno concludersi entro il
mese di giugno ed entro settembre dovranno essere ultimati i test con l’esterno e dovrà essere
predisposta una prima pianificazione per l’emergenza.
Quanto al controllo sugli intermediari, sono stati effettuati numerosi incontri con le banche
e con i principali centri servizi e sono state condotte due rilevazioni sullo stato di avanzamento
dei lavori nel sistema bancario (novembre 1997 e luglio 1998), i cui risultati sono stati diffusi
tra gli operatori e pubblicati sui Bollettini Economico e di Vigilanza della Banca.
Una sintesi delle attività compiute e copia delle lettere e pubblicazioni sono disponibili
presso il sito web della Banca www.bancaditalia.it.
Tra la fine dello scorso anno e i primi mesi del 1999 le iniziative sono state sospese per non
intralciare la delicata fase di change-over all’euro. Dopo tale parentesi, si dà avvio ad una nuova
serie di attività della Vigilanza sul problema dell’anno 2000.
Si richiede pertanto alle banche di compilare un nuovo questionario strutturato nella forma
di auto-valutazione dello stato di preparazione e focalizzato sulle fasi finali del progetto anno
2000 (conduzione dei test interni ed esterni, previsione delle misure di emergenza, eventuali criticità e ritardi).
Qualora, nel corso dei prossimi mesi, si dovessero riscontrare rilevanti scostamenti da
quanto comunicato con il presente questionario, la banca dovrà inviare di propria iniziativa una
nota con la situazione aggiornata, evidenziando le difficoltà incontrate, i ritardi generatisi
nonché le eventuali misure correttive poste in essere.
Le banche che hanno esternalizzato la gestione del sistema informativo sono invitate ad avvalersi della collaborazione dei fornitori o dei centri servizi, fermo restando che la responsabilità
delle risposte fornite è comunque rimessa alla singola azienda.
Come per i precedenti questionari, le risposte fornite verranno utilizzate anche per dare conto, in forma aggregata, nelle sedi di coordinamento nazionali (Comitato Governativo) ed internazionali (Comitato di Basilea, Joint Year 2000 Council, Comunità Europea) dello stato di preparazione del sistema bancario italiano.
Nel contempo è stata avviata una nuova serie di incontri con gli intermediari e con i principali centri servizi.
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3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - Convenzioni con intermediari negoziatori
La vigente disciplina in materia di regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento e di statuto delle SICAV (cfr. artt.36 e seguenti del T.U. dell’intermediazione finanziaria e
Cap. IV del Provvedimento della Banca d’Italia del 1º luglio 1998) prevede, tra l’altro, che in
tali documenti sia disciplinato il regime delle spese indicando chiaramente gli oneri a carico del
fondo, quelli a carico della società di gestione e quelli di competenza dei partecipanti.
In particolare, per quanto concerne le spese che possono essere imputate al fondo, il citato
provvedimento della Banca d’Italia vi include, tra l’altro, quelle relative “all’acquisizione ed
alla dismissione delle attività del fondo (es. costi di intermediazione inerenti alla compravendita
di titoli, etc.)”.
Al riguardo, sono stati posti alcuni quesiti circa il rispetto di tali disposizioni nell’ipotesi
in cui la società di gestione stipuli con un intermediario negoziatore una convenzione per lo svolgimento dell’attività di compravendita di titoli in cui a fronte della corresponsione di una commissione - posta a carico del fondo - l’intermediario negoziatore fornisca alla società di gestione
anche altri servizi di varia natura (es. servizi di ricerca, consulenza o informatici; c.d. “soft commission agreement”).
In proposito, è stato fatto presente che le convenzioni in questione sono da considerare compatibili con la disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio solo a condizione che non
comportino l’imputazione al fondo di oneri superiori a quelli strettamente necessari per la prestazione del servizio di negoziazione.
Pertanto, gli accordi sopra descritti:
-
non possono prevedere la corresponsione di commissioni che incorporano anche oneri connessi con la prestazione di servizi a favore della SGR (es. studi e ricerche, analisi di performance, ecc.);
-
ove prevedano la retrocessione di denaro o altre facilitazioni finanziarie, tali benefici devono necessariamente essere riconosciuti al fondo interessato o ripartiti proporzionalmente
tra i vari fondi che hanno concorso al conseguimento dei benefici stessi.
È stato infine fatto presente che, le convenzioni stipulate dalle SGR e dalle SICAV con intermediari negoziatori - secondo quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza (cfr. Parte Prima, Cap. XIX) - devono essere tempestivamente trasmesse alla Banca d’Italia.
³ ³
4. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Oggetto: Nuovo fascicolo “Istruzioni di vigilanza
per le banche” (1)
L’evoluzione del quadro normativo primario, gli sviluppi del contesto istituzionale interno
e internazionale, gli orientamenti maturati nelle sedi internazionali competenti in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e la conseguente emanazione, negli ultimi anni, di numerose disposizioni di vigilanza hanno posto l’esigenza di una revisione complessiva del fascicolo “Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi”, al fine di ridefinirne in maniera organica la struttura e di
aggiornare il contenuto dei singoli capitoli.
La Banca d’Italia ha pertanto provveduto alla redazione di un nuovo volume, dal titolo
“Istruzioni di vigilanza per le banche”, nel quale sono state compendiate, in forma omogenea
e con opportuni interventi di razionalizzazione, le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca
d’Italia.
Gli interventi effettuati mirano a potenziare la funzione del volume quale strumento di guida alla normativa e di rapida e agevole consultazione da parte dei destinatari. La conoscenza delle disposizioni impartite dalle autorità creditizie costituisce, infatti, un presupposto per una gestione sana e prudente degli intermediari, per il corretto esplicarsi dei meccanismi
concorrenziali e, dunque, per la stabilità del sistema nel suo complesso.
Il volume - che si compone di fogli mobili e di un insieme di separatori da inserire in un
apposito raccoglitore ad anelli - si articola in 10 “macro-argomenti”, denominati Titoli, ciascuno
dei quali è a sua volta suddiviso in capitoli.
