apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N.R.G. 6161/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott. Fernando Ciampi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice relatore ed estensore
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 6161/2015 promosso da:
DOLCIARNO
S.R.L.,
con
il
patrocinio
dell’avv.
CARACCIOLO
VINCENZO
elettivamente domiciliato in VIA CILEA, 280
RECLAMANTE
contro
NUMBER ONE S.R.L. (già CONTI CONFETTERIA S.R.L.), con il patrocinio
dell’avv. SUTTI STEFANO e dell’avv. CAZZANIGA SIMONA MARIA
MILANO
WEDDING
S.R.L.
con
il
patrocinio
dell’avv.
SUTTI
STEFANO
e
dell’avv. CAZZANIGA SIMONA MARIA
SAN PIETRO ALL’ORTO S.R.L.,con il patrocinio dell’avv. SUTTI STEFANO e
dell’avv. CAZZANIGA SIMONA MARIA
RECLAMATE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA.
1.Le vicende processuali
Con ricorso depositato in data 5.12.2014 San Pietro All’Orto s.r.l.,
titolare del marchio “Conti Confetteria”, Conti Confetteria s.r.l. (ora
Number
One
s.r.l.)
e
Milano
Wedding
s.r.l.-
queste
ultime
due
licenziatarie di tale marchio: ed in particolare la prima in qualità di
produttrice e rivenditrice di confetti di alta qualità in un negozio
monomarca di via Montenapoleone e la seconda gestore sul territorio
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nazionale di una serie di punti vendita in franchising ad insegna “Conti
Confetteria” - hanno invocato misure cautelari urgenti nei confronti di
Dolciarno s.r.l., società affiliata al gruppo in virtù di un contratto di
franchising. In particolare hanno lamentato la commercializzazione presso
il punto vendita gestito dalla resistente, nella città di Firenze, di
bomboniere con confetti prive di marca, di confetti di altra marca e
provenienza,
talvolta
contenuti
in
bomboniere
originali,
talvolta
in
bomboniere contraffatte, ma sempre contraddistinte dall’etichetta “Conti
Confetteria”. Hanno dunque invocato, sul presupposto dell’intervenuta
risoluzione del contratto di franchising, la misura della descrizione,
dell’inibitoria e del sequestro. La misura della descrizione è stata
concessa con provvedimento reso inaudita altera parte in data 15.12.2014.
Eseguita la misura ed instaurato il contraddittorio, si è costituita la
resistente, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del
Tribunale adito, trattandosi quelli previsti dall’artt. 120 c.p.i. di
fori
inderogabili;
connessione
con
ha
altro
eccepito
giudizio
altresì
la
previamente
litispendenza
instaurato
e/o
dalla
la
stessa
resistente innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto lo stesso
contratto
di
franchising
qui
dichiarato
risolto
dalla
ricorrente
e,
dunque, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 669 quater c.p.c.. Ha
inoltre
sostenuto
l’illegittimità
delle
modalità
di
esecuzione
del
provvedimento di descrizione adottato inaudita altera parte, lamentando
la mancata notificazione all’inizio delle operazioni stesse del ricorso e
del decreto di descrizione, atti notificati solo all’esito delle relative
operazioni.
Nel
merito
ha
invocato
la
revoca
della
misura
della
descrizione ed il rigetto della domanda di inibitoria, sottolineando che
i confetti forniti da MILANO WEDDING s.r.l. non sarebbero dalla stessa
direttamente prodotti e lamentando quindi la carenza di originalità dei
contenitori forniti dalla medesima.
Con
ordinanza
confermato
la
resa
in
data
misura
15.1.2015,
della
il
giudice
descrizione
ed
di
prime
inibito
cure
ha
l’ulteriore
commercializzazione dei prodotti litigiosi mediante l’uso del marchio
“Confetteria Conti”.
Avverso tale provvedimento ha interposto reclamo Dolciarno, ribadendo
tutte le censure processuali e di merito già sollevate in primo grado,
lamentando
anche
alla
altresì
l’erronea
commercializzazione
estensione
di
del
prodotti
provvedimento
originali,
inibitorio
consentita
contratto di franchising.
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dal
Si è costituita la reclamata, invocando il rigetto del reclamo.
All’esito
della
discussione
orale
del
19.3.2015,
il
Collegio
si
è
riservato la decisione.
2.motivi della decisione
Il Collegio ritiene che il reclamo vada integralmente respinto.
2.1. L’eccezione d’incompetenza territoriale
Quanto
all’eccezione
d’incompetenza
territoriale,
com’è
noto
la
competenza va riguardata in relazione alla prospettazione della domanda a
prescindere
da
ogni
prospettazione
sua
fondatezza
palesemente
nel
artificiosa,
merito
(salva
diretta
a
l’ipotesi
sottrarre
di
la
controversia al giudice naturale).
Nel
caso
in
introduttivo
lesiva
sia
esame
parte
ha
lamentato
degli
accordi
ricorrente,
una
odierna
condotta
negoziali
c.d.
conclusi
reclamata,
nel
ricorso
plurioffensiva,
giacché
tra
le
parti
sia
delle
proprie legittime prerogative sul marchio.
