N E W S - Ordine dei Veterinari di Mantova

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N E W S - Ordine dei Veterinari di Mantova
NEWS
DALL’ORDINE
CORSI/CONVEGNI
L’Ordine è stato informato dei seguenti corsi e convegni:
1) SCIVAC:
http://registration.evsrl.it
www.scivac.it
Corso pratico - Approccio orientato al problema delle malattie oculari non chirurgiche II parte 29-30
settembre Cremona
Corso pratico - Diagnosi e terapia delle malattie cardiache congenite e acquisite del cane e del gatto 5-7
ottobre Cremona
Corso pratico - Endoscopia delle vie urinarie 6 ottobre Cremona
Corso pratico - Gestione del paziente acuto 7-9 ottobre Cremona
Masterclass SCIVAC - La radiologia applicata alla pratica clinica, discutiamone con dei radiologi 8 ottobre
Cremona
Masterclass Chirugia: Certezze, incertezze e sfide nella chirurgia dei piccoli animali 8 ottobre Cremona
2) Circolo Veterinario Bolognese:
[email protected]
Corso Ttouch per Medici Veterinari 2 ottobre Casalecchio di Reno (BO)
Il paziente anziano: il parere dell’ortopedico e del fisioterapista 23 ottobre Casalecchio di Reno (BO)
Floriterapia clinica veterinaria-i fiori di bach: uno strumento in più nella terapia di tutti i giorni 26-27
novembre
SIVAE
a Cremona da mercoledì 26 a sabato 29 ottobre 2016
LE AREE SPECIALI:
L'area dedicata alla filiera del latte, dalla genetica alla trasformazione passando attraverso alle innovazioni e al
management.
Il Village per un'azienda e una produzione bio. Innovazioni tecnologiche, normative, prospettive saranno
affrontate con workshop e dimostrazioni.
La tecnologia applicata e le nuove soluzioni per l'azienda agricola e l'allevamento trovano spazio nell'officina delle
idee che sarà a disposizione degli Espositori e degli operatori del settore
4 settori riuniti in un unico grande appuntamento
ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP IN VETERINARY MEDICINE, ESCMID
POSTGRADUATE EDUCATION COURSE
L’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana informa che nei giorni 11 e 12 settembre si terrà a Gothenburg,
Svezia, il corso Antimicrobial stewardship in veterinary medicine, escmid postgraduate education course. L' obiettivo
generale è quello di promuovere la gestione dei farmaci antimicrobici ed educare le nuove generazioni di veterinari
per metterli nelle condizioni di sviluppare e implementare programmi di gestione e controllo delle infezioni
antimicrobici nelle cliniche e negli ospedali veterinari. Il corso offrirà un approccio pratico per l'uso razionale degli
antimicrobici, l'attuazione di programmi di gestione e controllo delle infezioni, specialmente da agenti
antibioticoresistenti, utile per medici veterinari clinici, chirurghi e infermieri in tutte le situazioni di lavoro delle
specialità veterinarie degli animali da compagnia. Informazioni:
www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/antimicrobial_steward
ship_in_veterinary_medicine/
www.izslt.it; Tel. 06.79099463/421; email: [email protected]
CERCASI VETERIARIO/A PICCOLI ANIMALI
Cercasi collaboratore/trice, inizialmente part-time, da inserire in struttura avviata situata a Volta Mantovana. Non
si esclude la possibilità di collaborazione continuativa. Chi è interessato contatti la Dr.ssa Alessia Laba: 349/8382831
ANTIDOPING, BANDO DI SELEZIONE PER 41 VETERINARI
da AnmviOggi 23/06/16
Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il bando di selezione per 41 medici veterinari. Sulla base della
relazione tecnica dell’ufficio antidoping e benessere animale "emerge che è necessario provvedere al reclutamento
di 41 medici veterinari coadiutori". Il bando selezionerà i candidati per titoli ed esami. Il reclutamento dei
veterinari ha l'obiettivo di "contenere i costi di trasferta e garantire la regolare presenza del personale addetto al
controllo delle sostanze proibite per ogni giornata di corse, giusta la carenza di detti professionisti in funzione del
numero e della dislocazione degli Ippodromi sul territorio nazionale". I Veterinari così selezionati saranno iscritti
nella Sezione II – Veterinari coadiutori, prevista nel DM 11930 del 23/02/2015 (Disposizioni per l’istituzione e la tenuta
del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del
cavallo da sella organizzate dal Mipaaf), secondo il riparto provinciale dettagliato dal bando ministeriale.
Il termine per la presentazione delle domande decorrerà a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Bando:
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10227
CREDITI ECM, LA SCADENZA È PROSSIMA!
da a Settimana Veterinaria - N°962/maggio 2016
Proviamo, se ci riusciamo, afar chiarezza su un punto che da anni affligge la nostra professione ma che da anni non
riesce ad essere chiarito e del tutto riconosciuto e regolamentato: l’Educazione continua in medicina (Ecm).
Innanzitutto di cosa si tratta? L’Ecm è un sistema che prevede l’attribuzione di crediti che un qualsiasi
professionista del settore deve dimostrare di aver ottenuto nell’arco di un triennio, fornendo così la “prova” allo
Stato e al mondo di essere aggiornato e professionalmente migliore di prima. Possiamo dire che le professioni
mediche si distinguono dalle altre perché, oltre a mettere sul campo una spiccata capacità teorico-pratica, devono
integrarsi con doti umane non comuni sia in termini di attitudine al sacrificio sia di capacità di relazionarsi con altri
professionisti e con i malati, nel nostro caso, in particolare, con i proprietari dei malati e, purtroppo, anche con i
loro portafogli. Quindi anche un podologo (con tutto il rispetto per la categoria) deve ottenere 150 crediti formativi
nel triennio 2014-2016. Insomma c’è la stringente necessità di mantenersi aggiornati e competenti in quanto
l’evoluzione della medicina, l’evoluzione della diagnostica e di tutte le competenze burocratico-amministrative
devono essere apprese e interiorizzate per poter fornire un servizio di standard qualitativo elevato. Attenzione,
quindi, che il triennio sta finendo. Ora mi chiedo: quanti di noi sono in regola? Sul Web è possibile reperire,
mediante inserimento dei propri dati sensibili, la posizione Ecm di ognuno con relativa promozione o bocciatura in
merito al raggiungimento o meno della quota di 150 crediti. Sottolineo come la pratica degli Ecm sia attiva
praticamente in tutto il mondo e come, quindi, organismi più o meno ministeriali di tutto il mondo possano
guadagnare legalmente obbligando una larga fetta di professionisti sanitari a tenersi aggiornati a proprie spese.
Dico a proprie spese in quanto, da libero professionista, le spese sono proprie e non sostenute da altri, non
intendendo come spese soltanto quelle strettamente congressuali, ma anche quelle relative agli spostamenti, al
sostentamento durante i viaggi e, infine, quelle relative al mancato incasso quando chiudo lo studio per andarmi
ad aggiornare. Attenzione, poi, che sembra che partecipare ai programmi Ecm sia diventato, oltre che un dovere
del veterinario, anche un diritto del cittadino, che richiede giustamente operatori attenti, aggiornati e sensibili.
Insomma, non c’è scampo. A tutti quelli che sono ancora in debito con il conteggio dei crediti dico: forza,
sbrighiamoci, mancano soltanto poco più di sei mesi, ma attenzione che, non essendo possibile accumulare più di
75 crediti nello stesso anno, quel che è stato è stato. Sfogliamo quindi tutti quegli eventi culturali che devono
fornire i crediti formativi adeguati a far sì che ogni professionista possa ritenersi idoneo al lavoro e possa esercitare
a testa alta la propria professione. Scopriamo che in realtà la maggior parte degli eventi non prevedono crediti
Ecm, nonostante siano di elevato livello qualitativo e prevedano relazioni su relazioni da parte dei massimi esperti
mondiali del settore. Perché? Semplice, accreditare un evento Ecm costa. I crediti Ecm devono essere comprati da
chi organizza l’evento. Chi li vende? Il Ministero della Salute. Chi è l’intermediario (perché non si possono
comprare come al mercato)? I provider accreditati dal Ministero della Salute.
FISCO/SENTENZE/NORMATIVE
CONSULTAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
da Newsletter Camera di Commercio di MN n. 122/giugno 2016
Dal 1 giugno 2016, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi o
elenchi, la notifica eseguita dagli Agenti della riscossione avverra' esclusivamente attraverso la Posta Elettronica
Certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC). I contribuenti ai quali non e' stato possibile notificare l'atto via PEC potranno consultarlo in completa
autonomia sul proprio PC utilizzando questo sito messo a disposizione dalle Camere di Commercio:
https://attidepositati.camcom.it/dece/public/attiCciaa.html?p.sp=QyU%252B%252BENufAU%253D
IRAP E PRIMA CASA: MASSIME DELLA CASSAZIONE
da www.confprofessioni.eu 20/06/16
Riportiamo una massima della Cassazione (Società semplici e associazioni tra professionisti per l’esercizio in forma
associata di arti o professioni sono sempre soggette a Irap), auspicando che intervenga non in tempi biblici una
dirimente pronuncia della Cassazione a sezioni unite sulla materia. A maggior ragione perché la sentenza n. 7371
sotto riassunta di per se appare piuttosto improbabile, per non dire totalmente non condivisibile in punto di diritto.
IRAP-Cassazione n. 7371 del 14/04/16: L’attività esercitata da società semplici e delle associazioni senza personalità
giuridica costituite fra professionisti per l’esercizio in forma associata delle professioni costituisce in ogni caso,
presupposto Irap, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Prima casa:
Non si decade dal beneficio "prima casa" se il trasferimento di residenza avviene oltre 18 mesi dal rogito per inerzia del
Comune
Cassazione n. 912 del 20/1/16: L'assenza di colpa da parte dei contribuenti nell'ottenere il rilascio delle autorizzazioni
edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per
la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all'inerzia dell'amministrazione pubblica non incide sul
beneficio prima casa (elidendolo)
Per il beneficio “prima casa” non basta la prova della sussistenza dell’attività lavorativa nel Comune
Cassazione n. 3457 del 22/2/16: Se i benefici “prima casa sono richiesti dichiarando nell’atto di voler stabilire la
residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, non è possibile sostituire "a posteriori" tale condizione
con la dimostrazione dell’esistenza di un qualsiasi altro tra quelli analogamente previsti come, nel caso di specie,
con la dimostrazione che nel comune in cui si trova l’immobile il contribuente svolge la sua attività lavorativa, non
essendo ammissibile la prevalenza della realtà fattuale su quella formale.
Niente decadenza dei benefici "prima casa" con l’attribuzione alla moglie della proprietà della casa coniugale
Cassazione n. 5156 16/3/16: In caso di separazione consensuale il trasferimento all’altro coniuge della proprietà
dell’immobile acquistato da meno di cinque anni – non seguito dal riacquisto entro 1 anno di un nuovo immobile non comporta la decadenza dai benefici "prima casa".
IL VETERINARIO AZIENDALE E LA SEPARATEZZA DELLE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA QUELLE DI CONSULENZA
da Newsletter FNOVI N. 22 del 22/06/2016
Con la Circolare n. 2306 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 giugno 2016, è stato
chiarito che “agli Organismi di consulenza è inibita qualsivoglia funzione di controllo sull’erogazione dei finanziamenti
pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni”. Tra le
attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano "quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti
a tal fine incaricati dei destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale),
ricezioni e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza anche ai fini
dell’aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo". Con questa Circolare vengono nei fatti superate le
richieste avanzate dai sindacati degli agro-allevatori che avevano rallentato l’iter del DM che istituiva il veterinario
aziendale.
da www.donnamoderna.com giugno 2016
SI ALLA DETRAZIONE DEI MOBILI NUOVI
Ho iniziato alcuni lavori nel mio appartamento e vorrei utilizzare lo sconto fiscale anche per l’acquisto dei mobili
della cucina. Il prezzo che ho pagato comprendeva le spese di trasporto e montaggio, posso detrarre anche quelle?
