a chi compete la sostituzione del Direttore Sanitario di Presidio in
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a chi compete la sostituzione del Direttore Sanitario di Presidio in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRETTORE SANITARIO QUESITI (posti in data 1 giugno 2012) Sono un medico di 56 anni, ex anestesista che per problemi di salute ed essendo in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva, da circa 6 anni presta servizio (dopo regolare delibera), presso la direzione sanitaria di un presidio ospedaliero a gestione diretta, come dirigente medico di direzione sanitaria I vari direttori che si sono alternati hanno nominato come loro sostituto in caso di assenza un direttore di struttura complessa tra quelli in servizio nel presidio. Il nuovo direttore sanitario, con incarico a tempo determinato perché sostituisce il titolare in aspettativa, ha nominato citando l'articolo 18, quale suo sostituto un direttore di struttura complessa pediatra, a cui manca la specializzazione in igiene. Nel precisare che negli ultimi sei mesi ho assicurato 30 giorni su trenta la pronta disponibilità come direttore medico di presidio chiedo: 1) a chi compete in caso di assenza la sostituzione del direttore sanitario di presidio 2) quali effetti comporta la mancata nomina in qualità di sostituto 3) i riferimenti normativi, circa le responsabilità dei dirigenti medici di direzione sanitaria. Nel mio Presidio la pianta organica prevede un Medico M1, ed uno M2, ovvero un medico di struttura complessa ed un dirigente medico che negli ospedali con più di 140 posti letto può anche avere la struttura complessa, così come espressamente citato nell'atto aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTE (inviate in data 29 giugno 2012) 1. a chi compete in caso di assenza la sostituzione del Direttore Sanitario di Presidio Nel designare il proprio sostituto il nuovo direttore sanitario ha ritenuto applicabile il comma 1 dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001, che testualmente dispone: In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l’atto aziendale più strutture complesse. Considerare il presidio ospedaliero come articolazione organizzativa aziendale assimilabile per analogia ad un dipartimento appare infatti non tener conto di alcune differenze sostanziali: 1) il dipartimento è definito dal comma 1 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie, ed è di fatto un’aggregazione di strutture complesse finalizzata ad una ottimale gestione delle risorse ad esse attribuite, mentre il presidio ospedaliero è una delle articolazioni strutturali fondamentali in cui si articola un’azienda sanitaria 2) il direttore del dipartimento ha funzioni di programmazione e controllo delle attività proprie di ciascuna unità operativa che nel dipartimento confluisce, è nominato dalla direzione generale quale prius inter pares tra i direttori delle strutture complesse che nel dipartimento confluiscono e mantiene la titolarità della direzione della struttura di appartenenza, mentre il direttore medico del presidio ospedaliero ha un ruolo esclusivo, non pro tempore, ed ha responsabilità e funzioni che richiedono specifiche competenze, igienico sanitarie e medico legali, che non costituiscono di norma patrimonio di un qualsiasi direttore di struttura complessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 In relazione ai diversi profili organizzativi come sopra delineati si può ritenere che mentre nel caso del dipartimento la direzione dello stesso è compito di uno qualsiasi dei direttori delle strutture complesse che confluiscono nel dipartimento ed è attribuita dalla direzione generale con specifiche finalità, la direzione del presidio ospedaliero è compito della direzione sanitaria quale struttura stabilmente deputata ad una funzione di controllo igienico organizzativo, di supporto medico legale e di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme vigenti. Nel caso in esame si ritiene che debba essere applicato il comma 2 del citato articolo 18, che dispone: “Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa.” La norma in questione pone due vincoli ben precisi: 1) il dirigente al quale deve essere conferito l’incarico di sostituzione deve essere un dirigente medico che appartiene alla stessa struttura della quale è responsabile il dirigente sostituito; 2) il dirigente che deve sostituire il responsabile della struttura deve essere indicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal responsabile stesso della struttura. Lo stesso comma 2 precisa che nella scelta del dirigente al quale deve essere conferito l’incarico di sostituzione devono essere adottati criteri di competenza e di merito; in particolare a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati . Nei diversi stabilimenti ospedalieri in cui si articolano i distretti ospedalieri istituiti nell’ambito dell’Azienda, le direzioni mediche sono strutture, semplici o complesse in relazione alla dimensione del presidio, in cui operano, come esplicitato nel documento dotazione organica pubblicato sul sito web aziendale al massimo uno o due medici (in alcuni sembra vi sia solo personale infermieristico). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Questa articolazione organizzativa rende non semplice l’applicazione della norma, anche perché da un lato non esistono spazi discrezionali per la scelta del dirigente medico cui deve essere conferito l’incarico di sostituire il responsabile in caso di assenza del medesimo, dall’altro il dirigente medico che dovrebbe essere designato quale sostituto potrebbe non avere i requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 18 (titolare di incarico di struttura semplice o alta specializzazione). In tal caso l’incarico di sostituzione dovrebbe essere conferito, secondo quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 18, ad altro dirigente con corrispondente incarico (ovvero al direttore medico di un altro presidio tra quelli che afferiscono allo stesso distretto) e non al responsabile di una qualsiasi delle strutture complesse in cui si articola il presidio ospedaliero. Questa