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Progetto per fornitura e posa in opera convertitori di volume di
tipo 1 e modulo di tele lettura delib. AEEG. 155/08
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER FORNITURA DI CONVERTITORI DI VOLUME
PER GRUPPI DI MISURA GAS METANO CON CLASSE MAGGIORE O UGUALE A G10 E
MINORE O UGUALE A G40, MODULI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI MISURA,
SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI DATI STESSI
0
08/07/2010
1
10/10/2012
REV
DATA
REVISIONE
STC
CGD
CGD
REDAZIONE
VERIFICA
APPROVAZIONE
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INDICE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Art 3
IMPORTO DELL’APPALTO
Art. 4
APPALTO-CONTRATTO-CAUZIONI
Art. 4.1 MODALITA' AGGIUDICAZIONE APPALTO
Art. 6
PENALI
Art. 7
RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI
Art. 8
ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI
Art. 9
ATTREZZATURE
Art. 10 NORME TECNICHE
Art. 11 SUBAPPALTO
Art. 12 DIREZIONE LAVORI
Art. 13 DIREZIONE CANTIERE
Art. 14 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 15 NORME DI MISURAZIONE-CONTABILITA'-PAGAMENTI
Art. 16 DOCUMENTAZIONE
Art. 17 LIMITI DI FORNITURA
Art. 18 PRATICHE BUROCRATICHE
Art. 19 OPERE EXTRA
Art. 20 PREZZI E LORO REVISIONE
Art. 21 COLLAUDI
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Art. 22 FINE LAVORI
Art. 23 CONTROVERSIE
Art. 24 RESCISSIONE CONTRATTO
Art. 25 RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE
Art. 26 MISURE E NORME DI SICUREZZA
Art. 27 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Requisiti minimi per correttori di volume di tipo 1.
Requisiti minimi per Dispositivo di Comunicazione.
Requisiti minimi per Sistema Acquisizione Dati.
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
a)
fornitura in opera di n. 60 convertitori di volume, garantiti per almeno 24
mesi integrati con il modulo comunicazione su rete GSM;
b)
Servizio di gestione dei dati di misura compatibile con SAC esistente;
c)
Servizio di manutenzione tecnica in garanzia dei convertitori di volume e dei
moduli di comunicazione per 24 mesi dalla data del Verbale di consegna
della fornitura;
d)
Aggiornamento del firmware per due anni successivi alla data del Verbale di
consegna della fornitura.
ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’APPALTO
L’appalto può riassumersi nella fornitura di apparati, nella loro installazione e messa in
servizio e nella gestione del servizio “chiavi in mano” della tele lettura dei gruppi di
misura gas con classe inferiore a G40. Le modalità di progettazione, costruzione,
installazione, funzionamento degli apparati e le modalità di gestione del servizio
devono rispondere a quanto stabilito dalla norma UNI TS 11291 e dalla deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. ARG/gas 155/08 e s.m.i..
Più in dettaglio sono richiesti:
a)
b)
Fornitura, installazione in opera, messa in servizio e collaudo di apparati
per la correzione in temperatura e pressione dei volumi di gas, di tipo 1,
integrati con gli apparati per la trasmissione a distanza delle misure dei
volumi di gas omologati secondo le norme MID a sicurezza intrinseca con
certificato in categoria Ex ia II B T4 per zona con pericolo di esplosione e
certificato ATEX da impiegarsi per gruppi di misura di classe inferiore a
G40 in conformità alla norma UNI TS 11291 e alla deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. ARG/gas 155/08 del
22/10/2008 e s.m.i.;
Servizio di gestione degli apparati di correzione e trasmissione dei dati di
misura con acquisizione centralizzata delle letture (SAC), gestione ed
attivazione delle SIM-Card telefoniche, messa a disposizione e
archiviazione dei dati di lettura in files tipo CSV o EXCEL, diagnostica,
manutenzione, ricambi, sostituzione e configurazione apparati in campo. Il
servizio, previsto dall’appalto per 24 mesi.
Stazione appaltante: COGESER S.P.A.– Via Martiri della Libertà n. 18 – 20066
Melzo (Mi). Tel 02/9500161 - fax 02/95736021
Luogo di esecuzione: Comuni di Bellinzago L.do, Gorgonzola, Inzago, Melzo,
Pioltello, Truccazzano, Vignate in provincia di Milano.
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Quantitativo dell’appalto:
Si prevedono
a) Acquisto di 60 unità Correttori di tipo 1 integrati con modulo di
trasmissione dati
b) Acquisto per 24 mesi del servizio di tele lettura dati inclusa diagnostica,
manutenzione, ricambi, invio dati al committente per almeno 60 gruppi di
misura a decorrere dal 15/11/2012.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo definitivo dell’appalto verrà determinato in base all’esito della gara. L’importo
offerto dall’appaltatore per ciascuna voce a), b) esclusa IVA.
