Comunicato ufficiale CG n 4 dell`11 luglio, pubbl il 14 luglio
Transcript
Comunicato ufficiale CG n 4 dell`11 luglio, pubbl il 14 luglio
FIDS COMMISSIONE GIUDICANTE N° 4/2016 Avv. Simona Filippone Presidente Avv. Cristiana Spadaro Componente Avv. Antonella Manni Componente Paola Gatta Segretario La Commissione Giudicante Visto Il deferimento R.G.P.F. n. 40/2013, a carico dei tesserati Marco Poli e Giampietro Calderaro, entrambi deferiti per aver essi, nella qualità di controllori di programma durante la finale della competizione denominata 5^ Tappa Coppa Veneto, disciplina Ballo da Sala - categoria 46/55 classe C, tenutasi in Grisignano di Zocco il 21/04/2013: a) segnalato un fuori programma nell’esecuzione del ballo “Tango”, alla coppia n °15 composta dagli atleti Massimo Gomiero e Annamaria Battisti, benché tale fuori programma, come dimostrato dal video allegato in denuncia, visionato dal Direttore Tecnico Nazionale, non fosse stato eseguito; b) svolto il loro compito di controllori di programma omettendo di dichiarare che durante la medesima competizione risultavano gareggiare due coppie riferibili alle rispettive Asa di appartenenza ed in particolare: - la coppia n° 77 composta dagli atleti Antonio Franceschetti ed Olga Raisa - appartenenti all’Asa Marlene Club, di cui il sig. Calderaro Giampietro è Presidente - la quale tra l’altro, come risulta sempre dalla documentazione video in atti, esegue la medesima figura (calcetto flik) contestata come fuori programma alla coppia n°15; - la coppia n° 78, composta dagli alteti Luigi Moretto e Fabiana Reginato, appartenenti all’Asa Black Panther, nella quale il sig. Poli Marco riveste la qualifica di Presidente”; Esaminata La documentazione presente in atti e le dichiarazioni rese dagli incolpati, davanti a questa Commissione all’udienza del 18/11/2014; Preso atto quanto al capo a), della richiesta del Procuratore Federale di non ulteriormente procedere, al fine di non comprimere il diritto di difesa degli incolpati sul punto, stante l’impossibilità di visionare le immagini del video risultato danneggiato; Ritenuto quanto al capo b), che entrambi gli incolpati hanno dichiarato di aver agito in totale buona fede, avendo certezza della circostanza che, nella Regione Veneto, tutti i giudici della classe C (pre-agonismo o divulgativa) possono giudicare le proprie coppie, vigendo la sola incompatibilità parentale; Vista la delibera n. 2012/06 del 22/11/2012, con la quale il Consiglio Regionale Veneto approvava in deroga al Rasf nazionale, di prevedere la sola incompatibilità parentale nella composizione dei pannelli giudicanti per le sole competizioni regionali di tipo amatoriale-promozionale-divulgativo; Ritenuto pertanto, non sussistere alcun profilo di colpevolezza a carico dei tesserati, i quali risultano essersi attenuti a quanto deliberato dal Consiglio Regionale di appartenenza DELIBERA Il non doversi procedere a sanzione nei confronti dei sigg.ri Marco Poli e Gianpietro Calderaro per i fatti tutti di cui al deferimento. In particolare, quanto al capo a) per l’assoluta impossibilità di raggiungere la prova in merito ai fatti contestati e, quanto al capo b), per l’insussistenza della violazione, vista l’espressa deroga prevista dalla delibera n. 2012/06 del Consiglio Regionale del Veneto. Roma 11 luglio 2016 Il Segretario Paola Gatta Il Presidente. avv. Simona Filippone