Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 14.11.2011

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DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA L.R. 8.7.2011, N. 13, COSIDDETTA “SECONDO PIANO CASA”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Regione Veneto, per promuovere il rilancio dell'attività edilizia e favorire l'utilizzo di tecniche
sostenibili e fonti di energia rinnovabile, ha promulgato, l'8.07.2009, la Legge Regionale n. 14 "Intervento
regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", nota anche come “PIANO CASA”;
Premesso inoltre che ai sensi del’’art. 9, co. 5 della LR 14/2009 i Comuni hanno deliberato in merito ai limiti e
modalità di applicazione nel territorio comunale delle disposizioni della legge regionale sul Piano Casa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26.10.2009 con la quale il Comune ha assunto le
proprie determinazioni in merito alla legge sul Piano casa;
Visto che la legge regionale n. 14/2009 è stata prorogata con modifiche dalla LR n. 13/2011;
Visto che la LR 13/2011 stabilisce, all’art. 8 co.2, che “non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai
Comuni ai sensi dell’art. 9, co. 5 della LR 14/2009”
Dato atto che i Comuni entro il 30.11.2011 possono deliberare se e con quali eventuali limiti e modalità
applicare la normativa di cui agli art. 2 e 3 della LR 14/09 come modificati dalla LR 13/11 in merito alle
seguenti fattispecie:
- edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della LR 26/2009
e s.m.i.;
- strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della LR 33/2002 e s.m.i.;
- edifici produttivi;
- edifici commerciali-direzionali
Tenuto conto che gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della LR 14/2009 e successive modifiche e
integrazioni non trovano applicazione per gli edifici:
a) ricadenti all'interno dei centri storici (ai sensi dell'articolo 2 del DM 144/68), salvo che per gli edifici che
risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di
ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a
piano urbanistico attuativo;
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive
modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli
interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in
materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e
parchi commerciali;
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.
Tenuto conto, altresì, che l’art. 9 c. 8 non ammette deroghe alle disposizioni in materia di distanze previste
dalla vigente legislazione statale.
Posto che la legge ha finalità di tipo prettamente economico che ne limitano una lettura in chiave urbanistica e
pertanto non vanno sottovalutati gli effetti territoriali derivanti dalla sua applicazione.
Richiamato, a tal proposito, l’art. 8 al c. 4 della L.R. 13/11, che consente alle Amministrazioni Comunali di
porre dei limiti e di indicare delle modalità per applicare gli artt. 2 “Interventi edilizi”, 3 “Interventi per favorire il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente” e 4 “Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti
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turistici e ricettivi”, a fronte di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e
ambientale, salvaguardando così l’autonomia comunale in materia urbanistica;
Ritenuto necessario definire i limiti in funzione dei seguenti obiettivi:
- evitare il possibile contenzioso tra proprietari confinanti, in particolare la possibilità di derogare dalla
distanza dai confini e dalle altezze che potrebbe creare situazioni di pregiudizio ai diritti di terzi e limitazioni
future ad interventi edilizi su proprietà limitrofe;
- salvaguardare alcune previsioni del PRG vigente finalizzate a garantire un ordinato sviluppo del territorio;
- evitare che si consolidino, attraverso interventi in deroga di cui alla presente legge, insediamenti ubicati in
zone che, pur essendo proprie, potrebbero limitare la riorganizzazione delle aree produttive;
- evitare che interventi di ampliamento in aree già compromesse o scarsamente attrezzate possano arrecare
ulteriori aggravi della situazione in atto;
- subordinare i progetti, che comportino un ingente trasformazione rispetto alla situazione esistente, al
Permesso di Costruire previo parere della Commissione Edilizia, al fine di verificare la compatibilità
dell’intervento con le dotazioni infrastrutturali esistenti e per garantire la qualità architettonica degli
interventi;
- incentivare l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
- evitare interventi su fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio al fine di limitare il costo dell’opera
pubblica;
- definire limiti agli ampliamenti da realizzare su corpi isolati, anche mutuando i parametri dell’aggregato
edilizio presenti nella normativa vigente;
Considerata:
-
l’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia privata quale settore
particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
la necessità di favorire la riqualificazione attraverso interventi edilizi che migliorino il tessuto urbano;
l’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della legge, le esclusioni e le limitazioni
degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del territorio e del suolo per gli
aspetti ambientali, paesaggistici ed urbanistici;
l’opportunità di associare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed
energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente.