•
Importo per la fornitura, posa in opera, messa in servizio e collaudo dei moduli
integrati di cui al punto a)
Cadauno € 710,00 + IVA
Per complessivi € 42.600,00
•
Importo mensile per le prestazioni di cui al punto b) inclusi costi di struttura,
costi di gestione del servizio, costi telefonici per la trasmissione dati e per le
SIM, assistenza telefonica, archiviazione ed invio dei dati in formato concordato
(tipo CSV)
Cadauno € 7,00 + IVA
Per complessivi € 10.080,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO SOTTOPOSTO A RIBASSO
€ 52.680,00 al netto degli oneri fiscali e senza oneri per la sicurezza in quanto non
sussistono rischi interferenziali
ART. 4 – APPALTO – CONTRATTO- CAUZIONI - ASSICURAZIONI
La fornitura e la posa in opera saranno assegnati mediante cottimo fiduciario ai sensi
del regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie Comunitarie e comunque nel rispetto del D.Lgs N. 163/2006 con contratto a
corpo per le prestazioni di cui ai punti precedenti.
Il prezzo, così come richiamato nella lettera invito, sulle opere a corpo è fisso ed
invariabile.
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del
regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.
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2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo
della cauzione provvisoria di cui all’articolo 28 e l'importo della garanzia fideiussoria di
cui all’articolo 29 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure
la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al
comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui
al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
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lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.
Coperture assicurative
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del
regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad
euro 1.000.000
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai comma 3, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e
dall’articolo 128, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
ART. 4.1- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione delle opere, da affidare mediante cottimo fiduciario, ai sensi del D.
Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, è effettuata con il criterio del massimo
ribasso e comunque nel rispetto dell’Art. 13 del Regolamento di Cogeser per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie Comunitarie.
ART. 5 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI – INIZIO E DURATA
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L’affidamento della fornitura sarà effettuata dalla Stazione Appaltante a mezzo ordine
scritto. Il tempo utile per l’esecuzione delle opere è fissato nei seguenti termini
massimi:
•
•
15 gg. per la fornitura dei materiali dal verbale di consegna;
60 gg. per consegnare gli impianti di tele lettura, dal verbale di consegna,
perfettamente funzionanti compreso il collaudo e la messa in esercizio
ART. 6 – PENALI
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle forniture e pose in opera non imputabili
alla stazione appaltante sarà applicata la penale di € 25 per ogni gruppo di misura.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSUNTORE DEI LAVORI
L’assuntore dei lavori è responsabile per quanto riguarda danni, infortuni ed incidenti a
terzi e cose di terzi, ed in genere a chiunque, a qualunque cosa, intendendosi che
COGESER SPA rimarrà completamente sollevato assieme al personale preposto alla
direzione e sorveglianza.
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE DEI LAVORI
Devono intendersi a carico dell’appaltatore i sotto elencati oneri i quali perciò risultano
compenetrati nel prezzo di fornitura.
a) La fornitura eventuale di energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature
necessarie all’installazione delle apparecchiature.
b) Le dichiarazioni di conformità delle apparecchiature (verifica prima in fabbrica
ecc.), la denuncia alla Camera di Commercio competente di avvenuta
installazione oltre ai materiali per l’esecuzione dei lavori.
c) Messa a disposizione di personale
contabilizzazione delle opere.
per
i
verbali
di
installazione,
la
d) Pulizia e sgombro dei materiali prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori.
e) I trasporti delle forniture richieste a piè dei lavori ordinati.
f)
I trasporti, con relativo smaltimento, dei materiali di risulta e di rifiuto.
g) Il possesso e l’uso di tutti gli attrezzi.
h) L’assicurazione degli operai presso gli Enti preposti per la malattia e l’infortunio.
Sarà a carico della committente la sostituzione del misuratore qualora non fosse
idoneo all’installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
ART. 9 - ATTREZZATURE
La Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di possedere e poter disporre liberamente
delle seguenti attrezzature:
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-
n° 1 Furgone opportunamente attrezzato per l’esecuzione di lavori impiantistici
sia elettrici che idraulici.
-
n° 1 Generatore di corrente elettrica in grado di erogare una corrente di di 220V
10A max.
ART. 10 – NORME TECNICHE
Dove non sia meglio specificato in questo capitolato, le forniture ed i lavori dovranno
essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni ufficiali e di quelle
ufficiose opportunamente richiamate.
