Condizioni generali (CG) per l`assicurazione veicoli
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Condizioni generali (CG) per l`assicurazione veicoli
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA Condizioni generali (CG) per l’assicurazione veicoli A Edizione 01.2012 Sintesi delle condizioni generali per l’assicurazione veicoli A Disposizioni comuni G Assicurazione casco B Assistance Soccorso stradale H Assicurazione contro gli infortuni C Assicurazione responsabilità civile L Assicurazione di rimborso dei premi D Copertura sinistri all’estero E Conseguenze in caso di colpa grave Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali (CG) ai rischi assicurati. Per facilitare la lettura il testo è stato redatto applicando esclusivamente il genere maschile in riferimento alle persone. A Disposizioni comuni A 1 Validità territoriale A 8 Deposito delle targhe A 2 Inizio e scadenza A 9 Veicolo sostitutivo A 3 Variazioni contrattuali A 10 Targa trasferibile A 4 Sistemi dei gradi di premio per l’assicurazione responsabilità civile e casco totale A 11 Corresponsione di un indennizzo A 12 Foro A 5 Variazioni dei gradi di premio nel sistema dei gradi di premio T A 13 Comunicazioni A 6 Protezione del bonus nell’assicurazione responsabilità civile e casco totale A 14 Disposizioni legali A 7 Obblighi in caso di sinistro 2.2 Il contratto si rinnova di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue il giorno convenuto. La disdetta deve pervenire al partner contrattuale entro il giorno precedente l’inizio del termine di disdetta. Deve essere inviata per iscritto o tramite canale elettronico. La disdetta elettronica è ritenuta valida se provvista di una firma elettronica qualificata, autenticata da un servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle). Le disdette trasmesse via fax non saranno ritenute valide. 2.3 Se si immatricola un veicolo senza firmare una proposta assicurativa né consegnare una conferma scritta dell’assicurazione, la società accorda per tale veicolo una garanzia casco totale provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica fino al settimo anno incluso di utilizzo dei veicoli il cui valore a nuovo (prezzo di listino del veicolo inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superi CHF 130.000. La franchigia ammonta, per tutte le collisioni, a CHF 1.000; in caso di danno totale viene indennizzato il valore attuale. Le presenti disposizioni si applicano in maniera analoga in caso di immatricolazione di un veicolo supplementare con targhe trasferibili. A 1 Validità territoriale 1.1 La copertura assicurativa è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché in Albania, Andorra, Austria, Belgio, BosniaErzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, nonché nei paesi non citati in cui la targa svizzera viene riconosciuta come attestato di assicurazione in base a una convenzione internazionale. La copertura assicurativa non è valida nei territori extraeuropei di tali paesi, fatta eccezione per Cipro e Turchia. Per il rilascio della Carta di assicurazione internazionale (la cosiddetta Carta verde) la società può addebitare una commissione. 1.2 L’assicurazione è valida anche durante il trasporto via mare se il luogo di partenza e il luogo di destinazione si trovano all’interno dell’estensione territoriale prevista. 1.3 Se il veicolo viene immatricolato con targa straniera, la copertura assicurativa si estingue immediatamente. 1.4 Se il detentore trasferisce il proprio domicilio o l’ubicazione del veicolo all’estero, la copertura assicurativa si estingue al termine del periodo d’assicurazione in corso. La copertura assicurativa di Assistance Soccorso stradale cessa immediatamente. Se l’immatricolazione riguarda un cambio di veicolo e per il veicolo sostituito era stata stipulata presso la società un’assicurazione casco totale, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma della proposta per il nuovo veicolo ovvero fino alla ricezione della nuova polizza. Qualora il detentore sia una società con sede in Svizzera, i veicoli sono assicurati se il luogo principale di stazionamento si situa entro un raggio massimo di 100 km (in linea d’aria) dal confine svizzero. 