DIRITTO DI VOTO L`art. 48 della Costituzione sancisce il principio

Transcript

DIRITTO DI VOTO L`art. 48 della Costituzione sancisce il principio
DIRITTO DI VOTO
L'art. 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a tutti
i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino in alcuna delle cause ostative previste
dalla legge. L'esercizio del diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale previsti dalla legge.
Il voto è un diritto del cittadino che può scegliere liberamente se usufruirne o meno: "Il voto è un diritto di tutti
i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica" (art. 4, T.U., n. 361,
modificato dalla legge 277/1993). Pertanto, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione
elettorale non deve più, come in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di
residenza.
Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, uomini e donne, purché iscritti nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica.
L'acquisto della capacità elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
•
Cittadinanza italiana - Si acquista per nascita, per naturalizzazione o per beneficio di legge;
•
Maggiore età - compimento del diciottesimo anno;
•
Assenza di cause ostative - vi rientrano: le misure di prevenzione (avviso del Questore,
sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo del soggiorno); le misure di sicurezza detentive
(assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro, ricovero in casa di cura e di custodia, in
manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario) e non detentive (libertà vigilata, divieto di
soggiorno); le sentenze dell´Autorità Giudiziaria, comportanti l´applicazione della pena accessoria
dell´interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea;
•
Residenza anagrafica: il cittadino deve essere iscritto nell'anagrafe di un comune della Repubblica
o nell´Anagrafe degli Italiani residenti all´estero (AIRE), in questo caso esiste una legislazione
speciale.
Il diritto di voto è esteso anche ai cittadini di uno stato membro dell´Unione Europea residenti nel comune di
Frosinone che possono partecipare all´elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e all'elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia; in queste due ipotesi l'iscrizione nelle liste elettorali non
avviene d’ufficio ma su istanza dell’interessato.
ELETTORATO ATTIVO - E' rappresentato dai cittadini che, in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, possono esprimere il proprio voto, nelle consultazioni elettorali. L'unico caso particolare riguarda le
elezioni del Senato della Repubblica per le quali, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dalla
legge, non è sufficiente la maggiore età ma occorre aver compiuto 25 anni.
ELETTORATO PASSIVO - L'elettorato passivo costituisce la capacità giuridica di accedere alle cariche
elettive, a condizione che esistano i presupposti previsti dalla legge (es. 25 anni compiuti per i Deputati e 40
anni per i senatori.
LE SEZIONI ELETTORALI:
Il territorio del Comune di Frosinone è suddiviso in sezioni elettorali. In occasione delle consultazioni
elettorali presso ogni sezione è costituito un seggio che è composto da:
- un presidente nominato dalla Corte d'Appello competente per territorio sulla base dell’albo in suo possesso
ed aggiornato annualmente dall’Ufficio Elettorale del Comune di Frosinone;
- un segretario nominato dal presidente di seggio;
- tre scrutatori per i referendum e quattro per tutte le altre consultazioni elettorali.
Gli scrutatori di seggio sono scelti dalla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), circa 30 giorni prima
della data fissata per la consultazione elettorale, tra coloro che sono iscritti nell'apposito albo tenuto
dall’'Ufficio Elettorale, la quale provvede anche alla predisposizione di un elenco di scrutatori “supplenti”
sempre iscritti all’albo al fine di sopperire ad eventuali rinunce da parte delle persone nominate.
Le domande per le iscrizioni negli albi devono essere presentate, in base alle norme di legge, al protocollo
del Comune di Frosinone, sito in Piazza VI dicembre, entro i seguenti termini:
- per i presidenti di seggio entro il 31 ottobre di ogni anno;
- per gli scrutatori entro il 30 novembre di ogni anno.
OPERAZIONI DI VOTO:
Ogni elettore si reca a votare nella sezione di appartenenza indicata sulla tessera elettorale in su possesso.
Nel caso la tessera elettorale non fosse stata consegnata da parte dell'incaricato del Comune presso
l’indirizzo di residenza dell’elettore, egli può ritirarla presso l'Ufficio Elettorale Comunale aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; il lunedì ed il mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore
17:30. In prossimità della consultazione elettorale e fino all’orario di chiusura della votazione, l’ufficio
elettorale resterà aperto con orari che verranno resi noti mediante appositi avvisi sul sito web del Comune e
mediante affissione di manifesti nei principali luoghi pubblici. In caso di smarrimento o di furto della tessera
elettorale il titolare potrà richiedere il duplicato della tessera presso l’Ufficio Elettorale, previa compilazione
dell’apposito modulo, corredato da una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto smarrimento o furto.
Possono votare in luogo diverso dal proprio seggio:
- gli elettori non deambulanti, quando il loro seggio abbia barriere architettoniche: essi debbono esibire, oltre
alla tessera elettorale, anche il certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente. Qualora
l’elettore fosse titolare di una invalidità permanente regolarmente riconosciuta, potrebbe richiedere presso
l’Ufficio elettorale l’apposizione sulla tessera elettorale di un timbro che gli consentirà di votare senza
presentare la documentazione medica al seggio ad ogni tornata elettorale;
- le persone ricoverate in ospedali o case di cura che possono esprimere il proprio voto nel luogo di cura,
con una particolare attestazione rilasciata dal Sindaco di residenza;
- possono votare accompagnati solo gli elettori che presentano gravi impedimenti fisici, quali amputazioni
alle mani, cecità, ecc..