Risposta: Se si ristruttura un appartamento per tutto il 2016 vale la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese per
comprare mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la
circolare n. 29 del 2013 proprio sul cosiddetto bonus mobili e nel documento conferma che è possibile detrarre
anche le eventuali spese di trasporto e di montaggio dei mobili acquistati. Per usufruire della detrazione i
pagamenti vanno documentati: andranno effettuati rigorosamente con bonifico, con carta di credito o bancomat.
VIAGGI CON I COUPON. L’HOTEL E’ PIENO? SPETTA IL
RIMBORSO
Ho regalato a mio marito un coupon MovinBox per un soggiorno in un hotel a Parigi. Quando ho chiamato per
prenotare mi hanno detto che non c’erano più posti: erano stati venduti più coupon di quelli a disposizione. E ora?
Risposta: purtroppo il fenomeno dell’overbooking non riguarda solo le compagnie aeree, ma anche i pacchetti
vacanza. Ed è proprio quello che è successo a te: l’hotel promesso nel contratto di acquisto non era più disponibile,
ma la società a quest’ora avrà già restituito quanto speso. E questo perché l’art. 42 del Codice del Turismo vale
anche per chi ha acquistato un viaggio tramite i cosiddetti coupon (i buoni per comprare beni o servizi a prezzi
scontati). La legge prevede che se il client enon viene messo nelal condizione di usufruire della vacanza ha diritto
entro 7 giorni lavorativi alla sostituzione del viaggio o a ricevere quanto speso. Il rimborso non arriva? Si scrive
una messa in mora, minacciando di ricorrere alle vie legali se non si riceve quello che spetta entro 2 settimane. Da
sapere: prima di acquistare l’offerta controllate le condizioni, scadenza e periodo di validità. Il coupon deve sempre
contenere la voce “Il prezzo include”. Un generico “tasse aeroportuali a parte” può costare decine di euro in più.
FARMACI
VELACTIS
EVENTI AVVERSI A SEGUITO DELL’UTILIZZO NELLE BOVINE DA LATTE
da email FROMVL 28/06/16
La Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari della Lombardia comunica quanto pervenuto dalla Regione
Lombardia: a seguito di eventi avversi verificatesi con l’utilizzo del Velactis nelle bovine da latte, si riporta di
seguito il comunicato che è stato inviato ai veterinari e pubblicato sul portale del Ministero della salute.aluti
COMUNICATO: Si informano i medici veterinari che sono stati riscontrati eventi avversi in bovine da latte a
seguito dell’utilizzo del medicinale veterinario Velactis. Velactis, contenente il principio attivo Cabergolina, è un
medicinale autorizzato dal dicembre 2015, per le bovine da latte nei programmi di gestione della mandria come
facilitatore per la messa in asciutta drastica, mediante la riduzione della produzione di latte, di titolarità Ceva Santé
Animale. Gli eventi gravi, riscontrati in Europa e maggiormente in Danimarca, sono il decubito e alcuni casi di
morte, che si sono verificati tra le 8 e le 24 ore dopo la somministrazione del medicinale. La Ceva Santé Animale ha
sospeso la distribuzione del medicinale in Europa, in attesa di ulteriori indagini scientifiche. E’, pertanto,
strettamente raccomandato ai medici veterinari di sospendere la prescrizione veterinaria e di riportare al Ministero
della Salute (e ai Centri regionali) e alla Ceva Santé Animale qualsiasi sospetto di reazione avversa utilizzando la
scheda di segnalazione riportata nel seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK
&flag=P
o nell’allegato II del decreto legislativo 193/2006.
Si raccomanda altresì agli allevatori di sospendere la somministrazione del medicinale e di segnalare ai medici
veterinari eventuali reazioni avverse che si fossero verificate.
VELACTIS, PRECISAZIONI DA CEVA IN ATTESA DEL PARERE EMA
da Notizie Anmvi 28 giugno 2016
Dopo l'avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute, la farmaceutica CEVA ha fornito aggiornamenti e
precisazioni in un comunicato in cui dichiara di avere "sospeso in via cautelativa e temporaneamente l’ulteriore
distribuzione e la vendita del prodotto al circuito distributivo fino al 13 luglio prossimo, data in cui EMA fornirà
nuove comunicazioni ed informazioni sull’uso del prodotto sulla base delle ulteriori evidenze scientifiche raccolte".
Il comunicato prosegue specificando inoltre che "Il prodotto presente nel circuito distributivo continua ad essere
prescritto, venduto ed usato in modo regolare (secondo le raccomandazioni di Ceva Salute Animale sulla messa in
asciutta e raccomandando agli allevatori la sorveglianza degli animali trattati nelle prime 24 ore dopo il
trattamento) in tutti i paesi della Comunità Europea in cui il prodotto è stato introdotto sul mercato, ad eccezione
di Danimarca, Olanda ed Italia per indicazione specifica dei rispettivi Ministeri della Salute".
FARMACI VETERINARI: NOVITÀ PER I TRATTAMENTI IN CANI
E GATTI
Da AnmviOggi 23/06/2016
Autorizzati medicinali veterinari per il trattamento di infezioni in cani e gatti e per il
trattamento della sindrome di Cushing nel cane.
Il Ministero della Salute ha autorizzato, con procedura di mutuo riconoscimento, l'immissione
in commercio del medicinale per uso veterinario Metrobactin 250 mg e 500 mg, compresse per
cani e gatti della società Le Vet Beheer. Il principio attivo è Metronidazolo.
Il farmaco è indicato per il trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale dovute a
Giardia spp. e Clostridia spp. (cioè C. perfringens o C. difficile), oltre che per il trattamento
delle infezioni del tratto urogenitale, della cavità orale, della gola e della pelle dovute a batteri
anaerobi obbligati (ad es. Clostridia spp.) sensibili al metronidazolo.
Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita è di 3 anni; mentre
nel caso delle compresse divise è di 3 giorni.
Solo per uso veterinario. Da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico
veterinaria ripetibile.
E' stato autorizzato all'immissione in commercio, con procedura decentrata, anche il medicinale
veterinario Cefaseptin 75 mg (disponibile anche nel dosaggio da 300 mg e 750 mg), compresse
per cani. Titolare della AIC la ditta Vetoquinol. Il principio attivo è Cefalexin (come cefalexin
monohydrate).
Il farmaco può essere utilizzato per il trattamento delle infezioni cutanee batteriche (comprese
piodermiti profonde e superficiali) causate da organismi sensibili a cefalexin, compresi
Staphylococcus spp.; per il trattamento delle infezioni del tratto urinario (comprese nefriti e
cistiti) causate da organismi sensibili a cefalexin, compresi Escherichia coli.
Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita è di 2 anni, mentre
dopo la prima apertura è di 48 ore.
Da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.
Sempre son procedura decentrata, è stato autorizzato dal Ministero della Salute il medicinale
veterinario Adrestan 30 mg, capsule dure per cani della società inglese Dechra Limited. Il
principio attivo è Trilostano 30 mg.
Il prodotto può essere impiegato per per il trattamento dell'iperadrenocorticismo ipofisi-
dipendente ed adreno-dipendente (malattia e sindrome di Cushing) nel cane.
Il periodo di validità del farmaco veterinario confezionato per la vendita è di 3 anni.
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non
ripetibile.
FARMACO VETERINARIO-LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE:
COSA È STATO FATTO E COSA SI DOVRÀ FARE
da La Settimana Veterinaria - N°963/giugno 2016
Sullo spinoso tema della contraffazione del farmaco veterinario abbiamo intervistato Silvio Borrello (Direzione
generale Sanità animale e farmaci veterinari).
La Settimana Veterinaria: Nel nostro Paese, quali sono i dati sulla contraffazione del farmaco veterinario? Quali
sono le misure preventive messe in atto?
Silvio Borrello: Le attività di farmacosorveglianza per i medicinali veterinari rientrano tra i compiti di controllo a
cui il Ministero della Salute dedica il massimo dell’attenzione e delle energie. In questo ambito, si declinano le
misure di prevenzione della contraffazione. Ispezioni e verifiche sono regolate dal Decreto legislativo n. 193/06.
L’attività di controllo è demandata nello specifico alle Regioni e alle Province autonome, che predispongono piani
di sorveglianza, e ai Servizi veterinari delle Asl e del Nas, che si muovono sul territorio. In base a quanto previsto
dal Decreto 193/2006 (art. 88 comma 4) è operativo anche un nucleo nazionale di farmacosorveglianza, costituito da
rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto superiore di Sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
del Comando Carabinieri per la tutela della salute (Nas), della Guardia di Finanza e degli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province autonome, che si occupa di supervisionare le attività di controllo. La competenza del
Nucleo ora è trasferita alla sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la
nutrizione e la sanità animale, previsto dall’art.2, comma 2, e dall’art.6 del D.PR. 44/2013 e costituito con il DM 30
marzo 2016. Storicamente, le disposizioni per i medicinali ad uso umano hanno trovato successivamente
un’applicazione anche nel settore veterinario. Non si tratta di un ritardo, ma di una naturale sequenzialità delle
esigenze. Nel 2014, è entrata in vigore la normativa volta a impedire l’ingresso di medicinali umani falsificati nella
catena di fornitura legale (Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che recepisce la Direttiva 2011/62/Eu, che
regola la vendita e l’acquisto on line di farmaci senza prescrizione medica). Norme equivalenti per i medicinali
veterinari non sono ancora in vigore. Tuttavia, è in discussione presso il Consiglio, a Bruxelles, la proposta di
regolamento che introdurrà misure di controllo anche per la vendita a distanza in Veterinaria, con un sistema
analogo a quello introdotto per i medicinali ad uso umano. Sono inoltre in discussione proposte avanzate da
diversi Stati membri per applicare norme di buona distribuzione (Gdp) anche al mondo veterinario, appositamente
studiate per il settore. Un notevole passo in avanti sarà garantito dall’introduzione della ricetta elettronica che,
interoperabile con la banca dati centrale dei medicinali veterinari e con l’Anagrafe zootecnica, consentirà di rilevare
i dati relativi al consumo di medicinali. Incrociando i dati di vendita e i dati di prescrizione, contribuirà a rendere
più efficace le attività di farmacosorveglianza, rendendo possibile il monitoraggio delle prescrizioni in tempo reale
da parte delle Autorità di controllo. Da ultimo, non dobbiamo dimenticare il lavoro dagli ispettori dell’Ufficio 5 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario (Direzione generale della Sanità animale
e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute), che compiono ispezioni sui fabbricanti dei medicinali
veterinari.
SV: Quale è il riferimento da dare ai veterinari per eventuali segnalazioni nel nostro Paese: l’Agenzia italiana del
farmaco, ufficio qualità dei prodotti e contraffazione?
Borrello: L’Aifa non ha competenza sui medicinali veterinari. Per eventuali segnalazioni, il riferimento è la
Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.
REGOLAMENTO EU FARMACO AD USO VETERINARIO PROPOSTE FNOVI
Da email FNOVI 24/06/16
OGGETTO: Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2016, alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 –
2014/0257(COD)) e impianto generale della Bozza.
In merito all’oggetto, la FNOVI intende rendere note le proprie osservazioni relative agli emendamenti proposti
dal Parlamento integrate dalle condizioni che gli emendamenti hanno lasciate immutate, ai fini del confronto in
UE.