interpretazione trova riscontro nel fatto che l’atto aziendale specifica chiaramente che: Il coordinatore sanitario, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, per ciascuno dei singoli plessi, di collaboratori aventi la qualifica di dirigenti medici di area igienico organizzativa. Il conferimento al responsabile di uno dei reparti o servizi di diagnosi e cura in cui si articola il presidio ospedaliero dell’incarico di direttore sanitario facente funzioni appare come un retaggio della normativa che disciplinava i presidi ospedalieri definendone i requisiti strutturali ed organizzativi. L’articolo 5 del DPR 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) disponeva infatti che “Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo”. La disciplina dei presidi ospedalieri organicamente definita dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai successivi provvedimenti attuativi adottati con i decreti del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129 è di fatto superata dal comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che rinvia al riordino complessivo della rete ospedaliera adottato da ogni Regione in base alle disposizioni di cui all'articolo. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e precisa che cessano di avere efficacia le disposizioni in essa definite che risultino in contrasto con le norme del decreto legislativo 502. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 2. quali effetti comporta la mancata nomina in qualità di sostituto Le sostituzioni previste dall’articolo 18 del CCNL 1998_2001 non si configurano come conferimento di mansioni superiori, come precisato dal comma 7 dello stesso articolo “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.” Il fatto di non essere designato come possibile sostituto non ha alcun effetto ai fini della valutazione del dirigente, che deve essere gestita secondo i criteri e le procedure indicate dalla normativa vigente, che prevede che il medico sia oggetto di tre distinti processi valutativi: 1) la valutazione tecnico professionale, che deve essere formulata ogni anno in prima istanza dal diretto superiore, ed al termine dell’incarico in prima istanza sempre dal diretto superiore, ed in seconda istanza dal collegio tecnico; l’esito della valutazione è determinante ai fini della conferma dell’incarico o del conferimento di un incarico di maggior valore economico; 2) la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget, che deve essere effettuata ogni anno in prima istanza dal diretto superiore ed in seconda istanza dal nucleo di valutazione; l’esito della valutazione (che può essere effettuata anche con cadenze infra annuali) è determinante ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato, che deve essere commisurata al raggiungimento degli obiettivi di budget 3) la valutazione delle capacità manageriali, che deve essere effettuata ogni anno in prima istanza dal diretto superiore, ed in seconda istanza dal nucleo di valutazione, e che riguarda solo i dirigenti titolari di un incarico di direzione di struttura, semplice o complessa. L’esito della valutazione non ha effetti diretti ai fini economici o di carriera, ma confluisce nel processo valutativo complessivo del dirigente, del quale deve in particolare tener conto il collegio tecnico per esprimere la valutazione finale alla scadenza dell’incarico. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 I diversi processi valutativi devono essere disciplinati da un regolamento aziendale che deve essere adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali, e che costituisce uno degli atti più importanti ai fini della corretta gestione aziendale. La valenza strategica del sistema degli incarichi dirigenziali e del connesso sistema di valutazione è stata sottolineata dal comma 1 dell’articolo 6 e dal comma 1 dell’articolo 8 del CCNL 2006_2009, che si riportano qui di seguito integralmente Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. (CCNL 2006_2009, articolo 6, comma 1) Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della funzione dirigenziale. (CCNL 2006_2009, articolo 8, comma 1) La valorizzazione del merito costituiva una delle direttrici portanti della cosiddetta “riforma Brunetta”, che con la legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e con il successivo decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce in tutte le amministrazioni pubbliche sistemi di misurazione delle performance, del grado di raggiungimento cioè degli obiettivi, a livello dell’amministrazione nel suo complesso, a livello delle diverse articolazioni della stessa fino al livello del singolo dirigente ed operatore. Come tante altre anche questa è rimasta una riforma annunciata, sia per la discontinuità che certi eventi hanno determinato nel Governo del Paese, sia per le resistenze che sono state poste nell’attuazione di una legge nella quale si legge, tra l’altro, che almeno il 30% della retribuzione deve essere erogato in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Il sistema di valutazione che la normativa vigente prevede per la dirigenza medica, e che è analiticamente definito dagli articoli dal 25 al 32 del CCNL 2002_2005 , rappresenta una soluzione coerente e per molti versi avanzata di misurazione e riconoscimento del merito, ma ha trovato compiuta e corretta applicazione in ben poche aziende sanitarie, costrette in questi ultimi anni, e soprattutto in alcune Regioni, a misurarsi con problemi di vera e propria sopravvivenza, anche a causa della contrazione delle risorse disponibili. Il comma 1 dell’articolo 8 del CCNL 2006_2009, sopra riportato, se recepito e sviluppato dalle Aziende e dalle Organizzazioni sindacali, poteva costituire una grande opportunità, che i problemi richiamati hanno reso impossibile cogliere. Un sistema di valutazione compiutamente sviluppato e coerentemente applicato, nel rispetto di quei requisiti di trasparenza e condivisione che costituiscono secondo la normativa vigente riferimenti ineludibili per una corretta valutazione di un dirigente medico nelle diverse aree e prospettive nelle quali la valutazione si declina (professionale, manageriale e degli obiettivi di budget) resta un obiettivo che deve essere perseguito con tenacia, tanto dalle aziende quanto dalle stesse organizzazioni sindacali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 3) i riferimenti normativi, circa le responsabilità dei dirigenti medici di direzione sanitaria. Le funzioni e le responsabilità della direzione sanitaria di un presidio ospedaliero trovano una prima organica e compiuta definizione nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri), adottato in applicazione dell’articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. La legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed i successivi decreti delegati 128 e 129 del 1969, costituiscono il primo quadro giuridico complessivo della materia, che introduce la definizione di “ospedale”, ne stabilisce i requisiti minimi e prevede una classificazione delle diverse tipologie (AGENAS, riorganizzazione della rete ospedaliera, analisi normativa). La struttura organizzativa ed i requisiti interni degli ospedali sono stati oggetto negli anni successivi di profonde revisioni, in attuazione prima della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fatto confluire gli enti ospedalieri nelle unità sanitarie locali, e successivamente dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che lascia all’autonomia legislativa regionale la facoltà di riorganizzare la rete dei presidi ospedalieri operanti nel proprio territorio, riconducendoli a due tipologie distinte: presidi ospedalieri a gestione diretta, ricompresi cioè nell’ambito delle diverse aziende sanitarie territoriali, o aziende ospedaliere. Questa facoltà è stata esercitata secondo modalità molto diverse nelle varie Regioni. Alcune hanno scelto di ridurre al minimo il numero delle aziende ospedaliere (come il Veneto, in cui le Aziende Ospedaliere sono soltanto due, Padova e Verona, o la Toscana, nella quale le Aziende Ospedaliere sono quattro, Firenze, Pisa, Siena e l’ospedale pediatrico Meyer) mentre altre hanno scelto di dar vita ad un numero molto maggiore di aziende ospedaliere; emblematico ad esempio il caso della Regione Lombardia che ha riorganizzato tutta l’assistenza ospedaliera scorporandola dalle Aziende sanitarie territoriali, ed aggregando in Aziende Ospedaliere i vari presidi ospedalieri in esse esistenti, dando così vita a 34 aziende ospedaliere. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 D’altronde una delle innovazioni più significative introdotte dal riordino del Servizio Sanitario Nazionale avviato con la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e compiutamente disciplinato dai successivi decreti legislativi (502/1992, 517/1993, 229/1999) è l’attribuzione alle Regioni di piena autonomia legislativa per quanto concerne l’assetto organizzativo del sistema sanitario. Nel rispetto di questa autonomia il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disponeva: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera che le Regioni devono adottare per adeguare la rete dei presidi agli standard previsti dalla normativa nazionale, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 in contrasto con le norme del presente decreto”. In applicazione del principio generale che l’organizzazione dei servizi deve essere disciplinata dalle Regioni e dalle stesse aziende sanitarie, la specificazione delle funzioni, delle prerogative e delle responsabilità attribuiti alle diverse articolazioni organizzative deve essere oggetto delle leggi regionali di organizzazione o degli atti aziendali adottati dalle singole aziende per definire il proprio assetto organizzativo. Fermo restando questo principio generale la specificazione dei compiti e delle responsabilità che devono essere attribuiti alla direzione sanitaria dei presidi ospedalieri in coerenza con l’ attuale assetto organizzativo ed istituzionale del servizio sanitario nazionale, ridisegnato dalla normativa di riordino dello stesso, ha costituito oggetto di valutazioni e proposte da parte dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere), che hanno messo a punto un elenco molto analitico di funzioni, compiti e responsabilità, integralmente riportato nella sezione “RIFERIMENTI NORMATIVI”. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 Nell’atto aziendale adottato dall’Azienda Sanitaria presso la quale opera il medico che ha posto i quesiti oggetto di questo documento si precisano le funzioni e le responsabilità del direttore del Presidio ospedaliero, responsabilità che egli condivide con gli altri dirigenti medici che afferiscono all’unità operativa direzione medica di presidio. Il Direttore del Presidio Ospedaliero, unitamente al Coordinatore del Distretto Ospedaliero: - è responsabile del budget complessivo di Presidio e coordina l'attività programmatica e di budget delle unità operative complesse afferenti attraverso strumenti di concertazione, al fine di garantire una proposta programmatica unitaria nell'ambito della program-mazione aziendale; - è responsabile degli aspetti igienico organizzativi, della conservazione della documentazione clinica e dell’organizzazione complessiva dell’attività del Presidio; - svolge funzioni di supporto tecnico all'attività dei Dipartimenti e delle singole unità operative complesse per gli aspetti organizzativi, gestionali e medico-legali; - garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto alle esigenze di salute del paziente; - verifica le necessità delle singole unità operative complesse. e dei risultati raggiunti dalle stesse, nell'ambito delle scelte strategiche di gestione aziendali e di presidio; - vigila sul corretto svolgimento delle attività sanitarie nel rispetto della normativa vigente, sulla corretta applicazione della normativa sull’attività libero-professionale intramoenia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall’articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l’atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 previste dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’articolo 16 del CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 per le sostituzioni