norme tecniche di attuazione - Provincia di Forlì

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norme tecniche di attuazione - Provincia di Forlì
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Proprietà:
“Fondazione Fornino – Valmori Onlus” C.F.: 92069500400
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede legale
in Comune di Forlimpopoli, (FC) Via Del Canale n. 633.
Oggetto: Proposta di Piano Urbanistico Attuativo – SCHEDA A20 – A03
PROPOSTA DI ACCORDO ART. 18 L.R. 2072000 – FONDAZIONE FORNINO –
VALMORI ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIOASSISTENZIALE CON FINALITA’ DI AGRICOLTURA SOCIALE
“Progetto struttura per disabili di cui alla D.G.R. Emilia Romagna 01.03.2000 N. 564, il
tutto posto in Forlimpopoli Via Meldola, Via del Canale e in Bertinoro Via Trò
Meldola”
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO N. A 18
Forlimpopoli, 30-10-2010
I Progettisti
Arch. Ornella Raggi
Geom. Loris Lonzardi
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INDICE
ART. 1 – Premessa pag. 3
ART. 2 – Contenuti della Normativa di P.U.A. pag. 7
ART. 3 – Descrizione qualitativa e quantitativa dell’intervento relativo alla struttura
socio – assistenziale – riabilitativa pag. 7
ART. 4 – Parametri vincolanti pag. 9
ART. 5 – Destinazioni d’uso pag. 10
ART. 6 – Norme sulle modalità di intervento della rete ecologica a compensazione pag. 11
ART. 7 – Categorie d’intervento e norme di carattere morfologico pag. 12
ART. 8 – Parametri edilizi e limiti di distanze relativi al P.U.A. pag. 14
ART. 9 – Visuale libera pag. 15
ART. 10 – Distanza dalle strade e dal confine di zona (rete ecologica) pag. 15
ART. 11 – Prescrizioni per le opere di urbanizzazione primaria pag. 15
ART. 12 – Parcheggi pertinenziali pag. 15
ART. 13 – Norme per la gestione attuativa pag. 16
ART. 14 – Alberature, arbusti, siepi e rampicanti pag. 16
ART. 15 – Permeabilità pag. 16
ART. 16 – Recinzioni pag. 16
ART. 17 – Rispetto scolo consorziale pag. 17
ART. 18 – Tipologie edilizie dei fabbricati di nuova edificazione pag. 17
ART. 19 – Altezza massima degli edifici del P.U.A. pag. 17
ART. 20 – I prospetti degli edifici pag. 18
ART. 21 – Opere vietate e opere in deroga pag. 18
ART. 22 – Calcolo SUL pag. 19
ART. 23 – Permessi a costruire pag. 19
ART. 24 – Varianti pag. 19
ART. 25 – Clima acustico pag. 19
ART. 26 – Disposizioni finali pag. 20
ART. 27 – Elenco elaborati del PUA pag. 20
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 1 – Premessa
– Estratto Legge Regionale 20/2000
Art. 18 – Accordi con i privati
1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella
pianificazione proposte di progetti e iniziative private di rilevante interesse per la
comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale
degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e
pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio del diritto dei terzi.
2. la scelta di pianificazione definita con l’accordo deve essere motivata, secondo quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 3.
3. l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito
con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue
previsioni nel piano approvato.
4. per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di
cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 11 della Legge n. 241 del 1990.
Il P.S.C. di Forlimpopoli (FC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74
del 31/07/2006, ha realizzato la classificazione del territorio rurale, secondo i
riferimenti della LR20/2000, attribuendo l’area in proprietà alla Fondazione Fornino –
Valmori Onlus all’ambito A19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.
In sede di NTA di PSC l’art. 8.5, comma 2, distingue nel territorio di Forlimpopoli due
aree A19, l’uno – che interessa la Fondazione – è quello “ad alta vocazione produttiva
agricolo di elevata connotazione paesaggistica denominato ambito “Colline di
Bertinoro”. L’altro ambito ha la denominazione di “Larga romagnola” e non si qualifica
per il possesso di qualità paesaggistiche.
- Estratto da P.S.C. - NTA Art. 8.5 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
c1
Il presente Piano classifica nella Tav. 2b parte del territorio rurale come “ambito ad alta vocazione
produttiva agricola A-19”, ai sensi dell’art. A-19 della LR 20/2000.
Esso è costituito da quelle parti del territorio comunale che, per caratteristiche fisiche, morfologiche,
pedologiche, infrastrutturali e socio - economiche determina una elevata idoneità, capacità e vocazione
all’utilizzo agricolo intensivo dei suoli, all’attività zootecnica ed alla trasformazione agro - industriale dei
prodotti.
Al fine di orientare il RUE alla definizione di una disciplina di intervento mirata a cogliere le specificità,
vocazioni e i limiti delle diverse parti del territorio rurale comunale ed in funzione della
compresenza/prevalenza di caratteristiche di vocazione produttiva agricola specializzata, della
connotazione paesaggistica e di specializzazione zootecnica intensiva, gli ambiti agricoli ad alta
vocazione produttiva sono suddivisi nei seguenti sub – ambiti, riportati in cartografia alla Tavola
contrassegnata con la sigla 2b in scala 1:10.000:
- ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura denominato ambito “Larga
romagnola”;
- ambito ad alta vocazione produttiva agricola di elevata connotazione paesaggistica denominato
ambito “Colline di Bertinoro”;
come specificato nella Scheda degli ambiti rurali riportata in Appendice alla Relazione di Piano.
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Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola la pianificazione comunale persegue i seguenti obiettivi:
a) preservare l’utilizzo agricolo dei suoli e l’integrità del sistema rurale, aumentare il livello di competitività
ed efficienza delle aziende agricole il rafforzamento della loro integrazione nella filiera agro - alimentare;
b) migliorare la qualità ambientale del territorio agricolo e rurale attraverso la riduzione degli impatti
dell’attività agricola, zootecnica ed agroindustriale, in particolare nei contesti a maggior fragilità
ambientale ed insediativa;
c) migliorare la qualità ambientale e paesaggistica attraverso l’adozione di interventi agro ambientali,
mitigativi e compensativi nelle parti di territorio caratterizzate da maggiore sensibilità ambientale e
paesaggistica;
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d) promuovere il riordino della qualificazione del patrimonio edilizio esistente, la razionalizzazione delle
attrezzature e delle infrastrutture, il risanamento e la riqualificazione delle aree di pertinenza del sistema
insediativo sparso.
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Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, il presente piano favorisce:
b) la conservazione della destinazione agricola dei suoli, il mantenimento dell’unità fondiaria,
l’accorpamento e la ricomposizione fondiaria, viceversa escludendo interventi edilizi e trasformazioni
d’uso potenzialmente capaci di compromettere l’equilibrato sviluppo delle attività produttive agricole
esistenti e di generare conflitti di carattere ambientale e funzionale;
c) l’ammodernamento ed il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di
interventi appropriati e commisurati agli ordinamenti tecnico - produttivi, alla loro dimensione e
collocazione con riferimento alle principali tipologie aziendali;
d) l’integrazione tra produzione agricola e lo sviluppo di attività di commercializzazione dei prodotti, la
valorizzazione dei territori e delle strutture aziendali;
e) l’uso sostenibile di risorsa idrica ed energetica favorendo l’attingimento dal Canale Emiliano
Romagnolo, con conseguente riduzione dell’uso di acque di falda, l’adozione di metodi di irrigazione a
minor consumo d’acqua e di sistemi tecnologici a minor dispendio energetico;
f) l’adozione di forme di gestione ambientale adeguate alle diverse tipologie e dimensioni delle produzioni
delle aziende agricole e agroindustriali;
Le rimanenti parti dell’articolato non identificano azioni che facciano specifico
riferimento al dato di qualità paesaggistica riconosciuto alle “Colline di Bertinoro” e,
comunque il comma 1 fa esplicito riferimento al fatto che sarà il RUE a normare in
modo approfondito tale ambito come, del resto, ogni altro ambito di territorio rurale.
Tuttavia non pare inutile, in un concetto di osservazione delle analogie di senso che
insistono nei contenuti del PSC, andare a vedere cosa il PSC valuti attuabile
nell’ambito agricolo che reca il riconoscimento pieno della valenza paesaggistica,
ovvero l’A18 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.
L’art. 8.4, comma 2, evidenzia l’opportunità di favorire “….. la multifunzionalità
dell’azienda agricola”, e, al seguente comma 3, quali condizioni che aiutino a
raggiungere gli obiettivi del comma precedente, si parla di “svolgimento di attività
fruitive, ricreative, scientifico – didattiche e culturali”.
