Guida al Matrimonio - Comune di Castelnuovo di Porto

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Guida al Matrimonio - Comune di Castelnuovo di Porto
Breve guida sul matrimonio
Per poter celebrare il matrimonio è necessario presentare la richiesta di
pubblicazione.
La pubblicazione di matrimonio, mediante affissione della stessa all’Albo dei
Comuni di residenza dei nubendi, è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di
rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone
interessate.
Quanto sopra affinché chi ne abbia interesse e/o sia a conoscenza di fatti o
circostanze motivate (previste dal Codice Civile) possa opporsi alla celebrazione del
matrimonio.
Possono sposarsi i cittadini che siano di stato civile libero, maggiorenni ed i
cittadini dai 16 ai 18 anni con l’autorizzazione del Giudice del Tribunale per i Minorenni
di Roma.
Per istruire la pratica presso il comune di Castelnuovo di Porto è necessario che
almeno uno dei due sposi sia residente nel Comune.
Si consiglia ai nubendi di prendere accordi con l’Ufficio di Stato Civile, durante
gli orari di apertura al pubblico, almeno tre di mesi prima della data ipotizzata per le
nozze.
Documenti necessari
1.
Compilazione modello di autocertificazione predisposto dall'Ufficio dello Stato
Civile (allegato A)
2. Richiesta da parte del Ministro di Culto per i matrimoni che si intendono celebrare
con il rito religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano),
con effetti civili.
Dopo aver ricevuto l’autocertificazione, l'ufficio preposto provvede
all'acquisizione dei documenti necessari che ottiene dalle altre Pubbliche
Amministrazioni.
Successivamente viene concordato, con gli interessati, un appuntamento per
firmare il processo verbale di pubblicazione matrimonio.
Nota:
Si avverte, per opportuna conoscenza, che nella lettura del verbale di pubblicazione, si citeranno gli
articoli 85, 87 e 88 del Codice Civile, che qui di seguito vengono parzialmente riportati:
art. 85: Interdizione per infermità di mente: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità
di mente.
art. 87: Non possono contrarre matrimonio fra loro:
• gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
• i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
• lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
•
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio
dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
• gli affini in linea collaterale in secondo grado;
• l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
• i figli adottivi della stessa persona;
• l'adottato e i figli dell'adottante;
• l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
art. 88: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Il relativo atto sarà affisso all’albo per 8 giorni consecutivi + 3 giorni di
deposito.
Al momento della firma i nubendi dovranno essere muniti dei propri documenti
di identità, di una marca da bollo di € 16 o di due marche se uno dei due sposi risiede
in un altro Comune.
Non è più richiesta la presenza di testimoni.
Alla scadenza dei termini, il Comune rilascia il certificato di avvenuta
pubblicazione da consegnare al Ministro di Culto o all'Ufficiale dello Stato Civile che
celebrerà il matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno né oltre il 180° dallo
scadere della pubblicazione.
Casi Particolari
• I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di
matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale per i Minorenni,
l'apposito decreto previsto dall'art. 84 del Codice Civile.
• Le vedove che intendono contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni
dalla morte del coniuge, devono ottenere dal Tribunale il decreto di dispensa ai sensi
dell'art. 89 del Codice Civile.
• Le divorziate che intendono contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300
giorni dalla data di annotazione di scioglimento/cessazione degli effetti civili, devono
presentare copia della relativa sentenza.
• I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta rilasciato dall'autorità
competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese di origine presente in Italia)
dal quale deve risultare che, in base alle leggi del proprio Stato, nulla osta al
matrimonio con cittadino/a italiano/a, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è
riconosciuto dal Paese straniero.
Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino straniero
(nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, stato
civile, residenza).
Il Nulla Osta deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato presso la
Prefettura competente per territorio (non sono tenuti a tale legalizzazione gli Stati che
aderiscono alla Convenzione di Londra).
Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la
traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti
sul territorio straniero (non sono tenuti a tale legalizzazione gli Stati che aderiscono alla
Convenzione dell'Aja).
