Le Responsabilità dell`Istruttore
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Le Responsabilità dell`Istruttore
CLUB ALPINO ITALIANO Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera Scuola Centrale di Alpinismo Le Responsabilità dell’Istruttore 1 Premessa Il conseguimento di uno dei titoli di Istruttore del Club Alpino Italiano corona, di norma, un percorso di crescita ed esperienza alpinistica e di un impegno pluriennale all’interno delle Scuole che sono le strutture didattiche del CAI rivolte ai soci. L’attribuzione del titolo comporta anche degli oneri di cui spesso si sottace la rilevanza. L’essere Istruttore implica un rapporto differente tra i compagni che frequentano la montagna. Mentre due persone comuni vanno in montagna assumendosi reciprocamente una parte del rischio, i francesi dicono “en amateurs”, quando vi è la presenza di un Istruttore si considera quest’ultimo come il più esperto e quindi colui il quale compie delle scelte che l’altro compagno è “obbligato” ad eseguire. Questa capacità d’indirizzo propria dell’Istruttore, e di altre figure quali la Guida Alpina, si lega strettamente alle responsabilità che derivano da scelte errate che possono causare danni alle persone che si accompagnano all’Istruttore. E’ nostra intenzione esporre in maniera didattica ed esegetica le responsabilità dell’Istruttore del CAI dal punto di vista giuridico. Pertanto, la trattazione avrà un carattere svincolato dal lessico del diritto per permettere la massima fruibilità all’interno delle stesse Scuole del CAI. Inquadramento normativo Ogni agire umano sottende il compimento di fatti ed atti giuridici. Anche i gesti più comuni come l’acquisto del giornale quotidiano si possono configurare come precise fattispecie giuridiche, in questo caso nel contratto di Compravendita art. 1470 Codice Civile. Il comportamento rilevante degli Istruttori del CAI è dato dal fatto che essi operano all’interno delle Scuole e/o delle Sezioni offrendo agli altri consoci un articolato programma di corsi, esercitazioni e gite che hanno attinenza con gli scopi del sodalizio. A tal fine il CAI, che è un ente pubblico non economico riconosciuto dalla legge, si è dotato di una serie di strutture (Commissioni Nazionali e Scuole Centrali) che hanno codificato i vari ambiti tecnici e di specializzazione. Sono così sorte le varie figure degli Istruttori di Alpinismo, Scialpinismo, di Speleologia, di Sciescursionismo ecc. ecc. L’attività degli Istruttori CAI è di tipo non professionale. Con la Legge 2 gennaio 1989, n.6 si sono definiti i rispettivi ambiti di operatività tra Guide Alpine e Istruttori del CAI. 2 La citata legge, istitutiva dell’ordinamento della professione di Guida Alpina, dedica l’art. 20 alle Scuole e agli Istruttori del CAI. Si stabilisce che il CAI conserva la facoltà, già prevista da altre norme di leggi risalenti al 1963 al 1985, di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Questi ultimi svolgono la loro opera a carattere non professionale e , pertanto, non possono ricevere retribuzioni. Tutte queste attività sono disciplinate dai regolamenti del CAI. Le Responsabilità In questo contesto le azioni degli Istruttori del CAI possono dar luogo a due tipi di responsabilità: Civile e Penale. La Responsabilità Civile L’Istruttore è prima di tutto un socio del CAI. La sua qualifica ha rilevanza solo all’interno del CAI. La sua attività deve essere svolta alla luce delle norme e nel pieno rispetto di tutti i regolamenti del CAI. La sua attività può essere prestata solo nei confronti dei soci. Una sua azione può comunque causare un danno ad un altro socio. Questo danno può essere oggetto di un risarcimento di tipo economico. La richiesta di risarcimento può essere avanzata sia nei confronti dell’Istruttore che nei confronti del CAI (Scuola,Sezione,Gruppo Regionale o Sede Centrale). Normalmente la responsabilità civile si divide in due categorie: Contrattuale ed Extracontrattuale. Per avere responsabilità contrattuale vi deve essere alla base del rapporto un contratto. Questo contratto ha come oggetto la fornitura