Definizioni Non si condivide la richiesta di modifica del Parlamento per la definizione di “Medicinale veterinario”
laddove recita “qualsiasi sostanza che può essere utilizzata…”. Tale dicitura rischia di generare contenziosi
interpretativi in tutti i casi in cui la semplice detenzione di sostanze per scopi diversi dalla volontà di trattamento
potrà essere contestata come “intenzione” di utilizzo, favorita anche dall’altro emendamento del Parlamento che
puntualizza come “In caso di dubbio, allorché un prodotto, in base a tutte le sue caratteristiche, risulta rientrare
nella definizione di "medicinale veterinario" … o nella definizione di prodotto disciplinato da un altro atto
legislativo dell'Unione, prevalgono le disposizioni del presente regolamento” Preoccupa la definizione di "buone
prassi zootecniche" quale “la gestione e la cura di animali di allevamento da parte dell'uomo a fini lucrativi,
garantendo nel contempo la salute e il benessere di detti animali attraverso il rispetto e la salvaguardia dei bisogni
specifici di ciascuna specie e riducendo quanto più possibile la necessità di ricorrere a medicinali veterinari”. Il
Parlamento subordina l’operato dell’allevatore in merito all’utilizzo dell’arsenale terapeutico ad un “uso
responsabile dei medicinali veterinari" definito a suo volta quale “l’applicazione di buone prassi zootecniche…”.
Risulta difficile capire che si voglia di fatto limitare l’utilizzo del AM citando il rispetto ai bisogni specifici degli
animali e non a quello delle sole norme sul benessere mettendo sulle spalle di allevatori e veterinari l’incombenza
di andare oltre una legislazione, quella sul benessere, che per molti aspetti con il rispetto dei bisogni specifici degli
animali non ha nulla a che vedere, con il rischio di creare, anche qui, spazi interpretativi in fase applicativa.
Continua a mancare la definizione di “assenza di farmaco veterinario” che consente l’accesso all’uso in deroga con
il rischio di disomogeneità applicative tra chi lo intende anche come assenza temporanea presso il rifornitore più
accessibile e chi invece come assenza su tutto il territorio nazionale
Ruolo veterinario e altre figure professionali Il Parlamento europeo conferma la necessità di un costante richiamo
al Codice deontologico della professione nelle scelte terapeutiche. Permane tuttavia l’ammissibilità di altre figure
professionali ad effettuare diagnosi, prescrizione e terapia laddove ammesse dagli Stati membri.
La FNOVI, reitera la sua contrarietà a questa ipotesi pur comprendendo lo sforzo fatto dal Parlamento nel
contenere le possibilità di esercizio di queste figure. Deve essere chiarito il senso del comma 4. dell’articolo 110
laddove prima si riconosce il diritto degli Stati membri a non consentire la possibilità di prescrizione a figure
diverse da quella del medico veterinario, derogando da questo dettame per l’uso in deroga del medicinale
veterinario, ossia proprio laddove maggiore dovrebbe essere la tutela e la prudenza.Ancor più incomprensibile il
comma 4.bis. Preoccupa il dispositivo dell’art. 111 in merito al ruolo veterinario laddove subordina la metafilssi a
valutazioni che solo un medico veterinario che conosca l’azienda può dare (comma 2bis art. 111) Appare evidente
come tali dispositivi, nonostante la professionalità veterinaria, mal si adattino a quelle che sono attualmente
condizioni allevatoriali tutt’altro che sporadiche e che l’Europa non ha deciso di bandire dal suo sistema
produttivo, come dimostrato da molte delle condizioni di benessere ammesse dalle normative europee che nulla
hanno a che vedere con le richiamate “condizioni che rispettino le esigenze comportamentali della specie,
comprese le interazioni/gerarchie sociali”. Al Medico veterinario invece si chiede di farsi portatore di una soluzione
e di una pretesa, nelle proposte e nei controlli, che mal si conciliano con l’industria zootecnica, particolarmente di
alcune specie allevate e nelle attuali condizioni di crisi.
I dati Nel condividere la necessità di fornire dati sui quali poter fare una reale valutazione del pericolo e analisi del
rischio, non si condivide il vuoto di richieste in tal senso per quanto attiene agli animali d’affezione dato che per la
loro cura, invece, si presume di poter sottrarre arsenale terapeutico al Medico veterinario.
Disaccoppiamento (art 107) Il disaccoppiamento voluto dall’articolo 107 per il veterinario per gli AM non trova
supporto nei dati della riduzione dell’uso degli AM nei paesi che non hanno mai applicato il disaccoppiamento.
Non si condivide inoltre che solo per gli animali da reddito, la prosecuzione della terapia con AM debba essere
subordinata ad un’ulteriore visita veterinaria
La scorta art 107 e 110 Gli emendamenti continuano a non chiarire, come invece chiesto dalla FNOVI, la gestione
della scorta che qui non viene vietata, nemmeno per gli AM, purché fornita non da soggetti prescrittori. Ad essere
“sospettato” è dunque il veterinario nella cessione del farmaco e non l’allevatore nella sua possibilità di detenzione
del medesimo. Tale giudizio non ci trova concordi e non è confermato dai fatti. Il comma 3 dell’articolo 110 non
consente di chiarire.
Tracciabilità del farmaco veterinario (art. 109) Gli emendamenti proposti dal Parlamento sull’argomento non vanno
nella direzione dei chiarimenti. Si rimanda al testo dell’allegato per i dettagli. Inoltre non viene risolto il tema della
tracciabilità e della possibilità dei controlli sul medicinale veterinario venduto al Medico veterinario che opera in
una nazione limitrofa a quella in cui ha acquistato il farmaco. Permane un pesante onere burocratico a valle della
filiera, sugli ultimi destinatari ossia veterinari e Operatori del Settore Alimentare (allevatori) mentre non
prevedendo nemmeno gli emendamenti una identificazione per singole confezioni come per il farmaco ad uso
umano, la tracciabilità non viene di fatto assicurata nella divisione delle partite con lotti uguali, non consentendo
nemmeno l’efficacia reale dei controlli, nonostante l’implementazione degli oneri burocratici.
Deleghe agli Stati membri (art 107 e 111 bis-118) E’ necessario che gli Stati membri, in tutti i casi di deleghe in
merito a “condizioni più rigorose … sul loro territorio” al loro interno adottino le logiche della UE di confronto con
tutti gli stakeholders e di rendicontazione alla UE stessa, e che questo sia garantito dal dettame europeo.
Apicoltura (artt. 107-112-116) Non si condivide per questo settore la semplificazione delle registrazioni concesse
all’articolo 107 e 112. Tale semplificazione, se vede favorevole la Federazione in via di principio richiede tuttavia
che venga chiarito come l’apicoltura necessiti di un dispositivo speciale essendo i farmaci veterinari autorizzati per
tale attività tutti funzionali al controllo di patologie soggette a denuncia (varroatosi), al fine di dotare il sistema dei
controlli di una tracciabilità di tale intervento per la valutazione delle azioni di prevenzione messe in atto per
controllare il fenomeno. Tale obiettivo, infatti, non può in Europa, essere lasciato alla discrezionalità dei contenuti
dell’articolo 1 bis voluto dal Parlamento e che recita: Se lo reputano necessario, gli Stati membri possono esigere
che l'obbligo di tenere detto registro si applichi altresì all'acquisto e alla vendita di medicinali veterinari non
soggetti a prescrizione. La Federazione rimane fermamente contraria alla possibilità di usare in deroga il farmaco
veterinario in apicoltura. I farmaci utili al controllo della Varroatosi esistono. Molte delle malattie delle api si
curano con le Buone pratiche. L’ipotesi di uso in deroga apre solo alla possibilità di utilizzo di antimicrobici che
sarebbero la morte dell’apicoltura.
Omeopatia (artt. 116-117) Pur essendo netto il miglioramento con gli emendamenti del Parlamento per l’esercizio
della medicina omeopatica, una qualche confusione permane nei tempi di sospensione (art. 117); l’emendamento
entra in contraddizione con gli emendamenti di cui all’art. 116. Il TS viene riferito ai farmaci omeopatici
“veterinari” per i quali “È previsto un tempo di attesa di zero giorni…. se ….contenenti unicamente le sostanze
attive elencate nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010 nella categoria contraddistinta dalla dicitura "Limite
massimo di residuo (LMR) non richiesto". La Federazione chiede l’eliminazione qui, come altrove, della dicitura
“veterinari”.
L’uso in deroga e tempi di attesa (artt 115-116-117) Nel condividere completamente la rivoluzione delle
motivazioni per l’accesso all’uso in deroga e la sua possibilità di esercizio solo da parte di un Medico veterinario,
questa Federazione esprime tuttavia il suo disappunto per l’eliminazione del ventaglio. Si rimanda all’allegato per
le innumerevoli note tecniche particolarmente in merito alla cascata negli animali acquatici. Per i tempi di attesa
dell’uso in deroga molto rimane da chiarire e da risolvere particolarmente per l’acquacoltura.
Firma digitale e “Registrazioni” anziché registri: Il legislatore europeo si riferisce quasi sempre al solo termine di
“tenuta di registri” ai fini della tracciabilità non chiarendo come il supporto possa essere informatizzato ai fini delle
“registrazioni”. E’ necessario che la dicitura venga esplicitata e che quella di “tenuta di registri” sia sostituita da
“tenuta di registrazioni”. Sempre in tema di informatizzazione, non risulta chiara la formulazione idonea di firma
digitale tra le tre principali esistenti.
Detenzione del farmaco: La bozza di regolamento è ampiamente lacunosa in merito alla possibilità di detenzione
del farmaco da parte di attori non appartenenti alla filiera della fabbricazione e vendita del farmaco. Si specifica: a)
detenzione del farmaco da parte dei veterinari: è necessario definire che si tratta di un semplice rifornimento per i
veterinari, alla stregua dei medici. E’ di fondamentale importanza che venga chiarito dal Regolamento quale siano
le regole di rifornimento del veterinario di farmaci veterinari ed umani per la sua attività in modo da consentire a
tutti i veterinari di lavorare in condizioni omogenee di opportunità e aggravi burocratici. b) detenzione del
farmaco da parte delle strutture di detenzione e allevamento di animali: l’argomento non viene affrontato con
chiarezza come si è già sottolineato.
Uso e/o detenzioni esclusivi del veterinario: La bozza non affronta il problema delle categorie di medicinali
veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze e che, pertanto, sono a detenzione e/o ad
uso esclusivo del medico veterinario.
Il farmaco negli equidi: Il reg. non risolve nessuno dei problemi che hanno generato l’Horse gate. L’ammissibilità
della convivenza tra equidi Non-DPA per i quali non è richiesta la tracciabilità del farmaco veterinario ed equidi
DPA per i quali invece è richiesta, e che nell’esperienza di tutti i veterinari controllori ha evidenziato l’assenza di
trattamenti dichiarati negli equidi DPA, viene ribadita. E’ necessario pretendere che per gli equidi la tracciabilità
del farmaco sia pretesa per tutti.
Acquacoltura: Rimane un settore con forti criticità applicative e di sottrazione di strumenti terapeutici alla
professione Medico veterinaria.
Sanzioni: Manca l’indicazione attesa nel Regolamento di regolazione di un impianto sanzionatorio non solo
proporzionale ma anche progressivo con aggravio delle sanzioni in caso di reiterazione di illeciti.