Le disposizioni sono state inserite all’interno dei 10 Titoli avendo riguardo sia ai destinatari
sia alle materie trattate, secondo un ordine, ove possibile, coerente con il Testo Unico bancario
(d.lgs. 385/93).
La maggior parte delle norme si rivolge alla generalità delle banche e ai gruppi bancari e
riguarda: le modalità di ingresso nel mercato (Titolo I); gli assetti proprietari, i requisiti degli
esponenti aziendali e la struttura territoriale (Titoli II e III); l’operatività (Titolo V); la vigilanza
regolamentare, informativa e ispettiva (Titoli IV e VI); le sanzioni e le crisi (Titolo VIII); la trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo X). Specifiche norme disciplinano la struttura e
l’operatività delle banche di credito cooperativo e delle banche estere (Titolo VII). Alcune istruzioni sono rivolte anche a soggetti non sottoposti a vigilanza (Titolo IX).
Il volume comprende una premessa, che esplicita i principi generali della regolamentazione, illustra il contenuto e la struttura del fascicolo ed indica i criteri seguiti nell’attuazione delle
disposizioni in materia di trasparenza del procedimento amministrativo, e un glossario generale,
che fornisce le definizioni dei termini più frequentemente ricorrenti nei diversi capitoli.
I capitoli sono ripartiti in sezioni e paragrafi. Nella prima sezione di ogni capitolo sono indicati i “principi generali” e le “fonti normative” che sono alla base della regolamentazione, le “definizioni” rilevanti per la materia trattata non ricomprese nel glossario generale, “l’ambito di applicazione” che individua i soggetti destinatari delle norme, i “responsabili” dei procedimenti
di vigilanza delineati nel capitolo.
L’indicazione dei “responsabili” dei procedimenti risponde ad una generale esigenza di trasparenza nei confronti dei soggetti vigilati e dei terzi interessati ed è coerente con quanto disposto dall’art. 4 del Testo Unico bancario.
Nel complesso, le disposizioni contenute nei singoli capitoli sono state rielaborate, sotto un
profilo formale e/o sostanziale, in modo da renderle coerenti con la nuova struttura del volume
,O IDVFLFROR q SXEEOLFDWR QHO 6XSSOHPHQWR 6WUDRUGLQDULR DOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD 5HSXEEOLFD LWDOLDQD 6HULH JHQHUDOH
Q GHO ³ ³
e, ove necessario, con la più recente evoluzione dell’ordinamento. Specifiche regole, concernenti gli “interventi di vigilanza della Banca d’Italia”, vengono introdotte ex novo con l’obiettivo di esplicitare, in un’ottica di trasparenza, la prassi comunemente utilizzata nell’azione di controllo e supervisione del sistema bancario. Istruzioni non più compatibili con l’attuale assetto
istituzionale sono, infine, abrogate: si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia di “depositi interbancari, depositi di istituti centrali di categoria e di istituti e sezioni di credito speciale, certificati di deposito interbancari” (cap. XIV); “operazioni in titoli e rilevazione degli impegni” (cap. XXXVI); “verbali degli organi amministrativi degli istituti e sezioni di credito
speciale” (cap. XLI); “disposizioni varie” (cap. XLVI).
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Il nuovo volume “Istruzioni di vigilanza per le banche”, che dà luogo alla presente circolare,
sostituisce integralmente la Parte riservata agli enti creditizi del fascicolo “Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi” (circolare n. 4 del 29 marzo 1988). Le principali modifiche normative
introdotte sono illustrate nell’allegato 1.
Il volume è pubblicato su un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attesa la rilevanza che esso assume per molteplici operatori, ed entrerà in vigore a
decorrere dal 15º giorno successivo alla sua pubblicazione.
³ ³
Allegato 1
PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE
Titolo I
Capitolo 1 - Autorizzazione all’attività bancaria
Sono state apportate alcune modifiche all’Allegato B del capitolo, relativo allo schema per
la verifica della natura dell’attività di impresa svolta dai partecipanti al capitale delle banche,
in relazione all’adozione dell’euro.
Capitolo 2 - Gruppi bancari
Sono state stralciate le disposizioni concernenti l’albo dei gruppi e quelle relative ai “requisiti degli esponenti della capogruppo finanziaria e delle società finanziarie appartenenti al gruppo bancario”, confluite nei capitoli ad esse specificamente dedicati (cfr. Tit. I, Cap. 3 e Tit. II,
Cap. 2).
Capitolo 3 - Albo delle banche e dei gruppi
Le istruzioni in materia di “albo delle banche” e “albo dei gruppi” sono state integralmente
riviste.
Per quanto concerne l’“albo delle banche”, vengono specificati i soggetti che ad esso possono iscriversi (banche italiane e succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti
in Italia) e le informazioni nel medesimo contenute (denominazione, forma giuridica, ecc.). Viene quindi descritta la procedura per l’iscrizione all’albo e per l’aggiornamento del medesimo
in caso di variazione delle informazioni riportate e sono esplicitati i casi in cui la Banca d’Italia
procede alla cancellazione.
Dalle disposizioni concernenti l’“albo dei gruppi” è stata stralciata la disciplina dei progetti
di ristrutturazione dei gruppi bancari, che confluisce nel Cap. 2 del Tit. I (gruppi bancari).
Sono state apportate alcune modifiche agli Allegati A e B del capitolo, relativi rispettivamente allo schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante” nonché al requisito della “bancarietà”, in relazione all’adozione dell’euro.
Titolo II
Capitolo 1 - Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo
Sono state apportate alcune modifiche all’Allegato B del capitolo, relativo allo schema per
la verifica della natura dell’attività di impresa svolta dai partecipanti al capitale delle banche,
in relazione all’adozione dell’euro.
Titolo III
Capitolo 1 - Modificazioni dello statuto e aumenti di capitale
Le previgenti disposizioni (cap. VII) prevedevano la possibilità, per le banche di credito
cooperativo, di fruire di una procedura “semplificata” di modifica statutaria, che consentiva di
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non informare preventivamente la Banca d’Italia qualora le formulazioni adottate fossero conformi allo schema di statuto-tipo predisposto dagli organismi associativi.
