LEZIONE 23 LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI 1. Legislazione Il
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LEZIONE 23 LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI 1. Legislazione Il
LEZIONE 23 LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI (versione provvisoria) 1. Legislazione.- 2. La separazione dei coniugi manente vinculo.- 3. La separazione perpetua.- 4. La separazione temporanea.- 5. Il Ristabilimento della coabitazione.- 6. Sostentamento ed educazione dei figli.- 7. Il processo nelle cause di separazione dei coniugi.- 8. Bibliografia. 1. Legislazione Il Codice dedica un Capitolo alla “Separazione dei coniugi”, nel quale tratta sia della separazione con scioglimento del vincolo (Art. 1, cann. 1141-1150) che della separazione “manente vinculo” (Art. 2, cann. 1151-1155). In questa lezione ci occuperemo di quest’ultima. can. 1151: «I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima». can. 1152 (863 CCEO): «§ 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all’adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio. § 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell’adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l’altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l’autorità ecclesiastica o civile. § 3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione». can. 1153 (≠ 864 CCEO): «§ 1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all’altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell’Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell’attesa. § 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall’autorità ecclesiastica». can. 1154 (865 CCEO): «Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli». can. 1155 (866 CCEO): «Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l’altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione» 2. La separazione dei coniugi La separazione coniugale (versione provvisoria) 2 A norma del can. 1151, i coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale1. Quali sono i motivi di quest’obbligo? La stessa natura del patto coniugale, i cui fini sono il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione dei figli. Come sarebbe questo possibile senza la convivenza coniugale? Perciò, lo stesso diritto naturale, e di conseguenza il CIC, esigono la convivenza coniugale. Ma ci sono dei casi in cui questa non è possibile, oppure la convivenza può essere addirittura lesiva per il bene del coniuge o dei figli. E quanto stabilisce il legislatore nello stesso canone: eccetto che ne siano scusati da causa legittima. La presenza di una causa legittima – riferita al comportamento imputabile a uno dei coniugi a danno dell’altro – permette distinguere l’istituto della separazione dalla mera interruzione di fatto della convivenza. E in ogni caso, la separazione canonica permette la cessazione della convivenza, ma con l’obiettivo di recuperare la convivenza, una volta rimossa la difficoltà che l’ha provocata. Hervada segnala come principi informatori della vita matrimoniali – ossia direttrici generali del comportamento dei coniugi – i seguenti: a) i coniugi devono custodire la fedeltà reciproca; b) si deve tendere al mutuo perfezionamento materiale o corporale; c) si deve tendere al mutuo perfezionamento spirituale; d) i coniugi devono vivere insieme; e) si deve tendere al bene materiale e spirituali dei figli avuti. Di conseguenza, sono cause legittime di separazione quelle che ledono uno di questi principi, e cioè, sostanzialmente queste: adulterio; grave danno corporale del coniuge o dei figli; grave danno spirituale del coniuge o dei figli; abbandono fraudolento. Ci sono diversi criteri di distinzione della separazione dei coniugi: a) Perfetta e imperfetta: perfetta è la separazione con scioglimento del vincolo, che si dà soltanto nei casi previsti dalla legge e sempre in matrimoni che non siano rati e consumati: dispensa del matrimonio rato e non consumato, privilegio paolino, c.d. privilegio petrino, e in generale lo scioglimento in favore della fede. La separazione imperfetta è la separazione con permanenza del vincolo, di cui ci occupiamo in questa