Ritenuto necessario fornire le seguenti modalità e limitazioni, nelle more di un approfondimento delle nuove
tematiche e di successive indicazioni regionali;
Visto e ritenuto condivisibile il glossario predisposto dall’ufficio tecnico (Allegato A);
Vista la Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il PRG vigente;
Visto il DPR n. 380 del 6/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558
del 10.04.2001) modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 01.09.2008;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25.07.2011;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 e la relazione
previsionale e programmatica 2011/2013, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
21.03.2011;
Visto il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2011 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione
di Giunta Comunale n. 103 del 22.03.2011, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente
alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;
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Preso atto che:
- con nota prot. n. 24905 del 02.11.2011 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno
07.11.2011;
- la 1^ Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole nella seduta del 07.11.2011;
Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;
IL PRESIDENTE passa la parola all’Assessore Molena.
ASS. MOLENA
Con questo provvedimento il Consiglio comunale interviene sul cosiddetto Piano Casa che ha ricevuto una
grande attenzione dai cittadini del Veneto, lo abbiamo sentito, chi di noi ha partecipato a quell’incontro che ha
riscosso una grande adesione da parte dei cittadini, quel convegno che abbiamo fatto a Maerne dove abbiamo
avuto la possibilità di ascoltare il dottor Milan che è uno dei relatori, delle persone che hanno scritto, degli
estensori materiali del Piano Casa. I cittadini del Veneto hanno, dicevo, dato molta attenzione a questa
opportunità. Rispetto all’impianto precedente, rispetto al provvedimento precedente, questa è la seconda
legge che interviene su quel tema, rispetto all’impianto complessivo della Legge regionale questo
provvedimento vorrei provare a sintetizzarlo su quattro punti, quattro punti che sono stati visti sia dal gruppo
tecnico e sia dalla Commissione consiliare, chi ha ritenuto di partecipare e di intervenire a quella
Commissione.
Provo a sintetizzare questi punti. Il primo è: nel caso di ampliamenti realizzati su corpi edilizi separati, lo stesso
ampliamento dovrà essere sviluppato in ambito inscrivibile in un cerchio di raggio massimo di 100 metri,
purché ricadente nella stessa tipologia di zona territoriale omogenea, qualora vi sia una preesistenza; questo
raggio si riduce a 50 metri qualora non vi sia alcuna preesistenza. L’altro punto interviene per la realizzazione
di locali interrati o parzialmente interrati ad uso commerciali, adibiti a deposito magazzino, funzionalmente
collegati all’attività di vendita. Questi locali non vanno a concorrere alla determinazione della superficie lorda di
pavimento, che sapete nel nostro Comune ha particolari limiti.
Il terzo punto prevede che qualora gli interventi prevedano la modifica della destinazione d’uso, che
rappresenta a detta di molti la vera novità di questo nuovo Piano Casa della Regione, prevedono la modifica
della destinazione d’uso, è ammessa la monetizzazione degli standard dovuti qualora non siano reperibili
entro l’ambito dell’intervento. L’ultimo punto infine interviene sulla possibilità di ammettere il ricavo di più unità
abitative, con li limite massimo di tre unità compresa quella esistente, per la zona agricola. Questi sono i
quattro punti, se posso provare a sintetizzare le cose nuove rispetto al provvedimento precedente, aggiungo
che questo provvedimento prevede alla fine un vademecum di facile comprensione, che prevede, come
spiega al meglio come questi punti che ci siamo detti adesso e sarà nostra cura, così com’è stata l’altra volta,
prevedere degli incontri di presentazione ai cittadini di queste novità. Ripeto, spero che abbia la stessa
partecipazione che ha avuto il precedente intervento, quello col dottor Milan e l’avvocato Michielan che
abbiamo fatto all’auditorium di Maerne.
Concludo questa breve presentazione di questo provvedimento provando a dare il senso di cosa stiamo
parlando per quanto riguarda il Comune di Martellago per questo provvedimento. Dal 2009, anno in cui è nata,
c’è stata data questa opportunità, nel Comune di Martellago sono state fatte 191 pratiche a far data al 9
novembre, per cui la scorsa settimana, 191 pratiche per 23.366 metri cubi. Questa è la dimensione del Piano
Casa per quanto riguarda il nostro Comune. Ci ricordava il dottor Milan nello scorso convegno che il Veneto
aveva avuto dal 2009 27 mila interventi ed era di gran lunga la prima Regione in Italia ad aver aderito, ad aver
utilizzato questa opportunità del Piano Casa, la seconda Regione era la Sardegna che aveva avuto attorno ai
cinquemila provvedimenti, cinquemila interventi. Questo è per dare un po’ il senso anche quantitativo, che
cos’è il Piano Casa nel nostro Comune.