- Estratto da P.S.C. - NTA Art. 8.4 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
c1
Il presente Piano classifica nella tav 2b parte del territorio rurale come “ambito agricolo di rilievo
paesaggistico A-18”, ai sensi dell’art. A-18 della LR 20/2000 denominandolo ambito “Fiume Ronco”,
riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale
e attività antropica. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti da quelle parti del territorio
caratterizzate dalla interazione di caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio - economiche
che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla compresenza di attività
agro – silvo - zootecnica, dalla particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici. Entro tali
ambiti il presente Piano recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del
PTCP.
Al fine di orientare il RUE alla definizione di una disciplina di intervento mirata a cogliere specificità e
vocazioni di tali parti del territorio comunale ed in rapporto alla caratterizzazione degli ambiti rurali dei
territori contermini, si definisce in particolare tale ambito come “agricolo di rilievo paesaggistico con
vocazione viticola ed olivicola e presenza di elementi naturalistico – ambientali”, come specificato nella
Scheda degli ambiti rurali riportata in Appendice alla Reazione di Piano.
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Nell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico il PSC persegue i seguenti obiettivi:
- sostenere e rafforzare l’identità territoriale, favorendo una più forte identificazione della azienda
agricola e dello spazio rurale con i valori di positività, produttivi - ambientali - naturalistici paesaggistici – tradizionali - culturali – storici – antropologici, espressi dal territorio e/o territori in
cui la stessa è collocata;
- migliorare e potenziare le funzioni produttive, ecologiche, bioclimatiche e fruitivo ricreative del sistema forestale e boschivo; conservare e/o ricostituire il patrimonio
naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica; riqualificare il paesaggio
agrario anche mediante la protezione idrogeologica;
- sviluppare le potenzialità produttive e la multifunzionalità dell’azienda agricola e, più in
generale, del territorio rurale secondo le specifiche caratteristiche territoriali anche in
4
connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo
locale integrato;
- promuovere l’uso ottimale della risorsa anche attraverso la definizione di indirizzi per la
produzione di energie rinnovabili;
- riqualificare il patrimonio edilizio esistente di valore storico - culturale e testimoniale favorendo
usi e spazi integrati e compatibili con le attività aziendali e coi contesti rurali.
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Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
sono favoriti:
a) la conduzione agricola del territorio, l’attività zootecnica di tipo estensivo, biologico e di qualità;
b) il mantenimento, il rafforzamento e lo sviluppo delle diverse forme di attività integrative
dell’azienda agricola anche consentendo l’allestimento e la creazione di spazi aziendali ed
interaziendali a ciò destinati e prioritariamente orientati a:
- operazioni, prestazioni e servizi di tipo ambientale di presidio, salvaguardia e
manutenzione del territorio. A tale scopo le pubbliche amministrazioni possono stipulare
convenzioni e concludere accordi con i privati, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 228/2001
e dell’art. 18 della LR 20/2000;
- svolgimento di attività fruitive, ricreative, scientifico – didattiche e culturali;
- valorizzazione dei prodotti agro - zootecnici a marchio tipico e di qualità mediante la
creazione di percorsi eno - gastronomici, circuiti culturali, etc.;
- svolgimento di attività aziendali di prima lavorazione, trasformazione, vendita dei
prodotti agrozootecnici di pregio, dei prodotti e delle materie della tradizione locale;
- ricettività agro-turistica e turismo rurale.
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Il PSC al fine di favorire l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica in territori interessati da colture e/o attività
idroesigenti stabilisce che:
a) sia incentivata l’adozione di tecniche di irrigazione che ottimizzino l’uso di risorsa;
b) la pratica di colture idroesigenti sia ammessa solamente laddove sussistano condizioni di
approvvigionamento idrico compatibile con tali attività. A tale scopo il presente Piano, sulla base
di una prima ricognizione della presenza di invasi artificiali sul territorio comunale, di cui alla
Tavola C.4.4 del Q.C. attribuisce al POC il compito di verificare e dettagliare l’effettiva presenza
di invasi irrigui, la relativa capacità e la loro connessione con le aziende agricole, stimando il
fabbisogno irriguo quinquennale.
In attesa che la pianificazione provinciale settoriale definisca le strategie più opportune per la
realizzazione di invasi aziendali e/o interaziendali, in funzione delle esigenze di sviluppo dei
territori agricoli e di quelle di tutela ambientale e della risorsa idrica, il RUE potrà consentire la
realizzazione di invasi ad uso irriguo, purché al servizio della singola azienda agricola.
c) Venga rafforzato lo sviluppo delle diverse forme produttive della silvicoltura, l’utilizzo di fonti
energetiche alternative anche all’interno delle aziende agricole.
L’art. 3.18, comma 3, permette a soggetti aventi qualsiasi qualifica di poter intervenire
nel territorio agricolo per realizzare “fabbricati per usi ricreativi e sportivi all’aperto
integrativi alla produzione agricola”, iniziative di “turismo rurale”, “fattorie didattiche”
e ancora “attività ricreative e sportive compatibili con il contesto rurale e
paesaggistico”.
Vale la pena osservare come la tipologia di “fattoria didattica” si inoltra in una
direzione che associa alle valenze culturali anche quelle di servizio sociale.
In effetti il RUE appare aperto a forme di intervento che possano svolgere una funzione
di supporto al comparto agricolo come più sopra si è specificato.
Basti vedere quanto disposto all’art. 3.24, dove, al comma 1, punto c), è consentito
anche la formazione di nuovi insediamenti e di ampliamenti di quelli esistenti
utilizzando un indice apposito che permette di realizzare nuova SU. Non diversamente
è per l’art. 3.28, comma 3.
– Estratto da RUE Articolo 3.18 – Soggetti abilitati e interventi ammessi
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Sono inoltre ammessi e disciplinati i seguenti interventi, senza alcuna limitazione per ciò che concerne la
titolarità, nei successivi articoli del presente capo:
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- fabbricati per la lavorazione, prima trasformazione, conservazione e vendita dei
prodotti del ciclo agroalimentare;
- fabbricati per usi ricreativi e sportivi all’aperto integrativi alla produzione agricola;
- costruzioni di abitazione civile e artigianale in zona agricola esistenti alla data del 31/12/1984;
- turismo rurale;
- fattorie didattiche;
- attività ricreative e sportive compatibili con il contesto rurale e paesaggistico;
- capanni per il ricovero attrezzi;
- ricoveri per animali compatibili con gli usi agricoli;
- serre per attività di floricoltura e orticoltura;
- cave e torbiere sulla base del Piano Comunale delle attività estrattive;
- infrastrutture di servizio, di difesa del suolo, di supporto alla viabilità.
Gli interventi di cui sopra possono essere attuati nel rispetto dei requisiti minimi richiesti ai successivi
articoli del presente capo e delle prescrizioni ivi contenute.
Articolo 3.24 - Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata, vendita diretta al pubblico di
prodotti agricoli e zootecnici, impianti agroalimentari, cantine per produzione, degustazione e
commercializzazione di prodotti vitivinicoli e olivicoli (uso U35)
C1
Gli interventi disciplinati dal presente articolo sono quelli tesi alla realizzazione di attività per la lavorazione
di prodotti agricoli e zootecnici direttamente connessi ad aziende o consorzi di aziende che lavorano in
prevalenza prodotti propri.
Gli interventi saranno volti prioritariamente a:
a) Ristrutturazione di edifici ed impiantistica;
b) Innovazione di impianti e tecnologie di lavorazione;
c) Realizzazione di nuovi insediamenti e ampliamenti nei limiti e alle condizioni indicate
dal presente regolamento.
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I parametri edilizi generali sono i seguenti:
– H massima – m 7,50;
– Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
– Distanza minima dalla strada: 20,00 m salvo maggiori distanze imposte da fasce di rispetto stradali;
– I fabbricati possono essere anche interrati o seminterrati.
Articolo 3.28 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale
C1
In relazione agli usi U16, U17, U18, (attrezzature turistiche, ricreative e sportive e simili in ambito rurale)
quando costituiscano complessi aperti al pubblico, possono avere come titolari i medesimi soggetti indicati
al precedente art. 3.27- Attività di turismo rurale (uso U40.2), comma 2.
Per i manufatti relativi sono previsti, in via ordinaria, nel presente R.U.E esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come
edifici ad integrazione di attrezzature preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già
approvati, ovvero oggetto di previsione dal precedente P.R.G., nonattuati ma confermati dal P.S.C. entro i
limiti temporali di attuazione del primo P.O.C.. Ogni altro intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la
realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel P.O.C. sulla base delle condizioni
definite nel P.S.C..