Lezione. b) Totale o parziale: a seconda delle dimensioni della vita coniugali nelle quali si dia la separazione. Questa distinzione risponde alla classica distinzione, nella vita matrimoniale, tra la comunione di tetto, di mensa e di letto. Oggi il Legislatore non fa queste precisazioni. In diritto civile è prevista la separazione dei beni economici, ma ciò non riguarda la questione che ora analizziamo. c) Perpetua o temporanea: a seconda che esista o meno un diritto alla separazione perpetua senza l’obbligo di ristabilire la vita in comune. La separazione perpetua soltanto si dà in caso di adulterio dell’altro coniuge. La separazione a cui si fa riferimento in questi canoni è la separazione imperfetta, sia perpetua sia temporanea. Nel CIC 83, l’espressione communio vitae coniugalis viene sostituita da quella di convictus, per evitare confusioni con il vincolo coniugale, che viene definito dal Concilio Vaticano II come communitas vitae et amoris. Poi, quando studieremo la separazione perpetua e quella temporanea, ci riferiremo alle cause legittime che possono giustificarle. Un problema concreto è quale sia l’autorità competente per conoscere della separazione coniugale, a seconda anche dei rapporti esistenti tra la Chiesa e lo Stato. Il c. 1692 CIC prevede che: 1 È un dovere non solo morale, ma giuridico: cfr. Communicationes 5 (1973) 86. La separazione coniugale (versione provvisoria) 3 a) nei paesi la cui legislazione permette di prevedere che la sentenza in materia non sarà contraria al diritto divino, gli sposi possono chiedere al Vescovo la licenza per rivolgersi al foro civile; b) nei paesi dove la decisione ecclesiastica di separazione non produrrebbe effetti davanti allo Stato, gli sposi potranno anche chiedere la licenza per rivolgersi al foro civile; c) se gli sposi, anziché chiedere la licenza di rivolgersi al foro civile, si rivolgono al giudice ecclesiastico, qualora fosse patente che la causa toccherà anche gli effetti puramente civili del matrimonio, lo stesso giudice ecclesiastico può intervenire affinché la causa sia trattata in foro civile sin dall’inizio. 3. La separazione perpetua Viene regolata dal canone 1152. L’adulterio è l’unica causa di separazione perpetua dei coniugi, e da diritto a chiedere tale separazione. Siccome l’atto coniugale è la specifica modalità con cui gli sposi si esprimono come “una sola carne”, l’adulterio comporta un attentato diretto contro il coniux innocens, perché equivale a disconoscerlo come coniuge (Hervada) In ogni caso, il c. 1152 esorta il coniuge innocente a perdonare il coniuge che ha commesso l’adulterio. Si ha il diritto di sciogliere per sempre la convivenza coniugale sempre che vi siano questo requisiti: a) Deve essere adulterio propriamente detto, che comporta il rapporto carnale con una persona diversa dal proprio coniuge. Si discute se le relazioni sessuali contro natura —ad esempio, rapporti omosessuali o il bestialismo— siano paragonabili all’adulterio. In linea di massima la dottrina propende per assimilare tali rapporti all’adulterio. b) Deve essere un adulterio formale, cioè, non soltanto materiale. Questo significa che l’atto deve essere libero, e non a causa dell’ignoranza, dell’inganno o della violenza. c) Deve essere consumato, secondo gli stessi criteri della consumazione del matrimonio. In caso di atto sessuale si presume sempre l’effusione del seme. d) Deve essere certo, con una certezza morale. Basta per la certezza la cosiddetta presunzione violenta. Il Legislatore prevede che si perde il diritto alla separazione perpetua: a) Se la parte innocente abbia condonato espressamente o tacitamente l’adulterio (perdono raccomandato vivamente dal Legislatore), il che può avvenire in vari modi: -condono espresso: il coniuge innocente dichiara esplicitamente che perdona all’adultero. -condono tacito: dopo aver saputo con certezza dell’adulterio, il coniuge innocente si è spontaneamente intrattenuto con l’altro coniuge con affetto maritale. -condono presunto: se – una volta conosciuto l’adulterio – conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l’autorità civile o ecclesiastica. b) Se la parte innocente ha acconsentito all’adulterio. c) Se