Condizioni generali (CG) per l`assicurazione veicoli

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Condizioni generali (CG) per l`assicurazione veicoli
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG)
per l’assicurazione veicoli
A
Edizione 01.2012
Sintesi delle condizioni generali per l’assicurazione veicoli
A
Disposizioni comuni
G
Assicurazione casco
B
Assistance Soccorso stradale
H
Assicurazione contro gli infortuni
C
Assicurazione responsabilità civile
L
Assicurazione di rimborso dei premi
D
Copertura sinistri all’estero
E
Conseguenze in caso di colpa grave
Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali (CG) ai rischi
assicurati.
Per facilitare la lettura il testo è stato redatto applicando esclusivamente il
genere maschile in riferimento alle persone.
A Disposizioni comuni
A 1
Validità territoriale
A 8
Deposito delle targhe
A 2
Inizio e scadenza
A 9
Veicolo sostitutivo
A 3
Variazioni contrattuali
A 10
Targa trasferibile
A 4
Sistemi dei gradi di premio per l’assicurazione responsabilità civile
e casco totale
A 11
Corresponsione di un indennizzo
A 12
Foro
A 5
Variazioni dei gradi di premio nel sistema dei gradi di premio T
A 13
Comunicazioni
A 6
Protezione del bonus nell’assicurazione responsabilità civile e casco totale
A 14
Disposizioni legali
A 7
Obblighi in caso di sinistro
2.2
Il contratto si rinnova di un anno se non viene disdetto tre mesi
prima della sua scadenza. Un contratto stipulato per una durata
inferiore a un anno si estingue il giorno convenuto. La disdetta
deve pervenire al partner contrattuale entro il giorno precedente
l’inizio del termine di disdetta. Deve essere inviata per iscritto o
tramite canale elettronico. La disdetta elettronica è ritenuta valida
se provvista di una firma elettronica qualificata, autenticata da un
servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale
sulla firma elettronica (FiEle). Le disdette trasmesse via fax non
saranno ritenute valide.
2.3
Se si immatricola un veicolo senza firmare una proposta assicurativa né consegnare una conferma scritta dell’assicurazione, la società accorda per tale veicolo una garanzia casco totale provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica fino al settimo anno
incluso di utilizzo dei veicoli il cui valore a nuovo (prezzo di listino
del veicolo inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superi CHF
130.000. La franchigia ammonta, per tutte le collisioni, a CHF
1.000; in caso di danno totale viene indennizzato il valore attuale.
Le presenti disposizioni si applicano in maniera analoga in caso di
immatricolazione di un veicolo supplementare con targhe trasferibili.
A 1 Validità territoriale
1.1
La copertura assicurativa è valida in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein, nonché in Albania, Andorra, Austria, Belgio, BosniaErzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Montenegro,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, nonché
nei paesi non citati in cui la targa svizzera viene riconosciuta come
attestato di assicurazione in base a una convenzione internazionale. La copertura assicurativa non è valida nei territori extraeuropei
di tali paesi, fatta eccezione per Cipro e Turchia.
Per il rilascio della Carta di assicurazione internazionale (la cosiddetta Carta verde) la società può addebitare una commissione.
1.2
L’assicurazione è valida anche durante il trasporto via mare se il
luogo di partenza e il luogo di destinazione si trovano all’interno
dell’estensione territoriale prevista.
1.3
Se il veicolo viene immatricolato con targa straniera, la copertura
assicurativa si estingue immediatamente.
1.4
Se il detentore trasferisce il proprio domicilio o l’ubicazione del
veicolo all’estero, la copertura assicurativa si estingue al termine
del periodo d’assicurazione in corso. La copertura assicurativa di
Assistance Soccorso stradale cessa immediatamente.
Se l’immatricolazione riguarda un cambio di veicolo e per il veicolo
sostituito era stata stipulata presso la società un’assicurazione
casco totale, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma
della proposta per il nuovo veicolo ovvero fino alla ricezione della
nuova polizza.
Qualora il detentore sia una società con sede in Svizzera, i veicoli
sono assicurati se il luogo principale di stazionamento si situa
entro un raggio massimo di 100 km (in linea d’aria) dal confine
svizzero.
1.5
2.4
Se all’inizio del contratto il detentore ha un domicilio estero, non
sussiste alcuna copertura assicurativa salvo che il veicolo si trovi
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
A 2 Inizio e scadenza
2.1
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza.