previste dai commi 1 e 2 e di euro 267,52 per la sostituzione prevista dal comma 3. Alla corresponsione di tali indennità per tutta la durata della sostituzione si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 14 aprile 2009 Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale. ARTICOLO 11 Distretti ospedalieri 1. L’attività ospedaliera, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti ospedalieri dell’Azienda sanitaria provinciale che operano mediante un’organizzazione in rete anche al fine di assicurare all’utente l’appropriatezza del percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione. 2. In ciascuna Azienda sanitaria provinciale i distretti ospedalieri sono costituiti dall’aggregazione di uno o più presidi ospedalieri appartenenti alle soppresse Aziende unità sanitarie locali con le soppresse Aziende ospedaliere, nonché dalle aggregazioni degli altri presidi ospedalieri parimenti appartenenti alle soppresse Aziende unità sanitarie locali, individuati dalla Tabella "A" che costituisce parte integrante della presente legge. I distretti ospedalieri così come costituiti, si integrano funzionalmente al loro interno e tra di loro per dare attuazione ai principi sanciti dall’articolo 2, comma 4, lettere c) e d). 4. Il Servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare: c) il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata accreditata in funzione di una equilibrata distribuzione territoriale dell’ offerta avuto riguardo alla complessità delle prestazioni erogate anche attraverso l’accorpamento e/o l’eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue o sovradimensionate e la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti agli accertati bisogni di salute; d) il superamento della frammentazione o duplicazione delle strutture organizzative esistenti, attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 In funzione della prevista aggregazione ed integrazione il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, con atto motivato, può sottoporre all’approvazione dell’Assessore regionale per la sanità, l’unificazione o una diversa articolazione dei distretti ospedalieri. 3. Il Distretto ospedaliero: a) costituisce la struttura funzionale dell’Azienda sanitaria provinciale finalizzata all’organizzazione ed all’erogazione delle prestazioni di ricovero e di quelle specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere, erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali del distretto; b) assicura l’erogazione uniforme dell’attività ospedaliera sull’intero territorio di riferimento; c) favorisce l’adozione di percorsi assistenziali e di cura integrati, nonché l’attivazione di protocolli e linee guida che assicurino l’esercizio della responsabilità clinica e l’utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali; d) riorganizza le attività ospedaliere in funzione delle modalità assistenziali, dell’intensità delle cure, della durata della degenza e del regime di ricovero. 4. Ai distretti ospedalieri, come individuati nella Tabella "A", sono preposti un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale fra i dirigenti preposti a posizioni apicali rispettivamente dell’area sanitaria, e prioritariamente dell’area igienico organizzativa, e dell’area amministrativa. Al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo è attribuita un’apposita indennità di funzione entro i limiti massimi fissati in sede di contrattazione integrativa secondo i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. Il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo godono, nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati dal direttore generale, di autonomia organizzativa, operativa e deliberativa secondo le previsioni dell’atto aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 6. Il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo del distretto ospedaliero sono posti alle dirette dipendenze della direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di riferimento cui rispondono in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate. 7. Le strutture ospedaliere di 3° livello esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la qualificazione di presidi di 3° livello di emergenza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 ATTO AZIENDALE 41. Il Distretto Ospedaliero L’attività ospedaliera, coordinata dalla Direzione Aziendale, è erogata dai distretti ospedalieri che operano mediante un’organizzazione in rete per assicurare l’appropriatezza del percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione del paziente-utente. I Distretti Ospedalieri, introdotti, dall’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n.5 sono finalizzati all’organizzazione ed all’erogazione delle prestazioni di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere, erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali del distretto sanitario. Il distretto ospedaliero, che costituisce un’unica entità organizzativa di tipo ospedaliero, ancorché articolata su più stabilimenti, con sedi in comuni diversi: - assicura l’erogazione uniforme dell’attività ospedaliera sull’intero territorio di riferimento; - favorisce l’adozione di percorsi assistenziali e di cura integrati, nonché l’attivazione di protocolli e linee guida che assicurino l’esercizio della responsabilità clinica e l’utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali; - riorganizza le attività ospedaliere in funzione delle modalità assistenziali, dell’intensità delle cure, della durata della degenza e del regime di ricovero. A ciascun distretto ospedaliero sono preposti un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo, posti alle dirette dipendenze della direzione aziendale e nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, che affida loro gli obiettivi legati alla funzione di coordinamento. Il coordinatore sanitario di distretto ospedaliero è individuato tra i dirigenti già preposti a posizioni apicali dell’area sanitaria e prioritariamente dell’area igienico organizzativa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 Il coordinatore sanitario di distretto ospedaliero