la parte innocente abbia dato causa all’adulterio. d) Se anche l’altro coniuge ha anche commesso adulterio. Nel §3 del canone si prevede la possibilità della separazione di propria iniziativa in questi casi. Se così è stato, il coniuge deve deferire entro i sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica, proprio perché si tratta di una materia che interessa il bene La separazione coniugale (versione provvisoria) 4 pubblico. L’autorità provvederà a verificare le circostanze del caso, in particolare l’eventuale condono che toglie la legittimazione alla separazione. Se nel paese le cause sono competenza della autorità civile, la causa si dovrà presentare davanti all’autorità civile. È il caso dell’Italia (cfr. CEI, Decreto Generale sul matrimonio canonico, 54-55). 4. La separazione temporanea È regolata dal canone 1153 (864 CCEO). È fondamentale segnalare che non esiste la separazione per mutuo consenso: affinché la separazione sia legittima, deve esserci una causa che la giustifichi – un comportamento nocivo imputabile a uno dei coniugi –, in quanto è in pericolo il bene dei coniugi o dei figli. a) Cause dalla separazione temporanea (diversamente dal CIC 17, il Legislatore non esemplifica le cause legittimanti2): -se uno dei coniuge compromette gravemente il bene spirituale dell’altro o della prole. Ad esempio, se tiene una condotta delittuosa o ignominiosa, se costituisce un grave pericolo per l’onorabilità dell’altro, se è causa di gravi peccati, se vuole che la comparte lo aiuti nel compiere dei delitti, se vuole corrompere i figli o è causa di un cattivo e gravemente dannoso esempio; -se compromette gravemente il bene corporale dell’altro o della prole. Ad esempio, se usa la violenza, se reca un grave danno ai beni temporali, se è colpito da una malattia gravemente contagiosa. Ci sono dei casi difficili: malato di lebbra, AIDS o sifilide, pazzo pericoloso; -se rende troppo dura la vita comune. Ad esempio, se è causa di risse, odio, avversione. -Nel diritto orientale (can. 864 § 1 CCEO) sono state indicate come cause di separazione temporanea che si renda la vita comune troppo pericolosa o troppo dura al coniuge o ai figli. Poi, nel § 2 dello stesso canone si afferma: «Le altre cause possono essere stabilite dal diritto particolare della Chiesa sui iuris, secondo i costumi dei popoli i le circostanze dei luoghi». È discusso in dottrina se la causa legittimante della separazione debba riscontrarsi in un atteggiamento colposo di uno dei coniugi: il caso accennato di una grave malattia che rende difficile o pericolosa la convivenza ma che richiede una dedizione e una cura riscontrabile nel “mutuum adiutorium”. In questi casi bisogna però distinguere tra la separazione che sospende i diritti e doveri coniugali ed il fatto che i coniugi non vivano insieme. Di fronte a un grave pericolo senza colpa può sospendersi il dovere di convivenza di fatto, e anzi a volte può essere un dovere proprio non convivere (per una malattia fortemente contagiosa, una forma di demenza aggressiva, ecc.), ma non vengono meno – anzi sono ancora più pressante – gli altri diritti e doveri coniugali e al dovere “alla comunità di vita, intesa come comunione e partecipazione di beni, ma anzi rappresentano casi in cui il fine del mutuo aiuto deve manifestarsi in tutta la sua estensione e profondità” (Hervada). 2 Can. 1131 § 1 CIC 17: “Si alter coniux sectæ acatholicæ nomen dederit; si prolem acatholice educaverit; si vitam criminosam et ignominiosam ducat; si grave seu animæ seu corporis periculum alteri facessat; si sævitiis vitam communem nimis difficilem reddat, hæc aliaque id genus, sunt pro altero coniuge totidem legitimæ causæ discedendi, auctoritate Ordinarii loci, et etiam propria auctoritate, si de eis certo constet, et periculum sit in mora”. La separazione coniugale (versione provvisoria) 5 D’altra parte, la possibilità di separarsi se la convivenza risulta “nimis dura” ha una valenza non solo oggettiva ma fa rientrare anche una gravità o durezza della convivenza soggettiva3. In tutti questi casi, si deve sempre ristabilire la convivenza quando cessi la causa che ne ha dato origine. Non sono mai cause di separazione perpetua. Ma l’autorità ecclesiastica potrebbe stabilire in un modo diverso (can. 1153 §2): se il vescovo diede un decreto di separazione a tempo indeterminato, la stessa autorità dovrà emanare un altro decreto in cui si stabiliscano i termini della ripresa della convivenza. Spetta infatti all’ordinario del luogo decretare la separazione dei coniugi (can. 1692); se però “vi è pericolo nell’attesa” il coniuge può anche separarsi per decisione propria (can. 1153 § 1), deferendo poi al proprio Ordinario. 