1.5 2.4 Se all’inizio del contratto il detentore ha un domicilio estero, non sussiste alcuna copertura assicurativa salvo che il veicolo si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A 2 Inizio e scadenza 2.1 La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L’attestato d’assicurazione vale, con effetto a partire dalla data riportata nel documento, come copertura provvisoria per la responsabilità civile, nonché per le coperture per le quali al momento di un sinistro sussista già una proposta firmata. Se la società respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 10 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. SMAA502I 1 Dopo il versificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto in parte o in toto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell’indennità; il contraente deve dare disdetta al massimo entro quattro settimane dalla data di tale versamento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest’ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta. A 3 Variazioni contrattuali A 7 Obblighi in caso di sinistro In caso di variazioni del premio, del sistema dei gradi di premio, delle franchigie, delle prestazioni, dei tributi previsti per legge o dei supplementi di rateazione, la società ha facoltà di richiedere l’adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l’intero contratto o la parte modificata per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l’ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei premi dovute a una variazione del grado di premio sulla base della sinistrosità non autorizzano alcuna rescissione. 7.1 Servizio sinistri CH/FL T Z % del premio di base Grado di premio % del premio di base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 34 38 42 46 50 55 60 65 10 11 12 13 14 15 16 17 18 70 80 90 100 120 140 160 200 240 Nessuno 5.2 [email protected] sito internet www.allianz-suisse.ch su 24 CH/FL 0800 22 33 44 per chiamate urgenti 24 ore su 24 estero +41 43 311 99 11 Assicurazione casco: all’estero i danni al veicolo assicurato possono essere riparati, senza previo consenso della società, se i costi previsti non superano CHF 500. Anche questi danni devono essere denunciati immediatamente. Assicurazione della protezione giuridica: senza consenso della società, l’assicurato non può incaricare alcun rappresentante legale, avviare alcun procedimento, addivenire ad alcun accordo né adire alcuna via legale. Sono escluse le misure precauzionali atte a rispettare un termine temporale. 7.3 Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. Qualora l’assicurato non rispetti tali obblighi, la società può rifiutare di erogare le proprie prestazioni. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro. L’avente diritto deve dimostrare avvenimento e proporzioni del sinistro. La società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla società. Sempre 100 % A 5 Variazioni dei gradi di premio nel sistema dei gradi di premio T 5.1 vedi polizza e-mail per chiamate urgenti 24 ore 7.2 Grado di premio 0800 22 33 44 filiale Per i casi di emergenza la centrale Assistance: A 4 Sistemi dei gradi di premio per l’assicurazione responsabilità civile e casco totale Sistema dei gradi di premio La società deve essere informata il più presto possibile di tutti i sinistri tramite una delle seguenti modalità di contatto: Ogni anno viene stabilito un grado di premio in base all’andamento dei sinistri durante il periodo di osservazione trascorso. Il periodo d’osservazione è di dodici mesi e termina tre mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione (ovvero della scadenza principale). Il premio per il periodo assicurativo successivo viene calcolato in base al grado di premio immediatamente inferiore, se durante il periodo di osservazione non si è verificato alcun sinistro e se l’assicurazione di responsabilità civile o casco totale è stata in vigore per almeno 6 mesi durante lo stesso periodo. Se nel corso del periodo di osservazione è sopravvenuto un evento di responsabilità civile e/o di collisione che ha per conseguenza un’indennità o una riserva, l’attuale grado di premio dell’assicurazione in questione viene aumentato di 4 gradi. 7.4 Se un avente diritto o il suo rappresentante, in caso di sinistro, non denuncia o denuncia determinati fatti consapevolmente in maniera errata o con troppo ritardo, la società ha facoltà di rescindere in maniera immediata tutte le polizze per veicoli a motore riferite al contraente. 7.5 In caso di incidenti con danni corporali, il medico curante deve essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto un controllo da parte di un medico di fiducia oppure, in caso di decesso, un autopsia. 