ALL.B_ Delibera n. 24 affido pasti CASA DI RIPOSO TAIO
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ALL.B_ Delibera n. 24 affido pasti CASA DI RIPOSO TAIO
REPUBBLICA ITALIANA Allegato B) PROVINCIA DI TRENTO COMUNITA’ DELLA VAL DI NON OGGETTO:SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO PASTI DA CONSUMARE A DOMICILIO O IN SEDE. In esecuzione alla deliberazione della Giunta della Comunità della Comunità della Val di Non n. __ di data _____. 1 - Signora Demagri Daria nata a Cles il 10.11.1944 e residente a Taio fr. Segno in via Sonora, 41, C.F. DMGDRA44S50C794J, che dichiara di agire in nome e per conto della A.P.S.P. ”Anaunia” di Taio, con sede in via IV Novembre, 20 a Taio, che legalmente rappresenta, - codice fiscale 01839930227; 2 - Zanon dott. Ivan, nato a Cles (TN) il 10.12.1970 e residente a Tuenno in Via Salamna, 56, C.F. ZNNVNI70T10C794T, in qualità di Responsabile del servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non, il quale interviene nel presente atto, in conformità del piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 13 di data 04.02.2014, in nome e per conto della Comunità della Val di Non, con sede in Cles, Via C.A. Pilati, 17, che legalmente rappresenta, (codice fiscale 92019340220); per la stipula della seguente convenzione per la fornitura del servizio di confezionamento dei pasti da consegnare a domicilio o da consumare in sede a favore delle persone in stato di bisogno. Articolo 1 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI E DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DI CONVENZIONE La Comunità della Val di Non, di seguito denominata Comunità, affida alla A.P.S.P. “Anaunia” di Taio, di seguito denominata Convenzionato, che accetta il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti per la consegna a domicilio o per la consumazione in sede nell’ambito degli interventi di assistenza domiciliare attualmente svolti dalla Comunità stessa, secondo le modalità di gestione attualmente vigenti presso la struttura, applicando i criteri e tutto quanto stabilito nei successivi articoli. Il servizio di cui trattasi riguarda la preparazione e confezionamento dei pasti per gli utenti del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non residenti nelle zone di Fondo, Taio e Ton, mentre il Convenzionato si impegna ad espletarlo qualunque sia il numero degli utenti, entro il limite massimo di 100/giornalieri; al riguardo si specifica che non tutti gli utenti hanno, nell’arco della settimana, il servizio pasti attivo 7 giorni su 7. L’entità del servizio potrà subire modificazioni legate anche ai relativi finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento attinenti l’attività oggetto della presente convenzione. Articolo 2 - NATURA DEL SERVIZIO Il servizio di pasto a domicilio viene assicurato dal Convenzionato attraverso il confezionamento del pasto dal lunedì alla domenica di tutto l’anno solare da consumarsi al domicilio dell’utente o presso la sede del Convenzionato stesso; i pasti saranno confezionati secondo menù settimanali opportunamente variati sulla base di quanto specificato successivamente, salvo diversa prescrizione medica da riferirsi alla dieta personalizzata dell’utente. I pasti da consegnare a domicilio dovranno essere confezionati in appositi contenitori termici (tipo Rieber ad alta tenuta termica o, in casi marginali, tipo malinette) di proprietà della Comunità e dati in uso al Convenzionato. Il menù deve essere confezionato con alimenti freschi di buona qualità, vario, diverso ogni giorno della settimana, adeguato alla stagione, preparato in giornata o nel giorno immediatamente precedente il loro consumo per i soli piatti che per i tempi di preparazione non possono essere confezionati in giornata. Il menù base deve di regola prevedere, secondo le grammature, indicativamente sotto riportate: − un primo piatto con le seguenti grammature minime a porzione: pasta (pesata cruda) 80 gr oppure riso (pesato crudo) 80 gr oppure zuppa di verdure 150 gr più pasta o riso, o gnocchi di patate (cotti) 220 gr, oppure polenta (cotta) 300 gr, oppure ravioli/tortellini 150 gr; − un secondo piatto (con due contorni) con le seguenti grammature minime a porzione: carne gr 100 (al netto di eventuali ossi) oppure pesce gr 120 (minimo una volta alla settimana) oppure formaggi magri gr 100 oppure affettati misti minimo gr 100 − contorni che dovranno essere costituiti da due verdure di stagione (gr. 100 se cruda gr.200 se cotta); − un frutto di stagione (preferibilmente scelto tra: arance, kiwi, mandarini, pesche, banane, mele, pere) o dessert; − pane minimo 50 grammi. I menù dovranno essere predisposti sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalla dietista, allegato A) alla presente convenzione, e potranno essere sostituiti da altri piatti di tipo analogo a quelli sopra elencati, purchè con le stesse proprietà nutrizionali. I pasti da consegnare a domicilio dovranno essere pronti a partire dalle ore 9.45 e fino all’ultimo ritiro (circa ore 10.30) e dovranno essere confezionati con particolare riguardo alle esigenze di trasporto. La predisposizione dei pasti negli appositi contenitori termici, sopra menzionati, e la successiva operazione di pulitura degli stessi sono a carico del Convenzionato, come la verifica che i contenitori siano completi di tutte le parti. Il Convenzionato garantisce la risposta a tutte le richieste di pasto a domicilio che perverranno dalla Comunità entro il numero massimo riportato all’art. 1. I pasti potranno essere consumati dagli utenti anche in sede, nel locale a ciò adibito