di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo. L’istruttore del CAI non ha con l’allievo un rapporto contrattuale ma associativo. L’allievo si rivolge al sodalizio che gli mette a disposizione una compagine di Istruttori ma non stipula alcun contratto. Non essendoci contratto non possiamo desumere alcun tipo di responsabilità contrattuale. Il rapporto che lega l’Istruttore all’allievo è però soggetto alle regole della responsabilità extracontrattuale. Il broccardo latino del “neminem ledere” è stato riproposto nel nostro ordinamento dall’Art. 2043 CC il quale prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 3 L’istruttore svolge un preciso compito a carattere tecnico. Nello svolgimento dell’incarico può incorrere in un fatto da cui scaturisca una responsabilità extracontrattuale colposa, cioè in assenza di volontarietà. La colpa può essere generica o specifica. Si ha colpa generica quando si agisce con negligenza, imprudenza e imperizia. Si ha colpa specifica quando si agisce violando precise regole prescritte. Colpa generica Negligenza: Si ha negligenza quando si viola il criterio della diligenza del buon padre di famiglia che altri non è se non l’uomo medio. Per esempio quando si dimentica di verificare lo stato d’uso dell’attrezzatura propria o di quella degli altri componenti del gruppo oppure di non controllare il resto del gruppo durante l’ascensione atteso che gli allievi potrebbero incorrere in pericoli ed avere bisogno di consigli. Si badi bene che l’Istruttore è ben a conoscenza dei comportamenti necessari ed utili ma non li intraprende per svogliatezza, pigrizia o disattenta dimenticanza. Così è gravemente diligente chi non indossi o faccia indossare il casco durante l’arrampicata. Il casco è indispensabile non solo quando sussiste le possibilità di caduta pietre ma anche per evitare traumi o contusioni in caso di volo. Imprudenza: Si ha imprudenza quando non si osservano le regole di prudenza quali quelle di evitare di partire con il tempo brutto o con previsioni meteo pessime oppure di fermarsi a riposare sotto una seraccata o di affrontare una salita di ghiaccio senza piccozza e ramponi. La massima prudenza si deve osservare quando in parete si incontrino e/o si superino altre cordate. Una cura particolare deve essere adoperata durante la discesa dove è richiesta maggior attenzione che in salita, in virtù del fatto che gran parte delle energie psico fisiche sono state già spese. Imperizia: L’imperizia consiste nel non applicare le regole delle perizia tecnica che sono particolarmente rilevanti e codificate in attività come quelle alpinistiche. Sono quelle regole tecniche di consolidata applicazione che costituiscono la base minima del patrimonio di colui che è incaricato in campi specifici. Ci si può riferire al chiodo piantato male o all’utilizzo di una corda statica in arrampicata o all’arrampicare su ghiaccio con scarpette da arrampicata sportiva. O portare gli allievi a 4000 metri in maglietta e calzoncini corti senza l’adeguato vestiario di ricambio. Cosi come andare slegati su ghiacciai crepacciati. 4 Colpa specifica La violazione di norme prescritte si ha quando le regole violate sono le regole tecniche emanate direttamente dal CAI. Queste sono regole a contenuto specifico, chiaro e di univoca interpretazione, che non possono dare adito a sbagli applicativi. Sono regole imperative che comprendono spesso regole che sono gia comprese nella categoria di quelle necessarie a fronteggiare la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia. Sono le regole descritte sui Manuali tecnici del CAI. Hanno lo stesso rango i documenti e i testi emanati dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo cosi come le regole per la conduzione ed i programmi dei corsi. Perciò i Manuali del CAI, curati dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera, rappresentano nella loro stesura più recente la summa delle conoscenze nella disciplina di riferimento. Costituiscono il punto di riferimento a cui ci si deve attenere rispetto alla tecnica alpinistica. L’onere della prova nella