ALL.B_ Delibera n. 24 affido pasti CASA DI RIPOSO TAIO

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ALL.B_ Delibera n. 24 affido pasti CASA DI RIPOSO TAIO
REPUBBLICA ITALIANA
Allegato B)
PROVINCIA DI TRENTO
COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
OGGETTO:SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
CONFEZIONAMENTO PASTI DA CONSUMARE A DOMICILIO O IN SEDE.
In esecuzione alla deliberazione della Giunta della Comunità della Comunità della
Val di Non n. __ di data _____.
1 - Signora Demagri Daria nata a Cles il 10.11.1944 e residente a Taio fr. Segno
in via Sonora, 41, C.F. DMGDRA44S50C794J, che dichiara di agire in nome e
per conto della A.P.S.P. ”Anaunia” di Taio, con sede in via IV Novembre, 20 a
Taio, che legalmente rappresenta, - codice fiscale 01839930227;
2 - Zanon dott. Ivan, nato a Cles (TN) il 10.12.1970 e residente a Tuenno in
Via Salamna, 56, C.F. ZNNVNI70T10C794T, in qualità di Responsabile del
servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non, il quale
interviene nel presente atto, in conformità del piano esecutivo di gestione,
approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 13 di data
04.02.2014, in nome e per conto della Comunità della Val di Non, con sede in
Cles, Via C.A. Pilati, 17, che legalmente rappresenta, (codice fiscale
92019340220);
per la stipula della seguente convenzione per la fornitura del servizio di
confezionamento dei pasti da consegnare a domicilio o da consumare in sede a
favore delle persone in stato di bisogno.
Articolo 1 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI E DELL’ATTIVITA’ OGGETTO
DI CONVENZIONE
La Comunità della Val di Non, di seguito denominata Comunità, affida alla A.P.S.P.
“Anaunia” di Taio, di seguito denominata Convenzionato, che accetta il servizio di
preparazione e confezionamento dei pasti per la consegna a domicilio o per la
consumazione in sede nell’ambito degli interventi di assistenza domiciliare
attualmente svolti dalla Comunità stessa, secondo le modalità di gestione
attualmente vigenti presso la struttura, applicando i criteri e tutto quanto stabilito nei
successivi articoli.
Il servizio di cui trattasi riguarda la preparazione e confezionamento dei pasti per gli
utenti del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non
residenti nelle zone di Fondo, Taio e Ton, mentre il Convenzionato si impegna ad
espletarlo qualunque sia il numero degli utenti, entro il limite massimo di
100/giornalieri; al riguardo si specifica che non tutti gli utenti hanno, nell’arco della
settimana, il servizio pasti attivo 7 giorni su 7. L’entità del servizio potrà subire
modificazioni legate anche ai relativi finanziamenti della Provincia Autonoma di
Trento attinenti l’attività oggetto della presente convenzione.
Articolo 2 - NATURA DEL SERVIZIO
Il servizio di pasto a domicilio viene assicurato dal Convenzionato attraverso il
confezionamento del pasto dal lunedì alla domenica di tutto l’anno solare da
consumarsi al domicilio dell’utente o presso la sede del Convenzionato stesso; i
pasti saranno confezionati secondo menù settimanali opportunamente variati sulla
base di quanto specificato successivamente, salvo diversa prescrizione medica da
riferirsi alla dieta personalizzata dell’utente. I pasti da consegnare a domicilio
dovranno essere confezionati in appositi contenitori termici (tipo Rieber ad alta
tenuta termica o, in casi marginali, tipo malinette) di proprietà della Comunità e
dati in uso al Convenzionato.
Il menù deve essere confezionato con alimenti freschi di buona qualità, vario,
diverso ogni giorno della settimana, adeguato alla stagione, preparato in giornata o
nel giorno immediatamente precedente il loro consumo per i soli piatti che per i
tempi di preparazione non possono essere confezionati in giornata.