PICCOLI ANIMALI
INDUZIONE DELL’EMESI NEL GATTO: TRE AGENTI A
CONFRONTO
Da Vet.journal 20 giugno 2016
Uno studio retrospettivo ha confrontato l’utilizzo della dexmedetomina idrocloruro, della xilazina idrocloruro e del
perossido di idrogeno per l’induzione dell’emesi nel gatto. Si includevano 43 soggetti di proprietà per i quali era
stata tentata l’induzione dell’emesi per una nota o sospetta ingestione di sostanze tossiche o una recente ingestione
di un corpo estraneo lineare. L’induzione dell’emesi veniva tentata mediante somministrazione orale di perossido
di idrogeno (n = 3) o somministrazione IM o IV di xilazina (25 [incluso un soggetto che aveva già ricevuto
perossido di idrogeno]) o dexmedetomidina (16). Nessuno dei gatti che riceveva perossido di idrogeno vomitava.
L’emesi veniva indotta in 11 su 25 gatti trattati con xilazina e in 13 su 16 soggetti trattati con dexmedetomidina. La
dexmedetomidina aveva una maggiore probabilità di causare vomito rispetto alla xilazina (OR, 5,5; 95% CI, 1,1 36). La dose mediana di dexmedetomidina era di 7,0 μg/kg (range, 0,96 – 10,0 μg/kg). Si registrava il tempo che
intercorreva prima dell’emesi o della somministrazione dell’agente antagonista post-emesi in 5 gatti trattati con
xilazina (intervallo mediano, 10 minuti [range, 5 - 175 minuti]) e 10 gatti trattati con dexmedetomidina (intervallo
mediano, 5 minuti [range, 1 - 12 minuti]). L’unico effetto avverso era la sedazione, che si verificava in 2 soggetti
trattati con xilazina e uno trattato con dexmedetomidina. I risultati indicano che la dexmedetomidina può essere
utilizzata efficacemente per indurre l’emesi nel gatto, concludono gli autori.
FIDO VA IN VACANZA: REGOLE E CONSIGLI PER VIAGGIARE
CON GLI ANIMALI
DA http://ecocentrica.it 21 giugno 2016
IN AUTO: Secondo il Codice della Strada è possibile il trasporto di un animale domestico, sistemato sul vano
posteriore, senza bisogno di rete divisoria, purché non sia di impedimento o pericolo per la guida. Se gli animali
fossero più di uno, invece, occorrerà custodirli in una gabbia o contenitore, oppure sistemarli nel vano posteriore
con una rete (o altro analogo mezzo idoneo) che li divida dal posto di guida. In caso di mancato rispetto di queste
norme, sono previste una sanzione pecuniaria e la decurtazione di un punto sulla patente.
IN PULLMAN E AUTOBUS: Qui il discorso è più complicato, perché l’accesso degli animali ai mezzi pubblici non
è regolato da una legge nazionale: ogni compagnia di trasporto si disciplina con regole proprie. È consigliabile
quindi informarsi per tempo di volta in volta, ma possiamo comunque dare qualche indicazione generale. I cani di
piccola e media taglia normalmente possono viaggiare sugli autobus di linea, a condizione che siano muniti di
museruola e guinzaglio e non rechino disturbo a persone e danneggino cose; di solito non sono ammessi più di due
cani per vettura. Quasi tutte le compagnie (ad esempio ATM Milano) si riservano la facoltà di impedire il trasporto
dei cani in momenti di super affollamento. È possibile anche il trasporto di altri piccoli animali purché non rechino
disturbo e siano collocati all’interno di trasportini. Alcune compagnie prevedono il pagamento del biglietto di
trasporto.
TAXI: anche qui non c’è una regola universale; in linea generale i cani di piccola e media taglia possono viaggiare
sui taxi, muniti di museruola, guinzaglio e sempre previo consenso dell’autista. È quindi preferibile segnalare la
loro presenza al momento della prenotazione.
IN NAVE: nel caso delle navi da crociera non esiste una normativa unica: è necessario informarsi presso la
compagnia prescelta prima della prenotazione, perché alcune non ammettono animali a bordo.
Diverso il discorso dei traghetti: un’ordinanza del Ministero della Salute garantisce il loro accesso, dietro
pagamento di un biglietto ridotto e a certe condizioni. Ai cani è consentito il passaggio sul ponte esterno o anche
altri luoghi, purchè muniti di guinzaglio e museruola (obbligatori anche durante le operazioni di imbarco e sbarco)
e vengano pulite eventuali deiezioni; gatti e piccoli animali invece devono essere custoditi nel trasportino.
Importante anche il rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore: necessarie la certificazione veterinaria di
buono stato di salute e l’iscrizione all’anagrafe canina. Potrebbero essere richieste anche alcune vaccinazioni, senza
le quali non verrete fatti salire a bordo: informatevi per tempo.
IN TRENO: I cani di piccola taglia, gatti ed altri animali domestici viaggiano gratuitamente su Frecce, Eurostar e
Italo, all’interno dell’apposito trasportino; i cani di taglia media e grande invece devono indossare la museruola e il
guinzaglio, e per loro è necessario il pagamento del biglietto (al prezzo ridotto del 50%). Al momento dell’acquisto
del biglietto dell’animale, potrebbe essere richiesto di esibire il certificato di iscrizione all’anagrafe canina (o il
passaporto del cane, in caso di viaggia da e per Paesi esteri); occorre portarlo con sé anche durante il viaggio,
perché se ne venite trovati sprovvisti potreste pagare una penalità ed essere addirittura costretti a scendere alla
prima fermata. Per motivi di sicurezza, infine, non sono ammessi 2 cani nello stesso vagone.
IN AEREO: Iniziamo dall’aeroporto: devono essere rispettate le regole di accesso degli animali ai luoghi pubblici*,
quindi il cane deve accedere tenuto al guinzaglio e con museruola (e il proprietario deve avere con sé anche tutto
ciò che è necessario per pulire eventuali “bisognini”), mentre gli altri animali devono essere posti nel trasportino.
Al momento, quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali, ma le norme possono essere
differenti; per questo è sempre consigliabile chiedere tutte le informazioni al momento della prenotazione del volo:
disponibilità di posto (ogni compagnia stabilisce un numero massimo di animali ammessi), obblighi sanitari
previsti nel Paese di arrivo, e, nell’ipotesi di scalo, anche di transito. I cani di piccola taglia e i piccoli animali
possono accedere alla cabina, viaggiando vicino al proprietario, sistemati in trasportini impermeabili, ben aerati, e
delle misure standard stabilite da Iata (International air transport association); quelli di taglia medio-grande, che
superano i 10 kg di peso trasportino compreso, devono essere sistemati nella stiva, in gabbie rinforzate e
pressurizzate (cosa che però non ci sentiamo di consigliare, se non in casi estremi). Da ricordare che i cani o gatti
che viaggiano nell’Unione Europea devono essere muniti di chip elettronico, passaporto europeo, libretto sanitario
con le vaccinazioni e a volte anche certificato di buona salute curato da un veterinario. Tutti i regolamenti per
l’accesso ai trasporti pubblici non valgono per i cani guida per non vedenti, che possono accompagnare ovunque il
proprio padrone, senza pagamento di biglietti.
* L’avremo visto un centinaio di volte: un cartello sulla porta con la sagoma di un 4 zampe e la scritta “Io non posso entrare” o
magari non si trova nessuna segnalazione, ma c’è qualcuno pronto a mandarti via. Ma cosa dice la legge? I cani possono
entrare o meno nei luoghi pubblici?
Innanzi tutto va fatta una distinzione fondamentale: i luoghi pubblici come proprietà del demanio dello Stato (vie, piazze, ma
anche uffici pubblici) e i luoghi privati aperti al pubblico (negozi, bar o ristoranti).
A livello nazionale gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico, purchè i cani siano tenuti al guinzaglio ed
eventualmente museruola e gatti e altri animali stiano nel trasportino; unica eccezione, sono i luoghi in cui si preparano o si
conservano gli alimenti: quindi il cane non può entrare nella cucina del ristorante o al supermercato. Esistono poi dei casi
particolari in cui può essere vietato l’ingresso anche in altri luoghi pubblici: bisogna essere in presenza di concrete e
inderogabili esigenze di tutela igienico-sanitaria certificate dalle autorità sanitarie, come avvenuto ad esempio per Expo2015,
un evento incentrato sull’alimentazione.
Nei luoghi privati aperti al pubblico, invece, è tutto più complicato perché ci sono solo regolamenti comunali. L’ordinanza di
Ministero del Turismo e ANCI nel 2010, che invitava i Comuni a stabilire il libero accesso di cani e animali di affezione in
strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico, ha sicuramente aiutato a fare una svolta pet friendly in molte regioni: in
Emilia Romagna gli animali sono ammessi in ospedali e strutture sanitarie, in Friuli Venezia Giulia nelle spiagge pubbliche. Il
Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Bologna permette libero accesso ai cani, con guinzaglio e museruola, in
tutti i luoghi aperti al pubblico, salvo indicazioni contrarie date dal gestore del locale. A Firenze, il proprietario che vuole
vietare l’ingresso agli animali deve spedire una raccomandata in Comune; a Torino libero accesso, salvo autorizzazione
rilasciata dal Comune per validi motivi igienici e sanitari, che permette l’apposizione del cartello di divieto all’ingresso.
Già, perché gli animali sono ammessi o meno anche secondo le regole stabilite dal proprietario, che però deve seguire un iter,
simile a quello delle spiagge (http://ecocentrica.it/spiagge-da-cani): perché il cartello sia valido, è necessaria la comunicazione
all’Ufficio competente e deve riportare l’indicazione della normativa; inoltre, anche se il divieto d’accesso degli animali è già
previsto dal regolamento comunale, il proprietario del locale è tenuto ad esporlo comunque. Se non vedete il cartello, non può
mandarvi via: potreste chiamare la Polizia municipale e riceverebbe una bella multa!
A proposito di multe: i gestori rischiano grosso anche se vietano l’ingresso al cane guida di un non vedente. Il loro ingresso nei
locali pubblici, uffici pubblici ed esercizi commerciali è libero, anche se il cane non è munito di museruola, e chi ne ostacola
l’accesso può ricevere una sanzione che va da 500 a 2.500 euro.
IN VIAGGIO SENZA LEISHMANIOSI
Da Notiziario Banca Pop. di Sondrio n. 130/aprile 2016
Ormai la leishmaniosi canina riguarda 1/3 dei comuni italiani. La mappatura nazionale viene ogni anno aggiornata
dagli studiosi in modo da fornire informazioni utili a tutti coloro che si recano con il proprio cane in vacanza nelle
aree a rischio. Per sapere se la meta prescelta per la villeggiatura è a rischio, è possibile visionare la versione
cartacea della Scalibor Map (uno strumento grazie al quale individuare i focolai d’infezione su tutto il territorio
nazionale) oppure collegarsi via internet al link www.scalibormap.it oppure ancora scaricare dallo store
l’applicazione grauita per gli smartphones. La prevenzione della leishmaniosi si basa essenzialmente sulla
vaccinazione e sull’impiego di preparati ad azione insettorepellente (come per esempio il collare alla deltametrina),
facilmente reperibili in farmacia.