Realizzato l’adeguamento degli schemi statutari ai nuovi principi introdotti dal Testo Unico
bancario e dalle istruzioni applicative, alle banche di credito cooperativo viene ora estesa la procedura già in vigore per le altre banche: quest’ultima, come noto, prevede una informativa preventiva alla Banca d’Italia per i progetti di modifica che incidono sugli articoli dello statuto
aventi ad oggetto argomenti “rilevanti” ai fini della sana e prudente gestione e il successivo rilascio di un provvedimento di accertamento da parte dell’organo di vigilanza. Il novero degli argomenti “rilevanti” è stato quindi ampliato ai profili (quali la “competenza territoriale” e i “soci”)
che costituiscono specifico oggetto di disciplina per le banche della categoria.
Capitolo 2 - Succursali di banche e società finanziarie
Viene precisata la nozione di succursale, specificando che in tale ambito rientrano tutti i
punti operativi “permanenti” - che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l’attività della banca - e non anche quelli a carattere temporaneo.
Viene uniformata la procedura prevista per l’apertura di uffici di rappresentanza in paesi
comunitari ed extracomunitari. Conseguentemente, l’apertura di strutture della specie in paesi
extracomunitari non è più subordinata ad un’“autorizzazione della Banca d’Italia bensì ad una
semplice comunicazione “ex post”.
I termini entro cui la Banca d’Italia può esercitare il potere di veto per l’apertura di succursali in paesi dell’Unione europea e notificare alle autorità di vigilanza di tali paesi le comunicazioni di apertura di succursali sono fissati, rispettivamente, in 60 e 90 giorni.
Infine, sono stati fissati in euro gli importi precedentemente indicati in lire nell’Allegato
A del capitolo relativo alle informazioni richieste dalla Banca d’Italia per lo stabilimento di prime succursali in paesi esteri.
Titolo IV
Capitoli 1, 2, 4 - Patrimonio di vigilanza / Coefficiente di solvibilità / Requisito patrimoniale
minimo complessivo
La disciplina del patrimonio di vigilanza e del coefficiente di solvibilità, finora contenuta
in un unico capitolo (XII), è articolata in due distinti capitoli. Inoltre, un nuovo capitolo è dedicato al “requisito patrimoniale minimo complessivo”.
Per il capitolo relativo al patrimonio di vigilanza sono stati fissati in euro gli importi precedentemente indicati in lire.
Capitolo 3 - Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato
Sono stati fissati in euro gli importi precedentemente indicati nel capitolo in lire.
Capitolo 6 - Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese
Sono stati fissati in euro gli importi precedentemente indicati nel capitolo in lire.
Capitolo 8 - Controllo dell’esposizione al rischio di tasso di interesse
Sono state apportate alcune modifiche all’Allegato A del capitolo, relativo al prospetto indicativo di raccordo con le segnalazioni statistiche di vigilanza, in relazione all’adozione dell’euro.
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Capitolo 9 - Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari
Sono stati fissati in euro gli importi precedentemente indicati nel capitolo in lire.
È stato, inoltre, inserito un nuovo paragrafo nella Sezione VII, relativa all’archivio elettronico delle partecipazioni, contenente le disposizioni che si applicano in materia di segnalazioni
nel periodo transitorio di introduzione dell’euro.
Capitolo 12 - Interventi di vigilanza della Banca d’Italia
Il capitolo - interamente nuovo - rende espliciti, a fini di trasparenza, i principi e i criteri
dell’attività di supervisione svolta dalla Banca d’Italia; individua i profili di analisi delle situazioni aziendali; descrive le diverse modalità di intervento nei confronti delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari.
Capitolo 13 - Centrale dei rischi
Il capitolo illustra le linee guida che regolano il servizio di centralizzazione dei rischi, soffermandosi sui diversi profili della materia (obblighi segnaletici dei partecipanti al servizio,
flusso informativo di ritorno, servizio di prima informazione, ecc.).
Titolo V
Capitolo 3 - Raccolta in titoli delle banche
Sono stati fissati in euro gli importi precedentementi indicati nel capitolo in lire.
Capitolo 4 - Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali
Sono stati fissati in euro gli importi precedentementi indicati nel capitolo in lire.
Capitolo 6 - Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
Sono stati fissati in euro gli importi precedentementi indicati nel capitolo in lire.
Titolo VI
Capitolo 2 - Vigilanza informativa su base consolidata
Rispetto alle previgenti istruzioni (cap. LIII), vengono rese esplicite le finalità della vigilanza informativa su base consolidata e il ruolo centrale svolto, in tale ambito, dalla capogruppo.
Vengono, inoltre, definiti gli obblighi informativi a carico dei soggetti destinatari della disciplina, in base ai poteri attribuiti in materia alla Banca d’Italia dall’art. 66 del Testo Unico bancario.
Capitolo 4 - Vigilanza ispettiva
Il capitolo rende note le procedure per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi nei confronti di singole banche e di soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata.
Sono, inoltre, richiamate le previsioni del Testo Unico bancario che prevedono la possibilità, per la Banca d’Italia, di richiedere alle autorità di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio dello Stato medesimo (art. 54,
comma 2); di ispezionare le succursali in Italia di banche comunitarie nel caso in cui le competenti autorità dello Stato comunitario lo richiedano (art. 54, comma 3); di concordare con le auto³ ³
rità competenti di Stati extracomunitari, a condizione di reciprocità, modalità per le ispezioni
di succursali di banche italiane insediate nel territorio di detti Stati (art. 54, comma 4).
Titolo VII
Capitolo 1 - Banche di credito cooperativo
Si è provveduto ad inserire nel capitolo le modifiche apportate agli artt. 33 e 34 del Testo
Unico bancario dal d.lgs. 213/98, contenente disposizioni per l’introduzione dell’euro.