In particolare si fa riferimento al D.M. 24.11.1984 Ministero dell’Interno “Norme di
sicurezza per il trasporto, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale”,alla normativa
97/23/CE PED, al Decreto 01.12.2004 n. 239 alle disposizioni della Legge 5.03.1990
n° 46 “Norme per la sicurezza ed installazione degli impianti” e del relativo
regolamento d’attuazione, Norme CEI 64-2 “Impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione o incendio” alla normativa ATEX, delle norme UNI-CIG 9167 .
In caso di difformità da quanto indicato o interpretato in questo capitolato rispetto a
quanto previsto dalla normativa dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed in
particolare dalla deliberazione ARG/gas 155/2008 e s.m.i. e dalla normativa UNI TS
11291, queste prevarranno sul capitolato.
ART. 11 – SUBAPPALTO
1. Qualora non esplicitamente vietato dalla stazione appaltante in sede di richiesta di
offerta, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4. del presente
capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito
specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto
o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali,
di cui all’articolo 107, del regolamento generale, di importo superiore al 15%
dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori
costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, del regolamento
generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000
euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando,
devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i
requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato
unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i
lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da
quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
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2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere
autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro
154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10,
comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo, ove non esplicitamente vietati, devono
essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
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risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai
sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese
e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione
al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge
Ambito: APPALTI
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13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006,
l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la
relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che
gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono
eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati,
sono
subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso
subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci)
giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la
sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in
materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaltatore principale.
ART. 12 – DIREZIONE LAVORI
La direzione ed il coordinamento dei lavori è affidata all’ufficio Tecnico COGESER
SPA. La presenza sui luoghi di lavori del Direttore o di un suo incaricato non solleva
l’Impresa da alcuna responsabilità.
Ambito: APPALTI
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ART. 13 – DIREZIONE CANTIERE
La Direzione e l’organizzazione del cantiere spetta all’impresa aggiudicataria dei lavori
che dovrà nominare un’ incaricato, gradito al COGESER SPA, di adeguata
competenza e che dovrà essere sempre presente in cantiere.
ART. 14 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
L’Impresa sarà libera di eseguire i lavori secondo l’ordine che riterrà opportuno salvo
diversa prescrizione della D.L. che può fissare determinati termini di esecuzione o
priorità a suo insindacabile giudizio. Dovrà presentare e concordare con la D.L. un
programma che consenta un adeguato coordinamento tra le ditte partecipanti
all’esecuzione dell’intervento a tal proposito Cogeser Spa fornirà un elenco aggiornato
distinto per Comune e indirizzo ove installare le apparecchiature .
ART. 15 – NORME DI MISURAZIONE – CONTABILITA’ - PAGAMENTI
La fornitura, l’installazione e la messa in servizio sono appaltati a corpo. Per il
pagamento l’appaltatore è tenuto a presentare regolare fattura commerciale di importo
pari alla corrispondente contabilità.
Vengono altresì fissati i seguenti termini:
-
Saldo mensile, a 60 gg. dalla data di messa in esercizio e comunque non oltre
120 gg. dal montaggio qualora impedimenti di qualsiasi natura non dipendenti
dall’appaltatore non consentano la messa in funzione dell’impianto. In tal caso,
quale garanzia, verrà trattenuto un importo pari a 10% del costo dell’impianto
ed il saldo avverrà al momento della messa in funzione dell’impianto.
ART. 16 – DOCUMENTAZIONE
La ditta fornitrice è tenuta a presentare per ogni apparecchiatura il manuale d’uso e
manutenzione nonché l’elenco dei ricambi con gli opportuni disegni atti
all’individuazione. Al termine dei lavori dovrà essere pure rilasciata dichiarazione di
idoneità, costruzione e collaudo dei vari materiali dalla quale si evinca la casa
costruttrice e l’ente accreditante la certificazione di qualità. Tali documenti fanno parte,
a tutti gli effetti, dell’impianto e quindi la consegna verrà ritenuta incompleta qualora
mancasse detta documentazione.
ART. 17 – LIMITI DI FORNITURA
-
Impianto di misura dell’utenza.
ART. 18 – PRATICHE BUROCRATICHE
E’ a carico di COGESER SPA l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei proprietari
dei luoghi ove si devono installare le apparecchiature.
ART. 19 – OPERE EXTRA
Nell’eventualità che durante l’installazione, venissero eccezionalmente richieste
prestazioni di mano d’opera o fornitura di materiali non previsti nella presente gara,
queste verranno concordate preventivamente.