Il menù base deve di regola prevedere, secondo le grammature, indicativamente
sotto riportate:
− un primo piatto con le seguenti grammature minime a porzione: pasta (pesata
cruda) 80 gr oppure riso (pesato crudo) 80 gr oppure zuppa di verdure 150 gr
più pasta o riso, o gnocchi di patate (cotti) 220 gr, oppure polenta (cotta) 300 gr,
oppure ravioli/tortellini 150 gr;
− un secondo piatto (con due contorni) con le seguenti grammature minime a
porzione: carne gr 100 (al netto di eventuali ossi) oppure pesce gr 120 (minimo
una volta alla settimana) oppure formaggi magri gr 100 oppure affettati misti
minimo gr 100
−
contorni che dovranno essere costituiti da due verdure di stagione (gr. 100 se
cruda gr.200 se cotta);
− un frutto di stagione (preferibilmente scelto tra: arance, kiwi, mandarini, pesche,
banane, mele, pere) o dessert;
− pane minimo 50 grammi.
I menù dovranno essere predisposti sulla base delle indicazioni contenute nelle
linee guida predisposte dalla dietista, allegato A) alla presente convenzione, e
potranno essere sostituiti da altri piatti di tipo analogo a quelli sopra elencati,
purchè con le stesse proprietà nutrizionali.
I pasti da consegnare a domicilio dovranno essere pronti a partire dalle ore 9.45 e
fino all’ultimo ritiro (circa ore 10.30) e dovranno essere confezionati con particolare
riguardo alle esigenze di trasporto.
La predisposizione dei pasti negli appositi contenitori termici, sopra menzionati, e la
successiva operazione di pulitura degli stessi sono a carico del Convenzionato,
come la verifica che i contenitori siano completi di tutte le parti.
Il Convenzionato garantisce la risposta a tutte le richieste di pasto a domicilio che
perverranno dalla Comunità entro il numero massimo riportato all’art. 1.
I pasti potranno essere consumati dagli utenti anche in sede, nel locale a ciò adibito
e negli orari che il Convenzionato si premunirà di comunicare alla Comunità.
Articolo 3 - DURATA
La convenzione decorrerà dal 1° marzo 2014 ed avrà durata fino al 30 settembre
2016., salvo:
− disdetta da parte del Convenzionato, per giustificato motivo o giusta causa, da
inoltrarsi alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima a mezzo lettera
raccomandata A.R;
− diversa organizzazione del servizio che fosse decisa dall’Amministrazione della
Comunità,
o
qualora
dovessero
verificarsi
modificazioni
sostanziali
relativamente all’attribuzione alla Comunità stessa, da parte della Provincia
Autonoma di Trento, di competenze in materia socio-assistenziale e dei relativi
finanziamenti attinenti l’attività oggetto della presente convenzione.
La Comunità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso di
almeno sei mesi al Convenzionato, senza alcun onere nei confronti del
Convenzionato stesso.
Articolo 4 - COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO
Il Servizio politiche sociali e Abitative della Comunità provvede, attraverso la
competente struttura organizzativa per la gestione amministrativa delle funzioni
socio-assistenziali:
− ad accogliere le domande di accesso al servizio stesso, distinguendo tra pasto
trasportato al domicilio dell’utente oppure consumato presso la struttura;
− a fornire le opportune indicazioni rispetto a particolari diete da seguire su
apposite prescrizioni mediche;
− a comunicare tempestivamente, (possibilmente entro le ore 09.00 del mattino),
le eventuali variazioni riguardanti il servizio in oggetto.
Il Convenzionato si impegna:
− a fornire le prestazioni richieste, organizzando autonomamente le proprie risorse
umane e strumentali;
− a segnalare, qualora l’informazione non sia stata preventivamente inoltrata alla
Comunità, eventuali variazioni ricevute;
− a collaborare con la ditta aggiudicataria del servizio consegna a domicilio
dei pasti , per dar modo di rispettare i tempi di consegna stessi, come
previsto all’art. 2;
− a provvedere alla manutenzione dei contenitori dei pasti di proprietà della
Comunità e dati in uso gratuito al Convenzionato, salvo l’usura dipenda
da fatto non imputabile al Convenzionato stesso (in quest’ultimo caso la
manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico della Comunità);
− a mantenere contatti con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità
per le eventuali modifiche del servizio da fornire all’utente;
− a dare attuazione alle comunicazioni che la Comunità vorrà disporre per la
migliore erogazione del servizio;
− a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative agli utenti che
fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.