PRESIDENTE:
Consigliere Michieletto.
CONS. MICHIELETTO:
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Ho avuto modo di partecipare alle Commissioni preposte per la valutazione del Piano Casa 2, chiamiamolo, mi
sono riservato un attimo a livello di Commissione Urbanistica dando la mia astensione al voto per meditare un
attimo su quelle che sono state le decisioni da una parte condivise e dall’altra, almeno a mio parere, almeno
personalmente, non del tutto condivise.
Apprezzo l’introduzione dell’Assessore quando dice 191 pratiche, 23.666 metri cubi, manca forse ancora un
dato che è quello degli introiti, tanti o pochi, che il Comune ha avuto, proprio per questo Piano Casa, perché
anche la cosiddetta Bucalossi, gli oneri di urbanizzazione che il Comune ha incamerato, anche questo è stato
un prodotto di tutto il volano che è stato messo in piedi da questa legge regionale.
Personalmente ho una piccola riserva, voterò, lo dico già da ora, voterò a favore del Piano Casa come l’ho
votato la prima volta, ma una piccola e sola riserva ce l’ho sul discorso del terzo alloggio in zona rurale. Il terzo
alloggio in zona rurale, ne fa storia un po’ tutto quello che è avvenuto nel tempo, col piano regolatore, con la
24 prima, e con quante altre leggi che regolano e che regolamentano l’edificazione in zona rurale, erano tutte
leggi e regolamenti che in qualche modo volevano tutelare l’edificazione, ovvero tutelare le aree a verde, le
aree a zona agricola che noi abbiamo a Martellago.
In qualche modo il piano regolatore ha anche individuato quelli che sono i cosiddetti, e poi verranno anche
regolamentati dal PAT perché di questo si è presa visione anche nel PAT che è stato presentato agli organi
preposti per l’approvazione, sono state tutelate quelle zone dove in zona agricola, persa un po’ la ruralità della
zona, gli edifici, i cosiddetti colmelli hanno avuto un occhio di riguardo della valutazione dell’edificazione in
quelle zone.
Non mi trova del tutto d’accordo sul fatto che, solo perché il Piano Casa dà la possibilità in maniera trasversale
di poter edificare metri cubi in più, di dare la possibilità, e a questo punto solo a pochi in zona rurale, di avere
più metri cubi e di conseguenza avere anche la possibilità del terzo numero civico, terza abitazione, non mi
trova del tutto d’accordo proprio sul fatto che andiamo a discriminare un po’ quello che sono gli altri, quelli che
non hanno possibilità o con anche l’ampliamento in zona rurale non hanno la volumetria tale che gli possa
permettere di avere il numero civico in più.
C’è una differenza secondo me, viene fatta una discriminazione per i cittadini, ma prima di tutto le zone
agricole vengono, che tra l’altro sono normate, se qualcuno ha bisogno della seconda abitazione, se è
imprenditore a titolo principale poi sappiamo benissimo come funzionano le regole, in qualche maniera
vengono usurpate un po’ di quella che è la propria caratteristica della zona a verde e della zona agricola del
nostro Comune che sempre meno ne rimane, perché fra strade, fra strutture e quant’altro viene meno la zona
agricola. L’unica perplessità mia è questa qui, l’ho ribadita, l’ho detta anche in Commissione, voterò comunque
favorevole a questo Piano Casa.
PRESIDENTE:
Consigliere Costa.
CONS. COSTA:
Un paragone rispetto alla prima legge Piano Casa è che in passato, cioè con la prima legge, qui a Martellago
abbiamo prima discusso, abbiamo condiviso le cose, abbiamo fatto una sintesi e poi l’abbiamo approvata. Con
questo secondo Piano Casa invece è stata fatta prima una riunione per i tecnici e poi è stata discussa in
Commissione, già pronta, confezionata, da votare.
Questa è la differenza sostanziale tra il primo Piano Casa ed il secondo. Il metodo, perché la legge è una
legge regionale, noi l’abbiamo adottata, abbiamo fatto delle piccole variazioni, però nel contesto la legge non è
cambiata, però è cambiato il metodo, non capisco come mai questa volta si sia adottata questa strategia, che
io non condivido perché soprattutto con ipotesi, con provvedimenti di questa caratura, io mi aspettavo
qualcosa di più dall’Amministrazione, come abbiamo sempre fatto, è cambiata forse la metodologia di
approvare le cose, anche perché il Sindaco si era speso in condivisione, nel condividere soprattutto le cose
importanti.
