apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N.R.G. 6161/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott. Fernando Ciampi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice relatore ed estensore nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 6161/2015 promosso da: DOLCIARNO S.R.L., con il patrocinio dell’avv. CARACCIOLO VINCENZO elettivamente domiciliato in VIA CILEA, 280 RECLAMANTE contro NUMBER ONE S.R.L. (già CONTI CONFETTERIA S.R.L.), con il patrocinio dell’avv. SUTTI STEFANO e dell’avv. CAZZANIGA SIMONA MARIA MILANO WEDDING S.R.L. con il patrocinio dell’avv. SUTTI STEFANO e dell’avv. CAZZANIGA SIMONA MARIA SAN PIETRO ALL’ORTO S.R.L.,con il patrocinio dell’avv. SUTTI STEFANO e dell’avv. CAZZANIGA SIMONA MARIA RECLAMATE Ha emesso la seguente ORDINANZA. 1.Le vicende processuali Con ricorso depositato in data 5.12.2014 San Pietro All’Orto s.r.l., titolare del marchio “Conti Confetteria”, Conti Confetteria s.r.l. (ora Number One s.r.l.) e Milano Wedding s.r.l.- queste ultime due licenziatarie di tale marchio: ed in particolare la prima in qualità di produttrice e rivenditrice di confetti di alta qualità in un negozio monomarca di via Montenapoleone e la seconda gestore sul territorio Pagina 1 http://bit.ly/1Us09JH nazionale di una serie di punti vendita in franchising ad insegna “Conti Confetteria” - hanno invocato misure cautelari urgenti nei confronti di Dolciarno s.r.l., società affiliata al gruppo in virtù di un contratto di franchising. In particolare hanno lamentato la commercializzazione presso il punto vendita gestito dalla resistente, nella città di Firenze, di bomboniere con confetti prive di marca, di confetti di altra marca e provenienza, talvolta contenuti in bomboniere originali, talvolta in bomboniere contraffatte, ma sempre contraddistinte dall’etichetta “Conti Confetteria”. Hanno dunque invocato, sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del contratto di franchising, la misura della descrizione, dell’inibitoria e del sequestro. La misura della descrizione è stata concessa con provvedimento reso inaudita altera parte in data 15.12.2014. Eseguita la misura ed instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, trattandosi quelli previsti dall’artt. 120 c.p.i. di fori inderogabili; connessione con ha altro eccepito giudizio altresì la previamente litispendenza instaurato e/o dalla la stessa resistente innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto lo stesso contratto di franchising qui dichiarato risolto dalla ricorrente e, dunque, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 669 quater c.p.c.. Ha inoltre sostenuto l’illegittimità delle modalità di esecuzione del provvedimento di descrizione adottato inaudita altera parte, lamentando la mancata notificazione all’inizio delle operazioni stesse del ricorso e del decreto di descrizione, atti notificati solo all’esito delle relative operazioni. Nel merito ha invocato la revoca della misura della descrizione ed il rigetto della domanda di inibitoria, sottolineando che i confetti forniti da MILANO WEDDING s.r.l. non sarebbero dalla stessa direttamente prodotti e lamentando quindi la carenza di originalità dei contenitori forniti dalla medesima. Con ordinanza confermato la resa in data misura 15.1.2015, della il giudice descrizione ed di prime inibito cure ha l’ulteriore commercializzazione dei prodotti litigiosi mediante l’uso del marchio “Confetteria Conti”. Avverso tale provvedimento ha interposto reclamo Dolciarno, ribadendo tutte le censure processuali e di merito già sollevate in primo grado, lamentando anche alla altresì l’erronea commercializzazione estensione di del prodotti provvedimento originali, inibitorio consentita contratto di franchising. Pagina 2 http://bit.ly/1Us09JH dal Si è costituita la reclamata, invocando il rigetto del reclamo. All’esito della discussione orale del 19.3.2015, il Collegio si è riservato la decisione. 2.motivi della decisione Il Collegio ritiene che il reclamo vada integralmente respinto. 