In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini dei Paesi stranieri sotto
riportati presentano una disciplina diversa rispetto a quella generica:
•
per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del
1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di
Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità
matrimoniale (invece del "generico" nulla-osta), redatto su modello plurilingue,
esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure
dal Consolato straniero in Italia
Note:
•
•
•
•
per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato
direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale
documento dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile debitamente tradotto e
postillato
per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato
direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza
norvegese, direttamente in lingua italiana, oppure in norvegese con traduzione
effettuata dal traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà apposta
l'Apostilla.
per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione
giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente
in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende
contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli
USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla
osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare
detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata,
anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che,
giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio
che intende contrarre
per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata
resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia
•
•
attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in
Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti
di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al
matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti
ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche
atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all'Ufficiale dello stato civile italiano,
dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia,
nulla osta al matrimonio che intende contrarre
per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo
dell'Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente
all'estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire
all'ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento
del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall'Autorità
diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è
esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità
per i cittadini moldavi, il certificato attestante l'assenza degli impedimenti a
contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il
Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà
pervenire all'Ufficio di stato civile tradotto e apostillato)
Matrimonio civile su delega
di altro Comune o Consolato Italiano
I nubendi devono produrre, all’Ufficio di Stato Civile, almeno 15 giorni prima
della data del matrimonio:
-
delega del Comune di residenza (o Consolato Italiano se residente AIRE);
-
fotocopia documenti di identità degli sposi, dei due testimoni maggiorenni (1 per
ciascuno degli sposi) e dell’interprete maggiorenne, qualora uno o entrambi gli
sposi non conosca/conoscano la lingua italiana.
Regime patrimoniale
Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in
regime patrimoniale di comunione dei beni.
Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni, possono dichiararlo
all'atto della celebrazione del matrimonio oppure in un secondo tempo davanti ad un
notaio.
La celebrazione del matrimonio civile
Il Comune di Castelnuovo di Porto ha 3 sedi per la celebrazione dei matrimoni civili.
- Ufficio di Stato Civile presso i Servizi Demografici di Via Flaminia 15/A
- Sala dei Cento Passi presso la Rocca Colonna (capienza 100 posti circa)
- Sala Consiliare “F. Bertinelli” presso la Sede Comunale (Capienza 60 posti circa)
Si riportano di seguito le modalità e le tariffe per la celebrazione approvate
con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 17 ottobre 2011. Le stesse potranno
essere variate con successive deliberazioni della Giunta Comunale.
Sala dei Cento Passi nel Palazzo Ducale “La Rocca Colonna”
cittadini residenti
€.
400,00
cittadini non residenti
€.
500,00
lunedì, mercoledì e venerdì
martedì e giovedì
sabato
festivi
dalle
dalle
dalle
dalle
ore
ore
ore
ore
15.30
18.00
09.00
09.00
Aula Consiliare “F. Bertinelli”
giorni festivi e fuori dell’orario di lavoro
residenti
non residenti
giorni feriali durante orario di servizio
residenti
non residenti
da lunedì a sabato
festivi
alle
alle
alle
alle
ore
ore
ore
ore
20.00
20.00
20.00
14.00
€.
€.
300,00
400,00
€.
€.
222,53
322,53
dalle ore 09.00 alle ore 20.00
dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Altre sedi abilitate (Ufficio Anagrafico di Via Flaminia n. 15/A)
giorni festivi e fuori dell’orario di lavoro
residenti
€.
200,00
non residenti
€.
300,00
giorni feriali durante orario di servizio
residenti
€.
122,53
non residenti
€. 222,53
da lunedì a sabato
festivi
dalle ore 09.00 alle ore 20.00
dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Date escluse per la celebrazione dei matrimoni:
1 gennaio
Pasqua
Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
15 agosto
25 dicembre
26 dicembre
31 dicembre
Per prenotare la sala scelta per la celebrazione si dovrà compilare apposito
modulo (allegato B), da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune.
Gli sposi dovranno consegnare, all’Ufficio di Stato Civile, la ricevuta del
versamento almeno 3 giorni prima della cerimonia (c/c postale n. 51097004 intestato a
Comune di Castelnuovo di Porto o a mezzo bonifico bancario: BCC RIANO IBAN
IT 29K0878739010000000051300 - CAUSALE: rimborso spese matrimonio del giorno
_____________).
I richiedenti possono, a propria cura e spese arricchire la sala con arredi ed
addobbi che, al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed
integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala dovrà essere, quindi, restituita nelle medesime condizioni in cui è stata
concessa per la celebrazione.
E' assolutamente vietato gettare riso confetti coriandoli od altro all'interno
delle strutture comunali.
Il Comune di Castelnuovo di Porto si intende sollevato da ogni responsabilità
legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.