responsabilità civile. L’importanza di definire se la responsabilità sia di tipo contrattuale o extra contrattuale si rileva nel momento di provare le pretese che si manifestano. Se la responsabilità è di tipo extracontrattuale il danneggiato ha l’onere di provare con tutti i mezzi che l’evento dannoso si è verificato a causa del comportamento dell’Istruttore. L’Istruttore può controbattere alle accuse mosse dal danneggiato e argomentare tesi a suo favore. Solo se i fatti riportati dal danneggiato si dimostrano veritieri, precisi e concordanti si potrà procedere ad un addebito di colpa all’Istruttore. Nella responsabilità contrattuale si ha la cosiddetta “inversione dell’onere della prova”. Questo tipo di responsabilità è tipica del contratto che si stipula con le Guide Alpine. Ma si può applicare anche in tutti quei rapporti ove si paghi per avere un servizio, salvo il fatto di commettere il reato di esercizio abusivo della professione di Guida Alpina. Il danneggiato deve soltanto affermare di aver avuto un danno a causa del comportamento dell’Istruttore. L’istruttore a questo punto deve discolparsi con tutti i mezzi a sua disposizione. Se non riesce a dare spiegazioni plausibili per motivi a lui non imputabili sarà ritenuto colpevole con conseguente addebito della responsabilità. Appare evidente come sia ben più gravoso discolparsi da accuse che vengano mosse in regime di responsabilità contrattuale. Abbiamo già sostenuto che il rapporto allievi/Istruttore è del tipo extracontrattuale; tale tipo di rapporto se mantenuto secondo gli schemi del CAI e delle proprie Scuole garantisce dal fatto di venire chiamati a rispondere per un tipo di responsabilità contrattuale. 5 La Responsabilità Penale. Mentre un addebito di responsabilità civile può essere mosso da un allievo sia nei confronti dell’Istruttore che del CAI la responsabilità penale è strettamente personale e riguarda solo l’Istruttore. Si configura le responsabilità penale quando si violano delle norme che il legislatore ha qualificato come reati. Se l’istruttore compie un reato lo Stato sanzionerà questa sua azione, od omissione, con una pena. La pena può variare tra il pagamento di una multa e la privazione della libertà personale tramite arresto o reclusione. Escludendo i reati dolosi, nei quali colui che agisce ha netta percezione di compiere un crimine, all’Istruttore potrebbero venir imputati reati colposi e omissivi. Si ha reato colposo quando colui che agisce non aveva nessuna intenzione di provocare un reato che poi si è verificato. (es. Omicidio colposo: un guidatore che investe un pedone uccidendolo non aveva intenzione ne di investirlo ne di ucciderlo ma il fatto dell’uccisione è rilevante per l’ordinamento giuridico che lo qualifica come omicidio colposo.) Si ha un reato omissivo quando non viene compiuta un azione: il caso tipico è l’omissione di soccorso. Un reato può essere perseguito d’ufficio, cioè la Procura della Repubblica agisce per motu proprio, o su querela di parte, cioè sulla segnalazione di un cittadino interessato che avverte la Procura che secondo lui si è consumato un reato. Per esempio in montagna si possono configurare l’omicidio colposo (morte di una persona), le lesioni colpose (lesioni fisiche su una persona), l’omissione di soccorso (l’abbandono di un compagno ferito o non prestare soccorso ad altri alpinisti in difficoltà), la strage (ad esempio provocare il distacco di una valanga che seppellisca un gruppo causando la morte di più persone). Evoluzione delle responsabilità nella dinamica di un ipotetico incidente. I cenni sulle principali fattispecie delle responsabilità che abbiamo finora esposto sono di tipo teorico. Il diritto è fatto di casi concreti. Analizziamo un ipotetico incidente e vediamo come le responsabilità sono applicate. Esempio Un Istruttore Titolato porta ad arrampicare,durante un corso AR1, due allievi. 