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Per la mano d’opera si fa riferimento alle tabelle CCIIA di Milano in vigore al momento
della prestazione, scontata del 20%.
ART. 20 – PREZZI E LORO REVISIONE
Il prezzo convenuto compensa tutti i lavori ivi compreso l’uso ed il consumo degli
attrezzi, assicurazioni, spese accessorie, ect…
Esso si intende fisso ed invariabile per la durata dell’attività salvo diverse disposizioni
di legge.
ART. 21 – COLLAUDI
I collaudi saranno eseguiti in presenza della D.L. e dai tecnici degli enti interessati
secondo le norme vigenti con criteri e modalità stabilite dalla stessa D.L.. In caso di
esito negativo del collaudo, l’impresa sarà tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e ad
eseguire i lavori necessari al buon completamento dell’opera. L’Ente appaltante, in
caso di inadempienza dell’Impresa, si riserva la facoltà di far eseguire ad altri i lavori
trattenendo o addebitando all’Impresa i relativi importi.
ART. 22– FINE LAVORI
L’impianto si intende ceduto ed ultimato, esclusivamente a totale esecuzione di ogni
lavoro, citato in offerta nell’art. 2, quindi funzionante ed in esercizio.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Tutte le vertenze fra l’Amministrazione COGESER SPA e l’Appaltatore, sia che
insorgano durante l’esecuzione dei lavori come al termine del contratto, nel caso non si
siano potute definire in via amministrativa o extragiudiziaria, qualunque sia la natura:
tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al Tribunale
Civile di Milano.
ART. 24 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante si riserva il diritto di sciogliere il contratto senza compensi per
l’appaltatore, oltre il pagamento delle opere già eseguite correttamente e dedotte
eventuali penali, qualora:
a) L’appaltatore, o persona da Lui incaricato; offra, prometta o conceda vantaggi a
incaricati dalla Direzione Lavori o al personale che comunque si interessi della
sorveglianza delle attività.
b) Ritardi di oltre il 50% sul programma di fornitura e messa in servizio degli
apparati, evidente impreparazione del personale o inadeguatezza dei mezzi,
convincano la Direzione Lavori dell’impossibilità per l’appaltatore di portare a
termine i lavori in modo corretto ed in tempo utile.
c) Risulti che l’Appaltatore si sia accordato con altri offerenti in modo da falsare il
risultato della gara di appalto.
ART. 25 – RIFERIMENTI A NORMA DI LEGGE
Per le condizioni non previste nel presente capitolato, la Ditta assuntrice i lavori sarà
tenuta all’osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti, norme in vigore, circolari
ministeriali, del capitolato generale d’appalto.
Ambito: APPALTI
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ART. 26 – MISURE E NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di
permanente sicurezza ed igiene.
L'Appaltatore, pertanto, deve far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui
sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la tutela e la sicurezza fisica dei lavoratori in conformità al D.L.
494/96, al D.L. 528/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare
secondo il D.L. n. 528 del 19.11.1999 art. 2 comma 1). Lettera f-ter il datore di lavoro
dell'impresa appaltatrice e quindi esecutrice dei lavori, dovrà redigere, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 626/94 e successive modifiche
il piano di sicurezza.
L'Appaltatore ha, inoltre, i sotto citati obblighi e deve disporre ed esigere che i propri
dipendenti:
- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
inerenti alle operazioni effettuate;
-
non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
-
curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con
le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
-
prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale,
per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato
provvedimento alla Committente.
La committente ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti
relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti
a tale compito (A.S.L., ecc) od a terzi di propria fiducia o a proprio personale
dipendente.
L'appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le
informazioni ed i documenti del caso.
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
dell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
sono da considerarsi fissi ed invariabili, salvo l'applicazione delle disposizioni di legge
in materia di revisione prezzi.
Qualora durante il periodo di validità dell’appalto, si rendesse necessaria la
determinazione di prezzi per lavori, noleggi, forniture di materiali non inclusi nell’elenco
prezzi, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le norme di cui
all’art. 136 del DPR 554/99, o sarà scelto il sistema di esecuzione in economia, ciò
sempre ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
ART. 27 – ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94, l’Appaltatore deve prendere atto che,
durante l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, si possono riscontrare i seguenti
rischi:
Rischi relativi all’allestimento e conduzione del cantiere.
Di seguito si riportano i risultati dell’analisi e della valutazione dei rischi relativi al sito e
ai lavori oggetto dell’appalto. Le voci elencate sono quelle che direttamente o
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indirettamente potrebbero riguardare gli operatori e gli aspetti organizzativi di chi deve
effettuare gli interventi in parola.
