LR 8/1999, art. 3 BUR 07/7/1999, n. 27 DECRETO

Transcript

LR 8/1999, art. 3 BUR 07/7/1999, n. 27 DECRETO
L.R. 8/1999, art. 3
DECRETO DEL
0147/Pres.
PRESIDENTE
B.U.R. 07/7/1999, n. 27
DELLA
GIUNTA
7
maggio
1999,
n.
Regolamento per l’assegnazione delle previgenti tabelle
merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e
per la determinazione dei settori merceologici speciali, di
cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3,
comma 7.
Articolo 1
(Corrispondenze merceologiche)
1.
All’assegnazione
delle
previgenti
tabelle
merceologiche ai settori merceologici di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, si
provvede come segue:
Tabelle merceologiche previgenti
I, Ia, VI, VIII
XIV/12 (erboristeria)
II, III, IV, V, VII
IX, X, XI, XII, XIII
Settore
Alimentare e non
alimentare
Alimentare
Non alimentare
Tutte le categorie della
tabella XIV, ad eccezione della
XIV/12 (erboristeria), e di quanto
stabilito per le tabelle XIV/38
(prodotti per l’agricoltura e
la zootecnia) e XIV/ 40 (drogheria).
Articolo 2
(Disposizioni speciali)
1. Le tabelle merceologiche XIV/38 (prodotti per
l’agricoltura e la zootecnia) e XIV/40 (drogheria), oltre
che al settore merceologico non alimentare, danno diritto
all’estensione pure a quello alimentare, qualora, in base
alle medesime, il titolare era autorizzato a porre in
vendita prodotti alimentari.
2. Le tabelle speciali istituite dai Comuni ai sensi
dell’articolo 61 del D.P.G.R. 2277/1977 danno titolo
all’estensione al settore merceologico alimentare o non
alimentare oppure ad entrambi sulla base dei prodotti
autorizzati alla vendita.
Articolo 3
(Settori merceologici per le farmacie,
le rivendite di generi di monopolio e
gli impianti di distribuzione automatica
di carburanti)
1. I settori merceologici speciali di cui all’articolo
3, comma 2, della legge regionale 8/1999 vengono così
definiti:
A - TABELLA PER TITOLARI DI FARMACIA
-
-
-
-
Prodotti dietetici per l’infanzia gli anziani e gli
ammalati;
Articoli per la cura e l’igiene della persona, inclusi
callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici,
assorbenti igienici, pannoloni per adulti, cotone
idrofilo;
Articoli
di
puericultura,
quali
biberon,
scalda
biberon, bagnetti, spargi talco, ciambelle lavatesta,
accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi
per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini
igienici anatomici, indumenti per neonati e per la
prima infanzia di speciale tessuto filtrante ad
allergenicità controllata, lenzuolini di gomma o
filtranti per neonati;
Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell’attività
sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato,
quali attrezzature montessoriane;
Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino
nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle
sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del
bambino, tipo infantseat;
Bilance per neonati e per adulti;
Busti, guaine, panciere correttivi e curativi, calze
collant elastici contenitrici per varici, preventivi e
curativi;
Cinti,
cavigliere,
ginocchiere,
polsini
elastici,
guanti di gomma per la casa;
Indumenti
e
biancheria
preparati
e
predisposti
esclusivamente allo scopo di coadiuvare i trattamenti
dimagranti;
Indumenti in tessuto termico creati allo scopo di
coadiuvare il trattamento farmacologico in soggetti
reumatici;
Massaggiatori, articoli di massoterapia;
Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme,
shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole
e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi
-
-
a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione
dei concentrati e delle essenze;
Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
Polveri per acque da tavola;
Alimenti per piccoli animali;
Disinfettanti, disinfestanti per uso animale e per
ambienti; insetticidi per uso umano e per uso
veterinario e prodotti chimici in genere non di uso
farmaceutico;
Complementi alimentari speciali, anche preconfezionati.