MONOTERAPIA O POLICHEMIOTERAPIA?
da Settimana Veterinaria n. 963/giugno 2016
Spesso ci si trova a dover ragionare sull’opportunità di proporre una monoterapia piuttosto che una
polichemioterapia, sebbene l’evidenza dimostri una maggior efficacia della seconda. Le considerazioni sono
semplici: nel primo caso, a fronte di una minore efficacia, il proprietario sosterrà costi inferiori, la terapia risulterà
molto meno tossica e corredata da minori effetti collaterali, rendendo più rara la necessità di ospedalizzazione;
purtroppo il rischio di sviluppo di resistenza e cross-resistenza da parte del tumore è un’evenienza possibile. La
comunicazione puntuale e onesta con il cliente è fondamentale perché questi non si trovi a sostenere spese non
preventivate o situazioni spiacevoli: qualche volta, nonostante la polichemioterapia sia spesso clinicamente
preferibile alla mono-chemioterapia, è meglio optare per un protocollo più semplice in virtù del concetto secondo il
quale “è meglio una monochemioterapia fatta bene che una polichemioterapia fatta male”, conseguenza per lo più
della demotivazione del proprietario. Quali sono le situazioni in cui una chemioterapia è indicata? Essa viene
utilizzata per lo più per il trattamento in corso di malattia disseminata e per tumori chemio-sensibili (tumori a
cellule rotonde) come ad esempio linfoma, leucemia, tumori plasmocitici, mastocitoma e sarcoma istiocitario. La
chemioterapia, poi, può anche essere utilizzata come “adjuvante” dopo la chirurgia nel caso di tumori che
presentino un elevato rischio metastatico, in modo da intervenire prima della comparsa delle macrometastasi (ad
esempio per l’osteosarcoma o l’emangiosarcoma), oppure “neo-adjuvante” quando impiegata per alcuni tumori
prima della chirurgia o in neoplasie chemio-sensibili non candidate a radioterapia o chirurgia: in questo caso lo
scopo è quello di “citoridurre” la massa.
EPILESSIA UMANA E CANINA: ASPETTI E CONOSCENZE A
CONFRONTO
Da Vet.journal 29 giugno 2016
Uno studio ha analizzato e confrontato gli aspetti dell’epilessia umana e canina e ha suggerito nuovi strumenti per
una migliore futura comprensione dell’epilessia canina. La prevalenza delle crisi epilettiche nel cane varia tra lo 0,5
e il 5,7%, mentre nell’uomo è compresa tra l’1 e il 3%. Gli studi effettuati sull’epilessia umana forniscono un
formato utilizzabile anche per la classificazione, la diagnosi e il trattamento dell’epilessia in medicina veterinaria.
Gli studi effettuati nell’uomo sottolineano il valore di una classificazione esaustiva delle crisi epilettiche. Tuttavia,
per l’epilessia canina esiste la difficoltà delle limitate informazioni dsponibili circa la descrizione e la classificazione
delle convulsioni, dovita alla mancanza di videoregistrazioni EEG. È necessaria la definizione di un protocollo
condiviso per la videoregistrazione casalinga con sistemi portatili dei cani affetti da epilessia, considerando
principalmente le indicazioni, la durata del monitoraggio, l’addestramento essenziale per l’interpretazione ottimale
della semeiologia delle crisi e la metodologia di registrazione. L’obiettivo finale è l’analisi delle informazioni
raccolte mediante le videoregistrazioni al fine di descrivere le crisi epilettiche in maniera completa, riconoscendone
le diverse modalità e consentendo una migliore comprensione e quindi una migliore classificazione delle crisi
epilettiche del cane, concludono gli autori.
LA VISITA GERIATRICA: GLI ESAMI CONSIGLIATI
Da Settimana Veterinaria - N°962/maggio 2016
Per rilevare i disturbi più comuni (insufficienza epatica e renale, disendocrinie), si raccomanda di effettuare
sistematicamente l’esame delle urine e un emocromo completo con formula (nel gatto anche la misurazione della
pressione arteriosa), in linea con le aspettative dei proprietari. L’esame delle urine consiste nel misurarne il peso
specifico per rilevare una poliuria-polidipsia (PUPD) ed eseguire un test con striscia urinaria e un esame del
sedimento in caso di anomalie. Per quanto riguarda le analisi del sangue, l’esecuzione di un emocromocitometrico
completo con formula è controversa. In assenza di segni clinici, sarebbe da eseguire in modo sistematico il solo
ematocrito per rilevare la presenza di anemia, comune nell’animale anziano. Per la biochimica, l’analisi del sangue
consigliata deve includere almeno i seguenti parametri: glicemia, azotemia, creatininemia, test della fosfatasi
alcalina (ALP) e dell’alanina aminotransferasi (ALT), proteine totali, albuminemia. La radiografia del torace è, a
sua volta, consigliata in presenza di un soffio al cuore o difficoltà respiratorie. L’ecografia può essere eseguita in
caso di malattie cardiache o nell’ambito della ricerca di un tumore.
POSSESSO RESPONSABILE DEGLI ANIMALI – INTERVISTA A
CARLA BERNASCONI
da Newsletter FNOVI n. 23 29/06/2016
Si parla sempre più spesso di benessere animale e di possesso responsabile. Oggi un animale non si può decidere
di adottarlo e basta. Chi decide di prendere con sé un animale per prima cosa deve preoccuparsi di scegliere
l'animale giusto, adatto al proprio stile di vita, senza farsi influenzare dalle mode del momento, ad esempio un
cane di grossa taglia in un appartamento di 40 mq non è la scelta giusta, un animale pigro per una persona a cui
piace fare attività sportiva e che la vuole condividere con il cane, non è la scelta corretta. Insomma ad ognuno il
suo. Ma ancora non è sufficiente. Perché è anche necessario conoscere le esigenze etologiche e relazionali
dell'animale che si sceglierà, per potergli garantire una qualità di vita adeguata e anche per essere in grado di
inserirlo nel modo giusto all'interno del nucleo sociale di cui entrerà a far parte. Questo perché, seppure gli animali
domestici sono rimasti gli stessi che affiancano l'uomo in un rapporto millenario, sono ormai cambiati i contesti in
cui questa relazione si sviluppa. Urbanizzazione ed essenziale modificazione dei nuclei famigliari di riferimento,
incidono fortemente sulla vita degli animali che condividono le nostre esistenze. Questi sono soltanto alcuni dei
motivi che pesano sul cambiamento e che obbligano il possessore di un animale ad avere una maggiore e
necessaria educazione e conoscenza per la gestione del proprio animale da compagnia. Per i possessori dei cani la
FNOVI ha messo a disposizione - previa registrazione - un corso di formazione gratuito
(http://fad.fnovi.it/login.php) a cui si può accedere direttamente dal sito della Federazione oltre a promuovere da
tempo il percorso formativo del “patentino”.
Naturalmente anche i Veterinari possono accedere, inserendo le proprie credenziali di accesso (quelle utilizzate per
iscriversi ai corsi ECM).
ASSORTIMENTO BENDANA - PRESENTAZIONE E
PROMOZIONI LUGLIO 2016
da email Bendana 30/06/16
L’azienda Bendana di Arcugnano (VI) presenta ai Veterinari la promozione estiva per il bendaggio elastico
studiato per coprire completamente le medicazioni nel post operatorio, che protegge la zona operata ma lascia
all'animale assoluta libertà di movimento. Fornito di lacci, permette di modulare tensione e lunghezza della
protezione conformandola a qualsiasi taglia e dimensione. Semplice da usare e facile da rimuovere anche durante i
controlli, è realizzato in tessuto naturale di jersey (≥ 90% cotone - 5-10% elastene) morbido e traspirante. Bendana
nasce come prodotto monouso, ma è eventualmente lavabile e sterilizzabile. Visitare il sito www.bendana.it per
vedere i modelli e conoscere i prezzi.
GRANDI ANIMALI
INFEZIONI INTRAMAMMARIE: RISCHI DEL PERIODO DI
ACCRESCIMENTO
Da www.vetjournal.it 24/06/16
La salute delle manze di rimonta è uno de caposaldi della salute della mandria da latte. La gestione
dell’allevamento e del periodo di accrescimento forniscono un’ampia varietà di fattori che potrebbero
potenzialmente essere associati alle infezioni intramammarie (IMI) nelle manze da latte a inizio lattazione. In uno
studio, si identificavano le IMI causate da patogeni minori quali gli stafilococchi coagulasi-negativi (CNS), da
patogeni contagiosi e da patogeni ambientali maggiori. Si includevano 44 allevamenti da latte. Entro 24 ore dal
parto, si prelevavano campioni di colostro da 1564 quarti (391 manze) in maniera asettica per la coltura batterica. Si
riscontravano risultati colturali positivi nel 49% dei campioni di quarto. Mediante analisi statistica si identificavano
i potenziali fattori di rischio di IMI a livello di quarto, di animale e di mandria. Erano fattori di rischio di IMI
causata da patogeni maggiori contagiosi come Staphylococcus aureus (S. aureus) a livello di mandria le stalle a
stabulazione fissa e a livello di animale la razza” Bruna”. A livello di quarto, erano altamente associate a IMI
causate da patogeni ambientali maggiori la tumefazione e le lesioni del capezzolo. A livello di mandria, le manze
allevate in allevamenti esterni (per almeno 3 mesi) avevano meno IMI causate da patogeni ambientali maggiori. Il
mantenimento delle manze gravide in un gruppo separato era negativamente associato a IMI causate da CNS. La
probabilità di IMI da stafilococchi coagulasi-negativi aumentava se l’età dello svezzamento era inferiore a 4 mesi e
se si offrivano concentrati ai vitelli di età inferiore a 2 settimane. Lo studio ha identificato fattori di rischio a livello
di mandria, animale e quarto che possono essere importanti per la prevenzione delle IMI, concludono gli autori.
MODELLO IV: ANCORA AMMESSO IL FORMATO CARTACEO
da nota 15322 DGSAF del 24/06/16
Ad integrazione delle indicazioni fornite a fine dicembre 2015, in merito all'utilizzo del Modello IV informatizzato
previsto dall'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica”, il Ministero della salute
comunica che, al fine di corrispondere alle esigenze rappresentate dalle Regioni, si ritiene possibile consentire agli
allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e
brucellosi ovicaprina un ulteriore lasso di tempo per l’adeguamento alla modalità in via informatica per il solo
periodo di vigenza della ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, prevedendo la possibilità di adottare il formato
cartaceo in via alternativa al modello informatizzato. La medesima possibilità si ritiene possa essere consentita
anche per gli allevamenti di tutto il territorio nazionale che si trovano in zone in cui l’assenza di copertura di rete
(fissa e mobile) rende impossibile l’utilizzo degli strumenti informatici e per gli allevamenti siti in quelle Regioni
che, essendo dotate di un proprio sistema informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure
informatiche per l’attivazione della cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale. Si informa infine che il
decreto ministeriale che approva lo schema del nuovo modello 4 adattato alle funzionalità informatiche sta per
completare il suo iter e che detto decreto prevede l’attivazione di un gruppo di lavoro Regioni/Ministero della
salute per il monitoraggio dell’implementazione del modello 4 informatico.
RIPRODUZIONE ANIMALE E CONTROLLI UFFICIALI SUI
PROGRAMMI GENETICI: NUOVO REGOLAMENTO
Da Notizie ANMVI 29 giugno 2016
E' pubblicato sulla GUCE il nuovo Regolamento UE 2016/1012 dell’8 giugno 2016 sulla riproduzione, scambi e
ingressi di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. L'obiettivo
è di armonizzare gli scambi commerciali e gli ingressi nella UE di animali riproduttori e del loro materiale
germinale, come pure i controlli ufficiali sui programmi genetici realizzati dagli enti selezionatori e dagli enti
ibridatori. Si tratta di obiettivi che " non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri",
considerato il loro carattere transfrontaliero; l'Unione invece "può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea". Il Regolamento si limita "a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo". Nel corso
degli ultimi vent'anni, la Commissione- si legge nelle premesse del Regolamento- ha dovuto dare una risposta ad
un numero significativo di denunce, presentate dagli allevatori e operatori che portavano avanti programmi
genetici, relativamente ai termini del recepimento e dell'interpretazione a livello nazionale degli atti giuridici
dell'Unione in materia di riproduzione nei vari Stati membri. Il regolamento stabilisce:
- le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro
materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;
-le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi
genetici; i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori;
-le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione
alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
-le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori; le norme relative
all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
-le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti
ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;
- le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta
applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
- le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi
terzi.
