Dott. ssa Roberta Braga - Scuola di Formazione Ipsoa

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Dott. ssa Roberta Braga - Scuola di Formazione Ipsoa
DISCIPLINA IVA E DELLE IMPOSTE
D’ATTO SULLE LOCAZIONI E CESSIONI
IMMOBILIARI
Dott. ssa Roberta Braga,
Dott. ssa Elisa Bertolazzi
Dott. ssa Arianna Poltronieri
DISCIPLINA IVA E DELLE IMPOSTE D’ATTO SULEL
LOCAZIONI IMMOBILIARI
•locazione di immobili ad uso abitativo (categoria catastali A,
esclusa A/10, a prescindere dalle concrete modalità di utilizzo);
•locazione di immobili strumentali
(categorie catastali
A/10, B, C, D, E, a prescindere dalle concrete modalità di utilizzo,
eccetto gli immobili che sono pertinenza di fabbricati abitativi ex
art. 817 c.c.);
•leasing immobiliare.
Dott. ssa Roberta Braga
NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO
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D.P.R. n. 131/1986
D.P.R. n. 633/1972
D.Lgs. n. 23/2011
D.L. n. 78/2010, conv. con modificaz. con la L. n. 122/2010
D.L. n. 83/2012, conv. con modificaz. con la L. n. 134/2
D.L. n. 102/2013, conv. con modificaz. con la L. n. 124/2013
D.L. n. 47/2014, conv. con modificaz. con la L. n. 80/2013
Provv. Dirett. Ag. Entrate 03/01/2014 e 10/01/2014
C.M. n. 12/E/2007
C.M. n. 12/E/2011
C.M. n. 22/E/2013
Dott. ssa Roberta Braga
LOCAZIONE DI IMMOBILI
Regole di registrazione dei contratti (art. 17 del D.P.R. n. 131/1986)
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti
nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è
liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.
237/1997.
(OMISSIS) …..
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può
essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente
sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il
contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto
ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta
relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque
disposte, deve essere versata con le modalità di cui al co. 1.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro
il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno
precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve
contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di
stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
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CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
Regole di registrazione dei contratti
Tutti i contratti di locazione ed affitto di beni immobili, compresi quelli che
hanno ad oggetto fondi rustici, vanno obbligatoriamente registrati
dall’utilizzatore (conduttore) o dal proprietario (locatore) entro 30 giorni
dalla stipula (o dalla sua decorrenza), a prescindere:
- Dai soggetti che lo stipulano (privati o soggetti passivi IVA);
- Dall’importo del canone pattuito.
N.B. non c’è l’obbligo di registrare i contratti aventi una durata ≤ 30
giorni complessivi nell’anno, a meno che non siano formati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
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LOCAZIONI IMMOBILIARI
Modalità di registrazione dei contratti
Per registrare il contratto di locazione (metodi alternativi):
1.Si utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (obbligo per gli
agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltà per tutti
gli altri contribuenti che siano abilitati ai servizi telematici);
2.Si chiede la registrazione ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate (modello registrazione locazioni immobili denominato RLI
utilizzabile dal 03/02/2014);
3.Si incarica un intermediario abilitato o un suo delegato ex art. 15 del D.M.
31/07/1998.
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LOCAZIONI IMMOBILIARI
Composizione del modello RLI
1. QUADRO A – DATI GENERALI (tipologia del contratto, durata,
importo del canone di locazione, data di stipula);
2. QUADRO B – SOGGETTI (dati del locatore e del conduttore);
3. QUADRO C DATI DEGLI IMMOBILI (dati catastali degli immobili
oggetto di locazione);
4. QUADRO D – LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
OPZIONE/REVOCA CEDOLARE SECCA (qualora si opti o revochi
l’opzione per il regime della cedolare secca).
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LOCAZIONI IMMOBILIARI
A.P.E. ex art. 1, co. 7, del D.L. n. 145/2013 e art. 19, co. 15, del D.L. n. 78/2010
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Dal 2013, i contratti di locazione devono contenere una clausola con
la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della
prestazione energetica dell'edificio (A.P.E.).
La copia dell'A.P.E. deve essere, inoltre, allegata al contratto (tranne
nei casi di locazione di singole unità immobiliari);
La richiesta di registrazione dei contratti scritti o verbali di locazione o
affitto di immobili esistenti in Italia e relative cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite deve riportare anche i dati catastali degli
immobili.