C2
Le attrezzature sportive a servizio esclusivo dell’abitazione privata, sia civile che rurale, sono ammesse e
soggette unicamente a DIA, purché in numero non superiore ad una per ogni tipo: piscina, campo tennis e
similari. Per le stesse è, comunque, esclusa la possibilità di copertura di ogni tipo.
C3
In relazione all’uso U42, valgono le medesime indicazioni riguardo alla titolarità di cui al precedente art.
3.27- Attività di turismo rurale (uso U40.2), comma 2. Il P.O.C. può prevedere tali strutture ricettive all’aria
aperta sulla base delle indicazioni della LR 16/04 ed atti tecnici collegati, e nel rispetto delle seguenti
condizioni:
- privilegiare l’insediamento di tali strutture negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18);
- non permettere che più del 20% della superficie aziendale sia investito da tale previsione;
- pretendere che l’insediamento risultante non produca, sia nell’organizzazione complessiva, che
nella formazione degli arredi arborei, ed infine nella dislocazione dei manufatti edilizi relativi,
alterazione troppo marcata ai caratteri paesaggistici del contesto agricolo;
- contenere nei parametri della legislazione regionale di settore il fabbisogno edilizio in aggiunta
a quello eventualmente fornito da preesistenze;
- assoggettare a P.U.A. la formazione dell’intervento.
La formazione delle strutture di cui all’uso U42 può eventualmente essere integrato con la tipologia di
intervento di cui al precedente art. 3.27- Attività di turismo rurale (uso U40.2).
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I nuovi impianti di cui al presente articolo, per i quali la Giunta Comunale valuti positivamente il loro
inserimento nel territorio rurale, costituiscono apposita scheda di strutturazione urbana, che ne specifica i
parametri urbanistici ed edilizi, ed eventuali condizioni particolari.
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Art. 2 - Contenuti della Normativa di P.U.A.
La presente normativa detta le norme che regolano la progettazione urbanistica ed
architettonica esecutiva nonché l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo relativo
alla Scheda A20 - A03 Proposta di Accordo Art. 18 L.R. 20/2000 – Fondazione
Fornino-Valmori Onlus per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale con
finalità di agricoltura sociale.
“Progetto struttura per disabili di cui alla D.G.R. Emilia Romagna 01.03.2000 N. 564,
il tutto posto in Forlimpopoli Via Meldola, Via del Canale e in Bertinoro Via Trò
Meldola”, favorendo la realizzazione di un primo intervento “pilota” nel territorio
comunale, di valenza sovra-comunale di “Agricoltura Sociale” proponendo una
integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla Terapia e alla Riabilitazione dei
diversamente abili, finanche all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di
soggetti svantaggiati, fino all’offerta di servizi educativi, culturali e di supporto alle
famiglie e alle istituzioni didattiche.
Il P.U.A., che riguarda un’area di Superficie territoriale di 80.016 mq, di cui mq.
24.120,00 di Superficie fondiaria connessa alla residenzialità e di mq. 48.940,00
connessi alla conduzione agricola, di cui mq. 6.956,00 di Rete ecologica, intende
definire le caratteristiche urbanistiche e tipologiche degli edifici destinati a residenza
socio-riabilitativa-assistenziale in conformità delle presente normativa, dal P.S.C.
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.74 del 31/07/2006, dal R.U.E.
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 23/05//2008 nonché dalle
vigenti leggi nazionali e regionali.
Art. 3 - Descrizione qualitativa e quantitativa dell’intervento relativo alla
struttura socio – assistenziale - riabilitativa
Il progetto mira alla riconversione e alla rifunzionalizzazione della esistente Struttura di
Allevamento avicolo, con il mantenimento della vocazione agricola legata all’obiettivo
di “Agricoltura sociale”.
La proposta di progetto, nella sola porzione insistente nel Comune di Forlimpopoli,
prevede la realizzazione di nuovi edifici, il mantenimento previa ristrutturazione di altri
e la riconversione totale di manufatti ad uso allevamento avicolo.
In particolare il progetto propone:
1.
La nuova costruzione di manufatti, in particolare:
- tre nuovi edifici (uno destinato alla residenza degli utenti fissi, per n.6 ragazzi
con disturbo autistico e uno destinato alle attività di riabilitazione della
struttura) per una superficie utile lorda complessiva di 2.098,61 mq.
- una Serra per la coltivazione stagionale di ortaggi, con una superficie di mq.
709,61;
- una Stalla-Maneggio per circa mq. 664,96;
2.
La riconversione di alcuni edifici esistenti, in particolare:
- un edificio ex colonico ad uso residenza abitativa, riconvertito a residenza per
n.12 utenti con disabilità psichica, con una superficie utile lorda di 432,00 mq;
- un edificio abitativo riconvertito ad uso foresteria, con una superficie di
234,47 mq SUL;
- tre capannoni esistenti ad uso allevamento avicolo, aventi una superficie utile
lorda complessiva di mq. 3.569,78, da riconvertire in modo totale ad usi
legati alla Struttura Riabilitativa e alla attività agricola connessa al Centro
7
3.
-
4.
(come già indicato in Relazione Generale la “Parte privata” si impegna a
dismettere, entro la richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità
dei nuovi locali di progetto, l’attività di allevamento avicolo presente);
La demolizione di alcuni manufatti, in particolare:
un capannone ad uso allevamento agricolo, con superficie di 1.125,82 mq di
SUL, scelto per la sua avulsa posizione nel contesto (troppo lontano dal
gruppo dei tre manufatti da riconvertire e troppo vicino ai fabbricati di nuova
costruzione che saranno il cuore del Centro socio-riabilitativo-assistenziale) e
per il particolare degrado della struttura;
Un manufatto ad uso attrezzaia, avente una sup. di 83,72;
Il mantenimento di alcuni manufatti a servizio agricolo che rimarranno
invariati nella loro destinazione d’uso, aventi una sup. complessiva di mq.
332,69 (fabbricato ad uso servizi agricoli di mq. 246,24; locale pesa di mq.
7,87; manufatto per potabilizzazione autoclave, di mq. 16,36; piccola serra di
mq. 62,22);
L’intervento consiste nella creazione di una struttura adeguata ad ospitare ed accogliere
per ogni esigenza di vita i soggetti diversamente abili o con problemi di natura psichica
o psicologica, indirizzandoli ed impiegandoli anche in attività lavorative idonee a
sviluppare le loro capacità ed attitudini personali.
Il Centro socio – riabilitativo - assistenziale verrà realizzato mediante un insieme
sistematico di opere che prevedono la ristrutturazione con cambio d'uso di un
immobile attualmente adibito ad unità abitative e servizi e nella costruzione di n. 3
nuovi immobili.
La gestione del Centro socio – riabilitativo - residenziale sarà esercitata dalla
“FONDAZIONE
FORNINO–VALMORI
ONLUS”
C.F.:
92069500400
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede legale in Comune di
Forlimpopoli, (FC) Via Del Canale n. 633.
Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in
modo particolare a favore dei disabili e degli svantaggiati di natura psico – fisica affetti
da psicosi e autismo, tramite lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale
o socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’ istruzione, della
formazione e della tutela dei diritti civili di cui alla lettera A dell’articolo 10 del
Decreto Legislativo 04.12.1997 n. 460, promovendo l’integrazione delle persone
diversamente abili o svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari nella scuola, nel lavoro, nella società civile, nonché in
tutte le altre situazioni personali.
La Struttura potrà accogliere, a regime, fino ad un massimo di 18 ospiti (fascia diurnanotturna), la cui attività sarà organizzata per gruppi non superiori, di norma, ad 8.
La medesima inoltre è dimensionata per poter accogliere fino ad ulteriori 18 ospiti con
permanenza ed attività limitate alla fascia diurna (arrivo in struttura al mattino e ritorno
in serata alla propria famiglia).
Nel centro socio-riabilitativo residenziale saranno presenti:
Fabbricato denominato “C”:
- Una zona pranzo;
- Locale portineria;
- Locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle modalità
organizzative adottate per il servizio;
Fabbricati denominati “C-D”:
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- Locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori, di
dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da permettere
la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i locali
saranno in numero e dimensione adeguata alle attività previste nella struttura e tali da
permettere la contemporanea attività dei gruppi previsti in relazione alla capacità
ricettiva massima della struttura stessa;
- Locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non obbligatorie, a norma con
le disposizioni vigenti;
- Locale per ambulatorio, con armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci, e
servizio igienico;
- Locale per attività psicomotorie dotato di attrezzature ed ausili, con relativo deposito;
Fabbricati denominati “A” e “B”:
- Camere da letto con una superficie utile maggiore di mq 12 per le camere ad un posto
e maggiori di 18 mq per le camere a due posti, organizzate e con dimensioni tali da
favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la
deambulazione;
- Bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due
camere per le camere ad un posto;
- Campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto;
- Servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno
uno attrezzato per la non autosufficienza;
- Locali per vuotatoio e lavapadelle;
- Locali per il deposito della biancheria sporca;
- Locali per il deposito della biancheria pulita;
- Camere con servizio igienico per il personale in servizio;
- Locali deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc..