L’attestato d’assicurazione vale, con effetto a partire dalla data
riportata nel documento, come copertura provvisoria per la responsabilità civile, nonché per le coperture per le quali al momento di
un sinistro sussista già una proposta firmata. Se la società respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 10 giorni dopo
che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente.
SMAA502I
1
Dopo il versificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due
parti può disdire il contratto in parte o in toto. La società deve
pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell’indennità; il contraente deve dare disdetta al massimo entro quattro
settimane dalla data di tale versamento. Se il contraente disdice il
contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni
dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto
da parte della società, la responsabilità di quest’ultima cesserà
quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.
A 3 Variazioni contrattuali
A 7 Obblighi in caso di sinistro
In caso di variazioni del premio, del sistema dei gradi di premio, delle
franchigie, delle prestazioni, dei tributi previsti per legge o dei supplementi
di rateazione, la società ha facoltà di richiedere l’adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30
giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende
accettare tali variazioni, il contraente può disdire l’intero contratto o la
parte modificata per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è
valida se perviene alla società entro l’ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei
premi dovute a una variazione del grado di premio sulla base della
sinistrosità non autorizzano alcuna rescissione.
7.1
Servizio sinistri CH/FL
T
Z
% del
premio
di base
Grado di
premio
% del
premio
di base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
34
38
42
46
50
55
60
65
10
11
12
13
14
15
16
17
18
70
80
90
100
120
140
160
200
240
Nessuno
5.2
[email protected]
sito internet
www.allianz-suisse.ch
su 24 CH/FL
0800 22 33 44
per chiamate urgenti 24 ore
su 24 estero
+41 43 311 99 11
Assicurazione casco: all’estero i danni al veicolo assicurato possono essere riparati, senza previo consenso della società, se i costi
previsti non superano CHF 500. Anche questi danni devono essere
denunciati immediatamente.
Assicurazione della protezione giuridica: senza consenso della società, l’assicurato non può incaricare alcun rappresentante legale,
avviare alcun procedimento, addivenire ad alcun accordo né adire
alcuna via legale. Sono escluse le misure precauzionali atte a
rispettare un termine temporale.
7.3
Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano
la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro
devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente,
senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per
dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. Qualora
l’assicurato non rispetti tali obblighi, la società può rifiutare di
erogare le proprie prestazioni. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro. L’avente diritto deve dimostrare avvenimento
e proporzioni del sinistro. La società è autorizzata a eseguire tutti
gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono
essere consegnati alla società.
Sempre 100 %
A 5 Variazioni dei gradi di premio nel sistema dei gradi di premio T
5.1
vedi polizza
e-mail
per chiamate urgenti 24 ore
7.2
Grado di
premio
0800 22 33 44
filiale
Per i casi di emergenza la centrale Assistance:
A 4 Sistemi dei gradi di premio per l’assicurazione responsabilità civile
e casco totale
Sistema
dei gradi
di premio
La società deve essere informata il più presto possibile di tutti i
sinistri tramite una delle seguenti modalità di contatto:
Ogni anno viene stabilito un grado di premio in base all’andamento
dei sinistri durante il periodo di osservazione trascorso. Il periodo
d’osservazione è di dodici mesi e termina tre mesi prima della
scadenza del periodo d’assicurazione (ovvero della scadenza principale). Il premio per il periodo assicurativo successivo viene calcolato in base al grado di premio immediatamente inferiore, se
durante il periodo di osservazione non si è verificato alcun sinistro
e se l’assicurazione di responsabilità civile o casco totale è stata
in vigore per almeno 6 mesi durante lo stesso periodo. Se nel
corso del periodo di osservazione è sopravvenuto un evento di
responsabilità civile e/o di collisione che ha per conseguenza
un’indennità o una riserva, l’attuale grado di premio dell’assicurazione in questione viene aumentato di 4 gradi.
7.4
Se un avente diritto o il suo rappresentante, in caso di sinistro,
non denuncia o denuncia determinati fatti consapevolmente in
maniera errata o con troppo ritardo, la società ha facoltà di rescindere in maniera immediata tutte le polizze per veicoli a motore
riferite al contraente.
7.5
In caso di incidenti con danni corporali, il medico curante deve
essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto
un controllo da parte di un medico di fiducia oppure, in caso di
decesso, un autopsia.