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LOCAZIONI IMMOBILIARI
Costi di registrazione dei contratti
- Per registrare un contratto di locazione, occorre versare
l’imposta di registro e l’imposta di bollo;
- L’ammontare dell’imposta di registro dipende dalla
tipologia dell’immobile locato o affittato (fabbricati ad uso
abitativo, fabbricati strumentali per natura, fondi rustici, immobili
arredati ed altri immobili).
N.B. L’imponibile ai fini dell’imposta di registro, per i contratti di locazione a canone
concordato su immobili siti in comuni ad alta tensione abitativa, è ridotto del 30%.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Misura dell’imposta di registro sui contratti
1.Fabbricati abitativi in esenzione IVA o da parte di soggetti non
passivi IVA: 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
2.Fabbricati abitativi soggetti a IVA (anche per opzione): € 67;
3.Fabbricati strumentali per natura: 1% del canone annuo se la locazione è
effettuata da soggetti passivi IVA sia in caso di locazione esente da IVA che di locazione soggetta
a IVA;
4.Fondi rustici: 0,50%
del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle
annualità;
5.Immobili arredati:
se il contratto è unico, 2%; in caso di due contratti distinti, uno
per l’immobile e uno per l’arredo, al primo si applica il
15/E/1999;
2%
e al secondo il
3% ex C.M. n.
6.Altri immobili: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero della annualità.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Regole per il versamento delle imposte di registro e di bollo
- L’importo minimo dell’imposta di registro da versare per la prima annualità deve
essere sempre ≥ € 67;
- In caso di versamento del deposito cauzionale, sullo stesso non è dovuta
l’imposta di registro (se il deposito è versato da un terzo estraneo al rapporto locatizio, si applica l’imposta di
registro dello 0,50%);
- Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma
dovuta per la registrazione del contratto;
- Per ogni contratto da sottoporre a registrazione, l’imposta di bollo ammonta a €
16 ogni 4 facciate del contratto (in ogni caso, ogni 100 righe);
- L’A.P.E. non è soggetto né a imposta di registro né a imposta di bollo (eccetto se, dopo
aver registrato il contratto, si vuole dargli data certa assolvendo l’imposta fissa di registro per € 200);
- Non è obbligatorio, anche se è opportuno, comunicare all’A.F. la riduzione del
canone locatizio iniziale, a meno che tale accordo non sia formalizzato con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Calcolo dell’imposta di registro sui contratti locatizi pluriennali
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l’importo minimo da versare, se si sceglie di pagare annualmente, l’imposta degli anni
successivi al primo può anche ≤ € 67 (C.M. n. 12/E/1998);
si può optare per il pagamento, al momento della registrazione (sia prima stipula sia
proroga):
 Dell’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale, con sconto pari alla metà del
tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità;
oppure
 Dell’imposta dovuta anno per anno, tenendo conto degli aumenti ISTAT, entro 30
giorni dalla scadenza dell’annualità precedente.
In caso di disdetta prima della scadenza, in presenza di versamento dell’imposta per
l’intera durata contrattuale, compete il rimborso della somma pagata per le annualità
successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata (C.M. n. 12/E/1998);
Alle risoluzioni e cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione
di immobili urbani pluriennali si applica l’imposta fissa di € 67 (negli altri casi,
l’imposta è computata sui canoni ancora dovuti in misura proporzionale: 2% o 0,50%).
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Alcune sanzioni per le violazioni in materia di registrazione
- Omessa richiesta di registrazione: dal 120% al 240% dell’imposta
dovuta;
- Insufficiente dichiarazione di valore (infedele dichiarazione): dal
100% al 200% dell’imposta dovuta;
- Esposizione in dichiarazione dei redditi del canone di locazione
dell’immobile ad uso abitativo in misura inferiore a quella
effettiva: dal 240% al 480% dell’imposta dovuta.