Capitolo 3 - Banche extracomunitarie in Italia
Il capitolo raccoglie le disposizioni - prima inserite in diversi capitoli delle istruzioni - che
le banche extracomunitarie devono osservare in Italia in materia di apertura di succursali e uffici
di rappresentanza, prestazione di servizi senza stabilimento, operatività e vigilanza prudenziale.
Titolo IX
Capitolo 1 - Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari
Sono stati fissati in euro gli importi precedentementi indicati nel capitolo in lire.
Capitolo 2 - Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
Sono state inserite alcune precisazioni in merito alla possibilità, prevista dall’art. 151 del
d.lgs. 213/98, di considerare espresse anche in euro l’ammenda e la multa di cui agli artt. 130
e 131 del Testo Unico bancario.
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5. Istituzione di fondi comuni di investimento
È stato chiesto se sia corretto, ai sensi della vigente normativa, per il consiglio di amministrazione di una società di gestione del risparmio (SGR) delegare ad altro organo aziendale (es. comitato esecutivo, amministratore delegato) il potere di decidere l’istituzione di nuovi fondi, di approvare i relativi regolamenti e di deliberare le modifiche ai regolamenti di fondi già istituiti.
In proposito, è stato fatto presente che l’articolo 2, comma 1 della legge 77/83, che attribuiva all’assemblea dei soci della SGR il compito di istituire i fondi comuni e approvarne il regolamento, è stato abrogato dal D.Lgs. 58/98 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria). La
nuova normativa, nel rivedere la disciplina complessiva della gestione collettiva del risparmio
nel nostro paese, non contiene esplicite indicazioni in ordine all’organo sociale competente per
l’istituzione del fondo comune e l’approvazione del relativo regolamento nonché delle successive modifiche.
Al riguardo, è opportuno sottolineare l’importanza che, nell’attività della SGR, riveste
l’istituzione di un nuovo fondo comune: esso è un momento fondamentale dello sviluppo
dell’intermediario e deve essere opportunamente inquadrato nell’ambito delle linee strategiche
e operative dell’impresa. L’istituzione di un nuovo fondo può comportare, secondo le caratteristiche dello stesso, la necessità di sviluppare nuove conoscenze e di entrare in nuovi mercati,
una maggiore complessità delle attività di tipo amministrativo, un più intenso utilizzo della “capacità produttiva” aziendale. Tale scelta richiede pertanto un’attenta considerazione dei profili
organizzativi interni, con particolare riguardo alla disponibilità di risorse finanziarie e umane
nonché agli investimenti in professionalità e in tecnologie (ad es. supporti per il trattamento elettronico delle informazioni).
Altro momento centrale nella strategia aziendale è la definizione e l’approvazione del regolamento del fondo comune, in quanto attraverso lo stesso vengono definiti sia gli elementi caratteristici del prodotto da offrire sul mercato (scopo del fondo, oggetto e politiche di investimento,
forma, etc.) e le soluzioni organizzative prescelte per la prestazione del servizio di gestione collettiva, sia i rapporti tra i partecipanti al fondo comune e tutti i soggetti che a vario titolo concorrono a svolgere tale attività (SGR promotrice, gestore, banca depositaria, etc.).
In relazione a quanto sopra, avuto anche presente il principio secondo cui un buon governo
aziendale presuppone che la definizione delle scelte strategiche della SGR sia affidata alla competenza e alla responsabilità del consiglio di amministrazione, è stato espresso l’avviso che il
potere di decidere l’istituzione di nuovi fondi, la modifica di quelli esistenti nonché l’approvazione dei relativi testi regolamentari non possa essere oggetto di deleghe da parte del consiglio
di amministrazione della SGR.
Va da sé che la soluzione sopra indicata, in ragione delle motivazioni ad essa sottese, non
trova applicazione per le modifiche ai regolamenti di fondi già esistenti che non siano espressione di scelte aziendali strategiche. In tale quadro, potranno essere oggetto di deleghe interne ad
altri organi della SGR le modifiche che - ad esempio - non incidano sulle caratteristiche essenziali del prodotto o sulle opzioni organizzative adottate per l’esercizio dell’attività di gestione.
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PARTE SECONDA
PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE
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I - VARIAZIONI ALL’ALBO DELLE BANCHE (1)
1. Iscrizioni
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“Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.”, con sede in Cesena, provincia di Forlì, numero di
matricola Albo 5402, risultante dalla modifica dell’oggetto sociale della società “IMMOBILIARE CESENA S.p.A.”, conferitaria pressoché integrale dell’azienda bancaria facente
capo alla “vecchia” Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., con sede in Cesena, provincia di
Forlì, numero di matricola Albo 5076 e numero di codice meccanografico 6120.0, a seguito
del progetto di costituzione di un gruppo bancario elaborato tra quest’ultima banca e la Banca di Romagna S.p.A.
Autorizzata con provvedimento della Banca d’Italia in data 30 dicembre 1998 e iscritta
nell’Albo delle banche con decorrenza 3 febbraio 1999.
La “Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.” è stata autorizzata dalla Banca d’Italia a utilizzare
il codice meccanografico 6120.0 già appartenente alla “vecchia” Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.
“Gruppo Bancario Caer S.p.A.” (in forma abbreviata “CAER S.p.A.”), con sede in Bologna, numero di matricola Albo 5403 e numero di codice meccanografico 3121.1, risultante
dalla modifica dell’oggetto sociale della holding finanziaria “GRUPPO BANCARIO CASSE EMILIANO ROMAGNOLE - CAER S.p.A.”.
Autorizzata con provvedimento della Banca d’Italia in data 28 ottobre 1998 e iscritta
nell’Albo delle banche con decorrenza 8 febbraio 1999.
“Banca di Lucca di Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata”,
con sede in Lucca, numero di matricola Albo 5404 e numero di codice meccanografico
7055.7.
Autorizzata con provvedimento della Banca d’Italia in data 26 novembre 1998 e iscritta
nell’Albo delle banche con decorrenza 4 marzo 1999.