Tutti i locali suddetti, destinati ad attività o vita collettiva, saranno di dimensioni
adeguate alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura o al numero di ospiti
previsto per ciascun gruppo nel caso di locali destinati alle attività di gruppo.
- La Struttura sarà inoltre completata con area esterna attrezzata, verde e campi gioco .
Inoltre, verranno realizzate una serra per prodotti agricoli da circa 700 mq. nonché una
stalla – maneggio per ippoterapia da circa 650 mq.
Art. 4 – Parametri vincolanti
Il P.U.A. soggetto alle presenti norme interessa l’Ambito A19.2 – ambito ad alta
vocazione produttiva agricola di elevata connotazione paesaggistica vitivinicola e
olivicola – colline di Bertinoro ed ha come parametri vincolanti all’attuazione le
seguenti condizioni:
- Demolizione, entro la richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità
dei nuovi locali di progetto, di un capannone ad uso allevamento avicolo di mq.
1.209,54;
- a dismettere l’attività di allevamento avicolo nei tre capannoni esistenti e
bonificarne i siti, ivi compreso lo smaltimento dell’eternit presente nelle
coperture;
- riconversione e rifunzionalizzazione dei tre capannoni esistenti ad uso
allevamento avicolo per un totale di mq. 3.569,78 con il mantenimento della
vocazione agricola e garantire l’uso dell’utilità sociale, caldeggiata anche dal
vigente PTCP;
9
-
promuovere la costituzione di tutte le misure di mitigazione ambientali, che
rendano compatibili il costituirsi progetto, vista la posizione di pregio
ambientale, come individuata dal PSC.
Oltre alla normativa di RUE e di PSC la zona è regolamentata dalle disposizioni delle
presenti norme.
Art. 5 – Destinazione d’uso
Per gli edifici del complesso socio-riabilitativo-assistenziale si prevede la destinazione
d’uso terziario (residenziale e ricettivo) e per quanto concerne la realizzazione degli
standard urbanistici pubblici è prevista la cessione di rete ecologica a compensazione
degli stessi, vista la particolarità e la peculiarità dell’intervento.
Le destinazioni d’uso dei suoli comprese nel P.U.A. sono così distinte:
• aree private destinate alla edificazione delle strutture recettive e dei parcheggi
privati;
• aree private destinate alla viabilità;
• aree private destinate alla manovra e parcheggio di autovetture;
• aree private destinate al verde attrezzato e relativi percorsi;
Le aree destinate alla edificazione di residenze e strutture ricettive sono articolate in
due unità d’intervento di nuova costruzione, fabbricato “B” per la residenza degli
“utenti” per 6 posti letto (ragazzi con disturbo autistico) e fabbricato “C-D” struttura
polifunzionale costituita da sala multifunzionale, mensa, cucina, magazzino, servizi,
due ambulatori, sei laboratori, palestra e aree private destinate al verde attrezzato e
relativi percorsi destinate alla socializzazione, intrattenimento, lavoro, aggregazione,
ecc. degli ospiti della Fondazione. Il complesso sarà integrato nella sua composizione
da un fabbricato ex colonico, denominato “A” in corso di ristrutturazione con autonomo
titolo abilitativo, atto ad ospitare n. 12 utenti (ragazzi con disabilità psichica). Il P.U.A.
prevede anche la realizzazione alcuni manufatti ad uso agricolo di nuova realizzazione
quali una stalla-maneggio indicata nelle tavole di progetto con il n. 11, atta ad ospitare
n. 10 cavalli destinati alla riabilitazione mediante ippoterapia, una serra amovibile
(n.10) per la coltivazione di prodotti agricoli destinata all’impiego lavorativo degli
ospiti del centro.
Inoltre esiste nell’area del P.U.A. un fabbricato denominato “F” nelle tavole di progetto
composto da n. 2 unità abitative destinate a foresteria per l’ospitalità momentanea delle
famiglie e/o parenti di utenti e per chiunque necessiti di un alloggio momentaneo
all’interno della struttura socio-assistenziale.
L’attività ludica e sportiva oltre che nella palestra proseguirà all’esterno in due campi
polivalenti basket/pallavolo e tennis/calcio a 5 di dimensione regolamentare. L’esterno
sarà completato con una grande area verde per il riposo e lo svago degli ospiti della
Fondazione.
Di nuova costruzione, con autonomo titolo abilitativo già rilasciato, verrà costruita una
cabina elettrica, come richiesto dai competenti uffici ENEL, necessaria al buon
funzionamento della struttura.
La struttura socio-assistenziale, vista la finalità di “Agricoltura Sociale”, si completa
con tutta una serie di edifici e manufatti esistenti con destinazione agricola quali
depositi attrezzi, manufatto per potabilizzazione autoclave, locale pesa, piccola serra,
concimaia in disuso e quattro importanti fabbricati ora adibiti ad allevamento avicolo. Il
10
P.U.A. prevede la demolizione di uno di questi, per l’esattezza l’unico ad essere
disgiunto dagli altri, denominato n. 5 nelle tavole di progetto, e la riconversione e
rifunzionalizzazione dei restanti tre capannoni. La Fondazione si impegna a dismettere
l’attività avicola, trasformando e bonificando i tre capannoni rimasti e bonificarne i siti,
ivi compreso lo smaltimento dell’eternit presente nelle coperture, e utilizzare gli stessi
per usi connessi all’attività agricola e al riconvertiti ad usi legati alla Struttura
Riabilitativa.
Art. 6 – Norme sulle modalità di intervento della rete ecologica a compensazione
Gli standard urbanistici da soddisfare riguardano il Verde Pubblico (mq. 553,02), i
Parcheggi Pubblici (mq. 553,02) nonché la Pista Ciclabile (mq. 447,95) per una
superficie complessiva pari a mq. 1.553, 99.
Verde Pubblico
Parcheggi Pubblici
Pista Ciclabile
mq. 553,02
mq. 553,02
mq. 447,95
Totale standard
mq. 1.553,99
Vista la difficoltà di reperire tali standard all’interno della struttura socio-assistenziale,
vista la particolarità dell’intervento e la localizzazione del sito, si è convenuto con
l’Amministrazione Comunale di compensare le dotazioni urbanistiche dovute cessione
e allestimento con area di rete ecologica di III Fascia, peraltro già prevista come
dotazione territoriale di RUE nei terreni di proprietà della Fondazione.
Dalle vigenti NTA – RUE Art. 2.20 Tab. 2.20 – Valori medi per la monetizzazione
delle aree a verde pubblico e parcheggi pubblici relativamente all’Ambito A-19
vengono quantificati €. 28,47 / mq. mentre a compenso per la rete ecologica (del. G.C.
n.104 del 08.09.2008) sono previsti €. 5,00 / mq. oltre ad €. 1,37 per l’allestimento della
stessa come da precedente e recente stima del Dott. Grapeggia.
Detto questo si avrà:
Mq. 1553, 99 x €. 28,47 / €. (5,00 + 1,37) = Mq. 6.945, 39 < mq. 6.956
di rete ecologica da cedere a compensazione per i suddetti standard urbanistici.
La rete ecologia da cedere a compensazione avrà le seguenti caratteristiche:
- Superficie totale mq. 6.956
- Perimetro ml. 504,50
- Superficie imboschita (compreso fascia ecotonale) mq. 5108
- Viabilità di servizio mq. 355
- Area di libera evoluzione mq. 1.493
- Alberi n. 512
- Arbusti n. 650
La permeabilità conservata sarà pari al 100% con un rapporto ben maggiore di 200
alberi per ettaro (di cui almeno il 25% di essenze autoctone di pregio), l’area a libera
evoluzione sarà maggiore di 1 / 4 e, inoltre, è previsto uno stradello centrale di servizio
largo 2,5 ml. ed una recinzione perimetrale realizzata con pali di legno e 4 ordini di filo
di ferro semplice.
ALBERI, specie impiegate:
11
-
Populus alba
Quercus robur
Fraxinus oxycarpa
Acer campestre
Prunus avium
Ulmus campestris
n.
n.
n.
n.
n.
n.