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CASI PARTICOLARI: LEASING IMMOBILIARE
- Dal 2014, si sconta l’imposta di registro del 4% sul corrispettivo
pattuito tra nuovo e precedente utilizzatore per il subentro nel
contratto avente ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire e
anche se soggetti ad IVA, aumentato della quota capitale compresa nei
canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto (nessun adempimento è
posto a carico della società di leasing);
- Nei contratti relativi ad immobili strumentali stipulati dal 2011, sono
dovute le imposte ipo - catastali in misura piena (4%) all’atto della
sottoscrizione del contratto;
- L’utilizzatore dell’immobile è responsabile in solido con il locatore
(società di leasing) per il pagamento dell’imposta di registro e delle
imposte ipo – catastali.
Dott. ssa Roberta Braga
CASI PARTICOLARI: LEASING IMMOBILIARE
- Se il contratto di locazione finanziaria è formato per scrittura
privata non autenticata, va registrato solo in caso d’uso ex C.M.
n. 12/E/2011 (se è formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, va
registrato in termine fisso);
- Sulle cessioni di leasing immobiliari da parte di banche e
intermediari finanziari, se l’utilizzatore opta per l’acquisto
dell’immobile concesso in locazione finanziaria oppure se il
contratto è risolto per inadempienza dell’utilizzatore, si rendono
applicabili le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura
fissa (€ 200).
Dott. ssa Roberta Braga
LOCAZIONI IMMOBILIARI
Regime IVA (C.M. n. 22/E/2013)
L’art. 57 del D.L. n. 1/2012, ha introdotto, a partire
dal 24/01/2012, un regime di imponibilità ad IVA di
natura opzionale per le locazioni di fabbricati.
Successivamente l’art. 9, co. 1, lett. a), del D.L. n.
83/2012, ha rivisto il regime fiscale IVA delle locazioni di
fabbricati, con decorrenza dal 26/06/2012 (art. 10, co.
1, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972).
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LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
Regime generale di esenzione ex art. 10, co. 1, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972
E’ previsto un generale regime di esenzione IVA, fatta salva la facoltà di
opzione per l’imponibilità ad IVA in due fattispecie (C.M. n. 22/E/2013):
Nelle locazioni poste in essere dalle imprese costruttrici o che vi abbiano
effettuato lavori di ristrutturazione a norma dell’art. 3, co. 1, lett. c), d) ed
e), del D.P.R. n. 380/2001 (restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia o urbanistica) degli immobili abitativi;
Nelle locazioni relative agli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008
effettuate da qualsiasi impresa, anche non costruttrice o ristrutturatrici.
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LOCAZIONI E LEASING DI IMMOBILI ABITATIVI
Modalità di opzione per l’applicazione dell’IVA
L’opzione per l’applicazione dell’IVA va manifestata nel contratto
locatizio ed è vincolante per tutta la durata del contratto.
In assenza di opzione, il regime di esenzione vale per tutta la
durata contrattuale.
Il terzo subentrante nel contratto come locatore può modificare
la disciplina IVA dei canoni residui previa comunicazione
telematica all’A.E..
ATTENZIONE:
In caso di esercizio dell’opzione, la locazione dei fabbricati abitativi sconta l’IVA al
10% e il contratto va registrato pagando l’imposta fissa di registro di € 67.
Dott. ssa Roberta Braga
REGIME IVA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI
- Le locazioni di immobili abitativi diversi da quelli di cui al D.M. 22/04/2008
(housing sociale), se effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o che
vi hanno eseguito lavori di recupero, anche su appalto (art. 3, co. 1, lett. c), d) e f),
del D.P.R. n. 380/2001), sono esenti da IVA (divieto di opzione per l’applicazione
dell’IVA nel relativo atto di locazione);
- Le locazioni di fabbricati abitativi, se effettuate dalle imprese costruttrici o
che vi hanno eseguito lavori di recupero ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. c), d) e f), del
D.P.R. n. 380/2001, sono esenti da IVA (facoltà di opzione per l’applicazione
dell’IVA);
- Le locazioni di fabbricati abitativi di durata ≥ 4 anni, se effettuate in attuazione
di piani di edilizia residenziale convenzionata, sono esenti da IVA (facoltà di
opzione per l’applicazione dell’IVA);
- Le locazioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali di cui al D.M.
22/04/2008, se effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o che vi
hanno eseguito lavori di recupero ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. c), d) e f), del D.P.R.
n. 380/2001, sono esenti da IVA (facoltà di opzione per l’applicazione dell’IVA).