Articolo 5- INTRODUZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
Qualora la Comunità, per migliorare la qualità ed efficienza del servizio, introduca
sistemi informatici per il controllo e la contabilizzazione delle prestazioni rese, il
Convenzionato sarà tenuto ad adeguarvisi.
Articolo 6 - AUTORIZZAZIONE E NORMATIVA DI SETTORE
I tempi e le modalità di esecuzione del servizio sono in funzione di assicurare agli
utenti un pasto caldo ed igienicamente corretto ai sensi delle norme vigenti. Sarà
cura del Convenzionato essere in regola con le autorizzazioni richieste dalle
normative di settore, operando nel rispetto delle leggi vigenti in materia igienicosanitaria e di ogni altra direttiva emanata dalle autorità competenti in materia, con
l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di
autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle
metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la
documentazione richiesta.
Articolo 7 - PERSONALE
Il Convenzionato si impegna affinché venga osservata la normativa sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione per l’assistenza dei lavoratori,
sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata
osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento all’inquadramento
contrattuale del personale dipendente.
E’ a carico del Convenzionato quanto richiesto in ottemperanza al disposto del
D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro e seguenti modificazioni e
integrazioni e all’obbligo della formazione igienico-sanitaria degli addetti.
Il Convenzionato è impegnato all’osservanza delle norme e prescrizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria del servizio in
oggetto nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da
accordi provinciali, aziendali ed individuali, delle leggi e dei regolamenti
sull’assunzione, tutela, protezione , assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Articolo 8 - RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI
Il Convenzionato è responsabile dei servizi nei confronti della Comunità, che
devono essere svolti secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.
Il Convenzionato sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del
personale impiegato nel servizio oggetto della presente convenzione.
Esso si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai
regolamenti e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o
persone in dipendenza del servizio ad esso affidato.
Il personale impiegato nel servizio attivo o nelle eventuali sostituzioni dovrà essere
opportunamente coperto da assicurazione, sollevando la Comunità da ogni e
qualsiasi responsabilità in merito.
Il Convenzionato dovrà essere in regola con le assicurazioni (tra cui R.C.T.) e i
massimali previsti.
Articolo 9 - ATTIVITA’ DI VERIFICA, VIGILANZA E CONTROLLO
La Comunità esercita la vigilanza sull’andamento dei servizi affidati, anche
attraverso controlli senza preavviso, per accertare sia le modalità di esecuzione del
servizio, che la rispondenza dello stesso agli obiettivi di qualità dell’attività
convenzionata. Gli orari specifici, come le modalità degli interventi ed eventuali
variazioni dovranno essere preventivamente concordati tra il responsabile
incaricato dal Convenzionato e il responsabile del Servizio politiche sociali e
abitative della Comunità.
Qualora i servizi non vengano eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla
presente convenzione, è riservata alla Comunità la facoltà di recedere dalla stessa,
anche prima della naturale scadenza.
Il Convenzionato si impegna:
a) a fornire alla Comunità qualsiasi informazione relativa all’attività in oggetto;
b) ad accettare visite e sopralluoghi di funzionari della Comunità.
Articolo 10 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI
Il compenso dovuto dalla Comunità al Convenzionato per l’adempimento di quanto
previsto dalla presente convenzione è fissato con riferimento al seguente
corrispettivo unitario:
–
€ 6,90, (sei/90) da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto nei modi di
legge, per ogni pasto confezionato e consumato a domicilio o in sede.
Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere a carico del Convenzionato. Le parti
concordano inoltre che il prezzo pattuito non è soggetto ad eventuali aggiornamenti
o
revisioni
periodiche,
deliberati
dal
Consiglio
di
Amministrazione
del
Convenzionato, ed è valido per tutta la durata del presente atto.