2.1. L’eccezione d’incompetenza territoriale Quanto all’eccezione d’incompetenza territoriale, com’è noto la competenza va riguardata in relazione alla prospettazione della domanda a prescindere da ogni prospettazione sua fondatezza palesemente nel artificiosa, merito (salva diretta a l’ipotesi sottrarre di la controversia al giudice naturale). Nel caso in introduttivo lesiva sia esame parte ha lamentato degli accordi ricorrente, una odierna condotta negoziali c.d. conclusi reclamata, nel ricorso plurioffensiva, giacché tra le parti sia delle proprie legittime prerogative sul marchio. In tali ipotesi, di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i fori previsti per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’art. 120 c.p.i. concorrono con quelli previsti per convenzionale il contratto, esclusivo ed tanto un che unico –ove sia fatto previsto sia un generatore foro di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale- la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che il foro convenzionale attragga altresì tutte le questioni di natura aquiliana (Cass. S.U. 24906/2011). Dunque parte ricorrente - ferma la competenza per materia delle Sezioni Specializzate, derogabile solo per territorio non rientrando tra quelle espressamente previste dall’art. 28 c.p.c. – aveva facoltà di radicare la controversia presso l’Ufficio individuato secondo le regole generali del contratto cui all’art. 20 c.p.c. ovvero secondo quelle di cui all’art. 120 c.p.i.. Escluso che nel caso in esame possa essere invocato il foro di Milano in virtù di clausola convenzionale (l’eccezione di mancata specifica sottoscrizione allo stato fonda un giudizio di inefficacia della stessa, salve ulteriori indagini sulle modalità di redazione), parte ricorrente ha correttamente radicato la causa innanzi al giudice milanese in virtù del foro di conclusione dell’accordo. Per completezza, non sono pertinenti le pronunce richiamate dalla difesa della reclamante a sostegno della propria tesi, relative alla diversa ipotesi in cui le contestazioni dell’attore vertano esclusivamente su pretesi illeciti aquiliani; in tali distinte ipotesi, si è detto, il Pagina 3 http://bit.ly/1Us09JH cumulo soggettivo e la regola di cui all’art. 33 c.p.c. non possono consentire di sottrarre la controversia al giudice individuato dall’art. 120 c.p.i. richiamando i diversi criteri di collegamento del foro generale delle persone fisiche e giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.. La censura va dunque disattesa, restando assorbita l’ulteriore questione relativa alla mancata rituale contestazione di tutti i diversi criteri di radicamento della competenza. 2.2.Quanto all’eccezione di litispendenza e connessione E’ infondata anche l’ulteriore doglianza relativa alla litispendenza e/o connessione del futuro d’urgenza e altra Tribunale dall’odierna giudizio causa, di merito previamente reclamante sotteso instaurata contro Conti al procedimento innanzi a Confetteria questo s.r.l. e Milano Wedding s.r.l. per ottenere il risarcimento del danno originato da ritenuti inadempimenti al contratto di franchising; in tale contenzioso le convenute, odierne reclamate, hanno in effetti formulato domanda riconvenzionale di risoluzione (n.r.g. 33659/2014). Osserva tuttavia il Collegio che qui non può porsi alcuna questione di litispendenza, rimedio che presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi presso Uffici Giudiziari diversi; nell’ipotesi di controversie radicate presso lo stesso Ufficio trova applicazione il diverso strumento di cui all’art. 273 c.p.c.. Anche quest’ultimo rimedio non appare comunque qui invocabile, presupponendo lo stesso la pendenza innanzi allo stesso Ufficio di cause del tutto identiche sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo del petitum e della c.d. causa petendi. Nel caso in esame i due giudizi, seppur connessi, non sono né identici né legati da rapporto di continenza. Manca in primo luogo una perfetta coincidenza soggettiva, essendo coinvolto nel procedimento d’urgenza un soggetto (San Pietro all’Orto s.r.l.) che non è parte del giudizio di merito già incardinato; inoltre le parti delle due controversie ricoprono, quantomeno per alcune domande, un ruolo a c.d. segno invertito (di attore e di convenuto). Quanto al profilo oggettivo, il petitum appare più esteso nel primo giudizio, allargandosi altresì a pretese risarcitorie svolte in quella sede dalla reclamante per condotte (causa petendi) qui non censurate (vendita da parte del franchisor ad altri rivenditori dei medesimi prodotti oggetto del contratto di licenza). Pagina 4 http://bit.ly/1Us09JH Pertanto, la connessione soggettiva ed oggettiva tra la causa di merito introdotta dalla reclamante e quella futura che le reclamate intendono introdurre all’esito determinare la della trattazione presente congiunta fase in un cautelare unico ne potranno processo, previa riunione ex art. 274 c.p.c. (riunione che non tocca in ogni caso la distinzione tra le relative cause riunite) ma non una pronuncia ex art. 273 c.p.c.. Infine, per stabilire la pendenza della lite occorre aver riguardo al momento della proposizione della domanda (cfr. art. 5 c.p.): correttamente quindi il procedimento urgente ha preso avvio come domanda cautelare ante causam. Invero, ai fini dell’applicazione dell’art. 669 quater c.p.c. come chiarito dalla giurisprudenza di merito le cause riconvenzionali sono solo quelle potenzialmente ricomprese nel processo riguardante quella “principale” e, se non sono state introdotte, non possono qualificarsi come “pendenti” ai sensi della disposizione dianzi citata. Nel caso in esame, al contrario, il ricorso d’urgenza è stato introdotto dalla reclamata in data 14.12.2014, dunque in data anteriore alla proposizione della domanda riconvenzionale nel primo giudizio, intervenuta solo il successivo 31.12.2014. La domanda cautelare è stata dunque legittimamente introdotta quale ricorso ante causam. 