e negli orari che il Convenzionato si premunirà di comunicare alla Comunità. Articolo 3 - DURATA La convenzione decorrerà dal 1° marzo 2014 ed avrà durata fino al 30 settembre 2016., salvo: − disdetta da parte del Convenzionato, per giustificato motivo o giusta causa, da inoltrarsi alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima a mezzo lettera raccomandata A.R; − diversa organizzazione del servizio che fosse decisa dall’Amministrazione della Comunità, o qualora dovessero verificarsi modificazioni sostanziali relativamente all’attribuzione alla Comunità stessa, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di competenze in materia socio-assistenziale e dei relativi finanziamenti attinenti l’attività oggetto della presente convenzione. La Comunità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso di almeno sei mesi al Convenzionato, senza alcun onere nei confronti del Convenzionato stesso. Articolo 4 - COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO Il Servizio politiche sociali e Abitative della Comunità provvede, attraverso la competente struttura organizzativa per la gestione amministrativa delle funzioni socio-assistenziali: − ad accogliere le domande di accesso al servizio stesso, distinguendo tra pasto trasportato al domicilio dell’utente oppure consumato presso la struttura; − a fornire le opportune indicazioni rispetto a particolari diete da seguire su apposite prescrizioni mediche; − a comunicare tempestivamente, (possibilmente entro le ore 09.00 del mattino), le eventuali variazioni riguardanti il servizio in oggetto. Il Convenzionato si impegna: − a fornire le prestazioni richieste, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali; − a segnalare, qualora l’informazione non sia stata preventivamente inoltrata alla Comunità, eventuali variazioni ricevute; − a collaborare con la ditta aggiudicataria del servizio consegna a domicilio dei pasti , per dar modo di rispettare i tempi di consegna stessi, come previsto all’art. 2; − a provvedere alla manutenzione dei contenitori dei pasti di proprietà della Comunità e dati in uso gratuito al Convenzionato, salvo l’usura dipenda da fatto non imputabile al Convenzionato stesso (in quest’ultimo caso la manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico della Comunità); − a mantenere contatti con il Servizio politiche sociali e abitative della Comunità per le eventuali modifiche del servizio da fornire all’utente; − a dare attuazione alle comunicazioni che la Comunità vorrà disporre per la migliore erogazione del servizio; − a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione. Articolo 5- INTRODUZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE Qualora la Comunità, per migliorare la qualità ed efficienza del servizio, introduca sistemi informatici per il controllo e la contabilizzazione delle prestazioni rese, il Convenzionato sarà tenuto ad adeguarvisi. Articolo 6 - AUTORIZZAZIONE E NORMATIVA DI SETTORE I tempi e le modalità di esecuzione del servizio sono in funzione di assicurare agli utenti un pasto caldo ed igienicamente corretto ai sensi delle norme vigenti. Sarà cura del Convenzionato essere in regola con le autorizzazioni richieste dalle normative di settore, operando nel rispetto delle leggi vigenti in materia igienicosanitaria e di ogni altra direttiva emanata dalle autorità competenti in materia, con l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta. Articolo 7 - PERSONALE Il Convenzionato si impegna affinché venga osservata la normativa sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione per l’assistenza dei lavoratori, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento all’inquadramento contrattuale del personale dipendente. E’ a carico del Convenzionato quanto richiesto in ottemperanza al disposto del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro e seguenti modificazioni e integrazioni e all’obbligo della formazione igienico-sanitaria degli addetti. Il Convenzionato è impegnato all’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria del servizio in oggetto nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali, delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione , assicurazione e assistenza dei lavoratori. Articolo 8 - RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI Il Convenzionato è responsabile dei servizi nei confronti della Comunità, che devono essere svolti secondo le modalità di cui ai precedenti articoli. Il Convenzionato sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nel servizio oggetto della presente convenzione. Esso si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio ad esso affidato. Il personale impiegato nel servizio attivo o nelle eventuali sostituzioni dovrà essere opportunamente coperto da assicurazione, sollevando la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Il Convenzionato dovrà essere in regola con le assicurazioni (tra cui R.C.T.) e i massimali previsti. Articolo 9 - ATTIVITA’ DI VERIFICA, VIGILANZA E CONTROLLO La Comunità esercita la vigilanza sull’andamento dei servizi affidati, anche attraverso controlli senza preavviso, per accertare sia le modalità di esecuzione del servizio, che la rispondenza dello stesso agli obiettivi di qualità dell’attività convenzionata. Gli orari specifici, come le modalità degli interventi ed eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordati tra il responsabile incaricato dal Convenzionato e il responsabile del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità. Qualora i servizi non vengano eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione, è riservata alla Comunità la facoltà di recedere dalla stessa, anche prima della naturale scadenza. Il Convenzionato si impegna: a) a fornire alla Comunità qualsiasi informazione relativa all’attività in oggetto; b) ad accettare visite e sopralluoghi di funzionari della Comunità. Articolo 10 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI Il compenso dovuto dalla Comunità al Convenzionato per l’adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione è fissato con riferimento al seguente corrispettivo unitario: – € 6,90, (sei/90) da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto nei modi di legge, per ogni pasto confezionato e consumato a domicilio o in sede. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere a carico del Convenzionato. Le parti concordano inoltre che il prezzo pattuito non è soggetto ad eventuali aggiornamenti o revisioni periodiche, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Convenzionato, ed è valido per tutta la durata del presente atto. Articolo 11 - PAGAMENTO Il Convenzionato emetterà nei confronti della Comunità fatture mensili con allegato rendiconto delle prestazioni erogate. La Comunità provvederà alla loro liquidazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Articolo 12 - INADEMPIMENTI E PENALI Gli inadempimenti alla presente convenzione sono contestati da ciascuna parte con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempimento stesso. La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi: 1) qualora il servizio non venga eseguito in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione; 2) gravi irregolarità riscontrate nell'attuazione della presente convenzione o significative variazioni delle finalità stabilite dal contratto; 3) gravi inadempienze di natura organizzativa od igienico-sanitaria riscontrate dall'organo competente anche su eventuale richiesta della Comunità; 4) il mancato adempimento delle obbligazioni, derivanti dalla presente convenzione; 5) l’accertata non economicità e funzionalità del servizio oggetto della presente convenzione. Eventuali mancanze o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contenute nella presente convenzione, potranno essere oggetto di penale, ciascuna fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). L’applicazione delle singole sanzioni sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza verso la quale il Convenzionato avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. Rimane in ogni caso riservato alla Comunità il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. Articolo 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI Il Convenzionato garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione. Con la sottoscrizione della presente convenzione la A.P.S.P. “Anaunia” assume, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all’espletamento dell’incarico affidato. Nell’espletamento del suddetto incarico il soggetto Convenzionato è tenuto ad attenersi alle istruzioni allegate al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali. Articolo 14 - NORME DI SETTORE AMBIENTALE Tenuto conto che la Comunità della Val di Non ha ottenuto la registrazione EMAS (European Community’s Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento CE 25.11.2009 n. 1221/2009) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione IT – 001019), la A.P.S.P.” Anaunia” si impegna ad una gestione del servizio di confezionamento pasti da consumarsi a domicilio degli utenti o presso la propria sede e dei relativi acquisti improntata al rispetto dell’ambiente, secondo le indicazioni contenute nella procedura operativa per la gestione degli acquisti verdi (P.O. 16) del Sistema di Gestione Ambientale del Comunità della Val di Non, parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegate. Sarà cura del Convenzionato sottoscrivere, qualora sia possibile, accordi con la grande distribuzione per il recupero dei prodotti di “pronto consumo”. Articolo 15 - SPESE Le spese di registrazione in caso d’uso e di bollo e le altre conseguenti alla presente convenzione competono alla A.P.S.P. “Anaunia” di Taio. Articolo 16 - DOMICILIO Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio c/o la Comunità della Val di Non. Articolo 17 - RINVIO Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni del codice civile. Il Convenzionato è comunque tenuto ad inserire nei contratti stipulati con i propri creditori una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata dal D.L.12.11.2010 n. 187, convertito con L. 17.12.2010, n. 217 e ss. mm. ed integrazioni. Articolo 18 - MODIFICHE Tutte le modifiche ad una o più clausole della presente convenzione dovranno essere oggetto di accordo scritto e controfirmato dalle parti. Potrà essere oggetto di accordo separato con il Convenzionato l’eventuale adozione sperimentale di sistemi di rilevazione delle informazioni inerenti il servizio di confezionamento pasti mediante rilevazione informatica. Articolo 19 - NORME La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2°, e articolo 1 lett. B) de lla Tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le parti in conclusione leggono, approvano e qui sottoscrivono per accettazione. Articolo 20 – DISPOSIZIONI FINALI La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all’interno del sistema di gestione documentale della Comunità della Val di Non. Per la Comunità: Per il Convenzionato: Il Responsabile del servizio Il Presidente politiche sociali e abitative del Consiglio di Amministrazione - dott. Ivan Zanon - ____________________________