Per quanto riguarda la valutazione, si è proceduto secondo le fasi di seguito indicate.
Identificazione dei fattori di rischio
identificazione dei lavoratori esposti
stima dell'entità delle esposizioni
stima della gravità degli effetti che ne possono derivare
stima della probabilità che tali effetti si manifestino
Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in
considerazione si è fatto riferimento agli Orientamenti CEE , fermo restando che tale
elenco di situazioni e di attività lavorative possibili ha carattere non esaustivo.
Al fine di quantificare numericamente quella che è stata definita “valutazione del
rischio”, è stato adottato un approccio probabilistico, se pur estremamente
semplificato.
In tale approccio si è considerato per ogni rischio un fattore probabilistico (P) ed un
fattore (M) che rappresenta la gravità del danno conseguente al verificarsi
dell’incidente o la diminuzione della “qualità di vita” conseguente ad esposizione a
sostanze o agenti dannosi.
Entrambi questi fattori sono stati considerati in una scala da 1 a 4, secondo i criteri
riportati nelle seguenti tabelle.
SCALA DELLE PROBABILITA' P
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Valore
Livello
4
Altamente probabile
3
Probabile
2
Poco probabile
1
Improbabile
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Definizioni/Criteri
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella
stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore in Azienda
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il
danno
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
in Azienda
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti
Non sono noti episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
SCALA DELL'ENTITA' DEL DANNO (MAGNITUDO) M
Valore
Livello
4
Gravissimo
Definizioni/Criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o
di invalidità totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente
invalidanti
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3
Grave
2
Medio
1
Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile
Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
L’indice di valutazione del rischio (R) si ottiene dalla moltiplicazione dei due fattori precedentemente
esposti, secondo la matrice di seguito riportata.
4
3
2
1
P
M
4
3
2
1
8
6
4
2
12
9
6
3
16
12
8
4
1
2
3
4
Dall’indice ottenuto tramite l’applicazione del modello sopra rappresentato, si definiscono le priorità e si
effettua la programmazione degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.
Ambito: APPALTI
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RISCHI RISCONTRATI RELATIVAMENTE AI LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO
n.
prog.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
tipologia di rischio
rischi per la sicurezza dei lavoratori
Investimento da traffico veicolare, rischio causato dalla necessità di lavorare in
cantieri stradali. Si rende quindi necessario segnalare e delimitare l’area di esecuzione
dei lavori prima di procedere agli stessi.
La presenza dei mezzi di trasporto e di movimentazione, può costituire fonte di
pericolo. E’ quindi fatto obbligo di installare adeguata segnaletica e idonee transenne
per impedire il traffico pedonale e deviare quello veicolare.
Rischio da rumore, causato da apparecchiature in funzione. Al fine di limitare
l’esposizione al rumore dei propri lavoratori l’impresa dovrà dotare gli idonei
dispositivi di protezione individuale.
Rischio esplosione; rischio causato dalla presenza gas.
Possibile presenza di pavimentazione bagnata o comunque accidentalmente scivolosa.
E’ quindi obbligatorio l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche.
Emissioni di polvere; durante l’esecuzione dei lavori si possono sviluppare polveri
che possono costituire fonti di inquinamento sia all’interno che all’esterno del
cantiere.
Ustioni, connesse con l’attività di saldatura condotte. E’ fatto obbligo di limitare
l’area di lavoro al solo personale addetto alle operazioni di saldatura. Si rende inoltre
necessario da parte degli addetti ai lavori l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
Esplosioni, connesse con l’attività di saldatura su condotte gas. E’ fatto obbligo di non
saldare in presenza di sostanze infiammabili.
Urti, colpi, impatti e lesioni, sono rischi connessi con l’attività di
movimentazione/collegamento delle tubazioni. E’ fatto obbligo di operare con cautela,
indossando i dispositivi di protezione individuale, durante le fasi soprammenzionate.
Presenza di gas a seguito di rotture della tubazione. E’ fatto obbligo di utilizzare
attrezzature/utensili idonei alle operazioni da compiere avendone preventivamente
verificato la loro efficienza
Inquinamento ambientale. E’ fatto obbligo di smaltire correttamente secondo la
vigente normativa il materiale di rifiuto, evitando di disperdere nell’ambiente prodotti
che possono essere fonte di inquinamento.
Microclima
P
M
R
(1-4) (1-4) (1-16)
3
4
12
3
4
12
4
3
12
3
3
4
2
12
6
4
2
6
4
2
8
3
4
12
4
4
16
4
4
16
3
2
6
3
1
3
Ambito: APPALTI
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Ogni dipendente dell’Appaltatore, che durante l’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto venga coinvolto direttamente o come testimone in un incidente di qualsiasi
natura, deve avvertire immediatamente il personale del COGESER SPA ed eseguire
quanto da questi segnalatogli.