7.6
Ogni periodo di osservazione inizia alla scadenza di quello precedente. La durata del periodo di osservazione può variare in seguito
a una modifica della scadenza principale (e quindi della scadenza
del periodo assicurativo).
In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o
di altri obblighi (con particolare riguardo all’obbligo di limitazione
del danno previsto dalla legge) nel corso della durata contrattuale,
la società può ridurre o negare l’indennizzo.
A 8 Deposito delle targhe
In caso di deposito delle targhe la polizza viene sospesa come descritto di
seguito.
Un aumento viene corretto se per l’evento denunciato non deve
essere versato alcun indennizzo oppure se l’importo del sinistro
viene rimborsato entro 30 giorni dopo la comunicazione della liquidazione del sinistro.
5.3
Se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida o nel corso
dell’esame ufficiale di guida, il grado di premio non viene modificato se l’istruttore è in possesso della concessione ufficiale.
5.4
Il grado di premio dell’assicurazione di responsabilità civile non
aumenta se non vi è alcuna colpa da parte dell’assicurato (pura
responsabilità causale) o se il veicolo viene utilizzato illecitamente,
a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la
sottrazione del veicolo.
5.5
Il grado di premio della casco totale non aumenta se la prestazione si limita alla sola differenza tra il valore attuale ed il valore
venale maggiorato.
5.6
Il grado di premio viene corretto se sono stati forniti dati errati per
la prima determinazione dello stesso.
8.1
Qualora al momento del deposito sia in essere un’assicurazione
casco, questa rimane valida per la circolazione su aree non aperte
alla pubblica circolazione, il trasporto e il traino, a condizione che
venga versato un premio. La copertura assicurativa è valida solo in
Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Tutte le altre coperture
si estinguono ad eccezione dell’assicurazione di rimborso premi
per la quale è richiesto il versamento di un premio.
8.2
In assenza di un’assicurazione casco, il contratto viene completamente sospeso alla data di deposito e le coperture si estinguono.
8.3
Sulle aree non adibite alla pubblica circolazione le assicurazioni
responsabilità civile e infortuni rimangono tuttavia valide per sei
mesi dopo il deposito della targa senza corresponsione di premi.
8.4
Se un veicolo immatricolato con targa trasferibile non viene temporaneamente utilizzato, a tale veicolo si applicano per analogia le
disposizioni di cui ai punti da A 8.1 ad A 8.3.
A 6 Protezione del bonus nella responsabilità civile e casco totale
A 9 Veicolo sostitutivo
Se, al momento in cui si verifica un sinistro che comporterebbe un
aumento del grado di premio, è assicurata la protezione del bonus, il
grado di premio per il periodo assicurativo successivo rimane invariato. La
protezione del bonus si applica a massimo un sinistro per periodo di
osservazione.
Se l’autorità competente autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello
assicurato, le assicurazioni passano al veicolo sostitutivo. In caso di
assicurazione casco per il veicolo assicurato, il veicolo sostituito rimane
assicurato per gli eventi dell’assicurazione casco parziale (G 3.3 a G
3.12).
Per eventuali altri sinistri occorsi nello stesso periodo di osservazione si
applicano le disposizioni sulle variazioni dei gradi di premio di cui al punto
A 5.
SMAA502I
2
A 10 Targa trasferibile
A 13 Comunicazioni
Il veicolo senza targa è assicurato soltanto su aree non aperte alla
pubblica circolazione. Se vengono utilizzati contemporaneamente più veicoli sulle aree di pubblica circolazione, l’obbligo di risarcimento decade.
Tutte le comunicazioni indirizzate alla società possono essere inoltrate alla
filiale competente o alla sede centrale. Le comunicazioni destinate al
contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all’ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla società.
A 11 Corresponsione di un indennizzo
A 14 Disposizioni legali
L’indennità viene corrisposta soltanto quando non vi siano più dubbi sulla
legittimità e sull’importo della pretesa e, in relazione al sinistro, se non
sono in corso indagini della polizia o delle autorità penali nei confronti del
contraente, detentore, conducente o dell’avente diritto.
Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi domicilio abituale o sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni ivi cogenti.
A 12 Foro
In caso di controversie giuridiche, il contraente o l’avente diritto può
intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede
in Svizzera. Qualora il contraente sia domiciliato nel principato del Liechtenstein o l’oggetto dell’assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è Vaduz.
SMAA502I
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