128 per una percentuale del 25%
154 per una percentuale del 30%
77 per una percentuale del 15%
77 per una percentuale del 15%
51 per una percentuale del 10%
25 per una percentuale del 5%
ARBUSTI gruppo 1, specie impiegate:
- Cornus sanguinea
- Prunus spinosa
- Rosa canina
- Ligustrum vulgaris
n. 98 per una percentuale del 30%
n. 114 per una percentuale del 35%
n. 65 per una percentuale del 20%
n. 48 per una percentuale del 15%
ARBUSTI gruppo 2, specie impiegate:
- Euonimus europaeus
- Prunus cerasifera
- Sambucus nigra
n. 98 per una percentuale del 30%
n. 98 per una percentuale del 30%
n. 129 per una percentuale del 40%
Si tratta prevalentemente di imboschimento di tipo naturalistico utilizzando specie
prevalentemente autoctone e materiale vivaistico di tipo forestale.
Uno dei criteri di progettazione del verde utilizzati è la elevata densità di impianto per
consentire una rapida copertura del suolo.
La scelta delle specie, le tipologie di impianto e la preparazione dei suoli sono in gran
parte pensate anche per mantenere il più basso possibile l’idroesigenza potenziale e la
manutenzione complessiva.
I sesti previsti sono di ml. 3 x 3 con geometria regolare per gli alberi e di ml. 1,50 x
1,50 per gli arbusti.
Nelle aree esterne di compensazione si prevede una fascia ecotonale arbustiva
perimetrale ad arricchire la biodiversità del sito.
Art. 7 – Categorie d’intervento e norme di carattere morfologico
- Estratto del RUE Art. 3.39 - Norme di carattere morfologico per gli interventi nel territorio rurale
C1
Elementi da tutelare
Fatti salvi ulteriori specificazioni e la conseguente disciplina integrativa relativamente alle realtà dei singoli
ambiti territoriali, sono considerati elementi strutturali del territorio rurale e quindi da tutelare:
conformazione altimetrica, strade poderali e interpoderali, acque superficiali, filari e masse arboree non da
produzione.
Pertanto in generale non sono ammessi interventi che modifichino la forma del territorio (accumuli e
prelievi di terreno, terrazzamenti, formazione di laghetti e prosciugamenti, disboscamenti, ecc.).
Se resi necessari dall'uso agricolo dei suoli o finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico e
vegetazionale dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale su parere della CQAP.
In particolare andranno osservate le seguenti prescrizioni:
strade poderali e interpoderali: mantenimento delle dimensioni dell'andamento originari, della
sistemazione superficiale (in terra battuta e comunque senza asfalto), di pavimentazioni ed elementi
particolari (muri di recinzione, portali, fontanili, ponti, elementi decorativi, ecc.);.
corsi d'acqua superficiali: mantenimento dell'andamento, dell'ampiezza e della forma
degli alvei;
filari e masse arboree non da produzione: mantenimento, incremento e sostituzione in caso di moria
degli alberi lungo le strade e della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; mantenimento delle siepi
vive lungo le scarpate; mantenimento delle recinzioni arborate dei fondi. La sostituzione dovrà avvenire
con essenze autoctone, in particolare la segnatura di eventuali nuovi percorsi poderali con cipressi (posti
ad una distanza minima di m3) e di quelli interpoderali con querce o lecci (posti ad una distanza minima di
m8).
C2
Costruzioni per usi abitativi e turistico/ricreativi
12
Negli interventi edilizi di nuova costruzione e ricostruzione di fabbricati non di valore storico, devono
essere privilegiati volumi compatti, di forma semplice, con pianta preferibilmente rettangolare, con
prevalenza dei pieni sui vuoti, con non più di due piani fuori terra oltre all’eventuale seminterrato. Il
fabbricato deve essere riconducibile ai tipi colonici della pianura e collina forlivese riconoscibile, senza
elementi in aggetto, distinto per tipologia d’uso (fabbricati colonici, depositi, fienili, ecc.).
In tutti gli interventi edilizi non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi o terrazze.
Negli interventi di NC, RI e RE (quest’ultimo in caso di modifiche alla sagoma del fabbricato), è ammessa,
per i soli fabbricati ad uso abitativo o turistico/ricreativo o di commercializzazione dei prodotti locali, la
realizzazione di porticati purché rientranti rispetto al filo della facciata, con estensione massima su un
fronte dell’edificio o, in alternativa, su uno o entrambi i fronti laterali dell’edificio.
Un eventuale piano interrato è consentito, entro la sagoma dell’edificio, qualora tutte le pareti perimetrali
siano interrate e l’accesso ai locali interrati avvenga dall’interno del fabbricato. Piani seminterrati sono
ammessi in aree con pendenza dei terreni -prima dell’intervento- superiori al 15%, senza modificare lo
stato dei terreni, e con accessibilità dall’interno del fabbricato.
C3
Coperture
Negli interventi di NC, AM, RI e RE (quest’ultimo in caso di modifiche alla sagoma del fabbricato), le
coperture devono essere realizzate a falde inclinate con pendenza compresa fra il 30% e il 38%.
La forma della copertura deve essere semplice, conformemente ai modelli dell’edilizia tradizionale locale
(normalmente a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo) evitando forme complicate e atipiche. Il
manto di copertura deve essere in coppi di laterizio per gli edifici ad uso abitativo e turistico/ricreativo. Per
gli edifici di servizio all’attività agricola o zootecnica sono ammissibili anche altri tipi di laterizio ovvero altri
materiali che si inseriscano per caratteristiche e scala cromatica nel contesto. Sono comunque sempre
escluse coperture in lamiera e cemento. Nelle coperture non è ammessa la realizzazione di nuovi abbaini
sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il mantenimento di abbaini o
terrazzini esistenti). É ammessa l’apertura di lucernai a raso nella falda. La superficie di tali aperture non
deve superare complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei vani sottostanti e ciascuna
apertura non deve superare la superficie di 1,20 mq.
La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sui tipi
edilizi storici nel territorio rurale
C4
Le facciate degli edifici possono essere realizzate in intonaco di malta di calce tinteggiato.
Le tinteggiature degli intonaci dovranno rifarsi ai cromatismi dell’edilizia tradizionale sulla base di un
campionario di colori a disposizione presso l’Ufficio Tecnico. La CQAP, nell’approvazione dei progetti
potrà dare indicazioni riguardo ai colori e in generale agli elementi di finitura.
In particolare dovrà escludersi l’uso di:
cemento armato a “faccia a vista”;
rivestimenti di qualsiasi natura che non siano intonaco o rasatura di cappotto termico;
intonachi plastici di qualsiasi genere;
serramenti esterni in materiale plastico;
chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
zoccolature in lastre di marmo o pietra;
elementi prefabbricati in vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra,
bancali di finestra, cornici o elementi di decoro, ecc....
Gli infissi e i serramenti dovranno essere preferibilmente in legno verniciato in tinta coprente. Sono
consentiti infissi e serramenti in metallo verniciato con tinta coprente non metallizzata o lucida. Il colore
degli infissi deve essere in tonalità cromaticamente coerenti con la tinteggiatura dell’involucro edilizio e
valutate in sede di CQAP.
C5
Inserimento nel contesto e recinzioni
Con la localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto. In
particolare si tenderà a servizi di accesso già esistenti - vedi strade rurali, poderali, sentieri; sono vietati
l'abbattimento di vegetazione arboree o di siepi, demolizioni di muri di sostegno.
Nel territorio rurale, ad esclusione di ville e parchi storici, è ammessa una recinzione parziale (garantendo
l'apertura verso i campi) con alberi e arbusti di essenze autoctone e con muratura in pietrame (è vietata la
formazione di lotti chiusi di tipo urbano). E’ ammesso un solo accesso carrabile alle costruzioni in territorio
rurale, non asfaltato (terra battuta con ghiaino, eccezionalmente mediante pavimentazioni tradizionali).
Negli interventi di NC e RI è compreso l’intervento di modifica alla eventuale recinzione esistente, con una
nuova recinzione esclusivamente in siepe viva, salvo situazioni ove limita la visibilità stradale, mantenuta
ad una h. max di 1,60 m, con eventuale rete metallica (h. max 1,60 m) addossata alla siepe dal lato rivolto
all'interno dell'area da recingere, oppure interposta fra due file di siepe. E' ammessa la realizzazione di
cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura. Nei lati in cui
la delimitazione di proprietà ovvero rispetto alla strada è costituita da un fossato, non è ammessa la
recinzione, se non in siepe viva.
C6
Annessi agricoli e costruzioni per il ricovero di macchinari, servizi agricoli, conservazione e
ttrasformazione dei prodotti
I fabbricati a servizi devono essere separati dai fabbricati ad uso abitativo.
13
Per interventi di NC, AM, RI, RE di annessi agricoli, non dovranno in alcun caso essere impiegate
tipologie, materiali e metodi costruttivi chiaramente industriali.