B - TABELLA
MONOPOLIO
-
-
-
PER
I
TITOLARI
DI
RIVENDITE
DI
GENERI
DI
Articoli per fumatori;
Francobolli
per
collezione
ed
altri
articoli
filatelici;
Moduli e stampati in genere per comunicazioni e
richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per
contratti;
Tessere prepagate per servizi vari;
Biglietti per il trasporto pubblico;
Articoli
di
cartoleria
e
cancelleria
(compresi
materiali di consumo per computer e fax);
Articoli
di
bigiotteria
(articoli
prodotti
ad
imitazione della gioielleria per l’abbigliamento e
l’ornamento della persona in metallo o pietra non
preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene,
ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e
vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da
polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e
simili;
Pellicole
fotocinematografiche,
compact
disc,
musicassette e videocassette da registrare;
Lampade,
torce
elettriche,
pile,
prese
e
spine
(elettriche e telefoniche);
Articoli per la cura e l’igiene della persona, prodotti
cosmetici e di profumeria, necessaires per viaggio e
per toiletta, in materiale non prezioso (esempio:
fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta
igienica, nastri, spazzole, ventagli);
Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e
borsetteria);
Articoli di chincaglieria in materiale non prezioso
(esempio:
posateria,
temperini,
piccole
calamite,
apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte);
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini,
gomme americane e simili);
Merendine e biscotti preconfezionati;
Fazzoletti, piatti, posate bicchieri «usa e getta» e
simili;
-
-
-
-
Detersivi,
insetticidi
in
confezioni
originali,
deodoranti;
Articoli sportivi (esclusi capi d’abbigliamento e le
calzature)
inclusi
gli
articoli
da
pesca
per
dilettanti; distintivi sportivi;
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
Carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide
turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli
per festività o ricorrenze a carattere civile o
religioso; articoli per feste, giochi di società;
giochi pirici;
Fiori e piante artificiali;
Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature
(esempio: lucidi e tinture per stoffe e calzature,
lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori
per calzature);
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici,
assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone
idrofilo,
disinfettanti
(alcol
denaturato,
acqua
(1)
ossigenata
e simili);
Orologi in materiali non preziosi;
Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia;
Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli,
stuzzicadenti.
C - TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI CARBURANTI
-
-
-
Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti
per la manutenzione e la protezione, le lampade, le
pile e le torce elettriche, le borse di pronto
soccorso, catene da neve, corde elastiche per il
fissaggio bagagli, portabagagli, porta sci, spoiler,
frangi sole, shampoo per auto;
Necessaires per viaggio e per toiletta, in materiale
non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini,
forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole,
ventagli);
Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché
prodotti cosmetici e di profumeria;
Pellicole
fotocinematografiche,
compact
disc,
musicassette e videocassette da registrare;
Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e
borsetteria);
Apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte in
materiale non prezioso;
Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti;
Fazzoletti, piatti, posate bicchieri <<usa e getta>> e
simili;
-
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici,
assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone
idrofilo,
disinfettanti
(alcol
denaturato,
acqua
ossigenata(1) e simili);
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
________
(1)
Abrogate parole da
7.7.1999, n. 27).
DPGR
16
giugno
1999,
n.
0185/Pres.
(B.U.R.
Articolo 4
(Settore merceologico riservato agli
esercizi di vicinato per la vendita al
dettaglio in orario notturno, ovvero
nell’arco delle ventiquattr’ore)
1. Il settore merceologico speciale di cui all’articolo
3, comma 3, della legge regionale 8/1999 viene così
definito:
generi alimentari;
(2)
;
articoli per la cura e l’igiene della persona.
________
(2)
Abrogate parole da
12.7.2000, n. 28).
DPGR
10
maggio
2000,
n.
0153/Pres.
(B.U.R.
Articolo 5
(Settore merceologico relativo alla vendita
di prodotti culturali, d’arte,
di collezionismo e da ricordo)
1. Il settore merceologico speciale di cui all’articolo
3, comma 4, della legge regionale 8/1999 viene così
definito: articoli e strumenti musicali, articoli per belle
arti, riproduzioni di opere di pittura di scultura di
grafica, riproduzioni di cose antiche o di articoli di
antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, articoli
religiosi, prodotti da collezione (esempio: cartoline,
schede telefoniche, minerali, fossili ed altri prodotti del
regno animale e vegetale), souvenir (compresi gli articoli
di maglieria esterna o di camiceria con raffigurazioni di
elementi culturalmente o turisticamente rilevanti del
luogo).
2. Ai fini dell’istituzione del settore speciale di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 8/1999, i
Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 26, commi 1 e 2
della medesima legge regionale 8/1999, individuano, tramite
delibera di Consiglio, le zone del proprio territorio nelle
quali si verifica l’afflusso di turismo culturale, anche non
residenziale.
3. Gli esercizi di cui al settore speciale contemplato
dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 8/1999,
esclusivamente in relazione allo stesso, possono derogare
agli orari di apertura e chiusura nei limiti di cui
all’articolo 26, comma 1, della medesima legge regionale
8/1999.