2. Cancellazioni
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“Banca Regionale Calabrese - SpA”, con sede in Polistena, provincia di Reggio Calabria,
numero di matricola Albo 3605 e numero di codice meccanografico 5636.6, fusa per incorporazione nella “Banca Antoniana - Popolare Veneta Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.”, con sede in Padova, numero di matricola Albo 5310 e numero di codice meccanografico 5040.1, con atto pubblico del 22 febbraio 1999 (effetti civilistici con
decorrenza dal 1º marzo 1999).
“Banca di Credito Cooperativo del Tubenna di San Cipriano Picentino, Società cooperativa
a responsabilità limitata”, con sede in San Cipriano Picentino, provincia di Salerno, numero
di matricola Albo 4808 e numero di codice meccanografico 8361.8, già in amministrazione
straordinaria con decreto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre 1997, si è fusa per incorporazione nella “C.R.A.S. - Banca di Credito Cooperativo di Salerno - Società cooperativa a
responsabilità limitata” (che assume contestualmente la nuova denominazione di “Banca
di Salerno - Credito Cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata”), con sede
in Salerno, numero di matricola Albo 4524 e numero di codice meccanografico 8561.3, con
atto pubblico del 22 marzo 1999 (effetti fiscali con decorrenza dal 1º luglio 1998; effetti
civilistici con decorrenza dal 22 marzo 1999).
/H YDULD]LRQL GL VHJXLWR ULSRUWDWH VL ULIHULVFRQR DG DJJLRUQDPHQWL GHOO·$OER DYYHQXWL QHO PHVH GL DSULOH ³ ³
-
“The Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd”, succursale italiana di banca estera extracomunitaria
(Giappone), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5039 e numero di codice meccanografico 3582.4, posta in liquidazione volontaria a seguito della delibera del Consiglio di
Amministrazione della Casa Madre in data 22 maggio 1998, con decorrenza 31 marzo 1999
esaurisce la procedura liquidatoria.
3. Altre variazioni
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“Cassa Rurale ed Artigiana di Dasà (Catanzaro) - S.c.r.l.”, con sede in Dasà, provincia di
Vibo Valentia (in precedenza provincia di Catanzaro), numero di matricola Albo 4928 e numero di codice meccanografico 8567.0, a seguito della delibera assembleare del 4 gennaio
1997, iscritta in data 7 settembre 1998 nell’Ufficio del Registro delle Imprese di Vibo Valentia, varia la propria denominazione in:
“Banca di Credito Cooperativo di Dasà (Vibo Valentia) - Società cooperativa a responsabilità limitata” mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
“Banca dell’Economia Cooperativa S.p.A.”, con sede in Bologna, numero di matricola Albo 5005 e numero di codice meccanografico 3127.8, a seguito della delibera assembleare
del 4 dicembre 1998, iscritta in data 22 gennaio 1999 nell’Ufficio del Registro delle Imprese
di Bologna, varia la propria denominazione in:
“Unipol Banca SpA” mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
“Banca di Credito Cooperativo “S. Biagio” di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro (VE) S.c.r.l.”, con sede in Fossalta di Portogruaro, provincia di Venezia, numero di matricola Albo 5249 e numero di codice meccanografico 8965.6, a seguito della delibera assembleare
del 18 ottobre 1998, iscritta in data 25 gennaio 1999 nell’Ufficio del Registro delle Imprese
di Venezia, varia la propria denominazione in:
“Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta di Portogruaro - Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata” mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
“Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.”, con sede in Cesena, provincia di Forlì, numero di
matricola Albo 5076 e numero di codice meccanografico 6120.0, a seguito del progetto di
costituzione di un gruppo bancario elaborato con la Banca di Romagna S.p.A., avendo proceduto, con delibera assembleare del 21 novembre 1998, allo scorporo dell’azienda bancaria con conseguente pressoché integrale conferimento di quest’ultima in una nuova società
bancaria denominata “Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.”, derivante dalla trasformazione in banca della “IMMOBILIARE CESENA S.p.A.”, con decorrenza 2 febbraio 1999 varia la propria denominazione in:
“Unibanca S.p.A.” acquisendo il nuovo numero di matricola Albo 5401 e il nuovo numero
di codice meccanografico 3119.5.
“Federbanca S.p.A.”, con sede in Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, numero di
matricola Albo 5389 e numero di codice meccanografico 3110.4, a seguito della delibera
assembleare del 22 dicembre 1998, omologata in data 10 marzo 1999 dal Tribunale di Bologna, varia la propria denominazione in:
“Farbanca S.p.A.” mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
“C.R.A.S. - Banca di Credito Cooperativo di Salerno - S.c.r.l.”, con sede in Salerno, numero
di matricola Albo 4524 e numero di codice meccanografico 8561.3, a seguito della fusione
per incorporazione della “Banca di Credito Cooperativo del Tubenna di San Cipriano Picentino, Società cooperativa a responsabilità limitata”, con sede in San Cipriano Picentino,
provincia di Salerno, numero di matricola Albo 4808 e numero di codice meccanografico
8361.8, con atto pubblico stipulato in data 22 marzo 1999, con pari decorrenza varia la propria denominazione in:
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“Banca di Salerno - Credito Cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata”
mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
“Deutsche Bau-und Bodenbank Aktiengesellschaft”, succursale italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Roma, numero di matricola Albo 5378 e numero di codice meccanografico 3097.3.
Dopo aver variato la propria denominazione in “Depfa-Bank AG” con delibera assembleare
della Casa-Madre del 20 luglio 1998, iscritta in data 4 gennaio 1999 nell’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Roma, con pari decorrenza varia ulteriormente la propria denominazione in:
“Depfa-Bank AG BauBoden” mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice
meccanografico.