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LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI STRUMENTALI
Regime IVA ex art. 10, co. 1. n, 8, del D.P.R. n. 633/1972
- Le locazioni di fabbricati strumentali sono esenti da IVA,
qualunque siano i requisiti soggettivi del conduttore (soggetto
passivo IVA, soggetto privato, soggetto che si avvale del prorata) ex C.M. n. 22/E/2013;
- Qualunque locatore può, tuttavia, optare per l’applicazione
dell’IVA in sede di contratto di locazione, evitando ipotesi di
indetraibilità o rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti.
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LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI STRUMENTALI
Modalità di esercizio dell’opzione ai fini IVA
L’opzione per l’applicazione dell’IVA va manifestata nel contratto
locatizio ed è vincolante per tutta la durata del contratto.
In assenza di opzione, il regime di esenzione vale per tutta la
durata contrattuale.
Il terzo subentrante nel contratto come locatore può modificare
la disciplina IVA dei canoni residui previa comunicazione
telematica all’A.E..
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LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI ABITATIVI
Regime IVA ex art. 10, co. 1. n, 8, del D.P.R. n. 633/1972
IMPRESE COSTRUTTRICI
-Imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e
mezzi propri;
-Imprese che si avvalgono di imprese terze per eseguire i lavori.
IMPRESE RISTRUTTURATRICI
-Imprese che eseguono direttamente i lavori di restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell’art. 3, co.
1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001;
-Imprese che affidano a terzi i lavori di restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell’art. 3, co.
1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001;
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LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI ABITATIVI
Art. 10, co. 1. n, 8, del D.P.R. n. 633/1972
ALLOGGI SOCIALI
Ex D.M. 22/04/1998 sono le unità immobiliari adibite ad uso residenziale
in locazione permanente, che adempiono la funzione di ridurre il disagio
abitativo nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla
locazione di alloggi nel libero mercato.
Comprendono anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori
pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubblici,
destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla
proprietà.
Dott. ssa Roberta Braga
LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI ABITATIVI
Art. 10, co. 1. n, 8, del D.P.R. n. 633/1972
IMMOBILI PERTINENZIALI
Si definiscono pertinenze di altri immobili (beni principali) gli immobili
aventi una destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento
del bene principale (art. 817 c.c.).
Agli effetti IVA, le pertinenze soggiacciono alla stessa disciplina prevista
per la tipologia del fabbricato principale.
Ne deriva che, ad esempio, un box (categoria catastale C/6), se è
pertinenziale al fabbricato abitativo, è soggetto alla disciplina IVA dettata
per tale immobile.
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LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI ABITATIVI
Art. 10, co. 1. n, 8, del D.P.R. n. 633/1972
FABBRICATI STRUMENTALI
Costituiscono fabbricati strumentali gli immobili che,
per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
In sostanza, la nozione di fabbricato strumentale è strettamente
legata alle sue caratteristiche intrinseche.
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LOCAZIONE E LEASING DI IMMOBILI
Facoltà di separazione delle attività ai fini IVA ex art. 36, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972
Le imprese che effettuano locazioni immobiliari (locazioni esenti
di immobili abitativi e locazioni di altri fabbricati) possono
separare, agli effetti dell’IVA, le attività imponibili ad IVA da
quelle esenti.
In pratica, tali imprese, possono optare per l’applicazione
separata dell’IVA per l’attività di locazione esente di fabbricati
abitativi da quella di altri fabbricati o immobili.
In questo modo, le imprese costruttrici evitano di ridurre la percentuale di
detrazione ex artt. 19, co. 5, e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 (pro-rata), oltre
che di restituire l’imposta già detratta (rettifica).
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Rettifica della detrazione ex artt. 19-bis, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972
La locazione di un immobile può determinare il recupero dell’IVA
sull’acquisto oppure sugli interventi riferibili all’immobile già
detratta nella fattispecie dell’indetraibilità oggettiva (art. 19 – bis,
co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972).