In
tali
ipotesi,
di
concorso
di
responsabilità
contrattuale
ed
extracontrattuale, i fori previsti per la violazione dei diritti di
proprietà intellettuale di cui all’art. 120 c.p.i. concorrono con quelli
previsti
per
convenzionale
il
contratto,
esclusivo
ed
tanto
un
che
unico
–ove
sia
fatto
previsto
sia
un
generatore
foro
di
responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale- la Suprema Corte a
Sezioni Unite ha ritenuto che il foro convenzionale attragga altresì
tutte le questioni di natura aquiliana (Cass. S.U. 24906/2011).
Dunque parte ricorrente - ferma la competenza per materia delle Sezioni
Specializzate, derogabile solo per territorio non rientrando tra quelle
espressamente previste dall’art. 28 c.p.c. – aveva facoltà di radicare la
controversia presso l’Ufficio individuato secondo le regole generali del
contratto cui all’art. 20 c.p.c. ovvero secondo quelle di cui all’art.
120 c.p.i.. Escluso che nel caso in esame possa essere invocato il foro
di Milano in virtù di clausola convenzionale (l’eccezione di mancata
specifica sottoscrizione allo stato fonda un giudizio di inefficacia
della stessa, salve ulteriori indagini sulle modalità di redazione),
parte ricorrente ha correttamente radicato la causa innanzi al giudice
milanese in virtù del foro di conclusione dell’accordo.
Per completezza, non sono pertinenti le pronunce richiamate dalla difesa
della reclamante a sostegno della propria tesi, relative alla diversa
ipotesi in cui le contestazioni dell’attore vertano esclusivamente su
pretesi illeciti aquiliani; in tali distinte ipotesi, si è detto, il
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cumulo soggettivo e la regola di cui all’art. 33 c.p.c. non possono
consentire di sottrarre la controversia al giudice individuato dall’art.
120
c.p.i.
richiamando
i
diversi
criteri
di
collegamento
del
foro
generale delle persone fisiche e giuridiche di cui agli artt. 18 e 19
c.p.c..
La censura va dunque disattesa, restando assorbita l’ulteriore questione
relativa alla mancata rituale contestazione di tutti i diversi criteri di
radicamento della competenza.
2.2.Quanto all’eccezione di litispendenza e connessione
E’ infondata anche l’ulteriore doglianza relativa alla litispendenza e/o
connessione
del
futuro
d’urgenza
e
altra
Tribunale
dall’odierna
giudizio
causa,
di
merito
previamente
reclamante
sotteso
instaurata
contro
Conti
al
procedimento
innanzi
a
Confetteria
questo
s.r.l.
e
Milano Wedding s.r.l. per ottenere il risarcimento del danno originato da
ritenuti inadempimenti al contratto di franchising; in tale contenzioso
le
convenute,
odierne
reclamate,
hanno
in
effetti
formulato
domanda
riconvenzionale di risoluzione (n.r.g. 33659/2014).
Osserva tuttavia il Collegio che qui non può porsi alcuna questione di
litispendenza, rimedio che presuppone la contemporanea pendenza di due
giudizi presso Uffici Giudiziari diversi; nell’ipotesi di controversie
radicate presso lo stesso Ufficio trova applicazione il diverso strumento
di
cui
all’art.
273
c.p.c..
Anche
quest’ultimo
rimedio
non
appare
comunque qui invocabile, presupponendo lo stesso la pendenza innanzi allo
stesso
Ufficio
di
cause
del
tutto
identiche
sia
sotto
il
profilo
soggettivo sia sotto il profilo oggettivo del petitum e della c.d. causa
petendi.
Nel caso in esame i due giudizi, seppur connessi, non sono né identici né
legati da rapporto di continenza.
Manca
in
primo
luogo
una
perfetta
coincidenza
soggettiva,
essendo
coinvolto nel procedimento d’urgenza un soggetto (San Pietro all’Orto
s.r.l.) che non è parte del giudizio di merito già incardinato; inoltre
le parti delle due controversie ricoprono, quantomeno per alcune domande,
un ruolo a c.d. segno invertito (di attore e di convenuto).
Quanto al profilo oggettivo, il petitum appare più esteso nel primo
giudizio, allargandosi altresì a pretese risarcitorie svolte in quella
sede dalla reclamante per condotte (causa petendi) qui non censurate
(vendita
da
parte
del
franchisor
ad
altri
rivenditori
dei
medesimi
prodotti oggetto del contratto di licenza).
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Pertanto, la connessione soggettiva ed oggettiva tra la causa di merito
introdotta dalla reclamante e quella futura che le reclamate intendono
introdurre
all’esito
determinare
la
della
trattazione
presente
congiunta
fase
in
un
cautelare
unico
ne
potranno
processo,
previa
riunione ex art. 274 c.p.c. (riunione che non tocca in ogni caso la
distinzione tra le relative cause riunite) ma non una pronuncia ex art.
273 c.p.c..
Infine, per stabilire la pendenza della lite occorre aver riguardo al
momento
della
proposizione
della
domanda
(cfr.
art.