Era un’osservazione che ho messo a cappello, anche perché io durante la stesura di questo Piano Casa, la
lettura soprattutto di questo Piano Casa, ho trovato dei piccoli punti dove io avevo espresso il mio disappunto,
fatto l’esempio della zona industriale di Olmo di Martellago che bisogna sempre darle una limitazione, cioè in
questa zona non si può abbattere per poi ricostruire, c’è il vincolo in questa legge espressamente solo per
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questa zona, ma io dico perché prendiamo sempre la zona industriale di Olmo che è forse qua nel Comune di
Martellago una delle più attive, dove non ci sono fabbriche grandi, sono tutti piccoli artigiani, piccole aziendine,
però è una zona altamente insediata dal punto di vista industriale, dove la redditività è molto alta, dove anche
le persone che ci lavorano sono moltissime, e noi continuiamo a trattarla come se fosse una zona di serie B.
Io ho fatto presente questo, ho detto: cerchiamo di darle qualcosa in più a questa zona che merita? Anche nel
PAT, nel PAT è stato detto addirittura che bisogna riqualificarla attraverso una rifunzionalizzazione ad attività
più urbane. Cosa significa, vogliamo fare case anche là? Io vorrei una linea un po’ più chiara di quello che
vogliamo fare anche di questa zona, perché oggi l’economia ha dei grossi problemi, chi ha un’azienda giorno
per giorno soffre e cerca di tirare avanti perché non se ne viene fuori, perché non si vede una via d’uscita,
cercare anche di tarpare le ali ad una zona che tutto sommato si sta sviluppando bene perché le crisi sì, le
abbiamo sentite anche in quella zona, però forse meno di altri. Io vorrei un qualcosa in più anche per questa
zona qua, per il resto il Piano Casa è una legge regionale, il contesto non è stato stravolto, quindi il mio voto
sarà sicuramente favorevole.
PRESIDENTE:
Altri interventi?
ASS. MOLENA:
Siccome sono stato sollecitato, il Piano Casa ha come caratteristica il fatto che non si pagano contributi, il
taglio del 60% nella prima e del 100% con questa ultima edizione, il Comune non vede un euro, se si può dire
come battuta, ed è il vantaggio che ha il cittadino nel fare il suo ampliamento, la sua demolizione e
ricostruzione, la sua riqualificazione dell’immobile. Da Assessore al bilancio ovviamente qualche perplessità
potrebbe anche esserci, però è la legge che prevede questo, sta a noi dare dei limiti, dei criteri, con le poche
possibilità che ci sono, per cui ha fatto già l’economia, cioè 23.366 metri cubi vuol dire che ci sono state
imprese che hanno lavorato ed è un dato indubbiamente che non può non essere valutato positivamente da
chi ha anche una responsabilità nei confronti della comunità. Per quanto riguarda le casse comunali
ovviamente non hanno aiutato le casse comunali questi 23 mila metri cubi, che non sono poca cosa 23 mila
metri cubi, vi ricordate i numeri delle varianti, ecc..
L’altra osservazione solo su Olmo, noi su Olmo, sul PAT condiviso o non condiviso, parliamo del PAT, noi
prevediamo delle opportunità, non solo non tarpiamo le ali alle aziende che sono lì, ma assieme a loro
vorremmo fare, abbiamo proposto, qualcuno si è anche già fatto vivo, creare delle opportunità di
riqualificazione per ripensare quell’area. Non mi risulta, ma dati ufficiali non ci sono, che sia l’area più
dinamica e tra l’altro noi siamo particolarmente vicini anche alle aziende che producono nel nostro territorio,
esempi ne potremmo fare molti, proprio perché non pensiamo che sia un elemento contrario allo sviluppo ed
alla qualità della vita, anzi, un’opportunità di lavoro e un’opportunità per il nostro paese.
Sul Piano Casa abbiamo riconfermato, non sulla legge, sulla nostra delibera, perché la legge non parla di
Olmo ovviamente, sulla nostra delibera abbiamo pensato di, siccome le idee su Olmo sono di riqualificarla
ecc. abbiamo ritenuto opportuno che uno sviluppo di quel tipo avrebbe in qualche modo vincolato un’idea che
è già in piedi per qualche operatore che si è già fatto avanti, per altri potrà diventarlo tra pochi mesi, per cui
non stiamo aspettando il sol dell’avvenire su questo.