Il regolamento non affronta le problematiche della clonazione.
I DANNI DI UNA SELEZIONE NON LUNGIMIRANTE
da Settimana Veterinaria n.964/giugno 2016
Durante il Congresso internazionale Sivar 2016, il prof. Matthew Lucy (Università del Missouri, Columbia, Usa) ha
focalizzato l’attenzione sulla gestione riproduttiva della bovina da latte, trattando fattori genetici ed energetici che
influenzano le performance riproduttive e su quelli da prendere in considerazione durante il periodo di attesa
volontario. Negli Stati Uniti per molti anni è stata fatta una selezione sulle Holstein per creare bovine grandi
produttrici di latte, non tenendo conto del fatto che in tal modo si stava selezionando anche per la diminuzione
della capacità riproduttiva. Tale comportamento ha portato, intorno agli anni 2000, a una crisi globale della fertilità
perché quasi tutti i Paesi utilizzavano seme di tori statunitensi per avere vacche dalle esasperate capacità lattifere.
Pur continuando a desiderare una vacca che produca molto, la mentalità americana sta cambiando. Ultimamente,
infatti, i parametri di selezione sono stati modificati per rimediare al calo di fertilità delle nuove linee genetiche, ma
si ritiene che si ritornerà ai livelli di fertilità degli anni ’60 solo nel 2032 continuando a selezionare con i nuovi
criteri. Adesso la selezione è per avere vacche più piccole, che producono più latte, con migliori mammelle e
minori cellule somatiche; con una prolungata aspettativa di vita, una migliore fertilità durante la carriera
produttiva e un miglior indice di fertilità nelle manze. Tuttavia, non si era mai provato prima a effettuare una
selezione sul carattere dell’aumento della fertilità e quindi non si può prevedere con esattezza cosa accadrà. Finora
si è cercato di promuovere l’aumento degli ormoni che svolgono un ruolo importante sulla produzione di latte,
senza però rendersi conto del fatto che essi interagiscono anche con la funzionalità ovarica, influenzando il tessuto
ovarico, la formazione del corpo luteo e la quantità di progesterone da esso prodotto. Inoltre, influenzano anche la
capacità della gravidanza di progredire. Il Bcs (Body condition score) è uno strumento molto interessante nella
valutazione del post-parto, in quanto dà indicazioni di come viene distribuita l’energia della vacca sull’intero
organismo, ossia per il mantenimento, la crescita, la produzione di latte, l’accumulo di tessuto adiposo e la
riproduzione. L’aumento di assunzione di sostanza secca è più lento rispetto al picco della lattazione e questo calo
di energia disponibile porta a un calo del Bcs. È noto che un basso Bcs nel post-parto può avere ripercussioni
negative, ma ciò che forse è meno risaputo è che il Bcs nel post-parto è fortemente determinato dal patrimonio
genetico della bovina. Anche aumentando la somministrazione di cibo, è difficilissimo farle aumentare di peso,
combattendo contro la genetica, se queste vacche sono programmate per dimagrire. La vacca tende sempre a
tornare al punto di partenza, adattando la sua assunzione di cibo di conseguenza.
COLOSTRO BOVINO PER LE MALATTIE RESPIRATORIE DEL
PULEDRO
Da www.vetjournal.it 20/06/16
Il colostro bovino (BC) è utilizzato nell’uomo come integratore alimentare per il supporto immunitario e ha
dimostrato di ridurre le malattie respiratorie (RD). Sono utilizzati per il supporto immunitario anche altri
integratori alimentari, minerali e vitamine tra cui mannano-oligosaccaridi (MOS), zinco e vitamine A, C ed E. Uno
studio clinico prospettico cieco randomizzato ha valutato gli effetti di un integratore con colostro bovino (BCS)
rinforzato con BC, MOS, zinco e vitamine sull’incidenza e la durata di RD nei puledri di un anno d’età. Si
assegnavano a caso al gruppo di trattamento o al gruppo placebo 109 puledri di due allevamenti Thoroughbred.
L’integrazione veniva effettuata una volta al giorno per 17-25 settimane con 100 g di un BCS commerciale di
elevata qualità (contenente 50 g di BC) oppure un placebo a base di farina di soia intera, distribuiti in superficie sul
mangime. Si osservavano quotidianamente i puledri e si valutavano settimanalmente i segni di RD. La proporzione
del periodo di studio durante il quale ciascun puledro manifestava segni di malattia era considerevolmente
inferiore per i puledri BCS (media minimi quadrati = 23% del periodo di studio) rispetto al gruppo placebo (media
minimi quadrati = 34% del periodo di studio). La durata media della malattia era minore per i puledri BCS (1,96
settimane) rispetto a quelli del gruppo placebo (4,39 settimane). Non si osservavano differenze statistiche
nell’incidenza di RD nei puledri dello studio.
PCV2: L’ARMA VACCINALE IN CONDIZIONI DI CAMPO
da Settimana Veterinaria - N°963 - giugno 2016
Nel contesto del 18° Congresso internazionale della Società italiana veterinari per animali da reddito (Sivar),
svoltosi in maggio a Cremona, durante il workshop dedicato ai suini è stata sollevata una problematica che, in
seguito all’introduzione della vaccinazione, sembrava essere stata archiviata: il PCV2 (Porcine Circovirus di tipo 2)
e i focolai di malattie a esso correlate. Tenuto conto della capacità mutante del virus e della possibilità della
comparsa di nuovi ceppi, se non addirittura di nuovi genotipi, ha ancora senso parlare di vaccinazione? Allo stato
delle cose assolutamente sì, dal momento che è un’arma che ancora si dimostra efficace e che la possibilità di avere
un allevamento PCV2 free è assai remota, trattandosi di un virus ubiquitario, che anche in assenza di malattia può
essere presente in forma subclinica. È giusto tuttavia fare delle riflessioni al riguardo. I vaccini attualmente in
commercio si basano su di un antigene ottenuto a partire da un PCV2a, cui gli studi attribuiscono un potere
immunogeno in grado di prevenire l’instaurarsi della malattia derivante anche dagli altri genotipi virali. Qual è
allora il motivo della comparsa di focolai anche in allevamenti in cui la vaccinazione per PCV2 è una prassi
sanitaria consolidata? Questa cross-protezione è stata dimostrata in condizioni sperimentali, quindi in una
situazione in cui non subentrano altre variabili, cosa che accade invece in allevamento, dove la presenza di
condizioni ambientali non ottimali e lo stato sanitario della popolazione animale possono risultare favorevoli al
PCV2 e ad altri patogeni, oltre che direttamente sfavorevoli all’ospite. In condizioni di campo è quindi possibile
che vengano messe in risalto le eventuali differenze di virulenza tra i ceppi e di cross-protezione del vaccino, che si
evidenzia soprattutto nei casi di PCV2d.
Il dott. Caleffi (nostro iscritto, libero professionista), riportando la sua esperienza, ha sottolineato come il timing
corretto di vaccinazione sia essenziale per lo sviluppo della risposta anticorpale. Anche l’immunità materna ha la
sua influenza sul risultato della vaccinazione, dal momento che una vaccinazione troppo precoce non esiterebbe in
una sieroconversione dei suinetti, a causa della presenza degli anticorpi materni. Essendo la malattia da Circovirus
una patologia condizionata, mantenere sotto controllo anche gli altri patogeni è un punto importante da
considerare, sia nell’ottica di rendere l’ospite più resistente allo sviluppo della malattia, sia di avere un suino in
grado di sviluppare una risposta immunitaria in seguito alla vaccinazione, che, nel caso ad esempio di viremia da
PRRS, potrebbe non avvenire con successo.
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Veterinari
BANDO BORSE DI STUDIO 2016
da www.enpav.it
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav ha definito i criteri per partecipare al Concorso per l’erogazione di 90
Sussidi per motivi di studio per l’anno 2016. È possibile presentare domanda per le categorie: Diploma di Maturità
e Corsi universitari. Per partecipare occorre aver conseguito una votazione minima di 83/100 agli Esami di Stato o
avere una media matematica di 27/30 per gli studi universitari. Nella tabella sottostante sono indicati il numero di
sussidi previsti per ciascuna tipologia e l’importo unitario:
LIVELLO DI STUDIO
N. BORSE DA
EROGARE
IMPORTO
UNITARIO
Ultimo Anno: scuola secondaria di secondo
grado che abbia comportato il conseguimento
del diploma a conclusione di un corso di studi
di cinque anni
n. 30 borse di studio
€ 500,00
Corsi universitari per la durata legale
n. 60 borse di studio
€ 1.250,00
Gli studenti risultati assegnatari lo scorso anno per i “corsi universitari” non potranno presentare domanda per il
Bando 2016.
Per poter fruire del sussidio il richiedente non deve beneficiare di nessun’altra borsa di studio, né di assegni, premi
o sussidi, in relazione all’anno scolastico o accademico cui la domanda si riferisce.
Per la concessione della borsa di studio per la scuola secondaria superiore lo studente non deve essere stato
ripetente nell’anno scolastico precedente il bando.
Per i sussidi relativi ai corsi universitari, non è ammissibile la domanda da parte di studenti ripetenti o fuori corso
nell’anno oggetto del bando o che siano già titolari di altro diploma di laurea.
L’irregolarità della posizione contributiva dell’iscritto all’Enpav determina l’esclusione dalla graduatoria.
Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre la scadenza perentoria del 30 settembre 2016. Le
graduatorie relative agli studenti assegnatari e idonei saranno deliberate dal Comitato Esecutivo nel mese di
dicembre e successivamente pubblicate sul sito Internet dell’Enpav, dove potranno essere facilmente consultate.
In relazione ai risultati scolastici o accademici conseguiti al l’estero potranno essere ammesse esclusivamente le
domande corredate da documentazione attestante che il corso di studio frequentato all’estero è riconosciuto a tutti
gli effetti giuridici nell’ordinamento scolastico o accademico italiano con l’indicazione della votazione riportata e
della corrispondente votazione italiana attribuita.
La domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne esercita la tutela
nel caso di studenti minorenni.0020
Per partecipare al concorso e per conoscere i dettagli relativi al Bando, visitare il sito www.enpav.it
FAQ
Il mio reddito è negativo. Ho diritto egualmente all’indennità di maternità?
In caso di reddito negativo o uguale a zero è prevista comunque un’indennità minima garantita, il cui importo varia
di anno in anno e di cui può trovare informazioni nella sezione “Prestazioni - indennità di maternità” del sito
www.enpav.it
Cosa devo fare per ottenere la cancellazione dall’Enpav?
La facoltà di rinuncia all’iscrizione può essere esercitata dai veterinari iscritti dopo il 27 aprile 1991 che esercitano
esclusivamente attività di lavoro subordinato o autonomo (questo ultimo non attinente la professione veterinaria)
per il quale sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
La domanda deve essere presentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo
reperibile sul sito www.enpav.it da trasmettere unitamente alla seguente documentazione:
1. una fotocopia leggibile di un documento di identità valido;
2. un attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con indicata la qualifica e le mansioni svolte (solo per i
dipendenti di azienda privata).
La cancellazione dall’Ente decorre dalla data di invio della suddetta domanda.