La costruzione di annessi agricoli fuori terra e' consentita solo previa dimostrazione dell'impossibilità di
costruire l'annesso anche parzialmente interrato sfruttando il pendio, dislivelli, sistemazioni agrarie
esistenti, quali muri a retta, cigli stradali, scarpate, ecc: la localizzazione dell'annesso deve tendere a
favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti anche se su
proprietà contermini.
Per tutte le nuove costruzioni è prescritto l'impiego di muratura in pietrame o strutture in c.a. e laterizio
intonacate esternamente; la copertura inclinata ad una o due falde in cotto o in pietra locale. E' consentita
la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto di terreno vegetale o, nel caso di volumetria
seminterrata, quando il solaio costituisca piano praticabile. La pavimentazione interna all'annesso e'
prescritta in terra battuta o gettata di cemento salvo prescrizioni o particolari di carattere igienico sanitario.
E’ consentita la chiusura delle aperture con sportelloni, cancelli, inferriate. L'altezza minima del davanzale
delle finestre deve essere ml 1.70 . Non e' consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale e alla rete
energetica del gas; l'approvvigionamento idrico deve essere eventualmente previsto con opere di presa,
pozzi e serbatoi autonomi. Non e' consentita la costruzione di servizi igienici, salvo nelle strutture agricole
dove vengono svolte attività a prevalenza umana. La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire
nel tempo un suo inserimento nell'ambiente e nel paesaggio con alterazioni limitate alla semplice
realizzazione della nuova volumetria: ciò soprattutto agli effetti degli sbancamenti, movimenti di terra,
abbattimento degli alberi, siepi, muri a retta, sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti.
Le sistemazioni esterne devono consentire una schermatura permanente del manufatto tramite il parziale
interramento e l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente o la creazione di
nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc). Gli accessi
devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi. E'
consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di
animali da cortile per uso familiare. E' vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui
di lavorazioni se non per esigenze stagionali e comunque con obbligo di rimozione degli stessi al termine
di tali lavorazioni.
C7
Capanni per il ricovero attrezzi
I capanni per il ricovero attrezzi, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere
caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura. A tal fine essi devono
avere forma regolare con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area di sedime
rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini, di soppalchi e piani
intermedi. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
temporaneo o precario.
Sono ammesse solamente luci per l’aerazione e l’illuminazione con altezza interna tra la banchina e il
pavimento non inferiore a 1,70 m dalla quota del pavimento.
I manufatti dovranno essere realizzati in legno o in muratura intonacata e tinteggiata con manto di
copertura in coppi o tegole. Non sono ammesse partizioni divisorie interne.
C8
Insegne
Non sono ammesse insegne a bandiera. Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere
contenute all’interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l’attività pubblicizzata. Sono ammesse
insegne o targhe appese all’esterno del vano di accesso, anche illuminate purché non luminose e su
parere della CQAP.
Art. 8 – Parametri edilizi e limiti di distanza relativi al P.U.A.
I parametri edilizi contemplati nel presente P.U.A. sono quelli definiti dalla presente
normativa. Le distanze minime dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà sono
quelle previste dal Codice Civile e dal D.M. n. 1444 del 02/04/1968. La distanza dei
fabbricati all’interno della stessa unità d’intervento è in deroga, ai sensi dell’Art. 9 del
D.M. n. 1444 del 02/04/1968, fermo restando la distanza minima assoluta di m.10 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
L’Art. 9 del D.M. 68/1444, consente infatti deroga alle distanze tra fabbricati nel caso
“di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche”.
Inoltre, l’Art. A 3.20 del RUE recita:
“Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli nel caso di gruppo
di edifici che formi oggetto di Piani urbanistici attuativi approvati che prescrivano o
consentano distanze minime diverse.”
Distanze nuovi edifici di P.U.A.:
14
- 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate;
- distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra
un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri;
considerato che l’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste
solo in relazione alle vedute e non anche alle luci (finestre lucifere).
Art. 9 - Visuale libera
In tutti i casi dovrà essere sempre rispettato l’indice di visuale libera, intesa come
rapporto che deve esistere tra le distanze (D) delle varie fronti del fabbricato o
fabbricati (H) dai confini di zona o di proprietà, dalle altre fronti dello stesso edificio.
Ne consegue che la visuale libera (VL) si applica indifferentemente sia ai fronti che
contengono pareti finestrate sia ai fronti ciechi, con il rapporto:
VL = D / H >/= 1< 2 e mai comunque inferiore a m. 5,00
Art. 10 – Distanza dalle strade e dal confine di zona (rete ecologica)
- Estratto del RUE Art. A.3.18 - Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds)
1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds è soltanto quello che delimita
zone con destinazioni di uso pubblico o di interesse pubblico (zone stradali o ferroviarie, zone destinate
ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e attrezzature di interesse generale) da zone con
destinazione diversa (es.: produttiva, residenziale); non si considera il confine fra l'area di intervento
edilizio e le aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di
urbanizzazione o di parcheggi privati di uso pubblico.
2. Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3 del precedente Articolo
A.3.17– Distanza dal confine di proprietà (DC); valori inferiori sono ammessi solo nel caso degli
allineamenti di cui al’art.A.3.20 bis - Allineamenti.
3. Nel caso di confine con zona stradale, la distanza Ds dal limite stradale può essere fissata dagli
strumenti urbanistici, in misura diversa da quella di cui ai commi precedenti, in base alla classificazione ed
alle caratteristiche della strada stessa. Valgono in ogni caso le distanze minime fissate dal Codice della
Strada e dal suo Regolamento applicativo e successive modificazioni e integrazioni.
Negli interventi di Nuova Costruzione saranno rispettate le seguenti distanze minime:
- Confine di zona fra la proprietà della Fondazione e la rete ecologica da cedere
Ds (Distanza dal confine di zona di interesse pubblico) = m 5,00
- Confine con zona stradale:
Ds (Distanza dal confine di zona di interesse pubblico) = m 20,00
- Confine con zona stradale privata (via del Canale):
Dc (Distanza dal confine di proprietà) = m 5,00
Art. 11 – Prescrizioni per le opere di urbanizzazione primaria
Per le opere di urbanizzazione primaria relative al presente P.U.A. si rimanda a quanto
espressamente indicato nella Tav. 20 e Tav. 21.
La realizzazione sarà conforme a quanto prescritto dagli enti di competenza e dal
Comune di Forlimpopoli.
Art. 12 – Parcheggi pertinenziali
Le aree destinate a strade e parcheggi pertinenziali in uso alla struttura socioassistenziale comprendono le sedi per il traffico veicolare ed i marciapiedi. Nelle aree
per parcheggi privati devono essere ricavati posti auto della misura massima di m
2,50x5,00 e non minore a m 2,30x4,50 (art. 149 del Regolamento di esecuzione ed
15
attuazione del Nuovo Codice della Strada). Si dovranno prevedere posti auto per
portatori di handicap almeno nel numero minimo indicato dalla normativa vigente.
Si rimanda alla Tav. n. 16 e alla Tav. n. 17 in cui vengono individuati tali spazi che
possono essere modificati con le richieste dei permessi a costruire, pur nel rispetto della
quantità predeterminate da progetto di P.U.A..
Art. 13 – Norme per la gestione della fase attuativa
Rispetto alle misure grafiche indicate negli elaborati di Piano Attuativo sono consentite,
nella fase esecutiva, lievi variazioni con adattamento allo stato dei luoghi, purchè venga
soddisfatta la dotazione di progetto degli standard urbanistici senza modificare i
parametri esterni ed i profili regolatori del Piano Attuativo.
Le modifiche e le integrazioni disciplinate dal presente articolo non possono mutare o
sostituire le previsioni del Piano originario approvato.
Art. 14 – Alberature, arbusti, siepi e rampicanti
Nelle aree scoperte e nella ubicazione indicata in progetto alla Tav. 14 saranno messe a
dimora n. 92 nuove essenze ad alto fusto oltre a varie specie arbustive, siepi e
rampicanti, da scegliersi nell’ambito del seguente elenco, integrabile o sostituibile con
essenze comunemente impiegate nel territorio, e comunque attingendo dall’Allegato H
– Disposizioni per il verde, allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio approvato:
Specie arboree
Specie arbustive
Siepi e rampicanti:
Albero di Giuda
Roverella
Corniolo
Bagolaro
Orniello
Liquidambar
Rosa Canina
Corbezzolo
Rosmarino
Lavanda
Alloro
Lauro
Pittosporo
Rosa di San Giovanni
( Cercis Siliquastrum)
( Quercus Pubescens)
( Cornus Mas)
( Celtis Australis)
( Fraxinus Ornus)
( Liquidambar stiraciflua)
( Rosa Canina)
( Arbutus Unedo)
( Rosmarinus officinalis)
( Lavandula)
( Laurus Nobilis)
( Prunus Laurocerasus)
( Pittosporum)
(Rosa Sempervirens)
Art. 15 – Permeabilità
Il calcolo dell’invarianza idraulica del P.U.A. (allegato n. A12) è basato sulla
permeabilità, come individuata dalla Tav. n.19, degli spazi all’interno del perimetro
della superficie territoriale.