PRESIDENTE:
Consigliera Trevisan.
CONS. TREVISAN:
Quello che chiamiamo Piano Casa non è altro che una legge che deve rilanciare il settore dell’edilizia e delle
attività ad esso collegate, per rilanciare il settore non vengono utilizzare forme di sgravio fiscale o contributi
alle imprese, o ai privati, il rilancio viene finanziato con la concessione a costruire volumi fino al 45% in più
rispetto a quelli, che sono già tanti secondo me, individuati dai piani regolatori vigenti.
In una Regione come la nostra, un territorio come il nostro già fortemente compromesso dalla frammentazione
a da un’enorme quantità di nuove costruzioni, l’impatto di questa legge e di questo Piano può causare un
ulteriore peggioramento della qualità del territorio, del paesaggio e della vivibilità. Non posso non ricordare le
recenti grandi alluvioni, frane, allagamenti e danni purtroppo non solo materiali che questi hanno causato.
Questi fenomeni sempre più frequenti non avvengono solo altrove, ma anche nella nostra Regione e nel
nostro Comune. Non possiamo dimenticare che tutto il nostro territorio è potenzialmente a rischio dal punto di
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vista idraulico e che i danni causati da questi fenomeni sono talvolta talmente elevati da costituire un
grandissimo onere economico per tutti i cittadini.
Tutto questo per dire che se è necessari individuare forme di sostegno e di rilancio della crescita, bisogna
anche prestare le necessarie attenzioni a quali misure possono risultare più utili e che non siano a loro volta
potenziali fonti di danno, in conseguenza più negative dei vantaggi prodotti. L’impatto per cui degli interventi
legati all’attuazione del Piano Casa sono senz’altro positivi in riferimento alla ripresa del settore edilizio ed
aspetto a cui tengo di più, anche al miglioramento delle costruzioni dal punto di vista del risparmio energetico
e dell’ecosostenibilità degli edifici, ma rischia di avere un impatto negativo, accentuando le criticità ambientali
ed idrauliche che caratterizzano il nostro territorio e le poche aree agricole rimaste.
Per queste ragioni io faccio fatica ad accettare l’idea di estendere alle seconde case, agli edifici produttivi,
turistici, al terziario le deroghe consentite dalla legge regionale, accettiamo le possibilità di ampliamento
consentite per gli edifici destinati a prima casa sui quali la legge regionale giustamente non consente alcuna
limitazione, ma escludiamo categoricamente dall’applicazione di questa normativa tutti gli altri edifici e
sicuramente per lo meno quelli che ricadono in zona agricola. Non credo sia ammissibile consentire la
realizzazione di una nuova unità abitativa, massimo tre abbiamo appena sentito, e tanto meno la possibilità di
concedere ampliamenti i corpi separati lontani fino a 100 metri dall’immobile principale, a maggior ragione su
immobili non destinati a prima casa e situati per di più in zona agricola.
Se non venisse modificata questa norma, almeno riducendo considerevolmente tale distanza ed escludendo
anche in ogni caso gli interventi su immobili non prima casa situati in zona agricola, (...) fattibilità, forse sarà
costretta ad adottare la possibilità di un voto contrario.
PRESIDENTE:
C’è il Consigliere Michieletto prima, poi il Consigliere Gatto.
CONS. MICHIELETTO:
Solo una precisazione sulla precisazione dell’Assessore. L’Assessore ha detto che gli oneri non sono dovuti,
con il Piano Prima Casa gli oneri sono venuti, lo sconto era del 60%, quindi un 40% su quei 23 mila metri
cubi... forse avevo capito che erano totalmente gratuiti a chi fa l’impianti fotovoltaico ecc col Piano Casa due.
Chiedo scusa, non avevo sentito la precisazione.
PRESIDENTE:
Consigliere Gatto.
CONS. GATTO:
Questa seconda delibera rispetto al Piano Casa che questo Comune assume va nell’ordine di dare alcune
indicazioni rispetto ad una legge nazionale, poi rivista a livello regionale, che definisce, dà alcune opportunità
fino a tutto novembre 2013, mi pare il termine di scadenza sia il mese di novembre del 2013. Ritengo questa
delibera sia particolarmente importante perché fissa alcuni criteri, che se questi criteri non venissero fissati
chiaramente il raggio d’azione, le opportunità che i cittadini avrebbero davanti sarebbero sicuramente molto
più aperte, molto più utilizzate, quindi fissa alcuni criteri particolari sui quali ritengo sia giusto che questo
Consiglio comunale si esprima propri per la particolarità del nostro territorio e propri per alcune caratteristiche
che il nostro territorio ha.