ALIMENTI
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
da www.georgofili.info 22/06/16
I marchi di qualità e le etichettature sono strumenti di garanzia per i consumatori ed, al contempo, potenti leve di
marketing competitivo. L’etichettatura è “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di
commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare” che devono essere applicate
alla confezione per tutelare il consumatore garantendo la correttezza delle operazioni di produzione, di
trasformazione e di commercializzazione e consentirgli di scegliere quello che più risponde alle proprie esigenze;
l’etichettatura è però anche uno strumento per promuovere il prodotto fornendo le opportune informazione sulle
sue caratteristiche. I principi generali sono la chiarezza (non è consentito indurre l’acquirente in errore) e la
leggibilità (visibilità delle informazioni). Il quadro normativo sul tema della etichettatura si divide in due aspetti
che costituiscono una griglia di tutele e di controlli: la etichettatura cogente e la etichettatura volontaria.
La etichettatura cogente per la sicurezza alimentare e la rintracciabilità fa riferimento, per l'igiene degli alimenti di
origine animale, a Regolamenti CE che istituiscono l'autorità europea per la sicurezza alimentare, stabiliscono i
principi e i requisiti generali della legislazione e fissano procedure per i controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e su mangimi e alimenti per gli animali. In etichetta deve figurare:
denominazione del prodotto, responsabile commerciale (o ragione sociale o marchio depositato), sede dello
stabilimento, riferimento territoriale di coltivazione o di allevamento delle materie prime, quantità netta, natura dei
trattamenti subiti, modalità (temperatura o altro) di conservazione o utilizzazione, data di confezionamento e di
scadenza e/o termine minimo di conservazione. L’obbligo di segnalare l'origine o provenienza del prodotto,
minacciato nel 2007 da un regolamento comunitario che avrebbe potuto avere negative ripercussioni sulla
valorizzazione dei prodotti mediterranei, nel 2009 è stata confortata dal Parlamento europeo che ha approvato il
“Rapporto sulla valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari europei”, nel quale si auspica una più efficace
protezione a livello internazionale dei prodotti europei di qualità con l'introduzione dell'indicazione obbligatoria
in etichetta del luogo di produzione delle materie prime e la maggiore tutela internazionale delle indicazioni
geografiche DOP e IGP.
L’etichettatura volontaria può riportare le indicazioni (caratteristiche nutrizionali, area di origine, tipo genetico
animale, tecnologie di produzione e di trasformazione) che il produttore ritiene utili per valorizzare il prodotto
soprattutto se proviene da ambiti produttivi e territoriali (di nicchia) e/o che tutela il percorso dall’azienda alla
tavola. Il messaggio di trasparenza migliora l’immagine dell’azienda che ricava vantaggi dalla maggiore
competitività del prodotto. Il principio di precauzione tutela gli interessi del consumatore: le informazioni
riportate in etichetta non devono contenere comunicazioni ingannevoli tali da indurre in errore il consumatore su
proprietà, qualità, composizione e luogo di origine del prodotto, né evidenziare, come particolari, caratteristiche
che tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono o attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire o a curare
malattie.
In Italia, per ogni categoria di alimenti sono state emanate leggi specifiche che costituiscono una griglia di tutele e
di controlli. Per le carni, l’etichettatura obbligatoria prevede la segnalazione del numero o codice di identificazione
dell’animale a cui appartiene la carne, nonché gli Stati dell’UE o i Paesi terzi di nascita, di ingrasso, di macellazione
e di sezionamento dell’animale. L’etichettatura volontaria è basata sul rispetto del disciplinare di produzione, con
controllo gestito dal concessionario del marchio e vigilanza assicurata da un organismo pubblico o privato
accreditato; possono comparire sulle carni: razza, sesso e categoria (vitello, vitellone, ecc.), azienda di nascita, data
di macellazione, sistema di allevamento, valore del pH, tempi di frollatura, qualità nutrizionali e classe di
variazione del grasso, dizione "preparato in Italia" (se riferita a carni macinate), denominazione dell'esercizio di
vendita e dell’Ente privato che effettua l’etichettatura con il codice di autorizzazione MIPAAF.
L’etichettatura cogente del latte alimentare prevede il nome, la ragione sociale e la sede dello stabilimento di
produzione, la descrizione del tipo di latte (bovino, ovino, caprino, ecc), il trattamento subito (crudo, fresco
pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualità, pastorizzato ad elevata temperatura, microfiltrato pastorizzato,
UHT, sterilizzato), il contenuto di grasso (intero, parzialmente scremato, scremato), la data di confezionamento
(avvenuto entro 48 dalla mungitura) e le modalità ed il termine minimo di conservazione per il latte UHT, la data
di scadenza per il latte pastorizzato, la temperatura di conservazione, la quantità netta nella confezione, il
riferimento territoriale della mungitura o la zona di provenienza. E’ regolata anche l’etichettatura di latti speciali
(omogeneizzato, delattosato, aromatizzato, vitaminizzato, desodato, addizionato con.., condensato).
Per le uova i regolamenti europei prevedono che la confezione sia corredata da: codice del produttore e del centro
d’imballaggio, categoria di qualità e di peso, data di durata minima, tipologia di allevamento, raccomandazioni di
conservazione. La dicitura EXTRA è facoltativa, ma gli imballaggi di uova commercializzate come EXTRA devono
riportare la data di deposizione con termine di conservazione fissato a 28 giorni dalla deposizione. La
classificazione delle uova deve definire le categorie di qualità (A: camera d’aria < 6; A extra: camera d’aria < 4 mm;
B (destinabili solo all’industria alimentare o non alimentare) e di peso (XL/grandissime > 73g; L da 63 a 73 g; M da
53 a 63g; S < 53g; di vario calibro: peso minimo).
Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non vi è ancora una legislazione precisa; si fa riferimento ai generici
regolamenti CE 104/2000 e CE 2065/2001; il Parlamento Europeo ha suggerito tuttavia che tutti i pesci in vendita
all’interno dei Paesi Membri vengano etichettati in modo chiaro.
PRODUZIONI DI LATTE IN AUMENTO
Da Lombardia Verde n. 2/2016
Le produzioni di latte a livello mondiale sono in aumento. Dall’analisi dei dati Clal.it è evidente un incremento
produttivo del 3,6% dei principali paesi esportatori di formaggi, polveri e burro (Ue-28, Argentina, Australia,
Bielorussia, Cile, Nuova Zelanda, Turchia, Ucraina, Usa, Uruguay), nel periodo gennaio-marzo 2016, su base
tendenziale. Nei primi 2 mesi dell’anno sono aumentate anche le esportazioni di polveri, burro e formaggio dei
principali paesi esportatori (+7,41%), raggiungendo le 593.000 tonnellate. Lo scenario globale non è riuscito, ad
oggi, ad invertire la tendenza ribassista del mercato. Segno meno in Europa, dove gli unici trend che guardano
verso l’alto sono dati dalle quotazioni del latte in Polonia e in Romania.
RELAZIONE PIANO NAZIONALE OGM, I RISULTATI DEL 2015
da www.sivemp.it/notizie 22/06/16
Il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM)
e l’Istituto superiore di sanità, predispone dal 2006 un Piano nazionale triennale di controllo ufficiale sulla
presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti, finalizzato alla programmazione e al
coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore da parte delle Autorità sanitarie regionali
e provinciali, in applicazione, sia della normativa quadro del settore degli OGM, i regolamenti comunitari nn.
1829/2003 e 1830/2003, sia del regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali. Con il 2015 inizia la
programmazione del Piano Nazionale OGM 2015-2018. Il Piano definisce ruoli ed obiettivi per tutti i soggetti
coinvolti; individua le principali matrici alimentari da sottoporre al controllo; individua i criteri a cui ogni Regione
e Provincia autonoma deve conformarsi per l’adozione di un Piano regionale di controllo ufficiale sul proprio
territorio. In questo primo anno di programmazione dell’attività di controllo ufficiale per la ricerca di OGM nel
settore degli alimenti, si conferma la costante e specifica attenzione che tutte le Regioni e Province Autonome e i
soggetti coinvolti rivolgono alla tematica OGM. Il numero complessivo dei campioni appartenenti a diverse matrici
alimentari, prelevati 2015 e analizzati, è stato di 804, di cui 688 sul territorio e 116 all’importazione.
Esaminando i dati relativi al territorio, su 688 campioni prelevati e analizzati, la percentuale di quelli positivi è
stata del 2%. Questo conferma sempre di più la consapevolezza crescente degli operatori del settore alimentare, che
pongono particolare attenzione lungo tutta la filiera, dall’approvvigionamento delle materie prime alla
commercializzazione del prodotto finito, sia l’efficacia dei controlli ufficiali messi in atto. Sono stati campionati
prodotti trasformati e materie prime principalmente a base di mais, di soia e di riso.
L’attività all’importazione si è mantenuta costante, con i 116 campionamenti effettuati, e ha consentito di
intercettare 4 partite non conformi per la presenza di riso GM non autorizzato proveniente dalla Cina. Ciò
conferma quanto sia fondamentale che gli uffici di frontiera, prime Autorità sanitarie coinvolte nella
nazionalizzazione e commercializzazione di prodotti alimentari provenienti dai Paesi terzi, contribuiscano
attivamente alla realizzazione di quanto programmato proprio in relazione al ruolo essenziale che rivestono nella
catena dei controlli ufficiali. E’ d’altro canto evidente la crescente attenzione delle Autorità e degli operatori dei
Paesi terzi alla rispondenza dei prodotti da immettere sul mercato dell’UE ai requisiti previsti dalla normativa
europea sugli OGM, tanto che i respingimenti frontalieri segnalati con il sistema RASFF nel 2015 sono stati solo 5,
riguardanti prodotti a base di riso provenienti dalla Cina. Altro ruolo fondamentale nell’attività di controllo viene
svolto dai laboratori pubblici. E’ indubbio che la crescente complessità dell’offerta biotecnologica nel mercato agroalimentare mondiale richiede la ricerca di un numero di eventi GM, autorizzati e non, in continuo aumento.
Considerata la complessità del controllo analitico, l’attività dei laboratori diventa sempre più intensa, sia per la
parte che riguarda la validazione dei metodi, sia per la parte esecutiva nell’ambito del controllo ufficiale. Va
riconosciuto ai laboratori che dal 2010 ad oggi hanno accresciuto molto il numero di prove accreditate per la ricerca
di OGM negli alimenti, anche se per alcuni gli innegabili miglioramenti rappresentano ancora un modesto
incremento del numero di eventi ricercati mentre per altri l’impegno ha portato anche a raddoppiare il numero di
prove accreditate.
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2510_allegato.pdf
In ogni edizione delle News trovate un articolo in Inglese, una buona occasione per informarsi ripassando un pò la lingua:
REPORT QUESTIONS MEAT’S RELATIONSHIP WITH CANCER
da www.globalmeatnews.com 10/05/16
In light of the International Agency for Research on Cancer’s (IARC) report last October identifying a correlation
between meat consumption and cancer, a new report questions the health impacts of environmental contaminants
in meat.
Co-authors of the paper – ‘Carcinogenicity of consumption of red and processed meat: What about environmental
contaminants?’ – José L Domingo and Martí Nadal from Rovira i Virgili University (URV) in Tarragona, Spain,
highlighted that the IARC paper did not address the potential threat of carcinogenic environmental pollutants
already present in raw or unprocessed meat. N-nitroso-compounds (NOCs), polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) and heterocyclic aromatic amines (HAAs) are acknowledged as well known carcinogenic chemicals present
in meat processing, such as curing and smoking. The paper claimed that processing and cooking meats may
produce these known or suspected carcinogens. “However, due to the practically unavoidable presence of other
carcinogenic compounds already present in raw or unprocessed meats, we believe these chemicals are not the only potentially
carcinogenic substances in meat and meat products,” the report said. These other substances are well-known
environmental pollutants that include some heavy metals, polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans
(PCDD/Fs). The URV paper recognised that the health risk posed in meat products are mainly related to micropollutants and/or process-induced toxicants. “Micro-pollutants are generated by human activity, or may come from
veterinary or plant treatments, being eventually transferred to foodstuffs, including meats. In turn, process-induced toxicants
are formed during food processing such as heating or smoking.” It is highlighted that many of these potential toxicants
are fat soluble. As a result, any fatty food often contains higher levels of micro-pollutants than vegetable matter.