2.3.Quanto alla mancata notifica del ricorso per descrizione. Parte reclamante lamenta poi un vizio nelle modalità di esecuzione della descrizione (ossia la mancata notifica del decreto giudiziale prima dell’esecuzione e del termine delle attività peritali), che cagionerebbe la nullità della misura. La doglianza va disattesa, essendo pienamente condivisibili le considerazioni espresse dal giudice di prime cure. Anche prescindendo dal fatto che la descrizione è stata eseguita comunque alla presenza del legale rappresentante della reclamante, al quale prima dell’inizio delle operazioni è stata data lettura del dispositivo del provvedimento (cfr. verbale di descrizione), l’unico termine che parte reclamata era tenuta a rispettare era quello della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d’udienza. Imporre alla ricorrente di anticipare tale formalità prima dell’esecuzione della misura - fuori da una precisa previsione legislativa di ordine sia generale sia speciale- significherebbe vanificare l’effetto a sorpresa di tale misura, ove concessa inaudita altera parte. Pagina 5 http://bit.ly/1Us09JH Ed è appena il caso di ricordare che né la disciplina speciale di cui all’art. 129, ultimo comma e 130 c.p.i. né la disciplina generale del rito cautelare uniforme -espressamente richiamata solo in quanto compatibile ed in quanto non derogata- offrono un conforto alla tesi della reclamante. Per l’attuazione della misura opera infatti l’art. 669 duodecies c.p.c. il quale riserva al giudice della misura di indicare le modalità di attuazione, qui tutte rispettate. E’ poi appena correttamente il caso ritenuto solo dal di accennare giudice di prime all’inapplicabilità, cure, delle regole come che sovraintendono il processo esecutivo quali, ad esempio, l’obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo, essendo la fase attuativa delle misure urgenti estranea al processo di esecuzione (Cass. 15761704). Infine, come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, parte resistente non pare aver subito nocumento alcuno dall’attuazione della descrizione “tenuto conto – al di là dei dedotti danni d’immagine – che la ricerca e l’acquisizione in copia anche di documentazione bancaria risulta in sé funzionale alla parte di descrizione specificamente rivolta “ad individuare le fonti di approvvigionamento di detti prodotti e le quantità acquistate e vendute dalla resistente” (così il decreto del 15.12.2014). D’altra parte la resistente non ha chiarito quale specifico documento non sarebbe pertinente alle finalità della descrizione” (cfr. pag.5 ordinanza gravata). 2.4.Quanto all’estensione del provvedimento inibitorio Parte reclamante lamenta che il provvedimento inibitorio sia stato esteso non solo alle res ritenute contraffattorie dei marchi di controparte, ma altresì di prodotti originali contrassegnati dal marchio “Conti” e per i quali opera la disciplina negoziale, che consentirebbe a Dolciarno di proseguire nella commercializzazione. E’ tuttavia sul punto assorbente la considerazione delle reclamate, le quali hanno sottolineato di avere inteso risolvere di diritto il contratto di franchising, facoltà allo stato da ritenere correttamente esercitata alla luce delle gravi inadempienze contrattuali all’obbligo di franchising. Dolciarno allo stato è dunque priva del diritto, fondato sul consenso delle titolare, alla commercializzazione anche dei prodotti originali. 3.il comando giudiziale Pagina 6 http://bit.ly/1Us09JH Il reclamo va dunque integralmente rigettato, con conseguente addebito delle spese del procedimento a carico della reclamante ed accertamento dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002. -visto l’art.669 terdecies c.p.c. P.Q.M. 1)rigetta il reclamo; 2)condanna parte reclamante alle spese del procedimento, liquidate in € 3.500,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. unificato di 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Si comunichi Milano 19 marzo 2015 Il presidente dott.ssa Marina Tavassi Il giudice estensore dott.ssa Alima Zana Pagina 7 http://bit.ly/1Us09JH