Eventuali variazioni di dati in cui si riduca la permeabilità è fatto d’obbligo richiedere
l’autorizzazione di tali variazioni e si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari
(inserimento di vasche in cls o sovradimensionamento delle tubazioni o altro) al fine di
lasciare invariata la previsione di calcolo dell’invarianza idraulica prevista nel P.U.A..
Art. 16 – Recinzioni
16
In variante a quanto previsto dal RUE le recinzioni, al fine di tutelare l’integrità fisica e
la sicurezza degli ospiti del centro socio-assistenziale, avranno le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima di mt. 1,60 / 2,00 calcolata al piano di campagna ed essere in siepe
viva con rete metallica addossata alla siepe tesata su pali in ferro zincato o in legno;
- a ridosso degli spazi pubblici e di relazione potranno essere costituite da basamento
in muratura avente altezza di 40/50 cm. e sovrastante barriera metallica di cm.
110/160;
- gli accessi carrabili dovranno avere una larghezza minima di mt. 3,00 con cancelli
sostenuti da pilastri o colonne in muratura;
- la recinzione potrà essere solo parziale, garantendo l’apertura verso i campi e verso
le strutture agricole a supporto del Centro;
Il PUA prescrive la massima uniformità nella tipologia delle recinzioni e comunque nel
caso di realizzazione in tempi diversi, dovrà essere garantita la continuità.
Art. 17 – Rispetto scolo consorziale
In confine con l’Ambito A20 – A03 scorre lo scolo consorziale canale DORIA il quale
ha come da regolamento le seguenti prescrizioni:
- fasce di rispetto mt. 1,50 per utilizzo da parte del personale del Consorzio per
pulizia, manutenzione ecc.;
- fasce di rispetto mt. 2,00 per la piantagione di alberi e siepi vive;
- le recinzioni possono essere realizzate previa autorizzazione del Consorzio ad una
distanza minima di mt. 2,00 dal ciglio dello scolo;
- gli edifici devono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 10,00 dal ciglio
del canale.
Art. 18 – Tipologie edilizie dei fabbricati di nuova edificazione
La Tav. n. 12 costituisce l’elaborato grafico prescrittivo, ma di semplice indicazione di
una delle possibili soluzioni dei tipi edilizi e della suddivisione interna in relazione alle
necessità in base all’uso recettivo socio-assistenziale della struttura.
I progetti dei permessi a costruire definiranno le tipologie edilizie e le aggregazioni di
intervento nel rispetto delle presenti norme e delle normative generali e vigenti.
Inoltre la Tav. n. 12 “tipologie edilizie” costituisce il riferimento tipologico per la
progettazione esecutiva degli edifici. Sono vincolanti le altezze massime come riportate
nella tavola delle tipologie ed i piani fuori terra. Per ogni tipologia sono vincolanti la
localizzazione dei vani scale così come la localizzazione dei locali interni, ed i
parametri distributivi assolvendo ai parametri di legge richiesti.
Art. 19 – Altezza massima degli edifici del P.U.A.
L’altezza massima degli edifici all’interno del P.U.A. sarà genericamente non superiore
a m. 7,50, come previsto dal RUE (Art. 3.24) dagli usi non residenziali in zona agricola.
L’altezza sarà misurata dal piano di appoggio della copertura alla quota massima del
piano del marciapiede di progetto, in caso di copertura dei locali abitabili con falda
inclinata, mentre sarà misurata dall’intradosso dell’ultimo solaio alla quota massima del
marciapiede in caso di copertura piana dei locali abitabili, indicato in riferimento al
caposaldo di cui alla Tav. n. 04 e nelle sezioni in scala 1:200 Tav. n. 13 di progetto
costituenti parte integrante dagli elaborati di P.U.A..
Edifici di progetto ad uso terziario:
17
-
Per il fabbricato denominato “B” – struttura ricettiva - è prevista un’altezza
massima pari a m 6,60;
- Per i fabbricato denominato “C – D” – struttura polifunzionale - è prevista
un’altezza massima variabile da m 4,05 a m 7,50;
- Per il fabbricato denominato “A” (esistente) in corso di ristrutturazione, è prevista
un’altezza massima pari a m 6,20
Edifici di progetto ad uso agricolo:
- Per la Stalla – maneggio denominato “11” è prevista un’altezza massima pari a m
5,00;
- Per la Serra amovibile denominata “10” è prevista un’altezza massima pari a m
4,00.
Edifici di servizio accessori di progetto:
- Per la Cabina elettrica, in corso di costruzione con autonomo titolo abilitativo, è
prevista un’altezza massima pari m 2,45;
- Per i Gazebo è prevista un’altezza massima pari m 3,24.
Art. 20 - I prospetti degli edifici
Rispettando la libertà progettuale di ogni singolo progettista si evidenziano aspetti
estetico compositivi sui quali misurarsi:
- I fabbricati di progetto di nuova costruzione saranno di volumi compatti, di forma
semplice, con pianta preferibilmente rettangolare e riconducibili ai tipi edilizi del
territorio rurale;
- materiali esterni di finitura preferibili pareti intonacate in malta di calce e
tinteggiate con colori chiari, gli eventuali elementi in calcestruzzo armato saranno
tinteggiati (sporti di gronda), rivestimenti in mattoni a vista, pietra o pareti ventilate
con materiale da definire nel permesso di costruire;
- gli infissi saranno in legno con finitura a tinta coprente non lucida o metallici
verniciati con tinta coprente non metallizzata, così come il sistema di oscuramento
in continuità cromatica con l’edificio;
- le coperture saranno a due o a quattro falde, il manto sarà realizzato in coppi di
laterizio (pendenza 35%) con lattonerie in rame, nel solo fabbricato di servizio
agricolo “Stalla-Maneggio” il manto di copertura sarà realizzato in pannelli
ISODOMUS coibentato in poliuretano espanso con disegno architettonico a forma
di coppo colore cotto e comunque saranno evitati manti in lamiera e cemento;
- per piccola parte della copertura del fabbricato denominato “C” di forma
semisferica, con struttura interna a vista in travi lignee lamellari a copertura della
zona palco dei sottostanti locali adibiti a sala polivalente, il manto, vista la forma
particolare, sarà realizzato in lamiera di rame con nervature a spicchio;
- sono ammessi sporti di gronda fino a cm 80 e piccoli elementi in aggetto, facendo
riferimento alla necessità di proteggere certi accessi pedonali, garantendo migliore
fruibilità della struttura da parte di portatori di handicap relativamente ai percorsi
esterni protetti;
- si ammette altresì la realizzazione di porticati fuori sagoma per il fabbricato
denominato “C – D”, con estensione massima su un fronte dell’edificio, con
orientamento rivolto a sud-ovest, necessario per l’ombreggiamento della facciata
principale dell’edificio polifunzionale.
Art. 21 – Opere vietate e opere in deroga
Sono vietate:
18
-
le scale esterne;
i tetti con pendenza oltre il 38%, le coperture in tegole canadese, i timpani, i
rivestimenti in materiale ceramico, gli infissi in alluminio anodizzato;
- quant’altro non specificatamente citato in contrasto con le norme di RUE
relativamente alla zona agricola, comunque non in contrasto con le esigenze
funzionali del Centro e degli utenti dello stesso.
Sono in deroga:
- gli accessi alla struttura potranno essere più di uno ed eventualmente modificati
nelle loro dimensioni, in funzione alla particolare natura della struttura a
servizio di portatori di handicap (vista la particolarità delle strade di accesso al
Centro da Forlimpopoli e da Bertinoro) e anche se in territorio rurale, gli accessi
e la viabilità interna, i parcheggi e i marciapiedi di tutta la struttura, fatta
eccezione delle strade prettamente a servizio della attività agricola, ove
strettamente necessario, saranno asfaltate e con finiture di tipo urbano;
- quant’altro non specificatamente citato in contrasto con le esigenze funzionali
del Centro e degli utenti dello stesso, anche se in contrasto con le norme di RUE
relativamente alla zona agricola.
Art. 22 – Calcolo SUL
Il calcolo della SUL deve essere effettuato come previsto dal RUE.
I muri perimetrali, le pareti verticali o i rivestimenti (cappotti in polistirene o in altro
materiale) vengono scorporate dal calcolo della SUL che considera le pareti esterne pari
a cm.30 anche se eccedenti; tali rivestimenti fanno invece distanza rispetto i confini e
gli altri edifici.