Non è detraibile l’IVA sulla locazione di fabbricati abitativi, salvo
nel caso:
•delle imprese aventi ad oggetto esclusivo o principale la costruzione die
fabbricati abitativi;
•dei soggetti tenuti ad applicare il pro – rata, in quanto effettuano
locazione esenti da IVA.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Rettifica della detrazione ex artt. 19, co. 2 e 5, del D.P.R. n. 633/1972
- indetraibilità specifica (locazioni effettuate in esenzione che abbiano natura
occasionale o accessoria): va rettificata la detrazione dell’IVA sugli acquisti afferenti
l’immobile locato in esenzione;
- indetraibilità da pro – rata (locazioni effettuate in esenzione in via non
occasionale né accessoria): si riduce la detrazione dell’Iva su tutti gli acquisti
effettuati negli anni di locazione dell’immobile e si rettifica l’IVA assolta negli anni
precedenti per gli acquisti afferenti tutti i beni ammortizzabili, compresi gli immobili.
ATTENZIONE:
L’indetraibilità specifica non opera per gli immobili locati in esenzione in regime di pro – rata.
Per i fabbricati sia la indetraibilità specifica che quella da pro - rata comportano la rettifica dell’IVA
portata in detrazione negli anni precedenti se, entro i 10 anni dalla data di ultimazione o di
acquisto, mutano i presupposti della detrazione.
Ai fini della rettifica i fabbricati o porzioni di fabbricati sono sempre considerati beni ammortizzabili
indipendentemente dal loro utilizzo e dalla loro destinazione.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Calcolo del pro – rata di detrazione ex artt. 19 – bis del D.P.R. n. 633/1972
In regime di pro – rata, l’IVA assolta su tutti gli acquisti dell’anno può essere portata
in detrazione nei limiti del pro rata, da determinare con la seguente formula:
PD = (OI + OA)/(OI + OA + OE)
PD = percentuale di detraibilità
OI = operazioni imponibili
OA = operazioni assimilate alle imponibili ed aventi diritto alla detrazione
OE = operazioni esenti
ATTENZIONE:
Le locazioni di fabbricati in esenzione da IVA vanno escluse sia al nominatore che al denominatore
se accessorie ad operazioni imponibili o se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Per le imprese di compravendita immobiliare, le locazioni di fabbricati concorrono sempre a
formare il pro rata.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Rettifica della detrazione ex artt. 19 – bis2, co. 8, del D.P.R. n. 633/1972
- Dato che i fabbricati sono sempre considerati beni ammortizzabili, a
prescindere dal loro utilizzo e dalla loro destinazione, essi sono soggetti
alla rettifica della detrazione se, nei 9 anni successivi al loro acquisto o alla
ultimazione della loro costruzione, il pro - rata varia per un importo
maggiore o minore al 10% rispetto al pro - rata applicato per effettuare la
detrazione iniziale;
- Se, durante il periodo di osservazione fiscale (10 anni), l’immobile viene
locato in esenzione da IVA, occorre operare la rettifica della detrazione
iniziale nella misura di 1/10 per ogni anno di durata della locazione fino al
termine del decennio (C.M. n. 12/E/2007).
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LOCAZIONE DI IMMOBILI
Aliquote IVA applicabili alle locazioni soggette ad IVA
Sulle locazioni di fabbricati soggette a IVA, anche su opzione,
l’IVA si applica nella misura del:
- Locazione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o
che vi hanno eseguito lavori di recupero (art. 3, co. 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n.
380/2001): 10%;
- Le locazioni di fabbricati abitativi se effettuate in attuazione di piani di
edilizia residenziale convenzionata e di immobili abitativi destinati ad
alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008: 10%;
- Tutte le altre locazioni di immobili sia abitativi sia strumentali: 22%.
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LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI
Art. 10. co. 1, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972, e n. 127-duodevicies, Tabella A, parte III, all. al D.P.R. n. 633/1972
Riepilogo IVA e imposta di registro
Locatore
IVA
Registro
Impresa
costruttrice/ristrutturatrice
10%
su opzione
€ 67
Qualsiasi impresa che dia in
locazione alloggi sociali
10%
su opzione
€ 67
Esente
2%
Rieplogo IVA e imposta di registro
In tutti gli altri casi
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LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI
Art. 10. co. 1, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972, e n. 127-duodevicies, Tabella A, parte III, all. al D.P.R. n. 633/1972
Riepilogo IVA e imposta di registro
Locatore
Opzione IVA
IVA
Registro
Qualsiasi impresa
Si
22%
su opzione
1%
Qualsiasi impresa
No
Esente
1%
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