“Banca Agricola Mantovana - Società cooperativa a responsabilità limitata”, con sede in
Mantova, numero di matricola Albo 34 e numero di codice meccanografico 5024.5. A seguito della delibera assembleare del 20 febbraio 1999, iscritta in data 15 marzo 1999
nell’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, varia la propria forma giuridica in società per azioni. La banca in questione mantiene la precedente denominazione e i numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
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II - VARIAZIONI ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)
1. Iscrizioni
-
“Gruppo Bancario Unibanca” così composto:
Capogruppo
“Unibanca S.p.A.”, con sede in Cesena (Forlì)
Società del Gruppo
“Banca di Romagna S.p.A.”, con sede in Faenza (Ravenna)
“Ca.Ri.Ce. Immobiliare S.p.A.”, con sede in Cesena (Forlì)
“Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.”, con sede in Cesena (Forlì)
con decorrenza 20 aprile 1999 è stato iscritto nell’Albo dei Gruppi bancari.
2. Cancellazioni
-
“Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena” così composto:
Capogruppo
“Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.”, con sede in Cesena (Forlì)
“Ca.Ri.Ce. Immobiliare S.p.A.”, con sede in Cesena (Forlì)
con decorrenza 19 aprile 1999 è stato cancellato dall’Albo dei Gruppi bancari.
3. Variazioni nella composizione
-
-
-
-
“Akros Casa S.p.A. (in liquidazione)”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999
è stata inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Akros Finanziaria S.p.A. Compagnia Mercantile e Finanziaria”, con sede in Milano, con
decorrenza 8 aprile 1999 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di
Brescia;
“Akros Servizi Finanziari S.p.A.”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata
inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Azimut & Partners S.p.A.”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Azimut Adriatica Società di Intermediazione Mobiliare SpA”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Azimut Consulenza per Investimenti SpA - Società di Intermediazione Mobiliare”, con
sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Bipop Banca Popolare di Brescia;
“Azimut Gestione Fondi SpA”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata
inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Azimut Gestioni Fiduciarie SpA”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata
inclusa nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Azimut Holding S.p.A.”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata inclusa
nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
“Azimut Puglia S.p.A.”, con sede in Milano, con decorrenza 8 aprile 1999 è stata inclusa
nel Gruppo Bancario Bipop - Banca Popolare di Brescia;
/H YDULD]LRQL GL VHJXLWR ULSRUWDWH VL ULIHULVFRQR DG DJJLRUQDPHQWL GHOO·$OER DYYHQXWL QHO PHVH GL PDU]R ³ ³
-
“Cassa Risparmio Trieste Ireland Limited”, con sede in Dublino (Irlanda), con decorrenza
8 aprile 1999 è stata inclusa nel Gruppo Cassa di Risparmio di Trieste;
“Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.”, con sede in Gorizia, con decorrenza 8 aprile 1999
è stata inclusa nel Gruppo Casse Venete;
“Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A.”, con sede in Udine, con decorrenza 8
aprile 1999 è stata inclusa nel Gruppo Casse Venete;
“Leasimpresa SpA”, con sede in Torino, con decorrenza 22 aprile 1999 è stata inclusa nel
Gruppo Bancario Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero;
“EIA - Emprendimentos Investimentos e Administracao Ltda - Rio de Janeiro”, con sede
in Rio de Janeiro (Brasile), con decorrenza 30 dicembre 1998 è stata cancellata dal Gruppo
Banca Commerciale Italiana.
4. Altre variazioni (nessuna)
³ ³
III - VARIAZIONI ALL’ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI
1. Iscrizioni
DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
PROVVEDIMENTO
SUPERALFIN SRL
FIRENZE
74790 07.04.99
CONSUM.IT SPA
SIENA
74789 07.04.99
DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
PROVVEDIMENTO
ECS FIN SPA
MILANO
74059 07.04.99
FI.LA.S. SPA
ROMA
79868 14.04.99
CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON FINANZIARIA SPA
MILANO
83149 19.04.99
2. Cancellazioni
3. Altre variazioni
DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
da “ING LEASE GABETTI SPA”
BRESCIA
a “ING LEASE RENTING SPA”
BRESCIA
³ ³
IV - VARIAZIONI ALL’ALBO DELLE SOCIETÀ
DI GESTIONE DEL RISPARMIO (1)
1. Iscrizioni (nessuna)
2. Cancellazioni (nessuna)
3. Altre variazioni
La “DB Asset Management SGR - S.p.A.”, con sede in Milano, ha cambiato la propria denominazione sociale in “Morgan Grenfell Asset Management SGR - S.p.A.”.
La “Società Interbancaria Gestione SGR - S.p.A.”, con sede in Milano, ha cambiato la propria denominazione sociale in “Bnl Gestioni SGR p.A.”.
La “Fidagest S.p.A.”, con sede in Milano, ha cambiato la propria denominazione sociale
in “Fidagest SGR - S.p.A.”.
La “Arca S.p.A.”, con sede in Milano, ha cambiato la propria denominazione sociale in “Arca SGR - S.p.A.”.
/H YDULD]LRQL GL VHJXLWR ULSRUWDWH VL ULIHULVFRQR DG DJJLRUQDPHQWL GHOO·$OER DYYHQXWL QHO PHVH GL PDU]R ³ ³
V - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Sanzioni
-
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SATURNIA
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
VISTA la lettera n. 68046 del 29.3.1999 con la quale la Banca d’Italia, dopo aver espletato
i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell’art. 145 del menzionato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l’irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Banca
di Credito Cooperativo di Saturnia s.c.r.l., con sede in Saturnia (Grosseto), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 20.4.1998 al 19.6.1998;
- OMISSIS 1) carenze nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1
lett. d) e Istr. di Vig. cap. XXXIX);
2) carenze nei controlli interni da parte del Direttore (art. 53, comma 1º lett. d) e Istr. di Vig.
cap. XXXIX);
- OMISSIS DECRETA
A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per
effetto delle norme richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Bianchi Alberto nato a Manciano (GR) il 29.6.1945; Piccini Vittorio nato a Manciano (GR)
il 12.2.1937; Ballerini Giancarlo nato a Manciano (GR) il 20.1.1946; Benvenuti Gennaro nato
a Manciano (GR) il 20.12.1928; Lepri Giancarlo nato a Milano il 29.9.1941; Manini Virgilio
nato a Manciano (GR) il 30.10.1948; Piccini Mario nato a Manciano (GR) il 31.10.1947; Pinzi
Rodolfo nato a Manciano (GR) il 17.3.1935; Senzanonno Paolo nato a Manciano (GR) il
25.11.1945;
per l’irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) ciascuno, ai sensi
dell’art. 144 del d.lgs. 385/93.