Nei casi di emergenza, quando richiesto dal personale del COGESER SPA, i
dipendenti dell’Appaltatore devono abbandonare il luogo dove stanno operando
lasciandolo in sicurezza per quanto di competenza ed in relazione all’urgenza del caso,
e recarsi dove gli viene indicato.
Come previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 406/1991, si comunicano i
seguenti indirizzi:
•
A.S.L. n. 2 – Via Maestri, 2 – MELEGNANO
•
Vigili del Fuoco – Via Verdi, 16 – GORGONZOLA
•
Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – MILANO
•
Regione Lombardia – Via F. Filzi, 22 – MILANO
Ambito: APPALTI
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Requisiti minimi per correttori di volume di tipo 1.
L’unità periferica di correzione dei volumi associato ad un contatore metrico deve
fornire la misura del gas-metano in Sm3 (standard) calcolati alle condizioni base di
temperatura + 15 °C e pressione di 1,01325 bar tramite i sensori di pressione e
temperatura integrati, e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Condizioni ambientali
Il convertitore di volumi dovrà operare correttamente in ambiente caratterizzato dalle
seguenti proprietà:
Temperatura -20 °C + 60°C
Umidita [ 10% ÷ 90% ], con eventuale presenza di condensa.
Strutturali
Armadio con grado di protezione IP 65 o superiori con portello anteriore apribile
completo di:
• Staffe di fissaggio a parete o su tubazione.
• Tastiera necessaria per la richiesta dati.
• Display a cristalli liquidi in grado di visualizzare i dati contenuti nella memoria del
convertitore volumetrico con le rispettive unità di misura. Dovrà essere impostato
per lo spegnimento automatico dopo un tempo programmabile di inattività della
tastiera. I parametri visualizzati devono essere conformi a quanto stabilito dalla
UNI TS 11291-4.
• Lo strumento per la parte elettrica dovrà essere realizzato a sicurezza intrinseca
in maniera da poter essere installato in zone a rischio di esplosione.
Acquisizione e conversione dei volumi
Il convertitore di volumi deve eseguire la conversione dei volumi secondo le
modalità definite dalla UNI EN 12405-1. Il microprocessore elaborerà i segnali in
ingresso di pressione e temperatura, adottando per il calcolo de fattore di
comprimibilità la comprimibilità del gas-metano il metodo previsto dalle Norme
AGA08 o, in alternativa , SGERG 88.
Per tale funzione il convertitore dovrà utilizzare:
• Sonda di temperatura di tipo PT100 per segnale resistivo a 4 fili campo di
misura da -20°C a + 50°C campo di precisione minore di 0,5°C.
• Sensore di pressione (assoluta) analogico (campo di pressione verrà indicato in
funzione dell’e condizioni contrattuali con l’utenza) indicativamente i campi
Ambito: APPALTI
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•
assoluti potranno essere 0÷2, 0÷5, 0÷10 con precisione minore di 0,5% del
valore letto.
Segnale impulsivo LF o BF dal contatore (la connessione contatore-convertitore
sarà a carico della ditta a cui verranno affidati i lavori e forniture).
Tutti i valori necessari al calcolo dei volumi convertiti (quali CO2, N2, H2, densità
relativa peso degli impulsi) devono essere configurabili da locale e da remoto (come
previsto dalla specifica UNI TS 11291-4 per i gruppi di misura di classe B) seguendo
la procedura definita nel certificato MID e nella UNI TS 11291-4.
L’apparato dovrà essere installato e calibrato in campo secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
Sistema di alimentazione
Il convertitore deve essere dotato di un sistema di alimentazione a batteria alcaline
installato all’interno dell’unità e deve garantire il funzionamento per un periodo
minimo di 5 anni alle condizioni di riferimento previste dalla norma EN12405, e cioè:
•
•
•
•
•
Minima temperatura ambiente
Massima frequenza degli impulsi provenienti dal contatore gas
Pressione massima e temperatura minima del gas
Una lettura giornaliera da remoto (durata media pari a 5 minuti)
Una accensione giornaliera del display
Possibilità di sostituire il pacco batteria direttamente in loco, previa rottura dei sigilli
non metrologici. Durante l’operazione il convertitore dovrà essere alimentato con
batteria tampone in modo da evitare la perdita di dati.