7.6 Ogni periodo di osservazione inizia alla scadenza di quello precedente. La durata del periodo di osservazione può variare in seguito a una modifica della scadenza principale (e quindi della scadenza del periodo assicurativo). In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi (con particolare riguardo all’obbligo di limitazione del danno previsto dalla legge) nel corso della durata contrattuale, la società può ridurre o negare l’indennizzo. A 8 Deposito delle targhe In caso di deposito delle targhe la polizza viene sospesa come descritto di seguito. Un aumento viene corretto se per l’evento denunciato non deve essere versato alcun indennizzo oppure se l’importo del sinistro viene rimborsato entro 30 giorni dopo la comunicazione della liquidazione del sinistro. 5.3 Se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida o nel corso dell’esame ufficiale di guida, il grado di premio non viene modificato se l’istruttore è in possesso della concessione ufficiale. 5.4 Il grado di premio dell’assicurazione di responsabilità civile non aumenta se non vi è alcuna colpa da parte dell’assicurato (pura responsabilità causale) o se il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo. 5.5 Il grado di premio della casco totale non aumenta se la prestazione si limita alla sola differenza tra il valore attuale ed il valore venale maggiorato. 5.6 Il grado di premio viene corretto se sono stati forniti dati errati per la prima determinazione dello stesso. 8.1 Qualora al momento del deposito sia in essere un’assicurazione casco, questa rimane valida per la circolazione su aree non aperte alla pubblica circolazione, il trasporto e il traino, a condizione che venga versato un premio. La copertura assicurativa è valida solo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Tutte le altre coperture si estinguono ad eccezione dell’assicurazione di rimborso premi per la quale è richiesto il versamento di un premio. 8.2 In assenza di un’assicurazione casco, il contratto viene completamente sospeso alla data di deposito e le coperture si estinguono. 8.3 Sulle aree non adibite alla pubblica circolazione le assicurazioni responsabilità civile e infortuni rimangono tuttavia valide per sei mesi dopo il deposito della targa senza corresponsione di premi. 8.4 Se un veicolo immatricolato con targa trasferibile non viene temporaneamente utilizzato, a tale veicolo si applicano per analogia le disposizioni di cui ai punti da A 8.1 ad A 8.3. A 6 Protezione del bonus nella responsabilità civile e casco totale A 9 Veicolo sostitutivo Se, al momento in cui si verifica un sinistro che comporterebbe un aumento del grado di premio, è assicurata la protezione del bonus, il grado di premio per il periodo assicurativo successivo rimane invariato. La protezione del bonus si applica a massimo un sinistro per periodo di osservazione. Se l’autorità competente autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello assicurato, le assicurazioni passano al veicolo sostitutivo. In caso di assicurazione casco per il veicolo assicurato, il veicolo sostituito rimane assicurato per gli eventi dell’assicurazione casco parziale (G 3.3 a G 3.12). Per eventuali altri sinistri occorsi nello stesso periodo di osservazione si applicano le disposizioni sulle variazioni dei gradi di premio di cui al punto A 5. SMAA502I 2 A 10 Targa trasferibile A 13 Comunicazioni Il veicolo senza targa è assicurato soltanto su aree non aperte alla pubblica circolazione. Se vengono utilizzati contemporaneamente più veicoli sulle aree di pubblica circolazione, l’obbligo di risarcimento decade. Tutte le comunicazioni indirizzate alla società possono essere inoltrate alla filiale competente o alla sede centrale. Le comunicazioni destinate al contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all’ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla società. A 11 Corresponsione di un indennizzo A 14 Disposizioni legali L’indennità viene corrisposta soltanto quando non vi siano più dubbi sulla legittimità e sull’importo della pretesa e, in relazione al sinistro, se non sono in corso indagini della polizia o delle autorità penali nei confronti del contraente, detentore, conducente o dell’avente diritto. Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi domicilio abituale o sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni ivi cogenti. A 12 Foro In caso di controversie giuridiche, il contraente o l’avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente sia domiciliato nel principato del Liechtenstein o l’oggetto dell’assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è Vaduz. SMAA502I 3