5. Ristabilimento della coabitazione (can. 1155) Per sua natura, la separazione temporanea, comporta l’obbligo di ristabilire la vita in comune quando abbia cessato la causa che diede origine alla separazione. Nei casi di separazione perpetua invece, il Legislatore consiglia e loda che il coniuge innocente ammetta di nuovo l’altro coniuge alla vita coniugale, nel qual caso si rinuncia al diritto alla separazione. In alcuni casi, la parte innocente potrebbe essere addirittura obbligata, per motivi di carità, al ristabilimento della vita coniugale. Ad esempio, se la parte colpevole si sia veramente emendata e abbia chiesto di essere perdonata e di rientrare nella vita comune, per evitare lo scandalo o per evitare l’incontinenza. D’altra parte, se l’innocente richiama il colpevole alla vita coniugale, costui è tenuto a farlo. Se la separazione fu legittimata con provvedimento dell’autorità (giudiziale o amministrativo: cfr. infra), al perdono dell’innocente deve seguire l’ulteriore provvedimento dell’autorità che sancisce la legittima riabilitazione alla vita coniugale. Se la parte innocente, avvenuta la separazione, commette adulterio, non perde il diritto acquisito alla separazione. (Invece se lo commette prima della separazione, ricordiamo che perde tale diritto.) 6. Il sostentamento e l’educazione dei figli A norma del canone 1154, compiuta la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento dei figli. Il canone non specifica di più. Dice soltanto che si deve provvedere al sostentamento e all’educazione. Tale obbligo – che rimane anche se i coniugi sono separati –, riferito all’educazione della prole, è sancito dal can. 1136: “I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa”. Cfr. S. GHERRO, Diritto canonico (nozioni e riflessioni), II, Diritto matrimoniale, Padova 2004, 332-334. Questo autore riporta la massima giurisprudenziale che ammette la separazione in caso di “obiectiva intolerabilitas conviventiae”, anche se le difficoltà derivano “ex gravi animo rum dissociazione”, ma “tamquam separationis causa invocari nequit mera difficultas ab indolum diversitatem ac incompatibilitatem” (sent. c. Jarawan del 15 maggio 1989, in Il Diritto Ecclesiastico 109/II (1989), 10). 3 La separazione coniugale (versione provvisoria) 6 Il can. 1154 non aggiunge altro perché di solito le legislazioni civili stabiliscono le norme particolari da applicare al singolo caso4. L’autorità ecclesiastica dovrà badare al rispetto della dignità della persona, alla giustizia nella situazione particolare, all’effettiva cura delle necessità materiali e spirituali dei figli. Il modo di regolare ogni situazione dipenderà dalle leggi del singolo paese. Benché il CIC non ne dica niente, si intende che nel caso si dovrà tener conto anche del giusto sostentamento dell’altro coniuge, se a causa della separazione potesse restare in situazione difficile. Per quanto riguarda l’educazione cattolica, sono da tener conto le esortazioni del Concilio Vaticano II riguardanti l’obbligo dei genitori, che sono applicabili anche nei casi di separazione. Tra queste, possiamo ricordare: Gaudium et Spes, 48: «Quanto agli sposi, insigniti della dignità e responsabilità di padre e madre, adempiranno diligentemente il dovere dell’educazione, soprattutto religiosa che spetta prima di ogni altro a loro». Apostolicam Actuositatem, 11: «I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede reciprocamente nei confronti dei figli e tutti gli altri familiari. Sono essi i primi araldi della fede ed educatori dei loro figli; li formano alla vita cristiana a apostolica con la parola e con l’esempio, li aiutano con prudenza nella scelta della loro vocazione e favoriscono, con ogni diligenza, la sacra vocazione eventualmente in essi scoperta». La separazione legittima sospende il dovere di convivenza coniugale (can. 1152) nonché gli altri obblighi derivati, tranne certamente quello di mantenere la fedeltà e, come sancisce il can. 1154, l’educazione dei figli. La separazione inoltre permette di avere un proprio domicilio o quasi domicilio (can. 104), anche se tali domicili o quasi domicili individuali non escludono l’esistenza di un domicilio comune che rimarrebbe solo formale fintanto dura la separazione5. 