Display
Il display tramite l’interrogazione con un opportuno selettore dovrà fornire almeno i
seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
Volume totale non corretto
Portata istantanea
Fattore di conversione Ktvo
Peso dell’impulso
Pressione di misura
Temperatura di misura
Uscite
• morsettiere di collegamento verso il campo e per 3 uscite digitali
• Interfaccia seriale, USB o ottica per possibilità collegamento con portatile
• Eventuali uscite per allarmi
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Dati disponibili in uscita
Il convertitore dovrà essere munito di apposita morsettiera interna per la disponibilità di
N° 3 uscite impulsive per i seguenti valori:
•
•
•
Volume non corretto
Volume corretto
Allarme/batteria scarica
Il convertitore dovrà essere equipaggiato con una porta seriale RS 232 con connettore
7 poli DIN per consentire, tramite un PC portatile ed apposito programma di leggere la
programmazione scaricare e stampare i dati memorizzati.
Registrazione Volumi e calcolo portate
Il convertitore di volumi deve gestire ed elaborare dati previsti dalla delibera 155/08
ARG/GAS e secondo le norme EN 12405-1 ed TS 11291-4. Gli stessi dati devono
essere memorizzati e mantenuti in memoria per un periodo minimo maggiore di 70
giorni. I dati disponibili in uscita, sia a mezzo impulsi sia tramite porta seriale, ed i dati
memorizzati negli appositi registri, potranno essere acquisiti da remoto mediante due
modalità:
•
•
Tramite telelettura del convertitore da apparato remoto,
Tramite trasmissione automatica dal convertitore ad apparato remoto.
N.B. E’ ammessa l’archiviazione dei dati anziché sul convertitore, anche tramite
il modulo di trasmissione dati.
Registrazione allarmi/eventi
Ogni qualvolta si genera un allarme il convertitore registra nell’archivio le informazioni
riportando almeno le seguenti indicazioni:
• Numero progressivo
• Data e ora allarme/evento
• Codice allarme/evento
• Totalizzatore del volume corretto
Nel caso di riempimento dell’archivio la memorizzazione dei nuovi eventi avverrà con
cancellazione di quello più datato.
Certificazioni
•
•
•
•
Certificati Atex
Dichiarazione di conformità impianto a sicurezza intriseca
Decreto di costruzione e del software di programmazione approvato MID
Certificati di verifica prima in fabbrica
Ambito: APPALTI
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Requisiti minimi per Dispositivo di Comunicazione.
Il convertitore volumetrico tramite l’uscita seriale dovrà essere collegato ad un’unità di
trasmissione contenete un modem per rete GSM – GPRS in modo da consentire
l’instaurazione della connessione con sistema centrale (SAC).
Il protocollo di comunicazione è quello previsto salla specifica UNI TS 11291-8 e dovrà
permette di gestire sia comunicazione dati sia comunicazioni in SMS. Il protocollo CTR
permetterà di eseguire da remoto almeno le seguenti attività:
•
•
Lettura/parziale di tutti gli archivi presenti nella memoria;
Lettura dei singoli registri appartenenti agli archivi presenti nella memoria del
convertitore;
• Aggiornamento del software del convertitore volumetrico;
L’instaurazione della connessione in dati dovrà avvenire solo previa esecuzione da
parte del sistema centrale di una procedura di identificazione ed autentificazione come
previsto nel protocollo CTR.
Il modem GSM dovrà essere configurato per l’iterazione con la rete cellulare
dell’operatore in uso.
In conformità a quanto previsto dalla delibera AEEG 155/08 art. 8.1 dovrà essere resa
disponibile, su richiesta del committente, una uscita “emettitori di impulsi” a
disposizione del cliente finale.
Modem GSM/GPRS
L’apparato di comunicazione dovrà essere in grado di supportare le seguenti modalità
di comunicazione:
• Comunicazione dati GSM a 9600 baud
• Comunicazione GPRS con implementazione interna dello stack TCP/IP e
classe di appartenza pari a 10
• Comunicazione SMS
Il modem sarà dotato di apposito connettore per l’alloggiamento della SIM card
standard.
Il modem, di tipo DualBand e conforme aalo standard normativo vigente.
La logica di controllo presente nel dispositivo permette di espletare i seguentyi requisiti:
• Invio di un PIN programmabile alla SIM;
• Funzioni di risparmio energetico al fine di salvaguardare l’autonomia della
batteria;
Ambito: APPALTI
Progetto per fornitura e posa in opera convertitori di volume di
tipo 1 e modulo di tele lettura delib. AEEG. 155/08
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Alimentazione
L’apparecchiatura dovrà essere dotata di batterie sostituibili, che devono garantire il
funzionamento del sistema di comunicazione per un periodo minimo pari a 5 anni. Le
condizioni di soddisfacimento di tale requisito vanno intese come segue:
• Temperatura minima ambientale prevista
• Una connessione giornaliera da remoto (durata di 5 min. in caso di connessione
GSM/GPRS, 5SMS in caso di comunicazione mediante SMS) per il periodo
restante la connessione risulta scollegata/spenta.