La Consigliera Trevisan ha giustamente sollevato alcune criticità di carattere idrogeologico che il nostro
territorio ha, mi pare che la delibera che noi andiamo a votare questa sera dica chiaramente che se interventi
vengono fatti e vengono chiesti interventi e vengono realizzati interventi in zone di particolare rischio o con
particolare rischio, questi interventi devono avere delle caratteristiche fissate dal nostro piano delle acque, il
nostro piano idrogeologico per cui chiaramente chi va a fare degli interventi in determinate zone, sa già in
partenza che questi interventi avranno un aggravio di costo perché dovrà dotarsi di tutta una serie di particolari
meccanismi e difese in caso di problemi di carattere idrogeologico che abbiamo detto.
Questo per rilevare come la delibera che va a fissare una serie di paletti, ha già al suo interno una serie di
elementi importanti, ripeto che vanno a dare degli indirizzi chiari all’ufficio che dovrà seguire la pratica, anche
perché se non sbaglio mi pare che tante opportunità o tanti interventi che vengono fatti attraverso il Piano
Casa sono interventi che si fanno con la semplice presentazione di una DIA e quindi senza particolari elementi
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di carattere burocratico e quant’altro, ma solo con la semplice DIA di fatto un cittadino può intervenire
nell’ambito di come la legge, e le nostre indicazioni, prevede.
Io ritengo che a fronte di una legge che ha dato, che ha fissato degli obiettivi, ricordiamo che la legge Piano
Casa vuole, nella filosofia del Piano Casa c’è il rilanci dell’economia, c’è il far ripartire questa macchina che si
era inceppata ecc. quindi vuole far sì che le imprese lavorino, in qualche modo le risorse girino, nell’ambito di
questa legge che ha questa filosofia, questo Comune ha posto una serie di attenzioni al territorio, di attenzioni
ai nostri strumenti urbanistici proprio per far sì che vengano fissati chiaramente dei limiti oltre i quali questo
Comune si impegna, o meglio non si impegna, chiede l’impegno a non andare.
Uno degli elementi ad esempio è quello dato dalle distanze tra vicinanti, questo è un elemento importante,
qualcuno è ricordo in qualche Comune qui vicino, ci sono stati anche dei ricorsi al TAR perché il Comune
aveva fissato questo elemento delle distanze, ma ad esempio io ritengo che ribadire, lo abbiamo fatto nel
primo Piano Casa che abbiamo votato un anno fa, lo ribadiamo in questo secondo piano casa, ribadire questo
concetto delle distanze tra vicini e sulla base di quanto prevede il Codice civile, è un elemento importante che
pone chiarezza e in qualche modo anche aiuta l’Amministrazione comunale, o meglio i nostri uffici, a dare
delle indicazioni molto precise perché su questo elemento, ripeto, sulla base anche di interventi che ci sono
stati al TAR con sentenze di un tipo o di un altro, a volte la poca chiarezza crea grandi, grandi problemi, a
partire dai vicini e non solo.
Questo per dire come questa legge sulla casa che ha una serie di finalità che a volte sono finalità che
vorrebbero accelerare piuttosto che bloccare ecc. magari non si è presa la briga di fissare dei limiti sulla base
del rispetto del territorio, sulla base di una serie di normative, Ecco, questi limiti se così vogliamo, queste
indicazioni, li prendiamo oggi come Consiglio comunale proprio perché siamo consapevoli e coscienti che il
nostro territorio è una ricchezza che dev’essere salvaguardata il più possibile, dev’essere salvaguardata
anche rispetto a chi vorrebbe sfruttare anche questa normativa per fare del nostro territorio uno scempio.
PRESIDENTE:
Consigliere Pesce.