Articolo 11 - PAGAMENTO
Il Convenzionato emetterà nei confronti della Comunità fatture mensili con allegato
rendiconto delle prestazioni erogate. La Comunità provvederà alla loro liquidazione
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Articolo 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Gli inadempimenti alla presente convenzione sono contestati da ciascuna parte con
fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi, pena la sospensione
della convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata
rimozione dell'inadempimento stesso.
La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:
1)
qualora il servizio non venga eseguito in conformità a quanto stabilito dalla
presente convenzione;
2)
gravi irregolarità riscontrate nell'attuazione della presente convenzione o
significative variazioni delle finalità stabilite dal contratto;
3)
gravi inadempienze di natura organizzativa od igienico-sanitaria riscontrate
dall'organo competente anche su eventuale richiesta della Comunità;
4)
il
mancato
adempimento
delle
obbligazioni,
derivanti
dalla
presente
convenzione;
5)
l’accertata non economicità e funzionalità del servizio oggetto della presente
convenzione.
Eventuali mancanze o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione
delle prestazioni contenute nella presente convenzione, potranno essere oggetto di
penale, ciascuna fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
L’applicazione delle singole sanzioni sarà preceduta da regolare contestazione di
inadempienza verso la quale il Convenzionato avrà facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni. Rimane in ogni caso riservato alla Comunità il diritto di pretendere
il risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Il Convenzionato garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che
fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.
Con la sottoscrizione della presente convenzione la A.P.S.P. “Anaunia” assume, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), l’incarico di responsabile del trattamento
dei dati, limitatamente ai dati necessari all’espletamento dell’incarico affidato.
Nell’espletamento del suddetto incarico il soggetto Convenzionato è tenuto ad
attenersi alle istruzioni allegate al presente contratto quali sue parti integranti e
sostanziali.
Articolo 14 - NORME DI SETTORE AMBIENTALE
Tenuto conto che la Comunità della Val di Non ha ottenuto la registrazione EMAS
(European Community’s Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento CE
25.11.2009 n. 1221/2009) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione
IT – 001019), la A.P.S.P.” Anaunia” si impegna ad una gestione del servizio di
confezionamento pasti da consumarsi a domicilio degli utenti o presso la propria
sede e dei relativi acquisti improntata al rispetto dell’ambiente, secondo le
indicazioni contenute nella procedura operativa per la gestione degli acquisti verdi
(P.O. 16) del Sistema di Gestione Ambientale del Comunità della Val di Non, parti
integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegate.
Sarà cura del Convenzionato sottoscrivere, qualora sia possibile, accordi con la
grande distribuzione per il recupero dei prodotti di “pronto consumo”.
Articolo 15 - SPESE
Le spese di registrazione in caso d’uso e di bollo e le altre conseguenti alla
presente convenzione competono alla A.P.S.P. “Anaunia” di Taio.
Articolo 16 - DOMICILIO
Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio c/o la Comunità della Val di Non.
Articolo 17 - RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in
materia e alle disposizioni del codice civile.
Il Convenzionato è comunque tenuto ad inserire nei contratti stipulati con i propri
creditori una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13.08.2010 n. 136, come
modificata dal D.L.12.11.2010 n. 187, convertito con L. 17.12.2010, n. 217 e ss.
mm. ed integrazioni.
Articolo 18 - MODIFICHE
Tutte le modifiche ad una o più clausole della presente convenzione dovranno
essere oggetto di accordo scritto e controfirmato dalle parti.
Potrà essere oggetto di accordo separato con il Convenzionato l’eventuale
adozione sperimentale di sistemi di rilevazione delle informazioni inerenti il servizio
di confezionamento pasti mediante rilevazione informatica.
Articolo 19 - NORME
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2°, e articolo 1 lett. B) de lla Tariffa parte II del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.
Le parti in conclusione leggono, approvano e qui sottoscrivono per accettazione.
Articolo 20 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale. Si conviene che la
data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all’interno del sistema di gestione
documentale della Comunità della Val di Non.
Per la Comunità:
Per il Convenzionato:
Il Responsabile del servizio
Il Presidente
politiche sociali e abitative
del Consiglio di Amministrazione
- dott. Ivan Zanon -
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