Direttore
Mecheroni Paolo nato a Manciano (GR) l’11.4.1944;
³ ³
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), ai sensi dell’art.
144 del d.lgs. 385/93.
- OMISSIS Roma, addì 8 aprile 1999
IL MINISTRO: C. A. CIAMPI
-
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. APOLLONIA
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
VISTA la lettera n. 62226 del 22 marzo 1999 con la quale la Banca d’Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell’art. 145 del menzionato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Banca
di Credito Cooperativo S. Apollonia s.c.r.l., con sede in Ariccia (Roma), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dall’11.2.1998 al 17.4.1998 ;
- OMISSIS 1) carenze nell’istruttoria e nella gestione delle pratiche di fido (art. 53, comma 1, lett. d),
D.Lgs. 385/93 e Istr. di Vig. cap. XXXIX);
2) posizioni ad andamento anomalo non segnalate all’Organo di Vigilanza (artt. 51 e 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 385/93 e Istr. di Vig. cap. XLII);
- OMISSIS -
DECRETA
A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per
effetto delle norme richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Sordini Giorgio nato ad Ariccia (Roma) il 18.9.1952; Moretti Franco nato ad Ariccia (Roma) il 18.6.1945; Cametti Adriano nato ad Ariccia (Roma) il 13.8.1945; Cianfanelli Bruno nato
ad Ariccia (Roma) il 19.3.1947; Ilari Giancarlo nato a Roma l’1.10.1939; Marconi Emilio nato
ad Ariccia (Roma) il 23.4.1962; Piccioni Amedeo nato ad Ariccia (Roma) l’1.8.1943; Romagnoli Mario nato ad Ariccia (Roma) il 26.3.1950; Sordini Tonino nato ad Ariccia (Roma) il
17.1.1957;
³ ³
Direttore
Carmenati Sandro nato a Roma il 17.6.1943;
per l’irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) ciascuno, ai sensi
dell’art. 144 del d.lgs. 385/93;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) ciascuno, ai sensi
dell’art. 144 del d.lgs. 385/93;
complessivamente: L. 3.000.000 (tremilioni) ciascuno.
Componente il Consiglio di Amministrazione
Indiati Enrico nato a Marino (Roma) il 10.8.1968;
Componenti il Collegio sindacale
Pollastrini Giovanni nato ad Anzio (Roma) il 29.5.1943; Cioli Fabio nato a Marino (Roma)
il 24.3.1965; Semprucci Aleardo nato a Lanuvio (Roma) il 3.10.1945;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno, ai sensi dell’art. 144 del
d.lgs. 385/93.
- OMISSIS -
Roma, addì 1º aprile 1999
IL MINISTRO: C. A. CIAMPI
-
CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALABRITTO
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
VISTA la lettera n. 68044 del 29.3.1999 con la quale la Banca d’Italia, dopo aver espletato
i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell’art. 145 del menzionato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l’irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Cassa
Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Calabritto s.c.r.l., con sede in Calabritto
(Avellino), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 24.3.1998
all’1.6.1998;
- OMISSIS 1) autonome iniziative del Direttore in materia di erogazione del credito (artt. 53, comma 1,
e 35, comma 2, del d.lgs. 385/93 e Istr. di Vig. cap. LVIII);
³ ³
2) carenze nell’istruttoria e nel controllo dei crediti da parte del Consiglio di amministrazione
(art. 53, comma 1 lett. d), del d.lgs. 385/93 e Istr. di Vig. cap. XXXIX);
- OMISSIS -
DECRETA
A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per
effetto delle norme richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Direttore
Giannattasio Carmine nato a Altavilla Silentina (SA) il 18.4.1944;
per l’irregolarità descritta sub 1): L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), ai sensi dell’art.
144 del d.lgs. 385/93.
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Lione Alessandro nato a Calabritto (AV) il 14.9.1956; Centanni Gelsomino nato a Calabritto (AV) il 16.9.1953; Amorosi Carmine nato a Calabritto (AV) l’1.4.1956; Della Fera Claudio
nato a Calabritto (AV) il 30.8.1937; Di Trolio Maria Rosaria nata a Napoli il 3.1.1967; Megaro
Gerardo nato a Calabritto (AV) il 16.9.1949; Viscido Gelsomino nato a Calabritto (AV) il
6.9.1947; Mattia Giuseppe nato a Calabritto (AV) il 5.2.1954; Rizzolo Giovanni nato a Calabritto (AV) il 13.6.1955;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) ciascuno, ai sensi
dell’art. 144 del d.lgs. 385/93.
- OMISSIS Roma, addì 8 aprile 1999
IL MINISTRO: C. A. CIAMPI
-
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
VISTA la lettera n. 62223 del 22.3.1999 con la quale la Banca d’Italia, dopo aver espletato
i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell’art. 145 del menzionato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l’irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ad una infrazione rilevata presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso - Credito Cooperativo s.c.r.l., con sede in Villanova d’Istrana (Treviso), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 16.2.1998 al 10.4.1998;
³ ³
- OMISSIS -
sportello ad attività ridotta, utilizzato come dipendenza ordinaria (Art. 53, comma 1 del
D.lgs. n. 385/93 e Istr. Vig. cap. IV);
- OMISSIS DECRETA
A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per
effetto delle norme richiamate, è inflitta la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Reginato Paolo nato a Istrana (TV) il 12.2.1944; Fiorin Enzo nato a Istrana (TV) il
18.11.1946; Gardin Giannino nato a Volpago del Montello (TV) il 21.11.1957; Favaro Vito nato
a Zero Branco (TV) il 13.4.1938; Sartor Giovanni nato a Istrana (TV) il 18.9.1924; Sartor Franco
nato a Paese (TV) il 2.11.1940; Perotto Giuseppe nato a Istrana (TV) il 10.10.1944; Gasparin
Angelo nato a Trevignano (TV) il 20.11.1944; Tosello Pierantonio nato a Istrana (TV) il
23.3.1958;
per l’irregolarità sopra descritta: L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno, ai sensi dell’art. 144 del
d.lgs. 385/93.
