Comunicato ufficiale CG n 4 dell`11 luglio, pubbl il 14 luglio

Transcript

Comunicato ufficiale CG n 4 dell`11 luglio, pubbl il 14 luglio
FIDS
COMMISSIONE GIUDICANTE
N° 4/2016
Avv. Simona Filippone
Presidente
Avv. Cristiana Spadaro
Componente
Avv. Antonella Manni
Componente
Paola Gatta
Segretario
La Commissione Giudicante
Visto
Il deferimento R.G.P.F. n. 40/2013, a carico dei tesserati Marco Poli e
Giampietro Calderaro, entrambi deferiti per aver essi, nella qualità di
controllori di programma durante la finale della competizione denominata
5^ Tappa Coppa Veneto, disciplina Ballo da Sala - categoria 46/55 classe C, tenutasi in Grisignano di Zocco il 21/04/2013:
a) segnalato un fuori programma nell’esecuzione del ballo “Tango”, alla
coppia n °15 composta dagli atleti Massimo Gomiero e Annamaria
Battisti, benché tale fuori programma, come dimostrato dal video allegato
in denuncia, visionato dal Direttore Tecnico Nazionale, non fosse stato
eseguito;
b) svolto il loro compito di controllori di programma omettendo di
dichiarare che durante la medesima competizione risultavano gareggiare
due coppie riferibili alle rispettive Asa di appartenenza ed in particolare:
- la coppia n° 77 composta dagli atleti Antonio Franceschetti ed Olga
Raisa - appartenenti all’Asa Marlene Club, di cui il sig. Calderaro
Giampietro è Presidente - la quale tra l’altro, come risulta sempre dalla
documentazione video in atti, esegue la medesima figura (calcetto flik)
contestata come fuori programma alla coppia n°15;
- la coppia n° 78, composta dagli alteti Luigi Moretto e Fabiana Reginato,
appartenenti all’Asa Black Panther, nella quale il sig. Poli Marco riveste la
qualifica di Presidente”;
Esaminata
La documentazione presente in atti e le dichiarazioni rese dagli incolpati,
davanti a questa Commissione all’udienza del 18/11/2014;
Preso atto
quanto al capo a), della richiesta del Procuratore Federale di non
ulteriormente procedere, al fine di non comprimere il diritto di difesa degli
incolpati sul punto, stante l’impossibilità di visionare le immagini del video
risultato danneggiato;
Ritenuto
quanto al capo b), che entrambi gli incolpati hanno dichiarato di aver
agito in totale buona fede, avendo certezza della circostanza che, nella
Regione Veneto, tutti i giudici della classe C (pre-agonismo o divulgativa)
possono giudicare le proprie coppie, vigendo la sola incompatibilità
parentale;
Vista
la delibera n. 2012/06 del 22/11/2012, con la quale il Consiglio Regionale
Veneto approvava in deroga al Rasf nazionale, di prevedere la sola
incompatibilità parentale nella composizione dei pannelli giudicanti per le
sole competizioni regionali di tipo amatoriale-promozionale-divulgativo;
Ritenuto
pertanto, non sussistere alcun profilo di colpevolezza a carico dei
tesserati, i quali risultano essersi attenuti a quanto deliberato dal
Consiglio Regionale di appartenenza
DELIBERA
Il non doversi procedere a sanzione nei confronti dei sigg.ri Marco Poli e Gianpietro Calderaro per i fatti tutti di cui al
deferimento. In particolare, quanto al capo a) per l’assoluta impossibilità di raggiungere la prova in merito ai fatti
contestati e, quanto al capo b), per l’insussistenza della violazione, vista l’espressa deroga prevista dalla delibera n.
2012/06 del Consiglio Regionale del Veneto.
Roma 11 luglio 2016
Il Segretario
Paola Gatta
Il Presidente.
avv. Simona Filippone