CONS. PESCE:
Grazie. In parte mi ha anticipato il collega Consigliere, su alcune cose che volevo esporre, penso che il
recepimento di questa legge per la seconda volta possa innanzitutto dare al nostro territorio delle opportunità,
dello sviluppo, del lavoro in un momento così di crisi, un sostentamento anche per le famiglie. Tengo a
precisare e porre attenzione anche sul discorso dell’ampliamento in zona agricola, poi ci lamentiamo del
dissesto idrogeologico, di tanti motivi per cui a volte la natura si riprende il proprio territorio oppure fa degli
scherzi anche alle zone urbane, possiamo anche andare a pensare ai recenti casi che si sono verificati, con
delle vittime anche, in Liguria. Non è solo, da quel che si è capito, l’urbanizzazione, la costruzione selvaggia,
che senz’altro c’è stata, la cementificazione, ma è anche dato un dato di fatto, che quello che è accaduto è
anche dovuto a un abbandono del territorio. Se noi non diamo modo alle famiglie che lavorano ancora la terra,
le famiglie agricole, di restare nel territorio, poi non possiamo lamentarci se questo viene abbandonato.
La costruzione e l’opportunità di ampliare in zona agricola dobbiamo anche interpretarla nel senso che se c’è
qualche famiglia che ha i figli che vogliono continuare questo lavoro, dobbiamo dargli l’opportunità prima di
tutto, e poi casomai preoccuparci che il territori non venga rovinato, perché sicuramente fare una o due
abitazioni in più in una campagna dove esiste già una casa per dare l’opportunità ai propri figli di continuare la
tradizione di famiglia e di fare ancora l’agricoltore, non penso sia fare una lottizzazione, quindi certe
preoccupazioni fatte da certe parti credo che non abbiano nessun fondamento, quindi anche di sostenere che
la Regione Veneto e questa legge sia un’opportunità sia per quelli che sono in zona abitativa e sia per quelli
che giustamente continuano a fare un lavoro che non sempre il lavoro agricolo dà quello che dovrebbe dare
agli operatori. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliere Zane.
CONS. ZANE:
Solo poche parole perché chi ci ha preceduto ha parlato molto e noi siamo più per il fare che per il parlare, ed
è per questo che voteremo favorevolmente, perché quando c’è da portare qualcosa, attenzioni per il territorio,
per la popolazione, strumenti che diano la possibilità di lavorare, noi non possiamo che essere favorevoli.
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Si dà atto che esce il consigliere Trevisan Francesca e quindi i consiglieri presenti e votanti sono 17.
PRESIDENTE:
Se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione.
Con votazione favorevole ed unanime dei 17 consiglieri presenti e votanti, espressa in forma palese.
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Approvare i limiti e le modalità operative, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/2011, per le specifiche
finalità, come indicato di seguito per ciascun articolo di legge:
Art. 2 - Interventi edilizi.
comma 2
Nel caso di ampliamento isolato potranno essere ricavate nuove unità funzionalmente autonome.
Nel caso di ampliamento realizzato in corpi edilizi separati lo stesso dovrà essere sviluppato in ambito
inscrivibile, anche parzialmente, in un cerchio di raggio massimo di m. 100, purchè ricadente nella stessa
tipologia di zona territoriale omogenea, qualora vi sia una preesistenza; tale raggio si riduce a m. 50
qualora non vi sia la preesistenza.
comma 5
La possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10% è subordinata all'utilizzo di fonti d'energia
rinnovabile nella seguente misura: 3 Kw. per i primi 100 mq di Superficie utile; di 1 Kw. per ogni 100 mq di
Superficie utile ulteriore.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
comma 2
E' esclusa l’applicazione di tale norma:
• nelle aree produttive/industriali prossime a zone residenziali tendenzialmente vocate a riconversione
funzionale insediativa, con specifico riferimento alla zona industriale di Olmo (da ZTO D1a.1 a D1a.6);
L'applicazione della norma è subordinata al Permesso di Costruire previo parere della Commissione
Edilizia, al fine di verificare la compatibilità dell’intervento con le dotazioni infrastrutturali esistenti e per
garantire la qualità architettonica degli interventi qualora l’ampliamento superi i seguenti limiti
dimensionali:
mc 1.000 nel caso di destinazione residenziale;
mq 500 di Superficie Coperta nel caso di destinazione produttiva;
mq 250 di Superficie Utile nel caso di destinazione terziaria.
Obbligo di redazione di Piano Attuativo o altri strumenti di coordinamento di cui agli articoli 31 e 32 e 33 c.
6° delle NTA ove previsto dal PRG vigente.
La realizzazione di locali interrati o parzialmente interrati ad uso commerciale adibiti a deposito/magazzino
funzionalmente collegati all’attività di vendita, non concorre alla determinazione della superficie di vendita
o della superficie lorda di pavimento.
comma 3
Tale disposizione è applicabile nei soli casi di PUA già individuati dal PRG vigente.