7. Il processo nelle cause di separazione dei coniugi Viene regolato nei canoni 1692-1696. Anche se il Legislatore riafferma la competenza della Chiesa su queste cause (cfr. can. 1671), di fatto la materia v iene lasciata alle autorità civili. Il can. 1692 sancisce (§ 1) che la separazione “può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice”. Il § 2 però aggiunge che “Dove la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o si preveda una sentenza civile non contraria al diritto divino, il Vescovo della diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le peculiari circostanze, potrà concedere licenza di ricorrere al tribunale civile”. Oltre questa possibilità di deferimento – con decreto del vescovo che di fatto molto raramente si chiede – il § 3 dello stesso can. 1692 prevede una sorta di deferimento “d’ufficio”: “Se la causa verte anche sugli effetti puramente civili del matrimonio, il giudice faccia in modo che, osservato il disposto del §2, la causa fin dal suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile”. Quando si segue la via ecclesiastica, la separazione può essere risolta: in via amministrativa, per decreto del Vescovo diocesano, oppure in via giudiziaria, con sentenza del giudice ecclesiastico (c. 1692 § 1). In questo caso, a meno che una delle parti (compreso il promotore di giustizia) chieda il processo contenzioso ordinario, si seguirà il processo contenzioso orale. 4 In fase di redazione del CIC venne proposto di gravare il coniuge colpevole dal dovere di sostentamento. La proposta non venne accolta proprio gli effetti civili sono di competenza dell’autorità civile: cfr. Communicationes 10 (1978) 121 e Communicationes 15 (1983) 241. 5 Per quanto riguarda il domicilio dei figli minorenni, cfr. can. 105: “§1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui potestà è soggetto. Uscito dall'infanzia può acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio. §2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore età è stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore”. La separazione coniugale (versione provvisoria) 7 In Italia c’è un’istruzione della Congregazione per la disciplina dei sacramenti del 1º luglio 1929 che prevede che le sentenze di separazione dei coniugi emesse dall’autorità civile, purché non siano contrarie al diritto naturale o alle leggi ecclesiastiche, hanno valore nel foro canonico. 8. Bibliografia A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, Madrid 1994, 259-274. F. BERSINI, Il Diritto Canonico Matrimoniale, Torino 1994. J. CARRERAS, commento ai cann. 1692-1696, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV/2, Pamplona 1996. C. DE DIEGO-LORA, Medidas pastorales previas en las causas de separación conyugal, in «Ius Canonicum» 49 (1985) 209 ss. C. DE DIEGO-LORA, Las causas de separación de cónyuges según el nuevo Código, in «Dilexit Iustitiam: studia in honorem Aurelli Card. Sabattani», Città del Vaticano 1984, 391 ss. J. ESCRIVÁ IVARS, commento ai cann. 1151-1155, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III, Pamplona 1996. J. ESCRIVÁ IVARS, Matrimonio y mediación familiar. Principios y elementos esenciales del matrimonio para la mediación familiar, Madrid 2001, in particolare 49-92. J. FORNÉS, Derecho matrimonial canónico, Madrid 1992, 188-194. J. HERVADA, commento ai cann. 1151-1155, in Codice di diritto canonico e leggi complentari commentato (a cura di J. I. Arrieta), Roma 2004. P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo Diritto Canonico, Genova 2008, 197-200. L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia, Roma 2006, 388396