coordina le funzioni previste per le direzioni mediche di ciascun plesso ospedaliero del distretto e, se appartenente all’area igienico organizzativa, ha la responsabilità di uno dei plessi per la cui direzione è prevista la posizione apicale. Il coordinatore sanitario, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, per ciascuno dei singoli plessi, di collaboratori aventi la qualifica di dirigenti medici di area igienico organizzativa. I collaboratori potranno avere qualifica apicale qualora nel singolo plesso in cui svolgono l’attività il numero dei posti letto sia superiore a 140. Il coordinatore sanitario si avvale delle funzioni svolte dalle strutture centrali delle professioni sanitarie tramite il referente. Il coordinatore amministrativo di distretto ospedaliero, scelto tra i dirigenti preposti a posizioni apicali dell’area amministrativa, ha tra gli obiettivi quello di rendere omogenee o quantomeno adeguate ai bisogni dell’utenza le procedure amministrative di erogazione dei servizi, compresi gli orari di apertura delle strutture aziendali e l’accesso agli atti. La funzione di coordinamento amministrativo di distretto ospedaliero è svolta in via esclusiva dal dirigente. Nei distretti ospedalieri tutte le funzioni amministrative sono riconducibili alla responsabilità unica del coordinatore, quale unico apicale del ruolo amministrativo. Il coordinatore sanitario esercita i propri poteri in materia di turnistica, sperimentazioni cliniche, stage, tirocini, frequenze volontarie. Il coordinatore amministrativo esercita i propri poteri in materia di: adempimenti vincolati relativi al personale dipendente ed all’attività libero professionale, acquisti relativi alla gestione routinaria dei plessi ospedalieri e mobilità interna. Il Direttore Generale si avvale della facoltà di delegare ulteriori funzioni ai coordinatori del distretto ospedaliero con apposito atto. Il Direttore Generale, secondo gli obiettivi e le risorse disponibili, individua tra il coordinatore sanitario ed amministrativo di distretto ospedaliero il soggetto che assicura i risultati della gestione complessiva sull’area territoriale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 In applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il Direttore Generale può, per specifici bacini distrettuali o interdistrettuali, individuare il soggetto che assicura, oltre all’unitarietà della gestione complessiva di propria competenza, il governo unitario delle attività ospedaliere e territoriali. Ai coordinatori, in aggiunta al trattamento economico connesso alla direzione di struttura complessa, è attribuita quale indennità di funzione, soltanto l’integrazione prevista dal CCNL per i direttori di dipartimento. I coordinatori si avvalgono di collaboratori provenienti dalle strutture coordinate. L'ASP comprende i sette stabilimenti ospedalieri pubblici appartenenti alla soppressa AUSL n. 5. La necessità di disciplinarne il funzionamento si è esplicitata nell'orientamento a una gestione di area distrettuale. Ciò consente di evitare duplicazione ed a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata ed integrata utilizzando al meglio le risorse (strutturali, strumentali ed umane) e di migliorare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi. Nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, risultano istituiti, ai sensi della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, due distretti ospedalieri: - Distretto Ospedaliero Messina 1, comprendente le strutture di Mistretta, Patti e S. Agata di Militello; - Distretto Ospedaliero Messina 2, comprendente gli stabilimenti di Barcellona, Milazzo, Taormina e Lipari. La rete ospedaliera è stata rideterminata con Decreto Assessoriale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 42. La struttura ospedaliera Lo Stabilimento Ospedaliero è un’articolazione organizzativa dell’Azienda, comprendente tutte le strutture aziendali in cui si svolgono le funzioni di assistenza ospedaliera previste dalla program-mazione regionale e locale, destinate a persone affette da patologie in fase acuta e post acuta che per gravità, complessità o intensità delle cure non possono essere trattate nell’ambito dei servizi territoriali. Nel proprio interno persegue un’azione diagnostico terapeutica improntata alla continuità assistenziale, promuove e presidia la qualità dei servizi e dell’erogazione delle prestazioni, nonché la loro appropriatezza. Nei plessi ospedalieri dell’ASP il Direttore Generale individua quali ambiti di intervento nell’organizzazione: - progettazione e gestione di aree assistenziali specializzate sulla base dei bisogni assistenziali manifestati; - gestione operativa delle risorse interne al presidio, per realizzarne l’utilizzo ottimale; - gestione dell’informatica e della tecnologia; - ingegneria clinica; - coordinamento con le strutture territoriali post ricovero. Nello svolgimento dell’attività ospedaliera deve essere garantito: - il coordinamento con le attività territoriali extra ospedaliere, per una efficace integrazione dei servizi dipartimentali con quelli distrettuali, in particolare con i medici di medicina generale, i medici specialisti ambulatoriali ed i pediatri di libera scelta, ai quali spetta il compito di rappresentare il punto di ingresso dell’assistito nel circuito ospedaliero; - l’utilizzo flessibile anche interdisciplinare delle strutture di degenza e del relativo personale infermieristico ed ausiliario, nonché un utilizzo coordinato del personale di supporto amministrativo, di apparecchiature e presidi; - l’organizzazione coordinata degli ambulatori per l’attività istituzionale e in regime di libera professione intramoenia e, di norma, una collocazione fisica degli stessi in unica sede nell’ambito della struttura ospedaliera. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 Il Direttore o il Dirigente del Presidio Ospedaliero garantisce, all'interno del Presidio, la risposta, in termini di produzione di prestazioni, alla domanda di assistenza espressa dal territorio, nell'ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla Direzione aziendale e del budget attribuito alla produzione ospedaliera. Il Direttore del Presidio Ospedaliero, unitamente al Coordinatore del Distretto Ospedaliero: - è responsabile del budget complessivo di Presidio e coordina l'attività programmatica e di budget delle unità operative complesse afferenti attraverso strumenti di concertazione, al fine di garantire una proposta programmatica unitaria nell'ambito della programmazione aziendale; - è responsabile degli aspetti igienico organizzativi della conservazione della documentazione clinica e dell’organizzazione complessiva dell’attività del Presidio; - svolge funzioni di supporto tecnico all'attività dei Dipartimenti e delle singole unità operative complesse per gli aspetti organizzativi, gestionali e medico-legali; - garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto alle esigenze di salute del paziente; - verifica le necessità delle singole unità operative complesse. e dei risultati raggiunti dalle stesse, nell'ambito delle scelte strategiche di gestione aziendali e di presidio; - vigila sul corretto svolgimento delle attività sanitarie nel rispetto della normativa vigente, sulla corretta applicazione della normativa sull’attività libero-professionale intramoenia. Alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Coordinatore Sanitario del Distretto, al Direttore/Dirigente di Stabilimento fanno capo i Dirigenti di Struttura complessa che sono preposti alla gestione degli aspetti igienico organizzativi locali, agli adempimenti connessi alla sicurezza ed all'autorizzazione ed accreditamento delle strutture, alla integrazione di percorsi di cura intra ed extra ospedaliera. Il supporto al governo complessivo dell'attività amministrativa degli Stabilimenti Ospedalieri è assicurato dai Coordinatori Amministrativi di Distretto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Articolo 2. Direzione sanitaria La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri. La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale: a) segreteria; b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria; c) archivio clinico e biblioteca medica; d) servizi di assistenza sanitaria e sociale; e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari. Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. CAPO II SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI Articolo 4. Attribuzioni del sovraintendente sanitario Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico organizzativi l'attività dell'ente che comprende più ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli è preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente. In particolare il sovraintendente sanitario: Interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; è tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali. In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario è sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianità di nomina. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Articolo 5. Attribuzioni del direttore sanitario Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui è preposto, ai fini igienicosanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, ove esista. Il direttore sanitario: o promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria; o propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; o sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico-sanitari; o stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; o ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare, o propone alla amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario; o promuove l'attività culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; o vigila sull'archivio delle cartelle cliniche; o raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull'andamento sanitario dell'Ospedale; o propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 o esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie; o vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; o controlla la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie; o cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; o rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale; o presiede e convoca il consiglio dei sanitari. Il direttore-sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente. Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Articolo 6. Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con più di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 Il ruolo del Direttore Sanitario di Azienda e del Direttore Medico di Presidio Ospedaliero nel contesto sanitario italiano ed europeo L’OSPEDALE – periodico trimestrale dell’ANMDO, associazione nazionale medici delle direzioni ospedaliere anno 62 – numero 4 – ottobre – dicembre 2009 Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del direttore sanitario, assicurando la continuità assistenziale con i servizi territoriali. Nel presidio ospedaliero egli ha competenze gestionali, organizzative, igienico sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi sanitari e delle rispettive prestazioni. Inoltre è corresponsabile del governo clinico del presidio promuovendo e coordinando le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei direttori medici dei dipartimenti, delle strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, promuovendo l’integrazione delle strutture sia all’interno del presidio che con quelle territoriali. Promuove, coordina e verifica iniziative finalizzate alla promozione della salute. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28 Nell’ambito delle competenze gestionali ed organizzative, il direttore medico di presidio ospedaliero svolge le seguenti funzioni: □ risponde della gestione operativa complessiva del presidio ospedaliero; □ rende operative le indicazioni organizzative definite dall’azienda; □ coordina le strutture dipartimentali; □ sulla base degli obiettivi aziendali e del budget complessivo del presidio ospedaliero, concorre alla definizione degli obiettivi dei dipartimenti e delle altre strutture; □ partecipa alla negoziazione o negozia direttamente il budget con i direttori dei dipartimenti e delle altre strutture, in base al budget del presidio ed in linea con gli obiettivi generali aziendali; □ collabora con la direzione aziendale alla definizione dei criteri di assegnazione e gestione delle risorse ed è responsabile della loro corretta applicazione nei dipartimenti e nelle altre strutture; □ cura la raccolta dei dati statistici sanitari, utili a fini interni o per l’inoltro agli uffici e servizi competenti; □ esprime valutazioni tecnico – sanitarie ed organizzative sulle opere di costruzione e ristrutturazione edilizia, autorizzando l’esercizio dell’attività clinico assistenziale negli ambienti destinati a tale scopo; □ valuta il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposto dall’ufficio tecnico e propone le priorità di intervento, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di urgenza; □ elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione ospedaliera; □ fornisce al direttore sanitario proposte di modelli organizzativi delle strutture ospedaliere, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, e ne promuove l’adozione; □ adotta provvedimenti straordinari con carattere d’urgenza; □ concorre al controllo di gestione dell’azienda, fornendo proposte al direttore sanitario e collabora attivamente con l’Ufficio di controllo di gestione; □ collabora attivamente all’implementazione del sistema informativo ospedaliero ed alla definizione dei contenuti del sistema informativo aziendale, provvedendo, per quanto di sua competenza, al corretto flusso dei dati; □ esprime parere e formula proposte su programmi di informazione, formazione e aggiornamento del personale; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 29 □ promuove le attività di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento all’applicazione della carta dei servizi ed ai rapporti con le associazioni di volontariato; □ vigila ed attua provvedimenti in merito alle attività d’urgenza ed emergenza ospedaliera; □ vigila sulla programmazione, organizzazione ed applicazione delle attività rivolte a migliorare l’accettazione sanitaria, i tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero ordinario, diurno e ambulatoriale; □ ha la responsabilità organizzativa generale del poliambulatorio ospedaliero in ordine all’utilizzo ottimale delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale; □ provvede all’organizzazione per la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dal presidio ospedaliero. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 30 Nell’ambito delle competenze igienico – sanitarie e di prevenzione il direttore medico di presidio ospedaliero: □ emana direttive e regolamenti, sorvegliandone il rispetto, in tema di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere; □ adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e visitatori; □ è membro del comitato contro le infezioni ospedaliere; □ adotta strategie di organizzazione, gestione e controllo sui servizi alberghieri e di supporto, qualora esternalizzati; □ progetta e cura processi relativi alla tutela dell’ambiente e dell’igiene ambientale, della sicurezza e mobilità interna; □ applica e verifica la normativa sanitaria e sviluppa percorsi atti all’applicazione della stessa; □ progetta processi per la prevenzione delle infezioni in ospedale; □ progetta processi relativi ai servizi di supporto alle attività sanitarie; □ progetta processi per la tutela dell’igiene degli alimenti, della ristorazione ospedaliera e della nutrizione clinica; □ coordina gruppi di lavoro per progetti aziendali, regionali e/o nazionali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 31 Nell’ambito delle competenze medico – legali, il direttore medico di presidio ospedaliero: □ adempie ai provvedimenti di polizia mortuaria; □ nell’ambito delle attività inerenti il prelievo d’organi, svolge attività di organizzazione e di vigilanza, partecipando, se necessario, quale membro al collegio medico per l’accertamento della morte, compiendo, inoltre, ogni ulteriore atto di competenza; inoltre, sovrintende, nel rispetto degli indirizzi del coordinatore regionale trapianti, attività organizzative del coordinatore locale trapianti; □ vigila sulla corretta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera e di tutta la documentazione sanitaria; □ risponde, dal momento della consegna all’archivio centrale, della corretta conservazione della documentazione sanitaria; □ rilascia agli aventi diritto, secondo modalità stabilite dall’azienda e nel rispetto della normativa vigente, copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria e certificazioni; □ inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie; □ coordina l’attività di valutazione del rischio clinico; □ vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari; □ vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica, partecipa al comitato etico aziendale e cura la conservazione della relativa documentazione; □ presiede commissioni tecniche o vi partecipa in base a disposizioni aziendali o normative specifiche; □ vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it Nell’ambito delle competenze di presidio ospedaliero: scientifiche il direttore 32 medico □ promuove lo sviluppo delle risorse umane e della conoscenza aziendale (knowledge management) attraverso l’attività di formazione permanente, aggiornamento e riqualificazione del personale (ECM); □ verifica il livello di informazione, formazione ed aggiornamento del personale dei servizi in gestione esterna; □ coordina, per quanto di competenza, l’organizzazione dei previsti corsi di specializzazione per il personale laureato del ruolo sanitario; □ collabora all’elaborazione di piani di ricerca finalizzata e ne coordina l’attività; □ vigila sull’ammissione e l’attività del personale volontario e frequentatore. Nell’ambito delle competenze di promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, il direttore medico di presidio ospedaliero: □ promuove iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; □ provvede affinché i modelli organizzativi delle unità operative e dei dipartimenti siano orientati al raggiungimento di buoni livelli di qualità gestionale, di qualità tecnico-professionale e di qualità percepita; □ ai fini di quanto indicato ai punti 1) e 2), promuove l’adozione, da parte delle unità operative e dei dipartimenti, delle strategie definite dalla direzione aziendale con particolare riguardo, in campo clinico, ai principi dell’Evidence Based Medicine (EBM). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 33 Rapporti tra direzione medica di presidio ospedaliero ed i dipartimenti ospedalieri Nei confronti dei dipartimenti ospedalieri, il di presidio ospedaliero svolge le seguenti funzioni: direttore medico □ nel rispetto degli obiettivi generali dell’azienda, definisce gli obiettivi specifici dei dipartimenti, concordati con i direttori di dipartimento, e vigila sul loro conseguimento; □ partecipa alla negoziazione o negozia direttamente il budget con i direttori dei dipartimenti, in base al budget del presidio ed in linea con gli obiettivi generali aziendali; □ definisce le strategie ed i criteri per l’allocazione delle risorse umane e tecnico-strumentali nell’ambito dei servizi sanitari, nel rispetto della programmazione sanitaria aziendale; □ svolge funzioni di interlocutore per le proposte dei direttori dei dipartimenti rispetto alla programmazione aziendale; □ svolge funzioni di supporto tecnico all’attività dei dipartimenti, per gli aspetti organizzativi e gestionali; □ coordina la raccolta e l’elaborazione dei dati di attività e di utilizzo delle risorse, per la predisposizione del piano di attività annuale, del monitoraggio delle attività svolte e della verifica dei risultati raggiunti; □ esprime valutazioni tecniche ed organizzative sulla costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli spazi comuni assegnati ai dipartimenti; □ esprime valutazioni tecniche ed organizzative sulle proposte di acquisto di attrezzature biomedicali; □ applica e verifica norme in tema di tutela di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, strategie di prevenzione delle infezioni ospedaliere; □ esprime parere sulle proposte dei direttori dei dipartimenti, in tema di formazione ed aggiornamento del personale; □ promuove, d’intesa con i direttori dei dipartimenti, l’utilizzo corretto di strumenti e metodologie di miglioramento e controllo della qualità; □ promuove le attività di partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 34 Dall’insieme delle funzioni ci pare sia opportuno porre particolare accento sulle articolate competenze del direttore medico di presidio ospedaliero, che sono essenzialmente quattro: □ una di tipo manageriale, riconducibile alla funzione di “responsabile dell’ospedale”; □ una seconda di tipo organizzativo; □ una terza di tipo igienico-sanitaria e di prevenzione; □ una quarta orientata al sistema di valutazione e della qualità dell’assistenza. Questi quattro ambiti di competenza possono essere attribuiti ad un’unica struttura organizzativa, articolata in più settori, o a più strutture indipendenti ma interconnesse, secondo una schema a rete che coniughi lo sviluppo di specifiche professionalità con l’esercizio di responsabilità gestionali globali, in relazione alla complessità e dimensione del presidio ospedaliero, alla sua articolazione in dipartimenti, al numero di stabilimenti che lo compongono e alla loro autonomia funzionale. Su questi aspetti di “architettura” della direzione medica di presidio ospedaliero varrà la pena di ritornare, magari aprendo un confronto sui vari modelli adottati o adottabili, mettendo da parte quelle che possono essere le preoccupazioni di difendere l’esistente, ché sovente vengono superate dai fatti, per promuovere invece la cultura del rinnovamento e adattamento della struttura e delle prerogative della direzione medica di presidio ospedaliero alle nuove realtà, complessità, esigenze e missioni aziendali. È certo però che l’articolato quadro di competenze, unito alle grandi dimensioni aziendali, richiede comunque che, partendo dalla “visione globale del sistema”, tipica delle discipline igienico organizzative, vengano sviluppate specifiche professionalità relative alle varie competenze, da utilizzare non solo nella direzione medica di presidio ospedaliero, ma anche negli uffici di staff aziendali; è cioè tempo che, come dalle discipline mediche e chirurgiche generali si sono evidenziate le specialità, dalla disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri si sviluppino gli specialisti di settore. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 35 INDICAZIONI OPERATIVE La designazione quale sostituto del direttore sanitario di presidio costituiva per il dirigente che ha posto il quesito una comprensibile e legittima aspettativa, considerato che nell’assetto organizzativo che è stato definito per il distretto ospedaliero e per i presidi ospedalieri che ad esso afferiscono il dirigente medico che affianca il direttore appare come il naturale sostituto del medesimo in caso di assenza temporanea. La scelta operata dal direttore sanitario pro tempore appare non corretta per due motivi: √ perché il comma 2 dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001 stabilisce che l’incarico di sostituzione del direttore di una struttura complessa debba essere affidato ad un dirigente della stessa struttura; √ perché i dirigenti medici che operano nell’ambito delle direzioni mediche di presidio devono avere, ai sensi dell’articolo 41 dell’atto aziendale, la qualifica di dirigenti medici di area igienico organizzativa. Il conferimento dell’incarico di direttore sanitario di presidio ad un responsabile di struttura complessa fa riferimento all’ultimo comma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che stabiliva: “Negli ospedali con un numero di posti letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo”. Il problema deve essere risolto adoperandosi affinché siano apportate all’atto aziendale opportune integrazioni, che definiscano in modo più chiaro un aspetto che non può essere lasciato alla libera scelta del direttore sanitario ma deve essere gestito in modo da non deludere legittime aspettative dei dirigenti in servizio. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it