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3) Disposizioni generali.
Qualora gli interventi ai sensi degli art. 2 e 3 prevedano la modifica della destinazione d’uso, è ammessa
la monetizzazione degli standard dovuti, qualora non siano reperibili entro l’ambito dell’intervento.
Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, con gli interventi ai sensi degli art. 2 e 3,
con o senza l’utilizzo delle potenzialità edificatorie già ammesse dallo strumento urbanistico vigente, è
ammesso il ricavo di più unità abitative, con il limite di 3 unità, compresa quella esistente, per la zona
agricola.
Al fine di non aggravare il costo di eventuali azioni espropriative in caso di intervento pubblico si ritiene di
escludere l’applicazione degli interventi di cui agli art. 2 e 3 della LR 14/09 ai fabbricati soggetti a vincolo
preordinato all'esproprio.
Gli interventi sono subordinati al rispetto delle norme in materia di:
- distanze dai confini, altezze, distanze dalle strade e dagli edifici, secondo quanto prescritto dalle NTA
del PRG vigente;
- decoro architettonico di cui al Regolamento Edilizio vigente;
- parametri e dotazioni urbanistico-edilizi, quali tipologie ammesse in funzione al tipo di zona, parcheggi
privati pertinenziali di cui alla L. 122/89, parametri dimensionali dei locali e delle unità immobiliari, L.
13/89, secondo quanto prescritto dal PRG vigente.
4) Approvare l’allegato glossario, quale riferimento per l’attuazione degli interventi ai sensi della L.R. 14/2009
e s.m.i. di cui alla presente deliberazione;
5) Dare atto che gli edifici oggetto di intervento edilizio dovranno essere in possesso dei regolari titoli
abilitativi (licenza, autorizzazione, concessione edilizia, condono edilizio ect.) o comunque costruiti nelle
zone agricole in data anteriore al 01/09/1967;
6) Dare atto che nel caso in cui la normativa specifica fosse modificata o integrata, anche mediante circolari
esplicative regionali, le nuove disposizioni devono intendersi prevalenti rispetto al presente provvedimento;
7) Dichiarare con separata votazione favorevole all’unanimità dei 17 consiglieri presenti e votanti, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.n. 267/2000.
8) Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. n.
267/2000;
9) Incaricare il Settore Assetto del Territorio ed il Settore Edilizia Privata per gli adempimenti conseguenti
all'approvazione del presente atto.
Pag. 10
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.
=====================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine
alla regolarità tecnica, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
f.to Arch. Nadia Rossato
======================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in
ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Annalisa Scroccaro
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Longo Silvano
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ALLEGATO A alla D.C.C. n. 63/2011
AMPLIAMENTI RESIDENZIALI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L.R. 14/2009
GLOSSARIO INDICATIVO
1° CASO
A
B
A = fabbricato esistente.
B = ampliamento secondo percentuali di cui all’art. 2.
2° CASO
A
B
A = fabbricato esistente.
B = ampliamento secondo percentuali di cui all’art. 2 + possibilità ammesse dal P.R.G.
3° CASO
max 50 mt.
B
A
A = fabbricato esistente
B = fabbricato isolato secondo percentuali di cui all’art. 2.
(ipotesi utilizzabile nel caso in cui non sia possibile realizzare l’ampliamento in aderenza al
fabbricato principale, oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente)
4° CASO
max 100 mt.
A
B
C
A = fabbricato esistente.
B = fabbricato esistente a carattere pertinenziale alla residenza A.
C = ampliamento secondo percentuali di cui all’art. 2 (calcolata sulla volumetria di A + B).
1
5° CASO
max 100 mt.
A
B
C
A = fabbricato esistente.
B = fabbricato esistente a destinazione agricola/pertinenza residenziale.
C = ampliamento secondo percentuali di cui all’art. 2 (calcolata sulla volumetria di A + B se
pertinenza residenziale) + possibilità ammesse dal PRG per A.
(nel fabbricato B+C è ammesso l’eventuale ricavo di nuove unità abitative)
il fabbricato B deve essere trasformato in residenza, concorrendo alla volumetria residenziale max
ammissibile
6° CASO
strada
A
B
A = fabbricato esistente all’interno della fascia di rispetto stradale come individuata da PRG
B = ampliamento secondo percentuali di cui all’art. 2 + possibilità ammesse dal PRG per A senza
sopravanzare l’esistente verso il fronte stradale.
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