I n. 2 gazebo previsti nel progetto non determinano SUL, così come la serra amovibile.
Art. 23 – Permessi a costruire
L’edificazione dei singoli fabbricati è soggetta a presentazione di Permesso di Costruire
ai sensi della Legge Regionale n. 31/2002.
Art. 24 – Varianti
1. Eventuali varianti tipologiche che non comportino modifiche alla SUL di
progetto oltre l’1%, modifiche dei sistemi aggregativi delle unità insediative,
possono essere approvate con determina dirigenziale;
Non comporteranno varianti al PUA:
- ridistribuzioni di superficie fondiaria nel limite del +/- 20% della superficie
fondiaria prevista;
- ridistribuzioni di SUL fra i diversi edifici individuati dal PUA nel limite del
+/- 20% della SUL prevista.
ART. 25 – Clima acustico
1.Ai fini del rilascio dell’agibilità dei fabbricati dovrà essere assicurato il rispetto dei
requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5 dicembre 1997.
I risultati di tali misure dovranno essere descritti in una relazione/collaudo a firma di un
tecnico competente in acustica, da allegare alla scheda tecnica del fabbricato.
19
In fase di richiesta del titolo abitativo, il progetto dell’edificio dovrà contenere alcune
soluzioni mirate a ridurre il più possibile l’impatto acustico ove rilevato dalla
Valutazione di Clima Acustico.
ART. 26 – Disposizioni finali
1. In mancanza di riferimenti grafici o normativi nelle presenti Norme si applicheranno
le norme del RUE vigente al momento della stipula della convenzione.
2. Per quanto non riportato nelle presenti norme, ci si attiene a quanto definito nella
Convenzione.
Art. 27 - Elenco elaborati del P.U.A.
Tav. n. 01
Planimetrie Catastali
1:2000
Tav. n. 02
Viabilità, toponomastica, ortofoto, CTR,
immagine satellitare
varie
Tav. n. 03
Stralcio strumenti urbanistici vigenti: PTCP - PSC – RUE
1:25000 – 1:5000
Tav. n. 04
Monografia caposaldo
Tav. n. 05
Stato di fatto: costruzioni, manufatti, aree a verde,
essenze legnose
1:500
Tav. n. 06
Piante, prospetti e sezioni degli edifici esistenti
1:200
Tav. n. 07
Documentazione fotografica fabbricati esistenti
con indicazione dei punti di vista
1:2000
Stato di fatto / di progetto: rilievo planialtimetrico
(quote e profili terreno)
1:500
Tav. n. 09
Stato di fatto: condotte e reti tecnologiche esistenti
1:500
Tav. n. 10
Planimetria generale di progetto
1:500
Tav. n. 11
Planivolumetrico
1:500
Tav. n. 12
Specifica tipologica dei volumi edilizi
1:200
Tav. n. 13
Profili e sezioni
Tav. n. 14
Aree a verde – essenze arboree
Tav. n. 15
Calcolo standard,
Tav. n. 08
1:2000 – 1:5000
1:1000 – 1:500
1:500
compensazione rete ecologica e area da cedere
1:500
Tav. n. 16
Parcheggi
1:100 - 1:500
Tav. n. 17
Superamento barriere architettoniche
1:100 - 1:500
Tav. n. 18
Schema impianti: rete fognante
1:200 - 1:500
Tav. n. 19
Schema impianti: Invarianza idraulica, risparmio idrico
varie
Tav. n. 20
Schema impianti: acquedotto, GPL, risparmio energetico
1:500
Tav. n. 21
Schema impianti: distribuzione impianti elettrici e fotovoltaico
1:500
20
Allegati:
n. A 1)
Relazione geologica e geotecnica
n. A 2)
Analisi sismica di approfondimento di III° livello
n. A 3)
VAS – Valutazione Ambientale Strategica
n. A 4)
Atto notorio + visure catastali
n. A 5)
Relazione generale
n. A5s)
Relazione gestionale programmatica ed economica della struttura socioassistenziale
n. A5s1)
Bozza Schema di convenzione tra la Fondazione Fornino-Valmori Onlus
ed altri soggetti pubblici (AUSL) – Copia lettera A.U.S.L. Forlì Prot.
67866 del 09/11/2009
n. A5s2)
Copia conferimento personalità giuridica alla Fondazione Fornino
Valmori ONLUS
n. A 6)
Viste prospettiche – inserimento nel contesto
n. A 7)
Dichiarazione dei Tecnici ai sensi dell’art. 5.3 C1, lett. m) del RUE
n. A 8)
Dichiarazione di fattibilità geotecnica
n. A 9)
Dichiarazione previsionale di clima acustico e Dichiarazione sostitutiva
di impatto acustico
n. A 10)
Natura giuridica – Strada vicinale denominata via del Canale
n. A 11)
Dichiarazione di non assoggettabilità al Certificato di prevenzione
incendi
n. A 12)
Calcolo invarianza idraulica
n. A 13)
Relazione in merito al rischio idrogeologico
n. A 14)
Rete ecologica – area a compensazione
n. A 15)
Fognature acque nere
n. A 16)
Risparmio energetico
n. A 17)
Autorizzazioni e pareri già acquisiti
n. A 18)
Norme tecniche di attuazione
n. A 19)
Schema di accordo a norma art. 18 L.R. n° 20/2000
n. A 20)
Schema di convenzione
n. A 21)
Elenco elaborati e allegati
21
Art. 28 – Tabella della SUL e Standard di progetto
IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Foglio 32
Particella 100
Particella 51
Particella 42
Particella 29
Particella 79
Particella 78
Particella 28
Particella 21
Particella 31
Particella 41
Particella 71
Particella 80
Particella 65
Particella 87
Particella 47
Particella 48
Particella 61
mq. 11.860
mq.
604
mq.
160
mq. 31.775
mq. 1.125
mq.
379
mq. 1.469
mq.
138
mq.
24
mq.
27
mq.
320
mq. 4.791
mq. 1.925
mq. 2.549
mq. 9.597
mq. 5.427
mq. 7.846
TOTALE CATASTALE
mq. 80.016
SUPERFICI, INDICI E PARAMETRI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DATI DI
Superficie Territoriale
Indice Territoriale
Superficie Fondiaria
Indice Fondiario
Altezza Massima
Superficie Utile - terziario
Superficie Utile - agricola
Ospiti della struttura
TOTALE Sul + Sul_a
St
Ut
Sf
Uf
H.max
Sul
Sul_a
ab
mq
mq/mq
mq
mq/mq
m
mq
mq
n
mq
PROGETTO
80.016,00
0,0916
24.120,00
0,1146
7,50
2.765,08
4.567,43
18
7.332,51
STANDARD URBANISTICI
DATI DI
Verde Pubblico
Parcheggi Pubblici
Pista Ciclabile
TOTALE
20mq/100 SUL
20mq/100 SUL
6m/100 SULx2,7m
mq
mq
mq
mq
PROGETTO
553,02
553,02
447,95
1.553,99
22
RETE ECOLOGICA – AREA A COMPENSAZIONE
DATI DI
Totale Standard
Ambito A19
Monetizzazione standard
monetizzazione
mq
€
€
PROGETTO
1.553,99
28,47
44.242,10
mq
€
€
mq
PROGETTO
6.956,00
1,37
5,00
44.309,72
DATI DI
Rete ecologica
Allestimento rete ecologica
Valore terreno da cedere
TOTALE
A compensare
monetizzazione
RICHIESTI mq 6.945,39
CEDUTI mq. 6.956
€ 44.242,10 / € 6,37 = mq 6.945,39 < mq 6.956
N.B. la proporzione è quante volte 6,37 sta in 28,47 = 4,47
SUPERFICI PREESISTENTI
Superficie Utile Lorda (residenzialità) “A” + “F”
mq
SUPERFICI DI PROGETTO
Superficie Utile Lorda (residenzialità) “B” + “C-D”
Totale
SUL
mq 2.098,61
mq 2.765,08
SUPERFICI PREESISTENTI SERVIZI
Superficie Utile Lorda - servizi dell’azienda agricola
Superficie Utile Lorda - servizi dell’az. Agricola da demolire
mq 5.112,01
mq. 1.209,54
SUPERFICI DI PROGETTO SERVIZI
Superficie Utile Lorda (servizi dell’azienda agricola)
Residuano
SUL
mq 664,96
mq 4.567,43
ALTRE SUPERFICI (che non comportano SUL)
Cabina elettrica, serra amovibile, gazebo
mq.
AREE PRIVATE
Verde privato
Parcheggi privati pertinenziali
Totale
mq 16.564,00
mq 1.502,00
mq 18.066,00
666,47
802,22
23