“Consequently, an issue of concern related with a frequent consumption of certain foodstuffs (including of course meat and
meat products) is the health risks potentially derived from exposure to chemical pollutants contained in those food items.” In
an effort to explore how cooking techniques can alter the pollutants, the scientists’ cooked different cuts and kinds
of meat in different ways. Research concluded that although cooking processes could modify the levels of chemical
contaminants in food, “the influence of cooking on the pollutant concentrations depends not only on the particular cooking
process, but even more on their original contents in each specific food item. “As most of these environmental pollutants are
organic, cooking procedures that release or remove fat from the meat should tend to reduce the total concentrations in the
cooked meat.” Although cooking processes only slightly influenced the content of toxic metals in food,
concentrations of environmental pollutants depend not only on particular cooking methods, but even more so on
the contents of contaminants in specific foods before they are cooked. “Generally, cooking procedures that release or
remove fat from the product should tend to reduce the total concentrations of the organic contaminants in the cooked food. This
might be of special relevance in the current context on the carcinogenicity of consumption of meat and meat products, at least,
with respect to the most widespread environmental pollutants.” In conclusion: “The results of our own studies and those
from other researchers suggest that, although certain cooking processes could change (decrease or increase) the levels of
chemical contaminants in food, pollutant levels depend on not only the particular cooking process, but even more their original
contents in each specific food item.” As most of the environmental pollutants were organic, it was noted that cooking
procedures releasing or removing fat from meat tend to reduce the total concentrations of these contaminants in
meat. “Anyhow, we have noted that chicken generally contains less organic contaminants than red meats. “Once again, and
as with most foods, the reduction of the daily intake of fats contained in meat and meat products will be useful for a healthy
diet.” The authors recognised that this reduction may prevent “not only cardiovascular but also carcinogenic risks”.
VARIE
EDIZIONE 2016 PREMIO FNOVI “IL PESO DELLE COSE”
Da 30Giorni/maggio 2016
Quinta edizione del premio annuale istituito dalla FNOVI denominato “Il peso delle cose”.
I candidati al premio dovranno essere medici veterinari italiani (regolarmente iscritti ad un Ordine professionale o che lo siano stati fino al pensionamento) che si siano particolarmente distinti per il loro impegno, all’interno e
all’esterno della professione, rendendo benefici, oltre che a se stessi, alla collettività professionale o alla società in
senso lato. Non un premio alla carriera, ma un premio a comportamenti che possano risultare esempi positivi da
imitare. Le candidature dovranno pervenire presso gli Uffici FNOVI entro il 15 settembre 2016. Nella prima
edizione il premio è stato attribuito ai colleghi Giorgio Mellis e Sandro Lorrai con la loro coraggiosa relazione sulla
”Sindrome di Quirra”, successivamente il premio è stato assegnato alla collega Silvia Dotti, ricercatrice in un
settore di avanguardia scientifica: lo sviluppo di metodi alternativi all’impiego di animali nella sperimentazione.
Con l’assegnazione della terza edizione del premio al collega Giuseppe Di Giulio la FNOVI ha premiato la
creatività e il concreto impegno di un medico veterinario italiano, ma anche l'opportunità per aprire gli occhi sulla
realtà di un paese come la Tanzania.
Il premio “Il Peso delle Cose" dell’edizione 2015 è stato attributo ad Eva Rigonat per il suo contributo, attraverso lo
sviluppo di numerose iniziative volte alla promozione dell'integrità della professione, allo sviluppo di un'etica
della professione. Il Premio “Il peso delle cose” sarà conferito in occasione del Consiglio Nazionale FNOVI di
novembre 2016.
APICOLTURA: UE, APPROVATI I PROGRAMMI APISTICI PER IL
TRIENNIO 2017/2019
da www.sivemp.it 27-06-2016
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Comitato di gestione OCM unicaprodotti animali ha approvato i programmi apistici per il triennio 2017-2019, che assegnano agli Stati membri il
cofinanziamento di misure per il miglioramento delle condizioni per la produzione e commercializzazione dei
prodotti dell'apicoltura. All'Italia in particolare è stato assegnato un cofinanziamento di più di 3 milioni di euro
all'anno, in aumento rispetto ai 2,8 milioni di euro riservati nel triennio precedente. Per gli apicoltori italiani questo
significa oltre diciotto milioni di Euro di finanziamenti pubblici che saranno complessivamente disponibili nei
prossimi tre anni.
COSMESI. DA CHIRURGIA PLASTICA L’ALTERNATIVA ALLA
SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI
da www.quotidianosanita.it 24 giugno 2016
(Reuters Health) - XCellR8 utilizza campioni di pelle umana donati dai pazienti sottoposti a interventi di chirurgia
plastica e i ricercatori dicono che questi campioni sono ideali per testare i prodotti cosmetici. “Per testare
l’eventuale irritazione cutanea impieghiamo campioni di pelle donati dai pazienti che si dicono molto felici che i
loro tessuti vengano utilizzati a scopi di ricerca”, ha spiegato la fondatrice di XCellR8, Carol Treasure. Le cellule
del tessuto cutaneo sono le prime ad essere esposte all’azione dei cosmetici e sono quindi in grado di rappresentare
un modello da utilizzare per altre parti del corpo. Molti ingredienti presenti nei cosmetici vengono assorbiti nel
flusso sanguigno ed è di vitale importanza che eventuali effetti nocivi vengano valutati. Secondo Treasure, i loro
metodi forniscono un banco di prova per determinare con precisione eventuali implicazioni per la salute. Un
cospicuo numero di aziende cosmetiche, tra cui Lush, hanno inviato i loro ingredienti ai ricercatori di XCellR8
affinché vengano testati nel loro laboratorio nello Cheshire, nel nord-ovest della Gran Bretagna. Ci sono alternative
ai tradizionali test sugli animali disponibili da alcuni anni, ma i metodi standard utilizzano ancora i componenti di
origine animale, come l’estratto di fegato di ratto e di bovino e il siero di cavallo. “In molti casi la coltura di cellule
umane richiede ancora l’utilizzo di componenti di origine animale e derivati dal sangue umano o di estratto di
fegato. Nei nostri laboratori – ha detto Treasure – siamo riusciti a mettere a punto test che non utilizzano gli
animali”. I ricercatori hanno adattato un test che valuta se un ingrediente può danneggiare il DNA delle cellule;
per questo hanno sostituito il siero di cavallo e l’estratto di fegato di ratto con siero ed estratto di fegato umano.
Questo test non ha ancora ricevuto l’approvazione normativa completa ma fornisce dati estremamente utili per le
aziende cosmetiche e i fornitori di ingredienti, aiutandoli a sviluppare prodotti più sicuri.
Lo stato dell’arte: L’Unione Europea nel 2013 ha vietato ingredienti testati su animali nell’industria cosmetica.
Tuttavia la sperimentazione animale è legale in oltre l’80% dei paesi tra cui Stati Uniti; la Cina ha leggi che
obbligano a testare sugli animali i prodotti cosmetici prima che arrivino sul mercato.
ZIKA E ALTRE ARBOVIROSI, LA NUOVA CIRCOLARE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
da Circolare DGPRE 17200 del 16/06/16
La sorveglianza dei casi importati di malattia da virus Chikungunya, Dengue e Zika si estende per tutto l’anno.
Tuttavia, nel periodo di maggiore attività vettoriale (giugno-ottobre) il sistema di sorveglianza deve essere
potenziato (in termini di tempestività e sensibilità) su tutto il territorio nazionale, per permettere l’identificazione
rapida dei casi, ai fini dell’adozione immediata delle necessarie misure di controllo per ridurre il rischio di
trasmissione. A questo riguardo il Ministero della Salute ha emesso la Circolare 16 giugno 2016 - Piano nazionale di
sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya,
Dengue e virus Zika - 2016 sulla base della quale, dal 1 giugno al 31 ottobre, va posta particolare attenzione:
• all’identificazione tempestiva dei casi importati (soggetti che rispondono ai criteri clinici ed epidemiologici
delle definizioni di caso
• all’individuazione di persone con criteri clinici compatibili, ma che non hanno viaggiato in paesi endemici,
per poter riconoscere casi e focolai epidemici autoctoni (due o più casi insorti nell’arco temporale di 30
giorni in una area territoriale ristretta).
Le Regioni e i Comuni sono responsabili di effettuare tempestivamente le attività per il controllo delle zanzare
invasive (appartenenti al genere Aedes, "zanzara tigre"), applicando le raccomandazioni riportate nella circolare. I
protocolli seguono schemi diversi a seconda dell’entità del rischio. Infatti la presenza e la densità del vettore (nella
maggior parte dei casi Ae. albopictus) e la relativa possibilità di casi di arbovirosi, delineano 3 situazioni con livelli
di rischio diversi, per i quali occorre intervenire in maniera diversificata.
www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/normativa/Circolare_arbovirosi.pdf
VIRUS ZIKA: IL VACCINO FUNZIONA SUI TOPI
DA Il Veterinario d'Italia n. 118 del 30 giugno 2016
Si avvicina la possibilità di ottenere un vaccino efficace contro il virus Zika nell'uomo: lo dimostrano i test finora
condotti sugli animali che aprono le porte alla sperimentazione umana, che potrebbe arrivare entro fine anno.
Pubblicati su Nature, gli esperimenti si devono al gruppo coordinato da Stephen Thomas, del centro di ricerca
dell'esercito statunitense Walter Reed, e Dan Barouch, dell'università di Harvard e del centro di ricerca medico
Beth Israel Deaconess, a Boston. Lo sviluppo di un vaccino contro questo virus è una priorità da quando
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'infezione da virus Zika una emergenza per la salute pubblica
globale. Il virus infatti può causare problemi neurologici, come una rara condizione che porta alla paralisi
(sindrome di Guillain-Barré), e se colpisce le donne incinte può causare una malformazione del feto in cui il
cervello non riesce a crescere normalmente (microcefalia).
I ricercatori hanno realizzato due tipi diversi di vaccini e li hanno testati sui topi: un vaccino a Dna che prevede
direttamente l'inserimento nelle cellule di un tratto di Dna con le istruzioni per combattere l'infezione, e un vaccino
tradizionale basato su virus inattivato isolato a Porto Rico. I test hanno dimostrato che entrambi i vaccini sono
efficaci sui topi. Inoltre il vaccino tradizionale è già nella fase di test su primati non umani e la sperimentazione
umana, secondo i ricercatori, potrebbe cominciare entro la fine dell'anno. Il vaccino tradizionale è più avanti nei
test perchè si basa ''sulla stessa tecnologia già usata per sviluppare altri vaccini contro virus della stessa famiglia'',
ha detto Thomas, che è un infettivologo dell'esercito statunitense specializzato nei flavivirus, la famiglia cui
appartiene Zika e di cui fanno parte i virus dell'encefalite giapponese, della febbre dengue, del Nilo occidentale. I
ricercatori infatti stanno cercando di ridurre i rischi, evitando tecnologie non provate che potrebbero causare un
ritardo nelle licenze.
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Mantova, 2 luglio 2016
Prot.: 374/16