5
c.p.):
correttamente quindi il procedimento urgente ha preso avvio come domanda
cautelare ante causam. Invero, ai fini dell’applicazione dell’art. 669
quater c.p.c. come chiarito dalla giurisprudenza di merito le cause
riconvenzionali sono solo quelle potenzialmente ricomprese nel processo
riguardante quella “principale” e, se non sono state introdotte, non
possono qualificarsi come “pendenti” ai sensi della disposizione dianzi
citata. Nel caso in esame, al contrario, il ricorso d’urgenza è stato
introdotto dalla reclamata in data 14.12.2014, dunque in data anteriore
alla
proposizione
della
domanda
riconvenzionale
nel
primo
giudizio,
intervenuta solo il successivo 31.12.2014.
La
domanda
cautelare
è
stata
dunque
legittimamente
introdotta
quale
ricorso ante causam.
2.3.Quanto alla mancata notifica del ricorso per descrizione.
Parte reclamante lamenta poi un vizio nelle modalità di esecuzione della
descrizione
(ossia
la
mancata
notifica
del
decreto
giudiziale
prima
dell’esecuzione e del termine delle attività peritali), che cagionerebbe
la nullità della misura.
La
doglianza
va
disattesa,
essendo
pienamente
condivisibili
le
considerazioni espresse dal giudice di prime cure.
Anche prescindendo dal fatto che la descrizione è stata eseguita comunque
alla presenza del legale rappresentante della reclamante, al quale prima
dell’inizio delle operazioni è stata data lettura del dispositivo del
provvedimento (cfr. verbale di descrizione), l’unico termine che parte
reclamata era tenuta a rispettare era quello della notifica del ricorso e
del pedissequo decreto di fissazione d’udienza. Imporre alla ricorrente
di anticipare tale formalità prima dell’esecuzione della misura - fuori
da
una
precisa
previsione
legislativa
di
ordine
sia
generale
sia
speciale- significherebbe vanificare l’effetto a sorpresa di tale misura,
ove concessa inaudita altera parte.
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Ed è appena il caso di ricordare che né la disciplina speciale di cui
all’art. 129, ultimo comma e 130 c.p.i. né la disciplina generale del
rito
cautelare
uniforme
-espressamente
richiamata
solo
in
quanto
compatibile ed in quanto non derogata- offrono un conforto alla tesi
della reclamante. Per l’attuazione della misura opera infatti l’art. 669
duodecies c.p.c. il quale riserva al giudice della misura di indicare le
modalità di attuazione, qui tutte rispettate.
E’
poi
appena
correttamente
il
caso
ritenuto
solo
dal
di
accennare
giudice
di
prime
all’inapplicabilità,
cure,
delle
regole
come
che
sovraintendono il processo esecutivo quali, ad esempio, l’obbligo di
preventiva notifica del titolo esecutivo, essendo la fase attuativa delle
misure urgenti estranea al processo di esecuzione (Cass. 15761704).
Infine, come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, parte
resistente non pare aver subito nocumento alcuno dall’attuazione della
descrizione “tenuto conto – al di là dei dedotti danni d’immagine – che
la ricerca e l’acquisizione in copia anche di documentazione bancaria
risulta in sé funzionale alla parte di descrizione specificamente rivolta
“ad individuare le fonti di approvvigionamento di detti prodotti e le
quantità acquistate e vendute dalla resistente” (così il decreto del
15.12.2014). D’altra parte la resistente non ha chiarito quale specifico
documento non sarebbe pertinente alle finalità della descrizione” (cfr.
pag.5 ordinanza gravata).
2.4.Quanto all’estensione del provvedimento inibitorio
Parte reclamante lamenta che il provvedimento inibitorio sia stato esteso
non solo alle res ritenute contraffattorie dei marchi di controparte, ma
altresì di prodotti originali contrassegnati dal marchio “Conti” e per i
quali opera la disciplina negoziale, che consentirebbe a Dolciarno di
proseguire nella commercializzazione.
E’ tuttavia sul punto assorbente la considerazione delle reclamate, le
quali
hanno
sottolineato
di
avere
inteso
risolvere
di
diritto
il
contratto di franchising, facoltà allo stato da ritenere correttamente
esercitata alla luce delle gravi inadempienze contrattuali all’obbligo di
franchising. Dolciarno allo stato è dunque priva del diritto, fondato sul
consenso
delle
titolare,
alla
commercializzazione
anche
dei
prodotti
originali.
3.il comando giudiziale
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Il reclamo va dunque integralmente rigettato, con conseguente addebito
delle spese del procedimento a carico della reclamante ed accertamento
dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
-visto l’art.669 terdecies c.p.c.
P.Q.M.
1)rigetta il reclamo;
2)condanna parte reclamante alle spese del procedimento, liquidate in €
3.500,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre
accessori di legge
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1
quater
D.P.R.
unificato di
115/2002
per
il
versamento
dell’ulteriore
contributo
cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Si comunichi
Milano 19 marzo 2015
Il presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice estensore
dott.ssa Alima Zana
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