6 Per mala organizzazione, o disattenzione, la Scuola, ove opera l’Istruttore, si è scordata di chiedere il nulla osta al competente OTP e non è stata spedita neanche la richiesta di assicurazione infortuni alla Sede Centrale. La giornata è uggiosa e minacciose nuvole incombono sulle pareti, conformemente alle previsione dell’ultimo bollettino meteo locale. Uno dei due allievi è socio l’altro non è socio. Durante la salita l’Istruttore prosegue, in un tiro, in marcata diagonale lungo una parete di roccia con continue difficoltà di IV e V. L’Istruttore mette pochissimi rinvii (due in un tiro di cinquanta metri). Gli allievi che lo seguono arrampicando appaiati e sfalsati di pochi metri volano entrambi in contemporanea, anche per colpa della leggera pioggerella che aveva inumidito la parete, e fanno un lungo pendolo andando a schiantarsi su un placca di roccia sporgente. L’allievo socio, che non aveva il casco perché l’aveva scordato a casa, sbatte la testa e muore sul colpo. L’allievo non socio si frattura entrambe le gambe. L’istruttore, che non aveva ne telefonino ne radio per chiamare tempestivamente i soccorsi, raggiunge i due allievi e attua tutte le manovre per l’autosoccorso della cordata. Riesce a dare l’allarme con molto ritardo solo quando altri istruttori insospettiti della mancanza di notizie a fine giornata salgono fino alla base della parete e possono raccogliere la richiesta di soccorso. Intervengono sia il Soccorso Alpino che i Carabinieri per il rapporto relativo al decesso dell’allievo socio. Il Pubblico Ministero del luogo ove si era svolta la salita contesta all’Istruttore il reato di Omicidio colposo per la morte dell’allievo socio, e di lesioni colpose per l’allievo non socio. I familiari, eredi dell’allievo socio, contestano all’Istruttore e al CAI una responsabilità extracontrattuale perché ritengono che il comportamento dell’Istruttore sia stato imprudente, negligente e senza perizia (vedi permettere la salita senza casco, tempo brutto, pochi rinvii sul tiro in diagonale, parete eccessivamente difficile ecc, mancato utilizzo di moderno apparato radiotrasmittente o cellulare per chiamare tempestivamente i soccorsi, ecc. ecc.) L’allievo non socio contesta all’Istruttore e al CAI una responsabilità contrattuale perché ritiene di aver pagato da libero cittadino per l’assistenza di una salita in montagna e nonostante il pagamento della somma ad una persona esperta si è verificato un danno per cui pretende un risarcimento. Il CAI contesta all’Istruttore e al Direttore della Scuola una Responsabilità specifica per aver violato le regole tecniche sul nulla osta e sull’assicurazione. 7 Si apre un processo penale a carico dell’Istruttore per le accuse di omicidio e lesioni. Si costituiscono parti civili sia la famiglia del socio deceduto sia il CAI; entrambi chiedono un risarcimento danni di tipo economico. Si apre anche un processo civile dove l’allievo non socio chiede il suo risarcimento danni. I processi si svolgeranno, presumibilmente quello penale sarà più celere di quello civile, la Giustizia farà la sua strada e solo alla fine potremo sapere dopo ricostruzione dei fatti, perizie, contro perizie, testimonianze, interrogatori e deposizioni l’esito dei due procedimenti. L’unica cosa certa che qualsiasi fatto che cagioni un danno può far nascere delle responsabilità. Quindi è bene pensare PRIMA alle cose. Rispettare i regolamenti, norme tecniche e, SOPRATTUTTO il buon senso. E’ vero che ogni tipo di causa civile ha il fine di quantificare economicamente un risarcimento danni, ed è pur sempre operante l’assicurazione stipulata dal CAI centrale per far fronte ad ogni evenienza economica di questo tipo. Quindi l’Istruttore anche se condannato ad un risarcimento economico viene surrogato nel pagamento dall’Assicurazione. Rimane il rischio della facoltà di rivalsa della Società Assicuratrice sull’Istruttore nel caso di gravissime responsabilità non scusabili. Ma per la responsabilità penale non c’è assicurazione che tenga. E solo personale e si paga sulla propria pelle. Ognuno paga poi, in silenzio, la responsabilità della propria coscienza per errori evitabili ma compiuti per troppa leggerezza. E non c’è giudice più severo di se stessi. Riccardo Innocenti I.N.A. – I.S.A. – I.A.L. SCUOLA CENTRALE DI ALPINISMO 8