Barriera di protezione
La barriera di protezione deve garantire la sicurezza e la protezione tra gli apparati di
comunicazione ed il convertitore di volume:
• Linea dati seriale di comunicazione
La sezione di barriera di protezione utilizzata per la protezione ATEX deve avere i
requisiti descritti dalla EN 60079 con certificazione ATEX (1)G [Ex ia] II, pertanto
interfacciabile ad apparati in Zona 0, metodo di protezione Ex ia, con la presenza di
miscela esplosiva di categoria IIB.
Applicazione
Il convertitore di volume oggetto della precedente descrizione potrà essere associato a
differenti dispositivi in grado di fornire la connettività necessaria per la comunicazione
col SAC. I dispositivi sono:
• Dispositivo di trasmissione
• Alimentazione con pacco di batterie
L’apparecchiatura andrà installata in area sicura e la connessione con il convertitore
dovrà essere assicurato attraverso una barriera di sicurezza integrata in ciascun
dispositivo.
I dispositivi sopra elencati dovranno essere installati in zone non chiuse (interno locale
gas ove si installa il convertitore) e quindi soggette ad agenti atmosferici di varia
natura, pertanto l’apparato dovrà garantire un livello di protezione minimo IP 60.
Condizioni di funzionamento
Gli apparati di comunicazione e alimentazione devono operare correttamente in
ambiente caratterizzato da :
•
•
.
Temperatura compresa tra -25 °C ÷ +60°C
Umidità compresa tra 10% ÷ 95% con presenza di condensa
Ambito: APPALTI
Progetto per fornitura e posa in opera convertitori di volume di
tipo 1 e modulo di tele lettura delib. AEEG. 155/08
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Requisiti minimi per Sistema Acquisizione Dati.
- L’appaltatore dovrà garantire la fornitura del protocollo di comunicazione utilizzato per
la trasmissione dei dati unitamente al supporto e la disponibilità all’integrazione
dell’apparato fornito nel centro di telelettura denominato SAC (Sistema di Acquisizione
Centralizzato), anche in caso di SAC realizzato o gestito da altro fornitore, per
garantire la comunicazione e trasmissione di tutti i parametri e tutte le funzionalità
minime previste dalla 155/08 e dalle norme UNI TS 11291- 1-2-3-4-8 del 2010.
A tal fine la ditta a cui è affidato il servizio renderà noti e disponibili alla Stazione
Appaltante nelle forme necessarie, le metodologie, le procedure, le strategie di
comunicazione e quant’altro (anche se di tipo proprietario) occorra per garantire
l’interoperabilità tra il gruppo di misura fornito e il SAC, autorizzando la medesima
Stazione Appaltante al trasferimento di quanto ricevuto al fornitore o gestore del SAC
per le necessarie implementazioni. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di
riservatezza e di non utilizzo per altri scopi diversi dal presente, sia della Stazione
Appaltante sia del fornitore o gestore del SAC.
- Possesso dei requisiti previsti dalla L. 37 del 22.1.2008 per le attività di installazione,
attivazione e manutenzione delle apparecchiature fornite;
- La ditta appaltatrice dovrà rendere alla Stazione Appaltante tutti i certificati di
omologazione e dei manuali di tutti i componenti forniti anche in formato elettronico;
- La ditta appaltatrice fornirà tutte le apparecchiature/dispositivi oggetto di gara in
perfetta rispondenza ai requisiti e caratteristiche previsti dalla deliberazione del
22.10.2008 ARG/gas 155/08 e alla norma UNI TS 11291 del 2010 in merito alle
specifiche tecniche ed ai requisiti funzionali richiesti;
- La ditta appaltatrice garantirà, sul territorio provinciale di Milano, la assistenza postvendita, costituita da centri propri e/o di terzi, preposti ad assicurare nel tempo il
servizio di garanzia e manutenzione in loco e/o presso i propri punti di assistenza;
- La Ditta appaltatrice fornirà ed attiverà le SIM-CARD per il modulo GSM necessario
per la trasmissione dei dati e nel costo del servizio sarà incluso il canone mensile per
ciascuna utenza che terrà conto del traffico telefonico e di tutti gli oneri di gestione.
- Garantire l'attività di assistenza post vendita per un periodo minimo non inferiore a 5
anni a decorrere dal termine del periodo di garanzia previsto per legge, tramite un
servizio di contact-center attivo almeno 5 giorni alla settimana.