- OMISSIS Roma, addì 6 aprile 1999
IL MINISTRO: C. A. CIAMPI
-
CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO GARDA
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
VISTA la lettera n. 62217 del 22 marzo 1999 con la quale la Banca d’Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell’art. 145 del menzionato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso il
Credito Cooperativo dell’Alto Garda s.c.r.l., con sede in Arco (Trento), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 26.1.1998 al 9.4.1998;
- OMISSIS 1) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (Art. 53, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 385/93 e Istr. Vig. cap. XXXIX);
³ ³
2) posizioni ad andamento anomalo non segnalate all’Organo di Vigilanza (artt. 51 e 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 385/93 e Istr. di Vig. cap. XLII);
3) carenze nell’organizzazione e nei controlli da parte del Direttore (art. 53, comma 1., lett.
d) del D.Lgs. n. 385/93, Istr. Vig. cap. XXXIX);
- OMISSIS -
DECRETA
A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per
effetto delle norme richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Marcabruni Gianni nato ad Arco (TN) il 2.3.1936; Vicentini Giovanni nato a Riva del Garda
(TN) l’8.4.1954; Bertamini Ivo nato a Rovereto (TN) l’11.6.1956; Del Fabbro Annamaria nata
ad Arco (TN) il 2.12.1959; Marcabruni Bruno nato ad Arco (TN) il 4.6.1953; Mascher Augusto
nato a Rovereto (TN) l’11.2.1957; Moiola Flavio nato a Rovereto (TN) il 7.6.1955; Romani Vigilio nato a Nago Torbole (TN) il 30.6.1921; Rosà Lino nato a Rovereto (TN) il 20.3.1951;
per l’irregolarità descritta sub 1): L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno, ai sensi dell’art. 144 del
d.lgs. 385/93;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno, ai sensi dell’art. 144 del
d.lgs. 385/93;
complessivamente: L. 2.000.000 (duemilioni) ciascuno.
Componenti il Collegio sindacale
Vivori Fabrizio nato ad Arco (TN) il 24.4.1936; Comperini Franco nato a Rovereto (TN)
il 7.8.1944; Gobber Giorgio nato a Calavino (TN) il 20.2.1958;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno, ai sensi dell’art. 144 del
d.lgs. 385/93.
Direttore
Tamburini Giancarlo nato ad Arco (TN) il 31.7.1943;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 1.000.000 (unmilione), ai sensi dell’art. 144 del d.lgs.
385/93;
per l’irregolarità descritta sub 3): L. 1.000.000 (unmilione), ai sensi dell’art. 144 del d.lgs.
385/93;
complessivamente: L. 2.000.000 (duemilioni).
- OMISSIS Roma, addì 6 aprile 1999
IL MINISTRO: C. A. CIAMPI
³ ³
-
ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
VISTA la lettera n. 71666 del 1º aprile 1999 con la quale la Banca d’Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell’art. 145 del menzionato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso l’Istituto
Italiano di Credito Fondiario Società per Azioni, con sede in Roma, nel corso degli accertamenti
ispettivi di vigilanza condotti dal 10.11.1997 al 16.3.1998;
- OMISSIS 1) carenze nell’istruttoria dei fidi (Art. 53, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 385/93 e Istr. Vig.
cap. XXXIX);
2) posizioni ad andamento anomalo non correttamente segnalate all’Organo di Vigilanza (artt.
51 e 53, comma 1, lett. d), del D.lgs. 385/93 e Istr. Vig. cap. XLII);
- OMISSIS DECRETA
A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per
effetto delle norme richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Castiglione Giuseppe nato a Napoli il 26.3.1935; Zanetti Emilio nato a Bergamo il
26.10.1931; Costantini Alberto nato a Roma il 14.9.1942; Stacca Michele nato a Altamura (BA)
l’11.5.1942; Faverio Gian Giacomo nato a Chiavenna (SO) il 27.12.1931; Zimolo Armando nato a Trieste il 16.1.1938; Brusaferri Luciano nato a Milano il 15.1.1940; Colle Bruno nato a Milano il 6.3.1938; Cornec Alain nato a Quimperle (Francia) il 3.2.1945; De Censi Giovanni nato
a Berbenno in Valtellina (SO) l’1.3.1938; Monterastelli Giuliano nato a Portomaggiore (FE) il
14.11.1920; Panarelli Paolo nato a Roma il 4.12.1948; Turchetti Ivo nato ad Ancona il
25.5.1922; Ceola Antonio nato a Padova il 24.3.1927; Cerchiai Fabio nato a Firenze il
14.2.1944;
Vice Direttore
Caselli Roberto nato a Ferrara il 4.10.1946;
per l’irregolarità descritta sub 1): L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuno, ai sensi dell’art. 144
del d.lgs. 385/93;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuno, ai sensi dell’art. 144
del d.lgs. 385/93;
complessivamente: L. 10.000.000 (diecimilioni) ciascuno.
³ ³
Componenti il Collegio sindacale
Fontanesi Ottavio nato a Reggio Emilia il 13.4.1922; Mastrostefano Renato nato a Velletri
(RM) il 25.8.1934; Parrillo Francesco nato a Fontegreca (CE) il 18.1.1912; Bacci Luigi nato a
Jesi (AN) il 28.11.1920;
per l’irregolarità descritta sub 2): L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuno, ai sensi dell’art. 144
del d.lgs. 385/93.
- OMISSIS Roma, addì 19 aprile 1999
IL MINISTRO: C. A. CIAMPI
³ ³